Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-08-2012, n. 13914

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 proposto da P.F. nei confronti dell’Ufficio Italiano Cambi nonchè di C.C.L. e S.C. (convenuti contumaci), rilevando che:

la domanda era volta ad impedire o a far cessare qualsiasi trattamento dei dati personali dell’istante che egli assumeva illecitamente effettuato nel parere pro veritate redatto dal prof. C. in data 22.4.2002 nella causa tra il ricorrente e l’UIC, e ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti ai sensi dell’art. 15 del cit. d.lgs.;

la perizia/parere pro veritate era stata redatta dal prof. C. per essere prodotta nella causa vertente tra il P. e l’UIC., e per essere utilizzata unicamente nell’ambito del giudizio medesimo per finalità difensive, a prescindere dalla sua ammissibilità a fini istruttori;

che, come espressamente indicato nella parte introduttiva del parere in questione, e come in effetti risultava dalla lettura dell’elaborato, il consulente si era avvalso per l’espletamento dell’incarico esclusivamente di atti e documenti già esistenti negli atti di causa, esprimendo una valutazione critica sull’espletata ctu;

che il diritto alla privacy può subire legittime limitazioni quando vengono in rilievo le garanzie correlate al diritto di difesa, ovvero per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sicchè il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali – nella specie dati sensibili in quanto attinenti alla salute – non è necessario (art. 24, lett. f).

Contro la predetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Ufficio Italiano dei Cambi mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati S. e C..

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 47 e 152 e art. 167, nn. 1 e 2 (art. 360 c.p.c.)" nonchè "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia".

Dopo aver premesso che il prof. C. aveva potuto conoscere ed elaborare i dati personali di esso ricorrente sulla base di documenti (anche sanitari riservatissimi) consegnati dalla difesa dell’UIC al dott. S. (direttore generale dell’UIC) e da questo consegnati al C., il ricorrente deduce che le "garanzie" previste dal Codice sulla privacy per i "dati sensibili" restano inalterate, a prescindere dal fatto che tali dati siano o meno stati raccolti in sede giudiziaria posto che ai sensi dell’art. 47 del Codice è esplicitamente previsto che il precedente art. 26 (concernente, appunto, dette "garanzie") non subisce deroghe nei confronti del "trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari per ragioni di giustizia", quando cioè detto trattamento sia "direttamente correlato alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie".

Denuncia l’implicita contraddizione logica derivante dalla qualificazione come "necessario" dell’esercizio del diritto di difesa dell’UIC, sebbene finalizzato alla realizzazione di un atto processuale (predisposizione di un parere da parte del Prof. C.) precedentemente dichiarato inammissibile.

Mancava il consenso scritto dell’interessato, il trattamento non era autorizzato da disposizione di legge nè da provvedimento del Garante. Infine il tribunale non aveva ammesso l’attività istruttoria richiesta.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa (art. 360 c.p.c., n. 5)" in relazione alla circostanza che il trattamento dei dati sensibili dell’Avv. P. era finalizzato alla stesura di un parere sul quale il Giudice si era espresso precedentemente in senso negativo, nonchè sulla circostanza che i difensori dell’UIC avevano esplicitamente rinunziato ad avvalersi del parere dimostrando la non necessarietà dello stesso e l’illecito utilizzo dei dati. Lamenta che il tribunale abbia omesso qualsiasi esame circa la "parità di rango" tra gli interessi in gioco (diritto alla privacy e attività difensiva vietata dal giudice) e, infine, abbia omesso di prendere in considerazione la richiesta di accertamenti tendenti a verificare l’eventuale permanenza dei dati sensibili in questione presso l’Università di Milano e l’UIC, al fine di provvedere in ordine alla loro rimozione.

3.- Entrambi i motivi di ricorso sono infondati. Va premesso – avendo il ricorrente denunciato la violazione di norme dettate dal D.Lgs. n. 196 del 2003 – che la disciplina sostanziale applicabile ratione temporis alla concreta fattispecie è quella dettata dalla L. n. 675 del 1996, essendo stato il parere pro-veritate depositato l’8.7.2002, mentre la disciplina processuale è quella di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, essendo stato il ricorso depositato il 5.3.2004 (cfr.

D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 186: "Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli art. 156, art. 176, commi 3, 4, 5 e 6, e art. 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui all’art. 149, comma 8, e art. 150, comma 2". La pubblicazione sulla G.U. è avvenuta il 29 luglio 2003).

Il Testo Unico di cui al d.lgs., peraltro, ha semplicemente riformulato le norme già dettate, nella materia che qui interessa, dalla L. n. 675 del 1996, posto che nell’art. 24 del primo sono state trasfuse le norme dettate dalla L. n. 675 del 1996, artt. 12 e 20.

Quanto ai "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", la norma di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 22, comma 4, ("possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario…

per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all’art. 31, comma 1, lett. h)..") è stata trasfusa, con alcune precisazioni, nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 26, comma 4 ("I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: c) quando il trattamento è necessario… per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile").

Ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 1, comma 2, si intende: "b) per trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati"; "g) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione", mentre si intende "h) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

Vengono in considerazione nella concreta fattispecie i concetti di "comunicazione" ed "elaborazione". Il presupposto per l’operatività delle predette norme è costituito da ciò che il titolare del trattamento proceda alla comunicazione (la diffusione, invece, non è consentita) di dati sensibili concernenti altro soggetto, l’interessato.

