T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 825 Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo

Il Comune ha impugnato il provvedimento del Commissario ad acta che ha ritenuto legittima l’applicazione per analogia a C. SpA della clausola revisionale secondo cui l’indice ISTAT di riferimento concordato con la stazione appaltante per la determinazione degli incrementi revisionali è quello dei Prezzi dei prodotti industriali; deduce i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 21speties l. 241/90. Mancata sottoscrizione (quale elemento essenziale dell’atto amministrativo) e di sicurezza circa l’investitura della persona fisica apparentemente autrice dell’atto. In subordine, nullità derivante da violazione del giudicato. 2. Violazione del provvedimento commissariale del 18.08.06 e del decreto del Commissario delegato all’emergenza ambientale n. 296/02. Violazione degli artt. 3, 97, 114 e 119 Cost. Violazione macroscopica dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, costituenti principi fondamentali tanto del diritto comunitario, quanto della Costituzione italiana. Violazione degli artt. 1 e da 3 a 10 l. 241/90. Violazione dell’art. 1372, comma 2, c.c. Violazione delle disposizioni sulla legge in generale. Eccesso di potere per: carente istruttoria e motivazione, assoluta mancanza di qualunque supporto documentale; erronea presupposizione; contraddittorietà interna ed esterna; travisamento; manifesta illogicità; irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia. 3. Illegittimità diretta della delibera ATO per: violazione degli artt. 3, 97, 114 e 119 Cost.; violazione macroscopica dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, costituenti principi fondamentali tanto del diritto comunitario, quanto della Costituzione italiana; violazione degli artt. 1 e da 3 a 10 l. 241/90; violazione del provvedimento commissariale del 18.08.2006; violazione del decreto del CD n. 296/02; eccesso di potere per carente istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, contraddittorietà interna ed esterna, travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia.

Deduce il Comune: che l’atto commissariale è nullo perché privo di data, di sottoscrizione, di allegazione della nomina a Commissario ad acta, nonché di qualunque indicazione che l’arch. Bonocuore sia stata effettivamente investito dal potere conferito dal Tribunale; che è nullo per violazione del giudicato perché l’atto commissariale del 18 agosto 2006, assistito dal giudicato sulla sentenza n. 1757/08 del Consiglio di Stato stabilisce che la tariffa doveva essere aggiornata dopo otto anni e perché comunque il provvedimento impugnato avrebbe dovuto depurare l’importo di 43,07 Euro/t da quanto dovuto per ecotassa; che è illegittimo l’adeguamento sulla base dell’indice dei prezzi alla produzione industriale, effettuato applicando analogicamente contratti intervenuti tra parti totalmente diverse; che esclude l’aggiornamento dei ricavi mentre permette quello dei costi.

La C. si è costituita con atto del 5 novembre 2010.

Il Comune di Martina Franca è intervenuto ad adiuvandum con atto del 9 dicembre 2010 ribadendo le deduzioni del ricorrente.

La C. con memoria del 14 marzo 2011 ha rilevato: che la mancanza di sottoscrizione non è idonea a determinare la nullità del provvedimento perché non ci sono dubbi sulla paternità dell’atto; che, per quanto riguarda il provvedimento di investitura, la nomina deriva dalla ordinanza di questo Tribunale; che il precedente commissario aveva stabilito che la tariffa doveva essere aggiornata al termine del periodo di ammortamento previsto in otto anni, ma non si era occupato della questione relativa all’aggiornamento Istat; che nel richiedere l’aggiornamento Istat la C. ha scorporato dalla tariffa complessiva di conferimento la quota relativa all’ecotassa; che l’indice Istat da applicare è quello relativo all’attività di gestione rifiuti.

Il ricorrente e la C. hanno poi depositato, il 24 marzo 2011, memorie di replica.

Nella pubblica udienza del 14 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo dei motivi di ricorso, il ricorrente deduce l’inesistenza e la nullità del provvedimento del Commissario ad acta perché privo di sottoscrizione, elemento essenziale dell’atto amministrativo.

La doglianza è fondata e assorbente di tutte le altre.

È noto come la giurisprudenza abbia espresso un orientamento più rigoroso, che afferma la inesistenza o quantomeno la nullità dell’atto amministrativo privo di sottoscrizione, e uno meno rigoroso, che consente di escludere la nullità dell’atto quando la mancanza della sottoscrizione non impedisce comunque la individuazione dell’autore.

Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento più rigoroso espresso dalla giurisprudenza in materia, che ha ritenuto la nullità del provvedimento amministrativo carente della sottoscrizione del funzionario da cui proviene.

La questione deve essere esaminata alla luce della previsione di cui all’art. 21 septies della l. 241/90 introdotto dalla l. 15/2005 che stabilisce, tra l’altro: "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali…".

In base della teoria degli atti amministrativi, e più in generale della teoria degli atti giuridici anche privati, la sottoscrizione dell’atto costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l’attribuzione dell’atto, è da considerare vizio insanabile. Non si tratta, invero, di un vizio di legittimità – vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati – ma di un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell’atto medesimo (Tar Venezia, sez. II, 13 novembre 2009, n. 2883).

Questa conclusione risulta confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, nel ritenere che "la mancanza della sottoscrizione (o della dizione " firmato ") nella copia conforme di un provvedimento amministrativo non è causa di nullità (né tanto meno annullabilità), dando luogo al più ad una mera irregolarità", precisa altresì "che la sottoscrizione autonoma è richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale" (Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5622).

È da rilevare inoltre che è stata affermata l’illegittimità del provvedimento amministrativo anche quando "nonostante la formale riconduzione dello stesso ad un determinato organo dell’amministrazione attraverso determinate stampigliature – esso non rechi un minimo segno di grafia tale da poterlo attribuire, neppure con un processo induttivo, ad una qualsiasi autorità amministrativa" (Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2007, n. 1679).

