Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25491 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27308 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino con sentenza del 5 novembre 1993 rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal Consorzio CO.RE.PI. assegnatario e cessionario di alcune aree con convenzione del 30 marzo 1989 da parte del comune di Ciriè onde realizzare interventi di edilizia economico e popolare in regime agevolato e convenzionato ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, in esecuzione di un programma edilizio approvato e localizzato dalla Regione Piemonte con delibera 31 luglio 1986. Ha dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Piemonte, ritenuta estranea alla vicenda. L’appello del Consorzio è stato respinto dalla Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 febbraio 2005 che ha escluso la sussistenza di alcun nesso di causalità tra i danni lamentati imputabili esclusivamente al progetto elaborato dal Consorzio ed il frazionamento ed accatastamento dei terreni compiuto dal comune per la loro espropriazione. Per la cassazione della sentenza, il Consorzio ha proposto ricorso per 5 motivi, illustrati da memoria; cui resiste il comune di Ciriè con controricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio deve preliminarmente dichiarare inammissibile la questione di giurisdizione proposta dal comune con il controricorso, avendo su di essa la Corte di appello statuito,respingendo l’eccezione formulata da detta amministrazione – che la giurisdizione sulla pretesa risarcitoria appartiene alla giurisdizione ordinaria; e la statuizione è passata in giudicato non avendo su di essa il comune proposto ricorso incidentale con le modalità previste dall’art. 371 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso,il Consorzio,deducendo violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità avendo il Tribunale esposto diversi profili di responsabilità del comune nella redazione del piano particellare ed il frazionamento delle aree senza alcuna doglianza specifica al riguardo da parte di detta amministrazione.

Con il secondo,deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia limitato l’esame degli inadempimenti del comune esclusivamente ai suddetti errori di catastazione del terreno assegnatogli senza considerare gli ulteriori illeciti posti a base della e peraltro condivisi dalla decisione di primo grado istanza risarcitoria. Con il terzo deduce diverse violazioni del rapporto di causalità richiesto dagli artt. 40 e 41 c.p., addebitando alla sentenza impugnata mancanza di motivazione sulla natura autonoma dell’evento asseritamente sopravvenuto (elaborazione del progetto allegato all’istanza di concessione edilizia) rispetto all’erronea individuazione dell’area da parte del comune; nonchè sul carattere anomalo ed eccezionale dell’errore nel progetto edilizio da esso ente elaborato.

Con il quarto,deducendo violazione degli artt. 1223, 1476 e 1537 c.c., si duole dell’inquadramento della fattispecie compiuto dalla Corte di appello in una sorta di vendita con effetti reali, dimenticando che il trasferimento della proprietà era sottoposto alla condizione sospensiva dell’acquisto delle aree da parte del comune; e che quando era stato redatto il progetto delle opere esso ente non ne aveva la materiale disponibilità.

Con l’ultimo motivo,deducendo violazione degli artt. 1175, 1362 e 1371 c.c., addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che al momento della convenzione esso ente non era proprietario delle aree delle quali non aveva peraltro neppure la disponibilità, acquisita soltanto nel marzo 1990, come accertato dal Tribunale con statuizione sul punto passata in giudicato; nonchè che il comune aveva violato il principio di buona nella vicenda della acquisizione dell’ulteriore appezzamento di terreno necessario per agevolare la realizzazione dei fabbricati preclusa dalla distanza dalle limitrofe proprietà private.

