Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-07-2012, n. 11872 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. M.M. ha chiesto, con ricorso del 19 giugno 2009 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 1 dicembre 2003 e definita con sentenza del 29 febbraio 2008.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in un anno e tre mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 550 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass. civ. n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 935 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 935, oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 775 Euro, di cui 280 Euro per diritti, Euro 445 per onorari e 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 525 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 465

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1). Viene in decisione l’appello proposto dalla Regione Campania contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, prima sezione, 10 agosto 2005, n. 10686 che, accogliendo il ricorso proposto dall’X "X", ha annullato per difetto di motivazione la nota n. 434 del 2002, con cui la Regione Campania aveva chiesto all’Università di restituire la somma di Euro 27.293,83, somma che la Regione le aveva corrisposto a titolo di acconto sul contributo concessole per la ricerca scientifica ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 41.
2). L’appello non merita accoglimento.
2.1.). Va respinto, in primo luogo, il motivo con cui si fa valere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Deve, al riguardo richiamarsi l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994).
Deve perciò ritenersi sussistente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la giurisdizione amministrativa, in quanto, la restituzione del contributo è stata chiesta non contestando un inadempimento del beneficiario, ma alla stregua di una nuova valutazione dell’interesse pubblico in vista del quale il contributo era stato concesso..
A giustificazione del provvedimento impugnato, la Regione invoca, infatti (anche nell’atto di appello), l’art. 11 della convenzione stipulata tra le parti in data 2 maggio 1998, che prevede che qualora, nel corso della ricerca, per fatto non imputabile a colpa del beneficiario e valutabile a giudizio esclusivo del Comitato scientifico, le probabilità di successo della ricerca stessa si affievolissero o venissero del tutto meno per carenza del risultato, il finanziamento, per la parte non ancora erogata, sarà revocato ed il beneficiario, per la parte erogata, tenuto alla restituzione della quota di finanziamento, fermo a suo carico l’obbligo, per la parte utilizzata, della relativa rendicontazione.
A fronte della revoca vi è, quindi, una diversa valutazione sulle probabilità di successo del progetto di ricerca e non un presunto inadempimento del beneficiario. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
2.2.) Da respingere sono anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso originario riproposte dalla Regione con specifici motivi di appello.
2.2.1.) In ordine all’eccezione di inammissibilità (secondo la Regione sarebbe stata impugnata una mera nota di invito bonario proveniente dall’Avvocatura, tutt’altro che lesiva e priva di natura provvedimentale), si deve osservare che il vero oggetto del giudizio, contro il quale, del resto, si indirizzano le censure fatte valere dall’Università nel giudizio di primo grado, non è la nota dell’Avvocatura regionale (in effetti priva di natura provvedimentale), ma il provvedimento di revoca adottato con decreto della Giunta regionale in data 21 dicembre 2001, n. 7010, sul cui presupposto l’Avvocatura ha chiesto la restituzione degli importi di denaro precedentemente concessi.
2.2.2.) In ordine all’eccezione di tardività (secondo la Regione, il Settore ricerca scientifica aveva comunicato a mezzo fax al Dipartimento universitario di medicina interessato il pronunciamento sfavorevole del comitato scientifico preannunciando la revoca del contributo già con nota del 14 luglio 1999), si deve osservare che l’atto comunicato è un mero parere infraprocedimentale, che non può evidentemente determinare la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento di revoca che risulta successivo (del 21 ottobre 2001). In relazione a tale provvedimento, non si sono prove in ordine al fatto che l’Università ne abbia avuto conoscenza in data anteriore rispetto alla comunicazione della nota con cui l’Avvocatura regionale chiedeva la restituzione delle somma.
Il ricorso di primo grado, quindi, deve ritenersi tempestivo.
2.3.) Nel merito, il Collegio condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale amministrativo in ordine al difetto di motivazione dell’atto di revoca.
Il provvedimento impugnato non indica, infatti, in alcun modo le ragioni sulla base delle quali la Regione ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la revoca del contributo già concesso. Non risulta a tal fine sufficiente né il richiamo al parere del Comitato scientifico del 9 giugno 1999 (a sua volta primo di motivazione), né il generico riferimento alle esigenze contabili dell’esercizio finanziario 1999.
3.). L’appello, in definitiva, va respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10223/2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 30 marzo 2010, n.7635 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DI EX GERARCA NAZISTA PER DIFFAMAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. – I tre ricorsi ex art. 335 c.p.c. vanno riuniti.

