Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 10078 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 6 novembre 2008 la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda di equa riparazione ex art. 6, part. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, proposta da S. S. per la violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare riguardante la s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti, nel cui passivo era stato ammesso il suo credito da lavoro dipendente.

Condannava lo S. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della giustizia, costituitosi per resistere alla domanda.

Motivava:

– che il fallimento appariva di non comune complessità, messa in evidenza sia dal numero delle istanze di insinuazione (315), dall’entità dello Stato passivo (Euro 19.363.874), dalla necessità di alienare n. 15 immobili – alcuni dei quali con destinazione industriale e di notevole dimensioni, previo condono degli abusi edilizi – nonchè di liquidare partecipazioni societarie; sia, dalla presentazione di due proposte di concordato, rimaste senza esito, e dall’affitto di azienda, caldeggiato da autorità pubbliche e dagli stessi sindacati dei lavoratori dipendenti per salvaguardare la continuità produttiva;

– che nel corso della procedura erano stati effettuati quattro riparti parziali, cosicchè il credito privilegiato dello S. era stato in gran parte soddisfatto in tempi ragionevoli entro i primi sei anni di procedura.

Avverso il provvedimento lo S. proponeva ricorso per cassazione affidato ad unico motivo ed ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. Civ., con cui censurava la violazione dei parametri consolidati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’escludere che la durata di 11 anni tre mesi, compresa tra la insinuazione al passivo del credito, in data 22 marzo 1996, e la soddisfazione integrale del suo credito da lavoro, in data 5 giugno 2007, integrasse un ritardo irragionevole.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia. All’udienza del 9 marzo 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Il giudice di merito, valutando ragionevole un periodo di 11 anni per la conclusione di un processo fallimentare, non si è attenuto ai principi enunciati in più riprese da questa Corte, secondo cui la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa – quale senza dubbio appare, nella specie, il fallimento della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti, per le ragioni analiticamente elencate dalla Corte d’appello di Torino – non deve protrarsi per oltre sette anni (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2011 n.136; Cass., sez. 1, 30 novembre 2010 n. 24.294; Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, nn. 22508, 22509, 22510).

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, l’equo indennizzo del danno non patrimoniale conseguito alla violazione, per anni quattro e mesi tre, del termine ragionevole può essere liquidato in questa sede ( art. 384 c.p.c., comma 2) in Euro 3.500,00, di cui Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni ed Euro 1000,00 annui per il ritardo successivo.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero è complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

– accoglie ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.500,00, con gli interessi legali della domanda;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti ad Euro 445,00 per onorari, per il giudizio di merito ed in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per la fase di legittimità; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12649 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 marzo 2000 la Corte di Appello di Firenze rigettava le domande proposte da G. e P.N. nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino in opposizione alla indennità di espropriazione di un terreno di loro proprietà e dirette alla determinazione di detta indennità e di quella di occupazione, ritenendo la natura agricola del suolo.

A seguito di ricorso dei P. questa Suprema Corte con sentenza n. 6176 del 2003 cassava con rinvio la sentenza impugnata.

Riassunta la causa, la Corte di Appello in sede di rinvio, ritenuti corretti i criteri adottati dal c.t.u. per la stima del terreno in quanto edificabile ai sensi della L. n. 10 del 1977, determinava in Euro 56.505,00 la somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione ed in Euro 76.438,00 quella dovuta a titolo di indennità di occupazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sesto Fiorentino deducendo sei motivi. Resistono il P. con controricorso illustrato con memoria.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. con riferimento alla statuizione della Corte di Cassazione relativa alla distinzione tra previsioni conformative e vincoli preordinati all’esproprio, nonchè violazione della regola di giudizio di cui all’art. 112 c.p.c. sulla necessità che la decisione sia assunta iuxta alligata etprobata.

Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla asserita identità, quali vincoli preordinati all’esproprio, di tutte le previsioni degli strumenti urbanistici anteriori al vincolo cui ha fatto seguito 1′ esecuzione dell’opera pubblica.

Con il terzo motivo denuncia violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione riguardo all’indifferenza della utilizzazione edificatoria delle aree prossime a quella oggetto di esproprio e contraddittorietà della motivazione riguardo alla asserita rilevanza dell’ utilizzazione delle aree prossime rispetto alla enunciazione della specificità del vincolo.

Con il quarto motivo deduce ancora violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione riguardo alla distinzione fra vincoli o previsioni conformative e vincoli preordinati all’esproprio e difetto di motivazione in ordine alla asserita specificità dei vincoli imposti dalla strumentazione urbanistica.

Con il quinto motivo denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla comparazione fra il vincolo preordinato all’esproprio e quelli anteriori.

Con l’ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. 21 ottobre 1971, n. 865, art. 20 e dei principi generali in materia di indennità di occupazione, relativi alla natura di tale indennità, ai criteri di determinazione di essa, al periodo di riferimento per il relativo computo, nonchè difetto assoluto di motivazione su detti punti.