Il ricorso è infondato,derivando sostanzialmente da una non corretta comprensione e prospettazione della normativa della L. n. 865 del 1971, art. 35, da parte del Consorzio; il quale, dopo avere contestato l’inquadramento giuridico della fattispecie, equiparata ad una sorta di vendita ad effetti reali immediati operato dai giudici di merito dimenticandone il carattere pubblicistico, è incorso nel medesimo errore attribuendole la qualìfica di "vendita a misura" e risolvendo ogni altra questione al lume del relativo rapporto privatistico e delle conseguenze eziologicamente riconducibili ( artt. 40 e 41 c.p.) ad un asserito inadempimento del venditore. Al contrario questa Corte ed i giudici amministrativi hanno ripetutamente affermato: a) che il menzionato art. 35 è rivolto all’attuazione da parte dei comuni di piani per l’edilizia economica e popolare preordinata, come è noto, al perseguimento dell’interesse pubblico a soddisfare, il diritto all’abitazione da parte delle fasce sociali meno abbienti; b) che le citate disposizioni di carattere pubblicistico non riguardano solo la individuazione, delimitazione e l’espropriazione delle aree destinate alla costruzione delle unità abitative, ma caratterizzano anche il loro trasferimento all’assegnatario; c) che il momento pianificatorio e quello convenzionale sono pertanto legati da un rapporto di interdipendenza:

posto che la cessione trova il suo eliminabile presupposto nell’esistenza del piano; il quale a sua volta richiede per la sua concreta attuazione che l’area sia trasferita in proprietà ad una cooperativa edilizia o ad altro soggetto individuato dalla norma.

La normativa in questione prevede, quindi, una complessa fattispecie che si articola in due fasi concettualmente e temporalmente distinte pur se intimamente collegate per il conseguimento di detto obbiettivo: la prima costituita dall’acquisizione delle aree necessarie da parte del comune, che non ne sia già proprietario, mediante espropriazione;ed una seconda di concessione del diritto di superficie o di cessione in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, nonchè agli altri soggetti di cui al comma 8, attraverso un procedimento concessorio accompagnato da una convenzione deliberata dal Consiglio comunale, che da vita anch’essa all’insorgere di un rapporto unitario fra concedente e concessionario: nel quale,dunque il momento convenzionale è servente e strumentale al momento pubblicistico (Cass. sez. un. 13072/2001;

190/2001; nonchè 489/1998; 9508/1997; Cons. St. 4094/2010;

3637/2007). Ora in ordine alla prima fase – delle espropriazioni delle aree al cui perfezionamento è subordinata la seconda – nessuna doglianza è stata più sollevata dal Consorzio; il quale ha addebitato, invece, al comune errori di frazionamento del terreno assegnatogli che aveva comportato sia un ritardo nella realizzazione dei lavori ed ulteriori costi nell’appalto poi affidato all’impresa Meran, sia il mancato rispetto delle distanze con alcuni terreni confinanti che avevano comportato la sospensione dei lavori. Mentre la vicenda relativa alla mancata occupazione espropriativa di una superficie ulteriore rispetto all’area individuata dall’ente con delibera del 28 agosto 1987, ricordata dal CO.RE.PI, non risultando menzionata dalla convenzione, riguardava una scelta discrezionale del comune onde risolvere quest’ultima problematica: perciò non incidendo sulla avvenuta consegna dei terreni necessari al concessionario onde realizzare il progetto costruttivo, come elaborato dall’ente ricorrente e senza procedere alle necessarie modifiche per assicurare l’osservanza delle distanze dalle proprietà private.

Quanto alla seconda fase, poi, il ricorrente ha isolato dal procedimento suddetto il momento della cessione dell’area previsto dal menzionato art. 35 (in alternativa alla concessione del diritto di superficie all’ente esecutore del progetto) e nel caso realizzata con convenzione del 30 marzo 1989, approvata dal Consiglio comunale, equiparandola ad un comune contratto di vendita a misura e/o ad una sorta di appalto di opera pubblica in cui l’appaltatore assuma la veste di nudus minister, senza considerarne l’inserimento nel procedimento di cui si è detto,che ha avuto inizio con la individuazione della relativa superficie ai sensi della L. art. 51;