La qualificazione della sottoscrizione come elemento essenziale dell’atto trova una conferma nell’art. 3,secondo comma,del d.lgs. n.39 del 1993,atteso che la esclusione della sottoscrizione autografa in determinati casi è stata disposta da una specifica disposizione di legge ("Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.")

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 26-05-2011, n. 21045

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7 dicembre 2009 il giudice di pace di Portogruaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.I. e B.G. in ordine a due delitti di ingiuria nei confronti di F.B. (la prima) e di Fo.Fr. (entrambi), per essere i reati estinti per remissione di querela. Ha ritenuto il giudicante di dover attribuire il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione dei querelanti, per due udienze consecutive, malgrado la notifica dell’avvertimento che l’eventuale assenza sarebbe stata valutata sotto il profilo della incompatibilità col persistere della volontà di querelarsi.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale che nega il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione in udienza del querelante.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo un indirizzo da tempo prevalente nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. per tutte Cass. 12 dicembre 2005 n. 22724), ribadito più recentemente dalle Sezioni Unite con sentenza n. 46088 in data 30 ottobre 2008 (imp. Viele), la remissione tacita di querela può concretarsi soltanto in un comportamento extraprocessuale, che si segnali per l’univoca incompatibilità con la volontà di persistere nell’istanza di punizione. Ambedue i requisiti sono del tutto carenti nell’ipotesi di mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale: si tratta, invero, di condotta esauritasi nell’ambito del processo e tutt’altro che univoca, ben potendo l’assenza, anche se reiterata, essere dipesa da fattori causali del tutto estranei al sopravvenuto disinteresse per il processo.

Nè a diversa valutazione è lecito pervenire in base alla disposta notifica alla persona offesa dell’avvertimento che l’eventuale sua mancata comparizione sarebbe stata intesa come rinuncia a mantenere la querela, non rientrando fra i poteri del giudice quello di porre a carico delle parti un onere processuale non previsto dalla legge (v. ancora Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2008 n. 46088).

L’unica eccezione contemplata dalla legge al sistema ora descritto è quella stabilita dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 28, comma 3, a norma del quale "la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata"; ma tale disposizione si riferisce esclusivamente all’ipotesi, qui non ricorrente, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato rivolto al giudice dalla persona offesa.

La sentenza del giudice di pace di Portogruaro, che non ha tenuto conto dei suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio allo stesso giudice, in persona di altro magistrato onorario, affinchè proceda al giudizio.
P.Q.M.

la Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio al giudice di pace di Portogruaro per il i giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3549

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ll’avvocato Prosperetti;
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22 settembre 1994 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di L. E., Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bologna, per il reato di cui all’articolo 416, e 61 n. 9, Cod. pen.., cui sono seguiti la sospensione cautelare dal servizio della stessa, con provvedimento del Questore di Bologna del 28 settembre 1994, e l’apertura di procedimento disciplinare a suo carico; questo procedimento è stato poi sospeso ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") con provvedimento del medesimo Questore, n. 6143 del 23 luglio 1996, data la contestuale pendenza nei confronti dell’interessata di procedimento penale a seguito del rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 416, 640, 367 e 368 Cod. pen., riguardanti gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare. In pendenza del processo penale l’Amministrazione ha mantenuto ferma la sospensione cautelare dal servizio, poi revocata con provvedimento del Capo della Polizia n. 333 del 15 settembre 1999 per intervenuta scadenza del termine massimo di efficacia stabilito dall’art. 9, 2° comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ("Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti").

2. Il Tribunale penale di Bologna con sentenza del 23 marzo 2000 ha giudicato l’imputata colpevole del delitto di truffa e tentata truffa in concorso con altri e l’ha condannata alla pena di un anno di reclusione e di lire 900.000 di multa; la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 22 giugno 2001, ha confermato la pronuncia di primo grado salva la riduzione della pena portata a 11 mesi di reclusione e a lire 850.000 di multa; la Corte di Cassazione, con sentenza n.7986 del 21 gennaio 2003, pronunciata su ricorso dell’imputata, ha dato atto dell’intervenuta prescrizione dei reati a lei ascritti, con il conseguente annullamento senza rinvio della decisione del giudice di appello, mantenendo ferme le statuizioni civili della sentenza oggetto di impugnazione.

3. A seguito della definizione del giudizio penale il Capo della Polizia, con decreto del 2 aprile 2003 comunicato il 10 aprile successivo all’interessata (nel frattempo trasferita per incompatibilità ambientale dalla Questura di Bologna alle dipendenze di quella di Verona, con provvedimento del 3 maggio 2001) ha disposto la riattivazione del procedimento disciplinare in precedenza sospeso, invitando il Questore di Verona "a rinnovare l’iter sanzionatorio a partire dalla nomina del funzionario istruttore"; sono seguiti l’invio dell’atto di contestazione di addebiti (il 17 aprile 2003) ed il deferimento dell’interessata alla Commissione provinciale di disciplina, che ha concluso proponendo la comminazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio poi formalmente inflitta dal Capo della Polizia, a decorrere dal 20 ottobre 2003, con provvedimento n. 333D/13462 dell’8 ottobre 2003, notificato il 17 ottobre successivo.

4. La signora L., con il ricorso n. 12 del 2004 proposto al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, ha chiesto l’annullamento: del citato provvedimento del Capo della Polizia n. 333D/13462 dell’8 ottobre 2003, con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio e dall’impiego, con la contestuale dichiarazione del non riconoscimento ai fini giuridici ed a quelli di quiescenza e previdenza del periodo di sospensione cautelare dal 28 settembre 1994 al 31 dicembre 1999; di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi compresi la lettera di riattivazione dello stesso dopo la precedente sospensione, la contestazione di addebiti, la nomina del funzionario istruttore, il decreto del Questore di Verona di trasmissione degli atti al Consiglio di disciplina ed i verbali dello stesso Consiglio.

5. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 115 del 2006, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.

6. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della esecutività. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 4433 del 2006.

