Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2012, n. 5721 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due ricorsi notificati, rispettivamente, il 20 e poi il 27 aprile 2010, la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza non definitiva n. 9163/06 e di quella definitiva n. 8563/08 (rectius, nel secondo ricorso, n. 8564/08), depositata la prima in data 10 marzo 2009 e la seconda il 22 ottobre 2009, con le quali la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto parzialmente la domanda dell’ing. C.W., dipendente della società inquadrato nell’8A categoria (area quadri) di cui alla contrattazione collettiva applicata (accordo 26.7.1991 e C.C.N.L. 1993-1995), dichiarando il suo diritto al superiore inquadramento nella 9A categoria (anch’essa appartenente all’area quadri) a decorrere dal 16 febbraio 2000, in ragione delle mansioni concretamente svolte dal 16 novembre 1999, con la conseguente condanna della società a pagargli le differenze retributive, con gli accessori.

C.W. resiste alle domande di cui ai due ricorsi con rituali controricorsi.

La società ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Col primo ricorso (il secondo si differenzia unicamente quanto al numero della sentenza impugnata, indicato correttamente solo in tale ultima sede), la società R.F.I. p.a. deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo 26 luglio 1991 e dell’art. 6 C.C.N.L. 1993-1995 nonchè dell’art. 116 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella riconduzione delle mansioni accertate alla declaratoria contrattuale della 9A categoria.

In realtà la ricorrente, che riproduce le declaratorie contrattuali collettive dei due livelli (8A e 9A) in cui viene articolata la categoria legale dei quadri, non contesta l’interpretazione data dai giudici di merito a tale normativa collettiva.

Essa condivide viceversa sostanzialmente la valutazione esplicitata dal giudice di primo grado, ma richiamata anche da quelli di appello, secondo cui le differenze tra le due qualifiche di elevato profilo professionale, appartenenti alla medesima categoria dei quadri, sono minime e si sostanziano soprattutto in "una maggiore autonomia, che investe non solo l’aspetto decisionale, ma anche quello propositivo (d’iniziativa, rilevando peraltro che la Corte territoriale:

1 – avrebbe erroneamente "letto" la documentazione in atti ritenuta dai giudici dell’appello utile a sostegno della domanda e avrebbe in proposito altresì considerato in maniera parziale e riduttivamente le dichiarazioni testimoniali acquisite dal giudice di primo grado, attribuendo al C. compiti, quali lo svolgimento continuativo di incarichi di direzione di lavori (per la parte relativa all’esecuzione di esplorazioni geologiche programmate quale fase iniziale di eventuali lavori di esecuzione in importanti opere ferroviarie), viceversa esistenti unicamente in un caso e comunque svolti sotto la direzione di un superiore;

2 – avrebbe comunque erroneamente ricondotto l’attività del C., accertata in giudizio come priva soprattutto del potere di iniziativa, alla categoria da questi rivendicata, anche con l’esaltare arbitrariamente e illogicamente la consistenza e qualità dei compiti propri di un direttore dei lavori.

Sarebbe infatti da ritenere evidente che l’attività di direzione lavori di un cantiere, la cui esecuzione venga affidata dalle ferrovie ad una impresa esterna, consistono in meri controlli sulla rispondenza dell’attività di quest’ultima al progetto approvato, quanto ai tempi modalità e contenuti dell’esecuzione. L’unica funzione riferibile ad un potere di iniziativa autonoma potrebbe essere individuato nella autorizzazione (in due occasioni data dal C. all’impresa) alla variazione, in presenza di problematiche tecniche legate alla natura del terreno di cantiere, della quantità di lavori in pendenza della formalizzazione delle relative varianti, formalizzazione che poi peraltro veniva dallo stesso C. richiesta al Projet manager ing. Z. (di 9A categoria), competente per l’autorizzazione alla variante.

Concludendo, la società chiede pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge.

In via preliminare, il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso:

a) perchè l’indicazione errata del numero della sentenza definitiva impugnata renderebbe incerta l’individuazione della stessa, con conseguente lesione del diritto di difesa di esso controricorrente;

b) per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in ragione della mancata indicazione in ricorso della sede processuale nella quale sono invocati gli accordi collettivi indicati a sostegno della richiesta di cassazione;

c) per la violazione della regola di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non indicherebbe specificatamente e non riprodurrebbe nel proprio corpo le parti di sentenza cui vengono riferite le censure.

