Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 13-07-2011, n. 27414

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna di G.I., per il reato di rapina aggravata, inflitta dal Tribunale di Sulmona il 13 maggio 2009, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 1400,00 di multa ed ha disposto la confisca dell’autovettura utilizzata per commettere la rapina, ricorre la difesa dell’imputato, per il solo capo relativo alla confisca, chiedendone l’annullamento, perchè solo formalmente l’autovettura è del G.: nella sostanza appartiene al padre dell’imputato che ne sta ancora pagando le rate d’acquisto. Inoltre, non è stata adeguatamente motivata la ragione che ha indotto il giudice a disporre il provvedimento ablativo in secondo grado, attesa l’assoluta carenza di motivazione sulle cause che hanno determinato la confisca, che è solo facoltativa.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Nel caso in esame, i giudici del merito hanno disposto la confisca dell’autovettura, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, perchè è del ricorrente,e perchè fu utilizzata per la perpetrazione della rapina: tale motivazione non è sufficiente, perchè è meramente ripetitiva della formula dell’art. 240 c.p..

2.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo Collegio che la fa propria, nell’ipotesi di confisca facoltativa, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, il giudice di merito è tenuto a fornire una motivazione del provvedimento ablativo, che, comprovando che il potere discrezionale concessogli dalla legge non si è mutato in arbitrio (Rv. 115371) dia compiutamente conto del carattere strumentale del bene da sottoporre a confisca, rispetto alla consumazione del reato.

2.3 Secondo la giurisprudenza predetta, infatti, la confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma primo cod. pen. è legittima solo se sia dimostrata una diretta correlazione tra l’utilizzo della cosa,oggetto della confisca, e la realizzazione del reato e,contestualmente, si possa formulare una prognosi infausta sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa stessa, da parte dell’imputato.

(rv. 217376).

2.4 Occorre, cioè, che sia formulata una adeguata argomentazione prospettica sull’evenienza che tale bene, se lasciato nella disponibilità del condannato, possa costituire per quest’ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati rv. 248454. 2.5 La natura cautelare della misura di sicurezza patrimoniale, richiede infatti che non si prescinda, nella motivazione del provvedimento ablativo, dalla specifica enunciazione di tale diagnosi. Rv. 193422. 2.6 Il provvedimento di confisca impugnato prescinde da tali argomentazioni e deve, perciò, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, perchè formuli nuova motivazione sulla necessità di sottoporre a confisca l’autovettura del G..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla confisca, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 25-07-2011, n. 29703

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Svolgimento del processo

1. – A.M. è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25 maggio 2010 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, siccome gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, pluriaggravata (capo TT della rubrica provvisoria), contestatogli per avere l’indagato fornito "un costante contributo per la vita dell’associazione, accompagnando G.T. a (OMISSIS), in tal modo permettendo alla stessa di partecipare ai colloqui con il fratello G.D. cl. (OMISSIS), colloqui che rivestivano fondamentale importante per l’attività dell’associazione"; in particolare, per essere "personaggio di assoluta fiducia di G.T., alle cui disposizioni si conformava; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo". 2. – II provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Reggio Calabria investito dell’Istanza di riesame, che ha ritenuto sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, con riferimento all’imputazione mossagli.

2.1. – Più specificamente i giudici del riesame – dopo un preliminare rinvio, alle motivazioni dell’ordinanza cautelare ed alla richiesta del PM, valutate come complete ed esaurenti, quanto alla ricostruzione in punto di fatto del compendio indiziario – e dopo aver premesso che il presente procedimento costituiva una "sostanziale prosecuzione" dell’attività investigativa (la cosiddetta operazione Arca) che aveva consentito di disvelare, nel luglio 2007, anche in base alle rilevazioni di D.D.A., intraneo alla cosca Cirillo ed alle intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche dell’ingegner D.G. capo Area della impresa esecutrice dei lavori di rifacimento dell’autostrada (OMISSIS), il coinvolgimento delle più importanti ‘ndrine di Rosarno nell’"affare autostrada", aveva pure consentito, nei suoi successivi sviluppi, di "ricostruire importanti capitoli della storia criminale delle cosche calabresi" hanno valorizzato, ai fini della gravità indiziaria: (a) le intercettazioni ambientali operate all’interno delle sale colloqui di alcune strutture penitenziarie ( (OMISSIS)) ove erano stati ristretti G.G., G.D., O.F., S.S.R., G.R. e B.G.; (b) le intercettazioni ambientali captate su di un’autovettura in uso a C.P., persona ritenuta intranea, anche per vincoli parentali, al clan Gallico e uomo di fiducia di G.T..