7. All’udienza del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, ha respinto il ricorso proposto dalla signora E. L., Agente della Polizia di Stato, per l’annullamento del provvedimento del Capo della Polizia, con cui è stata destituita dal servizio a far data dal 20 ottobre 2003, e degli atti del relativo procedimento disciplinare.

2. Nella sentenza si afferma quanto segue.

2.1. Sugli asseriti vizi procedimentali: a) il provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare è stato tempestivo poiché adottato il 2 aprile 2003 e perciò entro il termine di cui all’art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 ("Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"), ivi stabilito in novanta giorni dalla conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione avvenuta nella specie con il rilascio di copia alla Questura di Roma il 24 febbraio 2003; b) il procedimento disciplinare è stato concluso nel termine di 180 giorni di cui all’art. 5 della legge n. 97 del 2001, da applicare per i procedimenti a carico del personale della pubblica sicurezza in assenza di norme al riguardo nel d.P.R. n. 737 del 1981, essendo stato iniziato con la contestazione degli addebiti in data 17 aprile 2003 e concluso con il provvedimento di destituzione di data 8 ottobre 2003; c) il termine di quarantacinque giorni previsto (peraltro come non perentorio) dall’art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 737 del 1981 per la conclusione dell’indagine disciplinare da parte del funzionario istruttore è stato osservato, essendo stata trasmessa al Questore di Verona il 9 giugno 2003 la relativa relazione conclusiva a fronte della contestazione degli addebiti il 17 aprile precedente; d) sussiste la competenza del Questore di Verona a promuovere il procedimento disciplinare, pur essendosi svolti i fatti durante il servizio della ricorrente presso altra Questura, visto l’art. 19 del d. P.R. n. 737 del 1981 per il quale la detta competenza spetta al Questore della provincia dove il dipendente presta servizio; e) la nota di contestazione di addebiti da parte del funzionario istruttore non è generica, essendo stati con essa puntualizzati con precisione i fatti e il loro rilievo disciplinare (come provato dalle dettagliate controdeduzioni dell’interessata in data 7 maggio 2003), né manca di imparzialità la sua relazione conclusiva, poiché in essa, esposti con completezza gli svolgimenti rilevanti e analizzate le giustificazioni fornite dall’interessata, il conseguente apprezzamento viene rimesso alla valutazione del Questore di Verona; f) le censure sulla composizione del Consiglio di disciplina sono generiche e non motivate; non sussiste l’asserita illegittimità della presenza del Segretario alle riunioni del Consiglio poiché necessaria ai fini della verbalizzazione senza alcun coinvolgimento decisionale.

2.2. Quanto alle restanti censure, relative all’operato del Consiglio di disciplina:

a) dagli atti emerge che le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio non trovano il loro automatico presupposto nella sentenza della Corte di Cassazione, sopra richiamata, ma scaturiscono da un autonomo apprezzamento dei fatti e dei comportamenti contestati alla ricorrente in sede disciplinare; si è perciò proceduto correttamente, considerati, da un lato, la sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 1988 e la normativa di cui all’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e all’art. 5 della legge n. 97 del 2001, che richiedono un siffatto, autonomo apprezzamento, e, dall’altro, la valutazione da dare alla sentenza di improcedibilità per estinzione del reato per effetto della prescrizione, quando non risulti completamente liberatoria per non aver dato atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione. Ne consegue la insussistenza dell’asserito vizio di illogicità dedotto avverso l’operato del Consiglio di disciplina, e del Capo della Polizia, e che i comportamenti criminosi della ricorrente (falsa compilazione di modelli di denuncia di sinistri stradali, con indebito interessamento presso il liquidatore della compagnia di assicurazioni a favore della persona con lei concorrente nel reato) rientrano tra quelli previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 nonché, in quanto configuranti truffa, tra le ipotesi espressamente previste dal successivo art. 8, relativo alla "Destituzione di diritto", non valendo inoltre, in contrario, l’ulteriore deduzione della mancata considerazione, come attenuante, del comportamento tenuto dalla ricorrente nel suo servizio a Verona, asserito come incensurabile, avendo la Commissione di disciplina rilevato l’esistenza di tre procedimenti disciplinari a suo carico dopo la riammissione in servizio;

b) né sussiste l’asserita disparità di trattamento rispetto ad altro dipendente, poiché richiamata genericamente e non potendosi comunque raffrontare le responsabilità di dipendenti pubblici sottoposti a distinti procedimenti disciplinari.

2.3. Non può essere accolta, infine, la censura di illegittimità del mancato riconoscimento ai fini giuridici e previdenziali del periodo di sospensione cautelare, non essendovi stata in tale periodo la prestazione di attività lavorativa, non potendo la successiva definizione del procedimento disciplinare far venir meno retroattivamente gli effetti della detta sospensione, non avendo natura di retribuzione l’assegno alimentare corrisposto nel periodo.

3. Nell’appello, delle statuizioni della sentenza impugnata si censura quella sintetizzata sopra sub 2.2. a), con riguardo alla valutazione dei comportamenti della ricorrente data dall’Amministrazione ed alla sanzione di conseguenza disposta, deducendo violazione degli articoli 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, 1 e 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nonché eccesso di potere.

Al riguardo, richiamato che è corretto considerare la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati non ostativa all’avvio del procedimento disciplinare né assimilata a sentenza di assoluzione, si deduce che l’apprezzamento dei comportamenti della ricorrente espresso in sede disciplinare, e accolto nel provvedimento di destituzione, è stato però eseguito prescindendo dalla valutazione del suo effettivo coinvolgimento nei fatti, rilevato invece come marginale nel giudizio di appello.

