Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-06-2011) 24-06-2011, n. 25372 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.F. propone ricorso avverso la sentenza del 3/12/2009 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha confermato la condanna infittagli in primo grado, per il reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 4.

Con l’unico motivo di ricorso si eccepisce erronea applicazione della legge penale, e difetto di motivazione della sentenza, ove si era ritenuto di desumere la responsabilità dell’imputato dall’omesso pagamento della cauzione e dalla sua mancata allegazione dell’impossibilità di provvedervi, richiamando in senso contrario i principi fissati dalla Consulta in relazione al reato in esame, sulla base dei quali si è ritenuta la necessità di accertare il dolo dell’inadempimento per giungere all’affermazione di responsabilità.

Tale accertamento va condotto seguendo le regole generali in tema di ripartizione dell’onere della prova, disattese nella specie, poichè si è attribuita illegittimamente all’interessato l’onere di provare la sua incapacità economica, per esonerarlo da responsabilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Il rilievo in diritto richiamato nell’atto introduttivo del presente giudizio foca lizza una parte della motivazione della pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. sentenza n. 218 del 1998), ove è stato escluso che la congruità della somma fissata dal giudice della prevenzione possa essere stabilita in maniera non più discutibile, stabilendo che si debba tenere conto della insopprimibile variabilità delle condizioni umane e personali, e conseguentemente, che per giungere all’affermazione di responsabilità in caso di inadempimento a tale obbligo si debba accertare che l’omesso pagamento sia collegabile quanto meno a colpa, non potendosi riconoscere la responsabilità da reato a titolo oggettivo.

Dall’applicazione di tale principio non discende un obbligo di accertamento specifico nel corso del procedimento di merito, posto che la determinazione di congruità della cauzione è svolta in contraddittorio nell’ambito del procedimento di prevenzione, ma solo il dovere del giudice del merito, in presenza di allegazioni probatorie sul punto offerte dalla difesa, di acquisire tali elementi, non fondando il rigetto della richiesta sulla pretesa immutabilità del dato della capacità economica, per come in precedenza determinato.

Nella specie l’eccezione è stata inutilmente evocata in quanto la difesa non risulta aver articolato alcun mezzo di prova idoneo a corroborare la verificazione di elementi di fatto sopraggiunti che rendevano il versamento della cauzione inadeguato alle possibilità del richiedente all’atto della scadenza del termine di pagamento, limitandosi nel ricorso a prospettare un onere probatorio dell’accusa che, in ragione del pregresso accertamento nel giudizio di prevenzione, conclusosi con provvedimento esecutivo senza contestazioni sul punto della congruità della cauzione rispetto alle possibilità economiche dell’interessato, è insussistente; la violazione di legge posta a fondamento del ricorso è argomentata prescindendo del tutto dalla compiuta motivazione offerta dal giudice di appello in argomento, e si limita reiterare le medesime eccezioni già proposte nel grado di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, circostanza che comporta l’inammissibilità del ricorso.

2. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 15-07-2011, n. 6367 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative alle procedure concorsuali ed ai rapporti di lavoro non privatizzati, che, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 63 restano devolute al giudice amministrativo;

Considerato che il ricorso oggetto del presente giudizio attiene ad un atto di gestione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e che esso non attiene ad una delle controversie che rimangono devolute al giudice amministrativo ai sensi del quarto comma poc’anzi menzionato e che, in conseguenza, la cognizione di essa è riservata al giudice ordinario, innanzi al quale dovrà essere riproposto il giudizio entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.;

Considerato, pertanto, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia, spettando la cognizione di essa al giudice ordinario, riproposto il giudizio entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-08-2011, n. 4672 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto dal Condomio "I. T. 3." e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento di un ricorso dei contro interessati, è stato accolto un ricorso avverso il rilascio di una autorizzazione edilizia per il completamento di una recinzione e la copertura del cancello di ingresso ed è stata annullata la concessione medesima.

Questi i motivi dell’appello:

Tardività del ricorso di primo grado, per essere a conoscenza da tempo i ricorrenti in primo grado della delibera condominiale del 1° marzo 1991. mentre il ricorso è stato notificato solo il 1° agosto 1991;

Legittimità della richiesta dell’amministratore del condominio, per essere stata ratificata dall’Assemblea condominiale l’operato dell’Amministratore;

Legittimità dell’autorizzazione edilizia, trattandosi di piccole opere di completamento della recinzione e assoluta mancanza di impatto edilizio;

Ultrapetizione della sentenza di primo grado per aver invaso la sfera della giurisdizione ordinaria.

Il Comune di Roma si costituisce in giudizio e rileva la presentazione di una domanda di condono presentata dal condominio appellante in data 11 febbraio 1999.

La Sezione ha emesso ben tre ordinanza istruttorie (n. 6283/08, n. 2963/09 e n. 33/10), al fine di conoscere l’esito del procedimento relativo al condono edilizio, senza che l’Amministrazione comunale comunicasse alcunché salva una nota del 13 luglio 2009 con la quale si comunicava che l’istruttoria era in corso

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 maggio 2011.

