Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 468 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Il sig. Nu.Bi., candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Bronte nella tornata elettorale del 30 e 31 maggio 2010, nella lista "M.P.A. – Alleati per il sud" e primo dei non eletti, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale, relativo alla proclamazione dei consiglieri eletti, nella parte in cui aveva attribuito un seggio alla lista n. 6 P.D., anziché alla lista M.P.A.

Il ricorrente lamentava che l’Ufficio elettorale centrale, procedendo secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 bis della legge regionale n. 35/1997, aveva computato, ai fini del superamento dello sbarramento del 5%, solo i voti di lista (n. 12.478, con soglia del 5% pari a n. 6239), anziché procedere alla sommatoria di tali voti con quelli espressi a favore dei soli candidati sindaci, ossia senza contestuale preferenza di lista. Se l’Ufficio avesse così operato, il numero complessivo sarebbe stato di n. 12.739 voti. Partendo da tale dato numerico, la soglia di sbarramento sarebbe stata di 639,95, mentre la lista n. 6 (Partito Democratico) risulta avere riportato n. 632 voti. Conseguentemente, il ventesimo seggio in lizza, in atto attribuito alla lista n. 6, avrebbe dovuto essere attribuito alla lista M.P.A. in seno alla quale il ricorrente vanta la ventesima cifra elettorale.

2) – Il giudice adito, previa estromissione dal giudizio dell’Ufficio centrale elettorale, siccome non avente la qualità di parte nel giudizio elettorale, respingeva il ricorso, ritenendo priva di fondamento la tesi del ricorrente.

Al riguardo detto giudice osservava che: a) sul piano letterale, il succitato comma 3 bis, esclude dall’assegnazione dei seggi nei consigli comunale con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito il 5% del totale dei voti validi espressi. Il preciso riferimento alla percentuale di sbarramento per le liste è prova testuale evidente che "totale dei voti validi espressi" indicato dalla norma è quello dei voti espressi a favore delle liste; b) sul piano logico la disposizione normativa riportata si riferisce chiaramente al totale dei voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, per la semplice constatazione che il voto per il sindaco non si propaga alla lista collegata (mentre il voto espresso per la lista si estende automaticamente al candidato sindaco).

3) – Il sig. Bi. ha proposto appello.

A suo avviso, la ratio della norma è di garantire una equilibrata rappresentatività in Consiglio comunale delle singole forze politiche, sicché anche il voto in favore del sindaco, in quanto legittima espressione del diritto di elettorato attivo e passivo, va incluso tra i "voti validi espressi" da computare ai fini dell’attribuzione dei seggi.

Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e il sig. Lu.Sa.

La difesa erariale ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio centrale.

Il controinteressato Lu.Sa. ha eccepito che il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, infondato.

4) – Conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado, si dà atto che l’Ufficio elettorale centrale per le elezioni comunali di Bronte è estraneo alla controversia in esame.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, nel giudizio promosso avverso l’atto di proclamazione degli eletti nelle consultazioni amministrative (Regione, Provincia, Comune) parti necessarie del giudizio sono, oltre ai candidati eletti che subirebbero pregiudizi a seguito dell’accoglimento del ricorso (controinteressati in senso stretto), le Amministrazioni che si appropriano dei risultati della consultazione elettorale.

Salvo il caso in cui la proclamazione degli eletti sia impugnata per vizi propri degli atti preparatori, non sono, quindi, parti necessari né l’Amministrazione regionale né gli Uffici elettorali.

5) – Sempre in limine litis, va esaminata l’eccezione, sollevata dal controinteressato, di inammissibilità del ricorso per genericità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza alcuna specifica censura ai capi della sentenza appellata.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso giurisdizionale può considerarsi inammissibile per genericità dei motivi solo quando non contenga un’esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate.

Tenuto conto dell’effetto devolutivo dell’appello nei limiti dei motivi in esso contenuti, deve, poi, escludersi che la riproposizione delle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio renda di per sé l’appello inammissibile per genericità.

6) – Nel merito, l’appello è infondato. In linea generale, va osservato che la ratio legis delle norme sullo sbarramento è di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee prevedendo un meccanismo elettorale che premia queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore delle liste che non superino le percentuali minime. Ciò in modo che l’elettore sia indotto a orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscono l’utilità del voto e a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumono di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge (cfr. C.d.S., sez. V, 10 febbraio 2003, n. 652).

