Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-03-2011, n. 10362 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 Aprile 2010, il Tribunale di Macerata ha applicato al Sig. G. la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 Euro di multa per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis per la detenzione di circa 104 grammi di sostanza stupefacente, marijuana.

Avverso tale decisione ricorrono sia l’imputato sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona.

Il Sig. G. lamenta violazione di legge in relazione al citato art. 73, comma 1-bis, per essere manifestamente errata l’indicazione contenuta nel capo di imputazione relativa al numero di "dosi medie" e manifestamente errata la quantificazione così formulata della sostanza stupefacente, con conseguente erroneità del giudizio operato dal Tribunale in ordine alla quantificazione della pena.

Il Pubblico Ministero lamenta violazione di legge per avere il Tribunale omesso di disporre in ordine alla pericolosità sociale e all’ordine di espulsione previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86.
Motivi della decisione

Il ricorso del Sig. G. è manifestamente infondato. Il capo di imputazione, infatti, contiene l’indicazione del peso complessivo della sostanza stupefacente e il numero delle dosi medie giornaliere costituisce un parametro volto a confermare la presenza del principio attivo vietato dalla legge e a fornire una indicazione quantitativa del medesimo.

Tale formulazione del capo di imputazione non risulta in contrasto con la legge, ne può avere alcun effetto distorsivo rispetto alla prospettazione del fatto storico e all’apprezzamento da parte del giudice.

Il motivo è dunque manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, attesa la manifesta infondatezza del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento che ha accolto le richieste dello stesso imputato, la condanna al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Merita, invece, accoglimento il ricorso del Procuratore Generale.

Effettivamente la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame il tema della pericolosità sociale dell’imputato, che viene in luce obbligatoriamente ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 96 e di disporre in merito all’eventuale espulsione dell’imputato stesso. La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Macerata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa decisione sull’ordine di espulsione del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 96 con rinvio al Tribunale di Macerata. Dichiara inammissibile il ricorso del ricorrente che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-06-2011, n. 13650 Previdenza integrativa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.

La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata dall’azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.

Ad avviso del contribuente la somma percepita era assoggettabile solo a una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). In ipotesi subordinata l’aliquota del 12,50% doveva essere applicata comunque per le somme liquidate relativamente al rendimento.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50% solo con riferimento alle somme relative alla liquidazione del rendimento. L’appello principale dell’Ufficio e l’appello incidentale del contribuente erano rigettati, con la sentenza in epigrafe, la quale confermava la prima decisione.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.

La causa a seguito dell’ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010 e pronunciata in causa analoga, è stata rimessa su istanza di parte controricorrente al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata possibilità della formazione di un contrasto all’interno della sezione. Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria.

Motivazione:

1. Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. I quattro motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica. Con essi l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge -lamentando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), art. 17, e art. 42, comma 4, (nel testo vigente ratione temporis), art. 1, comma 5, D.L 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con L. 28 febbraio 1997, n. 30) – e del vizio di motivazione (sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione), la soluzione adottata dalla sentenza impugnata..

2.1. Ad avviso dell’amministrazione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. 124 del 1993, la ritenuta d’imposta del 12,50% andava applicata "alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi":

non certo alle prestazioni relative ad un trattamento pensionistico integrativo, che devono intendersi soggette a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17. 3. Si tratta della questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l’importanza che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte.

4. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa la interpretazione della normativa applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di tassazione; una seconda, che individua un unico criterio di tassazione.

