Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 18-08-2011, n. 32331 Imputato irreperibile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24.11.2009 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Padova che, in data 2.10.2008, aveva condannato M.V. detto V. alla pena di anni 6 e mesi 6 di recl. ed Euro 2.000,00 di multa per concorso in estorsione continuata.

Il M. con l’atto di appello si era lamentato della mancata concessione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza ed aveva chiesto una pena contenuta nei minimi e l’applicazione dell’indulto.

La Corte territoriale confermava la sentenza non rinvenendo ragioni per discostarsi dal trattamento sanzionatorio inflitto dai giudici di prime cure.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato. Deve evidenziarsi che il presente ricorso veniva presentato a seguito di rimessione in termini disposta dal giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato la non esecutività della sentenza della Corte d’Appello per difetto di notificazione dell’estratto contumaciale per omissione di nuove ricerche ai fini della dichiarazione di irreperibilità.

Il ricorrente deduce:

1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omessa o comunque irritualmente eseguita la citazione a giudizio dell’imputato sia in 1 che in 2 grado. Lamenta il ricorrente che le notifiche sia in 1 che in 2 grado furono effettuate con il rito degli irreperibili senza che gli organi di polizia giudiziaria investiti del compito di ricercare l’imputato avessero esperito il tentativo di contattarlo telefonicamente e ciò pur risultando un numero telefonico mobile dell’indagato dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) datato 1.10.2006 e dal verbale di denuncia resa ai Carabinieri in data 2.10.2006 e pur risultando l’indagato oggetto di intercettazione telefonica.

2. nullità della notifica all’imputato per la citazione in appello.

Contesta il ricorrente le modalità delle ricerche.

3. nullità della sentenza per mancanza o carenza della motivazione Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente l’omessa citazione nei giudizi di primo e secondo grado per nullità del decreto di irreperibilità per mancata utilizzazione ai fini delle ricerche delle utenze cellulari indicate dal M. nel Referto di Pronto Soccorso datato 2.10.2006 e nel verbale di denuncia dallo stesso reso ai Carabinieri di Verona sempre il 2.10.2006, nonchè delle utenze cellulari nella disponibilità dell’imputato e oggetto di intercettazione nel processo. Richiama per sostenere la propria tesi la sentenza di questa Corte (Sez. 1 n. 5476/2010 Rv. 245914) che – pronunciando su ricorso avverso decreto della Corte d’Appello che aveva respinto il gravame proposto avverso provvedimento del Tribunale che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S – aveva affermato che "per la ritualità del decreto di irreperibilità di cui all’art. 159 c.p.p., le ricerche ivi previste al fine di reperire il destinatario della notificazione processuale (imputato ovvero indagato ovvero possibile destinatario di provvedimento giudiziale a carico) devono svolgersi utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente, in assenza di indulgenti formalismi atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati con l’informazione processuale in esame. Con la conseguenza che, qualora l’autorità amministrativa investita delle ricerche sia in possesso del numero cellulare del ricercato e provveda alle ricerche senza utilizzare detto strumento di immediato contatto con la persona ricercata, si concretizza una negligente omissione idonea a rendere illegittime le operazioni ad essa autorità delegate, e ad inficiare, di conseguenza, irrimediabilmente il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale successivo a tale decreto connesso".

Il ricorrente è stato citato in giudizio in primo e secondo grado con le forme degli irreperibili a seguito di decreto di irreperibilità emessi dal GIP, dal Tribunale all’esito del giudizio di primo grado e dalla Corte d’Appello, sempre a seguito di ricerche delegate alla Questura di Padova e di Verona. Dai verbali di vane ricerche, allegati agli atti, risulta che il M., nato in (OMISSIS), secondo sue diverse dichiarazioni, non era reperibile nei territori di competenza della Questura di Padova e di Verona nonostante nel verbale di denuncia del 2.10.2006, relativo a diverso procedimento, ma acquisito in atti, l’imputato avesse detto ai Carabinieri di Verona, ai quali aveva denunciato un’aggressione ad opera di ignoti dalla quale aveva riportato lesioni da arma bianca, di essere domiciliato in Italia a (OMISSIS). Le Questure indicate avevano ricercato il M. al (OMISSIS) di via (OMISSIS), ma non lo avevano trovato così come non lo avevano reperito nei luoghi solitamente frequentati da persone extracomunitarie pregiudicate. Avevano effettuato, sempre al fine di reperirlo, ulteriori ricerche presso i loro archivi e presso la Banca Dati Interforze, il tutto con esito negativo.