Il Consiglio di disciplina infatti: ha dato peso a circostanze oggettive non direttamente attinenti alle responsabilità della ricorrente, dando rilievo in particolare al suo rapporto personale con il dirigente della Polizia di Stato imputato nella stessa vicenda con maggior grado di colpevolezza mentre gli eventi in cui era stata coinvolta direttamente erano stati considerati lievi e marginali dai giudici di merito; ha valorizzato gli episodi sfavorevoli alla ricorrente e non quelli favorevoli, quale la sua positiva condotta a seguito del trasferimento in altra sede; l’esame dei fatti non è stato condotto in modo indipendente dalle contestazioni in sede penale, peraltro non sfociate in giudicato di condanna, né il giudizio espresso è stato basato sulla considerazione della attuale e concreta incompatibilità alla svolgimento delle funzioni; risultando di conseguenza sproporzionata, rispetto alla rilevanza dei fatti e comportamenti effettivamente attribuibili alla ricorrente, l’applicazione della massima sanzione prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981.

4. Le censure così riassunte sono infondate.

4.1. Dall’esame della relazione conclusiva del funzionario istruttore (di data 9 giugno 2003, prot. Cat. 2.8/2003) e della susseguente deliberazione del Consiglio di disciplina (del 5 settembre 2003, prot. Cat. 2.8/Pers./CDP.2003) recante all’unanimità la proposta della sanzione della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 737 del 1981, emerge infatti che:

i fatti ascritti alla ricorrente sono stati riportati ed esaminati con completezza, correttamente richiamandone l’accertamento in sede penale in relazione alla permanenza della loro effettività storica indipendentemente dall’effetto di prescrizione dei reati, con la citazione delle tre sentenze di cui sopra (in primo grado, in appello e della Corte di Cassazione), nella parte relativa a tali fatti come ivi individuati e in giudizio qualificati come costituenti i delitti oggetto di pronuncia (pagine da 2 a 7 della relazione conclusiva suddetta);

le giustificazioni prodotte dalla ricorrente sono state altresì compiutamente riportate ed esaminate, essendo stato riscontrato e confutato con argomentazioni analitiche e precise quanto dalla stessa asserito sulla mancanza di volontà e consapevolezza nella realizzazione dei delitti, sulla loro commissione in un contesto privato, che avrebbe caratterizzato la fattispecie per l’assenza dell’elemento del contrasto con i doveri assunti con il giuramento, sulla insussistenza del pregiudizio di cui al n. 4 dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 (pagine da 8 a 11 della relazione citata);

nella deliberazione del Consiglio di disciplina, in cui sono anche valutati i numerosi precedenti disciplinari della ricorrente, i fatti di cui sopra sono puntualmente richiamati osservando che, nel "prolungato contesto delittuoso" di cui si tratta "l’agente L., anche se non ha avuto un ruolo particolarmente caratterizzante, ha fattivamente partecipato avendo comunque piena e qualificata consapevolezza delle proprie illecite azioni, e delle loro conseguenze, traendone inoltre, anche se non in maniera diretta, vantaggio economico…"; si prosegue rilevando l’incidenza degli atti compiuti sul senso dell’onore e sulla qualità morale, tanto più essenziali per l’appartenente alla Polizia di Stato, il loro contrasto con i doveri conseguentemente assunti, il pregiudizio che ne è derivato per lo Stato e per l’Amministrazione di appartenenza, la loro estrema gravità per l’inserimento dell’incolpata in un sodalizio criminale.

4.2. Da quanto sopra risulta, perciò, che la condotta della ricorrente in relazione ai fatti delittuosi è stata valutata nella sua specificità, soppesando le caratteristiche del ruolo da lei svolto quanto all’incidenza, alla consapevolezza e ai vantaggi conseguiti, che sono state adeguatamente esaminate, altresì, le giustificazioni addotte a suo favore e che i fatti, comunque esistenti nella loro realtà storica e perciò da considerare ai fini disciplinari, sono stati autonomamente valutati nonché commisurati anche all’attualità giudicandoli comunque atti a fondare il giudizio di incompatibilità adottato.

4.3. Né la conseguente sanzione della destituzione risulta viziata perché sproporzionata alla rilevanza dei fatti, non potendosi ritenere che comportamenti come quelli di cui si tratta non configurino, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, atti "che rivelino mancanza del senso dell’onore e della morale" (n. 1), "in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento" (n. 2) e arrecanti "per dolosa violazione dei doveri…grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della pubblica sicurezza ad enti pubblici o a privati" (n. 4), idonei, per il detto articolo, a motivare la destituzione del dipendente della Polizia di Stato e perciò, nella specie, correttamente assunti a ragione del provvedimento adottato, in coerenza con la ratio della normativa, che è quella della tutela di valori particolarmente cogenti per chi è incaricato della funzione pubblica della prevenzione dei reati a garanzia della sicurezza dei cittadini.

5. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, n. 6269 del 2006, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore del Ministero dell’interno, appellato, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-06-2011, n. 3894 Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo

Con due distinti ricorsi proposti dinanzi al T.A.R. della Lombardia, nn. 732/08 e 401/08, la s.r.l. SAI e la s.p.a. C. S.., premesso di essere rispettivamente acquirente e venditrice di un complesso immobiliare denominato "velodromo Pierino Baffi di Cremà (complesso trasferito con atto notarile in data 10 ottobre 2006), impugnavano il provvedimento in data 20 novembre 2007, con cui il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia aveva dichiarato l’interesse storicoartistico del complesso in questione, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 10 e 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (nella formulazione ratione temporis vigente).

In particolare, le società contestavano sotto svariati profili la sussistenza dei requisiti di legge per procedere alla richiamata declaratoria e ritenevano l’erroneità del giudizio della Soprintendenza, la quale aveva ritenuto a tal fine determinanti:

a) l’anno di realizzazione dell’impianto per cui è causa (da collocarsi fra il 1921 e il 1923);

b) le particolari caratteristiche dello stesso (il quale rappresenterebbe una delle prime piste ciclistiche "olimpionichè d’Italia);

c) le caratteristiche architettoniche di particolare interesse dell’impianto;

d) il fatto che la pista avesse rappresentato nel corso degli anni "un prestigioso punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo";

e) la particolare importanza in ambito ciclistico assunta dall’impianto nel secondo dopoguerra.

