Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con due ricorsi notificati, rispettivamente, il 20 e poi il 27 aprile 2010, la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza non definitiva n. 9163/06 e di quella definitiva n. 8563/08 (rectius, nel secondo ricorso, n. 8564/08), depositata la prima in data 10 marzo 2009 e la seconda il 22 ottobre 2009, con le quali la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto parzialmente la domanda dell’ing. C.W., dipendente della società inquadrato nell’8A categoria (area quadri) di cui alla contrattazione collettiva applicata (accordo 26.7.1991 e C.C.N.L. 1993-1995), dichiarando il suo diritto al superiore inquadramento nella 9A categoria (anch’essa appartenente all’area quadri) a decorrere dal 16 febbraio 2000, in ragione delle mansioni concretamente svolte dal 16 novembre 1999, con la conseguente condanna della società a pagargli le differenze retributive, con gli accessori.
C.W. resiste alle domande di cui ai due ricorsi con rituali controricorsi.
La società ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Col primo ricorso (il secondo si differenzia unicamente quanto al numero della sentenza impugnata, indicato correttamente solo in tale ultima sede), la società R.F.I. p.a. deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo 26 luglio 1991 e dell’art. 6 C.C.N.L. 1993-1995 nonchè dell’art. 116 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella riconduzione delle mansioni accertate alla declaratoria contrattuale della 9A categoria.
In realtà la ricorrente, che riproduce le declaratorie contrattuali collettive dei due livelli (8A e 9A) in cui viene articolata la categoria legale dei quadri, non contesta l’interpretazione data dai giudici di merito a tale normativa collettiva.
Essa condivide viceversa sostanzialmente la valutazione esplicitata dal giudice di primo grado, ma richiamata anche da quelli di appello, secondo cui le differenze tra le due qualifiche di elevato profilo professionale, appartenenti alla medesima categoria dei quadri, sono minime e si sostanziano soprattutto in "una maggiore autonomia, che investe non solo l’aspetto decisionale, ma anche quello propositivo (d’iniziativa, rilevando peraltro che la Corte territoriale:
1 – avrebbe erroneamente "letto" la documentazione in atti ritenuta dai giudici dell’appello utile a sostegno della domanda e avrebbe in proposito altresì considerato in maniera parziale e riduttivamente le dichiarazioni testimoniali acquisite dal giudice di primo grado, attribuendo al C. compiti, quali lo svolgimento continuativo di incarichi di direzione di lavori (per la parte relativa all’esecuzione di esplorazioni geologiche programmate quale fase iniziale di eventuali lavori di esecuzione in importanti opere ferroviarie), viceversa esistenti unicamente in un caso e comunque svolti sotto la direzione di un superiore;
2 – avrebbe comunque erroneamente ricondotto l’attività del C., accertata in giudizio come priva soprattutto del potere di iniziativa, alla categoria da questi rivendicata, anche con l’esaltare arbitrariamente e illogicamente la consistenza e qualità dei compiti propri di un direttore dei lavori.
Sarebbe infatti da ritenere evidente che l’attività di direzione lavori di un cantiere, la cui esecuzione venga affidata dalle ferrovie ad una impresa esterna, consistono in meri controlli sulla rispondenza dell’attività di quest’ultima al progetto approvato, quanto ai tempi modalità e contenuti dell’esecuzione. L’unica funzione riferibile ad un potere di iniziativa autonoma potrebbe essere individuato nella autorizzazione (in due occasioni data dal C. all’impresa) alla variazione, in presenza di problematiche tecniche legate alla natura del terreno di cantiere, della quantità di lavori in pendenza della formalizzazione delle relative varianti, formalizzazione che poi peraltro veniva dallo stesso C. richiesta al Projet manager ing. Z. (di 9A categoria), competente per l’autorizzazione alla variante.
Concludendo, la società chiede pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare, il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso:
a) perchè l’indicazione errata del numero della sentenza definitiva impugnata renderebbe incerta l’individuazione della stessa, con conseguente lesione del diritto di difesa di esso controricorrente;
b) per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in ragione della mancata indicazione in ricorso della sede processuale nella quale sono invocati gli accordi collettivi indicati a sostegno della richiesta di cassazione;
c) per la violazione della regola di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non indicherebbe specificatamente e non riprodurrebbe nel proprio corpo le parti di sentenza cui vengono riferite le censure.
In proposito, anche a voler esaminare unicamente il ricorso notificato per primo, in quanto il secondo era diretto unicamente a correggere un errore di quello (cfr. al riguardo, ad es., Cass. sent. n. 2704/05), va anzitutto respinta la prima deduzione di inammissibilità dello stesso per erronea indicazione della sentenza impugnata.
Ed invero, nel ricorso, la sentenza, ancorchè erroneamente numerata, è descritta (quanto alle parti, all’ufficio giudiziario, al contenuto, alle date etc.) in maniera talmente precisa che è impossibile non identificarla (tanto è vero che è stata correttamente identificata dal controricorrente, che l’ha difesa anche nel merito), cosicchè sulla censura in esame merita di cadere la scure ipotizzata dall’art. 360-bis c.p.c., n. 2 (per un caso analogo, cfr. Cass. n. 7053/09).
Va altresì disattesa la deduzione di inammissibilità delle censure di diritto contenute nel ricorso, formulata dal P.G. in udienza, in considerazione della mancata formulazione nello stesso del quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., in vigore al momento della pubblicazione della sentenza non definitiva destinataria delle medesime censure.