Qualora, invece, sia lo stesso interessato (nella specie, il ricorrente) a "comunicare" propri dati sensibili "a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione", in relazione all’"elaborazione" dei predetti dati da parte dei destinatari "determinati" della "comunicazione" ad opera dell’interessato (quindi, i difensori dell’UIC e i loro consulenti di parte, anche stragiudiziali), cessa di essere applicabile la normativa speciale sulla protezione dei dati sensibili e rivive pienamente il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. che si esplica anche mediante la produzione di una perizia stragiudiziale la quale, se può essere posta dal giudice a fondamento della propria decisione, anche se contestata dalla controparte (Sez. 6-5, 12 dicembre 2011 n. 26550), a maggior ragione può essere utilizzata dalla parte per trarne argomenti difensivi per confutare una consulenza tecnica d’ufficio.

Invero, la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Sez. 2, 26 marzo 2012 n. 4833).

Pertanto, è destinatario determinato della comunicazione dei dati operata dall’interessato anche il consulente di parte che il difensore in giudizio può nominare, a prescindere dall’autorizzazione del giudice e a soli fini difensivi, se l’elaborazione dei dati dal consulente eseguita venga comunicata esclusivamente ai destinatari dei dati sensibili comunicati dall’interessato.

Destinatari che vanno individuati nei soggetti del rapporto processuale (parti, difensori, giudice, ausiliari, consulenti delle parti).

L’intimato dott. S., in relazione alla qualità rivestita e al rapporto di immedesimazione organica con l’UIC, era parte del giudizio nel quale l’interessato aveva "comunicato" i propri dati sensibili. L’intimato C., quale professionista incaricato di redigere un parere, era autorizzato (così come ha esattamente dedotto parte controricorrente) in forza dell’Autorizzazione del Garante n. 4 del 2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (G. U. n. 83 del 9 aprile 2002 – Suppl.

Ordinario n. 70).

In particolare l’autorizzazione generale del Garante (p. 2 e p. 3) concerneva "i dati sensibili relativi ai terzi… ove strettamente indispensabile per l’esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi, qualora il trattamento fosse finalizzato all’espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:… b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonchè in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi".

Quanto alle altre parti, diverse dall’interessato, il p. 1.3 dell’Autorizzazione n. 2 del 2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (G. U. n. 83 del 9 aprile 2002 – Suppl. Ordinario n. 70) – pure richiamata da parte controricorrente – disciplinava l’autorizzazione (concessa in via generale) "per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonchè in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, semprechè il diritto sia di rango pari a quello dell’interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento".

L’ipotesi di diffusione o di archiviazione in violazione della L. n. 675 del 1996 è solo affermata come "eventuale" nel secondo motivo (sub d). Essa non risulta provata, mentre la richiesta di prova è solo "esplorativa".

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.200,00(di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 8 gennaio 2010, n.75 LOCAZIONE E INTERESSI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre procedere ex art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi, principale e incidentale, avverso la medesima sentenza.

L’esame muove dal ricorso principale della UNIVER.

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, artt. 433, 437 e 345 c.p.c. e art. 1284 c.c., nonché difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

1.1. Il motivo riguarda la determinazione della misura degli interessi di mora sui canoni scaduti e insoluti, che il Tribunale aveva liquidato al tasso legale, per la considerazione che la richiesta degli interessi al tasso previsto dall’art. 16 del contratto “pur essendo stata richiamata nella parte narrativa della comparsa, non era stata poi oggetto di specifica richiesta nelle conclusioni formulate, rispetto alle quali non erano intervenute modifiche nei termini di cui all’art. 420 c.p.c.” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, laddove viene riprodotto il testo di quella di primo grado) e che, invece, la Corte territoriale ha riconosciuto nella misura convenzionale, osservando che la clausola di cui all’art. 16 cit. (secondo cui “…il mancato o tardivo versamento del canone di affitto e delle spese comporta la rescissione immediata del contratto di locazione e l’addebito degli interessi di mora del 10% annuo”) assolve all’obbligo di previsione scritta di cui all’art. 1284 c.c., comma 3.

1.1.1. Il ricorrente lamenta la genericità di siffatta statuizione e osserva che nessuna domanda di interessi convenzionali era stata formulata nel ricorso per ingiunzione (essendo stati chiesti, in quella sede, gli interessi legali) e neppure nei termini di cui all’art. 416 c.p.c., posto che la DEL SOGLIO-NOTARIO, pur enunciando la pretesa nel corpo della comparsa di costituzione del 28-4-2000, nelle conclusioni rassegnate in calce allo stesso atto, si era limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo; rileva che solo nelle note difensive del 14-5-2003 l’opposta-ingiungente aveva assunto conclusioni difformi, sollecitando il pagamento degli interessi convenzionali. A parere del ricorrente – anche a prescindere dalle motivazioni addotte dal Tribunale – siffatta richiesta era tardiva e inammissibile, con conseguente vizio di ultra petizione della decisione impugnata, dal momento che l’opposta-ingiungente avrebbe dovuto formulare una domanda riconvenzionale per il pagamento degli interessi convenzionali e chiedere a tali effetti lo spostamento dell’udienza di discussione.

1.2. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto osservato – quanto alla dedotta genericità del portato argomentativo della statuizione impugnata – che la motivazione in parte qua deve intendersi integrata con le considerazioni, precedentemente svolte dai giudici di appello con riguardo ad analoga censura della UNIVER relativa al riconoscimento degli accessori sull’importo dei danni (richiesti dalla DEL SOGLIO-NOTARIO in via di reconventio reconventionis), laddove viene evidenziata l’esigenza, nella determinazione delle domande delle parti, di far riferimento non tanto e non solo alle conclusioni formalmente – ed eventualmente erroneamente – assunte, quanto, piuttosto, al complesso di argomentazioni e conclusioni, con una lettura complessiva dell’atto processuale che le contiene (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).