2.2. – In particolare, per quanto ancora specificamente rileva nel presente giudizio di legittimità, i giudici del riesame, dopo aver rimarcato che il linguaggio utilizzato nei colloqui oggetto di captazione, risultava del tutto chiaro ed esplicito, in quanto le persone intercettate, eccezion fatta per il solo G.D., sempre cauto e sospettoso, avevano maturato "la ragionevole convinzione di non essere sostanzialmente obiettivi di interesse investigativo" e che l’operazione d’Interpretazione delle conversazioni doveva avvenire "alla luce degli standard indiziari enucleati nell’art. 273 cod. proc. pen." e non già applicando quelli probatori di cui all’art. 192 cod. proc. pen., non potendo "equipararsi le dichiarazioni eventualmente accusatorle di terze persone ad una chiamata in correità", hanno ritenuto certa la partecipazione dell’ A. all’associazione valorizzando le seguenti circostanze emerse dal materiale indiziario raccolto:

1) l’avere l’indagato accompagnato presso le carceri di (OMISSIS), G.T., così da consentire alla stessa di avere dei colloqui con il fratello G.D., ivi ristretto;

2) l’essere stato l’indagato assunto come dipendente da due imprese (OMISSIS) impegnate nei lavori di rifacimento della (OMISSIS), su segnalazione di G.T.;

3) l’avere l’indagato partecipato al pranzo consumato nell’abitazione del padre morente di G.D., in occasione della "storica" visita dell’ergastolano;

4) l’avere G.D. e la sorella T., nel corso di un colloquio avvenuto il 26 aprile 2008 nel carcere di (OMISSIS), individuato A.M. come una persona idonea a poter gestire, per conto della famiglia, un’attività di ristorazione (mensa scolastica) che gli stessi intendevano avviare.

2.3. – Con specifico riferimento a tali elementi indizianti, i giudici del riesame, nel precisare che gli stessi dovevano ritenersi univoci ed idonei "a supportare l’impostazione accusatoria in ordine all’appartenenza dell’ A. al gruppo mafioso dei Gallico", dagli stessi emergendo "un apporto collaborativo non trascurabile, non limitato alla mera inconsapevole disponibilità, conscia della finalità e dell’ineludibità dei colloqui", consideravano, di contro, come non decisive le deduzioni della difesa, secondo cui la disponibilità dell’indagato ad accompagnare la G., in realtà, "trovava le sue più intime ragioni" esclusivamente nel rapporto di parentela che lo legava alla donna (avendo l’indagato sposato B.F., figlia di M.C., sorella del marito della G., M.G.V.) e l’attività svolta a favore di G.T., era stato regolarmente retribuita, evidenziando in particolare, quanto a tale ultima prospettazione, come "l’esistenza del vincolo associativo, non necessariamente postula la gratuità delle prestazioni rese a favore del gruppo e non è dunque escluso dalla mera erogazione di un corrispettivo, indice di un rapporto sinallagmatico non incompatibile … con la partecipazione alle finalità criminose dell’organizzazione". 2.4. – Quanto poi alle esigenze cautelari, i giudici del riesame – evidenziata preliminarmente, l’operatività, nel caso in esame, ex art. 275 c.p.p., comma 3, di una presunzione di pericolosità sodale – hanno precisato che, attesa la natura permanente del reato contestato e stante l’assenza di elementi dimostrativi di un’intervenuta rescissione dei legami dell’indagato con l’organizzazione, tali da consentire di ritenere superata la presunzione di pericolosità, non era determinate la circostanza che I gravi indizi risalissero nel tempo, in quanto "la data di quest’ultimi non equivale a quella di cessazione della consumazione del reato associativo". 3. – Avverso tale pronuncia del tribunale hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, di contenuto pressochè identico, A. M. ed il suo difensore, avvocato Giuseppe Orlando, prospettando due motivi d’impugnazione a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza Impugnata.