In proposito, anche a voler esaminare unicamente il ricorso notificato per primo, in quanto il secondo era diretto unicamente a correggere un errore di quello (cfr. al riguardo, ad es., Cass. sent. n. 2704/05), va anzitutto respinta la prima deduzione di inammissibilità dello stesso per erronea indicazione della sentenza impugnata.

Ed invero, nel ricorso, la sentenza, ancorchè erroneamente numerata, è descritta (quanto alle parti, all’ufficio giudiziario, al contenuto, alle date etc.) in maniera talmente precisa che è impossibile non identificarla (tanto è vero che è stata correttamente identificata dal controricorrente, che l’ha difesa anche nel merito), cosicchè sulla censura in esame merita di cadere la scure ipotizzata dall’art. 360-bis c.p.c., n. 2 (per un caso analogo, cfr. Cass. n. 7053/09).

Va altresì disattesa la deduzione di inammissibilità delle censure di diritto contenute nel ricorso, formulata dal P.G. in udienza, in considerazione della mancata formulazione nello stesso del quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., in vigore al momento della pubblicazione della sentenza non definitiva destinataria delle medesime censure.

Tale norma del codice di rito, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 con effetto sui ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006, è stata infatti abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) ma unicamente con effetto sui ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate successivamente alla data del 3 luglio 2009.

In proposito, va infatti richiamata la recentissima condivisa Cass. S.U. 12 marzo 2012 n. 3849, secondo la quale non sono necessari i quesiti di diritto contro una sentenza non definitiva pubblicata nella vigenza dell’art. 366-bis c.p.c., quando essa sia impugnata, a seguito di riserva, insieme alla sentenza definitiva pubblicata (come nel caso in esame) nel vigore della L. n. 69 del 2009, in ragione della unitarietà del regime di impugnazione.

Anche le altre deduzioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa del resistente e sopra richiamate sono manifestamente infondate, in quanto quest’ultima non si è evidentemente avveduta che la società ricorrente ha prodotto i due accordi collettivi invocati in allegato al ricorso e riprodotto nel corpo dello stesso, di volta in volta, i diversi passi della sentenza investiti dalle censure.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Va premesso il richiamo alle declaratorie relative alla due qualifiche richiamate.

Alla stregua della contrattazione collettiva applicata al rapporto, appartiene alla qualifica riconosciuta al C. (8A, profilo professionale di segretario tecnico superiore di prima classe, il lavoratore che "in un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali, con diretta responsabilità sui risultati, svolge attività che implicano facoltà di rappresentanza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza, gestione delle risorse, nonchè attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza… anche con direzione di impianti o unità organizzative di rilievo".

E’ viceversa inquadrato nella 9A categoria il lavoratore che "in un ambito di autonomia di iniziativa e di decisione, con connessa e diretta responsabilità sui risultati da conseguire, con discrezionalità di poteri… svolge attività che implicano facoltà di rappresentanza, responsabilità, coordinamento, controllo, vigilanza, gestione delle risorse, nonchè attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza, anche con direzione di impianti o unità organizzative di rilevante entità e/o complessità".

Come già anticipato, il ricorso non riguarda in realtà l’interpretazione data dai giudici alle citate norme collettive di classificazione del personale (secondo cui le differenze tra i due livelli della medesima categoria (quadri) di elevato profilo professionale sono minime e si sostanziano soprattutto, secondo le parole del Tribunale, in "una maggiore autonomia, che investe non solo l’aspetto decisionale, ma anche quello propositivo (d’iniziativa), ma concerne l’argomento della riconducibilità alla qualifica rivendicata delle mansioni concretamente svolte, alla luce dell’istruttoria testimoniale e documentale espletata, che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato.

In proposito e per quanto qui interessa, va premesso che il controllo di legittimità in ordine alle valutazioni di fatto del giudice di merito, quale è quella fondata sul materiale probatorio raccolto in giudizio, non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Tale controllo riguarda viceversa (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) unicamente il profilo della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 6288/11, 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione (cfr., al riguardo, ad es.

Cass. nn. 15156/11 e 5241/11).

Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 2272/07 e 14973/06).

Ciò premesso in via di principio, si rileva che nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che il C., assunto e impiegato come geologo dalla società, aveva anzitutto il compito di collaborare, per l’aspetto di competenza all’interno di un team cui partecipavano varie specializzazioni, nella elaborazione di progetti relativi alla realizzazione di importanti opere ferroviarie.