Si tratta di principio conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale costantemente avverte che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive prese dalla parte. Invero ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell’atto di citazione, alle quali si è riportato l’attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell’atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonchè delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa. (Cass. civ., Sez. II, 16/09/2004, n. 18653; Cass. civ., Sez. I, 08/09/2004, n. 18068).

1.2.1. Va, altresì, considerato che la fase monitoria del procedimento d’ingiunzione (art. 633 c.p.c., e segg.) non ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell’attuale rito del lavoro (applicabile anche in materia locatizia) che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis le sentenze n. 5045, 5340/99, 13445/2000, 3114/2001, 5526, 8502, 16386/2002) – la memoria difensiva dell’opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all’art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare, tra l’altro, la “determinazione dell’oggetto della domanda” e “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (n. 4 e 5 dello stesso art. 414 c.p.c.) – fatta valere, tuttavia, con il ricorso per ingiunzione – e con la conseguenza ulteriore che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi – al fine, tra l’altro, di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria – nonché modificare (ai sensi dell’art. 420 c.p.c.) nei termini della emendatio, e non della mutatio libelli, la domanda proposta, appunto, in sede monitoria.

Orbene, lungi dal costituire modifica della domanda originaria o addirittura (come asserito da parte ricorrente principale) dall’integrare una domanda riconvenzionale, la richiesta degli interessi convenzionali contenuta nella comparsa di costituzione costituisce emendatio libelli, trattandosi di un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Il motivo va, dunque, respinto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 1282 e 1219 c.c., nonché difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

2.1. Il motivo si riferisce sempre alla statuizione concernente il riconoscimento degli interessi convenzionali sui canoni e attiene all’attribuzione dei detti interessi “dalla scadenza al saldo”, anziché dalla data dell’ingiunzione, come riconosciuti dal Tribunale.

2.1.1. Secondo il ricorrente i giudici di appello hanno violato il comma secondo dell’art. 1282 c.c., avendo invece correttamente il Tribunale ritenuto necessario l’atto di messa in mora; inoltre gli stessi giudici non avrebbero tenuto conto della compensazione giudiziale operata con la sentenza di primo grado in data 28 maggio 2003, in particolare risulterebbe incomprensibile la condanna al pagamento degli interessi sino al “saldo”, dal momento che nella stessa sentenza impugnata gli interessi sono liquidati sino al 28 maggio 2003.

2.2. Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile per genericità.

Invero – per quanto riguarda la decorrenza degli interessi – si osserva che all’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione risulta applicabile dell’art. 1182 c.c., comma 3, secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, per cui la mora del debitore si determina (come per tutte le obbligazioni portabili), ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (mora ex re). Correttamente, dunque, sono stati riconosciuti gli interessi convenzionali di mora dalle singole scadenze.

L’altra doglianza, concernente il momento finale del calcolo degli interessi, è generica, giacché non enuncia alcuna violazione di legge; la censura è anche oscura e non tiene conto della circostanza che la compensazione giudiziale operata dal primo giudice riguardava somme diverse da quelle “ricalcolate” dalla Corte di appello; per di più, essa fa riferimento a un conteggio (a pag. 23 della sentenza), che risulta incompleto (ancorché già esponga, un “avere” della locatrice), in quanto precede l’esame dell’appello incidentale e la statuizione sul punto della misura e decorrenza degli interessi di cui trattasi (con ulteriore “avere” della locatrice per interessi).

Il motivo va, dunque, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1282 c.c., nonché difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

3.1. Il motivo attiene al prospetto del dare e avere tra le parti come riportato a pag. 23 della sentenza impugnata, con l’evidenza di una differenza a credito della DEL SOGLIO-NOTARIO di L. 4.369.606.

3.1.1. Parte ricorrente deduce: a) che la statuizione contrasta con quella contenuta a pagg. 17 e 18 laddove, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, è stato revocata l’ordinanza ingiunzionale relativa al canone di luglio 1999, essendo stato riconosciuto alla locatrice il solo periodo 1-19 luglio: ciò in quanto il relativo credito restitutorio della UNIVER per L. 4.316.000 non risulta nel prospetto a pag. 23; b) che gli interessi su cauzione sono stati riconosciuti solo sino al 30-4-2003 e non sino alla data della compensazione giudiziale, per cui andrebbero riconosciute ulteriori L. 46.602; c) che gli interessi sul rateo di canone di luglio 1999 sono stati calcolati dal 29-7-1999, laddove avrebbero dovuto essere calcolati dal di della costituzione in mora (con la comparsa di costituzione del 28-4-2000) e avrebbero dovuto essere computati sino alla data del 27-9-2001, in cui avvenne il pagamento;

d) che è errata la somma di L. 6.625.000 indicata a credito della DEL SOGLIO-NOTARIO a titolo di danni, dal momento che a pag. 21 della sentenza lo stesso credito era stato rideterminato in L. 6.325.000 anziché in L. 6.400.000, come statuito dal primo giudice.

3.2. Il motivo non merita accoglimento.

In particolare – ribadito anche per la “parte” di canone di luglio 1999 l’applicabilità del comb. disp. dell’art. 1182 c.p.c., comma 3 e art. 1219 c.p.c., comma 2, n. 3 – occorre osservare che per il resto la ricorrente propone questioni di stretto merito, inammissibilmente sollecitando a questo giudice di legittimità un ricalcolo delle varie poste a credito o a debito e/o la rettifica di presunti errori materiali, che non è consentita in questa sede.

