Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-03-2011, n. 5882 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10 giugno 1993 M.U. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Ischiamareterme Alberghi di Castagna & figli snc, presso l’albergo (OMISSIS) dal 30.4.86 al 17.5.1993 con mansioni e qualifica di 2^ cuoco, cuoco capo partita e manovale edile, di aver così maturato spettanze che rivendicava.

Aggiungeva di essere stato licenziato il 17.5.1993 rimanendo a credito anche della retribuzione del maggio 1993, delle competenze di fine rapporto e dell’indennità per mancato preavviso, per un totale di L. 151.342.726 oltre accessori, di cui chiedeva la condanna della società datrice di lavoro.

Si costituiva quest’ultima, contestando la domanda, eccependo la prescrizione dei crediti sino a tutto maggio 1988, la congruità di quanto corrisposto medio tempore come risultante dalle buste paga e deducendo che il rapporto si era concluso per dimissioni rilasciate in calce al prospetto di maggio 1993. Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale per il pagamento dell’indennità per mancato preavviso nella misura di gg. 20 di retribuzione per L. 1.808.456.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 3216/03, in accoglimento parziale della domanda principale, condannava la società al pagamento di Euro 2.721,99 per ultima retribuzione di maggio 1993 e competenze di fine rapporto, oltre accessori, rigettando la domanda riconvenzionale.

Proponeva appello parte datoriale per la riforma della sentenza di condanna e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, mentre il M. spiegava appello incidentale per l’accoglimento, per l’intero, della sua originaria domanda.

Entrambi i gravami venivano rigettati dall’adita Corte d’appello di Napoli.

A sostegno della decisione osservava che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provato il pagamento della retribuzione per il periodo 1.5.93/17.5.93 e delle indennità di fine rapporto, in quanto il relativo prospetto paga, pur risultando – a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice – firmato, era da ritenersi artatamente inserito solo in sede di proposizione del gravame, con conseguente inammissibilità della produzione, ex artt. 437, 342 e 416 c.p.c..

Analogamente doveva ritenersi non provate le dimissioni del M. – oggetto di riconvenzionale – in quanto riportate a tergo di detta busta paga non utilizzabile. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società Ischiamareterme Alberghi di Castagna & figli snc con due motivi.

Il M. non si è costituito.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè motivazione illogica ed irrazionale, osserva, preliminarmente, come il Tribunale di Napoli abbia ritenuto non provato il pagamento della retribuzione per il periodo 1.5.93/17.5.93 e delle indennità di fine rapporto, in quanto il relativo prospetto paga, diversamente dagli altri prospetti prodotti, non sarebbe stato firmato per quietanza dal lavoratore, di talchè la società andava condannata al pagamento dell’importo ivi indicato. Inoltre, considerato che il datore aveva fondato la riconvenzionale sulle dimissioni scritte a tergo dell’ultima busta paga, ne discendeva ancora, come ulteriore conseguenza, la mancata dimostrazione delle dimissioni che, peraltro, non avevano avuto alcun riscontro nelle prove testimoniali, per cui la richiesta andava respinta.

Osserva, poi, che, in secondo grado, la Corte territoriale, pur rilevando – a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice – che l’ultimo prospetto paga, recante le dimissioni, risultava debitamente sottoscritto, aveva ritenuto, con inadeguata motivazione, che lo stesso fosse stato artatamente inserito solo in sede di appello, con conseguente inutilizzabilità della produzione. Osserva il Collegio, condividendo la censura mossa alla impugnata sentenza, che è da ravvisarsi irragionevolezza e illogicità della motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, in quanto -come è affermato nella stessa pronuncia – dal fascicolo di ufficio di primo grado emergeva che nella memoria di costituzione della resistente in data 30.11.1993 vi era l’annotazione di esibizione, tra l’altro, di "buste paga debitamente firmate relative al periodo di lavoro da giungo 1988 a maggio 1993", e, cioè, di tutti i prospetti dall’inizio alla fine del rapporto.

Ne discende che, essendo la difesa della società fondata fin dall’inizio su tali documenti (le buste paga), in quanto comprovanti, con espresso riferimento alla busta paga del maggio 1993, il versamento delle competenze di fine rapporto, della retribuzione di maggio 1993, e delle rassegnate dimissioni del M., sembra ragionevole ritenere che non si sarebbe svolta una difesa simile senza essere certi che il documento in questione esistesse e fosse stato sottoscritto dal lavoratore.