Con la sentenza appellata, il Tribunale adito, previa riunione, respingeva i ricorsi in questione, in quanto infondati.

La sentenza veniva gravata in sede di appello dalla s.p.a. SAI (ricorso n. 3424/2010), la quale articolava numerosi profili di doglianza, che possono essere così sintetizzati.

Con un primo motivo (reiterativo dei motivi primo ed ottavo già articolati in primo grado), la società contesta la correttezza delle valutazioni formulate dalla Soprintendenza in sede di declaratoria dell’interesse storicoartistico del bene, dinanzi richiamate alle lettere a), b), c), d) ed e).

In particolare, la società ha dedotto che:

a) per quanto concerne l’epoca di realizzazione dell’impianto, essa sarebbe da far risalire non già al 1923, bensì al 1975, anno in cui la struttura era stata interessata da lavori di ristrutturazione talmente incisivi da non lasciare sopravvivere praticamente nulla dell’impianto originario;

b) per quanto concerne l’essere l’impianto "una delle prime piste ciclistiche olimpioniche", tale circostanza non corrisponderebbe al vero, poiché l’unico impianto in Italia in cui si sono corse competizioni olimpiche è ubicato a Roma;

c) per quanto concerne le particolari caratteristiche architettoniche del velodromo, esse non sussisterebbero in concreto, dal momento che tutti gli impianti di quel genere presentano analoghe caratteristiche costruttive, dimensionali e strutturali;

d) per quanto concerne l’essere stato l’impianto in parola punto di incontro di grandi ciclisti e pistard del passato (es.: Binda, Girardengo, Giorgetti, Maspes), la circostanza risulterebbe priva di ogni riscontro effettivo;

e) per quanto concerne, infine, la grande importanza che l’impianto avrebbe assunto nel corso del secondo dopoguerra, anche tale circostanza sarebbe smentita in punto di fatto, dal momento che – al contrario – il decorso del tempo avrebbe segnato il momento di maggiore decadenza e di abbandono dell’impianto.

Ancora con il primo motivo, la soc. SAI nega la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la verifica dell’interesse culturale di cui al comma 1 dell’art. 12, d.gs. 42, cit. (ossia, l’essere l’immobile di carattere ultracinquantennale ed opera di autore non più vivente). Al contrario, l’opera attualmente esistente sarebbe del tutto diversa da quella risalente agli anni venti del Novecento, ormai andata perduta a seguito degli interventi susseguitisi nel corso dei decenni.

Ed ancora, essa ha dedotto che il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe viziato per difetto di istruttoria e di motivazione per non avere l’Amministrazione in alcun modo valutato: i) lo stravolgimento apportato alla struttura con l’intervento del 1975; ii) la sostanziale perdita della destinazione originaria subita nel corso degli anni; iii)l’assenza di particolari caratteristiche costruttive o funzionali).

Con un secondo motivo (anch’esso reiterativo di analogo motivo già articolato nel primo giudizio), la soc. SAI lamenta che l’atto impositivo del vincolo risulterebbe illegittimo per mancata applicazione del D.D.G. in data 27 novembre 2006, recante gli indirizzi di carattere generale necessari per assicurare uniformità di valutazione ed indirizzo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42 del 2004.

Con un terzo motivo (pure, reiterativo di analogo motivo già articolato innanzi al Tribunale), la soc. SAI lamenta che il decreto impositivo del vincolo sarebbe affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto: i) avrebbe immotivatamente annesso valenza probante alle deduzioni dell’Unione Ciclistica Cremasca; ii) avrebbe dato per acquisite alcune circostanze di fatto solo apoditticamente declinate (la frequentazione da parte di grandi atleti del passato, ivi compreso lo stesso Pierino Baffi); iii) avrebbe del pari apoditticamente enfatizzato oltre misura i pregi (anche architettonici) dell’impianto.

Con un quarto motivo (coincidente con il secondo motivo del ricorso al T.A.R.), si chiede la riforma della sentenza per non avere il Tribunale dato rilievo al superamento del termine procedimentale (pari a centoventi giorni) di cui all’art. 12 del d.lgs. 42 del 2004. Ed infatti, il superamento del richiamato termine (pur se inidoneo ex se a viziare il provvedimento conclusivo) si sarebbe dovuto valutare quanto meno ai fini risarcitori;

Con un quinto motivo (corrispondente al terzo motivo del ricorso di primo grado), l’appellante lamenta che il provvedimento impositivo sia viziato per un error in procedendo derivante dal mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui all’art. 14, d.lgs. 42, cit. Sotto questo aspetto, il Tribunale avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione le peculiarità che distinguono le garanzie partecipative di cui alla disposizione da ultimo richiamata rispetto alle previsioni generali di cui agli articoli 7 e segg. della l. 7 agosto 1990, n. 241;

Con un sesto motivo si lamenta il mancato esame del sesto motivo del ricorso di primo grado (‘Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per carente o insufficiente istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e per difetto di motivazione’);

Con il settimo e ultimo motivo (reiterativo di analogo motivo già proposto nel corso del primo grado), la soc. SAI lamenta la disparità di trattamento con quanto operato dal Ministero in relazione al velodromo utilizzato per Olimpiadi di Roma del 1960 (recentemente sottoposto a rilevantissimi interventi di ristrutturazione urbanistica senza opposizione alcuna da parte della competente Soprintendenza).

Sotto tale aspetto, il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che l’impianto romano non possedesse i caratteri di cui all’art. 42, d.lgs. 42 del 2004 (con particolare riguardo al requisito dell’ultracinquantennalità).

