Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR Puglia, sede di Bari, l’attuale appellante ha chiesto l’annullamento degli atti del procedimento espropriativo posto in essere dal Comune di xxx, finalizzato alla realizzazione del comparto edificatorio C1/1, adottato con deliberazione G.C. n. 73/1992 e successivamente approvato in via definitiva dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 186/1993.
Tali atti sono: avviso di immissione in possesso, con allegato decreto di occupazione d’urgenza n. 37 dell’8/11/2001; nota prot. n. 10828 del 17/9/2001, contenente avviso di deposito atti di cui all’art. 10 L. n. 865/1971; deliberazione G. C. n. 131 del 14/6/2001; convenzione n. 102.656 registrata il 17/1/2000, stipulata tra il Comune ed il Consorzio il "G.I.".
La sig.ra V., proprietaria di un’area di oltre 14.000. mq. su cui insiste un fabbricato rurale di 200 mq. circa, censita in catasto al fg. 132 del Comune di xxx, in un primo momento aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 15/1/2001 per l’impugnativa dei provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Con ricorso in opposizione il controinteressato Consorzio "Il G.I." ha chiesto, ex art. 10 D.P.R. n. 1199/71, la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale, la quale è stata ritualmente effettuata.
La ricorrente con l’atto di riassunzione innanzi al TAR ribadiva quanto già dedotto con il ricorso straordinario: lamentava che l’area oggetto del ricorso era sita in località Galluccio ed era interessata da procedura espropriativa da parte del Comune di xxx per la realizzazione del comparto edificatorio C1/1, adottato con le due citate deliberazioni del 1992 e del 1993. In sede di approvazione di detto comparto l’Amministrazione aveva deciso di destinare il 50% della volumetria residenziale ad edilizia residenziale pubblica, senza effettuare – a dire di essa ricorrente – tuttavia alcuna individuazione specifica.
Solo nel 1994 il Consiglio comunale aveva individuato i lotti da destinare ad edilizia residenziale pubblica, cui non è seguito alcun procedimento per l’adozione e l’approvazione dell’atto pianificatorio di tipizzazione (delibera C. C. n. 43/94).
A seguito dell’adozione di un nuovo piano particellare di esproprio, avvenuta con deliberazione di Giunta com. n. 131/2001 (in sostituzione di quello adottato nel 1994 ormai decaduto e di quello adottato con deliberazione di G. C. n. 201 del 25/2/1997 privo di autorizzazione regionale in merito al cambio di destinazione d’uso pervenuta poi all’Amministrazione intimata con deliberazione G. R. n. 666 del 26/6/2000), si è giunti all’emissione del decreto sindacale d’occupazione d’urgenza n. 37 del 8/11/2001, notificato alla ricorrente unitamente all’avviso di immissione in possesso in data 20/11/2001.
Successivamente, in data 14/12/2001, il Comune si è immesso nel possesso delle aree di proprietà della ricorrente.
Con l’atto di riassunzione la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. U. n. 1150/1942 e della L. R. Puglia n.6/1979;
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per travisamento dei fatti; Erroneità;
3) Violazione e falsa applicazione delle L. R. Puglia n. 13/2001; Incompetenza; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. n. 2359/1865;
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90; Violazione del giusto procedimento.
Con motivi aggiunti depositati in data 25/06/2004 e ritualmente notificati è stato formulato il seguente ulteriore motivo:
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L. U. n. 1150/1942 e dell’art. 54 della L. R. Puglia n. 6/1979; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; Falsa rappresentazione dei fatti; Travisamento; Sviamento.
Costituitesi le parti resistente e controinteressata, con ordinanza n. 1071/2004 il TAR disponeva incombenti istruttori. La documentazione è stata depositata in atti (tardivamente ed incompleta, secondo l’appellante) in data 28/1/2005.
Il TAR di Bari ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese, con sentenza n. 1607/2005, avverso la quale la sig.ra V. ha proposto un corposo appello di quaranta pagine, seguito da altrettanto corposa "memoria finale", con la quale si ripropongono i motivi dedotti in primo grado, censurando i passi della sentenza relativi a ciascuno di essi.
Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione comunale che il Consorzio, per contestare la fondatezza dell’appello.
L’appellante ha illustrato i motivi d’appello con ulteriore ampia memoria.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1 – L’appello è infondato.
Vale precisare in punto di fatto le seguenti circostanze che hanno caratterizzato l’annosa e complessa vicenda riguardante il comparto edificatorio in oggetto, come pure ben ricostruita nell’appellata sentenza.
L’area interessata dall’interevento edilizio di che trattasi ricade in zona di espansione C1, secondo il P.R.G. vigente nel Comune di xxx.
In virtù delle previsioni dell’art 31 delle N.T.A. del medesimo piano regolatore, l’attuazione dell’intervento edilizio risultava prevista per l’intero comparto edificatorio, con una ripartizione al 50% della volumetria tra edilizia economica e popolare ed edilizia residenziale privata, attraverso il ricorso ad un piano particolareggiato ovvero alternativamente ad un piano di lottizzazione.
I proprietari delle aree incluse nel comparto avevano costituito un consorzio – denominato " I.G." dal nome della contrada ove erano allocati i terreni – finalizzato alla proposizione ed attuazione di un piano di lottizzazione, concretamente presentato ed adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 73/92 e infine approvato con delibera n. 186/93.
Con successiva delibera C. C. n. 43/94 si è quindi proceduto all’individuazione dei lotti e delle aree da destinarsi all’edilizia pubblica.
L’attuale appellante in un primo momento aveva aderito al consorzio " I.G. ", avendo, successivamente, dovuto attendere, però, l’autorizzazione dell’Ente Regione Puglia in relazione al previsto mutamento di destinazione d’uso dell’area di sua proprietà, in quanto era emerso che la stessa era gravata da usi civici.
Nel frattempo, il consorzio iniziale è stato disciolto e ricostituito in data 27/7/99 con la parzialmente nuova denominazione " Il G.I.", con l’adesione della maggioranza qualificata dei proprietari delle aree tra i quali, tuttavia, non compariva più l’appellante, non avendo ella inteso aderirvi.
A seguito della non adesione della totalità dei proprietari coinvolti dal piano, è stata avviata la procedura espropriativa per consentire la realizzazione dell’intervento.
2 – Tutto ciò sinteticamente premesso, vale osservare che il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 23 della legge urbanisitca n. 1150 del 1942 e della L. R. Puglia n. 6/1979, in relazione alla circostanza che sarebbe stata omessa la notifica dell’invito ad aderire al consorzio e a manifestare entro il termine prescritto la volontà o meno di procedere alla edificazione del comparto.
3 – Il TAR, per respingere il motivo, ha considerato che l’attuazione del comparto in questione si era concretamente articolata in due fasi: nella prima, caratterizzata dalla piena partecipazione e adesione di tutti proprietari delle aree contenute nel comparto, compresa la ricorrente, attuale appellante, questi avevano presentato un piano di lottizzazione, adottato dal Comune con delibera C. C. n. 43 del 30/11/92 relativo all’intero comparto, mentre con successive delibere C. C. nn. 43 e 44 del 6/5/94, nonché con delibera n. 186/93 erano state individuate le aree per l’edilizia pubblica e per l’edilizia residenziale privata, procedendosi alle previsioni finanziarie relative alle opere di urbanizzazione e con delibera n. 73/92 erano stati definiti e approvati i progetti planovolumetrici, le opere di urbanizzazione, lo schema di convenzione.
