Cassazione Lavoro, Sentenza n. 19361 del 2010 Licenziamento disciplinare. Termine e decorrenza delle controdeduzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 27.5.1998, G. P. impugnava dinanzi al Tribunale di Siracusa il licenziamento intimatogli dalla X srl. il 4.4.1997 per motivi disciplinari.
Esponeva l’attore che l’11.3.1997 aveva ricevuto una lettera di contestazione di addebito, consistente nell’essere stato colto in stato di ebbrezza sul luogo di lavoro. Il 13 successivo egli forniva le giustificazioni scritte e chiedeva di essere ascoltato. Il 22.3.1997 veniva convocato per telegramma per il 27.3.1997 ed in tale data avveniva l’incontro, nel corso del quale precisava di essere in cura presso un neuropsichiatra. Il 2.4.1997 la società spediva un ulteriore telegramma, col quale comunicava di voler prorogare il termine per decidere sulla sanzione disciplinare, ma il 4.4.1997 gli veniva recapitata la lettera di licenziamento.

Tale provvedimento doveva considerarsi illegittimo perché intimato oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al lavoratore per fornire le giustificazioni. In ogni caso non sussisteva giusta causa.

Si costituiva la società ed eccepiva che il licenziamento era tempestivo e sorretto da giusta causa, anche alla luce dei numerosi precedenti disciplinari del G..

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento, adottando le conseguenti pronunce.
Proponeva appello la X. Si costituiva il G.. La Corte di Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento e respingeva la domanda attrice.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
– è fondato il primo motivo dell’appello, perché il lavoratore ha chiesto di essere sentito personalmente ed a tanto si è provveduto il 27.3.1997; pertanto il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento decorre da tale ultima data ed è stato rispettato, a’ sensi dell’art. 153 del CCNL di categoria;
– in data 28.3.1997 l’azienda ha inviato un telegramma per avvalersi della proroga di giorni 30 per adottare il provvedimento, ex art. 153 comma 2 del citato CCNL: l’azienda non è però decaduta dal potere di adottare il provvedimento, anche se il telegramma è pervenuto al G. il 2.4.1997, valendo al riguardo la data di spedizione e non quella di ricezione;
– nel merito, il licenziamento è assistito da giusta causa, in relazione alla gravità della condotta ed alla luce dei 12 precedenti disciplinari esistenti a carico del G..

Ha proposto ricorso per Cassazione G. P., deducendo un motivo. Resiste con controricorso la Y spa già X, la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a’ sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 151 e 153 del CCNL delle Aziende Terziario Distribuzione, 1362 e 1363 Codice Civile, 112, 113, 115, 116, 416 Codice di Procedura Civile, 2697 Codice Civile, 3 e 5 della Legge n. 604.1966, 2119, 1375, 1334, 1335 Codice Civile, nonché omessa pronuncia sulla richiesta di prove circa l’inesistenza della giusta causa. Secondo il ricorrente, l’azienda ha 15 giorni di tempo per comunicare la sanzione, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per fornire le giustificazioni scritte. Pertanto il licenziamento è intempestivo ed a nulla rileva che l’azienda abbia convocato il G. per l’audizione personale per il ‘lontano’ 27.3.1997. Il telegramma di proroga non è efficace, perché esso è pervenuto al lavoratore quando il termine di 15 giorni era scaduto.

Il ricorso è infondato. L’art. 153 del CCNL di categoria, nel testo vigente ratione temporis recita: “L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato”.

L’interpretazione dell’articolo suddetto fatta propria dalla Corte di Appello è nel senso che ove il lavoratore chieda di essere sentito personalmente ed abbia quindi luogo un incontro a tal fine, il “termine assegnato per presentare le controdeduzioni” non è quello originario, ma coincide con il giorno in cui le giustificazioni stesse vengono completate.
Tale interpretazione appare condivisibile a questa Corte, tenuto conto che la richiesta del lavoratore di essere ascoltato personalmente paralizza il potere di provvedere all’irrogazione del provvedimento disciplinare e si risolve in una proroga del termine per le controdeduzioni.

Diviene a questo punto irrilevante accertare se il datore di lavoro abbia tempestivamente esercitato la facoltà di prorogare il termine per irrogare la sanzione, posto che in ogni caso il provvedimento disciplinare è tempestivo rispetto alla data in cui il lavoratore ha avuto modo di giustificarsi.

