Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43753

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 01.03.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano rigettava la domanda di riabilitazione proposta da G. G., rilevando come lo stesso -condannato per smaltimento non autorizzato di rifiuti e scarico di materiali in acque pubbliche – fosse stato poi denunciato per la violazione della disciplina dello smaltimento di rifiuti pericolosi ed in materia di sicurezza sul lavoro (nel 2002 e 2008), tatti per i quali aveva effettuato oblazione, nonchè fosse stato di recente segnalato anche per violazione degli artt. 650 e 659 c.p.. In definitiva – osservava il Tribunale – non poteva ritenersi che il G. avesse fornito prove effettive e costanti di buona condotta.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto G. che motivava l’impugnazione deducendo: – il Tribunale aveva fondato la sua decisione sulla informativa della p.g., senza acquisire per più completo esame gli atti ivi richiamati; – non erano stati considerati gli aspetti di buona condotta sociale, lavorativa e familiare; – i fatti oggetto di oblazione non potevano fondare giudizio negativo; – le segnalazioni ex artt. 650 e 659 c.p., erano ancora subjudice.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell’impugnata ordinanza.

4. Il ricorso, infondato, non può trovare accoglimento. Del tutto correttamente, invero, l’impugnata ordinanza ha informato il suo giudizio al dettato normativo (v. art. 179 c.p., comma 1) secondo cui la chiesta riabilitazione può essere concessa, in presenza di ogni altra condizione, solo allorchè risulti provato che il condannato "abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta". Tale fondamentale presupposto può essere riconosciuto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, solo nella accertata insussistenza di elementi di contraria valutazione che abbiano incidenza sul piano socio-giuridico. Ed invero il concetto di "buona condotta", a questi fini, intende indicare (proprio perchè non viene usata la perifrasi "mancanza di ulteriori condanne") il complesso della gestione della vita civile dell’istante (lavoro, famiglia, atteggiamenti sociali di tipo collaborativo, ecc.) che, esclusa ogni valutazione di tipo meramente moralistico, non sia però ridotta al solo piano giuspenalistico. In tal senso deve ritenersi dunque pacifico che anche l’eventuale formale incensuratezza, nel periodo successivo alla condanna, di per sè possa non essere sufficiente alla chiesta riabilitazione, ove emergano elementi riferibili al condannato che, singolarmente (se particolarmente gravi) o complessivamente, non consentano di pervenire alla conclusione della sussistenza del requisito della buona condotta come sopra intesa. Ciò posto, è evidente che il Tribunale di competenza sia ben legittimato a fondare il suo giudizio anche in relazione a condotte, riferibili all’istante, che abbiano dato luogo a procedimenti penali (salvo sempre il rispetto del giudicato che abbia consacrato l’insussistenza del fatto o l’estraneità dell’interessato), volgendo il suo esame – in via incidentale, a questi fini – alla sostanza storica dell’addebito, onde ricavarne elementi utili al giudizio di effettività, aut difetto, della richiesta costante buona condotta. Tanto ritenuto, occorre allora rilevare come, nella fattispecie, l’esito estintivo del reato, a seguito di oblazione, non possa essere addotto in favore del richiedente, come fosse ex se determinante, posto che l’estinzione del reato -esito che rimane sul piano giuspenalistico – non può annichilire la sostanza storica della condotta sottostante (violazione delle norme di prevenzione degli infortuni nei cantieri e violazione della disciplina dello smaltimento di rifiuti pericolosi).

Altrettanto è a dire per le denunce in ordine a fatti rilevanti ex artt. 650 e 659 c.p., per le quali risulta legittimo l’esame incidentale senza attendere l’esito giudiziario, ove dalle relative informative emergano con particolare evidenza elementi di condotta che -proprio in quanto esaminabili in funzione dell’imprescindibile valutazione del ravvedimento del condannato- smentiscano la predicata buona condotta, al di là del profilo più strettamente penalistico.

In tal senso risulta, nella presente vicenda, del tutto sintomatico, in senso non positivo, che si tratti di violazioni a normativa posta a tutela di beni di alto valore sociale, quali la sicurezza dei lavoratori o la salvaguardia dell’ambiente (con maggiore pertinenza in una zona ad alta vocazione turistica, tutelata in modo speciale per la sua bellezza naturalistica), per di più ricollegabili in modo funzionale all’attività lavorativa del G. (titolare di impresa edile). Nè può sfuggire, allora, che si tratti di condotte antisociali del tutto conformi al precedente di condanna (in tema di rifiuti e di smaltimento delle acque) rispetto alla quale si chiede la riabilitazione. Dunque una sorta di "recidiva" socio-ambientale.