L’esame della memoria costitutiva suddetta – munita, come è pacifico – di timbro di deposito, avrebbe potuto indurre a ritenere la tempestiva produzione del documento in questione, completo e sottoscritto, per cui l’affermazione del Giudice di 1^ grado ne imponeva un più attento riscontro; il fatto che la Corte lo abbia omesso perchè, a suo dire, pur essendoci nel fascicolo di 1^ grado, la busta di maggio 1993 compilata e sottoscritta, completa di dimissioni, non vi sarebbero elementi per dubitare dell’affermazione del Tribunale, vizia la pronuncia nella motivazione, essendo questa, inidonea a giustificare la decisione, e, come tale, sindacabile in sede di legittimità.

L’accoglimento dell’esaminato motivo assorbe il secondo, con cui la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. c.p.c., artt. 170 e 416 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), insiste nei sostenere la ritualità della produzione documentali.

Per quanto esposto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 1575 Autostrade

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 25 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A., presso le quali, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui all’art. 15, co. 1, d.l. 78/2010, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria prevista dall’art. 15, co. 2, del d.l. 78/2010.

La ricorrente, quale ente esponenziale della popolazione residente nel proprio ambito territoriale, espone che, per quanto interessa la Provincia di Rieti, sono stati individuati due tratti di autostrade in gestione diretta A. da sottoporre a pedaggio con le relative stazioni di esazione.

Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione art. 15, co. 2, d.l. 78/2010. Eccesso di potere.

Il principio sotteso al pagamento del pedaggio è quello secondo cui l’utente paga un dato importo solo e soltanto se utilizza un determinato tratto di autostrada, per cui il pedaggio ha funzione di corrispettivo per l’uso dell’autostrada, mentre il provvedimento individuerebbe stazioni di esazione in luoghi non interconnessi con le tratte autostradali in gestione diretta A. soggette al nuovo pedaggio.

Violazione dell’art. 15, co. 2, d.l. 78/2010 sotto ulteriore profilo.

Il decreto individuante le "stazioni interconnesse" ai fini transitori avrebbe dovuto essere lo stesso che individuava tratte, criteri e modalità di esazione del pedaggio a regime.

Incostituzionalità dell’art. 15 d.l. 78/2010. Violazione direttiva 200/38/CE.

In ogni caso l’art. 15, co. 2, d.l. 78/2010 sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché della direttiva in epigrafe che lega il potere tariffario alla percorrenza chilometrica.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito la carenza delle condizioni soggettive dell’azione ed ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 26 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di carenza delle condizioni soggettive dell’azione è infondata.

La Provincia è l’ente esponenziale della comunità stanziata sul relativo territorio, per cui è senz’altro legittimata ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti che incidono sul territorio e, quindi, sulla comunità su di esso stanziata, in modo ritenuto illegittimamente pregiudizievole.

In particolare, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. d), d.lgs. 267/2000, spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, tra l’altro, nel settore della viabilità e trasporti.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato concerne anche raccordi autostradali e relative stazioni di esazione che impattano sul territorio della provincia di Rieti, con la conseguenza che la prevista maggiorazione tariffaria può avere effetti pregiudizievoli sui cittadini residenti in tale ambito.

Peraltro, la legittimazione ad agire dell’amministrazione locale ed il suo interesse al ricorso sono da circoscrivere all’ambito territoriale di riferimento, sicché la legittimazione stessa afferisce alla sola parte del decreto relativa ai singoli segmenti stradali interessanti l’ambito spaziale della provincia ricorrente, così come il "bene della vita" richiesto è limitato all’annullamento in tale parte del decreto impugnato.

In altre parole, le condizioni soggettive dell’azione sussistono con esclusivo riferimento alla parte del provvedimento impugnato che interferisce in concreto con l’interesse della comunità stanziata sul territorio provinciale ad evitare la maggiorazione tariffaria.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 Con il primo motivo d’impugnativa, la ricorrente ha evidenziato che il pedaggio ha funzione di corrispettivo per l’uso dell’autostrada, mentre il provvedimento individuerebbe stazioni di esazione in luoghi non interconnessi con le tratte autostradali in gestione diretta A. soggette al nuovo pedaggio.

L’art. 15 d.l. 78/2010, rubricato "pedaggiamento rete autostradale A. e canoni di concessione" ha indicato al primo comma che, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di A. S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio, mentre, al secondo comma, ha previsto che, in fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al primo comma, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, A. S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A.; le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al primo comma.