In un secondo momento, per effetto di taluni frazionamenti di proprietà all’interno del comparto C1/1 e, soprattutto, per la liquidazione degli usi civici, autorizzata della Regione Puglia con delibera G. R. n. 666 del 26/6/2000, gravanti su alcune particelle e con relativo cambio di destinazione d’uso, si è disciolto il consorzio già costituito e si è proceduto alla costituzione del consorzio "Il G.I.".
4 – Alla fine dell’esposizione della successione provvedimentale sinteticamente riportata, il TAR ha ritenuto che lo scioglimento del consorzio originariamente costituito, per ragioni meramente tecniche e organizzative, così come la costituzione del consorzio "Il G.I." costituissero circostanze che non potevano determinare un azzeramento del procedimento, secondo l’iter già definito, tanto è vero che l’impugnata delibera di G. M. n. 131 del 14/6/2001, relativa all’attuazione del comparto edificatorio in questione, si basava sul presupposto dell’intervenuta adozione e approvazione del piano attuativo del p.d.l. e di tutte le determinazioni successive e consequenziali.
A seguito di tale considerazione, lo stesso Giudice ha respinto la tesi della ricorrente (attuale appellante) circa la necessità di un nuovo invito rivolto dal Sindaco ai proprietari delle aree e, in particolare, all’interessata, invito che presuppone, sempre secondo il TAR, addirittura l’assenza di un consorzio, ponendosi all’inizio dell’intero iter procedimentale.
Viceversa nel caso in esame gli atti impugnati si ponevano in una fase ulteriore e successiva, che vedeva addirittura già approvato il piano attuativo del p.d.l. con piena definizione delle previsioni planovolumetriche, opere di urbanizzazione ecc..
5 – Sulla scorta delle succintamente riportate osservazioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto che nella fattispecie dovesse considerarsi pienamente realizzata la ratio legis, attraverso il rituale invito alla ricorrente di aderire al consorzio "Il G.I.", invito formalizzato con ben due note raccomandate a. r. (n. 534 del 28/7/99 e n. 6135 del 4/9/99), (provenienti dal predetto Consorzio: n.d.r.), nonché con la formale presa d’atto da parte del Comune degli inviti di adesione al costituito consorzio e dell’elenco delle ditte che non avevano inteso aderirvi.
Il percorso motivazionale del TAR è, pur nella sua sinteticità, assolutamente ineccepibile e di conseguenza va respinto il motivo d’appello, con cui l’interessata accampa un diritto ad una nuova notifica, da parte del comune, dell’invito ad aderire anche al secondo consorzio.
L’assunto, oltre ad essere illogico – in quanto comportante il rinnovo del procedimento per la realizzazione dei comparti edificatori ad ogni pur minimo cambiamento dell’assetto soggettivo consortile -, non trova riscontro nel quadro normativo che regola la materia.
6 – La norma statale sui comparti edificatori, di cui all’articolo 870 cod. civ., è quella di cui all’articolo 23 della legge urbanistica 1781942, n. 1150, secondo il quale "il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato………, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni"
"Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni."
"………………. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti."
" Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà all’espropriazione del comparto.
Come è agevole cogliere dalle riportate disposizioni, il procedimento di attuazione del comparto persegue il fine di soddisfare un interesse pubblico per realizzare un corretto e coordinato assetto del territorio. Per tale fine l’autorità comunale viene dotata di ampi poteri autoritativi, che si sviluppano attraverso un percorso graduale, teso a conciliare le ragioni della proprietà privata con quelle di interesse pubblico, che si sviluppa sostanzialmente nelle seguenti fasi:
– predisposizione del comparto, previo riscontro dei presupposti per la sua costituzione, la determinazione della loro dimensione, le modalità di formazione, la scelta delle opere da eseguire, la ripartizione di oneri ed utili;
– invito al proprietario delle aree (se unico) ovvero ai proprietari, costituiti in apposito consorzio, a procedere alle edificazioni e alle trasformazioni degli immobili ricompresi secondo le dette prescrizioni;
– acquisizione coattiva in favore del costituito Consorzio di tutte le aree appartenenti ai proprietari dissenzienti;
– espropriazione di tutte le aree del comparto in caso di mancata costituzione del consorzio entro i termini assegnati.
7 – Per effetto delle riportate scansioni procedimentali, vengono a costituirsi una serie di rapporti giuridici fra comune, consorzio e singoli proprietari.
Non appare dubbio, infatti, che secondo i principi generali contenuti nelle norme codicistiche (sulle varie tipologie di consorzi "fondiari") ed urbanistiche, i consorzi di cui all’art. 870 cod. civ. e all’art. 23 L. U., a prescindere dalla loro esatta qualificazione giuridica in termini di personalità, costituiscono certamente centri di imputazione di effetti giuridici distinti dai loro consorziati (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03 febbraio 1994, n. 1125). La creazione di un unico centro di imputazione separato dalle persone dei singoli componenti si pone come elemento necessario per la rapida ed efficace attuazione dello strumento edificatorio rappresentato dal comparto, elemento senza il quale l’amministrazione si troverebbe ad interloquire continuamente ed anche su aspetti marginali o complementari con una pluralità di proprietari individuali.
A tal riguardo, anche di recente, la suprema Corte ha avuto modo di evidenziare la necessità di tener ben distinto il rapporto tra proprietari di aree incluse in un piano di lottizzazione e Comune – ad esempio nella fase preliminare della richiesta di intenti in ordine alle modalità di realizzazione del comparto – dai rapporti interni dei proprietari stessi, rispetto ai quali il Comune rimane estraneo, con la precisazione che il modo di atteggiarsi della soggettività del Consorzio anche nei confronti del Comune è di fonte negoziale e va, perciò, ricercata non nelle statuizioni della convenzione urbanistica, ma nel rapporto interno associativo tra consorziati (Cassazione civile, sez. I, 26 aprile 2010, n. 9941; cfr. anche Cass., n. 1125/1994 cit.).
Anche questa Sezione, sempre con riguardo alla natura dei predetti consorzi, ha affermato che i consorzi urbanistici sono soggetti distinti dai singoli consorziati, tanto da poter costituire essi stessi organo indiretto dell’amministrazione comunale nell’ambito del procedimento espropriativo teso alla realizzazione degli strumenti urbanistici di rango sotto ordinato (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7744).
8 – La tesi delle necessità del rinnovo dell’invito alla dichiarazione d’intenti dopo lo scioglimento dell’originario consorzio è pertanto priva di fondamento, poiché, come esattamente evidenziato dal TAR, una volta costituito l’interlocutore consortile, le vicende di quest’ultimo con riferimento ai rapporti con i singoli consorziati – e quand’anche risolventisi nella costituzione di un ente formalmente nuovo – restavano del tutto indifferenti all’amministrazione pubblica, a nulla potendo valere le obiezioni mosse con i motivi aggiunti e riproposte in grado d’appello, per cui la convenzione urbanistica era stata stipulata con i singoli proprietari. Già si è osservato, al riguardo, che il problema della soggettività del Consorzio anche nei confronti del Comune è di fonte negoziale e va, quindi, risolto alla luce non delle clausole della convenzione urbanistica, ma nel rapporto interno associativo tra consorziati.
9 – Con il secondo motivo d’appello si ripropone la censura di illegittimità del comparto per avervi ricompreso anche aree destinate all’edilizia residenziale pubblica, senza tuttavia seguire lo speciale procedimento di cui all’articolo 6 della legge n. 167 del 1962.
Anche tale motivo non ha pregio.