Consegue quindi che gli elementi pur indiscutibilmente positivi ricavabili da altri profili della personalità del richiedente non possano avere la forza di superare – ai fini in questione – le suddette controindicazioni, posti i severi limiti normativi che impongono che la buona condotta non sia solo settoriale (famiglia e lavoro), ma globale (su ogni aspetto), e "costante", dunque senza ricadute, ancorchè sporadiche, in comportamenti antisociali, e che pretendono anche il necessario profilo del risarcimento dei danni (logicamente non toccato dall’ordinanza che ha esaurito il suo giudizio negativo sui prioritari termini della condotta). In un esame sistematico, del resto, che tenga conto dell’evidente coerenza dell’ordinamento in tema di valutazione delle condotte post condanna, non può non rilevarsi che anche in ordine al giudizio da compiere (sempre dal Tribunale di Sorveglianza) in funzione di ogni beneficio penitenziario (da applicare o revocare), sia ben legittimo l’esame incidentale delle condotte sopravvenute (senza attendere il giudicato), così come sia necessaria la valutazione dei fatti stessi in senso sostanziale (proprio in relazione al necessario raggiungimento di un reale ravvedimento) al di là dei formali profili processualpenalistici.

Ritenuto pertanto che, ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza ha condotto il suo esame alla stregua dei parametri giurisprudenziali come sopra riaffermati, esaminando, sia pur in modo sintetico, ma effettivo, le violazioni ascritte al G. al di là del formale esito giudiziario (peraltro nel ricorso si sostiene – erroneamente – l’efficacia taumaturgica dell’oblazione, ma non si negano i fatti sottostanti in sè), consegue che l’impugnata ordinanza risulti immune dai denunciati vizi.

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.G. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4044

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Tramite difensore, L.C., in stato di custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico e di plurimi episodi di detenzione ed acquisto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 – ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 11.6/1.9.2012 del tribunale di Messina, di conferma del pregresso provvedimento del gip del predetto tribunale in data 21.5.2012, deducendo, con un solo motivo di doglianza, la carenza della motivazione del provvedimento in merito alle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute malgrado la mancanza di elementi concreti e specifici, solo in base a mere congetture.

Il ricorso è del tutto inammissibile per genericità.

Il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi concreti e specifici che depotenzierebbero il disvalore come ritenuto dai giudici di merito. I quali, invece, sottolineano la continuativa attività di detenzione e spaccio nel contesto associativo, il ruolo assunto nel contestato sodalizio, la molteplicità dei contatti instaurati per rifornirsi di stupefacente, nonchè l’insussistenza di elementi specifici che potrebbero deporre per una prognosi favorevole al prevenuto. E’ pur vero che erroneamente il tribunale della libertà fa riferimento ad una presunzione di pericolosità scaturente dall’art. 275 c.p.p., comma 3 in relazione al reato associativo contestato, ma non mancano i giudici di sottolineare l’insussistenza di elementi di segno contrario, deponenti cioè per la insussistenza del periculum libertatis ovvero per la sussistenza di una pericolosità fronteggiabile con una misura cautelare mitior.

Ed anche su questo versante latita la critica difensiva dell’imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 01-08-2012, n. 13836

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. O.C., + ALTRI OMESSI hanno chiesto, con ricorso del 14 luglio 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 17 marzo 1997 e definita con sentenza del 14 novembre 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 7 anni e 7 mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 3.800 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura, in presenza di "domanda proposta assieme a moltissimi colleghi con un ricorso collettivo che di per sè determina un notevole affievolimento della partecipazione emotiva del singolo, per il vincolo di solidarietà tra i litisconsorti e affidato a tesi giuridiche da tempo respinte dalla giurisprudenza, con conseguenti ricadute sulle aspettative delle parti".

3. Ricorrono per cassazione O.C., + ALTRI OMESSI affidandosi a tre motivi di ricorso: a) motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. nonchè dei parametri adottati dalla Corte Europea in materia di danno non patrimoniale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c, dell’art. 75 disp. att. c.p.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57, 59, 60 e 64, convertito in L. n. 36 del 1934, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I ricorrenti depositano inoltre memoria difensiva.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Ritenuto che:

6. Con i primi due motivi si contesta la decisione impugnata che ha liquidato in 500 Euro annui l’equa riparazione spettante, limitandola ai soli anni di durata eccessiva del giudizio, in considerazione del carattere collettivo del ricorso nel giudizio presupposto e del suo presumibile rigetto perchè basato su tesi giuridiche da tempo respinte dalla giurisprudenza.

