Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1520 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel procedimento di divorzio tra R.I. e V.S., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 16/10/2006- 2/1/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia 21/9/2005-23/2/2006, determinava l’assegno divorzile a favore della V. nella misura di Euro 300,00 mensili.

Ricorre per cassazione il R., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la V., che pure deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., vizio di motivazione, nonchè violazione dell’art. 5 L. divorzio.

Il ricorrente propone, nella sostanza, una valutazione di fatti, differente da quella emergente dalla sentenza impugnata, valutazione necessariamente insuscettibile di controllo in questa sede.

Viene richiamato, in particolare, un accordo tra le parti sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale e sui rapporti di debito-credito tra i coniugi, senza che di tale accodo si tratti nella pronuncia impugnata e senza che il ricorrente stesso fornisca indicazioni più specifiche sul contenuto di tale accordo e sulla sua documentazione in atti.

Il Giudice a quo esamina le condizioni economiche delle parti ed evidenzia comunque un divario tra le parti, a favore del R. che, in particolare, potrà godere della casa ex coniugale di sua proprietà, di cui precedentemente fruiva la V..

E’ appena il caso di precisare che giurisprudenza costante (per tutte, Cass. n. 4520 del 2010) precisa che l’assegnazione della casa, seppur disposta di regola nell’interesse esclusivo dei figli delle parti, può assumere rilievo nell’ambito dei rapporti economici tra i coniugi, e dunque anche in ordine alla determinazione dell’assegno per il coniuge economicamente più debole. Giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. n. 7145 del 2010) precisa che indice dell’inadeguatezza dei mezzi di un coniuge, può essere costituito, in mancanza di ulteriori prove, dal raffronto tra le attuali condizioni economiche dei coniugi. Non è evidentemente necessario, in tal senso, esaminare e dare giustificazione di tutti i parametri indicati dall’art. 5 L. Divorzio (al riguardo, Cass. n. 18433 del 20110).

Per quanto osservato va pertanto dichiarato inammissibile il Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile il motivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-11-2011, n. 8498 Interesse a ricorrere

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 settembre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38148

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza M/9/2010, confermava la decisione 22/1/2009 del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato P.A. colpevole del delitto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies – per essersi sottratto, dal gennaio 2003 in poi, all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto alla figlia S., tetraplegica, ai sensi degli art. 5 e 6 – e lo aveva condannato alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed Euro 1.548,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla quale aveva assegnato una provvisionale di Euro 6.000,00.

Il Giudice distrettuale riteneva che la prova della responsabilità dell’imputato era integrata dalla precisa e attendibile testimonianza della persona offesa, la quale aveva riferito che il padre, sottraendosi sistematicamente ai propri doveri, si era limitato a versare saltuariamente, nel periodo in contestazione, somme di denaro irrisorie, in linea peraltro col suo pregresso e abituale comportamento, considerato che non aveva ottemperato neppure alle statuizioni risarcitorie impostegli con una precedente sentenza di condanna per lo stesso reato. Aggiungeva che il trattamento sanzionatorie, fissato nella misura massima, era adeguato alla particolare gravità del fatto e alla negativa personalità dell’imputato (recidivo specifico nel quinquennio). Non ravvisava, infine, il vincolo della continuazione tra il reato accertato e quelli analoghi oggetto delle precedenti sentenze di condanna pronunciate dalla stessa Corte in data 29/4/2004 (irrevocabile il 16/9/2004) e 10/3/2006 (irrevocabile il 16/1/2009) nei confronti dell’imputato, e ciò perchè le diverse condotte di costui non erano sintomatiche di un medesimo disegno criminoso in vista della realizzazione di un fine unitario, quanto piuttosto di "una alternata indifferenza per le esigenze di vita della figlia, alla quale… dispensala) a suo piacimento pagamenti saltuari e parziali". 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui evocava, pur non essendo oggetto di contestazione, anche l’inadempimento delle statuizioni civili di una delle precedenti sentenze di condanna; 2) erronea applicazione dell’art. 81 cpv. c.p. e vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già giudicati.

3. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

Si sottrae a qualunque censura di legittimità il giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato addebitatogli, considerato che la prova a carico, come emerge dalla motivazione della sentenza in verifica, è integrata dalla puntuale testimonianza della persona offesa, nonchè dalle implicite ammissioni dello stesso imputato. Il riferimento, contenuto nella pronuncia di merito, all’ulteriore circostanza dell’omesso pagamento da parte del P. anche della somma liquidata, a titolo di risarcimento danni, a favore della parte civile nella precedente sentenza di condanna è chiaramente finalizzato a stigmatizzare, al di là della formale contestazione, l’assoluto e abituale disinteresse del predetto alle esigenze della figlia inabile, il che non significa che la condanna abbia avuto ad oggetto anche tale inadempimento.

La norma incriminatrice contestata ha introdotto una fattispecie delittuosa che, pur sanzionatale con le stesse pene previste dall’art. 570 c.p., si distingue da quest’ultima nell’elemento materiale, poichè la condotta è rappresentata dal solo inadempimento dell’obbligazione civile, costituita dal mancato versamento dell’assegno fissato dal giudice in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio; e, nel caso in esame, la contestazione e la conseguente condanna sono circoscritte all’omessa o all’irregolare corresponsione, nell’arco temporale oggetto di contestazione, dell’assegno per le esigenze della figlia inabile, affidata alle cure della madre. La diversa e più rafforzata tutela penale a favore dei figli di genitori divorziati rispetto a quella prevista per i figli minori o inabili di genitori separati trova spiegazione nella posizione di maggiore debolezza del coniuge divorziato, titolare della posizione creditoria anche per l’assegno destinato ai figli a lui affidati, rispetto al coniuge separato, al quale l’obbligato è ancora giuridicamente legato in virtù del persistere del vincolo matrimoniale (C. Cost. n. 472 del 1989).

Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, col quale si censura il diniego del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e quelli già giudicati con le sentenze irrevocabili 29/4/2004 e 10/3/2006 della Corte d’Appello di Venezia.

E’ il caso di precisare, innanzi tutto, che la possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario rispetto all’applicazione nella competente sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e l’inesistenza del limite imposto dall’art. 671 c.p.p., vale a dire la preclusione per il giudice dell’esecuzione ad applicare la disciplina del reato continuato, se l’operatività della stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Poichè, nella specie, quest’ultimo ha espressamente escluso la continuazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso per cassazione avverso tale diniego.

Il Giudice a quo ha escluso, in maniera assertiva, l’iniziale proposito criminoso unitario dell’agente, senza cogliere le effettive connotazioni della condotta antigiuridica da costui tenuta nel tempo e l’eventuale riconducibilità della medesima ad una preventiva deliberazione unitaria, qualificata dalla unità di scopo.

Rileva la Corte che, nel caso in esame, non può prescindersi dai seguenti dati oggettivi emersi dall’istruttoria espletata: a) il P., senza soluzione di continuità, ha sistematicamente violato gli obblighi economici impostigli con la sentenza di divorzio per le esigenze della figlia invalida, tanto da essere stato condannato per fatti commessi fino al (OMISSIS) (sentenza 29/4/2004) e per fatti commessi dal (OMISSIS), ritenuti in continuazione con i primi (sentenza 10/3/2006); b) oggetto del presente procedimento sono gli analoghi fatti commessi dal (OMISSIS) in poi.