Premesso che la tecnica del comparto può essere usata per addivenire ad un assetto residenziale sia pubblico che privato e che, pertanto, questo strumento ben può contenere la previsione della realizzazione anche di edifici di edilizia residenziale sociale, non si vede perché, una volta avviato il complesso procedimento unitario di attuazione del comparto, debba poi procedersi ad un nuovo, successivo e distinto procedimento di adozione ed approvazione di un piano di zona, che persegue gli stessi intenti ed usa le stesse tecniche di acquisizione coattiva delle aree necessarie nei confronti dei proprietari dissenzienti.
A tal riguardo, il motivo si manifesta anche inammissibile per difetto d’interesse, tenuto conto che comunque l’appellante, per effetto del proprio dissenso alla realizzazione volontaria del comparto, era pur sempre destinatario di provvedimenti ablatori, i cui effetti erano identici indipendentemente dalla finalità da essi perseguita, fosse essa di edilizia residenziale pubblica o privata.
Conclusivamente, deve ritenersi del tutto corretta la statuizione del TAR, secondo la quale gli atti deliberativi del Comune concernenti l’adozione e l’approvazione definitiva del comparto erano perfettamente idonei a contenere anche la specifica destinazione urbanistica a residenze pubbliche, nonché la conseguente attività espropriativa, ai sensi dell’art. 15 della L. R. Puglia n. 6/79.
10 – Con il terzo motivo viene riproposta la doglianza della mancata indicazione dei termini del procedimento espropriativo nella delibera n. 186 del 1993, di approvazione definitiva del comparto, la quale, comportando la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, avrebbe dovuto rispettate le prescrizioni dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865.
Anche tale motivo è infondato, perché, come già si è detto a proposito del complesso procedimento attuativo del comparto, l’esproprio delle aree in esso costituisce una fase non solo successiva alla deliberazione di approvazione dello strumento attuativo, ma addirittura eventuale e non necessaria, alla quale il Comune deve procedere solo ove i proprietari non diano volontariamente corso alle complessive opere di edificazione rifiutandosi di costituire l’apposito comparto.
Ciò che è appunto avvenuto nella specie, per effetto della mancata adesione di tutti i proprietari al neo costituito consorzio, la quale ha determinato l’attivazione del procedimento espropriativo, avvenuta soltanto dopo molti anni, con la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 14/6/2001, con conseguente e legittima previsione dei termini solo in tale sede, che, come esattamente rilevato dall’appellata sentenza, costituisce – nel concreto articolarsi della fattispecie procedimentale – il primo atto del procedimento espropriativo, prima solo eventuale in relazione alla ipotizzabile adesione al neo costituito consorzio da parte di tutti i proprietari già aderenti al precedente consorzio e che avevano tutti insieme proposto il piano di che trattasi, successivamente approvato.
In tale contesto deliberativo, che rappresenta la sintesi del procedimento iniziato nel 1992 e con il quale, stante il lungo tempo trascorso e le complesse vicende intercorse, si è intesa ribadire l’efficacia delle precedenti assunte delibere dagli organi di governo del Comune, si giustifica pienamente, non solo sul piano logico, ma anche su quello sistematicoprocedimentale, che alla previsione dei termini – in deroga solo apparente al principio di separazione fra politica ed amministrazione – abbia provveduto la Giunta Municipale e non il dirigente preposto.
11 – Analogamente infondato è anche il quarto motivo d’appello, con il quale viene riproposta la censura per cui l’interessata avrebbe ricevuto l’avviso di cui all’articolo 10 della legge n. 865 del 1971 e dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 assai tardivamente, solo a seguito della citata delibera G. M. n. 131/2001.
In disparte la genericità del motivo, non essendo dato comprendere quale sarebbe stato il provvedimento che le avrebbe dovuto essere comunicato preventivamente, nel merito vale ribadire che solo con la predetta delibera del 2001 l’amministrazione ha concretamente ed efficacemente dato avvio al vero procedimento espropriativo.
12 – Anche il motivo con cui vengono riproposti i motivi aggiunti formulati in primo grado, esattamente e correttamente il TAR ha osservato che essi erano inammissibili, in quanto con gli stessi non era stato impugnato alcun atto ulteriore e diverso rispetto a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo, né erano stati dedotti profili, dapprima sconosciuti, di novità tale da legittimare l’estensione della materia del contendere.
Inoltre, con la stessa sentenza si è giustamente osservato che le censure mosse alla convenzione urbanistica attuativa del comparto in questione non avevano ragione di essere.
In particolare, è stato rettamente giudicato privo di consistenza il primo motivo aggiunto con cui si assumeva che, contraddittoriamente a quanto affermato nella citata delibera del 2001, non vi sarebbe stata una convenzione tra il Comune e il consorzio, "unico ente giuridico proponente la realizzazione dell’intervento", bensì tra il Comune e singoli proprietari.
Sul punto il TAR ha osservato, tra l’altro, che nella convenzione risultavano individuate come parti stipulanti il Comune di xxx ed il consorzio nelle persone dei singoli consorziati, i quali dunque partecipavano all’atto, sì, come proprietari, ma anche nella loro qualità di aderenti al consorzio "Il G.I.". Si trattava, in altri termini, di una tecnica negoziale prudenziale, giustificata anche in relazione alle sopra svolte osservazioni sul problema della soggettività piena o meno del consorzio.
13 – Ugualmente infondato è il motivo d’appello, recante ripetizione del secondo motivo aggiunto, con cui si ribadisce l’asserita violazione dell’art. 15 della L.R. n. 6/79 e dell’art. 23 L. U., in relazione ad una presunta espropriazione dei terreni di proprietà dell’appellante in favore dei singoli proprietari e non del comune: al riguardo si richiama l’articolo 9 della convenzione.
In primo luogo la richiamata clausola contrattuale, come pure riportata nell’appello, attribuisce ai privati esproprianti la sola "volumetria" da realizzare.
In secondo luogo è lo stesso articolo 23 della L. U. a disporre, come già visto, che "………………. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti". I soggetti beneficiari dell’espropriazione sono dunque non il comune, ma il Consorzio e, per esso, i singoli consorziati.
14 – L’appello va conclusivamente respinto. Le spese, anche in relazione alla parziale novità delle questioni, possono eccezionalmente essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza qui appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile Sezioni Unite 20773/2010 Procedimenti disciplinari: non si applica la normativa sulle incompatibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con delibera del 21 maggio 2008, inflisse all’avv. C.E. la sanzione disciplinare della censura. Detto consiglio reputò infatti che l’avv. C., nell’assistere un proprio cliente, il sig. Q.L., in un una vertenza riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra quest’ultimo e la Banca d’Italia, avesse mancato di diligenza e competenza professionale promuovendo la relativa causa dinanzi ad un giudice ordinario, anzichè dinanzi al competente giudice amministrativo, ed insistendo in tale iniziativa pur dopo L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, con il risultato di esporre il cliente anche ai pagamento delle spese processuali. All’avv. C. fu altresì addebitato di aver preteso dal medesimo cliente la corresponsione di un compenso forfettario manifestamente accestivo, in relazione all’attività svolta ed ai risultati conseguiti, e di aver poi proposto un ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento del proprio onorario così gravando il sig. Q. anche dell’ulteriore costo di tale iniziativa.

