Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-09-2011, n. 18410 Danno

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato la AUSL (OMISSIS) di Sassari a pagare alla parte qui intimata, dipendente della AUSL, una determinata somma a titolo di risarcimento del danno da perdita di "chances", ritenendo altamente probabile che essa, per il carattere apicale delle mansioni svolte, avrebbe conseguito una delle posizioni organizzative, la cui istituzione – secondo la Corte- era obbligatoria per l’Azienda fin dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 del comparto sanità. La Corte ha quindi ritenuto che al dipendente spettasse a titolo del risarcitorio il maggiore compenso collegato alla detta posizione organizzativa, per l’intero periodo di vigore del contratto collettivo, coincidente con lo svolgimento delle mansioni apicali che tale posizione configuravano. L’AUSL (OMISSIS) chiede la cassazione della sentenza con ricorso per tre motivi. La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del CCNL del Comparto Sanità – personale non dirigente parte normativa 1998-2001 del 7 aprile 1999, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si richiama il comma 1 dell’art.20 del cit. CCNL per evidenziare in esso l’inciso "in relazione alle esigenze di servizio" e si sostiene che non è quindi corretto affermare che l’AUSL avesse l’obbligo incondizionato di istituire posizioni organizzative senza alcuna discrezionalità. Si richiama poi l’art. 21, comma 2 del contratto, a norma del quale candidati all’attribuzione di posizioni organizzative sono tutti i dipendenti di categoria D e, limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale, anche di categoria C, per sottolineare che l’apice della carriera impiegatizia è dalla categoria DS e per denunziare l’errore nel quale è incorsa la sentenza affermando che le posizioni organizzative mirerebbero a valorizzare i dipendenti giunti all’apice della suddetta carriera.

Si richiama ancora il cit. art. 21 del contratto, che nel comma 1 prevede che le aziende e gli enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite e si mette in luce la incongruità e la inutilità di tale previsione se, come ritenuto dalla sentenza, l’individuazione dei destinatari delle posizioni organizzative avesse dovuto farsi nell’ambito delle situazioni lavorative esistenti.

Si addebita infine alla sentenza impugnata di avere ritenuto che l’AUSL dovesse attribuire la denominazione di posizioni organizzative ai servizi ed alle strutture esistenti, assegnando la relativa qualifica al soggetto al vertice degli stessi, non considerando che in base alle pertinenti norme contrattuali le posizioni organizzative non sono oggetto di attività meramente ricognitiva ma devono formare oggetto di un apposito atto istituivo.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli artt. 20 e 21 del CCNL cit, e con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, attribuito a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances per tutto il periodo di vigenza del ccnl senza considerare che , in ogni caso, il periodo da considerare a tal fine avrebbe potuto coincidere solo con quello successivo alla istituzione delle posizioni organizzative.

Con il terzo motivo di ricorso, si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. attribuito all’interessato il risarcimento del danno da perdita di chances in assenza di allegazione e prova specifica.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati nei termini che seguono. Gli artt. 20 e 21 del CCNL 1998/2001 Comparto sanità stipulato il 17 aprile 1999, inseriti nel capo 3^ dedicato alle Posizioni organizzative, dispongono quanto segue: "Art. 20 Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni.

1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. 2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio; dì ricerca;

ispettive di vigilanza e controllo; di coordinamento di attività didattica.

3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:

a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;

b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;

c) complessità delle competenze attribuite ;

d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;

e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali. ART. 21.

Affidamento degli incarichi perle posizioni organizzative e loro revoca – indennità di funzione.

1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.

2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonchè -limitatamente al personale del ruolo sanitario e dì assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente.

3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l’indennità di funzione prevista dall’art. 36, da attribuire per la durata dell’incarico. Al finanziamento dell’indennità si provvede con il fondo previsto dall’art. 39. 4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno. La valutazione positiva da anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.

6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.

7. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.

8. La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell’art. 35 ed ove spettante quello dell’art. 36, comma 3;

9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi – prorogabile ad un anno – con valutazione positiva , in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell’art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.".