3.1. – Con il primo articolato motivo, sì deduce in entrambi i ricorsi l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, per violazione di legge ( art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

In particolare, dopo un’articolata premessa volta a sostenere, attraverso plurimi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e della CEDU, come gli indizi a carico dell’indagato destinatario di una misura cautelare debbano essere gravi, precisi e concordanti, e come, anche a ragione delle modifiche legislative "sul giusto processo", allorquando i gravi indizi siano integrati dalle dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di un imputato in un procedimento connesso o collegato, le stesse devono necessariamente essere riscontrate da "altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità", nei ricorsi si confuta diffusamente l’effettiva rilevanza indiziaria, delle circostanze valorizzate dai giudici del riesame.

In estrema sintesi, nei ricorsi si evidenzia, quali profili di manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata:

1) con riferimento all’asserita disponibilità dell’ A. rispetto alla consorteria criminale, la sostanziale ed immotivata svalutazione di dati fattuali pure significativi e direttamente influenti sulla rilevanza indiziaria del non contestato accompagnamento, in diverse occasioni, di G.T., nei suoi spostamenti verso i luoghi di detenzione del fratello D. per effettuare dei colloqui con lo stesso, quali il rapporto di parentela esistente con la persona accompagnata; il riferirsi tale disponibilità, allo svolgimento di un’attività pacificamente lecita (l’effettuazione di colloqui); la non partecipazione dell’ A., ai colloqui stessi; l’estraneità dello stesso, rispetto a qualsiasi attività illecita riferibile alla cosca di asserita appartenenza; l’esito "negativo" delle intercettazioni ambientali eseguite all’interno dell’auto utilizzata dall’indagato;

2) con riferimento all’attività lavorativa svolta dall’indagato nei cantieri dell’autostrada, di cui si è fatta menzione nelle conversazioni avute dal C. con B.M., (a) la non veridicità dell’affermazione secondo cui l’assunzione dell’ A. sarebbe stata agevolata da G.T., emergendo dalle indagini difensive, non adeguatamente valutate dal tribunale, sia che le imprese siciliane che avevano assunto l’ A. non erano impegnate, intanto, nell’esecuzione dei lavori autostradali, svolgendo esse, invece, lavori di riammodernamento della linea ferroviaria; sia soprattutto che nell’assunzione dell’indagato non aveva inciso alcun intervento della G.; (b) l’assenza di idonei riscontri individualizzanti alle dichiarazioni rese dal correo C.P. e l’assenza di qualsiasi vantazione circa l’attendibilità del loquens;

3) con riferimento all’individuazione di A.M. come possibile gestore di un’attività di ristorazione, emersa nel corso di un colloquio avuto da G.T. con il fratello Ro., anche lui detenuto, la mancata valutazione che intanto tale colloquio si riferiva ad un’attività mai realizzata e da svolgersi presso una scuola all’epoca ancora in fase di costruzione; che dal colloquio non emergeva, comunque, la consapevolezza ovvero il "coinvolgimento volitivo di A.", rispetto all’Intendimento della zia;

4) con riferimento alla partecipazione al pranzo con G. D., emersa dalla captazione di un colloquio avuto con terze persone dal "loquace" C.P., definito in ricorso come un millantatore, la mancata valutazione del carattere meramente occasionale di tale partecipazione, quale desumibile dalla assenza dell’Indagato ad altre riunioni familiari pure svoltesi in occasione di precedenti permessi di cui l’ergastolano G.D. aveva fruito.

Tali considerazioni, si sostiene in ricorso, ove adeguatamente valutate, avrebbero dovuto condurre i giudici del riesame ad escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ A. in relazione al reato associativo contestato, per la cui configurabilità è necessario dimostrare l’esistenza non solo di una consapevole "adesione soggettiva" ma anche di un effettivo contributo all’associazione, che ad avviso del ricorrente non potrebbe configurarsi come minimo in quanto esso deve costituire "per la sua dimensione qualitativa o per la sua reiterazione quantitativa", indice inequivoco relativamente "al volontario perseguimento degli scopi dell’associazione, nella consapevolezza di innestare sinergicamente la propria condotta su quella degli altri associati". 3.2. – Con il secondo motivo, in entrambi i ricorsi si deduce il carattere meramente apparente e manifestamente illogico della motivazione, relativamente alla sussistenza di esigenze cautelari.