ha comportato l’attribuzione al Consorzio del finanziamento previsto dalla L. n. 457 del 1978, (pag. 7 ric.); ed era rivolto alla realizzazione del programma edilizio attraverso la concessione – convenzione con cui è stato imposto al "Consorzio G. Matteotti concessionario di impegnarsi in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli alla edificazione sull’area oggetto della cessione in proprietà, del programma costruttivo indicato in premessa…" (pag.39 ric.) l’obbligazione quest’ultima il cui inadempimento esponeva peraltro per il disposto dell’art. 35, u.c., alle sanzioni previste dalla convenzione, nonchè alla risoluzione dello stesso atto di cessione. Trattandosi dunque di una concessione di opera pubblica non è invocabile la disciplina dell’uno o dell’altro negozio di diritto comune sulla quale soltanto il Consorzio ha fondato la richiesta risarcitoria, ma quella peculiare del relativo provvedimento amministrativo che attribuisce al concessionario il potere – dovere di compiere la relativa attività acquistando,sia pure temporaneamente e precariamente, poteri e facoltà trasferitigli dall’amministrazione concedente; e sostituendosi a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l’opera pubblica.

Per cui, pur non essendone nè potendone essere il destinatario o il beneficiario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia,di ingerenza e di controllo di detta amministrazione, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l’attività costruttiva (sia pure per conto di quella) di cui è il solo responsabile anche nei confronti dei terzi. Consegue altresì che detta attività comprende tutti i momenti strumentali alla esecuzione dell’opera, a cominciare da quello progettuale (Cass. 26261/2007;

1232/1995; 6087/1984):come del resto è ribadito nella specie proprio dalla convenzione riportata dal ricorrente che gli faceva specificamente carico di predisporre i progetti relativi ai singoli edifici secondo le modalità rispettivamente fissate nel successivo art. 6 (dal Consorzio non trascritto) e di conseguire le necessarie concessioni ad edificare. E quindi aveva inizio proprio dall’esame dello stato delle aree assegnate sotto tutti i profili – da quello spaziale, urbanistico e catastale a quello geologico e della conformazione naturale – indispensabile per la redazione del progetto; proseguiva con le attività procedimentali necessarie per ottenere i provvedimenti permissivi per l’attività edificatoria; e si concludeva con l’attività organizzativa e costruttiva vera e propria onde realizzare il progetto edilizio,che naturalmente non poteva pregiudicare diritti dei terzi e/o dei proprietari limitrofi,delle cui violazioni neppure il Consorzio dubita di dover essere considerato il responsabile esclusivo. In tale ottica a nulla può rilevare che i tecnici del comune,come accertato dal Tribunale, abbiano compiuto la redazione del piano particellare stabilito dalla L. n. 865 del 1971, artt. 10 e segg., ed eseguito la localizzazione ed il relativo frazionamento dei terreni (pag. 6 sent.),poichè detta attività (con gli eventuali errori commessi da detti tecnici) era destinata esclusivamente a conseguire la pubblica utilità dell’opera ed a consentire lo svolgimento del procedimento espropriativo onde acquisire al comune la proprietà delle aree; così come nell’ambito di quest’ultimo trova collocazione l’apposizione di entrambe le categorie di termini iniziali di 6 mesi e finali di 3 anni dalla data della deliberazione comunale 27 agosto 1987,richiesta dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, (pag. 45 ric.), avente come è noto la funzione di rendere valida la dichiarazione e di evitare che la compressione del diritto dominicale si protragga a tempo indeterminato,in contrasto con il precetto dell’art. 42 Costit. Per cui i denunciati errori e/o "inadempimenti – inosservanze" del comune si sono esauriti – anche cronologicamente – nell’ambito della prima fase (e della espropriazione dei terreni), hanno riguardato i soli rapporti espropriante – proprietari espropriati; e sono rimasti estranei al rapporto concessorio comune – Consorzio, peraltro instaurato anni dopo, con la concessione – convenzione per cui è causa, in cui l’obbligazione del comune si concretava e completava con il trasferimento in proprietà delle aree al Co.Re.Pi (Cass.9508/1997 cit.):nel caso verificatosi con la medesima convenzione del 30 marzo 1989. A meno di una diversa regolamentazione da parte di quest’ultima (come esemplificativamente avviene nelle diverse tipologie di appalto di opere pubbliche), degli obblighi gravanti sul concedente ed in particolare dell’accollo al comune di quello di provvedere preventivamente all’esatto dimensionamento, alla planimetria ed alla catastazione delle aree da valere per la predisposizione del progetto, nonchè alla localizzazione delle opere anche con riferimento al rispetto delle distanze con le vicine proprietà private: che nel caso non è stata neppure prospettata dal Consorzio.

