Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 09-06-2011, n. 23175 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. P.A. e M.G. erano imputati del reato (capo d dell’originaria imputazione) di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, perchè, in concorso tra di loro, nell’esecuzione del medesimo disegno criminoso, in più riprese acquistavano da Pa.Wa. e da Z.A. e, quindi, detenevano illecitamente, a scopo prevalente di spaccio a terzi nella zona di Belluno, un quantitativo non precisato, ma comunque non modico, di sostanza stupefacente tipo eroina; cessioni che poi effettivamente avvenivano in molteplici soluzioni nel corso del tempo nei confronti di numerosi soggetti allo stato non identificati; in (OMISSIS).

Il Tribunale di Belluno, con sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2001, assolveva gli imputati dal reato loro contestato. In particolare il Tribunale riteneva non sufficientemente provato, in esito alla istruttoria dibattimentale, il ruolo attribuito dalla polizia giudiziaria in occasione delle indagini preliminari a P. e M., definiti quali "cavalli" (ossia incaricati dello spaccio al dettaglio) dell’imputato Pa..

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello dichiarasse gli imputati responsabili dei reati loro ascritti.

3. La Corte d’appello con sentenza dell’11.2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, dichiarava gli imputati responsabili del reato di cui al capo d), limitatamente al periodo dicembre 1998 per P.A. e al periodo dicembre 1998 – gennaio 1999, quanto M.G. e, esclusa aggravante contestata, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, condannava P.A. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000 di multa, e M.G. alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 3500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi gradi di giudizio e alla diffusione delle spese di mantenimento in carcere. Confermava nel resto la pronuncia di primo grado.

4. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono distinti ricorso per cassazione sia il P., con due motivi unitamente trattati, che il M., con due distinti motivi.
Motivi della decisione

1. Entrambi ricorsi, che deducono l’insufficienza e contraddittorietà del criterio induttivo, non fondato su riscontri obiettivi, e l’esame solo parziale delle risultanze probatorie da parte della Corte distrettuale, sono infondati.

2. La corte territoriale ha operato una valutazione complessiva – e dettagliatamente motivata – degli elementi emergenti dalle risultanze processuali che non sono rivedibili o rivalutabili in sede di legittimità.

Ha innanzi tutto considerato che la contestazione del reato ascritto agli imputati si inseriva in una più vasta indagine che aveva portato ad individuare nei coniugi Pa.Va. e Z. A. i soggetti che gestivano una significativa attività di acquisto e spaccio di sostanza stupefacente di tipo eroina, in epoca collocabile dal (OMISSIS). Tale stupefacente, nel corso dell’intero periodo, cedevano a terzi, tra cui P. e M. i quali, nella prospettazione accusatoria, oltre a essere consumatori, si occupavano dello spaccio nella zona di Belluno.

La Corte distrettuale ha poi valutato le stesse dichiarazioni rese nell’esame dibattimentale, quanto al P., e la lettura dei verbali di interrogatorio acquisiti ai sensi dell’art. 513 c.p.p., quanto a M..

In particolare il P. ammetteva che era tossicodipendente da circa cinque anni e che acquistava un quantitativo di stupefacente pari a circa due grammi di eroina alla settimana. Secondo la Corte, che valorizzava il contenuto delle intercettazioni intervenute tra l’imputato ed il Pa., parte dello stupefacente acquistato dall’imputato era destinato allo spaccio per garantire al P. il proprio consumo.

La Corte ha rilevato che il contenuto delle intercettazioni telefoniche, unitamente alle dichiarazioni dell’imputato e agli accertamenti sulle sue disponibilità patrimoniali, consentivano di ritenere fondata l’ipotesi investigativa indicata dal teste F. in occasione del suo esame, essendo possibile affermare che, quantomeno nel periodo dal 15 al 23 dicembre 1998 il P. avesse effettuato plurimi acquisti di stupefacente del tipo eroina dal Pa., parte del quale era destinato allo spaccio, sia perchè tali acquisti erano incompatibili con le disponibilità economiche dell’imputato, sia perchè dalla conversazioni intercettate emergeva tale circostanza.

