Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 3395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.F. agiva in giudizio nei confronti del Comune di Trapani e della Cooperativa edilizia a r.l. Zoraide, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni da occupazione illegittima (domanda poi abbandonata) o in subordine, alla giusta indennità di esproprio, in relazione all’appezzamento di terreno di proprietà, sito in (OMISSIS), in catasto al fg. 66, particelle 355, 409, 410 e 70, assoggettato a procedura ablativa; i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito la domanda attrice.

La corte d’appello, con sentenza depositata il 9 febbraio 2004, ha determinato l’indennità di espropriazione del terreno in oggetto in Euro 161.021,05, ordinando al Comune di Trapani di depositare detta somma, detratto quanto già versato, presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali dalla data del provvedimento ablativo, alla data del deposito; ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della Cooperativa; ha condannato il Comune alla rifusione al F. delle spese di lite ed al pagamento delle spese della CTU; ha compensato per intero le spese inerenti al rapporto processuale tra attore e Cooperativa.

La corte territoriale, preso atto della limitazione della domanda da parte del F. alla sola determinazione della giusta indennità di espropriazione, ritenuto legittimato passivo il solo Comune, ha ritenuto la congruità della stima del terreno da parte del CTU, operata con riferimento alla natura edificatoria risultante dallo strumento urbanistico vigente alla data di esproprio, che lo inseriva in zona territoriale omogenea B5 con indice di massima densità edilizia fondiaria di mq. 1,5 mc/mq, ha arrotondato detto valore a L. 70.000 a mq, valore conforme a quanto dichiarato ai fini ICI dall’espropriato, mentre ha ritenuto non sorretto da concreti elementi l’assunto del Comune, di un asserito prezzo inferiore di mercato degli immobili esistenti nella zona.

Ha quindi calcolato l’indennità, pari alla semisomma del valore venale e reddito dominicale rivalutato, nel caso pari a L. 311.780.225, ed essendo l’indennità provvisoria, determinata con provvedimento del 5/7/96 in L. 129.578.440, sensibilmente inferiore a quella accertata giudizialmente, non ha fatto luogo alla decurtazione del 40%.

La corte territoriale ha riconosciuto sulla somma pari alla differenza tra quanto determinato e quanto già versato, gli interessi compensativi dalla data del provvedimento ablativo alla data del deposito, mentre ha respinto la domanda del F. di risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., trattandosi di debito di valuta, non risultando il comportamento colpevole dell’espropriante, configurabile peraltro solo dall’instaurazione dell’opposizione alla stima, nè avendo la parte provato di avere subito un pregiudizio economico maggiore di quello coperto dagli interessi legali.

Ricorre per cassazione il comune di Trapani, sulla base di due motivi; il F. ha depositato controricorso con ricorso incidentale autonomo, sulla base di un unico motivo.

Motivi della decisione

1.1.- Il Comune di Trapani con il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis sotto il profilo dell’errata qualificazione del valore del terreno, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che il CTU avrebbe dovuto attestare il valore non oltre L. 50.000 a mq., partendo dal presupposto della inesistenza di un interesse concreto da parte degli imprenditori all’utilizzazione edificatoria del terreno, e quindi valutare lo stesso come assimilabile ai terreni ricadenti in zone territoriali omogenee C, determinando ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, il valore nell’importo correntemente applicato, vicino a L. 50.000 mq, come determinato dalla stessa sezione della corte d’appello nella sentenza 398 del 2004, in eguale composizione collegiale, relativamente agli stessi convenuti, per un appezzamento di terreno limitrofo; al più non si sarebbe riscontrato il consistente divario tra indennità offerta e quella accertata, che ha indotto la corte territoriale a negare la riduzione del 40%. 1.2.- Con il secondo motivo, il Comune denuncia violazione o falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 1, convertito nella L. n. 359 del 1992, insufficiente e contraddittoria motivazione sotto il profilo del mancato abbattimento del 40%, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 atteso che l’art. 5 bis non consente di attribuire in sede di giudizio di opposizione alla stima un indennizzo immune dall’abbattimento, quando l’opposizione sia stata proposta dopo l’entrata in vigore della legge, il privato sia stato posto in condizione di stipulare la cessione volontaria del bene ed abbia ritenuto di non accettare la proposta.