La lettura delle norme contrattuali consente le osservazioni che seguono.

Va anzitutto evidenziato che l’art. 20, comma 1 collega la posizione organizzativa al relativo livello di responsabilità, richiedendo che quest’ultimo sia "elevato".

Questo criterio fondamentale è poi declinato nel comma successivo, dove sono esemplificati i possibili contenuti delle posizioni organizzative.

In proposito assume rilievo centrale la funzione direttiva, o, alternativamente l’alta professionalità e il carattere specializzato dell’attività richiesta. Accanto a queste ipotesi fondamentali la posizione organizzative previste anche per attività di vario contenuto (staffa e studio con ricerca; vigilanza e controllo;

coordinamento di attività didattiche) in parte mutuate dalle norme in tema di dirigenza (vedi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 10, e, comunque di notevole rilevanza.

E’ utile considerare anche il comma 3 dell’articolo in esame in tema di graduazione delle funzioni.

Qui la norma contrattuale prevede l’adozione di criteri per valutare le posizioni organizzative individuate, al fine di consentire, appunto, di graduare le relative funzioni, ed indica alle aziende un insieme di elementi dei quali tener conto, lasciando aperta la possibilità di ulteriori specificazioni degli stessi, in relazione alle peculiari situazioni organizzative aziendali.

Il successivo art. 21, nel disporre circa l’affidamento delle posizioni, nel comma 1 impone alle aziende la formulazione di criteri generali per il conferimento, e nel comma 2 indica su quali elementi tali criteri debbano essere costruiti, orientando le aziende a tener conto delle funzioni ed attività prevalenti.

Il richiamato quadro normativo consente di affermare con chiarezza che nella vicenda delle posizioni organizzative le aziende mantengono, per volontà le parti contrattuali, un ampio margine di apprezzamento, nel quale esplica un ruolo fondamentale la considerazione delle esigenze di servizio di ciascuna di esse, nonchè una notevole latitudine nella individuazione di quali posizioni organizzative debbano essere in concreto attivate.

Così stando le cose costituisce una lettura evidentemente riduttiva del testo contrattuale ritenere che la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 1 secondo il quale le aziende "istituiranno" posizioni organizzative, sia fonte di un obbligo incondizionato ed a contenuto determinato. Da un lato infatti l’istituzione di dette posizioni è chiaramente correlata alle esigenze di servizio, dall’altro la concreta determinazione delle posizioni stesse è soggetta a valutazioni largamente rimesse alle Aziende.

Ben poco persuasiva, perchè lontana dalla stessa evidenza testuale del contratto, è poi la tesi che patrocina la natura essenzialmente ricognitiva delle operazioni demandate alle Aziende, chiaramente incompatibile con il significato del termine "istituire", che evoca bensì un obbligo, sia pur nei limiti e con le precisazioni indicati in precedenza, ma un obbligo il cui contenuto è quello di dar vita ad atti aventi tipicamente funzione costitutiva.

Se quindi l’obbligo delle Aziende è quello di istituire le posizioni organizzative, è chiaro che solo una volta che esso sia stato adempiuto sarà individuabile il parametro rispetto al quale poter verificare la maggiore o minore probabilità che il dipendente consegua la titolarità di una dì esse. Si deve affermare quindi che l’art. 20, comma 1, del CCNL 1998/2001 Comparto sanità stipulato il 17 aprile 1999, tanto per il suo contenuto testuale quanto per effetto del suo coordinamento con le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, come pure con quelle del successivo art. 21, commi 1 e 2 e nel prevedere la istituzione, da parte delle Aziende ed enti del comparto, delle posizioni organizzative, non impone un obbligo incondizionato ma lascia spazio alla considerazione delle specifiche esigenze aziendali, e, in ogni caso, non consente di configurare le relative decisioni delle aziende ed enti come meramente ricognitive della situazione esistente, avendo per contro tali decisioni carattere costitutivo delle posizioni organizzative. Da ciò segue che prima della istituzione di tali posizioni non è configurabile un danno da perdita di chances per il dipendente che assuma che egli sarebbe stato, con elevata probabilità, destinatario di una di esse.