Lamenta il ricorrente il mancato utilizzo dell’utenza cellulare lasciata dal M. in sede di denuncia e delle eventuali ulteriori utenze cellulari in uso allo stesso, considerato che le pronunce di condanna erano fondate sull’acquisizione di intercettazioni telefoniche in cui il M. risultava soggetto chiamato da utenze sottoposte ad ascolto, ancora il mancato rintraccio del ricorrente in Verona via Belobono 41 Cadidavid, indirizzo indicato nel referto ospedaliere del Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), datato 1.10.2006. Ciò detto deve osservarsi che la disciplina vigente in tema di decreto di irreperibilità è sicuramente più rigorosa di quella prevista dal codice del 1930 proprio in tema di ricerche prodromiche all’instaurazione del rito, al fine di evitare che il procedimento penale abbia corso all’insaputa dell’interessato. L’imputato deve, infatti, essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali è più verosimile che possano essere acquisite notizie circa la sua attuale dimora. Diversamente da quanto previsto dal vecchio codice, l’art. 159, comma 1, configura ora in termini di obbligatorietà le ricerche dell’imputato "particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonchè presso l’amministrazione carceraria centrale". Si tratta di luoghi in cui è più verosimile possano essere eseguite utili notizie. E non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaia l’avverbio "particolarmente", poichè è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro che l’indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e che pertanto l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati.

Nè è privo di rilievo, ai fini della identificazione del carattere della scelta legislativa e del suo essere protesa a realizzare una situazione di conoscenza del procedimento, il fatto che l’art. 160 introduca limiti temporali alla efficacia del decreto di irreperibilità, stabilendo che ad ogni mutamento di fase le ricerche devono essere rinnovate e che solo nel caso di esito ancora negativo deve essere emesso un nuovo decreto.

Nel caso in esame il M. è stato ricercato non solo nel luogo dell’ultima residenza anagrafica da lui indicata in Italia, seppure in diverso procedimento, e cioè (OMISSIS), ma anche nei luoghi, a conoscenza delle forze dell’ordine, come solitamente frequentati da persone extracomunitarie pregiudicate. E’ lo stesso M. ad indicare via (OMISSIS) come sua ultima residenza in Italia. Nel verbale di denuncia, richiamato dalla difesa e redatto il giorno successivo al ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale (OMISSIS), il ricorrente dichiarava infatti di essere giunto in Italia da circa un anno e mezzo, di avere provveduto a richiedere regolare permesso di soggiorno presso la Questura di Verona e di essere domiciliato, da qualche giorno, in VERONA via (OMISSIS) Pal. A Piano 5 presso l’abitazione di V.I..

Con tale dichiarazione il M. ha pertanto escluso di abitare ancora nel luogo indicato nel referto dell’ospedale. Quanto indicato dimostra che le ricerche sono state svolte utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente al fine di acquisire notizie utili per poter procedere alla notifica nelle forme previste dall’art. 157 c.p.p.. La circostanza che il ricorrente aveva fornito in sede di denuncia anche un’utenza cellulare e che altra utenza cellulare aveva lasciato all’Azienda Ospedaliera, dove era stato ricoverato a seguito delle lesioni, nessuna rilevanza assume a parere di questo Collegio, con riguardo alla correttezza delle ricerche al fine del rintraccio del prevenuto. Come già indicato le ricerche sono finalizzate ad acquisire notizie al fine di poter procedere alla notifica all’imputato non detenuto nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., che pone come regola base la consegna a mani proprie del destinatario. Se ciò non è possibile l’art. 157 individua i luoghi dove può ragionevolmente presumersi che si rinvenga un convivente dell’imputato oppure, anche se tale modalità non è perseguibile si procede alla notificazione mediante deposito alla casa comunale.

L’utenza cellulare, in quanto utenza mobile, è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona e ad un luogo. L’utilizzo di tale utenza non assicura il contatto con la persona ricercata, in particolare quando la stessa, come nel caso di specie non ha avuto alcun contatto con l’autorità procedente. Ma anche nel caso in cui si realizzi un effettivo contatto con la persona ricercata la stessa non può che essere invitata presso gli Uffici dell’Autorità procedente per ricevere la notificazione dell’atto. Evidenti esigenze di ordine garantistico hanno infatti indotto il legislatore ad escludere l’imputato dal novero dei soggetti che possono essere avvisati o convocati a mezzo telefono anche nei casi di urgenza. Non può neanche darsi corso alla procedura prevista dall’art. 161, che, prevede che la dichiarazione e l’elezione di domicilio deve essere compiuta non appena l’interessato venga a trovarsi in presenza dell’autorità giudiziaria o abbia a ricevere un atto da questa nella qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini.