Nel merito, il licenziamento è stato ritenuto assistito da giusta causa, in relazione alla gravità del fatto contestato anche in relazione alla recidiva. L’apprezzamento della gravità del fatto in rapporto alle previsioni contrattuali e normative costituisce, come da giurisprudenza costante, un apprezzamento incensurabile in Cassazione, ove adeguatamente motivato; il che si è verificato puntualmente nella fattispecie.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Y deduce omessa statuizione circa l’istanza di restituzione della somma di Euro 18.000, che il G. avrebbe incassato in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. La parte deduce che vi sono in atti: un provvedimento di parziale inibitoria della Corte del Riesame, una assegnazione di somma all’attore, una “quietanza del Tribunale di Siracusa” in data 12.6.2002 attestante l’avvenuta assegnazione ed il pagamento ed un verbale di udienza 30.10.2003 nel quale si fa riferimento a “somme già corrisposte”.

Il ricorso incidentale deve essere disatteso. La Y non indica in quali atti del processo ed in quale sede abbia debitamente introdotto l’istanza dinanzi alla Corte di Appello, in violazione del principio di autosufficienza. In atti si rinvengono un verbale di pignoramento, un deposito giudiziario ed un provvedimento del Giudice dell’esecuzione che trasmette gli atti alla Corte di Appello, tutti in fotocopia non autenticata. Esiste, sempre in fotocopia non autentica, un mandato di cancelleria quietanzato per Euro 18.000, ma non è dato conoscere se la quietanza si riferisca al ricevimento del mandato o della somma. La richiesta di restituzione deve quindi essere ritenuta inammissibile.

Le spese del grado seguono la soccombenza sostanziale e quindi vanno poste a carico del ricorrente principale; esse vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna G. P. a rifondere alla Y spa le spese del grado, che liquida in Euro 56,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Depositata in Cancelleria il 10 Settembre 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-10-2010) 20-01-2011, n. 1783

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Roma con sentenza del 28-6-2010 applicava a F. F., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00= di multa in ordine al delitto di tentato furto.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo diffuso riferimento alle risultanze degli atti di polizia giudiziaria delle indagini preliminari.

E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00=.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5694 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 ottobre 2001 – 4 marzo 2002 il Tribunale di Roma, dichiarata la responsabilità esclusiva di P.A. nella causazione del sinistro stradale all’origine della controversia e la mala gestio dell’Assitalia, condannava i medesimi, in solido con il Ministero della Difesa, a risarcire, in misura ritenuta inadeguata, i danni subiti da S.R., Z.C. e S.A..

Con sentenza in data 17 marzo – 5 aprile 2005 la Corte d’Appello di Roma liquidava diversamente il danno da lucro cessante, eliminava il cumulo di rivalutazione e interessi, determinava il danno di S.R. per il funerale della figlia, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., riduceva il danno morale riconosciuto ad S.A. e il danno biologico sofferto jure proprio dagli appellanti.

Avverso la suddetta sentenza S.R., Z.C. e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia ha resistito con controricorso.

Il Ministero della Difesa e il P. non hanno espletato difese.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 343 e 345 c.p.c. I ricorrenti assumono che in primo grado l’Assitalia si era limitata a negare la responsabilità del proprio assicurato senza svolgere alcuna domanda subordinata e ne inferiscono che con l’appello incidentale avrebbe potuto impugnare solo il capo della sentenza del Tribunale concernente l’affermazione di responsabilità dell’assicurato, costituendo qualsiasi altra censura domanda nuova, come tale inammissibile.

La censura è manifestamente infondata. La contestazione limitata in primo grado all’an debeatur non impedisce alla parte interessata di dolersi in appello anche della liquidazione – ritenuta erronea – del quantum debeatur e di censurarne criteri e determinazione.

Il secondo motivo lamenta contraddittorietà della sentenza circa la motivazione addotta per la riduzione del risarcimento del danno morale e biologico patito dai ricorrenti.

E’ insegnamento giurisprudenziale più che consolidato che il vizio di contraddittorietà della motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (confronta, per tutte, Cass. n. 26825 del 2009).