Nella successiva fase di esecuzione delle opere, il C. era chiamato a risolvere i problemi geologici individuati, attraverso appropriati studi del territorio e del sottosuolo interessato, sondaggi, etc. e, all’occorrenza, nel caso in cui fossero necessarie complesse indagini di tipo geologico prima di dare esecuzione al progetto esecutivo, era incaricato, per conto della società, della direzione dei relativi lavori affidati ad imprese appaltatrici.

In questo complesso di attività, la Corte territoriale ha ravvisato, oltre a connotati di notevole autonomia decisionale, nella elaborazione degli aspetti di competenza del progetto, negli studi effettuati, nella rappresentanza verso l’esterno, nella verifica del programma dei lavori predisposti dalle imprese appaltatrici, nel controllo dello stato di avanzamento dei lavori di queste ultime, nell’autorizzazione a varianti in corso d’opera etc, anche margini significativi di un potere di iniziativa sul campo, autonomia e poteri di iniziativa legati alla specificità professionale dell’autore, solo formalmente e quindi apparentemente temperati dall’attribuzione della responsabilità finale del progetto ad altra figura professionale. I giudici dell’appello, andando in diverso avviso rispetto al Tribunale, hanno pertanto concluso nel senso della ricorrenza nel caso del C., a partire dalla data indicata, di quel, pur ridotto, quid di maggior autonomia sia sul piano propositivo che su quello decisionale che connota la qualifica superiore richiesta.

Trattasi di una valutazione sostenuta da congrua motivazione, che tiene conto di tutte le risultanze istruttorie e che pertanto non appare efficacemente contestata dalla ricorrente col sostenerne sostanzialmente una diversa "lettura" e interpretazione.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il primo ricorso va pertanto respinto e il secondo va dichiarato conseguentemente inammissibile (essendo come detto, identico al primo, salvo la correzione indicata quanto al numero della sentenza impugnata, valutata come sostanzialmente inutile).

Alle pronunce indicate segue il regolamento delle spese, ispirato alla regola della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello n. 12002/10 notificato il 27.4.2010 e rigetta l’altro; condanna la società ricorrente a rimborsare al C. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7679 Accertamento

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Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, con la sentenza in questa sede impugnata, ha confermato la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto un ricorso di Pala Bowling s.r.l. avverso un avviso di accertamento a mezzo del quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi ai fini dell’Iva, dell’Irpef e dell’Irap. In sintesi, ha motivato la statuizione osservando che la verifica fiscale era stata basata sul disconoscimento di veridicità di alcune poste di bilancio per finanziamenti provenienti dai soci; ma che l’equazione, circa la corrispondenza a dette poste di ricavi non dichiarati, non era stata dimostrata.

Per la cassazione di questa sentenza, l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a cinque motivi e illustrato da memoria.

Il ricorso è stato proposto contro la società (peraltro cancellata dal registro delle imprese in data 23.5.2008) nonchè, invocandosi il disposto ex art. 2495 c.c., contro R.A. nella duplice sua qualità di unico socio e di liquidatore. L’intimato ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Costituisce fatto pacifico, in causa, che la società Pala Bowling è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23.5.2008. Va quindi prioritariamente esaminata l’eccezione – svolta nel controricorso – di inammissibilità e/o di improponibilità del ricorso per cassazione, questo essendo stato proposto, in data 18.10.2010, nei confronti della società, ancorchè cancellata, e del socio e liquidatore R.A.. L’eccezione è nei termini che seguono fondata.

2. – Sulla questione, oggetto di non sopito dibattito dottrinale anche dopo la riforma del diritto societario conseguente al D.Lgs. n. 6 del 2003, degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite di questa Corte hanno reso il principio che la cancellazione detta, ove l’adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 D.Lgs. cit. (che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito all’istituto efficacia costitutiva), determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo (v. sez. un. n. 4060/2010; n. 4061/2010; n. 4062/2010).