4.1. Nel primo filone si colloca la sentenza 30 dicembre 2009, n. 27928, che ha affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6". 4.2. La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL (come nel caso in esame), risulta seguita in termini dalla successiva sentenza 12 novembre 2010, n, 22974, anch’essa pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL, che ha affermato il seguente analogo principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. del 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, nè si riferisce all’erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 3, si applica ai capitali percepiti sino al 1 gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1 gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12,50%, già prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6". 4.3. Nel secondo filone si colloca la sentenza 7 maggio 2010, n. 11156, che ha affermato il seguente principio: "In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare; l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge". 4.4. La sentenza è pronunciata con riferimento ad un diverso fondo previdenziale (quello del Banco Napoli), ma è seguita da altra sentenza, la 4 agosto 2010, n. 18056, pronunciata, invece, con riferimento al FONDENEL, che ha affermato il seguente principio: "Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, art. 13, comma 9, e art. 42, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986 (introdotte dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da tale rapporto dipendenti, e in particolare all’imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell’ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del D.Lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a), (come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 32 conv. in L. n. 85 del 1995, e modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11, comma 1, lett. a)), ancorchè l’erogazione avvenga in unica soluzione, anzichè in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anzichè dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.

(Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da FONDENEL per importo erogato a dipendente al momento della risoluzione del rapporto)". 5. Prima che la evidenza di soluzioni possibilmente contrastanti, quel che emerge dalla lettura delle riportate soluzioni giurisprudenziali è l’esistenza di una concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura intersecantesi, che richiede un approfondimento per comprendere meglio quale debba essere il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari.

5.1. In primo luogo è ravvisabile tra le differenti pronunce citate una posizione comune sull’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 e quella dei soggetti che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo.

5.2. Solo ai secondi, sarebbe applicabile il trattamento tributario stabilito al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, (convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 1997, n. 30), il quale prevede che "La disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, ultimo periodo approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, (a norma del quale la disposizione prevista dall’art. 42, comma 4 "non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni"), devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993". 5.3. A questa situazione "binaria", che distingue tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti" a forme pensionistiche complementari, pone fine il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)), a norma del quale "per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 (relativamente al "trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124") si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazoni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente". Il D.Lgs. n. 47 del 2000, all’art. 3 abroga, tra l’altro, il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 (quest’ultima norma sarà del tutto abrogata, come l’intero decreto legislativo, dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, a decorrere dal 1 gennaio 2007).

6. La situazione rende conto del difficile approccio del legislatore italiano con la previdenza complementare, che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate nel tempo da "tutela assicurativa", rispondente al principio del risparmio finanziario (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 47 della Carta fondamentale), a "tutela previdenziale", rispondente al principio del risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 38 della Carta fondamentale): la differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l’investimento concerne una somma che origina da redditi di lavoro (e questa correlazione tra investimento e redditi di lavoro non è senza conseguenze sul regime tributario delle prestazione erogate dai Fondi pensione, regime che non può essere diverso da quello cui sono soggetti i redditi da cui l’investimento trova alimento).

6.1. Tuttavia, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la cd. riforma Dini), riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto.

Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14, per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h bis), erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

6.2. Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).

Con questa nuova normativa il sistema recupera una sua maggiore coerenza e razionalità, in quanto, come non ha mancato di sottolineare parte della dottrina, poteva apparire artificiosa la scissione del legame genetico del "rendimento" con il rapporto di lavoro e la causa previdenziale della polizza: ma si tratta di specifiche ed espresse scelte legislative, determinate dalle peculiarità del processo di sviluppo della previdenza complementare nel paese.

7. Sicchè deve essere affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17". 8. Pertanto deve essere rigettato il ricorso, sia in ordine alla insussistente violazione di legge, sia in ordine al supposto vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata è congruamente motivata in ordine al reale oggetto della controversia.

8. I ricorso incidentale – con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42, comma 4, (nel testo vigente ratione temporis), L. n. 482 del 1985, art. 6, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito con L. n. 30 del 1997), D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, contestando la limitazione dell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate relativamente al rendimento -, si palesa infondato per le stesse argomentazioni dapprima sviluppate.