Osserva il Collegio che preliminarmente va esaminata la eccezione, espressa nel controricorso dei D. riguardante la inammissibilità del ricorso del P. per tardività.

Ad avviso dei resistenti e ricorrenti incidentali, vertendosi in tema di obbligazioni solidali da responsabilità aquiliana non vi sarebbe inscindibilità di cause, perché tra i due convenuti – l’autore del libro e l’editore – non sussisterebbe litisconsorzio necessario, per cui sarebbe irrilevante la circostanza che il ricorso sia stato tempestivamente notificato all’editore (p. 5 – 6 controricorso).

La sentenza è stata depositata il 14 febbraio 2005; il ricorso risulta consegnato per la notifica il 5 aprile 2006, quando era ben decorso l’ultimo termine utile.

A tale proposito il P. fa presente che le cause non sono scindibili, essendovi litisconsorzio necessario tra l’autore e l’editore (p. 4 controricorso P.), con ciò chiaramente riconoscendo la tardiva notifica della presente impugnazione ai D..

La controdeduzione del ricorrente principale non è corretta, per cui rilevata la tardività del ricorso proposto contro i D., il ricorso nei loro confronti va dichiarato inammissibile.

Infatti, è giurisprudenza, anche se remota, ma in termini, di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi (Cass. n. 587/69) secondo la quale la domanda, diretta a far dichiarare che l’opera, come realizzata dall’autore, viola il diritto alla reputazione dell’attore ed a fare eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell’art. 2043 c.c., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità, che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell’autore e dell’editore e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica.

Siffatta domanda non dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra l’autore e l’editore (obbligati solidali), potendo la sentenza essere utilmente data anche nei confronti di uno di essi.

Ne consegue l’assorbimento del ricorso incidentale dei D., espressamente condizionato all’ammissibilità del ricorso principale (v. p. 9 controricorso D.).

2. – Osserva il Collegio che per ragioni logiche va esaminato per prima il ricorso incidentale del Gruppo X.

Infatti, con l’unico motivo (omessa o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente putativa del diritto di cronaca relativamente al secondo passo del libro – art. 360 n. 5 in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c.) il Gruppo X assume che l’esclusione in capo al P. della responsabilità nei fatti di La Storta sia stata motivata in modo insufficiente.

A suo avviso, il giudice dell’appello non avrebbe ritenuto, così come, invece, da lui richiesto, la esimente putativa, pur in presenza di circostanze analiticamente dedotte in quella sede e soprattutto in primo grado, al punto che la nella decisione impugnata si userebbe il condizionale, attuando, quindi, un giudizio di legittimità e non di merito (p. 15 – 21 del ricorso).

Ritiene il Collegio che le censure, per come formulate, non meritino accoglimento.

Con siffatte censure, per la verità, si attacca la valutazione delle prove operate al riguardo dal giudice del merito, con un ragionamento immune dal vizio denunciato e di cui la sentenza da conto a p. 6..

Peraltro, è giurisprudenza di questa Corte, quella secondo la quale la c.d. esimente putativa necessita della dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico della fonte e della attendibilità di essa -, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass. n. 2271/05).

In estrema sintesi, occorre che colui che ha divulgato la notizia abbia effettuato un doveroso controllo delle fonti da cui l’ha appresa, soprattutto quando, come nella specie, la stessa presenta una sua intrinseca gravità (Cass. n. 9391/97).

Nel caso in esame, il Tribunale prima e il Giudice dell’appello, poi, hanno avuto ben presenti le dichiarazioni rese dal D. sulla “incertezza” degli elementi all’udienza avanti al Tribunale militare del 27 maggio 1996 e il fatto che, malgrado ciò, il D. aveva l’anno successivo, senza esitazione, pubblicata la notizia sulla “base delle sole generiche notizie di stampa indicate”, ovvero omettendo il doveroso controllo richiesto.

Si tratta di accertamento in fatto, che, congruamente motivato, sfugge al sindacato di questa Corte.

Ne consegue che va confermata la decisione del giudice dell’appello sulla ritenuta natura “diffamatoria” del racconto nelle pagine del libro circa la episodio di X.

E, quindi, si deve ritenere in thesi che questa diffamazione avrebbe potuto incidere negativamente sulla reputazione del ricorrente.