Tutti i motivi così sinteticamente richiamati sono inammissibili, in quanto non corredati, ove prospettano vizi di violazione di legge, del necessario quesito di diritto nè, in relazione alla denuncia di vizi motivazionali, del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14531 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Dott. FODARONI M. Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa in data 15.1.2010 la Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione subita da K.A. a seguito dell’arresto in flagranza e successiva ordinanza di custodia cautelare per il reato di concorso con B.Y. in detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, dal quale era stato poi assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.

La Corte riteneva che il K. fosse stato connivente degli autori del reato di detenzione dello stupefacente occultato in diversi luoghi immediatamente prossimi alla baracca in cui egli dimorava, all’interno di recinzione che delimitava il giardino circostante a un esercizio pubblico sul Lungarno Colombo di Firenze, avendone avuto piena conoscenza in considerazione del luogo di sua dimora.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di K.A. deducendo la violazione dell’art. 314 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, poichè era stato ritenuta l’esistenza di un accordo tra il K. e i soggetti responsabili del reato ed apoditticamente escluso che il medesimo non fosse all’oscuro dell’altrui attività illecita.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Nei casi in cui l’elemento soggettivo doloso del concorrente meramente passivo nel reato non sia provato per assenza di dimostrazione della coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso dell’agente, ben può essere astrattamente configurata gravemente colposa, perchè caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell’agente: infatti la volontà criminosa di quest’ultimo può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto e sia comunque idonea a creare un’apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri.

Ma a tal fine è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso conto) (ex plurimis: Cass. pen. Sez. 4^, n. 42039 dell’8.11.2006, Rv. 235397).

Nel nostro caso, invece, questa conoscenza appare affermata assiomaticamente con la mera indicazione, a supporto di siffatto convincimento, solo del luogo di occultamento dello stupefacente situato in immediata prossimità della dimora, in via esclusiva, del richiedente (ma frequentata anche da altri durante il giorno), circostanza, questa, certamente oggettiva ma non implicante una condotta gravemente colposa del richiedente: infatti, non vengono segnalati elementi ulteriori che avrebbero indurre l’istante a rendersi conto dei traffici illeciti altrui che si andavano svolgendo (e a tollerarli) e tanto meno di un accordo con gli autori del reato.

Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 16476

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tà del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 743 del 2009 (depositata il 3 luglio 2009) la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello proposto da B. A. e B.F. avverso il provvedimento del 19.26.08.2005 (avente ad oggetto un’azione possessoria) del giudice designato presso la Sezione dist. di San Severo di Foggia, lo rigettava e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Avverso detta sentenza i suddetti B. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 19 marzo 2010 (e depositato il 15 aprile successivo), articolato in quattro motivi. L’intimata non si è costituita in questa fase. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria illustrativa.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ai quattro motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’ari. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e "ratione temporis" applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 3 luglio 2009).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis epe, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n, 5 dell’ari 360 epe. (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione de principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che i ricorrenti si siano attenuti alla rigorosa previsione scaturente da citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, implicante la contestuale deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 125, 669 octies e 703 c.p.c. e del vizio di omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dopo il diffuso svolgimento della doglianza, i ricorrenti hanno omesso di enucleare, in modo autonomo ed idoneo, lo specifico quesito da riferire alla violazione di legge prospettata e di evidenziare la necessaria sintesi del ritenuto vizio motivazionale non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver richiesto la cassazione della sentenza impugnata;

con riguardo al secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), riferito alla supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1140, 1141, 1168 e 1170 c.c., nonchè degli artt. 115, 116 e 703 c.p.c., oltre che al difetto di motivazione e all’illogicità della sentenza impugnata, manca del tutto a chiara indicazione, in apposito quadro di sintesi conclusiva, del fatto controverso in relazione al quale si è assunto che la motivazione fosse insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale fosse inidonea a supportare la decisione, così come risulta completamente omessa, in modo altrettanto autonomo ed idoneo, l’indicazione de quesito di diritto relativo alla complessiva violazione di legge dedotta;

anche in ordine al terzo motivo, con cui i ricorrenti hanno dedotto la supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che il difetto di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, manca qualsiasi indicazione del prescritto quesito di diritto così come la necessaria evidenziazione della sintesi del difetto di motivazione e del relativo fatto controverso, senza, peraltro, trascurare anche il difetto di autosufficienza dello specifico motivo nella parte riguardante la mancata ammissione della prova orale, non risultando riportate le circostanze in ordine alle quali la stessa prova sarebbe stata riferibile per desumerne la necessaria decisività;

pure con riferimento al quarto ed ultimo motivo, relativo alla prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e segg., e art. 96 c.p.c., in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e alla deduzione di un ulteriore vizio motivazionale, difetta del tutto l’assolvimento del requisito imposto dal citato art. 366 bis c.p.c..

In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese in difetto della costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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