T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 1511 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente G.G., appartenente alla Polizia di Stato, premettendo di svolgere il servizio in qualità di Ispettore Capo in servizio presso il Commissariato di Bari NuovaCarassi e di aver presentato istanza di trasferimento presso il Commissariato di Monopoli per assistere il suocero, invalido, con impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato a mezzo del quale l’istanza é stata respinta in considerazione del fatto che la distanza esistente tra Bari e Monopoli non é tale da impedire al ricorrente di prestare l’assistenza al famigliare; che, difatti, già all’attualità il G. presta tale attività di assistenza; e che infine l’art. 33 della L. 104/92 sancisce il principio per cui l’interesse del dipendente al trasferimento deve comunque contemperarsi con le esigenze della Amministrazione.

Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 5 della L. 104/92, eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, omesso apprezzamento della situazione del soggetto da assistere e dell’incidenza favorevole del trasferimento sulle modalità dell’assistenza. Ingiustizia manifesta: il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione la gravità della infermità del suocero del ricorrente, pur ampiamente documentata;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 5 L. 104/92, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta: l’Amministrazione, dando rilevanza alla circostanza che l’assistenza al famigliare era già in atto al momento, ha dimostrato di ritenere inutile l’avvicinamento, così capovolgendo lo spirito della norma, che invece intende favorire l’avvicinamento del pubblico dipendente al famigliare invalido, al di là del fatto che vi siano o meno delle obiettive difficoltà a prestare l’assistenza in ragione della distanza; vi é poi una istruttoria palesemente carente, come dimostra il fatto che il provvedimento impugnato si riferisce ad istanza di trasferimento presentata nel 2002, precedente a quella di che trattasi;

III) violazione dell’art. 3 L. 241/)0, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, totale difetto di motivazione, in relazione alla mancata specificazione delle ragioni di servizio che impedivano il trasferimento.

L’Amministrazione si é costituita in giudizio insistendo nella reiezione del ricorso, producendo la nota della Questura di Bari n. 2.10/2011/AAGG del 15 aprile 2011, dalla quale si evince che il suocero del ricorrente é deceduto in data 2 gennaio 2008 e che il ricorrente stesso é collocato a riposo per sopravvenuti limiti di età a far tempo dal 1° giugno 2011. L’Avvocatura Distrettuale ha pertanto insistito nella declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso é stato introitato a decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2011.

Il decesso del suocero del ricorrente nonché il collocamento a riposo del medesimo, intervenuti nelle more del giudizio, determinano l’improcedibilità del ricorso.

Peraltro, non potendosi escludere l’interesse del ricorrente ad esercitare una azione risarcitoria in separato giudizio, il Collegio è tenuto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., ad esaminare il merito del ricorso ai fini della mera declaratoria di illegittimità dell’atto

A tal proposito il Collegio osserva che l’art. 33 della L. 104/92 non istituisce un diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento della sede di servizio in funzione di prestare assistenza ad un famigliare invalido: infatti la richiesta di trasferimento va accolta, secondo il tenore letterale della norma, solo "ove possibile".

Tuttavia, onde evitare di svuotare la norma di significato, essa va interpretata nel senso che il trasferimento può essere negato solo se ricorrano determinate esigenze di organizzazione che l’Amministrazione deve compiutamente indicare, sia in assolvimento del generale obbligo di motivare correttamente i provvedimenti, sia in funzione di dimostrare la stessa ricorrenza delle esigenze di servizio. Segnatamente non é corretta una interpretazione della norma che limiti il trasferimento alla sola ipotesi in cui il dipendente dimostri di trovarsi nell’impossibilità o nella estrema difficoltà – in considerazione della distanza esistente -,di portare assistenza al famigliare.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato si é arrestato di fronte alla constatazione che il ricorrente era in grado di assolvere alla assistenza anche prestando servizio a 50 km dalla abitazione del suocero, ragione per cui l’interesse del disabile é passato ipso facto in secondo piano di fronte ad un non meglio identificato "interesse pubblico contrapposto". Nulla dice il provvedimento impugnato in ordine alle ragioni che ostavano al trasferimento.

