T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 1050 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti Sindacati hanno impugnato la delibera indicata in epigrafe, con la quale sono state stabilite le modalità per costituire il Comitato Consultivo Zonale di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, e, in particolare, per aver disatteso il suo art. 26.

Deve tuttavia prescindersi dall’esame dei dedotti motivi, facendo difetto nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.

I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 26 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ma il comma 3 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie, promosse da organizzazioni sindacali relative alle "procedure di contrattazione collettiva".

La nozione di "procedure di contrattazione collettiva" non può essere intesa in senso restrittivo, atteso che devoluzione di tali controversie alla giurisdizione del giudice ordinario trova fondamento nell’esistenza dei diritti soggettivi implicati nelle vicende dell’autonomia contrattuale collettiva (Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3145); ne consegue che, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non possono essere conosciute le questioni relative all’interpretazione, inadempimento o nullità di contratti, nè individuali nè collettivi (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 aprile 2004, n. 1470).

Non è in proposito pertinente la sentenza richiamata del difensore delle ricorrenti nel corso dell’udienza pubblica (T.A.R. Lazio 28.12.2010, n. 38892) trattandosi di una revoca di finanziamenti per la mancata realizzazione dei progetti cui essi erano stati condizionati, e dunque di una vicenda radicalmente differente da quella oggetto della presente controversia.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, presso il quale il presente giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 comma 2 c.p.a.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in relazione alle oggettive incertezze che connotano il riparto di giurisdizione nella materia del pubblico impiego.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, assegnando il termine perentorio indicato in motivazione per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18593 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 3 marzo 2010 il Tribunale di Nola, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata nell’interesse di S.C. – diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati per i quali l’istante era stato condannato con quattro distinte sentenze divenute irrevocabili ivi compiutamente individuate – ha ravvisato il vincolo della continuazione soltanto tra i reati (ricettazione di autoveicolo ex art. 648 c.p., contraffazione del telaio di un autoveicolo, di cui al D.L. n. 285 del 1992, art. 74, comma 6, accertati il (OMISSIS); riciclaggio di autovetture ex art. 648 bis c.p. ed i reati satellite di cui agli artt. 490, 485, 476, 476, 477, 482, 468 e 640 c.p., commessi tra il (OMISSIS)) oggetto delle prime due sentenze, rideterminando la pena complessiva in anni 5 (cinque) e mesi 8 (otto) di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa, rigettando, invece, l’istanza, relativamente ai reati (riciclaggio di autovetture ex art. 648 bis c.p. ed imputazioni satellite di cui agli artt. 477, 482, 468 e 648 c.p., accertati tra il mese di (OMISSIS); contraffazione di documenti ex artt. 477 e 483 c.p., accertata il (OMISSIS)), giudicati, rispettivamente, con la terza e con la quarta sentenza di condanna.

2. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo S., per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per erronea applicazione della legge penale.

2.1 – Nel ricorso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione viene censurata: 1) con riferimento alla decisione di escludere l’applicazione della disciplina del reato continuato ( art. 81 c.p.) tra i reati oggetto della sentenza n. 3, emessa dalla Corte di appello di Ancona il 18 giugno 2007 (riciclaggio di autovetture, art. 648 bis c.p., ed imputazioni satellite di cui agli artt. 477, 482 e 648 c.p., accertati tra il mese di (OMISSIS)) ed il reato oggetto della sentenza n. 4, emessa dal Tribunale di Nola il 15 febbraio 2008 (contraffazione di documenti, artt. 477 e 483 c.p., accertata il (OMISSIS)), in quanto il giudice dell’esecuzione ha escluso che tali delitti fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, valorizzando un dato ritenuto scarsamente significativo, quale la distanza temporale esistente tra le diverse violazioni, svalutando, di contro, elementi ben più significativi, quali l’omogeneità delle violazioni, l’identica modalità delle diverse condotte (immatricolazione di autovetture provento di furti ovvero provenienti dall’estero, reimmatricolati con l’utilizzo di falsa documentazione estera), emergendo in particolare dagli atti dei due procedimenti che, in realtà, la condotta illecita era stata commessa in epoca ben più ravvicinata a quella di commissione dei reati oggetto delle prime due sentenze di condanna; 2) con riferimento alla "dosimetria della pena", in quanto il giudice dell’esecuzione, nel determinare gli aumenti della pena base, relativa alla violazione più grave (riciclaggio), aveva disposto un aumento – di mesi due di reclusione ed Euro 2000/00 – anche con riferimento al reato di cui al D.L. n. 285 del 1992, art. 74, comma 6 oggetto della sentenza n. 1, omettendo di considerare che tale sentenza è stata annullata senza rinvio da questa Corte, proprio perchè il fatto (contraffazione del numero di telaio), non è più previsto come reato, senza considerare, oltretutto, che la pena pecuniaria inflitta in sentenza era comunque sensibilmente inferiore (Euro 103,29) rispetto a quella individuata nell’ordinanza.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione della pena effettuata dal giudice dell’esecuzione, mentre esso va rigettato, relativamente al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione con riferimento ai reati oggetto delle sentenze di condanna sub n. 3 e n. 4 dell’istanza.