10. La complessità delle questioni affrontate e l’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, e li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2011, n. 15276 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

A seguito di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato nulla la clausola di apposizione del termine di un contratto di lavoro intercorrente tra T. G. e la spa SO.GE.SI. e che aveva condannato la società al pagamento, in favore della T., delle retribuzioni maturate dalla domanda giudiziale oltre gli accessori di legge, quest’ultima otteneva decreto ingiuntivo, con cui si ingiungeva alla società il pagamento di una complessiva somma di L. 300.309.695, a titolo di retribuzioni maturate dalla data della domanda giudiziale all’epoca della formulazione dei conteggi, e cioè il 5 maggio 1996, oltre accessori di legge.

Proposta opposizione, il Tribunale revocava il provvedimento monitorio e condannava la SO.GE.SI. al pagamento della somma di Euro 252.025,55 a titolo di retribuzioni maturate dal 19 ottobre 1987 (data della domanda giudiziale) al 20 settembre 2003, data di pubblicazione della decisione del Tribunale di Palermo confermata dalla Cassazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la T., sostenendo che il credito doveva essere riconosciuto sino alla data del 5 maggio 1996 e spiegava appello incidentale anche la SOGESI sostenendo a sua volta che in data 1 gennaio 1991 la Montepaschi Serit le era succeduta in tutti i rapporti di lavoro, per cui doveva rispondere solo sino a tale data delle retribuzioni della T..

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della impugnata sentenza, a seguito di consulenza tecnica di ufficio, condannava la SOGESI al pagamento della complessiva somma di Euro 261.045,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 1 novembre 2008 sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza la SO.GE.SI. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Motivi della decisione

Con i primi due motivi la ricorrente società sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art 2099 c.c. assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non si poteva, nel riconoscere le spettanze della T., sostenere che essa società aveva eccepito tardivamente il subentro di Montepaschi Serit in tutti i rapporti lavorativi della SO.GE.SI perchè il fatto sopravvenuto di un nuovo concessionario non aveva alcuna attinenza con la decisione di primo grado, riguardando questa decisione esclusivamente gli effetti che la reintegrazione avrebbe potuto produrre nel tempo.

Nè si poteva trascurare che detta deduzione sarebbe stata preclusa in appello, per cui essa società era nella impossibilità di dedurla in altro modo in giudizio.

Per di più doveva tenersi anche conto del fatto che si era in presenza di un rapporto di durata, per cui il giudicato era sottoposto alla clausola rebus sic stantibus.

Con il terzo motivo, deduce che nel caso di specie non si era tenuto conto che, come affermato in giurisprudenza, nel caso di subentro, come nel caso in esame, di un nuovo concessionario, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso, per cui il nuovo concessionario è tenuto a considerare il lavoratore reintegrato come suo dipendente.

Il ricorso, che come detto, si articola in tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro dipendenti, va rigettato perchè infondato.

Come è stato rimarcato, il thema decidendum della presente controversia – per quel che rileva in questa sede – consiste nel decidere se le differenze retributive rivendicate dalla T. debbano essere dalla SOGESI liquidate sino al 31 dicembre 1990 oppure sino al maggio 1996.

Orbene, la Corte territoriale, nel condannare la società al pagamento delle differenze retributive sino al maggio 1996, ha evidenziato che il passaggio della concessione tra la SOGESI e la Montepaschi Serit è avvenuto nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed allorquando era già stata emessa la decisione del Tribunale di Palermo – che, in sede di gravame (instaurato con il ricorso depositato in data 20. febbraio 2001) aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro tra la T. e la Sogesi ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle differenze retributive – decisione cui ne giudizio di appello si era fatto riferimento solo con memoria del 30 maggio 2005 da parte della Sogesi nella quale soltanto si era dato atto che la Montepaschi a decorrere dal i gennaio 1991 era succeduta nella concessine della Sogesi. Orbene – ha osservato ancora il giudice d’appello – il giudicato formatosi sulla nullità della clausola di apposizione del termine, era stato eccepito soltanto nel giudizio di opposizione e perciò anche tardivamente si era affermato che il passaggio della concessione risaliva al gennaio 1991.