La pronuncia del Tribunale veniva, altresì, gravata in sede di appello dalla soc. C. S. (ricorso n. 3436/2010), la quale articolava a propria volta numerosi profili di doglianza, che possono essere così sintetizzati.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la disciplina di cui agli articoli 10 e 12 del d.lgs. 42 del 2004 fosse applicabile sotto il profilo soggettivo a un’entità (come la C. S., appunto) non riconducibile ad alcuna delle figure richiamate al comma 1 dell’art. 10, cit. ("sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"). In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’appellante non rientrerebbe in alcuna delle richiamate categorie, essendo una società per azioni a totale partecipazione pubblica, la quale opera sul mercato, perseguendo finalità lucrativa al pari degli altri imprenditori.

Con un secondo ordine di ragioni, la s.p.a. C. S. contesta sotto diverso profilo la sussistenza dei presupposti per procedere alla dichiarazione di interesse storico e artistico del bene.

In particolare, la Soprintendenza (e successivamente il T.A.R.) avrebbero erroneamente ritenuto che l’impianto in questione avesse carattere ultracinquantennale (essendo stato sostanzialmente rifatto nel 1975 e – in parte – nel 1991) e che esso fosse opera di autore non più vivente (comma 1 dell’art. 12, d.lgs. 52, cit.), essendo al contrario riferibile all’opera dell’Ing. Valentino Sarolli, ancora in vita.

In definitiva, il T.A.R. avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’immobile valutato dalla Soprintendenza mantiene del velodromo degli anni venti del Novecento soltanto la denominazione, le finalità e la localizzazione, mentre si distingue nettamente da esso per ciò che attiene la struttura e le caratteristiche tecniche e realizzative.

Ancora, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare:

– che le numerose modifiche susseguitesi nel corso degli anni hanno alterato una delle caratteristiche ritenute di maggior pregio in sede di relazione storicoartistica (ossia, la particolare lunghezza della pista, tale da consentire di percorrere un chilometro con tre giri completi);

– che, già al momento in cui il bene era pervenuto al C. (1941), esso aveva perso ogni caratteristica di pregio, risultando addirittura inidoneo allo svolgimento di gare a causa del dissesto della pista;

– che nel corso degli anni erano andati interamente persi gli ulteriori beni accessori al velodromo, pure richiamati nel verbale di consistenza del 1941 (es.: le costruzioni adibite a servizi igienici e a rivendita di bibite, nonché il cancello di accesso in metallo fra pilastri di cotto ricavati nell’ambito del muro esterno in cemento)

Infine, la soc. C. S. lamenta che il provvedimento della Soprintendenza (e, successivamente, il T.A.R.) abbiano aderto in modo sostanzialmente acritico alle affermazioni fornite dall’Unione Ciclistica Cremasca, la quale avrebbe palesemente esagerato (essendo, peraltro, soggetto interessato a farlo) la valenza storicoartistica del velodromo in questione.

Si costituiva in giudizio il Ministero per i beni culturali, la quale concludeva nel senso della reiezione di entrambi i gravami.

All’udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011, presenti gli Avvocati come da verbale di udienza, i ricorsi venivano trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

1. Giungono all’esame del Collegio due distinti appelli proposti rispettivamente dalla soc. SAI (acquirente di un compendio immobiliare denominato "velodromo Pierino Baffi di Cremà – ricorso n. 3424/2010) e dalla soc. C. S. s.p.a. (venditrice del medesimo compendio – ricorso n. 3436/2010 -) avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia con cui, previa riunione, sono stati respinti i ricorsi proposti da tali società al fine di ottenere l’annullamento del decreto della Soprintendenza, con il quale era stato dichiarato l’interesse storicoartistico del complesso (artt. 10 e 12, d.lgs. 42 del 2004).

2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).

3. Il Collegio ritiene necessario esaminare in via preliminare il motivo di appello sollevato dalla soc. C. S. (e meglio descritto in premessa), con il quale si è negato che alla società appellante siano soggettivamente applicabili le previsioni di cui al comma 1 dell’art. 10, d.lgs. 42 del 2004.

Come si è anticipato, infatti, l’appellante ritiene che la richiamata previsione normativa non le sia riferibile, se solo si osservi che essa è una società per azioni di diritto comune la quale, oltre ad assicurare in via strumentale all’Ente pubblico C. prestazioni di beni e servizi di qualità adeguata, opera altresì sul mercato, con finalità lucrativa, al pari degli altri imprenditori.

3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

3.2. Si osserva in primo luogo che l’attività di gestione del patrimonio immobiliare già attribuito all’Ente pubblico Comitato Olimpico Nazionale Italiano e trasferito alla s.p.a. C. S. a seguito del’entrata in vigore della legge di riordino del 2002 (art. 8 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, come modificato dalla relativa legge di conversione), assumendo un carattere direttamente strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente pubblico di riferimento, non può certamente essere assimilata a una qualunque attività di carattere lucrativo. Conseguentemente, non vi è ragione alcuna per sottrarre le attività sociali ascrivibili a tale ambito strumentale dal campo di applicazione del comma 1 dell’art. 10 del d.lgs. 42 del 2004.

In secondo luogo vanno richiamate le previsioni di cui al comma 27 dell’articolo 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui "al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fra cui il C. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza (…)".

Il comma 28, poi, stabilisce che "l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (…)".

Inoltre, il comma 29 (nel testo modificato, da ultimo, dal comma 1 dell’articolo 71 della l. 18 giugno 2009, n. 69) stabilisce che "entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27".

Le disposizioni in questione testimoniano un evidente sfavore del Legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle Amministrazioni pubbliche (ivi compresi il C. e i Ministeri) di società commerciali con scopo lucrativo il cui campo di attività esuli dall’ambito delle relative finalità istituzionali, né risulti comunque coperto da disposizioni normative di specie (secondo il modello delle c.d. "società di diritto singolare’).

Ebbene, ad avviso del Collegio, l’esistenza delle prescrizioni appena richiamate conferma che l’attività di vendita del compendio immobiliare per cui è causa non fosse riconducibile a un’attività di libero mercato realizzata per fini lucrativi (in via di principio vietata sin dall’entrata in vigore della l. 244 del 2007, salvo l’obbligo di dismissione da ottemperare nei tre anni successivi), ma fosse riconducibile al diverso ambito dell’attività di produzione di beni e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente pubblico C..