In proposito si osserva" che il percorso motivazionale svolto dai giudici reggini sul punto, si risolve in un mero richiamo alla presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen., non rispettoso dei principi enunciati in argomento dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 265 del 21 luglio 2010) e della Corte di Strasburgo (sentenza Pantano, del 6 novembre 2003) e che lo stesso, laddove viene affermata l’esistenza di una dichiarata ed incondizionata disponibilità dell’indagato "alle più svariate esigenze della cosca", si sostanzia in affermazioni "inverosimili", che non forniscono adeguata confutazione delle argomentazioni difensive, limitandosi a mere formule di stile.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di A.M. è inammissibile perchè basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

1.1. – Quanto al primo motivo, che attiene alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente relativamente al reato associativo contestatogli, è opportuno premettere che è consolidato orientamento di questa Corte ritenere che, per l’applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede. Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti – solo sommariamente illustrati al paragrafo 1.1 – da cui desumere lo stabile e consapevole inserimento dell’indagato nella associazione per delinquere di cui trattasi, tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l’attribuzione del reato all’indagato, laddove le argomentazioni, di merito e ripetitive di argomenti già adeguatamente confutati, secondo cui l’indagato sarebbe estraneo a logiche delinquenziali, risultando l’asserita sua adesione alla cosca Gallico incongruamente desunta da dati fattuali privi di effettiva valenza indiziaria". Al riguardo va infatti ribadito, anche con riferimento al presente procedimento, il principio da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, esulando dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, imp. Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, imp. Clarke, rv. 203428).

Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata nè una errata applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2 nè una mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

1.2. – Infondate risultano, infine, anche le censure sollevate in ricorso con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari giustificatrici dell’adozione della misura cautelare in concreto applicata all’indagato.

Per il reato associativo vige, infatti, la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3., e correttamente il Tribunale ha ritenuto, anche In considerazione della pluralità di mansioni in cui si "estrinsecava" l’attività svolta dall’indagato in favore del sodalizio, che in assenza di concreti elementi dimostrativi di un effettivo recesso dell’indagato dall’associazione e dell’irrilevanza del mero "decorso del tempo", nulla consentiva di ritenerla superata.

La stessa norma esclude quindi che possa essere applicata una diversa misura cautelare.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario al sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29766 Intervento di terzi e litisconsorzio

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato alla cancelleria della Pretura di Marano di Napoli in data 12 dicembre 1997, notificato il 24 febbraio 1998, il CONDOMINIO (OMISSIS) chiedeva di essere reintegrato nel possesso delle aree destinare a stenditoi dalle quali era stato violentemente spogliato da R.L., esponendo che il fabbricato condominiale si componeva di quattro scale, ciascuna sovrastata da un lastrico solare, da un torrino (incorporanti ciascuno l’impianto dell’ascensore), da un’area destinata a stenditoio e a collocazione, sul muretto, di antenne televisive, alla quale si accedeva – per ciascuna scala – attraverso una porta di ferro, le cui chiavi fin dalla costruzione del fabbricato erano state possedute dall’amministratore e dai singoli condomini; aggiungeva che il lastrico sovrastante la scala D era stato venduto dalla società costruttrice, la CO.ED.IT. s.p.a., che se ne era riservata la proprietà, a A.F., mentre i lastrici sovrastanti le scale A, B e C erano stati trasferiti a R.L. dal Tribunale di Napoli con decreto del 23.9.1997 a seguito del fallimento della CO.ED.IT. e quest’ultima, avanzando pretese dominicali anche nelle zone comuni, aveva invitato i condomini a liberarle, nonchè l’amministratore a consegnarle le chiavi di accesso, che poi aveva ottenuto dalla condomina I.M., per la scala C, per cui aveva provveduto a cambiare la serratura in data 28.11.1997 e a sbarrare le porte delle scale A e B, inibendo ai condomini ogni possibilità di accesso alle zone prima possedute.