Di ciò, che costituisce specifico motivo di doglianza si dirà infra, allorché si esamineranno le censure di cui ai n. 7 – 9 del ricorso principale.

3. – Passando all’esame delle questioni poste dal ricorso principale il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorso presenta due gruppi di censure.

I primi quattro motivi attengono alla ritenuta insussistenza del carattere diffamatorio delle pagine 266-267 del libro del D.; gli altri cinque riguardano l’accoglimento parziale degli appelli incidentali circa il risarcimento riconosciuto dal primo giudice del danno morale.

2.1. – I primi quattro motivi per la loro interconnessione vanno esaminati congiuntamente.

3.1.1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 c.p.c.) il ricorrente lamenta che, analogamente a quanto deciso dal Tribunale, il giudice dell’appello avrebbe escluso la portata dell’opera del D. “sulla base di documenti successivi alla pubblicazione del volume e comunque mai prodotti dal D. medesimo (né dall’editore)” ed evidenzia che i convenuti, poi appellati, “hanno sempre e solo dedotto, quali fonti in grado di asseritemene scriminare l’opera del D., le sentenze penali militari, entrambi posteriori alla redazione del volume”.

Ritenendo che il D. abbia potuto utilizzare gli atti del processo penale delle Fosse Ardeatine, nonché le testimonianze rese in detto processo del 23 maggio, 5 e 6 giugno 1997, come si legge nella sentenza impugnata a p. 5, il giudice dell’appello non avrebbe deciso iuxta alligata et provata partium, per cui dovevano essere considerate irrilevanti le “fonti” in questione e, quindi, sarebbe dovuta “cadere l’allegata e non creduta efficacia scriminante” (p. 4 ricorso).

3.1.2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto i verbali, cui accenna la sentenza impugnata, non sarebbero mai stati acquisiti al processo, “né della verbalizzazione in questione è pacifica la esistenza e rilevanza” (p. 4 – 5 ricorso).

3.1.3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 596 bis c.p..

Egli lamenta che, comunque, pur ammesso che gli appellati avessero effettivamente allegato e/o prodotto le risultanze probatorie in questione (n.d.r. i verbali) e le stesse fossero effettivamente rilevanti per la ricostruzione del fatto storico, in base all’art. 596 c.p. l’autore della diffamazione non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, mentre l’unica prova “potenzialmente idonea a scriminare la condotta è quella data con sentenza di condanna dell’autorità giudiziaria come emergerebbe dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.1952/00), che richiama (p. 6 ricorso).

3.1.4. – Con il quarto motivo (carente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo:le testimonianze rese nel processo penale militare) il ricorrente si duole che “né il Tribunale né la Corte di appello si siano dati cura di disaminare le testimonianze in questione, giacché in nessuna di esse è dato leggere quanto poi pubblicato dalla X (sottolineatura del ricorso a p. 7).

Come appare evidente, il ricorrente, in estrema sintesi, sostiene la erroneità della decisione impugnata perché fondata su sentenze successive all’edizione del libro, tra le quali quelle della Corte di appello militare,, che avrebbe, invece, a quanto riportato dal D., escluso dall’oggetto del proprio giudizio le eventuali responsabilità del ricorrente per le torture (p. 6 ricorso sub terzo motivo), nonché su verbali di testimonianze a suo dire mai acquisite al processo.

3.2. – Tutti e quattro i motivi vanno disattesi.

Di vero, il giudice dell’appello ha preso atto della verità storica del fatto e correttamente ha ritenuto “irrilevante sapere se, nella redazione della quarta edizione del volume, il D. si sia avvalso o meno delle risultanze processuali del Tribunale e della Corte di appello militari; in ogni caso, nella esclude (né il P. ha provato il contrario – n.d.r.) che il D. abbia potuto utilizzare gli atti del processo penale delle Fosse Ardeatine, nonché le testimonianze rese in detto processo alle udienze del 23 maggio, 5 e 6 giugno 1997” (p. 5 sentenza impugnata).

Con siffatta argomentazione il giudice dell’appello si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte in sede penale e che puntualmente richiama (p. 5 sentenza impugnata) che ha statuito che, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è rilevante che il fatto sia vero e non possano sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo.

Ne consegue che tale prova può essere fornita o integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui contenuto sia stato eventualmente ignorato dall’autore.