Diversa è invece la conoscenza di un’utenza fissa che consente il collegamento con un luogo determinato e permette di allargare la ricerca anche in tale luogo con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l’attuale dimora del ricercato. L’avverbio "particolarmente" di cui all’art. 159 c.p.p., nella lettura data dalla Relazione al Codice e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399/98 ha lo scopo di non rendere esaustiva, e quindi limitativa, l’indicazione dei luoghi ove ricercare l’imputato ma non anche quello di allargare la ricerca con mezzi che non consentono non solo l’esatta individuazione del destinatario, ma anche alcun collegamento con luoghi specifici dove poter allargare le ricerche.

Nessuna negligente omissione può pertanto ravvisarsi nel comportamento degli organi delegati alla ricerca nel non prendere contatto con un’utenza mobile indicata in atti come utilizzata dall’imputato. Opinando diversamente si perverrebbe alle estreme conseguenze volute dal ricorrente che ha affermato la necessità di contattare tutte le utenze mobili, risultate utilizzate dal M., durante l’attività captativa svolta nel processo.

Deve aggiungersi che in tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto, perchè rappresentativa di una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità (Cass., 9.10.97, Pres., Malinconico, rel. Perrone, mass. 208621). Corollario di siffatto principio è che la completezza delle indagini va determinata con riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di irreperibilità.Ciò detto si osserva che il permesso di soggiorno (datato 6.10.2009), allegato dalla difesa, è successivo al decreto di irreperibilità emesso dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia che porta la data dell’11.9.2009 e che dallo stesso emerge che il M. ha fatto ingresso in Italia il 16.9.2009.

I decreti di irreperibilità in argomento sono stati pertanto emessi in osservanza delle disposizioni di legge. I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile.

Il giudice di appello si è correttamente limitato a recepire, ai fini del trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza di primo grado, considerato che l’appellante aveva genericamente richiesto un diverso giudizio di bilanciamento e minimi aumenti per la continuazione. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella impugnata è ammissibile allorchè le censure formulate contro la sentenza di primo grado siano, come nel caso in esame, genericamente formulate e non contengono elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice, non essendo il giudice di appello tenuto a riesaminare una questione genericamente formulata dall’appellante nei motivi di gravame" (Cass. sez. 5 7728/93; Cass. sez. 5 4415/99). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che non vi erano ragioni per discostarsi dal trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice che riteneva coerente con la gravità delle condotte, la violenza delle stesse e la diffusa insidiosità delle medesime.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 670 Procedimento

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, dopo aver prestato servizio, quale militare di leva, nell’Arma dei Carabinieri, presentava istanza per essere ammesso al concorso per la ferma quadriennale dei Carabinieri ausiliari.

Il concorso si svolgeva dal 27 al 29 gennaio 2004 e consisteva nell’espletamento di quiz attitudinali, nel sottoporsi a visita medica nonché nel sostenere un colloquio con psichiatra e psicologo.

A seguito di tali prove, con provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004, il Comando Generale dell’Arma disponeva l’esclusione del ricorrente dal concorso, in quanto "non idoneo".

Con ricorso al T.A.R. Catania, il sig. Ro. impugnava detto provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento della P.A., travisamento e difetto di presupposto, illogicità manifesta e carenza di istruttoria.

Alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, entrambe le parti venivano sentite circa la possibilità che il Collegio decidesse la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 L. n. 1034/71, come novellato dall’art. 9 L. n. 205/2000.

Con sentenza succintamente motivata, n. 1795/04, il Tribunale adito accoglieva il ricorso per difetto di motivazione, ritenendo quindi sussistente la lamentata violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Con l’appello in epigrafe la difesa erariale, per il Ministero appellante, ha impugnato la predetta sentenza deducendo l’inammissibilità del gravame in prime cure per avere il ricorrente impugnato la comunicazione del provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004 e non il verbale (recante lo stesso numero di protocollo) della Commissione giudicante in essa richiamato, da ritenere unico atto in grado di incidere nella sfera del destinatario.

Parte ricorrente ha quindi esposto che, nel caso di specie, non sussisterebbe il difetto di motivazione ex adverso dedotto e riconosciuto dal giudice di prime cure, stante che, per l’atto impugnato, è configurabile una motivazione "per relationem", con riferimento al verbale in esso richiamato.

Ritenuto che l’annullamento sia avvenuto in base ad un’interpretazione solo formalistica dell’art. 3 della legge n. 241/90, il Ministero ricorrente ha poi dedotto che le indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza più avvertite spingono per un’interpretazione di segno opposto volta a verificare l’effettivo pregiudizio del bene della vita subito dal ricorrente in dipendenza dello svolgimento dell’attività amministrativa.

