T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6988 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato in data 14.3.2008 alla Prefettura di Verona istanza per la concessione della cittadinanza italiana e, dopo di non aver avuto nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio odierna la causa è passata in decisione.

Il ricorso in esame, notificato il 29.4.2011 e depositato il 3.5.2011 è irricevibile in quanto tardivamente presentato oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine per provvedere prescritto dall’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che veniva a scadere il 14.3.2010.

Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui nel computo debba essere compresa la sospensione feriale dei termini, giacché, come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, il predetto termine di un anno ha natura non processuale ma sostanziale (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sentenza 7 giugno 2005 n. 2770; T.A.R Campania, Napoli, sez, IV, sentenza 6 giugno 2006 n. 6747, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539).

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, vista la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-08-2011, n. 32790

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27/4/2010, la Corte di appello di Catanzaro, confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari, in data 7/12/2007, che aveva condannato B.N. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro. 1.000,00 di multa per il reato di tentata estorsione in danno di D.T.G..

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e carenza di motivazione.

Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano effettuato il necessario riscontro di credibilità delle dichiarazioni delle p.o. che, lungi dall’essere puntuali e concordanti non si conciliano con la versione dei fatti. Deduce, inoltre, carenza di motivazione in ordine alle doglianze espresse con l’atto d’appello per la concessione delle attenuanti generiche ed una riduzione del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici usato "solo poche parole".

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda le doglianze in punto di controllo dell’affidabilità del narrato delle persone offese D.T. C. e D.T.G., le censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, confermando le valutazioni del Tribunale di Castrovillari, ha effettuato il dovuto controllo di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, fondandolo su una motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

Parimenti inammissibile è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti specifici ed il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 445 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente Società impugna tutti gli atti con cui A.V. spa (di seguito: A.) ha bandito la gara (in specie: bando, disciplinare, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto) per la concessione di gestione del servizio di distribuzione carburanti e ristoro, e attività accessorie (suddiviso in 9 lotti), relativamente all’area di servizio di Bazzera Sud sulla tratta autostradale Terraglio – Quarto d’Altino dell’Autostrada A 57.

1.1. – La ricorrente espone che A. è concessionaria di A. spa per l’esercizio della tratta autostradale A 57 Terraglio – Quarto d’Altino, e che, con gli atti qui opposti, ha bandito, per quanto qui rileva, la gara (il cui termine di presentazione delle offerte scadeva il 4.5.11) per la selezione degli affidatari della gestione dei servizi "oil e non oil’ sull’area di servizio di cui trattasi, attualmente gestita dalla ricorrente (non in regime di subconcessione, ma "per effetto di accordi contrattuali di diverso tenore").

1.2. – Secondo la prospettazione della ricorrente il bando sarebbe illegittimo sotto vari aspetti; in particolare: perché impone l’affidamento congiunto ei servizi oil e non oil; perché impone un illegittimo calmieramento degli affidamenti per marchi, ponendo il limite di due; perché introduce un criterio di aggiudicazione che (proprio per il limite massimo di non più di due aggiudicazioni per "marchio") di fatto annulla il valore dell’offerta tecnica e infine perché contiene disposizioni incerte e perplesse in ordine alla salvaguardia dei rapporti concessori in essere.

Con un unico, articolato motivo, la ricorrente lamenta: violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; degli artt. 1 e 3 della L. 241/90; dell’art.1, degli artt. 1, comma 939,, della L. 296/06, degli artt. 56 – 62, 101109 e 173 del Trattato UE; dell’art. 2 del Reg. CE 139/2004; violazione degli artt. 2, 30, 41, 42, 81 e 83 del D.Lg. 163/06 e della Dir. CE 2004/18. Violazione della comunicazione della Commissione Europea sulle concessioni in GUCE n. 121/2000. Violazione di principi in materia di evidenza pubblica, dei pricnipi di massima partecipazione e di proporzionalità. Irragionevolezza e perplessità ell’azione amministrativa; illogicità, contraddittorietà carenza di istruttoria e di motivazione.

2. – Con motivi aggiunti depositati l’11.5.11, sono stati impugnati (per gli stessi motivi già esposti) i chiarimenti FAQ (espressamente dichiarati non vincolanti) pubblicati da A. sul proprio sito internet, che, a dire della ricorrente, confermerebbero i già evidenziati vizi degli atti impugnati.

3. – Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 17.5.11 è stato opposto l’atto di "rettifica" del bando di gara e del nuovo disciplinare, che modificano gli atti già contestati limitatamente alla data ultima di presentazione delle offerte (posposta al 20.10.11). L’unico motivo di ricorso è l’illegittimità derivata.

