Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20031 Imposta valore aggiunto

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ine rigetto terzo motivo, assorbito il quarto motivo.
Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma il Comune di questa città impugnava l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva per l’anno 1997 e la successiva cartella di pagamento, che l’agenzia delle entrate aveva fatto notificare per il recupero di maggiore imposta relativa alla cessione di parecchi automezzi per il trasporto di latte e prodotti caseari da parte della società CADA srl. a favore dell’Azienda Comunale della Centrale del latte di Roma, e ciò in virtù di contratto 28.9.1995, col quale pure la società Freschezze srl. a su aveva acquisito in comodato oneroso (noleggio) tali veicoli per quell’uso convenuto. Essa esponeva che tale avviso era carente dei presupposti, in quanto il contratto non era stato adempiuto, tanto che i documenti di circolazione non erano stati forniti, sicchè, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, esso poi veniva risolto, con la conseguenza che nessuna imposta andava pagata. Con successiva memoria proponeva motivi aggiunti, sostenendo che l’atto impositivo era privo di adeguata motivazione;

perciò chiedeva l’annullamento del medesimo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che il procedimento seguito era stato regolare sulla scorta della verifica svolta a suo tempo dalla polizia tributaria, le cui risultanze erano state riprodotte nell’atto impositivo; perciò chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito lo rigettava.

Avverso la relativa decisione l’ente territoriale proponeva appello, cui l’agenzia resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale lo rigettava con sentenza n. 127 del 26.6.2006, osservando che in realtà la consegna materiale degli automezzi da parte della Cada alla Centrale del latte c’era stata, tanto che i canoni del noleggio erano stati contabilizzati per due anni; l’ammortamento degli automezzi era stato calcolato ed annotato nelle scritture contabili, erano state riscontrate numerose bolle per il trasporto a cura della Freschezze per due anni; i dati inerenti alla cessione ed utilizzo dei veicoli erano stati rilevati anche dalla Guardia di finanza, sicchè tutto ciò costituiva un complesso di elementi che rappresentavano presunzioni gravi, a fronte delle quali nessuna prova in contrario era stata offerta dal contribuente, nei confronti del quale peraltro l’eventuale risoluzione della vendita non poteva mettere in discussione comunque il noleggio oneroso degli automezzi, trattandosi di obbligazioni autonome, anche se connesse; nè lo storno eventuale di parte delle fatture poteva fare venire meno il relativo obbligo iniziale per l’intero affare.

Contro questa decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, e l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia in ordine alla mancanza e contraddittorietà della motivazione dell’avviso di rettifica lamentate sin dal primo grado e denunziate nel secondo, senza che la CTR le avesse delibate.

Il motivo è inammissibile, perchè generico, atteso che il ricorrente non ha riportato il punto del ricorso in appello in cui avrebbe prospettato la censura al giudice del gravame, oltre ad essere peraltro infondato, dal momento che esso stesso nel ricorso ha riconosciuto di avere lamentato tali vizi nell’atto impositivo con la successiva memoria, sicchè in sostanza si era verificata una preclusione in suo pregiudizio, dal momento che con la medesima poteva solo illustrate i motivi già proposti con il ricorso introduttivo, senza potere ampliare il "thema decidendum". 2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione degli atti impositivo ed esecutivo.

La censura rimane assorbita dal primo motivo.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizio di motivazione, poichè il giudice di appello non considerava che i documenti di circolazione dei veicoli mai erano stati consegnati alla cessionaria da parte della Cada, nè rilievo al riguardo potevano avere le bolle di accompagnamento delle merci, che non erano state rinvenute e che non si trovavano allegate agli atti impugnati. Se poi le relative operazioni inerenti all’ammortamento, ai canoni da noleggio, alle indicazioni del valore degli automezzi in bilancio secondo la stima della Romana Diesel erano tutte indicate nelle scritture contabili, ciò era dovuto ad annotazioni di carattere provvisorio, rese necessarie in attesa del perfezionamento della vendita dei veicoli, peraltro mai verificatasi, tanto che in un primo tempo l’acquirente aveva agito in giudizio per l’esecuzione del contratto ed in un secondo tempo aveva optato per la sua risoluzione.

Era invece onere dell’agenzia fornire la prova della propria pretesa.

La doglianza non ha pregio, atteso che con essia il contribuente mira ad una rivisitazione degli elementi probatori vegliati e condivisi dal giudice di appello, sicchè la censura non va condivisa.

Invero in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2, e che nella specie non è stata fornita (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9784 del 23/04/2010, n. 6849 del 2009).

4) Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che nessun obbligo fiscale poteva sorgere a suo carico per il mancato perfezionamento del contratto di acquisto dei veicoli, senza che alcun riflesso potesse ripercuotersi in suo pregiudizio dall’eventuale obbligazione sorta in capo alla società Freschezze di pagare un canone per il noleggio degli automezzi alla Cada, con l’aggirare così concordemente il contratto, tanto che la stessa Centrale del latte aveva emesso delle note di credito con storno delle fatture già rilasciate al momento del medesimo.

La censura rimane in parte assorbita da quanto finora enunciato, anche se appare opportuno aggiungere che, indipendentemente dalla considerazione che in materia di IVA non assume alcun rilievo l’assenza di un danno erariale, il procedimento relativo allo storno di merce o fatture comporta l’alterazione dell’entità del volume di affari non solo del cedente, ma anche del cessionario, il quale diviene utilizzatore di fatture relative ad operazioni mai effettuate, essendo la cessione intervenuta tra le parti relativamente al solo quantitativo di merce non stornato in caso di parzialità della definitiva cessione (V. pure Cass. Sentenza n. 1728 del 26/01/2007, n. 12353 del 2005).

Quindi anche in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 09-06-2011, n. 23199 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Catania ha presentato ricorso avverso la sentenza 4.3.10 del giudice di pace di Biancavilla con la quale F.F. è stato assolto dai reati di minaccia e percosse in danno della moglie V.L.. Il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni della persona non siano credibili perchè prive di riscontri e contrastanti con quelle della madre.

Infatti quest’ultima ha confermato che la figlia sia stato spinta contro il muro dal F., ma ha aggiunto di essere stata spinta anch’ella contro il muro. Secondo il giudice, viene meno la credibilità delle accuse della V., che non aveva riferito della presenza della madre e della spinta da questa subita.

Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sono inesatte, in quanto la V. riferisce delle due suindicate circostanze nell’atto di querela.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto la sentenza si pone senza dovuta argomentazione in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo che riconosce alla vittima di un reato, pari credibilità rispetto ad altre fonti conoscitive.

La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato fatto in maniera incompleta dal giudice di pace, che da un lato, ha attribuito al silenzio della V., sulla presenza della madre al fatto denunciato un effetto demolitore della sua credibilità, senza tener conto che tale circostanza era stata indicata nella querela;

dall’altro, ha dato, senza alcuna giustificazione, al silenzio su un dato potenzialmente rafforzativo della propria tesi (la presenza di un teste oculare presumibilmente favorevole) il Significato di elemento dimostrativo della faziosità della teste e della sua inaffidabilità, il giudicante non ha preso alcuna iniziativa – pur prevista dal codice di rito – funzionale alla verifica della credibilità della teste, esaminandola sulla ragione di questa omessa rievocazione della circostanza; ha invece disconosciuto in maniera immediata e presuntiva la credibilità della vittima, giungendo così a una non giustificata assoluzione dell’imputato.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Biancavilla.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Biancavilla.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-04-2011) 24-06-2011, n. 25473

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trieste in data 7.11.2007 con la quale B.R. veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 610, 612 e 527 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4 commesso il (OMISSIS) presentandosi presso un ufficio dello Sportello del Lavoro di Trieste chiedendo dell’impiegato V.D., allontanandosi dallo stesso, dopo aver appreso dalle impiegate Bo.Al. e S.C. che il V. si trovava presso altro ufficio, profferendo le frasi "qua spacco tutto se non mi trovano lavoro, ho un taglierino in tasca, vado in banca e taglio la gola a tutti", recandosi presso l’ufficio ove si trovava il V., minacciando quest’ultimo con un taglierino pronunciando le frasi "se non mi trovi subito un lavoro ti ammazzo, e faccio qualche altra pazzia come andare in banca ed ammazzare un po’ di gente", costringendo il V. con tale condotta a telefonare alla madre del B. e a dirle che lo stesso stava bene ed esibendo al V. i propri genitali.

La responsabilità dell’imputata era ritenuta sulla base delle dichiarazioni degli impiegati sopra indicati.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di violenza privata, osservando che la Corte territoriale non motivava sul rilievo difensivo per il quale il V. effettuava la telefonata non in quanto coartato dal B., ma semplicemente per tranquillizzare lo stesso;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di minaccia, lamentando l’omessa pronuncia sui rilievi difensivi per i quali la condotta commessa presso il primo ufficio in cui il B. si recava consisteva nell’espressione di frasi sconnesse non rivolte specificamente agli impiegati ed il V. aveva dichiarato di non essersi sentito effettivamente minacciato o in pericolo;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di atti osceni, fondata contraddittoriamente sulle dichiarazioni del V. laddove lo stesso aveva ammesso di aver distolto lo sguardo mentre l’imputato si sarebbe abbassato i pantaloni e su quelle della teste Si.Ma. la quale riferiva solo quanto appreso dal V., non essendo presente al fatto;

2.4. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per il reato di porto del taglierino.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di violenza privata è infondato.