Ciò posto, la tesi dell’appellante si fonda sul presupposto che l’elettore vota congiuntamente sia il candidato sindaco che la lista, una o più, presentate per l’elezione del consiglio comunale con la quale ciascun candidato alla carica di sindaco è tenuto a dichiarare di volersi collegare al momento della presentazione della candidatura, a norma dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (che riproduce la formula contenuta nell’art. 72, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il presupposto non è veritiero alla luce dell’art. 3, comma 3, della summenzionata legge regionale (riproduttivo dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000), che consente all’elettore di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste alla quale il candidato alla carica di sindaco ha dichiarato di volersi collegare senza anche tracciare il segno sul nominativo del sindaco, ma consente anche di votare il solo nominativo del sindaco, tracciando il segno sul relativo rettangolo, con ciò escludendo che il voto vada attribuito alla lista con la quale il sindaco è collegato (cfr., di recente, C.d.S., sez. V, 1 febbraio 2010, n. 401).

In definitiva, come rettamente osservato dal giudice di prime cure, il segno tracciato sul riquadro contenente la lista (o gruppo di liste) cui il sindaco è collegato vale ad attribuire il voto automaticamente al candidato sindaco; non è vero, l’inverso, nel senso che il segno tracciato sul nominativo del candidato sindaco vada attribuito anche alla lista o al gruppo di liste cui il candidato sindaco è collegato.

Il principio, caratteristico del voto disgiunto nei comuni (in Sicilia) con oltre diecimila abitanti, si ricava dall’ultimo inciso dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 35/1997, secondo cui "ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".

Come già rilevato dalla richiamata giurisprudenza (C.d.S., sez. V, n. 401 del 2010), va ribadito che la facoltà per l’elettore di disgiungere il voto al candidato sindaco da quello per la lista o le liste a lui collegate non comporta alcuna antinomia, stante il peso attribuito nel vigente sistema elettorale alla figura del sindaco, espressione sia delle liste ad esso collegate che delle preferenze sue personali.

Da quanto testè esposto deriva che, ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso 5% dei voti validi espressi", contenuto nell’art. 4, comma 3-bis, della L.R. n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, come rettamente sostenuto dal giudice di prime cure.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Spese e oneri del giudizio a carico dell’appellante e a favore degli appellati in ragione di Euro 2.500,00 per ciascuna controparte costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio che si liquidano in ragione di Euro 2.500,00 per ciascuna controparte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25475 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27292 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Potenza, del 18 marzo 2009 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di A.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso l’ A., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi le sentenze con motivazioni semplificate.

Motivi della decisione

Il ricorrente Ministero sostiene l’improponibilità della domanda, non essendo stata presentata nel giudizio presupposto davanti al giudice amministrativo l’istanza di prelievo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente al riguardo (tra le altre, Cass. N. 24901/08), precisando che la nuova disciplina non può incidere sugli atti anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati dalla normativa anteriore, in mancanza di ogni disciplina transitoria, e dunque non rileva quando, come nella specie il procedimento presupposto sia stato definito anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7379 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento medicolegale di non idoneità al concorso per volontari in ferma prefissata quadriennale, adottato in data 21 febbraio 2011 dal Ministero della Difesa – Commissione per gli accertamenti sanitari di Ancona, notificato alla ricorrente in pari data;

Considerato che la ricorrente contesta il gravato giudizio eccependo ingiustizia manifesta per applicazione di un provvedimento medicolegale viziato da erronea valutazione del suo profilo sanitario;

Considerato che la ricorrente è stata giudicata non idonea per sovrappeso (indice di massa corporea 27,78) ai sensi della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 che al codice 8 prevede l’assegnazione del parametro C03 e C04 per un indice di massa corporea maggiore a 26 per i concorrenti di sesso femminile;

Considerato che dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale si evince che tale sovrappeso non è attribuibile a massa magra particolarmente ipertrofica, bensì ad un eccesso di massa grassa rilevato in sede di esame obiettivo della ricorrente;

Considerato che l’indice di massa corporea (I.M.C.) è la risultante di una operazione matematica costituita dal rapporto tra il peso corporeo (p) espresso in chilogrammi e l’altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula I.M.C. = p/(hxh);

Considerato che in base a parametri accertati in sede di visita medica l’indice di massa corporea della ricorrente è risultato pari a 27,78 ossia superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i concorrenti di sesso femminile per cui il gravato giudizio di non idoneità sfugge alle censure dedotte da parte ricorrente, non residuando all’Amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale, essendo tenuta, invece, alla vincolata applicazione della normativa in materia;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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