Orbene, ricostruito in tali termini fattuali il thema decidendum, non può dubitarsi che, in applicazione dei principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure che le sono state mosse.

Ed invero – al di là della pure assorbente considerazione che il dato comune ai tre motivi del ricorso della Sogesi si basa sul richiamo alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo (sentenza che, In conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., n. 6 doveva essere allegata al ricorso per cassazione) ed al di là della doverosa rilevazione che contro il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione la Sogesi non ha dimostrato di avere ritualmente e tempestivamente eccepito che Sogesi non era più concessionaria dal 31 dicembre 1990, data della sua messa in liquidazione, – va ricordato come l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. sostenuta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda dalla Sogesi ne evidenzia la infondatezza. Ed invero, a fronte del giudicato eccepito irritualmente e tardivamente, la successione dei diritto controverso non è stato adeguatamente dedotto. Per di più, proprio in fattispecie con indubbi profili di analogia con la controversia in esame, i giudici di legittimità hanno statuito che, in caso di nuova concessione per la riscossione dei tributi in un determinato ambito territoriale, il nuovo concessionario, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 23 subentra "ex lege" nei rapporti di lavoro instaurati con precedente concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dalla norma citata.

Ne consegue che, nei caso in cui la nuova concessione abbia inizio nel corso di una causa di lavoro vertente tra il precedente concessionario ed un dipendente, si verifica un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevista e disciplinata dall’art. 111 c.p.c. (cfr. al riguardo, Cass. 12 febbraio 2004 n. 2735, cui adde Cass. 24 febbraio 2006 n. 4171).

Corollario del principio ora enunciato e dell’applicabilità del disposto dei citato art. 111 c.p.c. è che la sentenza resa nei confronti del vecchio concessionario fa stato anche nei confronti del nuovo concessionario (cfr. in tali sensi Cass. 23 marzo 2005 n. 6233).

La società ricorrente in ragione della sua soccombenza va condannata a pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che gli onorari vanno limitati alla partecipazione alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, essendo stato il ricorso della T. tardivamente notificato alla società ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17362 Concorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 234/2009, pubblicata il 5 marzo 2009, la Corte di appello di Salerno ha condannato a pagare ad F.A. la somma di Euro 128,77, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma progressivamente rivalutata, quale risarcimento dei danni ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 per violazione da parte della compagnia assicuratrice delle norme a tutela della concorrenza, come accertato con provvedimento sanzionatorio (OMISSIS) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ha ritenuto che, in ragione dell’intesa intercorsa tra le compagnie di assicurazione, i premi corrisposti dall’attore dal 1999 al 2001 su una polizza per la responsabilità civile da circolazione di vicoli a motore, erano stati superiori a quelli che gli sarebbero stati altrimenti richiesti, ed ha ritenuto che il danno patito dal F. potesse stimarsi nel 20% delle somme complessivamente versate.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la soccombente Vittoria Assicurazioni s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, con la quale si prospettano argomenti contrari a quelli posti da questa Corte a fondamento delle sentenze nn. 5941 e 5942 del 14 marzo 2011.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il difensore della ricorrente ha depositato note scritte d’udienza.
Motivi della decisione

1.- Col citato provvedimento n. 8546/2000 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionò un largo numero di società assicuratrici, fra le quali la ricorrente, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. Rilevò che tanto aveva comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 -2000) con riferimento sia al livello dei premi in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, risultata inferiore di circa il 20% rispetto ai premi praticati in Italia.

E la Corte d’appello ha ritenuto che la compagnia assicuratrice non avesse fornito alcuna prova idonea ad escludere il nesso causale che poteva presumersi fra l’illecito anticoncorrenziale e il suddetto incremento del premio.