Infatti gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate (Cass. civ., Sez. III, 20/02/2006, n. 3656).

Preme in ogni caso sottolineare che nel citato prospetto a pag. 23 la mensilità di luglio 1999 è posta a credito della DEL SOGLIO-NOTARIO limitatamente alla parte maturata alla data del rilascio; tale impostazione tiene, dunque, conto del parziale accoglimento del motivo di appello della UNIVER relativamente al credito portato dall’ordinanza ingiunzionale.

Il motivo va, dunque, respinto.

4. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 653 c.p.c., nonché difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

4.1. Il motivo riguarda la statuizione sulle spese della fase monitoria, che la Corte di appello ha lasciato a carico dell’opponente, pur avendo confermato il parziale accoglimento dell’opposizione con conseguente revoca del decreto.

4.1.1. A parere della parte ricorrente la decisione sarebbe illegittima e contraddittoria, posto che la revoca comporta il venire meno di ogni effetto dell’ingiunzione; peraltro – per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi – sussisterebbe un credito della UNIVER.

4.2. Il motivo è infondato.

Invero il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione.

Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all’esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. (Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n. 2217). Ed è quanto è accaduto nel caso di specie, posto che – pur revocando il decreto per effetto della parziale compensazione con il credito restitutorio della cauzione – i giudici del merito hanno accertato che residuava una posizione creditoria della parte locatrice. E ciò è confermato dal rigetto dei precedenti motivi.

Il motivo va respinto.

5. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

5.1. Il motivo riguarda la regolazione delle spese di opposizione e la parziale compensazione operata con la seguente motivazione: “considerando anche i motivi quinto e sesto di appello principale e quarto di appello incidentale, si deve considerare che la domanda complessiva di parte appellata è stata accolta nella misura del 71%, mentre la domanda assolutoria di parte appellata è stata respinta, sussistendo ancora un debito attuale, onde pare del tutto congrua una compensazione nella misura del 30% per i due gradi del giudizio”.

5.1.1. Secondo la ricorrente sarebbe stato violato il principio di soccombenza, perché residuerebbe un credito della UNIVER; in ogni caso la statuizione sarebbe contraddittoria, perché attribuirebbe una rilevanza del 77% alla reiezione di due motivi di appello principale e del quarto motivo dell’appello principale.

5.2. Il motivo non merita accoglimento.

Va premesso che – contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente – la percentuale del 77%, indicata in sentenza, si riferisce alla misura in cui è stata accolta la domanda dell’appellata (parte attrice in senso sostanziale) e non ai motivi di appello.

In punto di diritto occorre precisare che la violazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c. è denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, solo nell’ipotesi in cui le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, interamente (o, eventualmente, anche parzialmente) a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa.

Ne deriva, pertanto, che qualora il giudice d’appello, lungi dal porre – anche solo parzialmente – le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vincitrice, si sia limitato a disporre la compensazione delle spese stesse, la denunciata violazione di legge non sussiste (Cass. civ., Sez. III, 09/12/2003, n. 18744). Invero la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi; in particolare, in caso di riforma in tutto o in parte in sede di appello della sentenza impugnata, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale (Cass. civ., Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).

Ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame, posto che la Corte di appello – valutata la misura in cui era risultata fondata la pretesa della locatrice – ha ritenuto che la principale soccombenza gravasse sulla UNIVER. In definitiva il ricorso principale va respinto.

Si passa, dunque, ad esaminare il ricorso incidentale della DEL SOGLIO-NOTARIO.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dei norme di diritto in relazione alla condanna parziale al pagamento del canone del mese di luglio 1999.

6.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata, con il quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata revocata l’ordinanza ingiunzionale di pagamento della mensilità di luglio 1999 e riconosciuto il solo rateo di canone sino alla data del rilascio avvenuto il 19 luglio 1999 per la considerazione che il contratto si era sciolto, non già per recesso della conduttrice (il che avrebbe richiesto un preavviso di dodici mesi), ma per mutuo consenso tra le parti, onde la locatrice accettò di porre termine al contratto alla data di riconsegna delle chiavi.

6.1.1. In contrario senso la ricorrente incidentale deduce che tale motivazione “non convince” dal momento che ai sensi dell’art. 3 del contratto il canone era dovuto anticipatamente il primo giorno del mese al domicilio del locatore; rileva, altresì, che per puro errore materiale la Corte di appello ha convertito la somma di L. 4.854.500 del mese di luglio in Euro 2.316,42 anziché in Euro 2.507,14 con una differenza a favore della DEL SOGLIO-NOTARIO di Euro 190,72.

6.2. Il motivo non merita accoglimento. Deve qui ribadirsi che quando nel ricorso per cassazione, pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851).

Orbene con il motivo all’esame la ricorrente incidentale lamenta in termini assertivi la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, senza neppure enunciare la disposizione normativa con la quale la statuizione impugnata sarebbe in contrasto, limitandosi a definire la relativa decisione “non convincente”. Peraltro lo stesso motivo non coglie la ratio decidendi, la quale riposa nella considerazione di un accordo tra le parti in ordine alla risoluzione del contratto alla stessa data in cui avvenne il rilascio; donde l’inesistenza del vinculum iuris (o di un rapporto di fatto con il bene) che giustificasse la pretesa di pagamento del canone per il periodo successivo. Sotto questo profilo il motivo è generico per la mancata correlazione con le argomentate ragioni della decisione; mentre è inammissibile, in ragione della natura del vizio dedotto, per la parte con cui si denuncia un errore materiale (cfr. Cass. n. 3656 del 2006 sopra cit.).