Anche per tale ragione, non emerge alcun motivo per escludere la soc. C. S. dall’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 del d.lgs. 42 del 2004.

4. Nel merito gli appelli in epigrafe (i cui motivi fondanti possono essere esaminati in modo congiunto) sono infondati.

4.1. Secondo un consolidato orientamento (dal quale non si rinvengono nella specie ragioni onde discostarsi), le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse storicoartistico su un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo, costituiscono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità tecnica, sia momenti di propria discrezionalità amministrativa. Tale valutazione è espressione di una prerogativa esclusiva dell’amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere inattendibilità della valutazione tecnicadiscrezionale compiuta (Cons. Stato, VI, 29 settembre 2009, n. 5869).

La declaratoria di particolare interesse storico ed artistico di un immobile scaturisce infatti dall’applicazione di canoni e criteri aventi peraltro un grado notevole di opinabilità, poiché basati sulla valutazione del contenuto artistico e della rilevanza storica dei beni, con l’effetto dell’ampiezza della discrezionalità esercitata e della conseguente limitazione del riscontro di legittimità al solo difetto di motivazione, alla illogicità manifesta ed all’errore di fatto (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2009, n. 4066).

Questo essendo il quadro logicoconcettuale antro il quale inquadrare l’ambito delle valutazioni circa l’esistenza della valenza storicoartistica di determinati beni, è evidente che il giudizio espresso dai competenti organi statali debba essere valutato nella sua portata complessiva.

Ne consegue che, in presenza di valutazioni di interesse storicoartistico fondate su una pluralità di indici rivelatori, non è sufficiente che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l’attendibilità del giudizio espresso dall’organo competente.

Ebbene, ad avviso del Collegio, le desuzioni delle appellanti non risultano idonee a rendere nel complesso inattendibile il complessivo giudizio espresso dalla Soprintendenza lombarda, ove si consideri che:

– è pacifico in atti che l’attuale velodromo Piarino Baffi coincida per sagoma, dimensioni generali, collocazione e finalità di utilizzo con il velodromo realizzato fra il 1921 e il 1923 su iniziativa della società Moto Velodromo di Crema;

– è pacifico che la struttura in questione, nel periodo in cui fu realizzata, costituiva un esempio innovativo di architettura sportiva vuoi per le caratteristiche costruttive (ci si riferisce, in particolare, all’uso del cemento armato), vuoi per la particolare conformazione delle curve paraboliche (la stessa Unione Velocipedistica Italiana ha affermato in relazione al velodromo in questione che "l’anello della pista è uno dei più razionali"), vuoi infine per la particolarità delle dimensioni (la lunghezza della pista era tale da permettere di percorrere un chilometro con tre giri di pista esatti);

– risulta che il velodromo in questione sia effettivamente una delle prime piste ciclistiche olimpioniche realizzate in Italia (anche se è pacifico che non vi si siano mai svolte competizioni olimpiche, riservate nella storia italiana al solo impianto di Roma 1960). Sotto tale aspetto, non appare tanto rilevante ai fini del decidere il fatto che le caratteristiche dimensionali di un impianto "olimpionicò siano comuni anche a molti altri impianti analoghi, quanto il fatto che il velodromo in questione sia stato fra i primi in Italia ad essere realizzato secondo modalità conformative in seguito affermatesi come standard di riferimento;

– dal momento che la valenza storicoartistica del bene è riferita essenzialmente all’esistenza del vecchio velodromo in quanto tale, alla sua collocazione geografica, alla sua struttura di base (in particolare:la pista con curve paraboliche in cemento armato), alle sue modalità costruttive e alla sua origine storica risalente, non appare possibile negare che il manufatto attualmente visionabile si ponga in linea di continuità con quello risalente al 192123. Ed infatti, pur dandosi atto dei numerosi ed incisivi interventi di ristrutturazione e manipolazione subiti dall’immobile nel corso dei decenni, non appare possibile (a meno di non operare un’inammissibile forzatura logica e fattuale) affermare che osso costituisca un aliud rispetto alla struttura originaria della quale, in ultima analisi, conserva inalterate le caratteristiche di fondo sotto l’aspetto localizzativo, funzionale, compositivo e -lato sensu – dimensionale;

– per le ragioni appena richiamate, neppure può attribuirsi valenza eccessiva al fatto che gli interventi risalenti al 1975 abbiano ridotto la lunghezza della pista da 333,33 a 329 mt. Ed infatti, pur non potendosi obliterare il rilievo degli interventi in questione, essi non risultano di per sé idonei a privare il bene del suo interesse storico (interesse storico che, come è evidente, non può essere riferito alla pista in cemento armato in quanto tale – destinata comunque ad essere incisa dall’obsolescenza dei materiali e dai necessari interventi manutentivi -, bensì al complesso delle caratteristiche funzionali e compositive del bene, ossia a un insieme di caratteristiche idoneo a sopravvivere anche ad interventi e rimaneggiamenti inadeguati);

– per le medesime ragioni non possono trovare accoglimento i motivi di appello (articolati con argomenti assimilabili dalla soc. SAI e dalla soc. C. S.) fondati sul fatto che l’opera non avrebbe carattere ultracinquantennale e non sarebbe riferibile ad autore non più vivente. Conseguentemente, trova certamente applicazione nel caso di specie la previsione di cui al comma 1 dell’art. 12, d.lgs. 42 del 2004;

Impostati in tal modo i termini della questione, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza e trasfuse nel provvedimento impugnato in primo grado mantengono il complessivo grado di attendibilità rilevato dai primi Giudici anche a prescindere dalla puntuale prova del fatto storico (con enfasi indicato in sede di relazione storicoartistica) rappresentato dal numero di sfide svoltosi sulla pista in parola fra grandi campioni del passato.