1.1 – Con riferimento a tale ultima censura, va infatti ribadita l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo, secondo contingenti opportunità, quale quello tipico dell’associazione per delinquere (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzichè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il giudice "a quo" ha ragionevolmente escluso la configurabilità del vincolo ex art. 81 c.p. tra i reati commessi dal (OMISSIS), e quelli, pur parzialmente omogenei, commessi a distanza di anni, in un arco temporale compreso tra il (OMISSIS), evidenziando che proprio il considerevole numero di delitti portava ad escludere che il ricorrente, sin dal 1996, avesse già programmato, sia pure in grandi linee, la commissione di ulteriori reati di riciclaggio di autoveicoli, specie ove si consideri che, nella costante giurisprudenza di questa Corte, è stato precisato, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo, Invece, le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso (Cass., Sez. 5, 30 marzo 1999, imp. Mascetti; Cass., Sez. 1, 21 febbraio 1996, imp. Candiloro).

Il giudice dell’esecuzione ha dato esatta applicazione ai principi giuridici testè indicati ritenendo, con motivazione dotata di piena congruenza logica, che i fatti oggetto della prima e seconda pronuncia risultavano commessi a quasi due anni di distanza dai fatti oggetto della terza e del disomogeneo reato di cui alla quarta.

Pertanto, stante la correttezza logica e giuridica delle linee argomentative dell’ordinanza impugnata, le censure formulate sul punto dai ricorrente risultano destituite di fondamento.

1.2 – Fondata risulta, invece, l’ulteriore censura formulata dal ricorrente, relativa all’entità della pena, ove si consideri, come a ragione sostenuto anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, che il giudice dell’esecuzione, "ha calcolato un aumento della pena base di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 74 C.S., comma 6, erroneamente, in quanto per tale reato è intervenuta la corte di cassazione con sentenza 7-3-03, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna sub 1 perchè il fatto non è più previsto come reato". 2. – Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, limitatamente a tale profilo di illegittimità, con eliminazione dell’aumento di pena calcolato dal giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’aumento di pena a titolo di continuazione di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa che elimina; ridetermina per l’effetto la pena complessiva finale in anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 5300,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20064 Alimenti e mantenimento

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Svolgimento del processo

Che:

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 20 marzo 2009, accoglieva parzialmente il ricorso di B.M. ex art. 710 c.p.c. e riduceva, da 700,00 a 600,00 Euro, l’importo dell’assegno dovuto alla moglie Bo.Al., a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori. Il provvedimento si basava sull’inizio di una nuova attività lavorativa da parte di Bo.Al. ma, allo stesso tempo, rilevava, ai fini del rigetto della richiesta di maggior riduzione dell’importo dell’assegno, che la dedotta cessazione dell’attività imprenditoriale svolta in precedenza da B.M. era stata predisposta artatamente al fine di ottenere la maggior riduzione possibile dell’assegno;

2. B.M. ha impugnato il provvedimento insistendo nella deduzione di cessione dell’attività di lavoro autonomo, per sopravvenute difficoltà economiche, e della sua successiva assunzione come lavoratore part-time alle dipendenze della cessionaria;

3. La Corte di appello di Messina ha respinto il reclamo ribadendo la sussistenza di forti elementi indiziari tali da far ritenere la simulazione della cessione dell’attività;

4. Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. B.M. deducendo quattro motivi di impugnazione;

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’erroneità della decisione della Corte di appello che ha ritenuto insussistente l’intervenuto peggioramento delle condizioni reddituali del B.. Il ricorrente chiede alla Corte se vi sia stata violazione di legge inerente alla valutazione della prova ex artt. 2697 e 2722 c.c. non avendo la Corte rivisitato autonomamente tutte le prove documentali proposte dal ricorrente e per aver ammesso e attribuito rilevanza ad una prova testimoniale in violazione all’art. 2722 c.c. e se sia stato violato l’art. 115 c.p.c. non avendo essa Corte posto a fondamento delle proprie decisioni le prove proposte dal ricorrente e avendo basato il proprio convincimento esclusivamente su semplici presunzioni;

