T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2447

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7 luglio 2010 e depositato il 22 successivo il signor C. impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di diniego di adozione di un programma speciale di protezione richiesto dal ricorrente per sè e per la sua famiglia, in data 26 marzo 2010.

Riferisce di aver rivelato i rapporti intercorrenti tra criminalità organizzate e di aver indicato fatti, nomi e circostanze secondo quanto comprova l’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa nei confronti dei primi e di essere stato, unitamente alla sua famiglia, destinatario di comportamenti intimidatori.

Lamenta, l’illegittimità del provvedimento di diniego di ammissione al programma speciale di protezione adottato nei suoi confronti e deduce:

1) Eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, carenza di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 82 del 1991.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9 e 13 quater della legge n. 82 del 1991. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, assoluta carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, ancora carenza di motivazione. Violazione dell’articolo 111 della Costituzione.

3) Violazione degli articoli 2, 29 e 32 della Costituzione. Violazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge n. 848 del 4 agosto 1955, con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Con Ordinanza n. 3928 del 1° settembre 2010 il Collegio ha concesso la richiesta tutela cautelare;

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che con sua relazione ha controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione della causa la parte ha prodotto un’ulteriore memoria nella quale ha, ancora una volta, sviluppato le iniziali argomentazioni.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Ammesso ad un programma provvisorio di protezione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 82 del 1991, e successivamente escluso da quello definitivo, chiesto per sè e per la sua famiglia, il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego pronunciato dall’Amministrazione intimata.

Denuncia, col primo motivo, l’eccesso di potere sotto molteplici profili e la violazione dell’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 8 del 1991 convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991.

L’Amministrazione resistente nell’assumere la contestata determinazione avrebbe ritenuto necessaria la presenza di tutti i presupposti previsti nella norma richiamata mentre la disposizione porterebbe a ritenere sufficiente la presenza soltanto di uno di essi.

In ogni caso, le dichiarazioni rese erano complete, importanti, nuove e attendibili secondo quanto si ricava nell’Ordinanza emessa il 16 novembre 2009 dal GIP del Tribunale di Catanzaro, nell’ambito dei processi penali contrassegnati dai numeri 936 del 2006 e 927 dello stesso anno.

A dimostrazione degli argomenti appena esposti il ricorrente si attarda, quindi, nell’indicazione puntuale dei passaggi contenuti nell’Ordinanza suddetta, atti a dimostrare, a suo avviso, il peso delle sue rivelazioni e dichiarazioni e reputa di scarso rilievo la circostanza che si sia pervenuti ad una sola ordinanza di custodia cautelare.

Rileva, ad ogni buon conto, che altri soggetti sono stati raggiunti da provvedimento di custodia cautelare in carcere sia pure in relazione ad altri capi di imputazione.

In buona sostanza, sostituisce alle valutazioni di merito svolte dalla Commissione di cui all’articolo 10 della legge n. 82 del 1991, le sue personali valutazioni.

La censura non merita accoglimento.

Preliminarmente, il Collegio richiama l’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 8 del 1981 convertito con modificazioni nella Legge n. 82 dello stesso anno, nel quale si precisa che; " Ai fini dell’applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicoeversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni."

Rileva che la disposizione esposta non enumera dei requisiti puntuali, da considerare in modo disgiunto l’uno dall’altro, alla cui sussistenza subordinare l’ammissione al programma di protezione, ma delinea un quadro d’insieme, capace di dimostrare l’effettivo contributo alle attività investigative che il soggetto da ammettere al programma di protezione è in grado di offrire e rimette ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione resistente, censurabile solo nel caso di palese incongruenza, la determinazione conclusiva.

Nel caso in esame sembra al Collegio che l’Amministrazione procedente abbia correttamente esercitato il suo potere atteso che la Commissione ex articolo 10 della legge n. 82 del 1981 si è attenuta, dichiarando che non vi erano ragioni per discostarsi, alle articolate indicazioni fornite dalla Direzione Nazionale Antimafia e che queste sembrano frutto di una compiuta istruttoria.