1.3.- Il F. ha proposto ricorso incidentale autonomo nella parte in cui la corte territoriale ha respinto la domanda di condanna al maggior danno da svalutazione monetaria, "per erronea e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3-5)", sostenendo che risulta documentalmente provata la propria qualità di coltivatore diretto e che il suolo espropriato, pur ricadente in zona urbanizzata, era coltivato a vigneto irriguo, da cui la prova del maggior danno, essendo venuto meno il mezzo di lavoro e stante l’impossibilità di acquistare un fondo equivalente, a causa della mancata disponibilità della indennità di esproprio; che infine l’irrisorietà dell’indennità e la infondatezza del ricorso danno prova del comportamento colpevole dell’ente.

2.1. – Riuniti i ricorsi principale ed incidentale, va in primis rilevato che, a seguito della sentenza resa dalla Corte Costituzionale, n. 348 del 24/10/2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, venuto meno "il criterio riduttivo di indennizzo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 29 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente.

E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo ad essere applicato, riespandendo la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 9321/2008; 9245/2008; 8384/2008; 7258/2008;

26275/2007): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU."(così Cass. 14939/2010, tra le ultime).

Nè infine è applicabile lo jus superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 in base ai quali "Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento", in ogni caso ratione temporis, dato che la norma di diritto intertemporale di cui al comma 90 prevede una limitata retroattività della nuova disciplina, con riferimento solo "ai procedimenti espropriativi" e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11498/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da detta normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone "che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene" (così Cass. 14939 del 2010).

Va infine ricordato che dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in oggetto del Giudice delle Leggi, non è più applicabile l’art. 5 bis, con l’unico limite delle situazioni consolidate, per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, per avvenuta formazione del giudicato, o per essersi verificate preclusioni o decadenze previste dalla legge (in tal senso, tra le ultime, Cass. 10958/2010, Cass. 27264/2008, Cass. 963/2007).

Orbene, nel caso, il Comune ha posto in discussione l’ammontare dovuto e la mancata decurtazione del 40% di cui all’art. 5 bis, mentre il F. si è limitato ad impugnare la reiezione della domanda ex art. 1224 c.c., senza porre a sua volta in discussione il quantum dell’indennità, si che non si rende applicabile in favore della parte la sentenza del Giudice delle Leggi. Alla stregua del mutato assetto normativo e nei limiti delle impugnazioni delle parti, vanno quindi esaminati i motivi dei ricorsi riuniti.

2.2.- Il 1^ motivo del ricorso principale del Comune deve ritenersi infondato, attesa l’insussistenza del vizio di motivazione denunciato: ed invero, la corte territoriale ha ampiamente e congruamente argomentato, in relazione all’adesione alla valutazione operata dal CTU, motivando sulle ragioni della ritenuta congruità, sì da doversi ritenere del tutto infondata la prospettata insufficienza (addirittura, inesistenza) della motivazione in ordine alla valutazione del terreno (nè d’altra parte, l’art. 360 c.p.c., n. 5 attribuisce il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento: così, tra le tante Cass. 27162/2009 e 15355/2004. Non sussiste infine la contraddittorietà nella motivazione, che la difesa del Comune prospetta con riferimento alla valutazione di un diverso terreno, come effettuata in una diversa sentenza sempre della stessa corte d’appello nella medesima composizione, pur con gli stessi convenuti: ed invero, il vizio in oggetto si palesa solo quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti tra loro, in modo da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata (sul principio, Cass. S.u., 26825/2009, e conformi, 6064/2008,18709/2007,17076/07), ed è di chiara evidenza come non sia neppure configurabile la contraddittorietà della motivazione della sentenza, avuto riguardo ad una diversa sentenza.

2.3.- Il secondo motivo del ricorso principale è chiaramente da respingersi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 328/2007. 2.4.- Anche il motivo del ricorso incidentale è infondato. Premesso che; la parte ha fatto valere il vizio sotto il profilo della erronea e contraddittoria motivazione, pur richiamando, ma come mera indicazione normativa, l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, mentre le argomentazioni fatte valere sono dirette a prospettare il solo vizio motivazionale, va rilevato che la censura è formulata in modo del tutto generico, senza riferimento ad elementi probatori, a fronte di una motivazione che ha esposto le argomentazioni giuridiche giustificative della decisione assunta in modo logico, immune da vizi di qualificazione della fattispecie o da omissioni su fatti decisivi.