Non appare superfluo aggiungere che l’errore materiale denunciato è irrilevante, perché il conteggio di dare/avere è in Lire ed è fatto correttamente riportando la somma di L. 4.854.500.

7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione di norme di diritto e difetto di motivazione in relazione al mancato addebito dell’importo di IVA sulle voci di danno (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

7.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata, con il quale la Corte di appello ha negato il riconoscimento dell’IVA sull’importo di spesa riconosciuto alla locatrice a titolo di risarcimento danni, ritenendo che non fosse dimostrato che la danneggiata non avesse diritto alla detrazione dell’IVA versata a tale titolo.

In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che il costo dell’IVA non è detraibile D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19 bis, per le sole operazioni attive tassativamente indicate nell’art. 10 dello stesso D.P.R.; ha, quindi, rilevato che nella fattispecie, sotto il profilo oggettivo, si trattava di operazioni passive (il pagamento di prestazioni di terzi ai fini di ripristino dell’immobile) e, quindi, l’IVA era detraibile, non ricorrendo una delle ipotesi di esclusione della detrazione previste dall’art. 19 bis cit. D.P.R.; mentre, sotto il profilo soggettivo, di cui all’art. 17, comma 1 D.P.R. cit. spettava alla DEL SOGLIO-NOTARIO l’onere di provare la non detraibilità dell’imposta, in quanto si trattava di un fatto costitutivo della domanda.

7.1.1. In contrario senso osserva la ricorrente incidentale che, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, la DEL SOGLIO-NOTARIO non è soggetto passivo dell’imposta e non è di fatto titolare di partita IVA, in quanto per le società semplici non opera la presunzione di cui al comma 2 dell’art. 4 del cit. D.P.R. e perché l’attività svolta, di gestione del patrimonio immobiliare – quale pacificamente svolta in via esclusiva dalla stessa società – non rientra tra le operazioni commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.

7.2. Il motivo è infondato.

In via di principio occorre dire che ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, sono soggetti passivi dell’imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R. In particolare questa Corte ha precisato che, ai fini dell’IVA assumono rilievo, ai sensi dell’art. 4 cit. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole e che pertanto – poiché nell’ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa – sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell’abitualità (ancorché non dell’esclusività) e della professionalità dell’esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n. 13999/03). Si considerano, però, in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese (tra l’altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all’art. 2507 cod. civ., e dalle società di fatto.

Ciò posto, si osserva che la circostanza che la DEL SOGLIO-NOTARIO, quale società semplice, non rientri tra quelle società per le quali opera siffatta presunzione, non significa affatto che la stessa non possa essere soggetto passivo dell’imposta in ragione dell’attività effettuata. Invero l’attività di gestione immobiliare consistente nella locazione di immobili di proprietà (qual è l’attività della DEL SOGLIO-NOTARIO, per quanto riferito dalla stessa parte) – se esercitata con i caratteri della sistematicità e dell’abitualità – deve essere considerata esercizio d’impresa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 sopra cit. In ogni caso sarebbe spettato alla stessa parte dimostrare, in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell’attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19 stesso D.P.R.

Anche il presente motivo va, dunque, rigettato.

8. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione in relazione al calcolo degli interessi sulla cauzione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

8.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata, con il quale sono stati negati gli interessi sulla cauzione al tasso convenzionale, in considerazione del carattere imperativo della norma di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 11, che prevede il riconoscimento dei soli interessi legali sulla cauzione.

8.1.1. A parere della ricorrente la statuizione stravolgerebbe la portata della L. n. 392 del 1978, art. 79, dal momento che il pagamento degli interessi nella misura riconosciuta dalle banche non avrebbe comportato alcun lucro per la locatrice, che, anzi, vedeva ridursi l’importo della cauzione anno per anno, ricevendo dalla banca interessi a tasso inferiore a quello legale. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe fornito alcuna risposta convincente all’argomento speso in appello, secondo cui non sempre parte locatrice è la parte debole del rapporto.

8.2. Il motivo è infondato.

L’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, previsto dalla L. n. 392 del 1978, art. 11, ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, consistenti nella tutela del contraente più debole (individuato dal legislatore nel conduttore) e nell’impedire che i frutti della relativa somma, percepibili dal locatore, possano tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione. Perciò, tale norma imperativa determina la nullità, per contrasto con la stessa, di qualsiasi clausola contrattuale difforme. (Cass. civ., Sez. III, 19/08/2003, n. 12117, Cass. civ., Sez. III, 03/05/2004, n. 8330).

In conclusione anche il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione sono interamente compensate per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. II, 27 giugno 2011, n.14196 Condominio: le spese relative a terrazze simili al lastrico solare come vanno ripartite?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 15-6-1998 F..G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina R.L.M.B. e, premesso di essere proprietario di un appartamento sito nella palazzina XX del complesso (omissis), posto al quinto piano, in parte sotto l’appartamento della convenuta ed in parte sotto la terrazza a livello del predetto appartamento, di proprietà esclusiva della convenuta, assumeva che nel suo appartamento da tempo si erano verificate infiltrazioni di umidità nei locali sottostanti la terrazza di copertura nella parete esterna del fabbricato e sulla copertura della veranda a livello del suo appartamento, danni ascrivibili al pessimo stato di manutenzione della terrazza soprastante di proprietà della R.L., e chiedeva quindi la condanna di quest’ultima alla esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause dei suddetti danni oltre al risarcimento dei danni.

La convenuta costituitasi in giudizio assumeva che le spese per la manutenzione della terrazza gravavano per due terzi sui proprietari dei piani sottostanti, e chiedeva di essere autorizzata alla 5^ chiamata in causa del Condominio (omissis).