Tutto ciò dimostra che l’Amministrazione, per il fatto che il ricorrente era comunque in grado di prestare l’assistenza, si é ritenuta legittimata a non ricercare soluzioni che consentissero di accogliere l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente.

Di fronte ad istanze di trasferimento formulate ex art. 33 L. 104/92, l’Amministrazione deve invece ricercare delle soluzioni, a prescindere dalla possibilità o meno, per il dipendente, di prestare l’assistenza al congiunto anche prestando il servizio a distanza: ove tali soluzioni non siano trovate, l’Amministrazione potrà negare il trasferimento, ma dovrà dare conto nel provvedimento di diniego delle ragioni che impediscono di accogliere la domanda.

Per le dianzi esposte ragioni, riconducibili al secondo ed al terzo dei motivi di ricorso, va dichiarata la illegittimità del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Visto l’art. 34 comma 3 c.p.a., accerta e dichiara l’illegittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza, n.333C/ISez.3^/16941, del 30/03/2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 06-10-2011, n. 36361 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.F. avverso l’ordinanza in data 11 gennaio 2011 con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal locale Gip in riferimento alle contestazioni provvisorie D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex artt. 73 e 74, per fatti commessi tra (OMISSIS).

Gli elementi indiziari erano costituiti in primo luogo dal servizio di video-ripresa eseguito dalle forze dell’ordine in via (OMISSIS), servizio dal quale erano emerse cospicue e continuative attività di spaccio ad opera di G. F. (poi arrestato il 14 novembre 2009), B.A. e B.A.: il primo cioè era filmato mentre si muoveva ripetutamente a bordo di uno scooter rifornendo gli altri due di involucri di carta stagnola.

Il secondo ordine di elementi indiziari era costituito dal tenore di colloqui registrati a partire da ottobre 2009 nella sala colloqui del carcere di (OMISSIS), tra lo stesso indagato G.F. e il coindagato V.S. (tratto come il primo in arresto per flagrante spaccio di stupefacenti in via (OMISSIS)) nonchè rispettivi familiari.

Tali soggetti conversavano a proposito del traffico illecito ancora in corso, lasciando emergere che lo stesso fosse gestito da A. A. il quale ne amministrava anche i proventi facendoli pervenire ai detenuti sodali e ai familiari, pure per pagare le spese legali.

Una conversazione in particolare (quella del 23 novembre 2009) faceva emergere che la moglie del G. chiedeva a costui di dire ad A.A. che V. doveva por fine alle richieste di danaro, ricevendo dal G. assicurazione di avere interessato per lettera l’ A..

Il Tribunale ne traeva la dimostrazione dello stretto rapporto collaborativo esistente tra A.A., uno degli esponenti di spicco della organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e, appunto, il G..

Infine, terzo elemento indiziario era quello delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.G., C.N. e D.E., che avevano indicato il G., riconoscendolo anche per foto, quale principale collaboratore di A.A. nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale argomentava inoltre sulla correttezza della contestata aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente oggetto della condotta in esame.

Ad avviso del Tribunale tale aggravante sussisteva perchè l’attività di spaccio era continuativa e sistematica e rendeva in una giornata anche 3600 Euro, come desunto da uno dei colloqui intercettati in carcere.

Inoltre il servizio di osservazione della PG aveva permesso di appurare che nel periodo delle riprese (dieci giorni) erano stati effettuate circa 100 cessioni di droga. Un ulteriore elemento sintomatico era la forte disponibilità di danaro da parte dell’ A., deputato a provvedere ai bisogni dei detenuti.

Deduce l’impugnante il vizio di motivazione sulla sussistenza della fattispecie associativa contestata e la erronea applicazione della D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80. Sotto il primo profilo cita la giurisprudenza sugli elementi costitutivi del sodalizio evidenziando che essi non ricorrono nel caso di specie.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La ordinanza impugnata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, reca la indicazione adeguata e la ricostruzione plausibile relativa a tutti gli elementi capaci di integrare la fattispecie D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74, con riferimento anche alla posizione del G..