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione emessa il 30 dicembre 2009, rigettò il ricorso dell’avv. C. avverso la suindicata delibera. Fu ritenuta priva di fondamento L’eccezione della ricorrente relativa alla mancata partecipazione del pubblico ministero all’udienza dibattimentale tenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, essendo quello un procedimento di natura amministrativa e dovendosi considerare la partecipazione del pubblico ministero soltanto facoltativa. Fu del pari disattesa, sempre in considerazione della natura del suddetto procedimento, l’eccezione concernente la mancata distinzione tra organo istruttorie ed organo decidente, così come quei la inerente alla ricusazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine: sia perchè inammissibilmente l’incolpata aveva inteso ricusare non singoli componenti bensì l’intero collegio giudicante, sia perchè dalla presentazione di tale istanza non era comunque derivato alcun obbligo di sospendere il procedimento, sia perchè su di essa correttamente lo stesso Consiglio dell’Ordine si era pronunciato dichiarandola manifestamente infondata. Quanto al merito, il Consiglio Nazionale stimò che, pur se in concreto concordata col cliente, la scelta di adire un giudice risultato poi privo di giurisdizione fosse indice di carenza professionale dell’avvocatè, come tale suscettibile di sanzione sul piano disciplinare, e che altrettanto censurabile fosse la successiva reiterazione di azioni giudiziarie per il pagamento della parcella, dirette ad aggravare la posizione dello stesso cliente.