Le argomentazioni addotte sostegno della censura non dimostrano il vizio denunciato (semmai esse attengono alla non denunciata insufficienza della motivazione) e, del resto, la ratio decidendi della sentenza impugnata risulta agevolmente individuabile. In realtà i ricorrenti non condividono il "contenuto" della decisione, ma esso non è sindacabile in questa sede, implicando valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità.

Il terzo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione addotta per la riduzione del risarcimento del danno patrimoniale patito dai ricorrenti.

Il tema trattato è squisitamente di merito e la censura presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate per la precedente.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-02-2011, n. 1078 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi indiceva una procedura di gara per l’affidamento in lotti della fornitura quadriennale (comprensiva di noleggio ed assistenza tecnica fullrisk) di sistemi analitici e di tutto il materiale (reagenti, calibratori, materiali di controllo, carta stampante, nastri, lampade, ecc.) necessario per l’esecuzione di esami diagnostici presso le UU.OO. di Patologia Clinica della A.S.L. BR (Ospedale "A. Perrino" di Brindisi e Ospedale di Ceglie Messapica).

Con ricorso proposto davanti al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, E. s.p.a. impugnava la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi n. 2044 del 6 Luglio 2009, nella parte in cui era stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara relativamente al Lotto n. 8 ("Biochimica/Autoimmunità") alla controinteressata A.M.D. S.r.l. (con punti complessivi 86,25: 41,25 qualità + 45,00 prezzo), nonché tutti gli atti e i verbali di gara, compreso il provvedimento di ammissione alla gara della società controinteressata.

Con sentenza n. 597/2010 il Tar di Lecce ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla aggiudicataria M. e ha accolto il ricorso principale, annullando l’aggiudicazione, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda diretta ad ottenere la caducazione del contratto di fornitura e ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

Avverso la menzionata sentenza hanno proposto distinti ricorsi in appello la s.r.l. A.M.D. e la Azienda sanitaria locale di Brindisi per i motivi che saranno di seguito esaminati.

In entrambi i ricorsi si è costituita in giudizio la E. s.p.a., chiedendo la reiezione degli stessi.

All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due appelli proposti avverso la medesima sentenza.

3. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della seconda classificata dell’aggiudicazione alla s.r.l. A.M.D. di un appalto di fornitura bandito dalla Azienda sanitaria locale di Brindisi.

Il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure proposte in via incidentale dall’aggiudicataria e dirette a contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente per non aver reso le previste dichiarazioni per tutti i suoi procuratori e ha accolto un analogo motivo proposto dalla E. nei confronti della M., ritenendo fondate ulteriori censure inerenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica.

L’appellante M. contesta sia la reiezione del proprio ricorso incidentale sia l’accoglimento del ricorso principale, mentre l’Azienda sanitaria ha limitato le proprie censure a tale seconda statuizione.

In ordine logico deve previamente essere esaminata la questione oggetto del ricorso incidentale proposto dalla M..

L’appellante M. deduce che ben sette procuratori indicati nel certificato camerale della E. non erano stati indicati nella domanda di partecipazione alla gara e non avevano, quindi, dichiarato l’insussistenza delle cause di esclusione, come previsto dall’art. 5, punto 2, del disciplinare di gara in relazione all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006.

L’appellante si lamenta, inoltre, che il Tar ha accolto un analogo motivo proposto dalla E. con riferimento a due procuratori della M., aventi deleghe assai più limitate rispetto a quelli della E..

La censura è fondata.

L’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato.

Nella fattispecie in esame non assume rilievo la questione dell’esatta individuazione dei soggetti che devono rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 (soli amministratori o anche procuratori ad negozia), in quanto l’art. 5 punto 2 del disciplinare di gara, con formula più ampia rispetto a quella del citato art. 38, ha previsto, a pena di esclusione, l’indicazione dei nominativi degli amministratori muniti di rappresentanza e "delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta", che anche dovevano rendere le dichiarazioni inerenti l’insussistenza di cause di esclusione.

La questione da esaminare non è, quindi, quella della corretta interpretazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/06, ma della applicazione della più restrittiva clausola del disciplinare di gara.

Ciò premesso, si rileva che alcuni dei procuratori non indicati dalla E. avevano certamente il potere di impegnare legalmente l’impresa e avrebbero dovuto rendere le previste dichiarazioni.