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla richiesta, con specifico motivo di appello, di equa rideterminazione dell’assegno, anche solo sulla base dei presupposti già riconosciuti della intervenuta nascita di un altro figlio e dell’intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente. Il ricorrente chiede alla Corte se tale omissione di pronuncia abbia determinato violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt.. 148 e 156 c.c. non avendo la Corte interpretato (rectius applicato) il principio di proporzionalità nell’adeguare l’assegno alle effettive capacità reddituali dei genitori ; se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte di appello che ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di affido condiviso dei minori con violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e dell’art. 155 bis c.c. (che imponeva alla Corte di motivare specificamente le ragioni di tale diniego per sussistenti ragioni contrarie all’interesse dei minori;

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di retroattività delle pronunce giudiziali nonchè l’inesistenza della motivazione(avendo la Corte messinese omesso di pronunciarsi sulla richiesta di specificare la decorrenza della rideterminazione dell’assegno;

8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia e motivazione sulla richiesta di affido condiviso dei figli e di modifica degli orari di visita;

9. Si difende con controricorso Bo.Al. che eccepisce la nullità della procura rilasciata da B. al proprio difensore e chiede il rigetto per infondatezza del ricorso;

10. La Corte, riunita in camera di consiglio,ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Che:

1. L’eccezione relativa alla invalidità della procura è infondata in quanto l’errore materiale rilevato da parte della controricorrente non inficia la chiara volontà del B. di conferire mandato per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso il 5 ottobre 2009 e depositato il 6 ottobre 2009 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento di reclamo avente ad oggetto l’ordinanza del Tribunale di Messina del 20 marzo 2009;

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene articolato come deduzione di una violazione di legge il motivo censura la decisione sotto il profilo del merito e lo fa con assoluta genericità e mancanza di autosufficienza;

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. E’ indiscutibile che la Corte messinese abbia preso in esame la richiesta di rideterminazione dell’assegno e che l’abbia respinta in seguito ad una esauriente valutazione delle deduzioni del reclamante che ha ritenuto infondate.

Quanto alla pretesa mancata considerazione delle circostanze relative alla nascita del figlio del B. e alla modestissima retribuzione percepita dalla Bo. è lo stesso ricorrente a rilevare che il Tribunale di Messina aveva riconosciuto tali circostanze e, per l’effetto, aveva rideterminato l’assegno di mantenimento per i due figli, nati nel corso del matrimonio con Bo.Al., riducendolo da 700,00 a 600,00 Euro mensili. Il Tribunale di Messina aveva invece disconosciuto il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del B. ritenendo del tutto strumentale la cessione della sua azienda alla giovanissima segretaria e nipote che lo aveva poi assunto come responsabile tecnico. Su tale profilo della controversia si è incentrata quindi la valutazione della Corte di appello di Messina che ha implicitamente ritenuto adeguatamente valutate le due circostanze sopra indicate. Nè il ricorrente ha portato all’attenzione di questa Corte circostanze attinenti ad esse che non sarebbero state valutate o valutate adeguatamente dalla Corte di appello. Su questi presupposti la censura relativa alla eccessiva modestia della riduzione dell’assegno anche sulla base delle sole circostanze riconosciute assume la consistenza di una censura di merito, come tale inammissibile oltre che generica;

4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono invece fondati perchè non è stata determinata la decorrenza della riduzione dell’assegno che trovando la sua ragion d’essere in circostanze fattuali specifiche doveva essere oggetto di una esplicita presa di posizione del collegio del reclamo. Allo stesso modo la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, accoglie il terzo e quarto motivo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-06-2011, n. 23267 violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione C.G. – per tramite del difensore – avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 23 marzo 2010 (in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione – Sezione terza penale con sentenza n. 28820/2008 emessa in data 15 maggio 2008) con la quale, a conferma della sentenza pronunziata il 4 maggio 2005 dal Tribunale di Messina, era riconosciuto responsabile dei reati continuati di violenza sessuale aggravata commessi in T. ed in (OMISSIS) fino al (OMISSIS) in danno di R. C.O. e per l’effetto condannato,concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione oltrechè alle pena accessorie di legge.