Risulta in tal modo definitivamente sancita la validità della tesi già espressa dalla Corte negli arresti successivi all’entrata in vigore della riforma del diritto delle società, nel senso di doversi ritenere estinta la società, che sia cancellata dal registro delle imprese, a prescindere dalla esistenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora al momento definiti (v., per varietà di applicazioni seppur relative a cancellazioni avvenute (al pari di quelle esaminate, invero, dalle sezioni unite) anteriormente al 1 gennaio 2004, Cass. n. 22548/2010; n. 24037/2009; n. 29242/2008; n. 25192/2008; n. 18618/2006). in sistematica coerenza con simile riconosciuta efficacia costitutiva, questa sezione ha correlativamente affermato che l’effetto estintivo, producendosi anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determina l’insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione; e, dall’altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell’esercizio, "nei limiti e alle condizioni stabilite", delle azioni dei creditori insoddisfatti (v.

Cass. n. 22863/2011).

La condizione testualmente fissata dall’art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.

3. – Il profilo che viene in rilievo nel caso di specie, e che non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte, attiene alla sorte dei rapporti processuali laddove la cancellazione della società sopravvenga in corso di causa o, come nella specie, dopo la sentenza gravata. Può osservarsi che trattasi di tematica alla quale anche la dottrina processualistica ha dedicato scarsa attenzione.

In linea generale, appare ancora legittima l’inferenza che, quanto ai rapporti processuali pendenti, la cancellazione della società resta equiparata alla morte della parte persona fisica, con conseguente soggezione dei processi in corso alle regole generali dettate dagli artt. 299 e segg. c.p.c.. Tanto sembra indirettamente confermato dalla previsione che ulteriormente compare nell’art. 2495 c.c., comma 2, chiaramente ispirata alla prescrizione di cui all’art. 303 c.p.c. e sintomatica dell’essersi giustappunto il legislatore mosso nell’ottica giurisprudenziale tesa a equiparare l’estinzione della persona giuridica alla morte, appunto, della persona fisica.

Ancorchè debba essere evidenziato che una simile ottica è stata nel tempo associata, dalla giurisprudenza, ai fenomeni della fusione societaria, nelle sua varie forme, sui quali ha pure inciso la riforma del 2006 a mezzo della prescrizione di cui all’attuale art. 2504-bis c.c., indicativa del fatto che la fusione non comporta (più) l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un altro, ma si risolve in una vicenda solo evolutiva-modificativa dell’unico soggetto, il quale conserva la propria identità seppure in un nuovo assetto organizzativo (v. sez. un. n. 2637/2006).

4. – Tenuto conto della esposta efficacia della cancellazione della società secondo il ricordato regime dell’art. 2495 c.c, il presente ricorso è dunque da ritenere sicuramente inammissibile a misura del coinvolgimento della società oramai estinta (cfr. Cass. n. 22830/2010).

Non rileva – atteso il rigetto dell’impugnazione a suo tempo proposta dall’amministrazione – che l’estinzione sia avvenuta, nel caso di specie, dopo addirittura la sentenza di primo grado, e che la stessa non sia stata rilevata nel giudizio d’appello.

Il che – mantenuto il parallelismo – trova ideale matrice nel difetto assoluto di "giusta parte" dell’ente estinto, così come accade per l’ipotesi della morte, dopo la sentenza, della parte vittoriosa, che comporta (v. in progressione concettuale, sez. un. n. 11394/1996, sez. un. n. 15783/2005 e, infine, sez. un. 26279/2009) l’invalidità dell’instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione indipendentemente (come appunto infine affermato da sez. un. n. 26279/2009) dallo stato soggettivo dell’impugnante (qui in ogni caso consapevole dell’evento).

5. – Parimenti il ricorso è da ritenere inammissibile a misura del coinvolgimento del R. nella qualità di liquidatore, atteso che codesta posizione non è quella di un successore processuale dell’ente estinto, sebbene quella di un soggetto gravato da responsabilità civile concorrente, subordinata, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, al fatto che il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa (o a fortiori da dolo); da una responsabilità, cioè, che rileva a titolo risarcitorio, per l’illecito (anche penalmente rilevante: art. 2633 c.c.) discendente dall’aver chiuso la liquidazione senza aver provveduto al previo soddisfacimento di un creditore sociale.

Donde il liquidatore può infine essere destinatario di una separata azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale.

6. – Il punto più delicato è quello dell’azione di impugnativa involgente il socio.

Al riguardo il collegio osserva che l’estinzione della società, verificatasi dopo la sentenza presuppone la successione nel processo dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c., e impone che il ricorso per cassazione vada proposto soltanto nei confronti di questi.