4. – A.V. spa, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse dato che la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione (rectius: non ha presentato offerta) alla gara di cui si controverte.

Con memoria, ha eccepito altresì l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, i primi perché impugnano chiarimenti definiti espressamente non vincolanti; i secondi perché l’unica modifica degli atti di gara consiste nello spostamento in avanti della data ultima per la partecipazione, nei confronti della quale la ricorrente non propone alcuna censura.

5. – Entrambe le parti presentano memorie con cui ampliano e precisano le già rassegnate conclusioni.

6. – Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza è fermissima nell’affermare l’inammissibilità – per carenza di legittimazione e/o di interesse – del ricorso volto all’impugnazione degli atti di indizione di una gara da parte di un soggetto che non vi abbia partecipato. Infatti, la domanda giudiziale volta alla caducazione degli atti di una procedura concorsuale di cui si contesti la legittimità presuppone che il ricorrente "qualifichi e differenzi il proprio interesse in termini di attualità e concretezza, rispetto a quello della generalità dei consociati mediante la proposizione di una domanda di partecipazione alla gara o la formulazione della propria offerta; tanto comporta che l’interesse tutelato non può essere quello generico al rifacimento della gara, proprio di tutte le imprese rimaste estranee al procedimento, bensì quello specifico ad una partecipazione finalizzata all’ottenimento dell’aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i partecipanti alla gara medesima, anche attraverso l’eliminazione di clausole eventualmente lesive". Così, puntualmente, C.S. n. 102/09. Si vedano, inoltre, da ultimo: C.S. A.P. 4/11; id., n. 2033/11 e 4481/10; TAR Sicilia – Catania n. 2006/11 e Palermo n. 1003/11; TAR Lazio n. 38955/10).

6.1. – E’ ben vero che la giurisprudenza ha talora ammesso la possibilità di proporre ricorso anche in assenza di domanda di partecipazione; ma nessuna delle situazioni esaminate dal Giudice Amministrativo si attaglia al caso di specie.

Infatti, si è ritenuto ammissibile il ricorso anche in assenza di domanda di partecipazione (al di là del caso della posizione legittimante derivante dall’esistenza di precedenti rapporti con l’Amministrazione, contrastanti con la possibilità stessa di indire la gara, che qui non rileva) nel caso in cui il bando contenga clausole o disposizioni che non consentono la partecipazione alla gara, nel senso che se le imprese suddette avessero partecipato alla gara, sarebbero state sicuramente escluse. Nel caso di specie ciò non è, in quanto le clausole del bando non sono impeditive della partecipazione e le censure si appuntano non su detta impossibilità, ma su altri elementi, in parte inerenti al merito delle scelte compiute dalla stazione appaltante (quale l’opportunità di accorpare in un’unica gara i servizi oil e non oil), in parte concernenti le modalità di svolgimento della gara stessa, in parte riferite alla difficoltà (ma non certo impossibilità) pratica di trovare adeguati partners per costituire un’ATI e presentare offerta.

In definitiva, l’impugnazione del bando indipendentemente dalla domanda di partecipazione (o, come nel presente caso, di presentazione dell’offerta) è consentita, "ricollegandosi l’onere di impugnazione ad una lesione immediata, diretta ed attuale e non solo potenziale dell’atto, solo allorquando il bando contenga clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione", ovvero "qualora la lex specialis contenga clausole discriminatorie e, comunque, ostative alla partecipazione alla selezione, tali che la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento formale, inevitabilmente seguito da un atto di esclusione" (TAR Lazio n. 3723/11; si vedano, ancora, sul principio, TAR Veneto n. 691/11 e TAR Lombardia – Milano n. 993/11).

Allo stesso modo la giurisprudenza ammette la possibilità di impugnazione del bando a prescindere dalla domanda di partecipazione allorquando lo stesso presenti "oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara", che comportino comunque l’impossibilità, per l’interessato, di accedere alla procedura (C.S. A.P. n. 1/03)

