Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.A. propone ricorso avverso la sentenza del 20/4/2010 con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 336 c.p. consumato ai danni della guardia giurata addetta, presso l’ospedale del luogo, al controllo dell’accesso dei visitatori.

2. Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione in appello all’imputato, e violazione di legge, in quanto la notifica all’interessato era stata prima tentata al vecchio indirizzo, malgrado risultasse indicato un nuovo recapito già nel corso del giudizio di secondo grado, e successivamente eseguita nelle mani del difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, pur non essendo stata preceduta da un effettivo accertamento dell’ufficiale giudiziario sull’impossibilità di utilizzare il nuovo indirizzo fornito.

3. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 358 c.p. essendosi giunti al riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio alla guardia giurata cui erano demandati compiti di controllo sulle persone che accedevano alla struttura ospedaliera, al di là dell’ambito di tali competenze, come definite dall’atto normativo che a tale attività si riferisce, che sono limitate alla tutela del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, dell’ente datore di lavoro. Si richiama la limitazione contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134, comma 4 (T.U.L.P.S.), che espressamente esclude la possibilità di concessione prefettizia per legittimare operazioni che comportino l’esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale, per giungere a qualificare inapplicabile la disciplina sanzionatoria nel caso, quale quello in esame, in cui la parte lesa aveva precluso l’accesso alla struttura, finalizzato a visitare un paziente ivi ricoverato.

Si ritiene inoltre che la norma incriminatrice preveda quale elemento costitutivo una condotta prevaricatrice volta ad imporre il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, mentre nella specie la condotta era volta ad indurre la parte lesa a non adempiere agli obblighi privati assunti con il datore di lavoro.

Si ritiene conseguentemente che i fatti addebitati debbano qualificarsi come minaccia, imponendosi per l’effetto la dichiarazione di improcedibilità dell’azione per mancanza di querela.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato nel merito. Quanto all’eccezione procedurale si rileva che, trattandosi di eccezione riguardante la notifica dell’atto di citazione, l’irregolarità doveva essere rilevata dal difensore alla prima udienza utile, mentre il difensore di fiducia, cui era stato comunicato il decreto, in applicazione dell’art. 161 c.p.p., comma 4 nulla eccepì a riguardo, realizzando una sanatoria dell’irregolarità; nel caso in esame infatti non vi è stata omessa citazione, fattispecie che ricade nella previsione di nullità assoluta di cui all’art. 179 c.p.p. ma irregolarità della notifica, pacificamente ritenuta sanabile ove non abbia prodotto assoluta impossibilità di conoscenza da parte dell’interessato, come non risulta avvenuto nel caso di specie, ove la comunicazione è giunta al difensore di fiducia, con il quale non è stata neppure dedotta l’assenza di contatti, e l’irregolarità non è stata non eccepita nei termini indicati (sez. U del 24/10/2004, dep. 7 gennaio 2005 n. 119, imp. Palumbo, Rv. 229539 e da ultimo, nello stesso senso, Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, dep. 28/05/2010, imp. Catania Rv. 247109).

2. Analogamente infondato è il rilievo di violazione di legge riguardante la norma incriminatrice, poichè, sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, risulta correttamente inquadrata la fattispecie concreta nella norma contestata. L’odierno ricorrente, si contrappose con minaccia alla guardia giurata parte lesa, che cercava di impedirgli l’accesso in ospedale fuori dall’orario di visita; ciò evidenzia il corretto inquadramento della specifica funzione svolta dalla guardia giurata nell’attività di incaricato di pubblico servizio, essendo il suo intervento finalizzato ad evitare che terzi potessero introdursi in un edificio pubblico, al di fuori dell’orario consentito, potenzialmente sottraendosi al controllo attivato solo in tale fascia oraria. La funzione svolta dall’incaricato era quindi proprio quella tipica della tutela della proprietà mobiliare e immobiliare dell’ente committente, che pacificamente permette di qualificare l’attività in esame quale esercizio di incaricato di pubblico servizio (come affermato, in fattispecie identica da Sez. 6, n. 3224 del 18/02/1992, dep. 21/03/1992, Parisi Rv. 190013), qualificazione che consente di concludere per il corretto inquadramento giuridico della minaccia realizzata, al fine di impedire all’incaricato lo svolgimento della sua attività, nel reato di cui all’art. 336 c.p. (Sez. 1, n. 8532 del 24/06/1996, dep. 19/09/1996, Montescuro, Rv. 205627).