Infine, ha richiamato la disposizione di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15/2005, secondo cui: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli stessi qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (…)".

La comunicazione di non idoneità sarebbe stata preceduta da una serie di atti della commissione attitudinale, dai quali, a parere dell’appellante, emergerebbe chiaramente l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione, con specifico riferimento ai criteri di valutazione predefiniti e pedissequamente osservati in sede istruttoria, per cui il ricorrente in primo grado avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso con riferimento a tali atti.

L’Amministrazione ha conclusivamente chiesto di annullare, previa sospensione, la sentenza impugnata, siccome fondata su erronei presupposti di diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con apposita memoria ha replicato il sig. Ro.Sa. per controdedurre in ordine ai rilievi formulati dal Ministero ricorrente avverso l’impugnata sentenza.

L’odierno appellato ha preliminarmente contestato l’eccezione di inammissibilità del gravame dallo stesso proposto in primo grado perché destituita di fondamento.

Ha poi dedotto, in merito alla concreta messa a disposizione dell’atto ove sarebbero contenute le motivazioni poste a base del giudizio di non idoneità, che, "se è possibile sostenere che tale atto non doveva essere notificato in uno al comunicato di non idoneità, è assolutamente pacifico ed incontrovertibile che lo stesso verbale, una volta impugnato espressamente dal ricorrente con il ricorso innanzi al T.A.R., per principio generale avrebbe dovuto essere prodotto in occasione della costituzione in giudizio in primo grado del Ministero resistente (…)".

La mancata produzione nel corso del giudizio di primo grado del verbale in argomento, produzione non più ammissibile in questa sede a parere dell’odierno appellato, impedirebbe, altresì, che possa invocarsi l’innovativa pronuncia del Consiglio di Stato, IV sez., secondo cui "ove l’istruttoria sia articolata in modo tale che possa agevolmente desumersi l’iter logico che porta al provvedimento finale, non sarà necessario esporre con motivazione dettagliata i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda il provvedimento".

Infine, ha contestato che nel caso di specie si possa applicare la modifica all’art. 21 L. n. 241/90 introdotta nel 2005, invocata dall’appellante – secondo cui il provvedimento impugnato, avendo natura vincolante, non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato – sia per il principio del "tempus regit actum" sia perché inconferente in relazione alla fattispecie concreta in cui non vi sono atti validamente prodotti che consentano di avvalersi della suddetta disposizione.

Conclusivamente, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e competenze.

Con ordinanza n. 467/05 di questo C.G.A. è stata accolta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in prime cure, formulata dall’odierno appellante, secondo cui il ricorrente in quella sede avrebbe impugnato la comunicazione del provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004 e non anche il verbale (recante lo stesso numero di protocollo) della Commissione giudicante in essa richiamato, da ritenere unico atto in grado di incidere nella sfera del destinatario.

L’affermazione risulta priva di fondamento.

Con il gravame in primo grado il sig. Ro.Sa. ha impugnato sia il provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004 che il verbale di pari numero e data, come si evince agevolmente dalla lettura del ricorso.

Tuttavia, l’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il foglio di comunicazione di "non idoneità attitudinale" n. 214413/1 del 29/1/2004, ritualmente notificato all’interessato, ha espressamente precisato che la Commissione giudicante, con verbale di pari numero e data, viste "la determinazione n. 201/6-25-1995 in data 22/5/1999 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui, ai sensi dell’art. 53, comma 6 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 198, è stato approvato il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo" e "le norme tecniche per l’ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri Ausiliari", ha espresso il giudizio di "non idoneo" "a seguito di esame del protocollo delle prove dallo stesso sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione), avendo accertato il mancato possesso del richiamato profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale Carabiniere effettivo".

Orbene, è di tutta evidenza che il predetto provvedimento di esclusione del sig. Ro. dalla ferma quadriennale sia motivato per relationem con riferimento al verbale della Commissione giudicante, così come questo C.G.A. ha già avuto modo di evidenziare con l’ordinanza n. 467/05, di accoglimento dell’istanza dell’Amministrazione appellante volta a conseguire la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Il Collegio reputa che l’Amministrazione, una volta chiamata in causa, avrebbe avuto l’onere di produrre, a sostegno del provvedimento ex adverso impugnato, il verbale in argomento e gli atti in esso richiamati e, tuttavia, ritiene che tale omissione, di natura meramente formale, non possa essere ritenuta tale da inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, tenuto conto, altresì, che dalla disamina della documentazione in argomento, ora prodotta in giudizio, viene ribadita la sostanziale correttezza del giudizio di non idoneità espresso dalla competente commissione nei confronti dell’interessato, tra l’altro non contestata nel merito dall’appellato.