La Corte d’appello aveva condiviso gli assunti del Primo Giudice in ordine alla sussistenza dei plurimi episodi di abuso sessuale denunziati dalla parte offesa sul presupposto della riconosciuta attendibilità di costei, divenuta convivente more uxorio dell’imputato – unitamente ai figli minori nati nel corso di un precedente matrimonio – e sottoposta ad uno stato di totale soggezione, anche a cagione della condizione di assoluta dipendenza economica dal prevenuto alla quale era costretta la donna, insieme ai figli, in difetto di diverse od autonome fonti di mantenimento. In tale contesto la R. era stata vittima di una serie di vessazioni e maltrattamenti (peraltro oggetto di un procedimento penale separato, in precedenza definito dall’imputato ex art. 444 cod. proc. pen.) oltrechè di specifiche costrizioni a sottoporsi a frequenti rapporti sessuali con l’uomo nel corso dei quali veniva utilizzato un fallo artificiale in legno (anche quando la donna era in stato di gravidanza avanzata) mentre la parte offesa era legata e picchiata sulle natiche. Tali attività venivano compiute nella camera da letto chiusa a chiave dalla quale provenivano urla e pianti uditi dai figli della donna che, come dagli stessi riferito nel corso del giudizio, avevano invano tentato di intervenire in suo aiuto, suscitando ed acuendo le ire dell’imputato. Solo quando ormai la R. era giunta al quinto mese di gravidanza ed aveva quindi opposto un netto rifiuto a tali pratiche sessuali (che, comprimendone l’addome, avrebbero potuto creare pregiudizi al feto oltrechè presentarsi fisicamente controindicate) l’imputato aveva desistito, interrompendo i suoi rapporti con la convivente.

Sicchè doveva escludersi che tutto ciò rientrasse nel normale menage di coppia attesi i reiterati rifiuti opposti dalla donna alle richieste dell’imputato di sottoporsi a pratiche sessuali connotate da violenza fisica alle quali poi era di fatto costretta a soggiacere,non già per libera scelta, ma sotto la minaccia dell’uomo di por fine alla relazione, con le inevitabili conseguenze negative per sè e per i propri figli minori.

Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione quanto al rigetto della rinnovazione istruttoria richiesta in grado d’appello mediante l’escussione della prima e della seconda moglie dell’imputato al fine di smentire il dato della condivisione dell’imputato, di un siffatto costume sessuale di coppia; rigetto semplicisticamente motivato dall’ininfluenza di un tale accertamento in relazione ai fatti per cui è processo. Con il secondo ed il terzo motivo, si censura l’erronea applicazione dell’art. 609 – bis c.p. e art. 609 – ter, n. 4.

La Corte d’appello,ad avviso del ricorrente, obliterando che il contesto interpersonale in cui si erano verificati gli episodi di abuso sessuale era costituito da un rapporto di natura non coniugale nel cui ambito un soggetto aveva prospettato l’interruzione della relazione qualora l’altro non fosse stato disponibile ad un determinato costume sessuale, ha erroneamente ritenuto che tale condotta avesse l’effetto di coartare la volontà della donna, non tenendo conto della distinzione tra scelte psichicamente condizionate e scelte dettate da necessità utilitaristiche.

Peraltro la stessa ricostruzione dei fatti integranti i delitti di cui all’art. 609 – bis cod. pen. sostenuta dai Giudici di merito risultava incompatibile con la configurazione dell’aggravante contestata sub E: fatto commesso su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale perchè legata con corde o catene. Avendo la Corte d’appello ritenuta attendibile la parte offesa laddove aveva riferito di esser stata costretta ad avere rapporti sessuali con l’imputato nel corso dei quali "veniva legata", avrebbe dovuto logicamente affermarsi che, data l’accettazione di rapporti di tipo sado – masochistico sia pure in condizioni di ritenuta costrizione psicologica, la parte offesa aveva accettato anche di essere "legata" ed in detta condizione, di consumare rapporti sessuali con l’imputato.

Con la quarta censura, lamenta il ricorrente il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma della entità della pena. Posti i ritenuti condizionamenti di tipo psicologico che avevano reso la donna accondiscendente rispetto alle pretese del C., gli atti di violenza in senso fisico dovevano giudicarsi rientrare nella sfera delle modalità comportamentali di natura sessuale tollerate malvolentieri dalla donna e dunque al di fuori di condotte ex se penalmente rilevanti, tali essendo i rapporti sadomasochistici.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va quindi respinto con il conseguente onere delle spese processuali a carico del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.. Il primo motivo dedotto risulta invero inammissibile. La Corte territoriale ha motivato il diniego della richiesta di parziale rinnovazione istruttoria, avanzata con l’atto d’appello, in termini congrui e perspicui, sottolineando l’assoluta irrilevanza, ai fini della decisione, dell’escussione della prima e della seconda moglie dell’imputato, giacchè, a fronte dell’esaustivo ed inequivoco quadro probatorio emerso in esito all’istruttoria dibattimentale di primo grado, "un comportamento ineccepibile del C. rispetto a tali, altre donne, non sarebbe stato idoneo ad elidere la portata delle accuse mosse dalla R. (ritenute attendibili per i motivi sopraesposti)" (cfr. sentenza impugnata fgl. 12).