Nei termini di cui sopra il ricorso va accolto con rinvio della causa per nuovo esame sulla base del principio appena indicato. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3189 Costruzioni abusive

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one cautelare proposta contestualmente all’appello;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– come è stato prospettato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale, formulata dall’appellante – sussistono i presupposti di convertire il rito cautelare e pertanto definire nel merito il secondo grado del giudizio a norma dell’art. 60 del C.P.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. R. Potenza e uditi per le parti gli avvocati Marco Zanna, Marco Orlando in sostituzione di Paola Di Marco e Roberto Colagrande in sostituzione di Dante Angiolelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

– rilevato che con sentenza n. 658 del 2009 il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto da Massimo Santarelli in qualità di amministratore del condominio sito in p.zza Sacro Cuore n.36 per l’annullamento dell’ ordinanza n. 5/09, con la quale il Comune di Pescara ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi conformemente al titolo abilitativo (DIA 26.3.2007) relativamente a maggiore altezza del sottotetto dell’edificio;

– visto che la predetta sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consesso dal sig. R. M., condomino dell’edificio sopra descritto, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, alla stregua di articolati mezzi di gravame che si intendono qui richiamati;

– visto che l’appellata amministrazione ha resistito all’appello, depositando la produzione di primo grado, proponendo altresì appello incidentale avverso la sentenza;

– ritenuto che alla camera di consiglio del 5 aprile 2011, fissata per la decisione dell’istanza cautelare avanzata dall’appellante, il Collegio, sentite le parti, ha giudicato di poter decidere l’appello con sentenza semplificata (a norma dell’art. 60 del CPA) e ne ha pertanto disposto la trattazione nel merito;

– considerato che l’appellante, che agisce in qualità di condomino proprietario dei locali sottotetto, risulta non presente nel giudizio di primo grado in quanto non ha impugnato l’ordinanza comunale, in quella sede censurata dal solo condominio;

– considerato che nella predetta posizione, il M., pur essendo titolare di autonomo interesse giuridico scindibile da quello del condominio, non ha legittimazione (ai sensi dell’art. 102 c.p.a) ad impugnare in questa sede la sentenza di primo grado, in quanto emessa al termine di un giudizio del quale l’odierno appellante non ha rivestito la qualità di parte;

– considerato, in particolare, che ciò si è verificato per non avere l’odierno appellante impugnato autonomamente l’ordinanza recante il ripristino delle opere risultate difformi dalla DIA;

considerato, pertanto, che il ricorso del solo M. è da ritenere inammissibile;

considerato che il ricorso incidentale del Comune è da ritenere privo di interesse, vista la soluzione in rito dell’appello avversario;

ritenuto che sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese del grado di appello;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile l’appello propost, dichiarando altresì improcedibile l’appello incidentale del Comune;

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 21231 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6.11.2001, B., Br., D., Ro., Ma., M. e P.R. nonchè S.A. e P.G. adivano la Corte di appello di Roma e premesso che il Comune di Roma, con ordinanza sindacale del 10.07.2001, aveva espropriato, per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale ((OMISSIS)) il loro terreno con annesso fabbricato, distinto in catasto al F. 602, p.lle 148, 1040 e 320, per complessivi mq 3.679, chiedevano che fosse determinata la giusta indennità di espropriazione, incongruamente stimata in sede amministrativa. Costituitosi in giudizio, il Comune di Roma contestava le avverse pretese, assumendo la congruità dell’offerta somma di L. 159.746.380 per l’area e di L. 24.500.000 per i fabbricati.