Motivi della decisione

L’appello in parola è rimasto per lungo tempo in sospeso, in attesa di conoscere l’esito di una domanda di condono edilizio presentato dal Condominio appellante, ma nonostante ben tre provvedimenti istruttori del Collegio, l’Amministrazione comunale non ha mai proceduto a dare una comunicazione in ordine all’esito del procedimento in parola.

A questo punto, il Collegio non può che trarre le necessarie conclusioni di un comportamento processuale totalmente omissivo da parte del Comune di Roma e dare quindi applicazione al disposto dell’art. 116 del codice di procedura civile, nel senso di trarre dal comportamento silenzioso dell’Amministrazione la conseguenza della fondatezza dell’appello.

Lo stesso va, pertanto, accolto con riforma della sentenza di primo grado e, quindi, con rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda giudiziaria nei due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 17-08-2011, n. 32162 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione P.L. – quale indagato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c) per aver condotto, in data 19 febbraio 2010, l’autovettura BMW, tg. (OMISSIS), di sua proprietà, benchè in stato di ebbrezza accertato tramite alcoltest, in 1.84 g./l., alla prima prova ed in 1.79 g./l., alla seconda – avverso l’ordinanza 1 ottobre 2010 con cui il Tribunale di Ancona – Sezione del riesame – ha respinto l’appello proposto, ex art. 322 – bis cod. proc. pen. ,in relazione all’ordinanza 22 luglio 2010 con la quale il GIP dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto 15 marzo 2010 di sequestro preventivo del surrichiamato autoveicolo, deducendo:

1. violazione degli artt. 322 – bis e art. 310 cod. proc. pen. in relazione all’art. 127, commi 1 e 5, artt. 161 e 163 cod. proc. pen..

Il ricorrente non ha partecipato all’udienza in camera di consiglio, conclusasi con l’adozione del provvedimento impugnato, a cagione della nullità della notifica del relativo avviso eseguita nel domicilio precedentemente eletto,ma poi revocato e sostituito con nuova elezione in altro luogo, come comunicato all’A.G. procedente con racc. ricevuta in data 6 maggio 2010. 2. violazione degli artt. 322 – bis e 310 cod. proc. pen. in relazione all’art. 186 C.d.S., e art. 321 cod. proc. pen.. Il Tribunale ha attribuito ai dati accertati tramite etilometro la capacità assoluta di provare la sussistenza dello stato di ebbrezza del ricorrente all’atto della contestazione, senza considerare le plurime argomentazioni dedotte dalla difesa a dimostrazione dell’inaffidabilità dello strumento stesso che, evidentemente a causa di difettoso funzionamento, aveva contrassegnato le due misurazioni eseguite nei confronti del ricorrente, saltando due unità di misura; misurazioni peraltro, nel caso di specie, non intervallate da almeno cinque minuti l’una dall’altra e non effettuate almeno venti minuti dopo l’ultima ingestione di alcool. Ed ha del tutto omesso di prendere atto dei pareri medico – legali nonchè delle risultanze documentali e testimoniali raccolte ed inserite nel corpo della denunzia – querela dal P. presentata nei confronti degli agenti accertatoli, di guisa che il tasso alcoolemico reale non avrebbe potuto attestarsi che entro la soglia di 0,5/0,7 gr./l. ben lontana da quella minima che renderebbe legittima, à sensi di legge, l’adozione (ed il mantenimento) della misura cautelare reale sull’autoveicolo. Nè il Tribunale ha minimamente motivato in ordine al dato di fatto del minimo "decremento" del tasso alcolemico registrato tra le due misurazioni successive che invece, secondo i pareri medico legali allegati, avrebbero dovuto differenziarsi significativamente. Lamenta altresì il ricorrente l’illegittima utilizzazione avallata dal Tribunale, degli esiti del prelievo ematico per alcolemia benchè eseguito su libero impulso difensivo dell’indagato stesso ed a sua richiesta e non su iniziativa della P.G. e, soprattutto, al di fuori del normale protocollo di pronto soccorso e della necessità di cure.

3. violazione degli articoli già citati del codice di rito, in riferimento agli artt.354, 356, 178 lett. c), artt. 191 e 321 cod. proc. pen. Il Tribunale ha obliterato di considerare, onde pervenire ad escludere la sussistenza del fumus, la nullità e/o inutilizzabilità della prova a carico dell’indagato, costituita dagli accertamenti eseguiti tramite l’etilometro, per esser gli agenti operanti incorsi nella violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. Dai tabulati del telefono cellulare del ricorrente, oltrechè dalle deposizioni testimoniali raccolte, era invero emerso, contrariamente agli infondati assunti del Collegio del riesame, che il P. non aveva mai chiamato il difensore e che quest’ultimo fu formalmente "nominato " solo dopo il suo arrivo al comando ad ore 1,50 della notte; di talchè in nessun caso era stata esercitata tale facoltà nè antecedente nè prima nè dopo la prima misurazione con l’etilometro; donde la falsa attestazione in tal senso (al pari di altre analoghe già denunziate dallo stesso ricorrente) riportata nell’informativa di reato.