L’avv. C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di competenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna non ha svolto difese.

Motivi della decisione
1. La ricorrente, per prima cosa, si duole del fatto che il Consiglio Nazionale Forense non abbia rilevato il difetto di competenza del Consiglio dell’Ordine bolognese, che ebbe ad irrogare la contestata sanzione. Difetto di competenza che, a parere della stessa ricorrente, deriverebbe dall’essersi sulla medesima vicenda già in precedenza pronunciato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, il quale aveva archiviato la relativa denuncia disciplinare. Non solo la Costituzione italiana, ma anche la Carta di Nizza precluderebbe la possibilità che un professionista sia sottoposto due volte a procedimento disciplinare per lo stesso fatto; e qualora a tal proposito sussistessero dubbi, la ricorrente chiede che ne sia investita la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

1.1. La doglianza non è fondata.

1.1.1. Per il modo in cui la questione è sollevata, essa parrebbe non implicare propriamente un problema di competenza, non essendo contestati i criteri di collegamento territoriale in base ai quali il Consiglio dell’Ordine Bolognese (cui gli atti erano stati trasmessi dopo una precedente ricusazione da parte dell’incolpata dell’intero Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Firenze, nel cui albo ella è iscritta), ha proceduto nei confronti dell’avv. C.. Ciò di cui la ricorrente si duole è che un esposto analogo a quello da cui è scaturito detto procedimento disciplinare era stato inoltrato anche ai Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, che però lo aveva archiviato.

Se con tale rilievo s’intende sostenere che la competenza a provvedere sarebbe spettata al consiglio palermitano, e non a quello bolognese, in forza del criterio della prevenzione stabilito dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma 2, dovrebbe obiettarsi non solo che, dalla narrativa dello stesso ricorso e tenuto conto della data in cui si afferma essere stato emesso il summenzionato provvedimento di archiviazione non si ricava con chiarezza la priorità temporale del procedimento palermitano, e che, comunque, l’indicato criterio di prevenzione opera in quanto uno dei due consigli, astrattamente entrambi competenti, abbia dato effettivamente inizio al procedimento, a norma del citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 47, comma 1, mentre nel caso in esame non risulta che il consiglio palermitano abbia assunto una siffatta iniziativa, avendo invece optato per l’archiviazione dell’esposto; ma anche – e soprattutto – che i due procedimenti dei quali si parla hanno riguardato, come dalla narrativa della decisione qui impugnata si desume, due avvocati diversi, giacchè il provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio dell’Ordine di Palermo si riferisce non all’avv. C., come ella sostiene, bensì soltanto al suo collega di studio avv. R. (del foro di Palermo).

1.1.2. La censura prospettata nel ricorso, piuttosto che una questiono di competenza, sembra però voler mettere in discussione la possibilità per il Consiglio dell’Ordine bolognese di provvedere, in presenza di altro provvedimento già emesso per il medesimo fatto da un diverso consiglio, in violazione del principio del ne bis in idem.

E’ però evidente che la già rilevata diversità dei due procedimenti, l’uno riguardante l’avv. R. e l’altro l’avv. C., impedisce a priori di postulare una qualsiasi eventuale preclusione che dalla definizione di uno di quei procedimenti possa essere derivata per l’altro. Donde l’irrilevanza, nel presente giudizio, dei dubbi d’illegittimità costituzionale e di contrasto con fonti normative intenzionali sovraordinate sollevati dalla ricorrente.

2. E’ appena il caso di aggiungere che nessuna preclusione può essere derivata, nella fattispecie in esame, nemmeno dalla condanna penale che, a detta della ricorrente, è stata irrogata nei confronti del suo cliente per averla diffamata con la denuncia disciplinare inoltrata al Consiglio dell’Ordine, attesa l’evidente differenza di oggetto tra tale procedimento penale e quello disciplinare e la conseguente impossibilità d’individuare un qualsiasi rapporto di pregiudizialità (non meramente logica, bensì) tecnico – giuridica tra i due procedimenti.

Anche il secondo rilievo critico mosso dalla ricorrente all’impugnata decisione, censurata per eccesso di potere per non aver tenuto conto della surriferita pronuncia del giudice penale, risulta perciò destituito di fondamento.

3. Infondata appare altresì la censura con la quale la ricorrente individua una violazione di legge nella decisione del Consiglio Nazionale Forense nel punto in cui esso ha rigettato l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per la mancata partecipazione del pubblico ministero al dibattimento.

E’ principio già altre volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui, nel procedimento disciplinare d carico degli avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano invece soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, a ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. un. n..0692 del 2010). Ed allora, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, è da ritenere che anche la partecipazione del pubblico ministero al procedimento disciplinare in questione sia retto dai principi che regolano l’intervento di detto organo pubblico nel giudizio civile: principi in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il Pubblico Ministero sia stato posto in condizione di partecipare al processo, anche se poi abbia scelto in concreto di rimanere assente, come nel presente caso è accaduto.

4. La ricorrente lamenta una violazione di legge anche per il fatto che la decisione disciplinare sia stata adottata da un organo collegiale i cui componenti avevano già partecipato alla fase istruttoria.