Con sentenza n. 2112 del 2.03- 16.05.2005, la Corte di appello di Roma, all’esito della disposta CTU, in accoglimento della domanda introduttiva, – determinava l’indennità di espropriazione nella complessiva somma di Euro 413.866,00, con interessi legali dal decreto di esproprio, ordinandone all’ente locale il deposito presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto già versato allo stesso titolo – determinava, inoltre, in complessivi Euro 12.653,00 la somma dovuta agli attori a ristoro del valore del soprassuolo, con interessi legali dalla domanda al saldo.

La Corte territoriale, riteneva:

– che dovesse farsi riferimento ai criteri previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per le aree edificabili;

che per il terreno espropriato dovesse essere recepita la stima dell’indennizzo effettuata dal CTU, senza procedere all’abbattimento del 40%;

che anche l’indennizzo per le costruzioni esistenti sul terreno espropriato poteva essere stimato in aderenza alle conclusioni del CTU e, dunque, in complessivi Euro 12.653,00, somma corrispondente alla valutazione effettuata dal Comune ed offerta agli espropriati.

Avverso questa sentenza, notificata il 10.06.2005, il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione notificato il 23.09.2005 ed affidato ad un unico motivo. Gli espropriati hanno resistito con controricorso notificato il 31.10.2005. All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata rinviata all’odierna udienza.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il Comune di Roma denunzia "Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di determinazione dell’indennità di esproprio. Omessa ed insufficiente motivazione su alcuni punti decisivi della controversia. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione". Il motivo non ha pregio.

Il Comune ricorrente addebita ai giudici di merito errori valutativi che si risolvono o in inammissibili apodittiche, generiche critiche, o in rilievi smentiti dal contenuto dell’avversata pronuncia, che vi ha dato pertinente ed esauriente risposta, o ancora fondati su circostanze di fatto non valutabili perchè nuove e, comunque, prive di richiami ad eventuali, già emersi elementi anche documentali, di riscontro in tale senso decisivo, non altrimenti desumibili. Inoltre, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi – evenienza nella specie non avveratasi -le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. cass. n. 10222 del 2009). Giova aggiungere che in tema di indennità di espropriazione, la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, produce i suoi effetti nei giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione, ma il giudice dell’impugnazione non può determinare la misura dell’indennità in misura maggiore rispetto alla sentenza di merito impugnata dalla sola amministrazione espropriante, stante il divieto della "reformatio in peius". Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Roma a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2011, n. 23680 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15-6-2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Asti, in accoglimento della domanda proposta da D.M. G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 3-10-1997/31-1-1998, per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., con conseguente instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di ricezione della richiesta per tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre accessori, il tutto con compensazione delle spese.

Tale pronuncia veniva appellata dalla società e, in via incidentale, sul capo delle spese, anche dalla D..

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 7-12-2006, respingeva l’appello principale della società ed in accoglimento dell’appello incidentale della D. condannava la società al pagamento delle spese del primo grado, condannando inoltre la stessa società al pagamento delle spese del gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico motivo.

La D. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, con l’unico motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, violando la L. n. 56 del 1987, art. 23, l’ art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo 25-9-97 e ai successivi accordi integrativi, erroneamente ha subordinato la legittimità del termine apposto al contratto de quo alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione, dovendo, invece, ritenersi legittimo il termine "anche in assenza della prova del nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione per cui è causa, non avendo le parti collettive previsto nè voluto tale requisito".

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha costantemente affermato con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25-9-1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v. fra le altre Cass. 26-7-2004 n. 14011, Cass. 8-7-2009 n. 15981), l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per il loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine).

La Corte di merito, quindi, in violazione di tale principio, che va qui ribadito, erroneamente ha ritenuto la nullità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti (3-10-1997/31-1- 1998), sulla base della considerazione che la società non aveva offerto alcuna dimostrazione che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avesse reso necessario il ricorso alla specifica assunzione della D..

Alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 (in contrasto, quindi, con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2-3-2006 n. 4588).

Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, la quale statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà al principio sopra richiamato esaminando altresì le questioni ritenute assorbite nell’impugnata sentenza, riguardanti in specie la legittimità o meno dei termini apposti ai contratti successivi intercorsi tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

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