Invero, la circostanza in questione (di per sé non contestabile, dato che le stesse appellanti non ritengono a propria volta di escludere che famosi pistard si siano cimentati nel corso dei decenni con la pista di Crema) non appare ex se dirimente nel senso di affermare o di negare il notevole rilievo storico del complesso (rilievo che – lo si ripete – deriva da circostanze e caratteristiche compositive ulteriori e diverse rispetto a quelle, forse enfatizzate, riportate in sede di relazione per ciò che riguarda l’individuazione dei campioni che avevano corso al velodromo di Crema).

4.2. Per le ragioni sin qui esaminate, la pronuncia in epigrafe appare meritevole di conferma laddove ha ritenuto che il giudizio espresso dalla Soprintendenza (reso nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica) risultasse esente dai rubricati profili di incongruità ed irragionevolezza.

5. Neppure sono fondati gli ulteriori motivi di appello articolati dalle due società.

5.1. Non è fondato il motivo di appello con cui si lamenta la violazione, da parte della Soprintendenza, dei criteri uniformi di valutazione dell’interesse storicoartistico individuati con la determinazione direttoriale in data 27 novembre 2006.

Ed infatti, premesso che il motivo in questione era stato formulato nel primo grado dalla soc. SAI senza specifiche precisazioni (sì da giustificare la pronuncia reiettiva del T.A.R.), si osserva comunque che il mancato rispetto dei richiamati criteri uniformi potrebbe rilevare (quale figura sintomatica di eccesso di potere) solo laddove l’appellante avesse dimostrato che il mancato rispetto delle richiamate modalità si sia risolto in qualche misura nella complessiva inattendibilità del giudizio finale espresso dall’organo statale (dimostrazione che, per le ragioni dinanzi esposte sub 4 non è stata in concreto fornita).

5.2. Neppure è fondato il motivo di appello fondato sul superamento del termine procedimentale di centoventi giorni di cui al comma 10 dell’art. 12, d.lgs. 42 del 2004 (motivo che la soc. SAI torna ad articolare nella presente sede, sia pure ai meri fini risarcitori – pag. 27 dell’atto di appello).

Sotto tale aspetto, è pacifico che il superamento del termine legale per l’adozione del provvedimento finale non comporta consumazione del potere, in tal modo non determinando alcun effetto viziante sulla determinazione comunque adottata in ritardo (Cons. Stato, IV, 15 gennaio 2009, n. 179).

Il richiamato superamento non rileva neppure ai fini risarcitori, dal momento che (per le ragioni sin qui espresse e per quelle ulteriori che di seguito si esporranno) difettano nel caso in esame gli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva dell’illecito foriero di danno, il che rende irrilevante ogni ulteriore considerazione sulle conseguenze derivanti dalla natura ordinatoria del termine.

5.3. Ancora, non può trovare accoglimento il motivo di appello con cui si afferma che il provvedimento impugnato in primo grado fosse viziato per difetto nella comunicazione di avvio del procedimento e nella conseguente partecipazione procedimentale.

Al riguardo, dalla documentazione acquisita comunque risulta l’attivazione del procedimento volto ad attivare il prescritto procedimento, ai sensi dell’art. 14 del d.lg. n. 42 del 2004.

Inoltre, anche a voler enfatizzare la diversità fra le prerogative procedimentali delineate dal medesimo articolo 14 rispetto al paradigma tipico di cui agli articoli 7 e seguenti della l. 241 del 1990 e anche a voler ammettere che il procedimento conclusosi con il provvedimento in data 20 novembre 2007 divergesse rispetto al paradigma legale tipico per ciò che attiene la fase della comunicazione di avvio, non potrebbe comunque pervenirsi al richiesto annullamento del decreto impositivo, trovando comunque applicazione la previsione di cui al comma 2 dell’art. 21octies della l. 241 del 1990 in tema di c.d. "illegittimità non invalidanti’.

Ed infatti, il secondo periodo della disposizione da ultimo richiamata stabilisce che il provvedimento amministrativo (pur se caratterizzato – come nel caso di specie – dall’esercizio di discrezionalità di tipo anche tecnico) non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento (ipotesi alla quale è da assimilare, per evidenti ragioni di continenza, quella di comunicazione di avvio incompleta o irrituale) qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il che (per le ragioni sin qui esaminate e per quelle che fra breve si esporranno) è precisamente avvenuto nel caso di specie.

5.4. Neppure può trovare accoglimento il motivo di gravame articolato a pag. 31 dell’atto di appello dalla soc. SAI, la quale lamenta il mancato esame da parte dei primi giudici del motivo di ricorso rubricato "Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per carente o insufficiente istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e per difetto di motivazione’.

Ed infatti, dall’esame degli atti di causa emerge che i dedotti vizi di difetto di motivazione e di istruttoria articolati con il motivo in questione fossero del tutto analoghi a quelli dinanzi richiamati sub 4 e che, dopo essere stati comunque esaminati e ritenuti infondati dal T.A.R., sono stati altresì esaminati e ritenuti infondati da questo giudice di appello.

5.5. Ancora, non può trovare accoglimento il motivo di appello (già articolato in prime cure e ritenuto infondato dal T.A.R.) con cui si è lamentato che il giudizio espresso dalla Soprintendenza fosse viziato per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione a quanto operato dagli organi ministeriali in relazione alle vicende del velodromo di Roma 1960.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento secondo cui la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011, n. 79; id., IV, 18 febbraio 2010, n. 959; id., VI, 23 settembre 2009, n. 5671).

A tacer d’altro, si osserva che le odierne appellanti non hanno fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’assoluta identità fra la situazione all’origine dei fatti di causa e le vicende relative al velodromo romano, da considerare comunque obiettivamente diverse.

6. Per le ragioni sin qui esposte, gli appelli in epigrafe devono essere respinti.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione li respinge.

Condanna le società appellanti alla rifusione in favore del Ministero appellato delle spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila) a carico di ciascuna di esse, oltre gli accessori di legge, per un totale di euro diecimila in favore del Ministero appellato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.