Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) – Il sig. Nu.Bi., candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Bronte nella tornata elettorale del 30 e 31 maggio 2010, nella lista "M.P.A. – Alleati per il sud" e primo dei non eletti, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, relativo alla proclamazione dei consiglieri eletti, nella parte in cui aveva attribuito un seggio alla lista n. 6 P.D., anziché alla lista M.P.A.
Il ricorrente lamentava che l’Ufficio elettorale centrale, procedendo secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 bis della legge regionale n. 35/1997, aveva computato, ai fini del superamento dello sbarramento del 5%, solo i voti di lista (n. 12.478, con soglia del 5% pari a n. 6239), anziché procedere alla sommatoria di tali voti con quelli espressi a favore dei soli candidati sindaci, ossia senza contestuale preferenza di lista. Se l’Ufficio avesse così operato, il numero complessivo sarebbe stato di n. 12.739 voti. Partendo da tale dato numerico, la soglia di sbarramento sarebbe stata di 639,95, mentre la lista n. 6 (Partito Democratico) risulta avere riportato n. 632 voti. Conseguentemente, il ventesimo seggio in lizza, in atto attribuito alla lista n. 6, avrebbe dovuto essere attribuito alla lista M.P.A. in seno alla quale il ricorrente vanta la ventesima cifra elettorale.
2) – Il giudice adito, previa estromissione dal giudizio dell’Ufficio centrale elettorale, siccome non avente la qualità di parte nel giudizio elettorale, respingeva il ricorso, ritenendo priva di fondamento la tesi del ricorrente.
Al riguardo detto giudice osservava che: a) sul piano letterale, il succitato comma 3 bis, esclude dall’assegnazione dei seggi nei consigli comunale con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito il 5% del totale dei voti validi espressi. Il preciso riferimento alla percentuale di sbarramento per le liste è prova testuale evidente che "totale dei voti validi espressi" indicato dalla norma è quello dei voti espressi a favore delle liste; b) sul piano logico la disposizione normativa riportata si riferisce chiaramente al totale dei voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, per la semplice constatazione che il voto per il sindaco non si propaga alla lista collegata (mentre il voto espresso per la lista si estende automaticamente al candidato sindaco).
3) – Il sig. Bi. ha proposto appello.
A suo avviso, la ratio della norma è di garantire una equilibrata rappresentatività in Consiglio comunale delle singole forze politiche, sicché anche il voto in favore del sindaco, in quanto legittima espressione del diritto di elettorato attivo e passivo, va incluso tra i "voti validi espressi" da computare ai fini dell’attribuzione dei seggi.
Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e il sig. Lu.Sa.
La difesa erariale ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio centrale.
Il controinteressato Lu.Sa. ha eccepito che il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, infondato.
4) – Conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado, si dà atto che l’Ufficio elettorale centrale per le elezioni comunali di Bronte è estraneo alla controversia in esame.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, nel giudizio promosso avverso l’atto di proclamazione degli eletti nelle consultazioni amministrative (Regione, Provincia, Comune) parti necessarie del giudizio sono, oltre ai candidati eletti che subirebbero pregiudizi a seguito dell’accoglimento del ricorso (controinteressati in senso stretto), le Amministrazioni che si appropriano dei risultati della consultazione elettorale.
Salvo il caso in cui la proclamazione degli eletti sia impugnata per vizi propri degli atti preparatori, non sono, quindi, parti necessari né l’Amministrazione regionale né gli Uffici elettorali.
5) – Sempre in limine litis, va esaminata l’eccezione, sollevata dal controinteressato, di inammissibilità del ricorso per genericità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza alcuna specifica censura ai capi della sentenza appellata.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso giurisdizionale può considerarsi inammissibile per genericità dei motivi solo quando non contenga un’esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate.
Tenuto conto dell’effetto devolutivo dell’appello nei limiti dei motivi in esso contenuti, deve, poi, escludersi che la riproposizione delle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio renda di per sé l’appello inammissibile per genericità.
6) – Nel merito, l’appello è infondato. In linea generale, va osservato che la ratio legis delle norme sullo sbarramento è di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee prevedendo un meccanismo elettorale che premia queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore delle liste che non superino le percentuali minime. Ciò in modo che l’elettore sia indotto a orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscono l’utilità del voto e a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumono di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge (cfr. C.d.S., sez. V, 10 febbraio 2003, n. 652).
Ciò posto, la tesi dell’appellante si fonda sul presupposto che l’elettore vota congiuntamente sia il candidato sindaco che la lista, una o più, presentate per l’elezione del consiglio comunale con la quale ciascun candidato alla carica di sindaco è tenuto a dichiarare di volersi collegare al momento della presentazione della candidatura, a norma dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (che riproduce la formula contenuta nell’art. 72, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Il presupposto non è veritiero alla luce dell’art. 3, comma 3, della summenzionata legge regionale (riproduttivo dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000), che consente all’elettore di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste alla quale il candidato alla carica di sindaco ha dichiarato di volersi collegare senza anche tracciare il segno sul nominativo del sindaco, ma consente anche di votare il solo nominativo del sindaco, tracciando il segno sul relativo rettangolo, con ciò escludendo che il voto vada attribuito alla lista con la quale il sindaco è collegato (cfr., di recente, C.d.S., sez. V, 1 febbraio 2010, n. 401).
In definitiva, come rettamente osservato dal giudice di prime cure, il segno tracciato sul riquadro contenente la lista (o gruppo di liste) cui il sindaco è collegato vale ad attribuire il voto automaticamente al candidato sindaco; non è vero, l’inverso, nel senso che il segno tracciato sul nominativo del candidato sindaco vada attribuito anche alla lista o al gruppo di liste cui il candidato sindaco è collegato.
Il principio, caratteristico del voto disgiunto nei comuni (in Sicilia) con oltre diecimila abitanti, si ricava dall’ultimo inciso dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 35/1997, secondo cui "ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".
Come già rilevato dalla richiamata giurisprudenza (C.d.S., sez. V, n. 401 del 2010), va ribadito che la facoltà per l’elettore di disgiungere il voto al candidato sindaco da quello per la lista o le liste a lui collegate non comporta alcuna antinomia, stante il peso attribuito nel vigente sistema elettorale alla figura del sindaco, espressione sia delle liste ad esso collegate che delle preferenze sue personali.
Da quanto testè esposto deriva che, ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso 5% dei voti validi espressi", contenuto nell’art. 4, comma 3-bis, della L.R. n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, come rettamente sostenuto dal giudice di prime cure.
7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Spese e oneri del giudizio a carico dell’appellante e a favore degli appellati in ragione di Euro 2.500,00 per ciascuna controparte costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio che si liquidano in ragione di Euro 2.500,00 per ciascuna controparte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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