Nella fattispecie, il giudice dell’appello ha valutato la verità sostanziale della notizia, per cui il discorso sulla conoscenza e sulla allegazione dei verbali, a cui lo stesso giudice fa riferimento per poter affermare “nulla esclude” (p. 5 sentenza impugnata) si può tranquillamente ritenere come argomento ad colorandum, essendo il suo convincimento fondato sull’accertata verità storica del fatto, sulla quale esistenza, peraltro, sembra sorvolare il ricorrente (v. p. 4 – 5 ricorso).

Ne consegue che anche il secondo motivo va disatteso.

Infatti, in base a consolidata giurisprudenza la esimente del diritto di cronaca e di critica va riconosciuta se la notizia pubblicata è storicamente vera, se vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); è corretta per moderazione, proposizione, misura delle modalità di espressione (c.d. continenza) (v. Cass. n. 2271/05).

Quindi, il presupposto di tale diritto è il principio della verità sostanziale dei fatti, i quali vanno controllati nel loro accadimento e non vi è alcun dubbio che i fatti di via X siano accaduti veramente, per cui le espressioni usate costituiscono una valutazione necessariamente soggettiva che presenta una maggiore compenetrazione con l’art. 21 Cost., per cui il limite della verità riguarda solo il fatto – base, ma non anche la sua valutazione.

In altri termini, il D. ha preso spunto da fatti realmente accaduti e anche stragiudizialmente accertati.

Peraltro, il P. non ha provato che il libro del D. sia uscito prima della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma del 27 luglio – 13 settembre 1997 (entrambi sono del 1997) e, comunque, nella stessa sentenza, anche se incidentalmente, si afferma che egli aveva partecipato all’arresto e agli interrogatori dei prigionieri di via X, usando nei loro confronti ed, in vario modo, violenza (come si evince dalla trascrizione del passaggio argomentativo di quella sentenza a p. 7 controricorso di X, peraltro, non contestato dal ricorrente, che ha proposto controricorso al ricorso incidentale dei D., ma non al ricorso incidentale del Gruppo X).

Ed, inoltre, il giudice dell’appello, nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado (del quale riporta la pagina), afferma che “il ricorso sistematico ad inumane torture fisiche e morali nella famigerata prigione di via X è storia dolorosa, documentata in tutte le sedi, del periodo tragico dell’occupazione nazista di Roma, testimoniata, prima di ogni altro, dai numerosi martiri di una tale brutale ferocia” (p. 5 sentenza impugnata).

Di qui, il rigetto del terzo motivo e l’assorbimento del quarto, che sembra, peraltro, non ottemperare, per come formulato, al principio di autosufficienza.

In altri termini, accertato il fatto storico imputato al X, il “racconto”di esso nel libro, ove, pur ammesso, riportato in modo diverso (per il vero, il ricorrente non solo si limita ad enunciare la eventuale diversità ma non allega, come suo onere, specificatamente gli elementi di essa dissonanza rispetto al fatto descritto, perché accertato), non incide sulla verità delle stesso e, quindi, sulla sussistenza dell’esimente in merito alla asserita “diffamazione”.

In conclusione, va ribadito che il giudice dell’appello nella sua disamina ha in maniera appagante, sotto il profilo logico-giuridico, motivato la sua decisione, che, pertanto si sottrae a ciascuno dei vizi denunciati, precisandosi, altresì, che l’elemento dirimente rispetto ad ogni tipo di ragionamento, che si può in thesi svolgere, è l’accertamento in ogni sede e di pubblico dominio del fatto storico: torture inflitte ai prigionieri di via X.

Questo accertamento storico, indiscusso, acquisito alla tragica vita di Roma durante l’occupazione nazista è di interesse pubblico e l’opera del D. non fa altro che sottolineare la ferocia di quella esperienza per le sue modalità di attuazione.

3.3. – Passando all’esame dei cinque motivi del ricorso, che riguardano l’ammissibilità degli appelli incidentali e le censure relative, il Collegio, che ritiene poterli esaminare congiuntamente per la loro logica e consequenziale interconnessione, osserva quanto segue.

3.3.1.- Con il quinto motivo (omessa pronuncia quanto alla tardività dell’appello incidentale – p. 7 ricorso-) e il sesto (violazione e disapplicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 343 e dell’art. 91 c.p.c. – p. 7, 8 ricorso -) il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe considerato la eccezione di tardività dell’appello incidentale proposto dagli eredi del D. ai fini del regolamento delle spese.