E’ stato ancora precisato (TAR Campania – Napoli n. 1669/11) che "anche ai fini dell’interesse strumentale alla riedizione di una rinnovata procedura di gara, che è quello che (come nel presente caso) sembra muovere l’odierna ricorrente, l’onere di previa presentazione della domanda di partecipazione è da ritenere comunque sussistente, per la funzione "qualificante" che tale domanda svolge nei confronti della società interessata, facendole dismettere i panni del quisque de populo per acquisire quelli di soggetto concretamente inciso dalle prescrizioni del bando". La pronuncia da ultimo citata precisa, condivisibilmente, che l’onere di presentazione della domanda "è determinato dall’esigenza che l’interesse del soggetto ricorrente risulti munito dei necessari requisiti di differenziazione, concretezza e personalità, mediante l’individuazione, nell’ambito indistinto dei soggetti potenzialmente interessati a concorrere all’aggiudicazione di un appalto pubblico (ambito astrattamente coincidente con tutte le imprese operanti nel settore cui quest’ultimo, in relazione al suo oggetto specifico, si riferisce), di quelle posizioni di interesse correlate alla procedura di aggiudicazione da un nesso tangibile e concreto, nesso che la presentazione dell’istanza di partecipazione è appunto destinata a fare emergere, mediante il conferimento in capo al soggetto offerente dello status di partecipante alla gara".

6.2. – Né può rilevare (come ritiene la ricorrente) la circostanza che il termine per la presentazione delle offerte è ancora in corso, essendo stato prorogato al 31.10.11. Infatti, l’interesse all’impugnazione deve bensì sussistere al momento della domanda, ma anche perdurare sino a quello della decisione. Se la ricorrente ha scelto di spedire a sentenza il ricorso prima di presentare la propria offerta, pur essendo ancora in termini, ne sopporterà le inevitabili conseguenze.

Poiché, quindi, la ricorrente non ha presentato alcuna offerta e le clausole del bando non sono escludenti, né discriminatorie, né impongono requisiti impossibili da adempiere, il ricorso – e i relativi motivi aggiunti – vanno dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione e di un interesse giuridicamente apprezzabile.

7. – Sussistono peraltro le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti in epigrafe, li dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 06-10-2011, n. 36343 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 25/1/2011 il Tribunale di Venezia – rigettava l’appello proposto dal difensore di J.F. avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona, in data 7-12-2010, che respingeva l’istanza di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento ex art. 282 ter c.p.p., imposta con ordinanza in data 20-11-2010, in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p., commesso ai danni della moglie.

Il Tribunale evidenziava che l’ordinanza genetica del titolo cautelare non risultava essere stata impugnata ai fini del riesame ex art. 309 c.p.p., e che la richiesta di revoca della misura era stata avanzata dall’indagato all’esito dell’interrogatorio reso al GIP. L’istanza era stata ritenuta priva di fondamento, ravvisandosi il permanere delle originarie esigenze cautelari.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore.

Il ricorrente rilevava in primo luogo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 612 bis c.p., ravvisando, diversamente, un’ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 660 c.p., ovvero all’art. 612 c.p., per le quali non era prevista l’applicabilità di alcuna misura cautelare.

La difesa in tal senso contrastava con diffuse argomentazioni gli elementi indicati nella querela a carico dell’indagato, rilevando l’assenza dei presupposti che integrano l’ipotesi di reato contestata.

– Censurava l’ordinanza impugnata anche per aver dato credito alle accuse della persona offesa,senza averne valutato l’attendibilità(v. fl. 6-7 del ricorso) – nonchè per assenza di validi elementi di riscontro.

– Infine la difesa censurava l’ordinanza per contraddittorietà della motivazione e per violazione dell’art. 612 bis c.p..

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero il provvedimento cautelare originario non era stato impugnato ai sensi dell’art. 309 c.p.p. e dunque resta (ndr.: testo originale non comprensibile) avulsa la questione della contestazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato ascritto ai sensi dell’art. 612 bis c.p..

Deve peraltro rilevarsi che l’ordinanza impugnata contiene una adeguata illustrazione e valutazione degli elementi dai quali si desume il perdurare delle esigenze cautelari.

Va richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5^ del25 febbraio 2003, n. 9008, in Arch. Nuova proc pena 2003, 613 – per cui "L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato ( art. 606 c.p.p., lett. e)".

Per tali motivi,in presenza di adeguata motivazione sui presupposti che legittimano il rigetto dell’appello proposto dalla difesa avverso l’ordinanza del GIP che respingeva l’istanza di revoca della misuraci provvedimento impugnato resta incensurabile in questa sede, avendo esplicitamente affermato che non si erano verificati – a seguito dell’ordinanza cautelare, "fatti nuovi in grado di attenuare le esigenze cautelari allora individuate".

Le deduzioni del ricorrente relative alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p., si rivelano inammissibili perchè attinenti al merito, oltre che estranee al devoluto.

Data la manifesta infondatezza dei motivala Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente va,come per legge,condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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