2.5. – I ricorsi vanno pertanto respinti.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-02-2011, n. 754 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo

Il sig. S.A., sottotenente Allievo presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, a seguito di segnalazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, veniva incolpato di aver usurpato distintivi militari in uso all’Arma dei Carabinieri, fatto per il quale oltre ad essere indagato da parte della Procura Militare, subiva un procedimento disciplinare in quanto "con tale comportamento ledeva il prestigio dell’Esercito e violava in modo rilevante i doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato".

All’esito dei lavori dell’apposita Commissione consultiva, preposta per il procedimento disciplinare, al predetto Ufficiale irrogata, per la mancanza addebitatagli, la sanzione disciplinare di giorni dieci di consegna di rigore.

Avverso tale provvedimento l’interessato, dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti, proponeva ricorso gerarchico al Direttore del Reparto Corsi che con determinazione del 25 febbraio 2004 prot. n. 733/11/B4 respingeva detto gravame per quanto riguarda il merito (modificando unicamente la motivazione) "in quanto la mancanza è stata commessa evidenziando una condotta contraria alle norme ed all’etica di un ufficiale".

Il sig. S. ha impugnato tale provvedimento innanzi al TAR per il Piemonte unitamente all’atto consequenziale di "non idoneo" in attitudine militare e all’avvio, ai sensi del Regolamento per l’Accademia Militare e la Scuola di Applicazione, del procedimento finalizzato alla cessazione dal servizio permanente ed al collocamento in congedo.

L’adito Tar con sentenza n.980 del 9/6/2004, resa in forma semplificata ha accolto il proposto gravame, con annullamento dei provvedimenti impugnati e tanto in accoglimento del profilo di illegittimità costituito dalla mancata concessione di un termine a difesa.

Il Ministero della Difesa ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta.

A sostegno del proposto appello è stato dedotto un unico motivo col quale si assume che il termine a difesa concesso nel procedimento disciplinare ancorchè nella durata minima deve ritenersi sufficiente ai fini di un corretto esercizio della funzione disciplinare.

Si è costituito in giudizio il sig. S. che contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

All’udienza dell’11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello si appalesa infondato, meritando le osservazioni e conclusioni del giudice di primo grado la relativa conferma.

Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo fondato l’assorbente motivo con cui è stato dedotta, in relazione al procedimento disciplinare così come attivato e svoltosi, la violazione del diritto di difesa e tale rilievo risulta pienamente condivisibile.

Invero, come si evince dall’esame della documentazione versata in giudizio e precisamente dalle risultanze descritte negli atti che hanno caratterizzato lo svolgimento del procedimento disciplinare, la nota recante la contestazione di addebiti con invito a nominare il difensore e a comparire innanzi alla Commissione consultiva in funzione disciplinare datata 5 febbraio 2004 è stata notificata all’interessato solo in data 9 febbraio alle ore 8,45, con la precisazione che il procedimento disciplinare "avrà luogo il giorno successivo, il 10 febbraio 2004 alle ore 14,30", (cioè il giorno dopo) così come avvenuto.

Ora è di lapalissiana evidenza che il termine concesso all’Ufficiale per presentarsi innanzi all’Organo disciplinare per discolparsi e comunque difendersi in ordine all’addebito contestatogli è di un estrema esiguità (poco più di un giorno), tale da non consentire al medesimo (e nemmeno al suo patrono) di approntare una adeguata difesa delle ragioni da portare a propria discolpa.

L’Amministrazione appellante sostiene al riguardo che non ricorressero ragioni per concedere un termine a difesa più ampio, giacchè i fatti erano stati già contestati nel procedimento penale ed inoltre perché nel procedimento disciplinare l’interessato non ha al riguardo formulato alcuna contestazione.

Ad opinione del Collegio, le argomentazioni difensive dell’appellante Ministero si rivelano prive di ogni pregio perché, quanto al primo aspetto, i procedimenti in questione, quello penale e quello disciplinare, sono caratterizzati da una loro specifica autonomia, con diversità di modalità di espletamento, di termini e quant’altro, per cui non si può fare riferimento ad un equivalenza di situazioni.