Entrambe le censure sono inammissibili, stante la ritenuta inammissibilità del ricorso del P. nei confronti dei D. e perché non riguardano la posizione del Gruppo X, il cui appello fu tempestivo.

3.3.2. – Con il settimo motivo (contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: l’accoglimento dell’appello incidentale), il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoriamente motivata nella parte in cui si afferma che il P. non fu lui ad ordinare il massacro di X, ma poi ha escluso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la sussistenza in re ipsa del danno non patrimoniale (p. 9 ricorso).

3.3.3. – Con l’ottavo motivo (ancora sull’appello incidentale: violazione dell’art. 3 Cost.) il ricorrente si duole della irragionevolezza, a suo dire, della motivazione in ordine a quanto denunciato con il motivo precedente, perché essa configurerebbe “una lesione dei principi espressi nella carta costituzionale in materia di eguaglianza” (p. 10 ricorso).

La complessa censura, così formulata, per un verso non è pertinente in punto di diritto e, per altro verso, è insuscettibile di esame in sede di legittimità.

In relazione al primo profilo, il ricorrente sostiene, infatti, che anche i soggetti “disonorati” hanno diritto ad un minimo di rispetto sociale.

E ciò è esatto, non potendosi disconoscere che ogni individuo, come persona umana, vada ex artt. 2 e 3 Cost. tutelato nella sua dignità anche quando la reputazione risulti lesa per altri fatti criminali per i quali sia stato riconosciuto colpevole.

Nella specie, il giudice dell’appello non ha però affatto disatteso, ed, anzi, ha ribadito in premessa, tale principio, in quanto ha riconosciuto in astratto il diritto del P. alla tutela della sua reputazione e ha solo escluso in concreto che potesse considerarsene provata la lesione.

Il che è certamente corretto sul piano giuridico, atteso che la prova della comunicazione del fatto non veritiero è solo la prova del fatto illecito altrui, ma non anche la prova del danno ingiusto che ne sia conseguito.

D’altronde, la valutazione che il giudice dell’appello ha negativamente espresso sull’art. della effettiva lesione della reputazione del ricorrente, nella concreta fattispecie, si risolve in un giudizio di fatto, riservata alla discrezionalità del giudice del merito, come tale non suscettibile di sindacato in questa sede.

2.3.3. – Il nono motivo (ancora sull’appello incidentale: violazione dell’art. 2059 c.c. e 185 c.p.) resta assorbito dal rigetto dei due precedenti motivi.

Conclusivamente, il ricorso principale del P. nei confronti del Gruppo X e il ricorso incidentale di questo vanno respinti; il ricorso principale del P. nei confronti dei D. va dichiarato inammissibile per tardività; il ricorso incidentale dei D., in quanto condizionato, va dichiarato assorbito.

Sussistono giusti motivi, data la natura della vicenda, la complessità delle situazioni giuridiche e la reciproca soccombenza per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto da P. nei confronti dei D., assorbito il ricorso incidentale condizionato dei D.; rigetta gli altri due ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ. Sez. III 10.03.2011 n. 5690 – condominio spese arricchimento senza causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16-27 settembre 2005, la Corte di appello di Roma rigettava llappello principale proposto dalla societaa immobiliare Romana servizi s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Velletri n. 46 del 2004 (che aveva condannato la societaa a rimborsare al Condominio, di via (OMISSIS), la somma liquidata al condomino L.M., a titolo di risarcimento del danno subito dal proprio appartamento, in seguito a copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal muro esterno dell’edificio).

Ad avviso del Tribunale, la societaa – costituendosi in giudizio – aveva eccepito in primo grado la prescrizione della azione proposta dal Condominio, con riferimento al termine di cui all’art. 1667 c.c. (due anni dal giorno della consegna dell’opera).

Il Tribunale aveva qualificato llazione proposta dal Condominio quale azione di responsabilitaa del committente nei confronti dell’appaltatore rigettando la eccezione di prescrizione biennale, di cui all’art. 1667 c.c. prevista in caso di difformitaa e vizi dell’opera.

Rilevavano i giudici di appello che la societaa immobiliare Romana servizi non aveva contestato la qualificazione dell’azione data dal Tribunale, sostenendo tuttavia che – fermo restando il divieto di porre a base della decisione fatti diversi da quelli dedotti dalle parti – il primo giudice avrebbe dovuto individuare di ufficio il tipo di prescrizione concretamente applicabile (quello, piuu breve di un anno dalla denuncia, di cui all’art. 1669 c.c. relativo alla rovina e difetti gravi dell’immobile).