Tale norma del codice di rito, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 con effetto sui ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006, è stata infatti abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) ma unicamente con effetto sui ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate successivamente alla data del 3 luglio 2009.
In proposito, va infatti richiamata la recentissima condivisa Cass. S.U. 12 marzo 2012 n. 3849, secondo la quale non sono necessari i quesiti di diritto contro una sentenza non definitiva pubblicata nella vigenza dell’art. 366-bis c.p.c., quando essa sia impugnata, a seguito di riserva, insieme alla sentenza definitiva pubblicata (come nel caso in esame) nel vigore della L. n. 69 del 2009, in ragione della unitarietà del regime di impugnazione.
Anche le altre deduzioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa del resistente e sopra richiamate sono manifestamente infondate, in quanto quest’ultima non si è evidentemente avveduta che la società ricorrente ha prodotto i due accordi collettivi invocati in allegato al ricorso e riprodotto nel corpo dello stesso, di volta in volta, i diversi passi della sentenza investiti dalle censure.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Va premesso il richiamo alle declaratorie relative alla due qualifiche richiamate.
Alla stregua della contrattazione collettiva applicata al rapporto, appartiene alla qualifica riconosciuta al C. (8A, profilo professionale di segretario tecnico superiore di prima classe, il lavoratore che "in un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali, con diretta responsabilità sui risultati, svolge attività che implicano facoltà di rappresentanza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza, gestione delle risorse, nonchè attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza… anche con direzione di impianti o unità organizzative di rilievo".
E’ viceversa inquadrato nella 9A categoria il lavoratore che "in un ambito di autonomia di iniziativa e di decisione, con connessa e diretta responsabilità sui risultati da conseguire, con discrezionalità di poteri… svolge attività che implicano facoltà di rappresentanza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza, gestione delle risorse, nonchè attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza, anche con direzione di impianti o unità organizzative di rilevante entità e/o complessità".
Come già anticipato, il ricorso non riguarda in realtà l’interpretazione data dai giudici alle citate norme collettive di classificazione del personale (secondo cui le differenze tra i due livelli della medesima categoria (quadri) di elevato profilo professionale sono minime e si sostanziano soprattutto, secondo le parole del Tribunale, in "una maggiore autonomia, che investe non solo l’aspetto decisionale, ma anche quello propositivo (d’iniziativa), ma concerne l’argomento della riconducibilità alla qualifica rivendicata delle mansioni concretamente svolte, alla luce dell’istruttoria testimoniale e documentale espletata, che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato.
In proposito e per quanto qui interessa, va premesso che il controllo di legittimità in ordine alle valutazioni di fatto del giudice di merito, quale è quella fondata sul materiale probatorio raccolto in giudizio, non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.
Tale controllo riguarda viceversa (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) unicamente il profilo della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 6288/11, 27162/09, 26825/09 e 15604/07).
Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione (cfr., al riguardo, ad es.
Cass. nn. 15156/11 e 5241/11).
Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 2272/07 e 14973/06).
Ciò premesso in via di principio, si rileva che nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che il C., assunto e impiegato come geologo dalla società, aveva anzitutto il compito di collaborare, per l’aspetto di competenza all’interno di un team cui partecipavano varie specializzazioni, nella elaborazione di progetti relativi alla realizzazione di importanti opere ferroviarie.
Nella successiva fase di esecuzione delle opere, il C. era chiamato a risolvere i problemi geologici individuati, attraverso appropriati studi del territorio e del sottosuolo interessato, sondaggi, etc. e, all’occorrenza, nel caso in cui fossero necessarie complesse indagini di tipo geologico prima di dare esecuzione al progetto esecutivo, era incaricato, per conto della società, della direzione dei relativi lavori affidati ad imprese appaltatrici.
In questo complesso di attività, la Corte territoriale ha ravvisato, oltre a connotati di notevole autonomia decisionale, nella elaborazione degli aspetti di competenza del progetto, negli studi effettuati, nella rappresentanza verso l’esterno, nella verifica del programma dei lavori predisposti dalle imprese appaltatrici, nel controllo dello stato di avanzamento dei lavori di queste ultime, nell’autorizzazione a varianti in corso d’opera etc, anche margini significativi di un potere di iniziativa sul campo, autonomia e poteri di iniziativa legati alla specificità professionale dell’autore, solo formalmente e quindi apparentemente temperati dall’attribuzione della responsabilità finale del progetto ad altra figura professionale. I giudici dell’appello, andando in diverso avviso rispetto al Tribunale, hanno pertanto concluso nel senso della ricorrenza nel caso del C., a partire dalla data indicata, di quel, pur ridotto, quid di maggior autonomia sia sul piano propositivo che su quello decisionale che connota la qualifica superiore richiesta.
Trattasi di una valutazione sostenuta da congrua motivazione, che tiene conto di tutte le risultanze istruttorie e che pertanto non appare efficacemente contestata dalla ricorrente col sostenerne sostanzialmente una diversa "lettura" e interpretazione.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il primo ricorso va pertanto respinto e il secondo va dichiarato conseguentemente inammissibile (essendo come detto, identico al primo, salvo la correzione indicata quanto al numero della sentenza impugnata, valutata come sostanzialmente inutile).
Alle pronunce indicate segue il regolamento delle spese, ispirato alla regola della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello n. 12002/10 notificato il 27.4.2010 e rigetta l’altro; condanna la società ricorrente a rimborsare al C. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
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