3. Esclusa, per le motivazioni esposte, la possibilità di annullamento della sentenza di condanna per insussistenza del reato, deve però rilevarsi che dalla commissione dei fatti risulta decorso il termine massimo di prescrizione, che, maturato nel gennaio 2010, potrebbe al più collocarsi dieci mesi più tardi per effetto dei rinvii disposti su istanza di parte, e delle conseguenti sospensioni del termine, circostanza che non esclude in ogni caso l’intervento della causa estintiva nel novembre dello stesso anno.

A ciò consegue l’accertamento della prescrizione del reato, e per l’effetto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-07-2011, n. 16444 Responsabilità civile del datore di lavoro Tutela delle condizioni di lavoro

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ntale.
Svolgimento del processo

La società Syndial impugnava la sentenza del Tribunale di Pisa che l’aveva condannata a pagare Euro 83.667,16, oltre rivalutazione ed interessi dal 20 febbraio 1979, all’ex dipendente Samatec (cui essa era succeduta) S.P., quale risarcimento ex art. 2087 c.c. per ipoacusia professionale, accertata tramite due c.t.u. medico legali, senza tuttavia avere costui ottenuto le prestazioni previdenziali dall’I.n.a.i.l., in quanto una prima controversia (intrapresa nel 1980) si era conclusa con la reiezione della domanda ed una seconda (introdotta nel 1988) con l’affermazione della prescrizione del diritto vantato dal lavoratore. La società censurava la pronuncia del primo giudice per avere respinto l’eccezione di cosa giudicata inerente le menzionate pronunce;

lamentava l’illegittimità della sentenza motivata esclusivamente sulle risultanze delle consulenze svolte in corso di causa o espletate nei precedenti giudizi; ribadiva la non riconducibilità della lamentata patologia all’attività lavorativa svolta nello stabilimento Samatec di (OMISSIS) e negava la responsabilità dell’azienda per le asserite mancate cautele adottate rispetto ai macchinari rumorosi ivi allocati; reiterava l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento e contestava come eccessiva la quantificazione operata dal primo giudice da cui in ogni caso assumeva la necessità di detrarre quanto sarebbe stato erogato dall’I.n.a.i.l.

S.P. resisteva al gravame, eccependo la novità dei profili dell’appello concernenti l’assenza del nesso causale e la prescrizione decennale del diritto vantato, atteso che in prime cure era stata eccepita esclusivamente la prescrizione quinquennale, richiamando le c.t.u. e le deposizioni testimoniali escusse per affermare la fondatezza della sua pretesa e ribadendo l’assenza delle cautele necessarie ad evitare la notevole rumorosità dei locali ove aveva lavorato.

Con sentenza depositata il 28 ottobre 2008, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame e respingeva la domanda del S..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione quest’ultimo, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la società Syndial con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, cui resisteva il S..
Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., per avere la corte territoriale respinto la domanda ritenendo gravare sul lavoratore la prova delle deficienze strutturali od organizzative dell’impresa che hanno quanto meno concorso a causare la malattia professionale, lamentando che in tal caso il lavoratore è tenuto a provare solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la prima e la seconda, mentre grava sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza apprestando le misure atte ad evitare il danno. In tali considerazioni veniva contenuto il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c..