Instaurato il contraddittorio e costituitasi la resistente, la quale eccepiva la natura non condominiale delle aree dalla stessa acquistate (lastrici solari), di cui la società costruttrice si era riservata la proprietà, il Pretore adito, espletata istruttoria, con provvedimento del 21/25.3.1998, reintegrava il CONDOMINIO nel possesso delle quattro zone del lastrico solare corrispondenti alle quattro scale, rinviando la causa per la trattazione del merito.

All’esito della fase a cognizione ordinaria, assunta la prova testimoniale, il Tribunale (già Pretore), con sentenza n. 221/04 (comunicata il 15.9.2004), confermava il provvedimento del 25.3.1998.

In virtù di rituale appello interposto dalla R., con il quale lamentava che il giudice di prime cure non avesse rilevato la carenza di legittimazione attiva del CONDOMINIO, che nessuna proprietà vantava sui beni de quibus, contenendo il dispositivo del provvedimento impugnato la reintegrazione nel possesso anche della scala D, che non aveva formato oggetto del ricorso ex art. 703 c.p.c., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellato, spiegato intervento volontario da A.F., accoglieva il gravame, nonchè la domanda dell’interveniente, e per l’effetto dichiarata la nullità del capo della sentenza impugnata relativo al lastrico solare di proprietà dell’ A., oltre a rigettare la domanda di reintegra nel possesso proposta dal CONDOMINIO. A sostegno dell’adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava, innanzitutto, l’ammissibilità dell’intervento dell’ A., a termini degli artt. 344 e 404 c.p.c., in quanto la pronuncia di reintegra del lastrico solare sovrastante la scala D non aveva formato oggetto di ricorso possessorio, con conseguente vizio di extrapetizione in cui era incorso il giudice di prime cure. Riguardo alla situazione possessoria vantata dal CONDOMINIO con riferimento ai lastrici solari sovrastanti le scale A, B e C, osservava che il potere di fatto esercitato dall’amministratore era configurabile esclusivamente in relazione alla copertura dell’edificio e agli interventi connessi a tale funzione comune, mentre a tutt’altri scopi corrispondeva l’uso del terrazzo da parte dei condomini e precisamente per l’installazione e manutenzione delle antenne televisive, nonchè per lo sciorinio, circostanze che però non assurgevano ad elemento univoco del compossesso del lastrico solare di proprietà esclusiva, integrando l’apposizione delle prime una limitazione legale alla proprietà, alla quale il proprietario del lastrico non si poteva opporre (ex ari. 232 codice postale e delle telecomunicazioni, D.P.R. n. 156 del 1973), ed il secondo avendo una funzione di rilevanza meramente privata che interessava i singoli condomini, per cui rispondeva ad una pratica per ragioni di tolleranza. Concludeva nel senso che la pratica del lastrico da parte dei condomini per alcuno degli anzidetti usi non dava luogo alla figura del possesso tutelabile sia sotto il profilo del corpus, per quanto dianzi esposto, sia sotto il profilo dell’animus, in quanto la possibilità di accesso in un luogo non assumeva il significato che ivi si intendeva esercitare un potere di fatto illimitato corrispondente all’esercizio del diritto condominiale, per cui l’eccezione dell’appellante "feci sed iure feci" mirava proprio ad escludere l’invasione di una ipotetica e di fatto inesistente sfera di possesso.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il CONDOMINIO, che risulta articolato in tre motivi, al quale hanno resistito la R. e l’ A., che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato vanno preliminarmente riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c., in quanto attengono al medesimo provvedimento.

Occorre, altresì, premettere che per conforme giurisprudenza di questa Corte l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1, per cui è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonchè a proporre impugnazione), senza alcuna autorizzazione nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. e cioè quando si tratti di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio, di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il migliore godimento a tutti i condomini, di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Nella specie, poichè si controverte di azione in ordine alle parti comuni dell’edificio, in tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea (cfr Cass. 10 novembre 2010 n. 22886).