I giudici di appello rilevavano che la comparsa di costituzione della societaa immobiliare Romana servizi in primo grado non conteneva, in fatto, specifiche indicazioni dalle quali potesse desumersi chiaramente la intenzione della societaa di volersi avvalere del piuu breve termine di prescrizione, ed in particolare di quello previsto dall’art. 1669 c.c. Una diversa valutazione operata, di ufficio, dal giudice avrebbe comportato, conseguentemente, una violazione del principio del contraddittorio.

Inoltre la eccezione di prescrizione, sollevata questa volta – ai sensi dell’art. 1669 c.c. in appello, doveva considerarsi preclusa dal divieto di nuove eccezioni di cui all’art. 345 c.p.c. riguardando circostanze non indicate nel giudizio di primo grado.

Per queste ragioni la Corte territoriale rigettava llappello principale della immobiliare Romana servizi.

Quanto all’appello incidentale proposto dal Condominio nei confronti del L., il primo giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto (relativa al pagamento di somme dovute e non versate, in relazione ai lavori di ristrutturazione dell’immobile) sul rilievo che le tabelle millesimali non contemplavano la quota del L. e che le nuove tabelle non potevano trovare applicazione con riguardo a spese che risultavano giaa deliberate e affrontate dal Condominio in base alle vecchie tabelle.

Le argomentazioni del primo giudice non tenevano conto del fatto che sussistevano tutti i presupposti per llesercizio dell’azione di indebito arricchimento, in mancanza di un titolo specifico sul quale potesse fondarsi la azione contrattuale.

In effetti, il L. aveva ingiustamente conseguito, in danno del Condominio, un risparmio di spesa, integralmente sostenuta, causa il suddetto errore nella composizione delle tabelle millesimali, dagli altri condomini.

Pertanto, in considerazione della validitaa della delibera di ripartizione delle spese effettuata n conformitaa delle vecchie tabelle, il Condominio non aveva altro rimedio per conseguire llindennizzo del pregiudizio subito che quello di esperire llazione di indebito arricchimento.

Nessuna contestazione era stata sollevata dal L. in ordine al risparmio di spesa, indicata dal Condominio in Euro 12.541,12, somma sulla quale dovevano decorrere interessi e rivalutazione dalla data dell’esborso, trattandosi di debito di valore da liquidarsi alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia.

Per queste ragioni, la Corte territoriale accoglieva integralmente llappello incidentale proposto dal Condominio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il L. con due distinti motivi.

Resiste con controricorso il Condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto di accogliere llappello incidentale del Condominio, ritenendo che tale tipo di azione trovasse fondamento, oltre che nella mancanza di una causa giustificatrice dell’arricchimento da parte del L. in danno del Condominio, nella mancanza di un titolo specifico sul quale potesse essere fondata la azione contrattuale.

Nel caso di specie difettavano tutti i requisiti previsti per llazione di indebito arricchimento.

Mancavano, nel caso di specie sia la residualitaa della azione che la unicitaa del fatto (che si realizza quando vi sia uno stretto nesso di causalitaa tra fatto ed arricchimento, da un lato, e depauperamento, dall’altro).

Mancava, inoltre, il requisito della generalitaa, essendosi in presenza di una espressa pattuizione contrattuale e di un conseguente titolo giuridico tale da giustificare la modificazione patrimoniale (la proprietaa del L. non era ricompresa nell’elenco delle unitaa immobiliari, redatto ai fini del risarcimento dei danni di guerra, quando la costruzione dell’appartamento del ricorrente non era stato realizzato).

In presenza delle valide tabelle millesimali, doveva escludersi che il L. avesse conseguito un indebito arricchimento.

Ai fini della ammissibilitaa dell’azione di indebito arricchimento, occorre la presenza di alcuni requisiti, tutti assenti nel caso di specie.

Occorre uno stretto nesso di causalitaa ed immediatezza tra fatto ed arricchimento e depauperamento.

Le opere di ristrutturazione dell’intero immobile erano state effettuate senza alcuna contestazione ed erano state regolarmente pagate da tutti i condomini in base alla ripartizione delle spese effettuata e deliberata.