Alla luce del contenuto delle telefonate, esaminate analiticamente (in particolare viene evidenziata la telefonata n. 134, effettuata dopo la richiesta di ulteriori sei dosi, avendone già ricevute cinque il giorno prima, allorchè l’imputato espressamente chiedeva a Pa. "di tirare via una cassetta bella per lui da quelle sei "… "perchè lui non ci guadagna niente"), e della impossibilità patrimoniale da parte del P. di effettuare acquisti significativi di stupefacenti nell’arco di pochi giorni, poteva ritenersi accertato – secondo la Corte distrettuale – che parte di tale stupefacente era destinato allo spaccio, proprio per reperire quelle risorse economiche che il P. non possedeva e per garantire allo stesso il proprio consumo giornaliero di eroina.

Quanto poi alla posizione del M., ha ritenuto la Corte distrettuale che il contenuto delle fonti di prova doveva individuarsi nelle dichiarazioni rese dall’imputato in occasione dei due interrogatori resi in data 25 marzo 1999, al Giudice per le Indagini Preliminari di Belluno, e in data 21 aprile 1999, davanti alla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, acquisite ai sensi dell’art. 513 c.p.p., in quanto l’imputato era assente all’udienza fissata per il suo esame, nonchè negli accertamenti patrimoniali e nel contenuto delle telefonate intercettate sull’utenza intestata al Pa.. In particolare ammetteva un episodio – a suo dire isolato – di acquisto per cessione di stupefacente.

Anche in relazione alla sua posizione processuale era possibile ritenere – secondo la Corte distrettuale – che egli non si trovasse nelle condizioni economiche di poter garantire l’elevato consumo personale di sostanze stupefacenti e che pertanto parte dello stupefacente acquistato era destinato allo spaccio, proprio per reperire tali risorse.

Si tratta in sintesi, per entrambi gli imputati, dell’apprezzamento delle risultanze probatorie che è rimesso alla valutazione del giudice di merito e che, quando assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, come nella specie, non è sindacabile in sede di legittimità. 3. Pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 24-06-2011, n. 25361Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di: L.G. ed altri, indagati in ordine ai reati di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di truffa, falsità materiale ed ideologica ed appropriazione indebita;

il Gip presso il Tribunale di Rimini disponeva, in data 19.07.2010, il sequestro preventivo sull’imbarcazione da diporto "Bertram 512", denominata "(OMISSIS)";

Il sig. V.D., nella qualità di terzo utilizzatore dell’imbarcazione in forza di contratto di leasing stipulato con la proprietaria "UNICREDIT LEASING spa " e quest’ultima società nella qualità di proprietaria, proponevano ricorso avverso tale decreto di sequestro;

Interveniva nel giudizio cautelare la società "POLIS SA" quale terzo interessato, persona offesa e querelante;

Il Tribunale per il riesame di Rimini, rilevava che il natante risultava di proprietà della società "UNICREDIT LEASING spa " con iscrizione presso i registri della C.P. di La Spezia e che, tuttavia, il medesimo risultava di proprietà anche della società "POLIS S.A" che aveva iscritto quella imbarcazione presso i registri navali di San Marino;

il Tribunale, dinanzi a tale situazione, riteneva che la proprietà dell’imbarcazione fosse contesa tra le due società e, quindi, in applicazione dell’art. 324 c.p.p., comma 8, "confermava il sequestro" sull’imbarcazione nonchè sulle licenze di navigazione e rimetteva al giudice civile la decisone sulla controversia in ordine alla proprietà;

Ricorrono per cassazione la società "UNICREDIT LEASING spa" in persona del legale rappresentante B.E., quale proprietaria della nave, nonchè il sig. V.D. quale terzo utilizzatore della medesima, con separati ricorsi:

UniCreditLesaing s.p.a.;

MOTIVO ex art. 606 c.p.., comma 1, lett. b) c) e).