Mentre per quanto attiene ai restanti inadempimenti addebitati al comune in occasione della cessione: a) risulta inammissibile la denunciata non corrispondenza quantitativa tra l’area stabilita e quella effettivamente trasferita anzitutto perchè la questione è nuova,di essa non rinvenendosi menzione nella decisione impugnata, e non avendo il Consorzio indicato in quali delle precedenti difese di merito l’abbia sollevata; e quindi perchè la circostanza non è autosufficiente,non avendo il ricorrente prospettato neppure quale superficie gli fosse stata promessa e quale effettivamente ceduta;

quale sia stata la fonte della maggiore obbligazione assunta dal comune,posto che nella parte di convenzione trascritta nel ricorso si legge soltanto (pag. 18) che il terreno catastalmente doveva corrispondere a quello di cui al frazionamento già eseguito dal comune (in funzione dell’espropriazione). E soprattutto le ragioni per le quali una superficie inferiore a quella preventivata dovesse necessariamente comportare un progetto che invadeva aree limitrofe;

b) in merito,poi,alla denunciata aggiunta di nuove opere ed all’asserito ius variandi del comune nella relativa localizzazione (pag. 17 ric.) non sembra al Collegio che si po’ sfuggire alla seguente alternativa: o si trattava di facoltà previste dal provvedimento concessorio, ed allora in aderenza al principio di autosufficienza della doglianza,il Consorzio doveva trascriverne la relativa disciplina e riferire in particolare quali variazioni ed aggiunte il comune avesse introdotto per consentire a questa Corte di delibare il nesso di causalità con i danni lamentati. Ovvero le pretese del comune esulavano dal rapporto concessorio di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, posto dal Consorzio a fondamento della richiesta risarcitoria e non obbligavano il concessionario a darvi esecuzione per ottemperare alla convenzione. Ed allora il pregiudizio lamentato trae causa non dall’inadempimento degli obblighi assunti dal concedente,ma da un rapporto diverso,peraltro neppur esso riferito nel ricorso,ed estraneo al thema decidendum di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Conclusivamente, anche sotto tale profilo merita conferma la sentenza impugnata che,da un lato ha ritenuto ammissibile l’appello del comune fondato sulla esclusione in radice di qualsiasi nesso di causalità tra i danni lamentati dal concessionario ed il proprio comportamento;e dall’altro ha accolto l’impostazione suddetta assolvendo l’ente pubblico da qualsiasi obbligo nell’ambito della fattispecie di cui al menzionato della L. 865, art. 35, di provvedere al dimensionamento delle aree, di verificarne confini e dati planimetrici; e, ritenendo che i relativi obblighi gravassero esclusivamente sul Consorzio,concessionario delle opere, e perciò autore del progetto degli edifici con tutti gli oneri che lo stesso comportava, ivi compreso quello di osservare le distanze dalle proprietà private stabilite dalle disposizioni codicistiche.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 12.000 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7396 Collocamento a riposo o in congedo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor M.U. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatogli il 13.12.2010) col quale (in buona sostanza) se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma quadriennale da lui precedentemente contratta. (E lo si è, conseguentemente, posto in congedo illimitato).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 12.7.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto della perdita – da parte dell’interessato – della richiesta idoneità fisica, si rileva come le risultanze degli accertamenti clinici effettuati ("in prime cure") dall’Amministrazione intimata non abbiano trovato riscontro in occasione dell’accurata visita di revisione disposta – in sede istruttoria – da questo giudice: dove si è ritenuto di ricondurre i fatti (sporadici) che avevano portato all’attribuzione del coefficiente (ostativo, ai fini di cui è causa) "AV NR/4" ad episodi lipotimici di natura vasovagale, dovuti – presumibilmente – allo "stress" psicofisico e alla alimentazione irregolare.