In particolare, con la procura rilasciata alla signora Grazia Maria B. è stato attribuito il potere di firmare tutta la documentazione relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, con chiaro conferimento di una autorizzazione che consente di impegnare legalmente l’impresa.

Del resto, sulla base di una analoga procura il dott. R. ha sottoscritto l’offerta della E. per la gara in questione a dimostrazione della sussistenza del potere di impegnare l’impresa e risultando irrilevante che la signora B. non abbia in concreto sottoscritto atti della gara, in quanto l’obbligo di dichiarazione sussiste in astratto con riguardo alla posizione del soggetto all’interno della società, e non in relazione agli atti in concreto adottati per la procedura in corso.

In un recente precedente la Sezione ha ritenuto sussistente l’obbligo di dichiarazione della cause di esclusione con riguardo alla titolarità dei poteri di rappresentanza desunti dalla possibilità riconosciuta di partecipare alle gare (Cons. Stato, V, n. 1373/2010).

Ad altro procuratore, sempre non indicato dalla E. (P.C.) era stato invece attribuito il potere di rappresentare la società alle udienze e di conciliare e transigere le controversie; anche in questo caso è evidente la sussistenza di una autorizzazione che consente di impegnare legalmente l’impresa attraverso una transazione.

In sostanza, la E. non ha.indicato e reso le prescritte dichiarazioni in relazioni a procuratori chiaramente in possesso di autorizzazioni idonee a impegnare legalmente la società e non può essere condivisa la tesi della appellata, tendente a sminuire il contenuto delle menzionate procure.

L’omessa indicazione di tali procuratori e l’omessa dichiarazione da parte degli stessi costituisce una violazione del disciplinare di gara, espressamente sanzionata a pena di esclusione, con conseguente illegittimità dell’ammissione della E. all’ulteriore fase della procedura.

4. La fondatezza del ricorso incidentale e la conseguente esclusione della E. dalla procedura determinano l’improcedibilità del ricorso principale di primo grado, in quanto, una volta esclusa la E., viene meno il suo interesse a contestare l’esito di una procedura di gara a cui hanno partecipato più di due imprese, non potendo la ricorrente trarre alcun vantaggio dall’accoglimento delle sue censure neanche sotto il profilo della rinnovazione della gara.

Come è noto, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha dato rilievo alla necessità di esaminare sia ricorso incidentale che ricorso principale limitatamente all’ipotesi, che qui non ricorre, di due sole imprese ammesse alla gara, dovendo in questo caso il giudice dare tutela all’interesse alla ripetizione della gara (Cons. Stato, Ad. plen. n. 11/2008).

Come già riconosciuto dalla Sezione, tale criterio non può invece essere applicato in presenza di una gara con più di due imprese ammesse, in relazione alla quale, ove il ricorso incidentale vada accolto, l’impresa ricorrente principale, una volta accertata dal giudice la necessità della sua esclusione, si trova nella stessa situazione di una impresa che non ha partecipato alla gara o che è stata esclusa con atto non impugnato o riconosciuto legittimo e, pertanto, non è legittimata a contestare l’esito della gara, con conseguente inammissibilità del suo ricorso (Cons. Stato, V, n. 1373/10).

5. In conclusione, il ricorso in appello proposto dalla M. deve essere in parte accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso incidentale della M. e dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado dalla E..

Ciò determina l’improcedibilità delle ulteriori censure proposte dall’appellante M. e del ricorso in appello dell’Azienda sanitaria, aventi ad oggetto il merito del ricorso della E..

La soccombente E. deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore della controinteressata nella misura indicata in dispositivo, mentre sussistono i presupposti per la compensazione delle spese tra l’Azienda sanitaria e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, accoglie in parte il ricorso in appello proposto dalla A.M.D. s.r.l. e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale dalla stessa proposto e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla E. s.p.a..

Dichiara improcedibile la restante parte del ricorso in appello proposto dalla A.M.D. s.r.l. e il ricorso in appello proposto dalla Azienda sanitaria locale di Brindisi.

Condanna E. s.p.a. alla rifusione, in favore della A.M.D. s.r.l., delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 6.000,00, oltre Iva e C.P., compensando le spese tra l’Azienda sanitaria locale di Brindisi e le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.