In quest’ottica va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, seppure condizionato, avanzato dalla R. e dalla A., giacchè la legittimazione attiva del Condominio ad esercitare azione possessoria – in base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 1130 c.c., n. 4 – in relazione ad un’area di pretesa proprietà di terzi, destinata tuttavia ad un diritto di uso comune da parte dei condomini, come nella specie il lastrico solare, si collega al potere dell’amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio (v. Cass. 27 luglio 2007 n. 16631).

Il motivo è, dunque, privo di pregio.

Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale il CONDOMINIO formula censure relative alla motivazione della sentenza in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuta erronea, parziale e contraddittoria nella determinazione della situazione possessoria vantata dal condominio sul lastrico solare con riferimento all’eccezione sollevata dalla R..

Più specificamente, con la prima censura deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull’onere della prova (l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per aver la corte di merito erroneamente ritenuto un unicum il lastrico di copertura trasferito alla R. con decreto del 23.9.1997 insieme a possesso materiale. Di converso la conformazione di detti beni si sarebbe diversificata per essere la parte di proprietà dell’ A. delimitata da un muro che la separa del resto della copertura, i torrini chiusi in quanto contenenti l’impianto dell’ascensore, le aree stenditoio pavimentate e delimitate con un muretto, i restanti 1.300 mq. di proprietà della società costruttrice, fallita, asfaltati e non calpestabili. Solo quest’ultima porzione sarebbe stata acquistata dalla R., non risultando che il curatore abbia trasmesso all’acquirente il possesso di ulteriori zone rispetto ai mq. 1.300. Alla luce di detta situazione, mancherebbe la prova del trapasso del possesso delle aree stenditoio dal curatore alla R., per cui sarebbe errata la interpretazione data dalla Corte distrettuale alla eccezione feci sed jure feci quale "normale esercizio del…possesso esclusivo sulle zone di lastrico di che trattasi", neanche dimostrata dalla medesima appellante, sulla quale non risultano essere state articolate prove, con ciò contravvenendo ai principi generali dell’art. 2697 c.c. Il motivo si articola, dunque, in due argomentazioni: la prima attiene al merito e la seconda, con riferimento all’eccezione "feci sed jure feci", di carattere latamente procedurale. Relativamente alla prima, va rilevato che è infondata.

La sentenza della Corte territoriale, nel riformare la valutazione espressa dal Tribunale, spiega ampiamente le ragioni e le fonti del proprio convincimento sulla insussistenza dei presupposti contenuti nell’art. 1168 c.c. per l’esercizio dell’azione possessoria, valorizzando a tal fine la non univocità degli elementi quali l’esistenza di antenne televisive e dello sciorinio, come emergenti dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado, in quanto integranti non già una situazione di compossesso, ma una limitazione legale alla proprietà del lastrico solare.

Il ricorrente confuta tale decisione deducendo argomentazioni che non possono però essere riesaminate in questa sede di legittimità, con le quali smentisce siffatta valutazione delle risultanze probatorie, sollecitando una rilettura dei fatti emergenti dalle deposizioni alla luce delle sue argomentazioni. Il ricorrente critica soprattutto l’interpretazione dei fatti, censurando la qualificazione del lastrico quale unicum trasferito nella sua intera consistenza alla R., ma la sua censura resta nondimeno infondata anche in questa prospettiva, dal momento che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti; è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. 7 dicembre 2004 n. 22985). Si osserva, precisamente, che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l’immunità da vizi logici (v. Cass. 12 gennaio 2006 n. 413). E’ invece fondato il secondo profilo del primo motivo del ricorso, con cui si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte territoriale abbia accolto l’eccezione feci sed jure feci.

Come è noto, nella azioni possessorie l’eccezione feci sed jure feci del convenuto, che deduce di essere compossessore della cosa, rende necessario l’esame de titolo per stabilire, sia pure ad colorandam possessionem, l’esistenza e l’estensione del diritto che si allega.

Pertanto, tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di avere agito nell’ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il medesimo mira a fare accertare il suo diritto su quel bene, giacchè la prova del possesso, in sede possessoria, non può essere desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l’esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo, e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 705 c.p.c., in quanto il convenuto in giudizio possessorio – come sopra specificato – può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile (v. Cass. 29 gennaio 2007 n. 1795).

Sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto in quanto il giudice de gravame, basandosi sull’interrogatorio formale della R., ha fondato la propria decisione solo su elementi petitori in astratto, ritenendo l’invasione della sfera di possesso del lastrico solare da parte dei condomini alla luce del decreto del Tribunale di Napoli in data 23.9.1997, con il quale risulta ceduto alla resistente il diritto dominicale del bene, senza alcun accertamento nell’ambito della relazione di fatto esistente fra il bene e l’acquirente, nonchè sulla incompatibilità di detta relazione con quella vantata dai ricorrenti (v. in tal senso: Cass. 12 aprile 2000 n. 4679; Cass. 22 giungo 2000 n. 8489; Cass. 23 febbraio 2001 n. 2667).

Il primo motivo va, perciò, sul punto accolto.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 344 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto la corte distrettuale nel dichiarare la nullità della sentenza impugnata con riferimento alla reintegra in possesso anche della parte di lastrico di proprietà della A. (possesso della zona sovrastante la scala D), seppure erronea la decisione del giudice di primo grado per non avere formato oggetto della originaria domanda, non muta la situazione di fatto per non essere la stessa proprietaria dell’area stenditoio, per le ragioni sopra esposte. La censura è priva di pregio.

La norma richiamata dal giudice del gravame disciplina l’intervento in appello (che normalmente è precluso a chi non ha partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.), limitandolo soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’art. 404 c.p.c. L’intervento si atteggia, pertanto, ad uno strumento di tutela anticipata offerto al terzo che potrebbe proporre opposizione avverso la sentenza, al fine di consentire al medesimo di far valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarla e alla quale egli sarebbe legittimato ad opporsi ex art. 404 c.p.c. Ne consegue che può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio, ovvero l’avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o collusione delle parti stesse in suo danno. Ovviamente, trattandosi di uno strumento di tutela anticipata rispetto alla verificazione del pregiudizio, l’ammissibilità dell’intervento deve essere esaminata con una valutazione ex -ante del possibile epilogo della controversia.

Nella specie la Corte territoriale ha operato correttamente la sua valutazione, in sede di decisione, alla luce della statuizione da adottare in relazione alle conclusioni rassegnate dalle parti, riconoscendo il pregiudizio che sarebbe potuto derivare all’interveniente da una conferma della decisione impugnata che riconosceva tutela possessoria anche in danno della zona di lastrico di sua esclusiva proprietà pur non avendo formato oggetto di domanda possessoria. Osserva la corte che, valutando ex ante l’interesse, balza evidente l’autonomia delle rispettive zone del lastrico solare e sotto questo profilo non potrebbe dubitarsi della legittimazione della A. ad intervenire nel giudizio d’appello, e, quindi, dell’obbligo della Corte di merito di esaminare la sua domanda di riforma della sentenza impugnata.

Con il terzo ed ultimo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 non potendo il CONDOMINIO essere condannato al pagamento delle spese processuali della A. non evocata in giudizio.

L’accoglimento nei limiti suddetti del primo motivo del ricorso, determina l’assorbimento di detto mezzo, con cui si censura la statuizione sulle spese processuali.

In conclusione, il ricorso principale va accolto, per quanto di ragione, in ordine alla seconda argomentazione del primo motivo, rigettato per il resto, al pari del secondo motivo, assorbito il terzo mezzo; va, altresì, rigettato anche il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui sopra, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo esame, che si uniformerà al principio di diritto come sopra enunciato.

Per quanto attiene alle spese di questa fase, esse verranno regolare dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, rigettato il secondo motivo, assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale;

cassa con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese di questo grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34698 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010 il Tribunale di Salerno, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse di C.G. avverso il provvedimento del 15 gennaio 2009 del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli, con il quale era stata rigettata la richiesta di detrazione dal cumulo delle pene, effettuato con provvedimento n. 238/03 della stessa Procura, del periodo di detenzione in custodia cautelare sofferto dal predetto nell’ambito del procedimento definito con sentenza di condanna del 6 ottobre 1994 della Corte d’appello di Napoli, inserita nello stesso cumulo.