A seguito della richiesta autorizzazione quest’ultimo si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i danni verificatisi nell’appartamento di proprietà del G. erano riconducibili a colpa esclusiva della R.L., essendo stati causati dalla cattiva esecuzione di lavori relativi ad opere straordinarie effettuate arbitrariamente dalla convenuta.

Il Tribunale adito con sentenza del 17-5-2002 accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta all’effettuazione delle opere idonee al ripristino di una efficace impermeabilizzazione della propria terrazza secondo le indicazioni contenute nella relazione del CTU, al risarcimento dei danni subiti dal G. nella misura di Euro 9.296,76 e rigettava ogni altra domanda.

Proposta impugnazione da parte di I.C. quale erede legittimo della R.L. nel frattempo deceduta cui resistevano il Condominio (omissis) ed il G. la Corte di Appello di Messina con sentenza del 23-6-2005, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione del C. in ordine alle domande proposte dal G., ha dichiarato che la responsabilità per i danni rilevati all’interno dell’appartamento di proprietà di quest’ultimo era ascrivibile a fatto e colpa esclusivi del suddetto Condominio, ha dichiarato che le spese di manutenzione della terrazza e quelle di rifacimento del predetto appartamento dovevano essere ripartite tra il C. e gli altri condomini ex art. 1126 c.c., ha dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado ed ha condannato gli appellati in solido al pagamento in favore dell’appellante delle spese di secondo grado.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi ed il Condominio (omissis) ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il C. ha resistito a tale ultimo ricorso con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale basato su di un unico motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Considerato poi che sia il ricorso proposto dal Condominio (omissis) che quello proposto dal G. sono stati notificati alle altre parti nella stessa data (ovvero il 14-11-2005) e che quindi in tal caso l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale deve essere effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi stessi, considerando principale quello depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo (Cass. 17-2-2004 n. 3004), deve considerarsi principale il ricorso del suddetto Condominio ed incidentale quello del G., posto che il primo è stato depositato il 24-11-2005, ed il secondo il 22-12-2005.

Venendo all’esame del ricorso del Condominio (omissis), si rileva che con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1126-2043 e 2051 c.c., assume che il giudice di appello, applicando l’art. 1126 c.c., nella fattispecie con il richiamo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte, non ha tenuto conto della peculiarità del caso, trattandosi di terrazza a livello di proprietà della sola condomina R.L., che ne aveva il possesso e la proprietà esclusiva; pertanto tale terrazza, proprio per il modo in cui era stata realizzata, svolgeva non tanto funzione di copertura del fabbricato, quanto di affaccio e di ulteriore comodità dell’appartamento di cui costituiva la naturale continuazione, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 1126 c.c., che disciplina l’obbligo di contribuzione nelle spese per le riparazioni o ricostruzioni dei lastrici solari quando l’uso di questi non è comune a tutti i condomini, ma soltanto ad alcuni di essi.

ti suddetto Condominio poi sostiene che, avendo il proprietario della terrazza a livello il possesso, l’uso ed il godimento esclusivo di essa, ne era anche custode, con la conseguente applicabilità dell’art. 2051 c.c. secondo cui il custode è esonerato dalla propria responsabilità soltanto ove provi il caso fortuito o il fatto del terzo; orbene nella specie la R.L. aveva apertamente violato gli obblighi di custodia, non avendo provato di aver invitato il Condominio ad eseguire, eventualmente in concorso con essa, l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della terrazza; del resto, anche ritenendo applicabile l’art. 1126 c.c., la R.L. avrebbe potuto eseguire dette opere, una volta rappresentata dal proprietario dell’appartamento sottostante tale necessità, e richiedere poi al Condominio la ripetizione dei due terzi delle spese affrontate e documentate.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che dalla relazione di CTU espletata nel primo grado di giudizio era emerso che, secondo quanto riferito al consulente dalla stessa R.L., quest’ultima nel 1992 aveva apposto dei tubi dell’impianto di riscaldamento lungo il perimetro interno della terrazza e dei balconi, verosimilmente collocati sotto la pavimentazione della terrazza, nella parte perimetrale, provocando la rottura o delle lesioni al manto di impermeabilizzazione; orbene tale circostanza, nonché il fatto che la stessa R.L. aveva collocato una presa d’acqua all’interno dell’aiuola, convergevano nell’imputare a quest’ultima la responsabilità dei danni verificatisi nell’appartamento del G.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha affermato in linea di diritto che il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato, e perciò l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.; conseguentemente il Condominio in persona dell’amministratore rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo, risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare; ha quindi aggiunto che a tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del Condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c..

Orbene, premesso che non risulta essere mai stato contestato nel giudizio di merito che la terrazza di proprietà della R.L. svolgesse funzioni di copertura dell’edificio condominiale, il principio di diritto enunciato dal giudice di appello è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, poiché il lastrico solare dell’edificio svolge funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare dell’uso esclusivo; pertanto dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo (Cass. S.U. 29-4-1997 n. 3672; Cass. 11-9-1998 n. 9009; Cass. 17-1-2003 n. 642; Cass. 13-3-2007 n. 5848, con la precisazione che tale orientamento trova applicazione anche nell’ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di terrazza a livello che assolve alla stessa funzione del lastrico solare, Cass. 17-10-2001 n. 12682).; di qui quindi l’erroneità del richiamo del ricorrente principale all’art. 2051 c.c. ai fini di individuare i soggetti responsabili dei danni arrecati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello all’appartamento sottostante.