La seconda e la terza censura (da trattarsi congiuntamente attesa l’intima connessione concettuale che le avvince) concernono insussistenti inosservanze o violazioni delle norme incriminatrici applicate. I Giudici d’appello, in corretta applicazione delle suddette norme, hanno evidenziato che integravano una condizione oggettiva e soggettiva ex se idonea a coartare la volontà della parte offesa sia lo stato di completa soggezione fisica e psicologica (tale da alterare il rapporto di parità tra i due partners consentendo all’imputato di imporsi sulla donna) sia la condizione di dipendenza economica in cui costei (ed i figli conviventi nati da un precedente matrimonio) si trovava rispetto all’imputato. Il tutto era pacificamente emerso dai brani salienti della deposizione resa dalla R. nel corso dell’istruttoria dibattimentale riportati nella motivazione della sentenza nonchè dalle conformi ammissioni dello stesso imputato che aveva ripetutamente minacciato la R. di por fine alla relazione qualora la donna non avesse accondisceso alle sue "particolari" pretese sessuali improntate ad applicazione di violenza fisica, all’impiego di un fallo artificiale in legno benchè la convivente fosse in stato avanzato di gravidanza.

In buona sostanza quindi esulava pacificamente, atteso il contesto fattuale in cui avevano luogo i rapporti sessuali, la partecipazione agli stessi della donna per effetto di una libera determinazione della volontà; donde la perfetta consumazione dei delitti contestati all’imputato. Il che conduce ad escludere, come peraltro rilevato dalla Corte distrettuale – anche con specifico riferimento alle doglianze dedotte dal ricorrente in ordine alla ritenuta aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 4 – che il tutto rientrasse in un particolare menage di tipo "sadomasochistico" nel cui ambito "la persona offesa ha accettato di essere legata e, in detta condizione, avere rapporti sessuali", come testualmente esposto in ricorso.

L’accertato stato di soggezione morale e materiale in cui la R. si era venuta a trovare; i reiterati rifiuti alle "richieste" sessuali dell’imputato, soprattutto durante lo stato di gravidanza (in cui era costretta dal prevenuto a restare prona onde poterla percuotere sulle natiche fino a provocarne l’arrossamento);

le percosse subite dal C. per avergli opposto il proprio rifiuto,come dimostrato dalle urla provenienti dalla camera da letto ed udite dai due figli della R.; i maltrattamenti ai quali la donna era stata ed era sottoposta tantochè l’imputato aveva acceduto alla definizione ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. di altro procedimento penale a suo carico pendente dinanzi al Tribunale di Patti, per detto reato; il quadro della convivenza famigliare fortemente caratterizzato dall’atteggiamento prevaricatore e violento dell’imputato (come sottolineato dal decreto 14 novembre 2001 del Tribunale per i minorenni di Messina) costituiscono altrettanti incontestabili elementi – perspicacemente evidenziati dalla Corte distrettuale – atti ad escludere la ricorrenza di un "preventivo" consenso della donna a "partecipare" a siffatte pratiche improntate a gratuita violenza. Ne discende che l’aver costretto la parte offesa a subire rapporti sessuali, peraltro legata con corde e catene ha integrato un’ulteriore limitazione della sua libertà personale;

donde la ricorrenza della contestata aggravante. Del tutto immune dal vizio motivazionale denunziato dal ricorrente con il quarto motivo va infine giudicata la sentenza impugnata in punto alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale di Messina.

Sottolineando l’indubbia gravità dei fatti – tale da non consentire una valutazione di prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche, sulla contestata aggravante – la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 133 cod. pen. implicitamente mostrando, da un lato, di condividere le argomentazioni già esposte dal giudice di primo grado (integratrici della motivazione della sentenza impugnata) e, dall’altro, ad onta della pretesa contraddittorietà rilevata dal ricorrente – invero insussistente – ribadendo la pacifica rilevanza penale dei cd. rapporti sadomasochistici, che la donna era costretta a subire.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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