Nemmeno tale doglianza appare però fondata, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di queste sezioni unite secondo cui nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale: in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l’applicazione delle disposizioni in materia d’incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa, nè può profilarsi una qualche violazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, attesa la non pertinenza dei parametri indicati, riferibili alla sola attività giurisdizionale (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 138 del 2006, n. 9097 del 2005, n. 6406 del 2004 e n. 1229 del 2004).

5. Ancora un eccesso di potere, o comunque un vizio del procedimento destinato ad inficiare la validità della sanzione Irrogata, viene ravvisato dalla ricorrente nella decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso la censura formulata dalla stessa ricorrente per essersi il Consiglio dell’Ordine di Bologna pronunciato sull’incolpazione disciplinare nonostante l’istanza di ricusazione presentata dal l’incolpata.

La doglianza appare però inammissibile, nella parte in cui si riferisce al tema della tardività della riferita istanza di ricusazione, perchè la decisione impugnata ha ben chiarito che solo ad abundantiam il Consiglio dell’Ordine aveva accennato a tale profilo, avendo in via principale deciso di non tener conto dell’istanza di ricusazione a causa della sua manifesta "infondatezza. Sotto questo profilo, la censura formulata nel ricorso difetta quindi di decisività.

Quanto poi al merito della proposta ricusazione, la ricorrente, senza contestare il rilievo dell’impugnata decisione secondo cui il Consiglio dell’Ordine non era comunque Tenuto a sospendere il procedimento disciplinare in corso dinanzi a sè, insiste nel sostenere che, tuttavia, vi sarebbe stato un obbligo di astensione dei componenti del suddetto organo, ai quali singolarmente l’istanza di ricusazione era riferita, avendo essi concorso allo svolgimento anche della precedente fase istruttoria.

Anche tale rilievo appare però del tutto privo di fondamento, giacchè, per le ragioni già sopra indicate, non sussiste alcuna ragione d’incompatibilità che impedisca ai componenti del Consiglio dell’Ordine di partecipare tanto alla fase istruttoria quanto a quella decisoria del procedimento (vedasi anche, in argomento, Sez. un. n. 2509 del 2006).

6. Non può trovare accoglimento neppure l’ultimo motivo del ricorso, che, pur facendo riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c., in realtà si risolve in un’inammissibile pretesa di riesame nel merito dell’incolpazione; esame al quale il giudice di legittimità non può procedere, non foss’altro per.’impossibilità di prendere diretta conoscenza dei fatti di causa di causa.

Nè d’altronde, come già ripetutamente affermato da queste sezioni unite, spetta alla corte di cassazione, nell’esercizio del controllo di legittimità demandatole, sindacare l’apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti assunti nei capi d’incolpazione, essendo questo di competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi (cfr., tra le altre, Sez. un. N. 6215 del 2005 e n. 21633 del 2004).

7. Sulla base di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Consiglio dell’ordine intimato svolto difesa alcuna in questa sede.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 13 luglio 2011, n.15394 TORNEI AMATORIALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell’odierna ricorrente, anche con riferimento agli art. 36 e 38 c.c.; si censura in particolare la non ritenuta autonoma soggettività giuridica dei Comitati Provinciali con legittimazione processuale distinta da quella dell’Associazione Nazionale, anche in relazione alla normativa civilistica sopra richiamata.

Con il secondo motivo si deduce violazione delle norme di cui al d.m. 28.2.83 e al d.m. 12.2.82 in tema di tutela dell’attività sportiva anche con riferimento all’attività sportiva in questione erroneamente ritenuta quale agonistica; si afferma in particolare che censurabile è la decisione impugnata nel punto in cui ha ritenuto negligente la condotta del responsabile del Comitato Provinciale di Asti in ordine all’omessa verifica del possesso da parte del Va. del certificato medico, proprio in considerazione di detta natura agonistica del torneo calcistico in questione.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla effettiva idoneità dei controlli medici ad accertare la patologia cardiaca del Va. anche con riferimento alla violazione dell’art. 2049 c.c. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto al primo motivo si osserva che, nel caso in esame, l’individuazione dell’autonoma o meno legittimazione passiva del Comitato Provinciale di Asti, organizzatore dell’evento sportivo, sulla base delle risultanze documentali di causa, tra cui gli statuti sia ‘nazionale’ che ‘provinciale’, configura una quaestio facti non censurabile nella presente sede di legittimità e su cui la Corte di merito ha fornito ampia e logica motivazione, affermando in particolare che ‘l’autonomia patrimoniale e finanziaria e l’indipendenza amministrativa riconosciute dall’art. 33 agli organismi locali vanno quindi interpretate restrittivamente, in assenza di un patrimonio di riferimento su cui si proietti la responsabilità patrimoniale, e quindi nell’ottica di una mera autonomia di gestione di risorse di cui agli organi locali hanno materiale disponibilità ma non la titolarità effettiva.

La Corte ritiene pertanto che l’ambiguità dello Statuto, essenzialmente ingenerata dal contrasto fra l’art. 33 e il resto delle disposizioni (e in particolare le norme che disciplinano l’unicità del patrimonio) debba essere risolta in senso favorevole ai terzi che vengano a contatto giuridicamente rilevante con l’Associazione, che hanno diritto di pretendere trasparenza, inequivocità e chiarezza nelle norme costitutive che conformano la soggettività giuridica, che non hanno contribuito a creare e a cui sono estranei. Se persiste ambiguità interpretativa, massime in materia di responsabilità aquiliana, essa va risolta in senso protettivo del legittimo affidamento del terzo e in pregiudizio dell’Associazione che non ha redatto norme chiare nel costruire la soggettività delle sue articolazioni territoriali’.