Il Tribunale, ritenuta la propria competenza, e rilevato che con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 143/09 emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno il 7 agosto 2009, che aveva sostituito il provvedimento di cumulo n. 238/03, la pena detentiva per il C. era stata rideterminata nella misura dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, ha, in particolare, ritenuto che:

– era ravvisabile l’interesse processuale a ricorrere del C. avuto riguardo all’interesse del medesimo, anche se condannato alla pena definitiva dell’ergastolo, all’ottenimento della chiesta detrazione del periodo sofferto in stato di custodia cautelare, per fruire dei benefici premiali o dell’istituto della liberazione condizionale o di eventuali modifiche del regime detentivo, interno all’Istituto di pena, rapportate al quantum della pena espiata;

– sul piano sostanziale non era precluso ai detenuto, anche se condannato all’ergastolo, di ottenere la detrazione del periodo sofferto in stato di custodia cautelare dal cumulo esecutivo delle pene inflitte;

– nel merito della domanda occorreva valutare la possibilità di considerare la detenzione, subita dal condannato a titolo di custodia cautelare (dal 20 giugno 1985 al 10 maggio 1988), fungibile con quella inflitta con la sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.

Secondo il Tribunale non sussisteva la fungibilità tra i due titoli detentivi, essendo l’isolamento cautelare modalità di custodia disposta per ragioni processuali, di natura endoprocessuale, e l’isolamento diurno sanzione penale e non modalità di esecuzione dell’ergastolo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, C.G., che ha denunciato con unico motivo la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 657 cod. proc. pen..

Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso in evidente illogicità, poichè, dopo aver condiviso le ragioni della proposta opposizione, ha affermato la non fungibilità della patita custodia cautelare con la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per sei mesi per la diversità ontologica tra isolamento diurno e isolamento cautelare, senza che tale paragone fosse stato oggetto dell’opposizione, proposta quando l’isolamento diurno non era stato ancora applicato.

Anche rispetto al nuovo cumulo di pene, ad avviso del ricorrente, i periodi di carcerazione già patiti, a titolo di espiazione di pena detentiva o di custodia cautelare presofferta, dovevano essere imputati come pena già espiata, mentre l’applicazione dell’isolamento diurno non poteva sottrarsi al meccanismo indicato dall’alt. 657 cod. proc. pen..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso per la condivisibilità dell’iter logico argomentativo dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale con l’ordinanza impugnata ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, avente ad oggetto il diniego della detrazione dal provvedimento di cumulo delle pene del periodo di custodia cautelare dallo stesso sofferto nell’ambito del procedimento definito con sentenza del 6 ottobre 1994 compresa nello stesso cumulo, dopo aver ritenuto sussistenti l’interesse processuale e il corrispondente diritto sostanziale del ricorrente, anche se condannato alla pena definitiva dell’ergastolo, all’ottenimento della chiesta detrazione.

Il rigetto è motivato dal rilievo che la carcerazione subita a titolo di custodia cautelare non può essere considerata fungibile con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, stabilita con il provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 7 agosto 2009, che ha sostituito il provvedimento di cumulo n. 238/03, per non essere "tra loro fungibili" i due titolo detentivi in relazione alla "radicale differenza" tra l’istituto dell’isolamento diurno e quello dell’isolamento cautelare, il primo essendo una vera e propria sanzione penale e il secondo una "modalità di custodia disposta per ragioni processuali". 3. Deve convenirsi con il ricorrente che l’iter motivo è palesemente illogico.

Il Giudice dell’esecuzione ha individuato le ragioni della infungibilità dei titoli detentivi, facendo riferimento all’isolamento diurno e all’isolamento cautelare e ritenendo di dover porre detti istituti a confronto, valutarne la differenza e trarre da essa elementi ostativi all’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen..

In tal modo, non si è considerato che la questione della fungibilità tra la durata dell’isolamento diurno, previsto dall’art. 72 cod. pen., e il periodo di custodia cautelare, in cui sia stato disposto l’isolamento cautelare consistente nella sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen., non aveva formato oggetto del giudizio di opposizione, e l’isolamento cautelare non faceva parte dei dati fattuali sui quali la tutela giurisdizionale doveva espletarsi.

Il thema decidendum atteneva, invece, alla fungibilità della custodia cautelare, senza isolamento cautelare, con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ordine alla quale il Giudice ha omesso di pronunciarsi.

4. L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame della fattispecie al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.