La giurisprudenza in tema di configurazione del reato associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74 è nel senso, bene evidenziato dal ricorrente, che anche l’attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell’organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell’organizzazione medesima.

E il contributo non viene a cessare per la presenza di ulteriori interessi propri del singolo spacciatore, anche divergenti da quelli degli altri. (Rv. 216657; conforme Rv. 242726).

Si è aggiunto, sulla stessa linea, che per la configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l’esistenza di un’articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un’estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un’elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Rv. 244520).

Nel caso di specie il Tribunale ha dato ampio conto degli elementi suddetti descrivendo le modalità operative della associazione che garantiva agli spacciatori, in maniera sistematica, l’approvvigionamento delle dosi da vendere con iniziative tese ad impedire, presso i distributori, l’accumulo di dosi, facilmente rinvenibili dalla Polizia; inoltre sia le conversazioni intercettate che i collaboratori di giustizia avevano delineato il ruolo di vertice proprio di A.A., deputo a provvedere, con i proventi dello spaccio, alle spese dei sodali e delle famiglie anche dopo l’arresto dei primo.

Tali elementi, pur linearmente evidenziati nella ordinanza impugnata, non hanno neppure formato oggetto di censura da parte della difesa la quale si è limitata ad una generica citazione di giurisprudenza senza ricercare la rispondenza dei principi evocati alla fattispecie concreta, come ricostruita ed analizzata dal giudice a quo. Anche il dato dell’arresto del prevenuto nel novembre 2009 non vale a scalfire il delineato quadro indiziario, essendo stato evocato dalla difesa genericamente e non contestualizzato, rispetto alla ben più complessa serie di elementi a carico, ricostruiti dal Tribunale con riferimento sia al periodo precedente che a quello successivo all’arresto stesso.

Del tutto inammissibile è poi la doglianza sulla configurabilità della aggravante, non supportata dalla illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della domanda.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2011, n. 8226 Effetti del fallimento per i creditori

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Svolgimento del processo

In esito a domanda proposta dalla banca SanPaolo Imi s.p.a. il giudice delegato al fallimento della Sementificio Molino Rovato Sud s.r.l. ha ammesso la medesima allo stato passivo per l’importo di L. 219.856.118 in via chirografaria, oltre interessi fino alla data della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli il 25.1.1995, rigettando invece la domanda di riconoscimento degli interessi fino alla data della successiva sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Foggia il 3.7.1996 in seguito alla individuazione di tale ufficio giudiziario quale giudice competente ad opera dalla Corte di cassazione in sede di regolamento per conflitto positivo di competenza. L’opposizione della banca è stata respinta dal Tribunale ma la decisione è stata riformata dalla Corte di appello che ha accolto la domanda introduttiva riconoscendo gli interessi fino alla data della seconda sentenza di fallimento.

Contro la decisione ricorre per cassazione la curatela con un unico motivo sostenendo l’erroneità della sentenza in presenza di una successione di procedure concorsuali.

Resiste l’intimata e propone ricorso incidentale dolendosi dell’avvenuta compensazione delle spese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere preliminarmente riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

La questione che viene proposta nel presente giudizio attiene alla individuazione del momento in cui, per effetto del disposto della L. Fall., art. 55, si verifica la sospensione del corso degli interessi, nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento ne segua un’altra ad opera del tribunale dichiarato competente in esito alla risoluzione in suo favore del conflitto positivo di competenza.

Il dubbio interpretativo, che più non si pone per le procedure disciplinate dalla riforma in quanto dal disposto degli artt. 9 bis e 9-ter si evince chiaramente che il procedimento instaurato avanti al tribunale competente è la prosecuzione di quello eventualmente iniziato in precedenza avanti al tribunale dichiarato incompetente, tanto da non essere necessaria una nuova dichiarazione di fallimento (Sez. 1, ord. 31 maggio 2010, n. 13316), è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite che hanno enunciato il principio, cui il Collegio intende pienamente aderire, secondo cui "Con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi della L. Fall., art. 55, nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente (dalla S.C. in sede di conflitto positivo virtuale di competenza, come nella specie, o di regolamento facoltativo), segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte dei tribunale designato (dalla S.C.) competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo: nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nella assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l’art. 9 bis introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della L. Fall., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata dei processo e della garanzia del processo giusto ( art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi (Cassazione civile, sez. un., 18/12/2007, n. 26619; conforme sez. 1^, 11/06/2008, n. 15560).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con conseguente assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale afferente alla regolazione delle spese, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettato l’appello.