1)-in primo luogo la ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per violazione del termine previsto dall’art. 324 c.p.p., comma 3 erroneamente ritenuto ordinatorio dal Tribunale;

2)- I secondo luogo la società ricorrente deduce la nullità della decisione per violazione del disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 8, giacchè il Tribunale avrebbe ritenuto esistente una contesa tra le due società: "UNICREDIT LEASING spa" e POLIS SA"relativamente alla proprietà dell’imbarcazione, laddove non esisteva alcuna controversia di tal genere;

UniCredit Leasing spa e V.:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Entrambi i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.p. comma 8, avendo erroneamente ritenuto ultronea ogni questione sulla legittimità del sequestro nonostante l’evidente assenza sia del "fumus" che del "periculum";

CHIEDONO l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte la ricorrente UniCreditLeasing spa, in persona del Difensore di fiducia e procuratore speciale Avv. Mario Monzini, ha fatto presente che – nelle more- il natante è stato dissequestrato e restituito alla società, sicchè quest’ultima non ha più interesse alla prosecuzione del presente ricorso, cui dichiara formalmente di rinunciare.

Motivi della decisione

Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue la pronuncia di inammissibilità dello stesso, essendo venuto meno l’interesse della parte all’esame dei motivi proposti;

tale rinuncia, in uno alla restituzione della nave all’avente diritto, esclude ogni interesse al presente ricorso anche per l’altro ricorrente V..

Non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio atteso che la rinuncia al ricorso è conseguente al provvedimento di dissequestro, sicchè la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-07-2011, n. 1068

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società D. spa, di cui è legale rappresentante e amministratore unico il ricorrente D.S., ha partecipato alla gara indetta dall’azienda speciale comunale "Cremona Solidale" con bando del 30 aprile 2010 per la fornitura triennale di generi alimentari destinati al servizio di ristorazione.

2. Nella riunione del 29 giugno 2010 la commissione di gara, nella fase di verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione provvisoria, ha deciso di escludere la ricorrente in quanto la stessa aveva prodotto una sola dichiarazione di forniture similari anziché tre come richiesto dal disciplinare. Di conseguenza l’aggiudicazione provvisoria è stata tolta alla ricorrente e attribuita alla controinteressata Marr spa. Il risultato della gara è stato poi ratificato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 43 del 25 agosto 2010.

3. Contro l’esclusione dalla gara e l’esito della procedura la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 6 ottobre 2010 e depositato il 13 ottobre 2010. Oltre all’annullamento è stato chiesto il subentro, e in via subordinata il risarcimento per equivalente. Le censure sono così sintetizzabili: (i) violazione del disciplinare, in quanto tutte le cinque attestazioni di forniture similari prodotte dalla ricorrente (e non solo quella presa in considerazione dalla commissione) sarebbero qualificabili come "a lotto unico"; (ii) disparità di trattamento, nel senso che con la controinteressata la commissione avrebbe utilizzato un criterio interpretativo meno rigoroso.

4. L’azienda speciale e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con memoria depositata il 1 giugno 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Le atre parti hanno fatto adesione per quanto riguarda la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 672 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 2728 aprile 2011 e depositato il successivo 11 maggio, il dott. G.C. – Presidente di Sezione della Sezione Tributaria di Frosinone – premesso di avere presentato un esposto al Presidente della suddetta Commissione nei confronti della dipendente Vitti Vera, ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 116 del D.L.vo n. 104/10 per farsi riconoscere il diritto a prendere visione ed estrarre copia "di tutti gli atti che vi sono conseguiti", richiesti con domanda di accesso presentata in data 8.10.2010.