7. Il ricorso è fondato. Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19979 del 16 settembre 2009 e da ultimo Cass. civ. sez 6-1 n. 6655 del 2 maggio 2012), è irrilevante che la domanda nel giudizio presupposto sia proposta da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o patema d’animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite. Nè costituisce utile ragione, per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo la fondatezza o meno delle tesi giuridiche portate a sostegno della domanda nel giudizio presupposto, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo dei soggetti che agiscono per ottenere l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, indipendentemente dal fatto che essi siano risultati vittoriosi o soccombenti, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in difetto di una condizione soggettiva di incertezza (cfr.

Cass. civ. sezione 6-1 n. 28592 del 23 dicembre 2011 secondo cui dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione).

8. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone quindi infondatamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo pari a 500 Euro per ogni anno di durata del procedimento e in ogni caso non inferiore a 6.250 Euro complessivi.

9. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250 Euro e al pagamento di tale somma, in favore di ciascuno dei ricorrenti, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero potendo la controversia essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

10. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.

11. In considerazione della forte sperequazione fra la somma richiesta con il ricorso introduttivo e quella riconosciuta a titolo di equa riparazione, si ritiene di compensare per metà le spese del giudizio di merito da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 6.250 con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito liquidate, per tale quota, in complessivi 934,5 Euro, di cui Euro 639,5 per diritti, 245 per onorari e 50 per spese, in favore dei procuratori antistatari, e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 965 Euro, di cui 100 Euro per spese, sempre con distrazione a favore degli avv.ti Salvatore e Umberto Coronas dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 16-12-2008 (04-12-2008), n. 46290 Padre con prole inferiore ai tre anni – Madre lavoratrice – Impedimento assoluto della madre