Pertanto, si ritiene che, contrariamente a quanto in contrario avviso dedotto dall’odierno appellato, si possa affermare, alla stregua del superiore principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, che nel caso di specie l’istruttoria sia stata articolata in modo tale che possa agevolmente desumersi l’iter logico che ha portato al provvedimento finale, per cui non era necessario esporre con motivazione dettagliata i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda il provvedimento.

Conclusivamente, il ricorso, per i motivi suddetti va accolto.

Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 06-10-2011, n. 36319

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione P.F.S. – attualmente in stato di libertà – avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 10 novembre 2009 con la quale, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, sez. 1, è stata confermata quella di primo grado (del 1996) di condanna per i reati – commessi in concorso con N.E., ormai raggiunto da condanna definitiva, ed anche con M.S. che però, in seguito, è stato assolto con la sentenza in esame – di rapina aggravata in danno di L.D., omicidio volontario dello stesso e violazione della normativa sulle armi, fatti commessi il (OMISSIS).

La vicenda era quella di una rapina posta in essere, da una banda specializzata, ai danni del conducente di un tir che trasportava nocciole; posto che tale conducente aveva opposto resistenza tentando di mandare fuori strada l’auto dei rapinatori, era stato consumato anche l’omicidio dell’autista, con una pistola che i malviventi avevano portato con sè.

La Cassazione, dopo avere risolto una serie di questioni procedurali, aveva posto in evidenza come le prove raccolte fossero essenzialmente costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia A. L., da quelle del coimputato N., entrambi però sottrattisi all’interrogatorio in dibattimento ed, infine, dalle dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, tale V.. Il giudice della legittimità poneva in risalto come fossero utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, prima della riforma introduttiva dei principi sul giusto processo, da coloro che poi si erano rifiutati di essere sottoposti ad esame in dibattimento. Tale utilizzabilità, in base alla elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale, era ammessa però a condizione che, nel loro contenuto specifico quelle dichiarazioni (peraltro nella specie anche inficiate da "circolante"), fossero confermate da altri elementi di prova acquisiti diversamente. In riferimento dunque alle dichiarazioni di A. e N. la Cassazione poneva in evidenza la attendibilità soggettiva e oggettiva del primo dichiarante il quale aveva attribuito a sè stesso il ruolo di ricettatore delle nocciole oggetto di rapine commesse dal N. ed aveva altresì riferito al magistrato inquirente, avendolo appreso direttamente da N., che costui si apprestava a rendere false chiamate in reità sulla rapina e sull’omicidio in esame accusando cioè di tali fatti non solo il P. e il M. ma anche un terzo soggetto deceduto, così tentando di allontanare da sè – pur pienamente colpevole come riferito all’ A. – il sospetto di partecipazione ai fatti di sangue in questione. E in seguito il N. effettivamente aveva resto dichiarazioni in tal senso alla autorità giudiziaria.

La Cassazione affermava poi che le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore V. in dibattimento ben potevano costituire elemento di riscontro delle dichiarazioni di A. con riferimento alla posizione però del solo N..

In riferimento a costui infatti il V. aveva potuto riferire di avere appreso, direttamente da tale imputato, la dinamica dettagliata dell’episodio, narratagli il giorno seguente ai fatti e con una dovizia di particolari che solo uno degli esecutori materiali poteva conoscere.

In riferimento invece alla posizione di P. (oltre che di M. che, come già anticipato, è stato assolto dal giudice del rinvio) le affermazioni del V. non erano reputate idoneo elemento di riscontro a quelle dell’ A. poichè il collaboratore si era limitato a riferire quanto raccontatogli dal N. il quale, prima di ritrattare tutto, a sua volta, non aveva fatto i nomi dei partecipi ai fatti di sangue.

Inoltre alle dichiarazioni dell’ A. quelle del N. non si "sommavano" in senso tecnico essendo le seconde la fonte conoscitiva del primo e quindi legate le une alle altre da un vincolo di "circolarità".

La Cassazione poneva in evidenza, in sintesi, come il V. si fosse limitato a dichiarare che il N. si serviva di una piccola banda per effettuare le rapine e che tale banda era composta anche dal P. – autista di camion – ma non anche a evidenziare particolari di riferibilità al P. stesso degli specifici episodi in contestazione.