2.- Con il primo e il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè vizi di motivazione, la ricorrente società di assicurazioni lamenta che la Corte di appello abbia omesso di prendere in esame le sue deduzioni circa il fatto che il premio praticato al ricorrente non ha rappresentato il risultato del comportamento anticoncorrenziale, ma è dipeso da una serie di cause esterne, che hanno comportato un notevole incremento dei costi per le compagnie assicuratrice. Cause costituite: dalle truffe consumate in loro danno; dall’incremento della litigiosità; dal lievitare dei risarcimenti a causa dei nuovi criteri di quantificazione del danno biologico; dall’incidenza delle imposte; dall’adeguamento delle riserve sinistri imposto in sede comunitaria; da livello di inflazione in Italia e dalle forti passività che connotavano la situazione economica delle compagnie assicuratrici alla vigilia della privatizzazione del 1994.

Assume che la Corte di appello è così pervenuta a ravvisare il danno nel solo fatto che la società di assicurazione, partecipò all’illecito concorrenziale, in violazione del principio enunciato da questa Corte, secondo cui, in casi simili a quello in esame, il danno non può essere ritenuto in re ipsa ed il giudice è tenuto a valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore al fine di dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305).

3.- Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 2729 cod. civ., si assume che la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno dei principi in tema di presunzioni semplici, secondo cui una prova per presunzione non può essere desunta da altra presunzione.

La Corte non avrebbe accertato la concreta incidenza delle pratiche concordate sul livello dei premi praticati da Vittoria Assicurazioni, ma avrebbe desunto la relativa prova dalla presunzione che le informazioni scambiate fra le compagnie fossero potenzialmente utilizzabili a questo scopo, senza nulla accertare quanto alla loro concreta utilizzazione.

Si rappresenta che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2199 del 2002 ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa inflitta alla ricorrente, ravvisando la non gravita dell’infrazione relativa all’accertata intesa orizzontale, consistente nello scambio di informazioni tramite i soli osservatori RCA e ARD. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente subordinatamente lamenta omessa motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova circa il fatto che il livello del premio applicato alla controparte sia dipeso dall’illecito comportamento contestato dall’AGCM alla compagnia assicuratrice, anzichè dalle altre cause già richiamate ed invocate nell’illustrazione del secondo motivo.

5.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè tutti attengono al problema dell’accertamento del nesso causale fra il livello del premio e la partecipazione della compagnia assicuratrice all’intesa sanzionata dall’Autorità garante – non sono fondati.

5.1.- La sentenza di questa Corte n. 2305 del 2007 – di cui la ricorrente invoca l’autorità di precedente idoneo a giustificare la fondatezza delle sue ragioni – ha posto una serie di punti fermi, quanto alle controversie del genere di quella in oggetto, che è opportuno richiamare:

a) l’azione risarcitoria proposta dall’assicurato tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale, nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che avrebbe potuto pagare in condizioni di libero mercato;

b) per ottenere il risarcimento dei danni l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale manifestazione della condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento in sede amministrativa della partecipazione dell’assicuratore all’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria);

c) a fronte di tali adempimenti, il giudice può ravvisare l’esistenza del nesso causale tra l’illecito e il danno anche in base a criteri di alta probabilità logica, o per il tramite di presunzioni probabilistiche, fondate sul rapporto di sequenza costante tra un dato antecedente e l’effetto che vi si ricollega;

d) deve essere garantita all’assicuratore la possibilità di fornire la prova contraria, indicando le circostanze idonee a dimostrare l’interruzione del nesso causale.

La Corte di appello ha fondato la condanna della ricorrente sul giudizio probabilistico richiamato sub c), che ha desunto dalle stesse circostanze accertate dall’Autorità garante, e ha negato rilievo alle prove dedotte in contrario dalla ricorrente.

Essa ha correttamente deciso.

5.2.- Occorre in primo luogo rendere esplicito ciò che era rimasto in parte implicito nella precedente giurisprudenza di questa Corte:

cioè che, qualora l’assicuratore convenuto sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti all’Autorità garante, la prova dell’interruzione del nesso causale fra l’illecito e l’indebito aumento delle tariffe non può consistere nel rimettere in discussione le medesime circostanze di fatto il cui accertamento è già contenuto nel Provvedimento sanzionatorio.