Espone che l’Amministrazione ha opposto diniego con nota dell’11.11.2010, motivata con il richiamo all’art. 17 del CCNL personale comparto ministeri (che assicura la riservatezza degli atti e documenti contenuti nel fascicolo personale del lavoratore) e alla nota prot. n. 77068 del 19.12.2005 con riferimento al d.lgs n. 196 del 30.6.2003.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 25 comma 4 e 27 L. 241/90 e 12 D.P.R. 184/06 alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi la quale, con decisione del 22.2.2011, ha accolto il ricorso invitando, per l’effetto, l’Amministrazione resistente a "riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione".

Con nota del 5.4.2011, l’Amministrazione resistente ha confermato il diniego, motivandolo con il richiamo all’art. 5 comma 1 lett. g) del D.M. 29.10.1996, n. 603 (regolamento emanato in attuazione dell’art. 24 comma 4 della L. 241/90), in base al quale sono sottratti all’accesso "i documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le richieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull’attività degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazione di categoria o sindacali", e con il richiamo all’art. 17 CCNL già citato nella nota dell’11.11.2010.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce censure di violazione e/o errata applicazione di legge e principi vigenti in materia. Eccesso di potere sotto diversi profili.

In particolare, sostiene:

– negli atti e i documenti conservati nel fascicolo personale (menzionati dall’art. 17 comma 2 CCNL), non rientrano gli atti e i fatti denunciati con gli esposti né i procedimenti disciplinari che a seguito di questo vengono avviati;

– i dati richiesti non rientrano tra i dati sensibili ex art. 4 comma 1 lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

– l’intervento della Commissione per l’accesso aveva comunque ridotto il margine di discrezionalità dell’Amministrazione, che doveva attenersi al dispositivo della decisione;

– il regolamento di cui al DM 29.10.1996 n. 603 risulta superato dall’attuale quadro normativo che disciplina il diritto di accesso e quindi, come tale deve essere disapplicato, e applicata la norma primaria che non sottrae all’accesso gli atti relativi ai procedimenti disciplinari;

– la legittimazione del ricorrente risiede sia nel fatto di essere l’autore dell’esposto da cui ha preso le mosse il procedimento in questione (cfr. AP 24.4.2006 n. 7), sia nell’esigenza di valutare la possibilità di intentare un’azione giudiziaria a tutela della propria sfera giuridica.

4) Con atto depositato il 21 maggio 2011, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che con successiva memoria ex art. 116 comma 3 del c.p.a. ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

5) Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) Osserva il Collegio, che con nota dell’8.10.2010 il ricorrente, a seguito della segnalazione disciplinare da egli inviata al Presidente della Commissione Tributaria di Frosinone, ha chiesto "l’accesso a tutti gli atti che vi sono conseguiti, con riserva di estrarne copie".

Successivamente, con una "riservata personale", ha spiegato a tal "Caro Franco" (verosimilmente il Presidente della Commissione Tributaria) che il suo interesse diretto personale e attuale derivava dalla necessità di decidere "se intraprendere o meno azione civile per risarcimento danno morale a fronte di frasi offensive profferite nei miei confronti e in presenza di terzi".

La Commissione per l’accesso agli atti – ritenendo non preclusiva dell’accesso né la nota prot. n. 77068 del 19.12.2005, né l’art. 17 del CCNL – ha accolto il ricorso del ricorrente e, per l’effetto, invitato l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

8) Ciò premesso, in primo luogo va disattesa la tesi del ricorrente circa l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia della Commissione per l’accesso agli atti.

9) Ai sensi dell’art. 25 comma 4 "Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito".

10) Dalla lettura della norma, si evince che in caso di accoglimento del ricorso proposto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, l’Amministrazione non subisce alcuna limitazione del potere di decidere sulla domanda di accesso ma è solo obbligata, in caso di conferma del diniego, a motivare sulle ragioni per cui si discosta dalla decisione della Commissione.