E tanto basta, al Collegio, per ritenere – a sua volta – fondato (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) il ricorso in esame.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida, per l’ordinario, in complessivi 1500 euro e – per la parte che attiene al compenso proprio del soggetto verificatore (vista la documentazione all’uopo trasmessa dal Centro di Reclutamento della G.d.F.) – in euro (lordi) 330,53. (Non comprensivi di quanto dovuto allo specialista neurologo intervenuto alle operazioni peritali: per la liquidazione delle cui spettanze, il Collegio delega il relatore; che provvederà – con decreto: e su documentata istanza dell’avente titolo – ai sensi dell’art.66, IV comma, del d.lg. n.104/2010).

Ordina che la presente sentenza (che, a cura della Segreteria, dovrà esser trasmessa – per quanto di competenza – anche al Comando Generale della G.d.F.) sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2012, n. 1430 Lavoro a tempo parziale

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 1.2.05 il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda della Victoria S.r.l., accertava l’insussistenza del credito contributivo preteso dall’INPS nei confronti di detta società per insufficiente versamento dei contributi relativi a 31 dipendenti assunti (nell’arco di tempo compreso fra il 11.96 e il 31.12.99) con contratti part time, di cui l’INPS sosteneva la nullità per vizio di forma per mancata specificazione, in essi, di mansioni e distribuzione oraria della prestazione lavorativa.

In totale riforma della pronuncia di prime cure, con sentenza depositata il 26.6.07 la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda della società ribadendone il debito contributivo verso l’INPS, ravvisando la nullità per vizio di forma dei contratti a tempo parziale de quibus a causa dell’omessa specificazione, per iscritto, anche di mansioni e distribuzione oraria, con conseguente impossibilità di fruire del beneficio contributivo previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito, con modificazioni, in L. n. 863 del 1984.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Victoria S.a.s. di Granerò Maria Alessandra & C. (già Victoria S.r.l.) affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 2, anche in rapporto agli artt. 1325 e 1419 c.c., per avere l’impugnata sentenza ritenuto che la sanzione della nullità per difetto di forma del contratto di lavoro pari lime si estenda anche all’omessa specificazione, per iscritto, di mansioni e distribuzione oraria della prestazione, atteso che ex art. 1325 c.c., n. 4, la forma scritta è a pena di nullità soltanto se espressamente prevista dalla legge, mentre nel caso di specie l’art. 5 cit., prevede a pena di nullità la stipulazione per iscritto del contratto di lavoro part time, non di ogni altra clausola ad esso inerente come, appunto, quelle relative a mansioni e distribuzione oraria, che – per altro – in alcuni contratti figura in tutto o in parte precisata; tale esegesi – prosegue la ricorrente – è avvalorata dal confronto con altre previsioni normative (come gli artt. 2125 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21), che individuano specificamente i requisiti la cui mancanza determina nullità del contratto, nonchè dal D.L. n. 61 del 2000, art. 8, comma 2 (pur successivo alla stipula dei contratti de quibus), secondo il quale non comporta nullità del contratto l’eventuale mancanza od indeterminatezza in esso delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 2 stesso decreto (vale a dire durata della prestazione e collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno); per l’effetto – conclude la ricorrente – al più sarebbe ravvisabile un’ipotesi di nullità parziale, fermo restando il beneficio del sistema contributivo di cui al CIT. D.L. n. 726 DEL 1984, art. 5, comma 5.

Il motivo è infondato.

Anche a voler prendere in considerazione quella dottrina che suggerisce di limitare la prescrizione della forma scritta, nei contratti solenni, alle sole clausole essenziali e non anche a quelle relative ad elementi accessori (in senso contrario v., però, Cass. 23.5.62 n. 1197; v. altresì, circa l’estensione della forma vincolata anche a patti successivi che modifichino una clausola del contratto solenne, Cass. 24.11.80 n. 6231; Cass. n. 4017/78; Cass. n. 1573/71; Cass. 15.7.63 n. 1913), nondimeno nel caso di specie resterebbe il rilievo ostativo che la distribuzione oraria (in relazione al giorno, alla settimana, al mese o a periodi più lunghi) integra il nucleo stesso del contratto a tempo parziale e la ragion d’essere della particolare garanzia costituita dall’imposizione della forma scritta, per evitare che il datore di lavoro, avvalendosi d’una carente o generica pattuizione scritta sulla distribuzione dell’orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore.