La tariffa, al pari della tassa (a differenza della quale costituisce corrispettivo di diritto privato e, quindi, non ha natura tributaria), è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del "beneficio", in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l’utilità, che si contrappone al criterio della "capacità contributiva" alla base del sistema delle imposte.

Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio "divisibile", sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell’infrastruttura in gestione diretta A..

Viceversa, la ricorrente ha fatto presente che sarebbero state individuate stazioni di esazione non interconnesse con tratte autostradali in gestione diretta A..

In sostanza, non sussisterebbe la necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano la tratta di strada interessate dal provvedimento.

Di qui – venendo meno il carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all’infrastruttura da sottoporre a pedaggio – la fondatezza della censura.

2.2 Il Collegio rileva inoltre che le norme di cui all’art. 15 d.l. 78/2010 hanno indubbiamente inteso disporre l’adozione di un unico provvedimento per dettare la disciplina a regime e la disciplina transitoria relative al pedaggiamento della rete autostradale A..

In particolare, il legislatore ha stabilito che le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta A., presso le quali è autorizzata l’applicazione della maggiorazione tariffaria, devono essere individuate nell’ambito dello stesso decreto con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta A..

Pertanto, al di là del dato formalistico dell’adozione di un unico atto in luogo di due atti distinti, la quale circostanza sarebbe di per sé sola inidonea a costituire vizio di legittimità dell’attività amministrativa, occorre ritenere che, nel prevedere l’individuazione delle stazioni di esazione con il medesimo decreto con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta A., il legislatore abbia voluto assicurare la coerenza tra il regime transitorio ed il regime ordinario attraverso l’acquisizione e la valutazione contestuale degli interessi pubblici e privati in gioco nell’ambito dello stesso procedimento destinato a concludersi con l’adozione di un unico provvedimento.

L’emanazione del solo provvedimento afferente al regime transitorio, invece, costituisce una violazione al modello legale previsto dalla norma e, soprattutto, contrasta con la descritta esigenza di valutazione unitaria e contestuale degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa.

Di qui, la fondatezza anche della seconda doglianza.

3. Alla fondatezza del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato DPCM del 25 giugno 2010, nei limiti della legittimazione e dell’interesse della ricorrente.

4. Le spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), sono poste a favore della ricorrente ed a carico, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.000) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A..
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato DPCM del 25 giugno 2010.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’A. spa, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000 (duemila/00), a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10247 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2000, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto:

a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica;

b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto difese. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6. Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c., aveva avuto efficacia pienamente liberatoria,- deduce, infine, in via subordinata, che la sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi non poteva estendersi alla fase della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. La censura relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 1526, 1669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12576 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 5 ottobre 2006, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione da G.U. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe. Costoro, già dipendenti della Provincia di Salerno dislocati quali collaboratori in scuole di quella provincia, e transitati nel ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) alle dipendenze del predetto Ministero, avevano agito in giudizio per ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza dalla data di assunzione, e del diritto alla ricostruzione giuridica della carriera, con condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze stipendiali maturate a partire del 1 gennaio 2000 tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all’anzianità stabilite dal ccnl del 26 maggio 1999, comparto Scuola, ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della Scuola.

Per la cassazione della sentenza, i predetti lavoratori hanno proposto ricorso, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento, i ricorrenti denunciano errore di diritto e vizio di motivazione e deducono che la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale per giudicare infondata la loro pretesa, non può ritenersi di natura interpretativa. La disposizione interpretata, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2 nella sua precedente applicazione non aveva dato luogo ad alcun dubbio o contrasto giurisprudenziale, ed i ricorrenti sottolineano la palese discriminazione che sarebbe legittimata dalla regola introdotta dalla norma asseritamente interpretativa a danno dei lavoratori, per il conseguente diniego del riconoscimento dell’intera anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza. Assumono poi che i criteri di inquadramento professionale e retribuivo del personale transitato nei ruoli dello Stato, stabiliti dall’art. 3 dell’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000 violano i principi stabiliti dalla citata L. n. 124 del 1999, art. 8.

Il ricorso è inammissibile.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, però, l’unico complesso motivo nel quale è articolato il ricorso, non enuncia con riferimento alle violazioni di legge, peraltro denunciate senza l’indicazione delle norme violate, alcun quesito di diritto, nè con riguardo alle censure concernenti il vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, pure formulate nella rubrica, presenta quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti delle censure, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità delle doglianze allorchè si lamentino vizi di motivazione.

Nè, infine, a nulla rileva che la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ. sia stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, poichè l’abrogazione ha effetto soltanto con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5, della medesima normativa).

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.