In conclusione la Cassazione richiedeva una nuova ricerca degli elementi a conforto delle attendibilità delle dichiarazioni di A. e N. (sottrattisi, lo si ricorda, all’esame dibattimentale), in particolare sulla reiterazione di reati analoghi da parte del N. nonchè sulle effettive cognizioni del V. riguardo alla posizione del P. quale componente della banda di N. per la effettuazione delle rapine ai tir;

infine sulla valenza da attribuire alla latitanza del prevenuto.

La Corte di assise di appello in sede di rinvio, oltre come detto, a rilevare la assenza di elementi di riscontro validi a supportare l’accusa nei confronti di M., poneva in risalto a) che due anni dopo i fatti per i quali è processo, e cioè nel 1993, il P. aveva preso parte ad una analoga sanguinosa rapina di un tir, condotto, dopo la sottrazione, in un garage di N., delitto per il quale aveva conseguito condanna definitiva;

b) che nei racconti del V. – che essa nuovamente valutava – il P. era stato descritto come uno dei componenti della "bandina" di N. creata per rapinare i tir carichi di nocciole; del P., indicato come "(OMISSIS)" egli aveva anche effettuato un riconoscimento fotografico sia durante le indagini che in aula, alla udienza del 26 gennaio 1996;

c) che tale racconto costituirebbe una conferma della accusa rivolta dal N. al P. quanto a partecipazione ad un gruppo organizzato per rapinare tir ed in particolare ad una rapina di tal fatta commessa prima di quella conclusasi con la morte di L.;

d) che lo stato di latitanza del P. era da ritenere il frutto di un avvertimento del N., prima che quest’ultimo avesse deciso di accusare il primo dinanzi agli inquirenti, per dargli cioè modo di sottrarsi ai provvedimenti cautelari.

Deduce il ricorrente la violazione di legge ( artt. 627, 125 e 546 c.p.p.), la mancata assunzione di prova decisiva e il vizio di motivazione.

Ad avviso della difesa la Cassazione aveva già dato atto degli evidenti limiti probatori delle prove valorizzate dal giudice del primo appello. Invero aveva sottolineato la circolante delle dichiarazioni di A. e N., da un lato, la inadeguatezza delle dichiarazioni di V. a costituire valido elemento di riscontro delle prime e, in conclusione, la mancanza, all’esito del primo processo di appello, di idonei elementi di riscontro alla chiamata di A. – N..

Secondo la difesa l’invito della Cassazione era chiaramente quello di esaminare nuovamente il V. per sapere quali fossero i limiti della sua conoscenza in ordine alla partecipazione stabile da parte del P. alle rapine di cui il V. stesso aveva parlato.

Invero, prosegue la difesa, il giudice del rinvio non avrebbe potuto accontentarsi di riesaminare le dichiarazioni già rese in passato dal V., posto che queste erano già state reputate insufficienti dal giudice della legittimità, nonostante che nella sentenza di appello (quella del 2007, poi annullata dalla cassazione) si fosse dato atto che il P. aveva già preso parte a rapine con N..

In altre parole la Corte di assise di appello aveva, si, rimarcato la partecipazione da parte del P. ad una rapina commessa nel (OMISSIS) (peraltro con morte non della vittima della rapina ma di un correo) ma, in più, non aveva considerato la presenza in atti di una ordinanza cautelare che vedeva N. e V. stesso coinvolti in rapine per il periodo 1989-1991: e ciò sulla base delle dichiarazioni di V., divenuto collaboratore di giustizia nel 1992, il quale aveva accusato i complici di quelle rapine, protrattesi fino al 1992 (e quindi dopo i fatti in esame) ma mai il P..

Il V., nel processo in esame, d’altra parte, aveva ammesso che il N. non aveva indicato il P. come autore dei fatti.

Il N., poi, in sede di riconoscimento, aveva palato di un soggetto che si chiamava "(OMISSIS)" di Roccarainola mentre il prevenuto si chiama S. e ha altra provenienza; il riconoscimento era avvenuto sulla base di una fotocopia della foto e infine non si era preceduto dalla descrizione del soggetto da riconoscere. La latitanza, infine, non era stata considerata un elemento indiziario importante in riferimento alla posizione di M. così come la Corte aveva ignorato che il prevenuto era già latitante da tempo, dovendo sottrarsi ad altre due precedenti ordinanze di custodia cautelare.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta nella specie violato il principio posto dall’art. 627 c.p.p. posto che il giudice di rinvio è, sì, investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione, addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni: la condizione è però che lo stesso giudice del rinvio motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità (Rv. 248413).

E ciò, in quanto, risolvendo la Corte di Cassazione una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunziato nella sentenza di annullamento (Rv. 208783).

E’ d’altra parte da ribadire anche che l’obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l’annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice di rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Rv. 230138).