Deve aggiungersi che la Corte di merito ha correttamente interpretato sia il principio che ‘l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute’ ex art. 36 c.c. ‘sono regolati dagli accordi degli associati’, in quanto è proprio sull’interpretazione di tali accordi statutari che si incentra la decisione impugnata sul punto, sia il principio della tutela (patrimoniale) dei terzi, ex art. 38 c.c., ‘per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione’, dando rilievo al relativo ‘affidamento’ che gli stessi terzi facciano nei confronti di tali enti in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili, affidamento che non può essere ostacolato da norme statutarie di non facile interpretazione.

Va ancora rilevato che, nella fattispecie in esame, non siamo in presenza di una figura associativa unica per la quale risulti agevole ovviamente sostenerne l’autonoma soggettività, non solo sulla base della normativa codicistica ma anche costituzionale (con particolare riferimento all’art. 2 Cost.) come già affermato da questa Corte (in particolare con la sentenza n. 8239/2000), ma si evidenzia una struttura associativa complessa costituita da una entità nazionale che ingloba in sé varie diramazioni ‘locali’, come del resto individuata dai giudici di secondo grado anche in base alla denominazione di detta struttura quale A.C.S.I. – Associazione Centri Sportivi Italiani; in definitiva, ai fini della responsabilità in questione, la soggettività giuridica è unica e, di conseguenza, spetta a quest’ultima, quale ente sovraordinato, la legittimazione passiva nella presente controversia.

Quanto al secondo e al terzo motivo la ratio decidendi impugnata con tali censure è riconducibile alle seguenti affermazioni: ‘la responsabilità dell’A. discende specificamente dal fatto di aver consentito il tesseramento dei giocatori in difetto del certificato di idoneità fisica, che di fatto non veniva controllato, a quanto emerso dalla prassi secondo cui i certificati venivano trattenuti dalle singole società sportive, mentre solo i responsabili più scrupolosi dei club ne inviavano una fotocopia all’Acsi (come si evince dall’audizione come testi di alcuni presidenti di squadre di calcio affiliate all’Acsi e partecipanti allo stesso campionato).. La stessa norma, dopo aver definito il concetto di attività agonistica riconducendola allo svolgimento di campionati e tornei organizzati dagli Enti di promozione per calciatori sopra i 14 anni, chiarisce che per la certificazione sono necessari visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, pirografia (come richiesto anche dal d.m. 18.2.1982). E quindi in buona sintesi, la responsabilità degli organi territoriali dell’Acsi scaturisce dall’aver consentito la partecipazione al Campionato in questione di un giocatore, che era stato tesserato su richiesta della società affiliata, omettendo di procedere alla preventiva visita medica e agli esami connessi (che avrebbero sicuramente rivelato la patologia ostativa) e dall’essersi astenuti dal pretendere per il tesseramento, come era previsto, la documentazione relativa (cfr art. 27 lettera e dello Statuto e art. 2 Regolamento nazionale Acsi)’.

Tale ratio non è censurabile in quanto, a parte la corretta applicazione dell’art. 2049 c.c. ad una associazione sportiva organizzatrice di un torneo di gioco (sul punto già Cass. n. 85/2003), per cui gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono, in base al disposto di detta norma e dell’art. 32 Cost., in relazione all’operato dei propri medici e del personale, deve rilevarsi che correttamente è stato ritenuto dalla Corte territoriale sia che l’attività in questione è da qualificarsi come agonistica sia che l’omessa acquisizione di certificazione medica riguardante il Va., ai fini della partecipazione al torneo, ha determinato il sorgere della responsabilità in questione a carico dell’A.e.s.i..

Non può infatti non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del ‘prevalere’ di una squadra su un’altra.

Ne consegue che pienamente applicabile sono le norme di cui al decreto 18.2.1982 in tema di ‘tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica’ con particolare riferimento all’art. 1, ove è previsto che ‘ai fini della tutela della salute coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica alla sport che intendono svolgere o svolgono’, e all’art. 3 che statuisce che ‘ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all’allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati nelle sopraccitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dell’interessato’.

Pertanto, il non aver l’A.c.s.i. predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell’obbligo di visita medica e il non aver detta associazione sottoposto a visita medica il Va. o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo, di natura agonistica, comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 e. e. (poiché ove tali adempimenti fossero stati eseguiti con elevata probabilità il V. non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto), con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’A.c.s.i. al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 3416 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. in proprio e quale legale rappresentante della AL.PI Allevamenti s.a.s proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prot. N. 28633 della ASL n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 23.238,00, notificata a mezzo di plico postale ricevuto il 24/4/2004 ed emessa per la violazione del D.Lgs. n. 118 del 1992, art. 3, commi 2 e 3, per avere somministrato a tre bovini sostanza anabolizzante vietata la ricorrente eccepiva:

– l’incompetenza per territorio dell’autorità amministrativa che aveva accertato la violazione, indicando, quale autorità competente, il servizio veterinario presso il macello Industria Alimentare Bergomi con sede in (OMISSIS) invece del servizio veterinario dell’ASL (OMISSIS);

– l’insussistenza dell’illecito contestato e comunque la mancanza di prova per inattendibilità delle analisi;

– l’inopponibilità e l’inutilizzabilità delle risultanze del processo penale celebrato nei confronti di essa ricorrente, tenuto conto che nel processo non era stato contestato anche l’illecito amministrativo per il quale era stata comminata la sanzione contestata.

L’ASL (OMISSIS) si costituiva, contestava l’eccezione di incompetenza e, nel merito, richiamava le risultanze del processo penale conclusosi con sentenza di condanna definitiva della stessa B., il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 12/2/2005, respingeva l’opposizione proposta per i seguenti motivi:

– non erano state violate le regole di competenza Territoriale in quanto l’organo accertatole aveva legittimamente operato non già di iniziativa, ma su delega del P.M., legittimamente conferita ex art. 58 c.p.p.;

– erano infondate le contestazioni di merito perchè la prova della somministrazione delle sostanze vietate era raggiunta attraverso il materiale istruttorio raccolto nel giudizio penale conclusosi con la condanna della stessa B. e avente ad oggetto fatti materiali, rilevanti al fine della decisione penale, dai quali scaturiva, secondo il primo giudice, la prova dell’illecito amministrativo.