La Corte territoriale, poi, in punto di fatto ha ricondotto la causa delle infiltrazioni lamentate dal G. al proprio appartamento, sulla base della CTU espletata, ad una non più efficace impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della R.L. , ritenendo al riguardo irrilevanti, anche sotto il profilo di una efficacia causale concorrente nella produzione dei danni riscontrati, sia la parziale sostituzione, da parte della suddetta condomina, dell’originaria pavimentazione con mattonelle in ceramica con pavimentazione in cotto (considerata la verificazione dei danni anche in corrispondenza della parte terrazza che ancora presentava l’originaria pavimentazione), sia la collocazione nella terrazza stessa di piante e soprattutto di una aiuola al cui interno era stata inserita una presa d’acqua con conseguenti infiltrazioni, atteso che una idonea impermeabilizzazione della terrazza stessa avrebbe impedito qualsiasi infiltrazione collegata.

Infine la sentenza impugnata ha evidenziato la mancanza di prove in ordine al fatto che la R.L. avesse eseguito sulla sua terrazza lavori che avessero reso inidonea l’originaria impermeabilizzazione della terrazza stessa.

Avendo quindi il giudice di appello indicato puntualmente le fonti del proprio convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale proposto dal G., si osserva che con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 2909 c.c., 329 e 346 c.p.c. nonché vizio di motivazione, assume che il giudice di appello, nell’affermare che la causa delle infiltrazioni verificatesi nell’appartamento di proprietà dell’esponente era da individuare in una non più efficiente impermeabilizzazione della terrazza di proprietà del C. e che le spese di manutenzione e quelle relative alla rifusione dei danni subiti dal G. avrebbero dovuto essere ripartite tra il Condominio ed il C. nella misura stabilita dall’art. 1126 c.c., non ha considerato che l’appellante non aveva sollevato la questione relativa alla imputazione della responsabilità né aveva più richiesto al G. le somme a lui già corrisposte, ma anzi aveva avanzato la richiesta di ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c., esclusivamente verso il Condominio; pertanto il titolo della responsabilità aquiliana per il quale l’esponente aveva ottenuto una pronuncia favorevole era diverso dalla obbligazione "propter rem" in ordine alla quale il codice civile stabilisce la ripartizione delle spese di rifacimento del lastrico a prescindere da qualsiasi imputazione di responsabilità, e tale statuizione era quindi passata in giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2051 c.c. e vizio di motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che i danni verificatisi all’interno dell’appartamento di proprietà dell’esponente erano ascrivibili esclusivamente al Condominio in quanto custode; anzitutto non è stato considerato che il proprietario dell’appartamento e della terrazza a livello soprastante l’immobile del G. aveva non solo il possesso materiale del bene, ma anche il suo governo che, essendo esclusivo, non consentiva al Condominio neppure una vigilanza mediata; inoltre il fatto che la R.L. avesse collocato sul lastrico solare delle aiuole ed una fontana con un residuo d’acqua permanente aveva pregiudicato la impermeabilizzazione del lastrico stesso, con conseguenze che quindi non potevano ricadere sul Condominio nei confronti del quale non poteva essere riconosciuto alcun obbligo di custodia ex art. 2051 c.c..

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.

Giova premettere che la Corte territoriale ha affermato che l’appellante C. aveva chiesto di dichiarare che la responsabilità per i danni rilevati all’interno dell’appartamento di proprietà G. erano ascrivibili a fatto e colpa esclusivi del Condominio (omissis) in quanto responsabile della fatiscente impermeabilizzazione della terrazza a livello suddetta (vedi pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), cosicché è evidente che la questione in oggetto era stata ritualmente introdotta nel giudizio di secondo grado, e che il giudice di appello si è pronunciato su di essa in puntuale applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

D’altra parte si osserva che l’individuazione del soggetto o dei soggetti obbligati alle spese di manutenzione di una terrazza a livello avente funzione di copertura di un edificio condominiale comporta conseguentemente sul piano logico – giuridico anche l’esame della questione relativa alla responsabilità per i danni arrecati dal difetto di manutenzione di tale terrazza a terzi ed in particolare alla proprietà di altri condomini; in tal senso la pronuncia delle S.U. 29-4-1997 n. 3672 sopra menzionata, una volta configurato l’obbligo di manutenzione del lastrico solare del fabbricato condominiale nell’ambito delle "obbligazioni propter rem", come tali ascritte immediatamente ai titolari dei diritti reali poiché nell’interesse di tutti i partecipanti al condominio adempiono alla funzione di garantire l’integrità dei beni comuni, ne ha tratto le ulteriori e logiche conseguenze in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili per inadempimento di quell’obbligo riguardo ai danni arrecati ai beni compresi nell’edificio condominiale.

Rilevato poi per quanto esposto anche in sede di esame del ricorso principale che la sentenza impugnata non ha ricondotto nella sostanza la responsabilità del Condominio (omissis) per i danni da infiltrazioni d’acqua arrecati all’appartamento di proprietà del G. all’art. 2051 c.c. (anche se in essa c’è un riferimento a tale norma, riferimento comunque superato dalla corretta conformità del "decisum" all’orientamento di questa Corte sopra richiamato) ma appunto ad una obbligazione di manutenzione "propter rem", è sufficiente poi richiamarsi alle considerazioni già svolte in precedenza in ordine all’accertamento operato dalla Corte territoriale per escludere qualsiasi responsabilità anche concorrente della R.L. riguardo ai suddetti danni.