L’Ufficio ora nominato, dopo aver premesso che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è stato predisposto il 10 marzo 2010, oltre il termine di centoottanta giorni previsto dall’articolo 16 quater della legge n. 82 del 1981 per l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto ammesso a programma di protezione, vale a dire a distanza di circa un anno dal primo interrogatorio avvenuto il 27 marzo 2009, ricostruisce la vicenda di interesse del ricorrente.

Precisa che lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato e che nell’immediatezza dell’arresto ha indicato cinque soggetti come coloro dai quali aveva ottenuto il carico di sostanze stupefacenti trasportate; che ha ripetuto le stesse dichiarazioni in un successivo interrogatorio intervenuto dopo qualche giorno e che, ascoltato a distanza di circa un anno, ha precisato di non aver partecipato ad altre attività delittuose oltre a quelle riferite.

Soggiunge che lo stesso ha operato un generico riferimento ad un altro episodio riguardante un altro soggetto estraneo ai cinque già indicati.

Osserva che le dichiarazioni del ricorrente hanno portato ad una sola ordinanza cautelare a carico di uno dei cinque indicati e conclude nel senso che l’apporto all’attività investigativa del ricorrente si è sostanziato nel contenuto di tre interrogatori in relazione ad un’unica vicenda.

Così riferiti i fatti sembra al collegio che quei caratteri prescritti per riconoscere al peso delle rivelazioni su un’attività criminale, l’incidenza necessaria per l’ammissione al previsto programma di protezione, in particolare quello della notevole importanza, richiesti dalla legge n. 82 del 1981, non siano effettivamente riscontrabili nella fattispecie in esame e che legittimamente sia stato denegata l’ammissione allo speciale programma di protezione.

Infondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 9 e 13 quater della legge n. 82 del 1991 e l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, assoluta carenza di istruttoria e di motivazione oltre alla violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 111 della Costituzione.

Dall’inosservanza del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 16 quater della legge n. 82 del 1991 perchè la persona che ha manifestato la volontà di collaborare renda al procuratore della Repubblica tutte le notizie in suo possesso, utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, non deriverebbe, a suo giudizio, l’impossibilità di ammissione al programma speciale di protezione, non rivestendo tale termine il carattere perentorio che l’Amministrazione ha inteso riconoscergli.

La semplice lettura della nota del 9 aprile 2010 della Direzione Nazionale Antimafia, alla quale la Commissione ex art. 10 prima richiamata si è espressamente richiamata e l’istruttoria condotta da quest’ultima – che dà conto della ragione del diniego di ammissione al programma, – pronunciato, rende chiara l’inconferenza della ricostruzione operata dalla parte ricorrente.

Si legge in essa che la circostanza appena detta viene presa a riferimento come ulteriore e non decisiva (rivelatore è il "peraltro " utilizzato al riguardo) circostanza. Inoltre il riferimento al termine di 180 giorni contenuto nel provvedimento gravato è al solo scopo di stabilire che decorso ormai detto termine senza che sia intervenuto il provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione, tale programma, vale a dire quello provvisorio è da ritenersi cessato. La lettura dei due atti mette in rilievo che il fondamento del diniego impugnato si basa, essenzialmente, sulle argomentazioni riferite in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso.

Da queste si evince anche, che il provvedimento gravato è sorretto da esauriente motivazione desumibile non soltanto dall’atto ma anche dai provvedimenti in esso espressamente richiamati, come la nota della Direzione Nazionale Antimafia i cui estremi sono stati appena sopra riportati.

Si deduce inoltre che essendo spirato, in ogni caso, il termine di 180 giorni previsto per la valutazione definitiva della posizione dell’interessato e non essendosi ravvisate sussistenti le condizioni per l’ammissione al programma speciale di protezione, ogni rapporto doveva intendersi concluso.

Né può essere condivisa l’impostazione della censura in esame nella parte in cui qualifica il diniego impugnato come atto di revoca.