Quanto alla mancata contestazione in sede di svolgimento del procedimento disciplinare dell’assegnazione di un insufficiente termine a difesa da parte dell’incolpato, tale circostanza è del tutto irrilevante giacchè non costituisce manifestazione di acquiescenza e non sana certo il procedimento dal vizio dedotto, lì dove, invece, il profilo di illegittimità in questione risulta essere stato denunciato tempestivamente nelle competenti impugnative previste dalla legge (l’interessato ha dedotto puntualmente tale doglianza anche tra i motivi posti a fondamento del ricorso gerarchico).

Ora, vero è che il regolamento militare, nel descrivere le fasi del procedimento disciplinare, alcunché dice in ordine al termine minimo che deve intercorrere dalla comunicazione dell’atto di contestazione di addebiti e la presentazione innanzi alla Commissione di disciplina per il concreto svolgimento del procedimento, ma è ovvio che in casi come questo non si può non rinviare ai principi di ordine logico e di carattere generale vigenti in tema di esercizio di difesa, in virtù dei quali devesi necessariamente rilevare come un termine assolutamente troppo breve come quello concesso (poco più di 24 ore) impedisce il concreto ed efficace approntamento delle ragioni di difese che pure l’Organo disciplinare deve vagliare prima di giungere alla determinazione finale.

La mancata assegnazione di un termine a difesa più ampio finisce col costituire violazione del principio di difesa, che pure deve essere assicurato nella sua pienezza a tutela e garanzia del soggetto destinatario di un provvedimento di carattere negativo assunto all’esito di un relativo procedimento sanzionatorio.

L’appello è dunque infondato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.

Sussistono, peraltro, giusti motivi avuto riguardo alla specificità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 23-02-2011, n. 7069 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

E.A. è stato condannato dal Tribunale di Rimini, con sentenza 21.6.2006, perchè – nella sua qualità di amministratore unico di IBC ITALIANO BROKER CORPORATION Srl., fallita il (OMISSIS) – risulta aver sottratto denaro e giacenze di magazzino sì da rendersi responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale e per disordine documentale (essendo stato assolto, invece, dall’accusa di essere ricorso abusivo al credito, nonchè di bancarotta semplice nell’avere aggravato il dissesto essendosi astenuto da tempestiva richiesta del fallimento).

La Corte d’Appello di Bologna, in data 23.9.2009, ha confermato il giudizio di reità, discostandosi dalla prima sentenza soltanto per la riduzione della sanzione inflitta.

Il ricorso della difesa di E. si duole:

– dell’erronea applicazione della legge penale per l’omessa applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006;

– dell’erronea applicazione della legge penale per l’errata valutazione dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice;

– carenza di motivazione;

a) sulla dimostrazione della fraudolenta distrazione dei beni, avendo i giudici proceduto per il tramite di inammissibile inversione dell’onere probatorio;

b) sulla esclusione del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 15 aprile 2009, Renda CED Cass., 243907), il ricorso per cassazione fondato sulla mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso il beneficio, con espressa statuizione nel dispositivo della sentenza, diversamente il condono può essere più propriamente invocato avanti al giudice dell’esecuzione. Questo non è il caso portato all’attenzione della Corte.

Del pari infondato è il successivo mezzo.

La giurisprudenza di legittimità, nella lettura, aderente al dato letterale della norma di legge, ha costantemente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, 14 gennaio 2010, Rizzardi, CED Cass. 246357) escluso la necessità della prova (salvo che per la fattispecie propria dell’ esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) dell’intenzionalità di danno o di altra specifica forma di dolo, quale fine dell’agire dell’imprenditore negli atti di gestione precedenti il fallimento dell’impresa o della società.

Il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante al fine di affermare la responsabilità dell’imputato.

Non costituisce pertanto inversione dell’onere della prova il fatto che sia rimessa all’interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato. Invero, l’imprenditore o l’amministratore è collocato nel nostro ordinamento in posizione di tutela delle aspettative creditorie ed essendo egli il destinatario dell’interpello del curatore in merito al suo patrimonio, è il soggetto onerato della compiuta dimostrazione della sorte dei cespiti – di cui è data prova della sua pregressa disponibilità – non rinvenuti dalla procedura concorsuale. E, dunque, si rivela corretta l’argomentazione giudiziale al proposito.