Con il terzo motivo il G., deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., sostiene che il giudice di appello, nell’esaminare la controversia sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., non si è attenuto all’esame della questione come prospettata dall’appellante in relazione all’art. 1126 c.c.; ed invero il C. non aveva proposto la domanda nei confronti del Condominio in via autonoma, ma in via d’eccezione, con le conseguenti ricadute sotto il profilo probatorio.

Il ricorrente poi evidenzia un ulteriore vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata laddove ha condannato l’esponente al pagamento delle spese del grado ed ha compensato le spese del giudizio di primo grado, posto che l’appellante non aveva richiesto la condanna del G. al pagamento delle suddette spese.

Infine il G. sostiene che la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C. quale erede della R.L. senza che quest’ultima avesse mai sollecitato tale statuizione.

La censura è infondata.

Riguardo ai profili attinenti alla asserita applicazione dell’art. 2051 c.c. ed alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva del C. è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte in precedenza in occasione dell’esame sia del ricorso principale che degli altri motivi del ricorso incidentale del G. per escludere la sussistenza di un vizio di ultrapetizione.

Con riferimento poi al regolamento delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, si rileva che il giudice di appello, nel pronunciarsi sulla ripartizione delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Messina all’esito della riforma della sentenza resa da questo giudice, ha ritenuto di compensarle tenuto conto dei motivi della decisione e considerato che la causa dei danni era stata accertata solo con la CTU; orbene, considerato che in proposito è stato denunciato soltanto un vizio di ultrapetizione, tale profilo di censura è infondato, dovendo il giudice di appello che riforma la sentenza di primo grado procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di quel grado anche d’ufficio.

Quanto poi alla condanna del G. in solido con il Condominio (omissis) al pagamento delle spese del giudizio di appello, del pari deve essere esclusa la ricorrenza del denunciato vizio di ultrapetizione, considerato che il G. in quel giudizio aveva chiesto di dichiarare il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado, e che tale pretesa è stata ritenuta infondata, cosicché la sua condanna alle spese nel giudizio di appello è giustificata dalla sua soccombenza in ordine alla tesi difensiva ivi addotta.

Anche il ricorso incidentale del G. deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale proposto dal C., si osserva che con l’unico motivo formulato quest’ultimo, denunciando violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostiene che il giudice di appello, pur avendo riconosciuto che le spese di manutenzione della terrazza e quelle di rifacimento dell’immobile dovevano essere ripartite tra l’istante ed il Condominio ai sensi dell’art. 1126 c.c., tuttavia non ha disposto la condanna di quest’ultimo a rimborsare l’esponente delle spese sopportate in conseguenza del giudizio promosso dal G., in conformità della specifica domanda formulata al punto 4 delle conclusioni dell’atto di appello.

La censura è fondata.

Invero erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante non avesse proposto la domanda di condanna alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, posto che dalla stessa intestazione della sentenza impugnata risulta che il C. aveva chiesto la condanna del Condominio (omissis) a tenere indenne l’appellante di ogni spesa sopportata in conseguenza delle domande giudiziali contro di lui svolte dal G.; sussiste quindi la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale accolto, e la causa deve essere rinviata per l’esame di tale profilo della controversia alla Corte di Appello di Palermo anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale del Condominio (omissis) ed il ricorso incidentale del G., accoglie il ricorso incidentale del C., cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1738 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 10 giugno 2009 la Corte d’Appello di Genova, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Imperia (invece riformata in altre parti), ha riconosciuto C.R. responsabile, in concorso con B.G. e B.N., del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società C.C.I.I. s.r.l., della quale era stato amministratore di fatto.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, l’imputato aveva distratto denaro appartenente alla società per non meno di 60 milioni di lire, incassando assegni tratti sul conto corrente della società o destinati alla stessa.

Ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia mancata correlazione fra contestazione e condanna, per esserglisi attribuita la corresponsabilità nella causazione del fallimento, sebbene l’imputazione si riferisse soltanto alla bancarotta per distrazione.

Col secondo motivo, articolato in tre censure, denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sua qualità di amministratore di fatto, alla distrazione degli assegni e all’elemento psicologico del reato.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), nel caso in cui il giudice abbia indicato nel dispositivo, per il deposito della motivazione, un termine più lungo di quello di quindici giorni fissato dall’art. 544 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare è di quarantacinque giorni.

La decorrenza di esso prende data, per il difensore, dalla scadenza del termine come sopra stabilito; mentre per l’imputato, qualora sia rimasto contumace, il menzionato termine prende a decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza con estratto contumaciale.

Orbene, nel caso di cui ci si occupa, il dispositivo della sentenza di appello, letto in udienza il 10 giugno 2009, conteneva l’indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, che risulta puntualmente osservato (sentenza depositata il 7 settembre 2009); ciò fa sì che, per il difensore, la decorrenza del termine per impugnare, astrattamente fissata al giorno 8 settembre 2009, sia rimasta sospesa fino al successivo 15 settembre, stante il periodo feriale (sospensione che, invece, non opera per il termine di deposito della sentenza: Cass. 27 giugno 2007 n. 41834).

L’imputato contumace ha invece ricevuto il giorno 7 ottobre 2009 la notifica dell’estratto contumaciale, regolarmente effettuata nel domicilio eletto presso il difensore.

In base al disposto del terzo comma del già citato art. 585 c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Ne deriva che, stabilita al 7 ottobre 2009 la decorrenza del termine di quarantacinque giorni, il deposito del ricorso per cassazione andava effettuato entro il 21 novembre 2009.

E’, conseguentemente, fuori termine l’impugnazione proposta il 9 dicembre 2009.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso esime dalla valutazione di fondatezza dei motivi di gravame; ne conseguono, altresì, le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.