Resta ferma, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la condizione in proposito stabilita dal più volte citato art. 2495 c.c., comma 2 – rapportata al limite della concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La quale condizione non attiene soltanto alla concreta possibilità di successivo soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti dell’ente collettivo, ma anche alla legittimazione processuale del socio ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società.

E’ vero che la ragione della successione nel processo sta tutta all’interno della fattispecie di cui all’art. 110 c.p.c., non sempre correttamente interpretata dalla dottrina processualistica nel contesto di trattazioni avvinte da impropri parallelismi con la ben diversa situazione di cui all’art. 111 c.p.c..

Ed è vero che la fattispecie che qui rileva prescinde del tutto dalla eventualità di una successione (universale o meno) nei diritti sostanziali controversi, essendo modellata sulla sola previa rilevanza della estinzione del soggetto che ha assunto la qualità di parte nel processo pendente, stante che l’art. 110 c.p.c. si occupa solo di stabilire che vi sia un soggetto cui imputare gli effetti degli atti processuali, e – tra questi – della sentenza. Coglie esattamente la sostanza del fenomeno l’autorevole opinione che osserva che il legislatore, nell’art. 110 c.p.c., ha scelto il successore universale al solo fine di proseguire l’attività processuale della parte venuta meno, perchè una successione universale c’è in ogni ipotesi di venir meno della parte, a prescindere dal fatto che il successore sia anche tale quanto al diritto controverso. E tuttavia resta fermo che, in linea generale, il socio – a differenza, per esempio, dell’erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l’eredità intra vires, con beneficio d’inventario – non è, in quanto tale, un successore universale della società.

Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società.

Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale (in prosecuzione ideale della responsabilità per le obbligazioni sociali assunta al momento della costituzione della società), ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società. 7. – Nel caso di specie l’amministrazione ricorrente neppure ha dedotto (e men che meno ovviamente ha dimostrato) che una tal condizione si sia in concreto realizzata.

Il che comporta l’inammissibilità del ricorso anche a misura del coinvolgimento del R. nella sua qualità di unico socio della estinta società Pala Bowling, non essendo possibile inferirne la qualità di successore nel processo.

Così come, d’altronde, si rileva di impossibile apprezzamento la prova dell’interesse dell’amministrazione alla decisione finale verso il socio, al cospetto della ripetuta mancanza di riferimenti in ordine al limite della di lui responsabilità.

Il debito insoddisfatto, invero, è pur sempre un debito della società, solamente garantito dal socio nei termini tratti dalla corrispondente disciplina del tipo sociale. Per cui la mancanza di riferimenti al fatto che il socio abbia riscosso, o meno, la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione impedisce di affermare l’esistenza della condizione rapportabile all’interesse ad agire. La quale richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione dell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, conseguente allo specifico intervento giurisdizionale richiesto, giacchè il processo non può essere utilizzato in previsione di solo astratte esigenze.

Nella riferita deficitaria condizione, dunque, l’intero ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43736 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 21/12/10 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di C.P. (agli arresti domiciliari "esecutivi") di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ed accoglieva quella di semilibertà. Il Tribunale, premesso che il C. doveva espiare una condanna a tre anni (due residui) di reclusione per spaccio di droga e richiamate le informazioni dei carabinieri di Meolo (che in un contesto di condotta complessivamente regolare segnalavano tuttavia una violazione in data 24/2/10 degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari) e il parere favorevole dell’UEPE, concludeva per la ricorrenza dei presupposti della semilibertà (art. 48 op), ma non di quelli delle altre misure più favorevoli (artt. 47 e 47 ter op).