La divergenza tra i valori reali dei piani o delle porzioni di piano di un edificio condominiale rapportati al medesimo e le tabelle millesimali non determina nullitaa delle tabelle o delle delibere fondate sulle medesime, potendone giustificare la sola revisione, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. ad opera della assemblea condominiale ovvero dell’autoritaa giudiziaria.

Il Condominio avrebbe potuto, pertanto, evitare quella ripartizione delle spese, chiedendo, sin dall’origine, una modifica e/o una revisione delle tabelle, in tal modo evitando llindebito arricchimento da parte di un singolo condomino.

Infine, mancava uno stretto nesso di interdipendenza necessaria tra llarricchimento del L. e la corrispondente diminuzione patrimoniale del Condominio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce omissione, carenza e/o insufficienza della motivazione.

I giudici di appello, con motivazione del tutto insufficiente, avevano dapprima affermato che le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla irretroattivitaa delle modifica delle tabelle erano esatte e, quindi, contraddittoriamente avevano accolto la domanda di arricchimento senza causa.

Osserva il Collegio:

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono infondati.

Correttamente la Corte territoriale ha affermato che nel caso di specie il Condominio non aveva altro rimedio se non quello di proporre una domanda di arricchimento senza causa per ottenere llindennizzo della diminuzione patrimoniale subita (nei limiti dell’arricchimento).

Nessuna questione ee stata sollevata dal ricorrente in ordine alla legittimazione attiva dell’amministratore del Condominio ed alla necessitaa di eventuale autorizzazione dell’assemblea a promuovere llazione contro il singolo condomino.

Sfugge a qualsiasi censura la osservazione conclusiva contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale nel caso di specie sussisteva anche il requisito previsto dall’art. 2042 c.c. e cioee la mancanza di un titolo specifico sul quale potesse essere fondata llazione contrattuale.

Come esattamente ha posto in evidenza la sentenza impugnata, la azione di indebito arricchimento trovava, nel caso di specie, il proprio fondamento nella assenza di una causa giustificatrice dell’arricchimento di un soggetto a danno di un altro.

Pur essendo possibile una richiesta di revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell’assemblea dei condomini (per la quale la giurisprudenza prevalente di questa Corte, fino alla decisione delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

Pertanto, nessuna contraddizione ee possibile ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimitaa dai condomini, con la conseguenza che llefficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696).

In base a tale considerazioni, non puoo condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, secondo la quale, una volta esclusa la retroattivitaa della modifica delle vecchie tabelle, i giudici di appello avrebbero dovuto rigettare la domanda di arricchimento senza giusta causa.

Nee puoo ritenersi che, nel caso di specie, vi fosse state inerzia del Condominio, poichee i condomini avevano agito giudizialmente per ottenere la revisione delle tabelle condominiali, una volta accertato che la unitaa immobiliare del L. era completamente esclusa dalle tabelle millesimali (che non contemplavano la sua quota).

La modifica delle tabelle di ripartizione delle spese, come giaa rilevato, non poteva avere efficacia retroattiva: con la ovvia conseguenza che la unica azione esperibile, da parte dei condomini e, per essi, dell’amministratore del condominio, era appunto quella di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c..

Tra llaltro, neppure llinerzia del Condominio o dei condomini avrebbe potuto condurre ad escludere il fondamento della azione di indebito arricchimento ovvero a ridurre llentitaa dell’indennizzo dovuto, non essendo applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 1227 c.c. relativa al concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 23 luglio 2003 n. 11454).

A tal proposito, questa Corte ritiene di ribadire il principio, giaa fissato con la propria precedente sentenza n. 23 luglio 2003 n. 11454 e 2484 del 20 marzo 1997, secondo cui, in tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata llunicitaa del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e llassenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell’impoverito, ancorchee riconducibile a difetto di diligenza (nella specie nemmeno specificamente indicata, per come emerge dalla sentenza di appello, dall’odierno ricorrente in sede di appello) nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove cioo gli sia possibile, non esonera llarricchito dall’obbligo di indennizzare la controparte nee diminuisce llentitaa dell’indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversitaa dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di risarcimento del danno, dall’art. 1227 c.c., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.

Da ultimo, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato atto che la misura dell’indennizzo, corrispondente al risparmio di spesa conseguita dal L., non ee stata specificamente contestata da questtultimo.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200.00 (duemiladuecento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosii deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2011

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