Insta conclusivamente il ricorrente per l’annullamento della impugnata ordinanza con ogni conseguente statuizione di legge.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è inaccoglibile.

In violazione del principio di autosufficienza non risulta in atti alcuna prova (nè risulta alcun documento allegato al ricorso od inserito nel testo dello stesso) della comunicazione del mutamento della precedente elezione di domicilio dall’indagato P. L., in quella ulteriore, di (OMISSIS), presso il dr. P.F., asseritamente resa nota all’Autorità Giudiziaria procedente con raccomandata ricevuta il 6 maggio 2010. Ne discende l’insussistenza della dedotta nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, eseguita nel precedente domicilio eletto.

L’ordinanza impugnata deve altresì esser ritenuta immune dalle censure di cui al secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame ha correttamente e legittimamente affermato che, ai fini della sussistenza del fumus del reato contestato, come già rimarcato con altrettanti provvedimenti dei GIP dei Tribunali di Modena e di Ancona, "è certamente sufficiente l’esito positivo dell’alcooltest" eseguito nella fattispecie mediante l’apposito strumento previsto dalle disposizioni regolamentari del codice della strada. Tale accertamento ha invero fornito, a seguito di due successive misurazioni, il riscontro obiettivo della presenza, nel sangue dell’indagato, di un tasso di alcool ben superiore al limite massimo consentito. Inoltre – come peraltro ancora rimarcato dal Tribunale in corretta applicazione delle relative disposizioni di legge – la verifica dell’alcolemia eseguita sul campione di sangue, sottoposto a sequestro probatorio ad iniziativa del P.M. ed oggetto del prelievo cui l’indagato si era volontariamente sottoposto, aveva comprovato la presenza di etanolemia pari all’1,59 gr./l, benchè a distanza di oltre quattro ore dall’alcooltest eseguito con l’etilometro in uso alla P.G..

Pertanto, in conformità alla regola di giudizio correttamente applicata ai fini della decisione del procedimento a summaria cognitio di cui era investito il Tribunale del riesame, si è espressamente argomentato che le obiezioni introdotte dal ricorrente sulla base della denunzia – querela presentata nei confronti degli Agenti ed Ufficiali di P.G. operanti in ordine alla legittimità della procedura dagli stessi attuata sia ai fini del rilevamento del tasso alcoolemico quale atto prodromico alla contestazione della contravvenzione che dell’esecuzione dei sequestri preventivi e probatori del campione ematico (oggetto peraltro di distinto ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. già definito da questa Corte) potranno trovare eventualmente adeguata considerazione nella sede di merito in cui, con piena cognitio, il giudice sarà chiamato a pronunziarsi sulla sussistenza della penale responsabilità del P.. Ed in quella stessa sede potrà esser altresì sottoposto ad ogni opportuna valutazione critica (nonchè ad ipotetica verifica scientifica) il parere medico – legale – egualmente trasfuso in ricorso grazie al richiamo ad ampi stralci della ricordata denunzia – querela, alla cui stregua si intende sostenere l’inverosimiglianza del dato costituito dagli accertamenti eseguiti per tramite dell’etilometro in rapporto alle condizioni psico – fisiche del P. ed alla pressochè contemporanea assunzione di bevande alcooliche e di cibo. Non dissimili considerazioni conducono a ritenere egualmente infondato H terzo motivo di ricorso.

Richiamata la sostanziale irrilevanza, nei termini testè precisati, del contenuto della denunzia – querela sporta dal P. nei confronti dei verbalizzanti (accusati, tra l’altro, di aver falsamente attestato, nell’informativa di reato e nel verbale di accertamenti urgenti, di aver avvisato l’indagato, prima di procedere all’esecuzione degli atti urgenti, delle facoltà previste dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sulla base di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario: circostanza, al pari di ogni altro assunto nel medesimo atto enunciato, da sottoporsi al necessario vaglio giudiziale) non possono che condividersi le ragioni dedotte, sul punto, dal Tribunale. Ovviamente, ai fini della verifica, anche sotto tale profilo, del fumus deve ritenersi assolutamente dirimente quanto attestato dalla P.G., nei riferiti atti, avendo peraltro i GIP dei Tribunali di Modena e di Ancona già escluso l’incompatibilità tra l’avvenuto, tempestivo avviso e quanto sostenuto dal P. a conforto dell’accusa di falso ideologico per aver dimostrato i tabulati telefonici che egli avrebbe chiamato il proprio difensore solamente dopo aver eseguito la prima prova con l’etilometro. I verbalizzanti hanno invero dato atto che il P., benchè avvisato, non avrebbe inteso avvalersi della facoltà prevista dalla legge se non dopo la prima prova. In ogni caso – concludendo sul punto – va sottolineato che, come assume lo stesso ricorrente, l’avv. Giulio Garuti era comunque sopraggiunto al Comando della Polizia municipale di Carpi ove si trovava, quella notte, il P..

Ex art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.