Si noti che tale interpretazione non va in contrario avviso rispetto ai precedenti di Cass. 12.10.2010 n. 20989 e a Cass. 26.5.2000 n. 6903: in essi questa S.C. si è limitata a ritenere sufficiente che la precisazione della riduzione quantitativa della prestazione di lavoro e la sua distribuzione per ciascun giorno (c.d. part time orizzontale) o con riferimento a settimana, mese od anno (c.d. part time verticale), ancorchè non contenuta nel contratto individuale, si desuma comunque dal rinvio alle tipologie contrattuali previste in sede collettiva, mentre nella vicenda in oggetto neppure si allega l’esistenza di siffatto rinvio.

Ancora diverso è il caso affrontato da Cass. 10.3.06 n. 5330, concernente la questione dell’applicabilità dell’art. 1419 c.c., comma 1, in ipotesi di nullità della clausola sul tempo parziale.

Nè a sostegno della doglianza in esame vale il richiamo – che si legge in ricorso – all’art. 2125 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, oppure al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8, comma 2 (successivo ai contratti per cui è causa), noto essendo che talvolta la legge impone il vincolo della forma scritta ad una singola clausola, altre volte lo specifica in relazione all’intero contratto. In particolare, del tutto neutra ai fini che ne occupa è la valenza del cit. D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8, comma 2, che esclude la nullità del contratto per eventuale mancanza od indeterminatezza in esso delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 2 cit. decreto (cioè durata della prestazione e collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno): infatti, non essendo di interpretazione autentica, la disposizione non è retroattiva e può tanto considerarsi come argomento a favore dell’esegesi proposta dalla ricorrente, quanto – al contrario – dimostrare che solo ove il legislatore abbia distinto le singole clausole si può ammettere un vincolo non totale della forma scritta, diversamente esteso ad ogni pattuizione del contratto solenne.

In ordine, poi, all’assunto secondo cui fra i contratti de quibus alcuni recherebbero la specifica indicazione (in tutto o in parte) della distribuzione oraria, basti osservare, da un lato, che comunque in essi resterebbe carente la forma scritta relativamente alle mansioni e che, dall’altro, si tratta di motivo neppure autosufficiente perchè non reca la trascrizione integrale dei relativi testi nè ne indica l’esatta sede processuale.

Infine, quanto all’ipotizzata nullità parziale, la stessa non potrebbe mai determinare il mantenimento del beneficio contributivo di cui al cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, derivante proprio dalla parte del contratto affetta da nullità. 2- Con il secondo motivo – fatto valere in subordine – si deduce violazione e falsa applicazione del cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, atteso che ad avviso della ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere, anche in ipotesi di nullità dei contratti di lavoro part time per difetto di forma scritta, l’applicabilità del beneficio contributivo, considerato che la regola di cui all’art. 2126 c.c. – secondo la quale la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il relativo rapporto ha avuto esecuzione – investe anche il profilo contributivo (come asserito da Cass. n. 14692/99, contraria al successivo arret di Cass. S.U. n. 12269/04).

Il motivo è infondato.

In proposito la giurisprudenza si è ormai da tempo consolidata a seguito dell’intervento delle S.U. di questa S.C., che con sentenza 5.7.04 n. 12269 (e successive conformi: v. Cass. 7.1.09 n. 52, Cass. 5.5.08 n. 11011 e Cass. 24.8.04 n. 16670) ha statuito che al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile e così anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989.

Infatti, deve tenersi conto, da un lato, del rilievo che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5 è applicabile, come da tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali; dall’altro, sarebbe irrazionale un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e – nel contempo – esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro pari Urne, abbiano mostrato, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto per perseguire finalità non istituzionali, così agevolando forme di lavoro irregolare.

A tale indirizzo interpretativo va data continuità rispetto all’isolato (e ormai risalente) precedente invocato in ricorso.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012
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