La sentenza impugnata, dando un atto di un atteggiamento del teste V. tendente, nell’esame dibattimentale, a minimizzare la portata dei fatti per evidenti ragioni di comprensione umana nei confronti dell’imputato, argomentava invero coerentemente sul l’oggetti va condizione di coartazione gravante sul V. per il fatto di essere indotto ad effettuare la telefonata richiesta da un uomo che maneggiava un taglierino e si trovava in stato di alterazione; venendo di conseguenza ad essere implicitamente disattesa la tesi difensiva di un’azione spontanea della persona offesa.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di minaccia.

Posto invero che ai fini della configurabilità del reato di minaccia occorre unicamente l’attitudine della condotta ad intimorire i destinataci ed a produrre una limitazione della libertà psichica degli stessi, senza che sia necessaria l’induzione in costoro di un effettivo stato di intimidazione (Sez. 5, n.31693 del 7.6.2001, imp. Tretter, Rv. 219851), le considerazioni espresse nella motivazione della sentenza, e riportate al punto che precede, sull’atteggiamento oggettivamente minaccioso dell’imputato, valgono quale adeguata risposta alle osservazioni difensive sull’effettività dell’intimorimento del V. e sulla percezione delle minacce da parte degli impiegati del primo ufficio visitato dal B., in presenza dei quali venivano comunque profferite frasi che facevano riferimento al possesso di un taglierino ed all’intento di compiere atti distruttivi.

3. Ancora infondato è il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di atti osceni.

Il riferimento della sentenza impugnata all’aver il V. distolto lo sguardo mentre l’imputato compiva i gesti incriminati è chiaramente finalizzato, nell’impianto argomentativo del testo, a sottolineare il disagio provato dal teste e non ad escludere che lo stesso avesse quanto meno per una certa frazione temporale assistito alla condotta del B., tanto da provarne per l’appunto disagio, espressamente riferito dal teste alla presenza di altre persone nell’ufficio, e da descrivere successivamente l’episodio al Si. che ne riferiva autonomamente. Tanto escludendo il vizio di contraddittorietà lamentato dal ricorrente, va peraltro evidenziato che, comunque, il compimento di atti osceni in luogo aperto al pubblico, quale deve senz’altro essere qualificato l’ufficio ove i fatti qui giudicati venivano commessi, è reato di pericolo presunto, che richiede unicamente l’astratta visibilità degli atti e non anche l’effettiva percezione degli stessi da parte di taluno (Sez. 3, n. 11541 del 3.6.1999, imp. Bombaci, Rv. 215152).

4. Infine infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per il reato di porto del taglierino. Il riferimento della sentenza impugnata alla concreta utilizzazione dell’oggetto per l’offesa alla persona, in quanto ostentato al V. anche al fine di costringerlo a compiere determinate azioni, appare invero motivazione adeguata per escludere nella specie la ravvisabilità dell’attenuante.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 15-07-2011, n. 1906

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in quanto il certificato rilasciato da CFP A.G. di Costigliole d’Asti documenterebbe la frequenza ad un corso diverso da quello indicato nel visto d’ingresso.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Secondo il ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di studio non presuppone l’identità tra il corso di studio per il quale è stato richiesto l’ingresso e quello effettivamente svolto, laddove sussista comunque una situazione di stretta inerenza tra i due tipi di corsi, quello indicato e quello effettivamente scelto.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Come affermato dalla giurisprudenza di questo TAR (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 20/06/2008 n. 2103) "il d.P.R. 394/1999, art. 44 bis, consente l’ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari (con le modalità definite dall’articolo 39 del testo unico e dall’articolo 46), senza imporre la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso.

La fungibilità tra i diversi corsi di studio è, anzi, confermata dall’art. 39 d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.

In casi di questo genere, del resto, non si pone neppure il problema del rispetto dei limiti delle quote di ingresso fissate dall’art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, come invece nelle ipotesi, pure ammesse (ai sensi dell’art. 4 comma 5 l. 28 febbraio 1990 n. 39, prima, e dell’art. 30 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998; nonché dell’art. 14 d.P.R. 394/1999), di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio o di famiglia in permesso di soggiorno ad altro titolo".

Nel caso in giudizio il ricorrente aveva ottenuto il visto per frequentare un corso all’ICIF di Costigliole d’Asti definito dal certificato rilasciato dall’ente Master di Cucina ed Enologia Italiana, mentre ha chiesto il rinnovo del permesso presentato un certificato di iscrizione ad un corso F.S.E. di "addetto alla ristorazione" della Regione Lombardia. Sussiste quindi la stretta inerenza tra i due tipi di corso che conferma la serietà del percorso di studi intrapreso dallo straniero.

Il diniego dell’amministrazione, pertanto, è illegittimo e dev’essere annullato.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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