La circostanza che la richiamata giurisprudenza sia successiva alla pronuncia d’appello e al ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese per entrambe le predette fasi.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-05-2012, n. 7507 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

La Corte:

Con atto spedito il 22/9/2011, la GE.I.MA. Gestione Imprese Agrumarie sas (d’ora in avanti GEIMA) ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Comune di Roccalumera ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 24 aprile 2012.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che in data 23/3/2000, il Consiglio comunale di Roccalumera ha deliberato di dare in locazione un immobile con destinazione d’uso a mercato coperto per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

La successiva gara è stata aggiudicata alla GEIMA, con la quale è stato poi stipulato il contratto di locazione per il corrispettivo annuo di Euro 15.555,68.

In data 24/8/2005, il Consiglio comunale ha deliberato di rientrare nella disponibilità dell’immobile ed il giorno seguente il competente funzionario ha inviato alla conduttrice la formale disdetta per la scadenza del 29/8/2006.

La GEIMA ha presentato ricorso al TARS, che con sentenza del 15/1/2009 ha declinato la giurisdizione in quanto si discuteva di un comune rapporto locativo devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

La GEIMA si è allora gravata al CGARS, che con la sentenza in epigrafe richiamata ha rigettato l’appello in quanto "trascura(va) di considerare che il rapporto con il Comune al fine della gestione del bene patrimoniale in questione e(ra) stato disciplinato da un contratto di locazione, soggetto alla disciplina del diritto privato e che nel comunicare la sua volontà di disdire il rapporto, (l’appellato) si e(ra) avvalso di un diritto potestativo espressamente contemplato dall’art. 3 del contratto. Tratta(va)si, quindi, di controversia nella quale non veniva in questione una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo" rientrante, come tale, nella cognizione del giudice ordinano.

La GEIMA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo che per il vincolo di destinazione su di esso gravante, l’immobile di cui si discuteva assicurava la soddisfazione d’"interessi a vocazione pubblicistica", per cui rientrava nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili e poteva essere affidato "alla disponibilità dei privati solo attraverso una concessione", devoluta alla cognizione del giudice amministrativo per tutto quanto esulava, come nel caso di specie, dall’ambito meramente patrimoniale.

Il Comune di Roccalumera ha depositato controricorso con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa impugnazione.

Ciò posto, giova innanzitutto rammentare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dipende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma pure dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine (C. Cass. nn. 14865 del 2006, 26402 del 2009 e 24563 del 2010).

Nel caso di specie deve ritenersi, in mancanza di contrarie allegazioni nel ricorso, che l’immobile di cui si discute non era stato mai materialmente utilizzato dal Comune come mercato coperto, perchè questa era soltanto la sua vocazione astratta, ma non ancora la sua destinazione pratica.

Per dare attuazione a tale vocazione, il Comune ha deliberato di darlo in locazione a terzi con un contratto di diritto comune, da cui è scaturito un rapporto paritetico all’interno del quale l’Amministrazione non rivestiva nessuna posizione di supremazia e poteva esercitare soltanto gli ordinari poteri del privato contraente.

Bene ha fatto, perciò, il CGARS a declinare la giurisdizione, trattandosi nella specie di accertare la legittimità o meno dell’esercizio di un diritto potestativo espressamente previsto dal contratto stipulato con la GEIMA. Il ricorso da quest’ultima proposto va, pertanto, rigettato e le parti rimesse davanti al Tribunale competente per territorio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 4.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette le parti davanti al Tribunale competente per territorio, rigetta il ricorso e condanna la sas GE.I.MA. Gestione Imprese Agrumarie al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.