Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19329 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pronunciata il 27 febbraio 2006 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di B.R. avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000.

La CTR aveva richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 156/2001 assumendo che la organizzazione se era elemento connaturale all’impresa non lo era per l’attività professionale, e la circostanza che il contribuente avesse dichiarato beni strumentali non costituiva di per sè prova di autonoma organizzazione.

La ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c. per non avere ritenuto l’agente di commercio, e come tale imprenditore,in ogni caso soggetto all’IRAP, ovvero,per averlo ritenuto lavoratore autonomo e avere richiesto la necessità di dipendenti e capitali esterni, e per avere posto a carico dell’Amministrazione l’onere della prova della esistenza di autonoma organizzazione; deduce altresì vizio motivazionale in ordine al concetto di organizzazione.

Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata nuovamente rimessa alla decisione in pubblica udienza dopo che era stato disposto rinvio a N.R. avendo l’Agenzia depositato attestazione rilasciata dalle Poste Italiane di presentazione in data 28/01/2010 di richiesta di duplicato della ricevuta di ritorno della notificazione.
Motivi della decisione

E’ stato depositato attestato delle Poste in cui si legge "non è possibile emettere il duplicato da Lei richiesto in quanto agli atti dell’ufficio non risulta nulla". Dal tenore della risposta emerge o che la ricevuta di ritorno non è stata mai acquisita o che, per decorso dei termini regolamentari, gli atti sono stati eliminati.

Orbene, tenuto conto dell’epoca della notifica (consegna il 12/05/2007), appare evidente l’inerzia del notificante, onde non si potrebbe nemmeno porre un problema di rimessione in termini (SS.UU. n. 627/2008). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, non essendosi l’intimato difeso.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20178 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

B.A., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di lavoro pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel novembre 2000.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 25 agosto 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole del giudizio presupposto la somma di Euro 4.150,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto B.A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 23 maggio 2009, formulando sette motivi. Il Ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000,00 – 1.500,00 per anno. Nella specie peraltro il decreto non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri, ed inoltre non ha liquidato un bonus di Euro 2.000,00 ratione materiae, trattandosi di controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo.

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) in relazione alla erronea compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel par. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 4.150,00 per quattro anni e tre mesi circa di durata irragionevole, non si è discostato dal parametro base europeo di Euro 1.000,00 per anno, al quale ha fatto riferimento, precisando i criterii (concreta posta in gioco, conseguente entità presumibile del patema d’animo per il protrarsi irragionevole della durata del procedimento) sui quali ha fondato la sua valutazione. Ha dunque, nel rispetto dello standard della CEDU ed esponendo congrua motivazione, validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo, che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius.

2.3- Quanto al diniego di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore di quello che si verifica nella generalità dei casi, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito nega tale ulteriore indennizzo forfetario, nella specie peraltro esprimendone le ragioni nella modestia della posta in gioco tale da escludere che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetterebbe ratione materiae ed era stato richiesto – tanto meno, nella specie, che la decisione negativa non sarebbe motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove- addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3. Anche i motivi indicati nel par. 1.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a)le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo specifica motivazione (notevole ridimensionamento della pretesa del ricorrente di Euro 12.750,00) non illogica nè contraddittoria (cfr.

Cass. n. 24531/2010).

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5509 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con istanza del 18 gennaio 2011, la ricorrente ha chiesto di avere informazioni e copia della documentazione riguardante la procedura di "project financing" avviata dal Comune intimato nel marzo 2006 (avente ad oggetto la realizzazione di un parco culturale didattico e di archeologia sperimentale dedicato alla civiltà etrusca) ed alla quale la società istante aveva partecipato, ai sensi dell’art. 153 del D.lgs n. 163 del 2006;

– che, a fronte di tale partecipazione, la ricorrente, con nota del giugno 2007, pur dichiarandosi disponibile a fornire ulteriore documentazione ad integrazione della proposta già presentata, non ha ricevuto alcuna risposta dal Comune resistente;

– che, a seguito della predetta istanza di accesso del 18 gennaio 2011, la ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, ha proposto ricorso ex art. 116 del D.lgs n. 104 del 2010, chiedendo la condanna del Comune intimato al rilascio di copia degli atti richiesti;

– che il Comune di Santa Marinella, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di non avere alcuna documentazione da esibire posto che la procedura di "project financing" avviata nel marzo 2006 non si è mai conclusa né è stato adottato alcun atto al riguardo;

– che, all’odierna camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di prendere atto di quanto rappresentato dall’amministrazione resistente e, sul punto, non ha fornito alcun elemento in grado di smentire le affermazioni del Comune;

– che, pertanto, non essendo stata smentita la circostanza dell’inesistenza di documentazione riguardante la procedura di "project financing" avviata nel marzo 2006, il Collegio non può che dichiarare infondata la richiesta di accesso e, pertanto, respingere il ricorso in esame;