Nella specie è accaduto che la Cassazione ha rilevato un evidente vizio della motivazione della sentenza del primo giudice dell’appello (autore della sentenza del 15 febbraio 2007) osservando che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore A. e quelle del coimputato N. non risultavano adeguatamente confortate dagli indispensabili elementi di riscontro sulla responsabilità del ricorrente; la Corte aggiungeva anche che le dichiarazioni dell’altro collaboratore V., rese questa volta in dibattimento, non potessero costituire valido elemento a conforto della tesi accusatoria, per come erano state valorizzate dai giudici del merito:

infatti si trattava di dichiarazioni reputate generiche quanto alla compromissione del P. nei fatti di sangue in esame.

A tale rilievo la Corte di rinvio non ha fatto seguire alcuno degli approfondimenti richiesti dalla Cassazione, essendosi limitata a brevi affermazioni in parte meramente assertive e in parte anche connotate da una certa evidente illogicità. Quanto alle prime si evidenzia come, in assenza di altri elementi di conforto delle accuse mosse da A. e N., il racconto del V. sia stato semplicemente riproposto, in termini assolutamente omologhi a quelli già ritenuti inidonei dalla Cassazione.

Invero, è da osservarsi preliminarmente che non meritano apprezzamento sul punto le censure della difesa – da reputarsi infondate- riguardo ai limiti del riconoscimento fotografico operato su fotocopia di foto e senza la descrizione fisica del soggetto da riconoscere o nei confronti di soggetto denominato "(OMISSIS)", atteso che si tratta – quanto alle prime- di doglianze non decisive a fronte del principio di ammissione anche delle prove diverse da quelle disciplinate dalla legge ( art. 189 c.p.p.) e- quanto alla terza- di elemento in fatto introdotto dalla difesa per la prima volta dinanzi al giudice della legittimità e come tale non apprezzabile oltre che manifestamente infondato in ragione del fatto che il prevenuto ha come secondo nome quello, appunto, di F., del quale è diminutivo "(OMISSIS)". Ebbene, tanto premesso, va segnalato che le dichiarazioni di V., come riportate nella sentenza impugnata, non rispondono alla richiesta della 1 sezione della Cassazione di chiarire in quale modo e su quali basi il V. stesso potesse ragionevolmente dirsi a conoscenza della esistenza, già prima dell’omicidio L., di una piccola banda operativa, dedita a rapine ai tir, capeggiata da N. e partecipata anche da P..

In particolare si riporta il fatto del coinvolgimento del P. in una rapina di tir con il N., risalente a due anni dopo i fatti in esame e quindi ad epoca notevolmente successiva a quella alla quale si riferisce il racconto del V., in più aggiungendosi, del tutto contraddittoriamente poche righe dopo, che il racconto del V., sulla piccola banda si riferiva ad eventi accaduti "prima" dell’omicidio L..

Oltre a ciò la Corte di assise di appello ha anche dato una valutazione del tutto inadeguata circa la valenza indiziaria dello stato (sia pure atecnico) della latitanza del ricorrente: per il coimputato M., infatti, tale stato – realizzato assieme al P. in una villetta di Anzio ove avvenne l’arresto dei due l’8 aprile 1994) ha conseguito un giudizio di irrilevanza essendo stato collegato al mero timore di provvedimenti a proprio carico su indicazione del N. che si accingeva a parlare con gli inquirenti; per P. invece la stessa condizione è stata giudicata assertivamente nel senso assolutamente contrario.

La Corte dovrà dunque nuovamente valutare gli elementi a disposizione eventualmente disponendo, ove ne ricorressero i presupposti, la nuova audizione di V. per chiarire definitivamente i punti rimasti da accertare in base al dictum della Cassazione, sulla natura, qualità e quantità della partecipazione da parte del P. a rapine ai tir unitamente alla banda di N. in epoche precedenti o assai prossime al racconto in tale senso da parte del V. stesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 114 del 2001 la 2^ sezione della Commissione provinciale di Bergamo in accoglimento del ricorso proposto da P.E. titolare della ditta individuale "TV Show", annullava l’avviso di accertamento -notificato a seguito della ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza presso la PAKA Publicitas s.r.l. dalla quale era emerso che la TV Show aveva emesso fatture per operazioni inesistenti – con il quale venivano recuperati ad imponibile IRPEF, ILOR ed SSN, per l’anno 1993, maggiori redditi di impresa per un importo complessivo di lire 228.000.000 e venivano irrogate le conseguenti sanzioni pecuniarie.

La sentenza di primo grado, appellata dall’Ufficio (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla CTR di Milano sez. staccata di Brescia con sentenza 7.2.2005 che, pur ritenendo provata la evasione fiscale, non riteneva raggiunta la prova presuntiva del "quantum".