Tanto ha fatto l’Amministrazione nel caso che ci occupa, richiamando espressamente l’art. 5) (Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese) comma 1 lett. g) del DM 29.10.1996 n. 603, in base al quale:

" Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all’accesso, fatte salve le richieste del titolare dell’interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: (…) g) documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull’attività degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali".

11) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma sopra richiamata non è incompatibile con l’attuale formulazione dell’art. 24 comma 7 della L. 241/90, in quanto anche in essa – come nella norma primaria – è garantita la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

12) Il punto nodale della vicenda in esame riguarda, quindi, la questione se la richiesta del ricorrente sia sufficientemente motivata in ordine alla necessità della cura o difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

13) A tal proposito, osserva il Collegio che l’istanza presentata dal ricorrente in data 8.10.2010 è affatto priva di motivazione e si giustifica solo con il presupposto di avere presentato una segnalazione disciplinare.

Il ricorrente non ha allegato alcun interesse diretto concreto e attuale la cui esigenza di tutela sia tale da giustificare il sacrificio del diritto alla riservatezza (protetta e tutelata dall’art. 5 comma 1 lett. g) del DM 603/96 e dall’art. 17 comma 2 CCNL) dei documenti relativi al procedimento disciplinare nei confronti della controinteressata.

Non c’è alcun riferimento a interessi giuridicamente rilevanti per la cura dei quali sia necessario accedere agli atti del procedimento disciplinare in questione.

14) Né può essere considerata una giustificazione valida e sufficiente una nota di corrispondenza privata in cui il ricorrente scrive a tale "Caro Franco" (verosimilmente il Presidente della Commissione Tributaria di Frosinone) rappresentando la necessità di valutare se intraprendere o meno azione civile per il risarcimento del danno morale.

Non lo è per l’irrilevanza giuridica della nota stessa, non idonea a configurare una integrazione alla precedente nota dell’8.10.2010;

E non lo è perché la semplice rappresentazione della ipotetica intenzione di rivolgersi a una autorità giudiziaria non integra il presupposto della "necessità di difesa di interessi giuridicamente rilevanti", necessario per giustificare l’accesso a documenti inerenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (come quelli del caso de quo relativi a un procedimento disciplinare) che necessariamente comporta la lesione del diritto alla privacy – pure giuridicamente tutelato – di queste ultime.

15) In altri termini, per poter accedere a documenti detenuti dall’Amministrazione e relativi alla sfera personale di persone fisiche terze occorre che l’istanza sia supportata da un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, la cui necessità di tutela sia reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata.

Occorre, inoltre, che sussista uno stretto nesso di pertinenza tra il documento e la tutela dell’interesse, nel senso che il documento deve risultare oggettivamente utile al perseguimento del fine di tutela.

16) Come affermato di recente dal Consiglio di Sato "Il diniego di accesso è anche legittimo laddove si fonda sull’esigenza di tutela della riservatezza dei terzi, senza che il ricorrente possa chiedere soccorso all’art. 24, co. 7, l. n. 241/1990, che va letto nella sua esatta portata, dovendosi sempre trovare il giusto punto di equilibrio tra diritto di difesa e diritto alla privacy.

Dispone infatti il citato art. 24, co. 7, che deve essere comunque garantito al richiedente l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici. Occorre, dunque, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non mera "utilità" del documento in questione. Tanto più nei casi in cui, come nella specie, l’accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo" (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 117 del 12.1.2011).

17) Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non riveste la qualità di parte nel procedimento disciplinare di cui chiede gli atti.

Ciò in quanto nel procedimento di disciplinare le parti sono due: l’Amministrazione che avvia il procedimento con la contestazione dell’addebito e il soggetto destinatario della contestazione stessa.

Se il procedimento prende le mosse da un esposto, l’autore dell’esposto rimane estraneo al procedimento disciplinare e non ne assume la qualità di parte.

18) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

19) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, sul ricorso R.G. 484/2011, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.