– che, tuttavia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti anche in ragione della condotta del Comune che ha fornito le notizie sull’esito della procedura di "project financing" solo in sede giudiziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-04-2011) 05-07-2011, n. 26150

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere a carico di tutti gli imputati per i capi n. 32 e 34 per non aver commesso il fatto e per i restanti capi perchè il fatto non sussiste in relazione a plurime imputazioni D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 di spaccio di sostanza stupefarne e per il reato (capo n. 35) di associazione al fine del traffico di stupefacenti per 13 imputati. Il GIP richiamava le indagini complesse svolte dal ROS di Brescia che avevano a base intercettazioni telefoniche ed ambientali, che avevano dato luogo a sequestri di stupefacente indicato ai capi n. 32 e 34. Tuttavia in sede cautelare la Suprema Corte aveva annullato il provvedimento del Tribunale del riesame di conferma dell’ordinanza cautelare ed il Tribunale del riesame con ordinanza del 18.1.2006 aveva annullato l’ordinanza cautelare in quanto aveva ritenuto non utilizzabili le intercettazioni effettuate per mancanza di motivazione in ordine alla indisponibilità degli impianti presso la Procura. Il GIP osservava che, senza il supporto delle intercettazioni, il residuo materiale probatorio era inidoneo a supportare l’accusa e darvi un riscontro probatorio idoneo.

Ricorre il P.G. presso la Corte di appello di Brescia che deduce che, comunque, l’ordinanza del GIP non era congruamente motivata; perchè occorreva una nuova valutazione del materiale probatorio al di là di quanto affermato dalla Suprema Corte in sede cautelare.

Secondo il P.G. la Suprema Corte nella sentenza emessa in fase cautelare aveva affermato che la motivazione del ricorso ad impianti esterni non può limitarsi alla mera ripetizione della formula legale, ma in altri procedimenti la stessa Corte aveva anche precisato che l’eccezionale urgenza ai fini intercettativi era ricavabile per relationem in base alla situazione oggettiva dal punto di vista investigativo. Quindi era possibile risalire alle esigenze investigative poste dalla P.G. e anche alla luce di queste valutare l’idoneità degli impianti in uso in Procura.

Ciò era nei fatti emerso dal decreto del 22.9.2003 in cui peraltro si attesta anche la indisponibiltà di linee presso la Procura.

Per i decreti n. 726/2003, n. 731/2003, e per il decreto del 6.11.2003 le motivazioni erano coerenti con la sentenza della sezioni unite n. 919/2004 in quanto attraverso l’attestazione dell’insufficienza degli impianti e il richiamo alle note della P.G. si era accertata effettivamente la situazione di impossibilità nel ricorso agli apparati di ascolto presenti in Procura.

Il difensore Avv.to Federico Ghidotti dello S. depositava memoria illustrativa nella quale deducevano l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Come detto in premessa nel ricorso si deduce in buona sostanza che l’accertamento compiuto dalla Suprema Corte in sede cautelare non operava automaticamente ai fini dell’esame del materiale probatorio in sede di udienza preliminare; il giudice avrebbe dovuto riesaminare il detto materiale stabilendo, alla luce di alcune pronunce della Suprema Corte, che la motivazione dei decreti autorizzativi le intercettazioni, se integrate con le note della P.G. che riferivano anche della specificità dell’indagine in corso, apparivano sufficienti in relazione al punto controverso e cioè l’impossibilità del ricorso ad impianti in uso in Procura.

Tuttavia i numerosi decreti autorizzativi non sono stati prodotti, nè sono state prodotte le note della P.G. che si assumono poter integrare i primi. Ci si è limitati ad una trascrizione, che appare prima facie, del tutto sommaria e in stralcio, di alcuni passaggi dei detti decreti e delle dette note; peraltro questa Corte osserva che gli atti in parola non sono neppure presenti nel fascicolo trasmesso alla Corte e che pertanto il P.G. ricorrente non ha provveduto neppure ad assicurarsi che i documenti richiamati fossero comunque allegati al fascicolo e trasmessi alla Corte per la decisione.

Conclusivamente il ricorso viola il basilare principio di autosufficienza del ricorso in quanto lo stesso fa riferimento ad atti e documenti nè prodotti, nè riportati integralmente nel testo del ricorso, nè infine neppure presenti fisicamente nel fascicolo.

Non si è neppure offerto un elenco dettagliato dei decreti, delle loro date con riferimento ai supposti documenti integrativi provenienti dal P.G. e non vi alcun elemento, se non un breve passaggio del ricorso, per ritenere che i decreti menzionati siano tutti quelli autorizzati nel processo. Sul punto va ricordato l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 32747/2006) secondo cui "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, ( art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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