Il giudice a quo, inoltre, dopo avere – richiamato il materiale probatorio già acquisito nel processo penale celebratosi nei confronti della B.;

– rilevato l’assenza di censure al momento del prelievo e l’insussistenza di elementi dai quali desumere irregolarità nella conservazione e nel confezionamento dei campioni;

– richiamato l’accertamento penale circa i ripetuti ed estesi illeciti trattamenti diretti a conseguire il lucro derivante dalla vendita degli animali trattati, riteneva inutili e non ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.R. in proprio e nella detta qualità deducendo tre motivi.

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa la competenza dell’autorità amministrativa che ha elevato il verbale di accertamento, ribadendo l’eccezione di incompetenza per territorio e contestando la decisione impugnata sul rilievo che, essendosi proceduto in sede penale per fatti diversi, la delega del P.M. non poteva autorizzare anche l’accertamento dell’illecito amministrativo.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 654 c.p.p.;. deducendo che gli accertamenti del pregresso procedimento penale non sarebbero opponibili e utilizzabili nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione in quanto il procedimento penale avrebbe riguardato fatti (detenzione di bovini trattati con sostanze anabolizzanti non consentite) che, a dire della ricorrente, sarebbero diversi da quelli integranti l’illecito amministrativo contestato (somministrazione di tali sostanze).

1.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittori a motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, in particolare delle prove per testi (i cui capitoli ritrascrive) e della richiesta di consulenza tecnica di ufficio; al riguardo deduce che la sintetica affermazione di superfluità e inutilità, dell’istruttoria si fonda sul contestato e infondato presupposto della opponibilità e utilizzabilità degli accertamenti del processo penale, in realtà inidonei a dimostrare che proprio essa opponente avrebbe somministrato le illecite sostanze.

2.1 Il primo motivo, relativo alla competenza territoriale dell’organo accertatore, è destituito di fondamento apparendo immune da censure di legittimità di motivazione del giudice a quo.

L’illecito amministrativo è stato regolarmente accertato da funzionari appartenenti al servizio veterinario (della Regione Piemonte) nell’espletamento di funzioni delegate dal P.M. e pertanto nella veste di ufficiali di polizia giudiziaria; in particolare, occorre osservare che la L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 4, specificamente attribuisce il potere di accertamento dell’illecito amministrativo agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e che la delega era riferita ad accertamenti nell’ambito di un processo penale riguardante la detenzione di bovini destinati al consumo umano trattati con sostanze vietate. L’accertamento che ai bovini fossero state somministrate sostanze vietate era l’indispensabile presupposto sia dell’illecito penale costituito dalla detenzione in azienda di animali destinati al consumo alimentare trattati con sostanze vietate (reato L. n. 283 del 1962, ex art. 5, lett. a)) sia dell’illecito amministrativo di somministrazione delle stesse sostanze vietate ai suddetti bovini (illecito amministrativo di cui alla D.Lgs. n. 336 del 1999, art. 3 lett. b)).

2.2 Il secondo motivo è infondato.

La ricorrente non contesta che i fatti accertati nel precedente procedimento penale siano idonei a provare l’illecito amministrativo, ma si duole che il giudice li abbia utilizzati ai fini della decisione. La doglianza è infondata perchè confonde l’effetto vincolante (il far stato) che discende dall’applicazione dell’art. 654 c.p.p. (pur richiamato in motivazione del giudice a quo) con l’utilizzabilità e opponibilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale svoltosi nei confronti della stessa ricorrente e con le relative garanzie difensive; l’utilizzabilità e l’opponibilità non sono precluse perchè il materiale probatorio è stato acquisito nel procedimento penale che si era svolto nei confronti dell’attuale ricorrente, quale imputata, conclusosi con condanna definitiva.

All’esito di tale procedimento era stato accertato un fatto decisivo per la condanna (la presenza di sostanze vietate nei bovini oggetto di analisi) probatoriamente collegato con l’illecito amministrativo oggetto dell’ordinanza ingiunzione.

Questa Corte ha già ripetutamente affermalo che la possibilità per il giudice civile, di accertare autonomamente i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, "non comporta alcuna preclusione … nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicate e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo …" (Cass. n. 11483 del 21/06/2004, seguita da altre conformi: Cass. n. 2409 del 07/02/2005; Cass. 18288 del 30/08/2007; v. anche Cass. 26/6/2007 n. 14766: "Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile").

Il giudice a quo, pur impropriamente richiamando l’art. 654 c.p.p., ha altresì richiamato i principi, giurisprudenziali testè menzionati e ha fondato il suo convincimento richiamando specificamente gli clementi di prova raccolti nel processo penale e l’attendibilità e utilizzabilità delle analisi eseguite sui bovini, che non furono neppure oggetto di richiesta di revisione; su queste motivazioni manca una contestazione specifica in quanto la ricorrente si è limitata a contestar e,senza alcun fondamento, la non opponibilità delle prove senza criticare, nel merito, la motivazione del primo giudice.

2.3 Il terzo motivo, concernente il vizio motivazionale dell’ordinanza reiettiva dei mezzi istruttori dedotti dall’odierna ricorrente, è infondato perchè il giudice ha congruamente motivato la reiezione delle richieste istruttorie sotto il profilo della loro superfluità e inutilità dopo avere ampiamente illustrato la decisività delle provo raccolte nel procedimento penale.

Le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente nella duplice qualità al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.