Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3533 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ri.Ca. e i figli G. e R.R. impugnano per cassazione, sulla base di quattro motivi, la decisione della commissione tributaria centrale n. 6826/24/06, pubblicata il 24.7.2006, con la quale essa, accolto il ricorso dell’allora ufficio delle imposte contro quella di secondo grado circa gli avvisi di rettifica per maggiori imposte relative agli anni 1982-84, in particolare con riferimento al 1983, affermava che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla sentenza di assoluzione del defunto loro dante causa, R.R., da reati fiscali, anche perchè si trattava in sostanza di formula per così dire dubitativa ex art. 530 c.p.p., comma 2. Inoltre i documenti rinvenuti dalla Guardia di finanza al valico di frontiera con la Svizzera, nascosti nelle scarpe calzate dal medesimo, costituivano dei tabulati bancari inerenti a titoli per operazioni finanziarie, e costituivano elementi di presunzione gravi, precisi e concordanti, per i quali l’onere della prova si spostava sul contribuente, che invece non lo aveva assolto.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la controricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. 1) Ciò premesso, il primo e secondo motivi, con cui viene dedotta violazione di norme di legge, sono inammissibili per mancanza dei relativi quesiti di diritto, che erano necessari, posto che la decisione impugnata veniva pubblicata dopo il 2.3.2006. 2) Col terzo motivo i ricorrenti denunziano vizi di motivazione sul presupposto che il giudice di terzo grado sarebbe caduto in errore nel ritenere la sussistenza di conti bancari esteri, e non invece di "movimentazioni di titoli obbligazionari esteri", come contestato con gli avvisi di rettifica, pronunciando in tal modo su circostanze differenti da quelle oggetto di accertamento, e quindi di censura col ricorso introduttivo.

Il motivo è inammissibile, atteso che i ricorrenti non hanno enunciato il momento di sintesi, per il quale la decisione sarebbe insufficiente e contraddittoria, senza inoltre specificare semmai che si tratterebbe di vizio di extrapetizione, con l’indicazione dell’art. 112 c.p.c..

3) Col quarto motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice penale.

La doglianza è inammissibile, trattandosi semmai solo di violazione di norme di legge, per le quali peraltro non è possibile in sede di legittimità prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti rispetto al giudice di merito. Quanto alla questione del giudicato penale, va rilevato che, com’è noto, ai sensi dell’art. 654 del cod. proc. pen., che ha implicitamente abrogato il D.L. n. 429 del 1982, art. 12 (convertito nella L. n. 516 del 1982), poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Quindi nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributar, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 3724 del 17/02/2010).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 9.000,00(novemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 2817

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. F.C. ha inoltrato in data 11 settembre 2009 domanda di emersione ai sensi della L. 102/2009, al fine di regolarizzare il ricorrente A.S.E.M..

A fronte della presenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art 14 c. 5 ter T.U. Immigr. del 1 dicembre, pronunciata dal Tribunale di Milano, la Prefettura disponeva il rigetto della domanda di emersione.

In seguito l’Amministrazione, con nota depositata il 14 settembre 2011, ha comunicato di aver riaperto la procedura de qua, che è stata successivamente definita con il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di sei mesi, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Ritenuto quindi che va dato atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che le spese di causa possono essere compensate, atteso il comportamento leale e collaborativo mantenuto dall’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 6597 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto che nessuno è presente per le parti costituite;

Rilevato che, al di là dei rilievi svolti nella sentenza impugnata in ordine all’individuazione del periodo di servizio cui ha riguardo la presente controversia, nella specie il ricorrente è un militare della Guardia di Finanza, con conseguente permanere della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165;

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della vicenda che occupa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-06-2012, n. 9640 Rimborso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

La Soc. Studio Polispecialistico Nomentano, ha impugnato dinanzi alla CTP-Roma il silenzio/rifiuto opposto dall’Ufficio alla propria istanza, avanzata il 20 maggio 2003, con la quale ha chiesto il rimborso di 609.655 Euro versati al Fisco negli anni 1997-2001, assumendo trattarsi di IVA su acquisti di beni destinati in modo esclusivo all’esercizio di attività esenti da imposta, acquisti che sosteneva essere a loro volta esenti da IVA ai sensi dell’art. 13, parte B), lett. c) della "sesta direttiva", non correttamente recepita nel D.P.R. n. 633 del 1972. La domanda della contribuente, rigettata per le annualità soggette a decadenza, era accolta limitatamente alle due annualità precedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso.

Tale decisione, appellata dalla contribuente e dall’ufficio, era confermata dalla CTR-Lazio giusta sentenza del 27 febbraio 2006. Con atto notificato in data 13-15 marzo 2007, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; la società contribuente non sì è costituita.

Con l’unico mezzo l’Agenzia – sotto il profilo della violazione dell’art. 13, parte B), lett. c) della direttiva 77/388/CEE, in relazione alla sent. CG 25/06/1997 C-45/95 e all’ord. CG 06/07/2006 C- 18/05 e C-155/05 – propone la tesi che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici d’appello, l’esenzione prevista dalla disposizione comunitaria si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto di detrazione.

Il mezzo è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell’affermare:

"In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lett. c), della 6^ direttiva n, 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C- 45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza" (SU 27207/09).

Accolto il ricorso e cassata senza rinvio la sentenza d’appello discostatasi da tale principio, il ricorso introduttivo dev’essere rigettato nel merito con riferimento alle residue due annualità precedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Nel consolidarsi della giurisprudenza in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di tutti i gradi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo così come precisato in motivazione; compensa le spese di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

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