Ricorreva per cassazione la difesa del C.. Premesso lo svolgimento del processo che aveva portato alla sentenza di applicazione di pena attualmente in espiazione e lo stato attuale per cui il C. si trovava in regime di arresti domiciliari esecutivi con autorizzazione al lavoro (presso la soc. Flora Expert di (OMISSIS)), deduceva vizio di motivazione: il Tribunale aveva omesso di indicare il tipo di sentenza in esecuzione (applicazione di pena su richiesta delle parti) e la qualità dei fatti contestati (il C. non aveva posto in essere un’attività di approvvigionamento o di spaccio, ma solo di intermediazione, subito ripudiata); aveva menzionato tra le pendenze lo stesso fatto di droga inizialmente trattato in altra sede giudiziaria, un fatto di minaccia risalente al (OMISSIS) (e certamente archiviato) ed altro di minaccia e armi per cui non vi era stato rinvio a giudizio e per il quale a tempo debito sarebbe stata dimostrata l’innocenza; l’episodio del (OMISSIS) menzionato dai Carabinieri coincideva con l’arrivo a (OMISSIS) dello stesso C. con mezzi propri in piena notte e la sola compagnia del figlio; incomprensibilmente, poi, dalle positive informazioni dell’Uepe il Tribunale aveva tratto motivo per concedere la semilibertà e non, immotivatamente (se non per una pretesa immaturità dei tempi), le più favorevoli misure richieste dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Chiedeva l’annullamento con rinvio, limitatamente a tale aspetto, dell’ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservando come motivatamente il Tribunale avesse ritenuto insufficientemente dimostrata la completezza del percorso rieducativo, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione adeguata e logica, nell’uniformarsi ai principi che presiedono la materia, ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per l’applicazione di misure alternative in astratto più favorevoli della accordata semilibertà, quali l’affidamento in prova al servizio sociale (per il quale è necessaria una prognosi positiva di rieducazione sociale e di prevenzione dal pericolo di commissione di nuovi reati) e la detenzione domiciliare (per la quale è necessaria, ancora una volta, una prognosi favorevole di prevenzione dal pericolo di recidiva), alla luce della inidoneità di tali misure a contenere la pericolosità sociale dimostrata dal soggetto richiedente con la condotta di reato in espiazione di pena e la segnalata violazione degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari.

A fronte di questi argomenti, sorretti da adeguata e logica motivazione, si sollecita, da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità.

Insindacabile, a maggior ragione, la gradualità – ritenuta necessaria dal giudicante – da usare nei confronti del condannato nella prudente concessione delle misure alternative alla detenzione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del processo (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 18-03-2013, n. 12615

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Svolgimento del processo

1. L.D. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 17-8-12, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in data 31-7-12, dal Gip di Padova, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere illecitamente detenuto, in concorso con K.A., gr 1529 di eroina, che trasportava all’interno dell’auto Wv Golf, da lui condotta.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in merito al requisito della gravità indiziaria poichè il K. si è sempre assunto in via esclusiva la responsabilità dell’agire criminoso, affermando l’estraneità alla detenzione della sostanza stupefacente del ricorrente, che era all’oscuro di tutto. La difesa ha anche fornito un’estrapolazione degli sms, da cui si evince la conferma dell’affermazione del L. circa il luogo dell’incontro con il K., in (OMISSIS). Nè il ricorrente sapeva nulla circa i motivi per i quali il K. doveva andare a (OMISSIS).

Lo stesso fatto che il sacchetto, poi risultato contenere l’eroina, fosse stato appoggiato, in bella vista, dal K. sul sedile posteriore dell’auto contribuiva a fugare, nel L., ogni eventuale preoccupazione circa la perfetta regolarità del contenuto.

Mentre il nervosismo palesato dal ricorrente, al momento del controllo, era ascrivibile all’atteggiamento non certo amichevole degli Operanti di p.g., che avevano già ricevuto, in via confidenziale, notizia del reato. L’ordinanza impugnata omette di motivare su tali rilievi e, in particolare, sugli sms appena menzionati. Nè vi è alcun riscontro di carattere individualizzante, che confermi cioè in modo specifico la responsabilità dell’accusato, collocando la sua condotta nell’ambito del fatto costituente reato.

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 c.p.p., e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova nè risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (Cass., Sez. un. 22-3-2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231). 4. Nel caso in disamina, non può essere ravvisato il vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, avendo la Corte d’appello evidenziato che l’indagato guidava l’autovettura a bordo della quale vi era la borsa contenente lo stupefacente e che entrambi gli indagati si erano dimostrati molto nervosi al momento del controllo, continuando a guardare la borsa contenente lo stupefacente, per paura,evidentemente, che gli Operanti la aprissero. Non appare d’altronde ipotizzarle – sottolinea il Tribunale – che il K., grosso trafficante di stupefacenti, si sia affidato, per il trasporto della sostanza, ad un soggetto ignaro di quanto stava accadendo, essendo invece altamente probabile che egli si sia affidato, per farsi aiutare nel trasporto, a persona di sua fiducia. Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv203767). Costituisce d’altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass Sez fer., 3-9-04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass sez 5, 5-7-04 n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64;

Cass, Sez 5, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75).

Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame.

5. Il ricorso va dunque rigettato, siccome infondato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.