L’articolo 13 della legge n. 82 del 1991, disciplinante le modalità di ammissione alle speciali misure di protezione, distingue tra le misure urgenti, riconosciute nel caso di eccezionali motivi; misure a carattere provvisorio, qual è il programma speciale di protezione, riconosciute in presenza di atti o fatti che sembrino giustificare la tutela; misure definitive, in particolare, il programma speciale di protezione, riconosciuta dopo che quei fatti ed atti inizialmente valutati hanno acquistato una loro solidità.

I procedimenti preordinati alla concessione del programma provvisorio o definitivo di protezione sono, evidentemente, diversi e rispondono a logiche diverse: provvisoria e quindi temporanea (180 giorni) la prima; definitiva e quindi stabile la seconda.

La circostanza che un soggetto ammesso ad un programma di protezione provvisorio conosca le determinazioni assunte a suo riguardo oltre i 180 giorni stabiliti e che le determinazioni stesse siano state assunte oltre tale termine, non serve a trasformare il provvedimento di ammissione ad un programma provvisorio di protezione, protratto oltre il termine massimo indicato, in provvedimento implicito di ammissione ad una programma definitivo occorrendo una determinazione espressa al riguardo, da assumersi sulla base degli atti accumulati nel tempo previsto (180 giorni) e messi a disposizione della Direzione Nazionale Antimafia prima, della Commissione ex articolo 10 già citata, poi.

Rimanendo il primo sempre e soltanto un programma provvisorio di protezione, anche se di fatto applicato per un periodo ulteriore rispetto a quello previsto, ne consegue che l’atto di mancata ammissione al programma speciale di protezione, non può essere reputato una revoca, ma semplicemente un atto di diniego.

La revoca interviene, infatti, a rimuovere un precedente atto dello stesso tenore, conclusivo di uno identico procedimento emanato, però, sulla base di diverse valutazioni di merito.

Inconferente si rivela anche il richiamo all’articolo 9, comma 6, della legge n. 82 del 1991.

La disposizione evocata si riferisce alla stima del pericolo da valutarsi in relazione alle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione alle quali le dichiarazioni sono rese, valutate con riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è in grado di avvalersi, sempre che sia ritenuto sussistente il fondamento della concessione del programma speciale di protezione.

Senonchè è facile osservare che se non vi sono quelle dichiarazioni nuove, e soprattutto di notevole importanza, in presenza delle quali deve essere concesso il programma speciale di protezione, non si verificano nemmeno quelle esigenze di tutela in relazione alla forza di intimidazione del gruppo criminale da valutarsi in relazione alla concessione del programma speciale di protezione.

Insomma, se non vi è un’incidenza nei riguardi di un gruppo criminale non appare configurabile a quella forma di intimidazione del gruppo criminale prevista e, quindi, non sono ravvisabili le relative esigenze di tutela.

Va osservato, peraltro, che le speciali situazioni di pericolo competono alle Autorità di pubblica sicurezza le quali possono (e debbono) nel ricorso di determinate circostanze approntare le ordinarie misure di sicurezza consistenti nella vigilanza fissa, radiocollegata alle abitazioni o alle proprietà, e/o il servizio di scorta.

Nel caso del ricorrente, secondo quanto riferisce l’Amministrazione intimata, le esigenze di sicurezza del ricorrente della sua famiglia risultano oggetto di segnalazione alle Autorità di pubblica sicurezza per la specifica e relativa valutazione. Risultano, pertanto, prese in considerazione.

Inammissibile per genericità risulta, infine, la terza censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 29 e 32 della Costituzione; degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 4 agosto 1955 n. 848 di ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

I diritti costituzionali contenuti nelle norme richiamate risulterebbero violati con riferimento alla famiglia del ricorrente così come i principi sanciti dall’ordinamento europeo.

Si tratta di affermazioni apodittiche rispetto alle quali il ricorrente non produce non solo nemmeno un principio di prova ma non sviluppa alcun argomento puntuale ritenendole, erroneamente, rilevabili automaticamente dalla semplice constatazione della mancata ammissione al programma speciale di protezione disposta dall’Amministrazione resistente.

Per tutte le argomentazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dal signor C.F., meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14423 Insegnanti elementari

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Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’ateo in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunziare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi, ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle 00.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art. 3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti Interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’art. 18 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio dei 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo;

L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione".

Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua "conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2509 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento prot. 4420 del 23 febbraio 1993 il Sindaco del Comune di Orbetello disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria edilizia presentata il 29 marzo 1986 dalla A. M. T. relativamente alle opere edilizie abusivamente realizzate in località Saline Breschi di Orbetello, consistenti in unità residenziale, box ed opere esterne: ciò sulla scorta del parere negativo reso dalla competente Commissione per la tutela dei Beni Ambientali (decisione n. 283 del 14 marzo 1990), fatto proprio dalla Giunta Municipale con la delibera n. 919 del 21 ottobre 1992.

2. Con rituale e tempestivo ricorso giurisdizionale la signora V. T. D., acquirente delle opere oggetto di sanatoria, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’annullamento di tutti i sopracitati atti, lamentandone l’illegittimità alla stregua di tre motivi di censura, rubricati rispettivamente "Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Illogicità manifesta", "Difetto di motivazione – Disparità di trattamento e sproporzione tra il fatto e la sanzione" e "Violazione di legge ed eccesso di potere per ingiusto procedimento".

In sintesi, la ricorrente, oltre a dedurre l’erroneità della procedura per la mancata preventiva comunicazione del parere negativo della Commissione per la tutela dei beni ambientali e della consequenziale delibera della giunta municipale, notificati soltanto unitamente al diniego di sanatoria delle opere realizzate, lamentava la genericità e l’illogicità della valutazione negativa delle opere da sanare, anche in relazione ai materiali utilizzati, priva di qualsiasi adeguato supporto istruttorio (quali ispezioni e sopralluoghi), tanto più che, per un verso, si trattava di un immobile di modesta entità inidonea ad esporre a rischio o a pericolo la zona, mentre, per altro verso, non risultava in alcun modo considerato che le predette opere ricadevano in zona interessata da un’ampia e notoria urbanizzazione e antropizzazione; ciò senza contare ancora che in ogni caso si sarebbe potuto loro imporre correttivi e rimedi per rendere sanabili le opere stesse; laddove l’amministrazione comunale si era inopinatamente limitata a recepire il parere negativo senza compiere alcuna ulteriore e doverosa attività istruttoria e senza tener conto della notevole risalenza nel tempo delle opere realizzate, così che era macroscopica la sproporzione tra il fatto e la sanzione.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1662 dell’anno 1993.

3. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 27 giugno 1996 i signori V. T., A. M. T. e Paolo Orlando impugnavano anche la successiva ordinanza n. 134 del 25 marzo/15 aprile 1996, recante l’ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, notificata unitamente al diniego di sanatoria ed ai ricordati atti ad esso presupposti.

L’impugnativa, oltre a riprodurre i motivi di censura già sollevati col primo ricorso, deduceva l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione sia perché al signor Paolo Orlando (originario comproprietario dell’immobile con la signora A. M. T.) era stato notificato senza la previa notifica degli atti presupposti ed inopinatamente emessa ancor prima della decisione dell’adito tribunale sulla legittimità del diniego di sanatoria.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 2697 dell’anno 1996.

4. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 261 del 24 novembre 1997, riuniti i ricorsi, respingeva il primo, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati e, quanto al secondo, in parte lo respingeva ed in parte lo dichiarava inammissibile, nella parte in cui erano stati riproposti i motivi già spiegati con il primo ricorso.

5. Con atto di appello notificato il 7 gennaio 1999 la signora V. T. ha chiesto la riforma della predetta statuizione, formulando un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione degli artt. 7 e 15 L. 1437/1939 – Contraddittorietà della motivazione della sentenza – Illogicità manifesta", con cui sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, a suo avviso superficialmente apprezzati ed ingiustamente respinti con motivazione lacunosa e contraddittoria.

Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.

6. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

7. L’appello è infondato.

7.1. Occorre premettere che il parere negativo (decisione n. 283 del 14 marzo 1990) reso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali sulla domanda di condono edilizio, è motivato sulla circostanza che "…i manufatti e le opere riguardano un punto di elevatissimo interesse ambientale e paesistico, nei confronti del quale costituiscono una presenza di degrado estetico per la natura e la forma dei manufatti, e costituiscono altresì una presenza preoccupante per i rischi derivanti all’ambiente da un incontrollato aumento del carico antropico".

La puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico – giuridico ad esse sotteso.

Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica della valutazione di compatibilità ambientale delle opere abusive e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.

Invero il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dall’appellante.

Le contestazioni di genericità del parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, in ordine alla forma ed ai materiali delle opere realizzate (degrado estetico), nonché sullo stato di degrado della zona, sull’insanabile contrasto con la bellezza dell’ambiente e sull’incontrollato aumento del carico antropico pertanto, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.

7.2. Quanto al dedotto vizio di istruttoria per la denunciata circostanza che il parere negativo espresso dall’amministrazione preposta al vincolo ed il successivo diniego dell’amministrazione comunale, che non sarebbero stati supportati da un’ispezione dello stato dei luoghi ovvero da un apposito sopralluogo, volto ad appurare l’effettiva consistenza delle opere realizzate e il loro inserimento nell’ambiente specifico della zona interessata, peraltro già antropizzata ed urbanizzata e già segnata dall’insediamento di una struttura ricettivo – turistica, esso è privo di qualsiasi fondamento.

Deve essere infatti rilevato, per un verso, che lo stato di degrado e disordine ambientale (riferito nell’impugnato parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente confermato, dall’appellante) non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva (atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, C.d.S., sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377), mentre per altro verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla – osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2377).

7.3. Neppure può trovare favorevole considerazione, ad avviso della Sezione, la tesi secondo cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o l’amministrazione comunale avrebbero dovuto indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse.

Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi costituzionali ( art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere, pacificamente realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla legge.

7.4. Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di eccesso di potere per asserita sproporzione tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in ragione del tempo trascorso tra il primo ed il diniego di sanatoria.

7.5. E’ infine appena il caso di osservare come la denunciata circostanza che il parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e della conseguente delibera della giunta municipale siano stati notificati unitamente al diniego di sanatoria non solo costituisce causa di illegittimità degli stessi (e dell’ordine di demolizione), incidendo soltanto sull’esercizio della tutela giurisdizionale, sulla cui effettività non può assolutamente dubitarsi, avendo l’interessato tempestivamente adito l’autorità giudiziaria a tutela della propria posizione giuridica.

Né alcun vizio di legittimità si riscontra nel provvedimento comunale di diniego della sanatoria, fondato sul parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali, essendo consentita la motivazione per relationem purchè gli atti cui essa si riferisce siano resi effettivamente disponibili, circostanza non contestata nel caso di specie (tanto più che gli stessi sono stati anche impugnati).

Nessuna vizio o contraddizione è dato in definitiva riscontrare nella pronuncia impugnata, atteso che del resto, in sede di valutazione della domanda di sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate, la necessità del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è giustificata proprio dal fatto che il vincolo non implica l’inedificabilità assoluta, situazione in presenza della quale alcun parere sarebbe logicamente, ancor prima che giuridicamente, ipotizzabile.

Per completezza è appena il caso di rilevare che sono inammissibili come motivi di gravame gli eventuali ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado, meramente richiamati in sede di appello, senza alcuna puntuale contestazione in ordine al loro rigetto da parte dei primi giudici.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’appellata amministrazione comunale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla signora V. T. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, n. 261 del 24 novembre 1997, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 11-05-2011, n. 18561

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro che, in data 7.12.2009, ebbe a prosciogliere D.N.G. dal reato di ingiurie e lesioni personali lievi in pregiudizio di B.I., ritenendo il reato estinto per remissione di querela, in ragione della mancata comparizione del querelante pur citato ed avvisato che la sua assenza sarebbe stata intesa nel senso della volontà remissoria.

Si duole il ricorrente della violazione della norma penale ( art. 152 c.p.) che non contempla siffatta causa tacita di remissione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. Un., 15.12.2008) afferma che nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m., ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.

La remissione extraprocessuale tacita della querela ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La sentenza impugnata viene, dunque, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Portogruaro per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Portogruaro, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.