Tale situazione non può essere sottovalutata nè sotto il profilo della prospettazione soggettiva dell’agente, nè sotto quello oggettivo della reiterazione di violazioni omogenee, con conseguente protrazione continuativa dell’antigiuridicità, sintomi probabili di un preventivo e unitario programma criminoso. Questo particolare aspetto, in quanto superficialmente valutato, deve essere approfondito dal giudice di merito.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla continuazione, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 10-11-2011, n. 40960

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale collegiale di Modica, investito del giudizio immediato instaurato nei confronti di V.F. e P.O., imputati di concorso nel delitto di rapina aggravata, per essersi impossessati, mediante minaccia posta in essere con l’uso di un taglierino della somma di Euro 6.000,00 sottratta dalle casse dell’Istituto di credito "Monte dei Paschi di Siena", in (OMISSIS), ha disposto, in limine litis, la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per competenza a procedere al giudizio abbreviato, tempestivamente richiesto dagli imputati ed erroneamente ritenuto inammissibile, invece, dal medesimo Giudice per presunta tardività delle relative istanze, in contrasto con la sentenza della Corte cost. n. 120 del 2002 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anzichè dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, rispettivamente, del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modica, ricevuti gli atti, ha declinato la propria competenza, ritenendo abnorme il provvedimento del Tribunale che ha disposto la regressione del procedimento, e, pertanto, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.

Motivi della decisione

2. In tema di conflitto di competenza, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari che abbia dichiarato l’inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, a seguito della restituzione degli atti da parte del Giudice del dibattimento che ritenga, invece, ammissibile la medesima richiesta, va premesso che non si versa nell’ipotesi di conflitto negativo disciplinata dalla lett. b) dell’art. 28 c.p.p., comma 1, posto che il Giudice per le indagini preliminari non ha dichiarato la propria incompetenza; nè si versa nella ipotesi di contrasto fra Giudice dell’udienza preliminare e Tribunale, disciplinata dall’ultima parte, comma 2, citato art. 28, ma la situazione di stallo processuale determinata dal contemporaneo rifiuto di cognizione dei due giudici sulla richiesta di rito abbreviato impone di ravvisare il "caso analogo" previsto dalla prima parte dell’art. 28, medesimo comma 2.

Va aggiunto che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice dell’udienza preliminare che ha disposto il giudizio, sancita dall’art. 28 c.p.p., comma 2, ultima parte, vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti.

Coerentemente questa Corte ha già affermato che il giudice delle indagini preliminari può proporre conflitto contro il provvedimento del giudice del dibattimento, che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 21/04/1992, Conflitto in proc. Di Stefano, Rv. 190249).

Nella fattispecie, dunque, sussiste il caso analogo a quello del conflitto negativo, avendo due giudici contemporaneamente declinato la propria competenza con riguardo al medesimo processo e agli stessi imputati: il Tribunale di Modica perchè ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari della medesima sede, così implicitamente dichiarandosi incompetente a definire il giudizio con rito abbreviato; e il Giudice per le indagini preliminari perchè ha denunciato l’abnormità del provvedimento restitutorio del Tribunale, indicato come competente a procedere dopo la rilevata tempestività delle richieste di giudizio abbreviato degli imputati, già dichiarate inammissibili dal Giudice della fase preliminare.

3. Ciò posto, il conflitto va risolto a favore del Tribunale collegiale di Modica.

Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice dibattimentale, ritualmente investito del giudizio, non può declinare la propria competenza funzionale per la sua celebrazione sul rilievo dell’illegittimità della decisione del giudice per le indagini preliminari di inammissibilità dell’istanza di rito abbreviato, potendo solo, se del caso, applicare la prescritta riduzione di pena all’esito del dibattimento, qualora ritenga che la predetta istanza fosse ammissibile. E, invero, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina del rito abbreviato dalla L. 16 dicembre 1979, n. 479, nessuna norma attribuisce al giudice del dibattimento, in tale situazione, il potere di determinare il regresso del procedimento (conformi: Sez. 1, n. 47021 del 30/10/2008, dep. 18/12/2008 Confi, comp. in proc. Di Vincenzo, Rv. 242059; Sez. 1, n. 30738 del 11/07/2002, dep. 13/09/2002, Confi, comp. in proc. Bahitjar, Rv. 222184).

Segue la declaratoria di competenza del Tribunale collegiale di Modica, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale collegiale di Modica, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.