E’ inammissibile l’ultimo motivo.

Non vi fu appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche perchè esse furono già concesse dal primo giudice. La doglianza, oltre che del tutto infondata ed aderente ad un profilo di stretta discrezionalità del giudice, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2009 Trasferimenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono appartenenti alla Polizia di Stato e, in data 28.7.2000, sono stati assoggettati al trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di servizio (dal Comune di Monterotondo alla località Settebagni del Comune di Roma).

In data 1.12.2001 gli interessati hanno presentato istanze volte ad ottenere i benefici economici di cui alla legge n. 100 del 1987.

Con le note ministeriali in data 12.2.2002 l’Amministrazione ha rigettato le richieste chiarendo che "nella nuova sede di Settebagni risulta trasferito il Centro Radio nel suo complesso. Infatti nessun provvedimento relativo al trasferimento di personale è stato adottato dai competenti Servizi della Direzione centrale per le risorse umane".

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e erroneità dei presupposti.

Controparte ha depositato memoria di replica in data 6.5.2010 sostenendo che non si tratta di trasferimento di autorità e che la PA non ha fatto altro che dare un nuovo assetto organizzativo ad una delle sue articolazioni disponendone l’ubicazione a pochi chilometri di distanza rispetto al sito precedente.

I ricorrenti insistono nelle argomentazioni con la memoria depositata il 14.5.2010.

I). Giova richiamare, in via preliminare, la normativa in materia.

La Legge 10 marzo 1987 n. 100 contiene le "norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare".

L’art. 1 dispone, al comma uno, che " a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

La successiva Legge 29 marzo 2001 n. 86 reca le "disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia".

L’art. 1 stabilisce che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa una speciale indennità mensile di trasferimento, "pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

II). Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato.

Come noto, la suddetta indennità, di cui alla legge n. 100/1987, spetta qualora il soggetto, con provvedimento emesso nell’interesse dell’Amministrazione (e, quindi, d’autorità) venga trasferito ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che il tratto differenziale dell’istituto del trasferimento d’autorità rispetto a quello disposto a domanda va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici; mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quelli che intendono far valere esigenze personali e, in quest’ultima ipotesi, l’interesse dell’Amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento delle domande (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1705/2006; n. 4973/2005; n. 4896/2002; n. 324/2001).

In linea generale, i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex L. n. 100 del 1987 (ora disciplinato dall’art. 1 della L. n. 86 del 2001, con alcune modificazioni) sono: a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall’Amministrazione; c) anteriorità del termine di quattro anni di permanenza nella sede di servizio (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1867).

Con il motivo di ricorso i ricorrenti sostengono la natura di trasferimento di autorità a far data dal 28.7.2000 presso la nuova sede di servizio sita in Settebagni (Comune diverso da quello di provenienza e distante da esso oltre dieci chilometri).

Il Collegio ritiene che le censure prospettate non meritino positivo apprezzamento.

In particolare:

a). lo spostamento di cui trattasi non è scaturito dall’adozione dei provvedimenti "personali" di trasferimento nei confronti di singoli dipendenti o di una pluralità di essi ma ha riguardato l’intero reparto considerato come complesso strutturale;

b). inoltre, il mutamento di ubicazione dei locali sede dell’ufficio è stato originato da esigenze esclusivamente logistiche (e, pertanto, non potrebbe neppure essere qualificato come un vero e proprio trasferimento ma come uno spostamento di sede per motivazioni di natura tecnico – logistica).

Infine, recenti orientamenti giurisprudenziali hanno già affermato che:

a) il diritto all’indennità è connesso allo spostamento del militare in una diversa sede di servizio per un’esigenza propria dell’Amministrazione, che comporti la necessità di fruire della sua opera in un luogo diverso dal precedente;

b) non sorge quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell’intero reparto per motivi logistici, ferma restando l’area di operatività del medesimo e, conseguentemente, la sede ove l’interessato espleta le funzioni caratteristiche del rapporto d’impiego (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2000, n. 3099).

In conclusione ne discende la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e la non ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la corresponsione dello specifico trattamento economico di cui alla L. n. 100/1987.

Pertanto, il ricorso è da respingere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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