Con atto consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 25.3.2006 e notificato in data 27.3.2006, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza di appello deducendo un unico motivo articolato in plurime censure.

Non ha svolto difese l’intimato.

Motivi della decisione

1. La sentenza n. 26/2005 della CTR di Milano sez. staccata di Brescia motiva il rigetto dell’appello sostenendo la mancanza di prova in ordine alla pretesa tributaria, essendo stati determinati i maggiori redditi di impresa della ditta TV Show mediante "doppia presunzione": dalla fatturazione per operazioni inesistenti discende la prova presuntiva che la destinataria delle fatture, PAKA Publicilas s.r.l., abbia conseguito un guadagno, e quindi dalla presunzione di tale guadagno si deduce una nuova presunzione, ritenendo che il 50% di detto guadagno abbia costituito il vantaggio economico della ditta TV Show. Ne segue – secondo la motivazione della sentenza – la inammissibilità della prova presuntiva di secondo grado giusta il disposto dell’art. 2727 c.c., che vieta la "praesumptio de praesumpto". 2. La predetta sentenza è impugnata dalla Agenzia delle Entrate:

a) per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). b) per omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Sostiene la ricorrente che la CTR, da un lato, avrebbe fatto cattivo uso delle norme che regolano il riparlo dell’onere probatorio, ponendo a carico della Amministrazione la prova negativa della inesistenza delle operazioni commerciali anzichè gravare il contribuente della prova della effettiva prestazione di beni e servizi erogata a fronte delle fatture emesse; dall’altro avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie disconoscendo che la evasione fiscale è volta al conseguimento di un beneficio economico, per cui la esistenza di un guadagno, sotto forma di risparmio, costituisce un fatto noto e certo dal quale è legittimo trarre la presunzione del fatto ignorato e che inoltre la inesistenza delle operazioni era stata accertata con sentenza della 66^ sezione CTR di Milano n. 234/2004 che aveva dichiarato la legittimità dell’avviso emesso dall’Ufficio in materia di IVA. 3. Venendo ad esaminare congiuntamente le censure prospettate con l’unico motivo (riconducibili correttamente entrambe alla denuncia di vizio motivazionale, venendo a rifluire la violazione delle norme sulla prova sull’esame e valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio e dunque sulla logicità e congruenza della motivazione adottata a sostegno del "decisum"), rileva il collegio che nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza di quest’ultimo derivi dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità (Corte cass. 1 sez. 5.9.1996 n. 8089).

In applicazione di tale principio la inferenza logica -secondo un rapporto di derivazione di tipo probabilistico- tra la fatturazione per operazioni inesistenti (fatto certo) ed il compenso lucrato dalla ditta individuale del P. (fatto ignorato) costituisce indubbiamente il risultato di una argomentazione di natura presuntiva (art. 2727 c.c.).

Errata è invece la motivazione del Giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto di ravvisare analoga struttura argomentativa della prova nel fatto presupposto dal quale è stata desunta dall’Ufficio la prova della percezione di un compenso da parte della ditta TV Show. Tale fatto non può essere, infatti, scisso nelle due componenti della emissione delle fatture false – da parte di TV Show- e del "guadagno" realizzato dalla società PAKA Publicitas s.r.l., ma deve essere considerato unitariamente atteso che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, la Guardia di Finanza aveva rilevato dalla ispezione eseguita nei confronti della società cessionaria che quest’ultima aveva utilizzato le fatture false iscrivendo i relativi importi in contabilità, circostanza ex se dimostrativa della utilità economica conseguita dalla PAKA Publicitas s.r.l..

Se dunque la emissione delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate vantaggiosamente dalla società cessionaria con la iscrizione dei relativi importi nelle proprie scritture contabili, costituisce un fatto certo, ne consegue che nel caso di specie non si verte in tema di "doppia presunzione" ma di unica prova presuntiva, essendo argomentata dal predetto fatto certo la prova della percezione da parte della ditta TV Show di un compenso per la falsa fatturazione (in disparte la questione della esatta determinazione del "quantum" che non ha costituito motivo di ricorso di legittimità e non è stata peraltro affrontata dalla sentenza impugnata, nè a quanto è dato desumere dalla lettura della sentenza era stata specificamente riproposta dalla ditta nel giudizio di appello).

Pertanto nel caso di specie non è dato prescindere dal principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (cfr. Corte cass. 5^ sez. 18.1.2008 n. 1023; id. 5^ sez. 16.1.2009 n. 951).

11 ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio, per nuovo esame emendato dai vizi logici riscontrati.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.