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 24 luglio 2008 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., in accoglimento dell’appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale contro la ordinanza 26 giugno 2008 del GIP del Tribunale di Agrigento, che aveva sostituito nei confronti di C.S. la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato la misura della custodia in carcere.
Il C. era stato sottoposto alla massima misura con provvedimento del GIP del 29 novembre 2007 nell’ambito del procedimento n. 2093 RGNR e n. 4782/05 RG Gip per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per altre otto fattispecie di reato ex citato D.P.R., art. 73. Il GIP aveva in seguito accolto la istanza dell’indagato di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, basata sul rilievo che si trattava di padre di una figlia di età inferiore ai tre anni, la cui madre, unico soggetto abile del nucleo familiare, era impossibilitata a prestare assistenza alla piccola poichè era stata assunta da una ditta di (OMISSIS) con orario di lavoro dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle tre il sabato e non esistevano in (OMISSIS) asili pubblici, mentre il costo di quelli privati (Euro 200,00 mensili) non era compatibile con i redditi del nucleo familiare.
Il Tribunale, investito dall’appello del Pubblico Ministero che aveva dedotto la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza alla stregua dei gravi e numerosi fatti di reato contestati all’indagato e del suo ruolo di organizzatore e finanziatore del gruppo criminale, nonchè la insussistenza di impedimento assoluto della madre della minore, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4, ha invece ritenuto che non fosse provata l’assenza di strutture pubbliche che avrebbero potuto accogliere la minore durante la attività lavorativa della madre, che non fosse provata neppure la totale assenza di prossimi congiunti disponibili e che in ogni caso il costo di un asilo provato fosse compatibile con il reddito del nucleo familiare.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del C. deducendo: violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, poichè, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1990 e della modifica di cui alla L. n. 332 del 1995 al padre era attribuita la stessa funzione assistenziale spettante alla madre qualora la madre fosse impedita ad assicurare tale assistenza alla prole, come nel caso in esame in cui, pur non volendo ritenere che la sola attività lavorativa della madre valga ad integrare un assoluto impedimento, peraltro nessuno dei membri delle famiglie paterna e materna era nelle condizioni di potere accudire in modo continuativo e costante la bimba, che aveva solo un anno, in quanto le nonne della piccola erano ammalate, i nonni svolgevano attività manageriali di notevole impegno ed anche le zie lavoravano o studiavano e nel contempo a (OMISSIS) non esistevano asili nido statali mentre l’asilo privato di (OMISSIS) richiedeva una retta di Euro 200,00 mensili che la famiglia C. non era in grado di sostenere;
violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, e difetto di motivazione del provvedimento impugnato poichè non sussistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, come aveva velatamente assunto il provvedimento, non potendo queste identificarsi con quelle presunte per legge derivanti dal titolo del reato, bensì postulavano la esistenza di puntuali e specifici elementi indicativi di un allarmante pericolo sociale. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affrontato la questione della applicabilità del divieto di custodia in carcere di uno dei genitori di un bambino di età inferiore ai tre anni, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, qualora l’impedimento addotto dall’altro genitore consista nella attività lavorativa e la ha ripetutamente risolta nel senso che la attività lavorativa del genitore non è di per sè automaticamente impeditiva della possibilità di assicurare assistenza al figlio, anche piccolissimo, poichè la attività lavorativa dell’unico genitore o di entrambi i genitori non impedisce in via generale di prendersi cura dei figli, anche eventualmente con l’aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche o private abilitate (v. Cass. N. 47073 del 2003, rv.
226978; n. 20233 del 2006, rv. 234659; n. 33850 del 2006, rv. 235194;
n. 38067 del 2006, rv. 235757; n. 5664 del 2007, rv. 236128).
Il suddetto orientamento giurisprudenziale si basa sul rilievo che ormai una rilevante percentuale di famiglie italiane è composta da un solo genitore ovvero da entrambi i genitori che lavorano ma non per questo trascurano i figli o li privano di assistenza, considerata anche le provvidenze legislative a favore del genitore che lavora (riduzione dell’orario di lavoro, possibilità di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del bambino) e gli istituti sostitutivi ed economici (nidi, scuole dell’infanzia pubbliche e private ecc.) a sostegno della genitorialità. Non è invero sufficiente il lavoro della madre per fare ritenere che la stessa sia assolutamente impedita a prestare assistenza al figlio minore di tre anni, dovendosi altrimenti escludere che tutte le madri di figli in tenera età possano lavorare, occorrendo invece altri e più gravi presupposti per fare ritenere che la madre sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza al figlio. Ed anzi proprio l’uso dell’avverbio "assolutamente" da parte della norma fa riferimento a situazioni gravi ben diverse dalla attività lavorativa ordinaria.
La sentenza Capizzi (n. 47473 del 2004, rv. 230802), impropriamente citata dal provvedimento impugnato a sostegno della tesi seguita, è in realtà l’unica che si è posta in consapevole contrasto con il diverso orientamento, sia pure sotto il limitato profilo che il mero richiamo alla possibilità di ricorrere ad istituti pubblici o a parenti non sarebbe, da solo, sufficiente ad escludere la assolutezza dell’impedimento materno, ed ha per questo annullato con rinvio il provvedimento impugnato – motivato sotto il profilo che la attività lavorativa della madre non integrasse un impedimento alla assistenza del figlio "potendo la stessa farvi fronte attraverso altri componenti della famiglia" -pur con il rilievo che poi il giudice del rinvio avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la garanzia di educazione, presenza ed assistenza dei figli non è incompatibile con lo svolgimento di una normale attività lavorativa, come peraltro avviene nelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e che inoltre la funzione assistenziale del padre, ove risulti impossibile quella della madre, è subordinata alla stessa condizione prevista per l’assistenza materna e cioè alla convivenza con prole di età inferiore ai tre anni.
Ciò posto, è evidente che l’improprio richiamo di un precedente giurisprudenziale non completamente in linea con la motivazione seguita dal Tribunale non può inficiare la correttezza della sentenza impugnata la quale ha esattamente rilevato che la sola attività lavorativa dipendente della madre non appare inconciliabile con la assistenza della prole, in assenza di qualsiasi allegazione in merito a particolari caratteristiche di tale attività, idonee a fare apparire la attività particolarmente gravosa, non dedotte dall’interessato davanti al Tribunale e neppure in sede di ricorso con cui si allega soltanto che la attività lavorativa della madre sarebbe dimore giornaliere, il che costituisce la ordinaria durata della attività lavorativa dipendente in Italia. La motivazione del provvedimento impugnato appare in sostanza ineccepibile e conforme al parametro normativo di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, mentre il ricorrente muove censure di mero fatto (quali la rilevante onerosità della retta per un asilo privato, peraltro indicata in appena Euro 200,00 mensili, ovvero la attività manageriale dei nonni, fonte di redditi che devono per legge essere destinate al sostegno della nipote qualora i genitori non fossero in grado di provvedervi) che sono già state prese in esame dal giudice di merito e che non possono comunque trovare ingresso in sede di legittimità in presenza di una motivazione del provvedimento impugnato priva di contraddizioni o di salti logici e che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di legge.
Correttamente poi il provvedimento impugnato non ha preso in esame nella parte motivazionale le esigenze cautelari di eccezionali rilevanza (peraltro rappresentate nella prima parte del provvedimento), poichè ha escluso che esistesse la condizione di assoluta impossibilità della madre di dare assistenza alla figlia, la cui sussistenza avrebbe imposto la valutazione delle esigenze cautelari.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perchè infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
Poichè la presente decisione determina la definitività del provvedimento del Tribunale, si deve disporre la trasmissione della presente sentenza all’organo che deve disporre la esecuzione, a norma dell’art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale del riesame di Palermo perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..
Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.