Se è vero che l’AGCM ha ravvisato solo un’intesa idonea a falsare il gioco della concorrenza e non invece un accordo di cartello sul livello dei premi, è indubbio che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di RCA, nel periodo interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un presupposto del giudizio di illiceità del comportamento, dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto in danno degli utenti dei servizi assicurativi.

L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità – lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa (cfr. pp. 239- 251, 257 del Provvedimento n. 8546/2000).

Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di "coordinarsi rapidamente…..su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi" e di "adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l’industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori" (p. 251 e p. 254).

Ha soggiunto l’Autorità garante che lo scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999. Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa (p.71, p. 244, p. 258).

Nell’analisi della situazione di mercato l’AGCM ha accertato che, in conseguenza di tali comportamenti, fra il 1994 ed il 2000 i premi sono aumentati, del 96,55% (p. 70 del provvedimento n. 8546/2000), e del 63% rispetto alla media europea; e che, se nel medesimo periodo i premi italiani per le polizze RCA avessero seguito incrementi M analoghi a quelli della media degli altri paesi europei, i consumatori avrebbero risparmiato L. settemila miliardi nel solo anno 1999 (p. 76).

L’AGCM pertanto – pur avendo emesso condanna solo per la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, – ha accertato che l’illecita intesa si è tradotta in un danno economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli utenti dei servizi assicurativi RCA. Ed il suddetto accertamento ha costituito parte integrate della valutazione di illegittimità dello scambio di informazioni fra le imprese, che avrebbe potuto essere altrimenti ritenuto legittimo in considerazione delle esigenze di reciproca informazione al fine della valutazione dei rischi.

Il provvedimento sanzionatorio non ha accertato, cioè, solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, ma anche che tale comportamento ha prodotto un’ingente ed ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato generale italiano delle polizze RCA. 5.3.- Ciò che è rimasto incerto – ed è questo il senso del riferimento di questa Corte al carattere solo potenzialmente lesivo dell’illecito concorrenziale – è la misura del contributo delle singole imprese coinvolte, con il proprio comportamento e nei rapporti con i propri assicurati, all’indebita lievitazione dei premi, poichè l’accertamento dell’AGCM ha avuto riguardo ai livelli medi dei premi europei ed al livello medio degli aumenti in Italia, senza specificare la misura in cui ogni singola impresa abbia poi effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.

L’assicurato che agisca in risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33 ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell’aumento (quindi l’entità del danno da lui subito) non sia inferiore al livello medio del 20%: sia per effetto degli accertamenti compiuti dall’Autorità garante, sia in virtù del principio per cui, quando il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti e non si possa ricostruire la misura in cui ognuno di essi abbia concorso a cagionare il danno, le colpe, nel senso di apporto causale di ognuno, si presumono uguali (ex. art. 2055 c.c., u.c., applicabile al caso in esame, in quanto l’illecito concorrenziale che si traduca in situazioni di svantaggio per i clienti nelle condizioni della contrattazione, integra un caso di responsabilità precontrattuale, comunque soggetta al principio di cui alla citata norma).

5.4.- Ciò premesso, va ribadito il principio enunciato da questa Corte e richiamato dalla ricorrente, per cui la compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento dei danni deve essere sempre ammessa a fornire la prova contraria alla suddetta presunzione di responsabilità (Cass. civ. 2305/2007), per quanto concerne sia la sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno, sia L’entità del danno medesimo.

Ma, si "ribadisce, la prova contraria non può (avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo – dunque ai costi ‘Ravanti su tutte le imprese a causa delle truffe, degli adeguamenti imposti dalle Direttive comunitarie, ecc. – ed in particolare su medesime circostanze che l’AGCM ha tenuto presenti nel formulare il suo giudizio, e che ha ritenuto irrilevanti al fine di escludere il collegamento fra i comportamenti collusivi e la lievitazione dei premi.

L’AGCM ha tenuto conto dei dati di costo esposti dalle imprese, ma ha rilevato che il comportamento collusivo ha impedito che esse fossero motivate ad operare in modo da ridurre i loro costi per poter ridurre i prezzi, ciò che rientra fra i benefici effetti di un mercato concorrenziale (cfr. pp. 77, 78, 240, 259 ss., 263).

E’ ben possibile, quindi, che il comportamento delle compagnie assicuratrici negli anni 1994-2000 sia stato incentivato dalla necessità di recuperare il passivo accumulato nel precedente periodo di tariffe amministrate. Ma la circostanza che il settore operi in perdita non giustifica i comportamenti collusivi, poichè questi trasferiscono sui consumatori, in misura maggiore rispetto a quella che il corretto comportamento commerciale consentirebbe, perdite che il settore imprenditoriale bene o male recupera, o che ritiene comunque vantaggioso affrontare (senza considerare che l’Autorità garante ha accertato che il divario fra il livello dei premi in Italia e quelli praticati negli altri paesi europei era stato colmato già alla fine del 1996 e che si sono ciò nonostante verificati in Italia ulteriori aumenti dei premi del 36%, rispetto alla media europea, nel solo triennio 1996-1999: cfr. 76).

Ne consegue che la documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di contestare la sussistenza del nesso causale correttamente è stata ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata.

I dati contenuti nel parere dell’ISVAP sono stati già sottoposti all’esame dell’AGCM, che li ha ritenuti inidonei ad escludere sia il comportamento collusivo, sia gli effetti dannosi che ne sono derivati in termini di incremento dei prezzi per i consumatori (cfr. p. 192 e segg.); con l’ulteriore specificazione che le perdite denunciate dalle compagnie assicuratrici sono anche effetto di inefficienze produttive e del mancato controllo dei costi, conseguente alla violazione delle regole della concorrenza (p. 255 ult. cpv. e p. 263).

Anche i fattori di costo inerenti al sistema di distribuzione tramite agenti monomandatari, richiamati dalla ricorrente, sono in realtà frutto di scelte delle stesse imprese.

Il provvedimento 17 aprile 2003, n. 11891 conferma -anzichè disattendere – gli accertamenti di cui sopra circa l’abnorme incremento dei premi in Italia dopo il 1994 e l’anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi UE. 5.5.- La Corte di appello ha respinto le argomentazioni e le prove dedotte dalla ricorrente in quanto "la convenuta Compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse nemmeno in minima parte ascrivibile causalmente all’accertata intesa anticoncorrenziale", ed ha soggiunto che l’istanza di consulenza tecnica avrebbe richiesto la "specifica indicazione di quali momenti o fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale andassero verificati".

Si è, così, correttamente uniformata al principio secondo il quale la prova dell’insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza, che siano tali da dimostrare che nel caso specifico il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori: quali le peculiari difficoltà economiche che abbiano imposto determinate scelte di prezzo; o i particolari rischi coperti e normalmente non inclusi nella polizza; o l’essere il contratto concluso con assicurato il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità. (cfr. Cass. 10 maggio 2011, n. 10211).

Tanto vale anche a palesare l’infondatezza delle doglianze di cui al terzo motivo, quanto all’indebita applicazione delle norme in tema di presunzioni.

Il Provvedimento dell’AGCM offre tutti i dati probabilistici e presuntivi che, ai sensi della pronuncia n. 2305/2007 di questa Corte, valgono a dimostrare che il premio applicato in polizza all’assicurato, nel periodo in cui la compagnia è stata ritenuta partecipe del comportamento collusivo, è ingiustificatamente elevato, nella misura indicata.

Era onere della compagnia assicuratrice fornire la prova contraria, mediante deduzione e dimostrazione dei fatti specifici che avrebbero giustificato l’inoperatività della presunzione in suo confronto.

Tale prova è mancata.

6.- Il ricorso è respinto.

In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.