Lamentava al riguardo di aver comunque fornito la prova della natura lavorativa della patologia denunciata (ipoacusia da rumore), come emergeva dalle prove testimoniali.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla prova sulla lesività dell’ambiente di lavoro, stante l’insanabile contraddittorietà tra l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il limite di 80-85 decibel sono considerati dal legislatore (D.Lgs. n. 277 del 1991) quale soglia di attenzione, mentre l’esposizione per molti anni a rumorosità dell’ambiente lavorativo pari ad 85-90 decibel (così la sentenza impugnata) dovrebbe ritenersi innocua.

4. – I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati.

Osserva infatti la Corte che se è pur vero che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. deve configurarsi responsabilità contrattuale, con la conseguenza che al lavoratore è sufficiente allegare l’adibizione a mansioni dannose, provare il danno ed il nesso causale, mentre grava sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (ex plurimis, Cass. 26 giugno 2009 n. 15078; Cass. 13 agosto 2008 n. 21590; Cass. 23 aprile 2008 n. 10529; Cass. 19 luglio 2007 n. 16003), è altrettanto vero che nella specie la corte territoriale ha incontestatamente accertato che la patologia dedotta dal S. non era tra quelle tabellate dal D.P.R. n. 1124 del 1965, con la conseguenza che per essa non poteva valere la presunzione del nesso causale tra il danno e l’attività lavorativa svolta.

Sotto questo profilo la corte territoriale ha accertato che, non configurando l’art. 2087 c.c. un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 3 novembre 2008 n. n. 26378), nella specie difettava una tranquillizzante prova circa il nesso causale tra la patologia dedotta e le lavorazioni cui il S. era adibito, evidenziando sia la natura multifattoriale della patologia uditiva (evinta dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio) da cui il S. era affetto, sia l’incertezza, contenuta nella medesima c.t.u., circa l’effettiva imputabilità della patologia alle lavorazioni svolte, evincendo anche in tal caso dalla c.t.u. che l’accertata esposizione ad ambienti rumorosi con valori pari ad 85 decibel circa, non forniva, dal punto di vista medico legale, alcun utile elemento circa la riconducibilità della patologia lamentata alla rumorosità dell’ambiente, essendo il limite di 85 decibel considerato dal legislatore (D.Lgs. n. 277 del 1991) solo quale soglia di attenzione.

Ha inoltre considerato che dalle testimonianze escusse era emerso che la datrice di lavoro aveva comunque fornito idonei strumenti atti a contrastare la rumorosità dell’ambiente, quali cuffie o tappi auricolari.

Il ricorrente non censura adeguatamente tali specifici accertamenti, che risultano logici ed adeguatamente motivati, ovvero si limita, inammissibilmente, a fornire una diversa valutazione delle emergenze istruttorie.

Al riguardo questa Corte ha più volte osservato (da ultimo, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 6 marzo 2006 n. 4766) che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

4. – Il ricorso principale deve in definitiva respingersi. Il ricorso incidentale condizionato (inerente la preclusione derivante da precedenti giudicati in ordine alle domande svolte dal S. nei confronti dell’I.N.A.I.L.) risulta a questo punto assorbito. Le alterne fasi del giudizio consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 2902 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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l’ avv. Bonelli;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società B. ha proposto ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10740/2008 emesso dal tribunale di Napoli e non opposto dal Comune, con il quale l’ente è stato condannato al pagamento della somma di euro 124.917,68 in relazione a servizio cimiteriale.

Il T.a.r. Campania, con la sentenza impugnata, ha ordinato al Comune di eseguire il pagamento, nominando, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Presidente della Sezione regionale di controllo atti della Corte dei Conti della Campania o di un funzionario dallo stesso delegato.

Propone appello il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida diffida ex art. 90 del R.D. n. 42/1907, a causa della sottoscrizione del legale della società non in forza di procura speciale, ma di mandato ad litem all’avvocato che l’aveva redatta e sottoscritta.

Si è costituita la società appellata resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Considerato:

L’atto di diffida notificato al Comune di Napoli in data 8.2.2010 (v. fascicolo di primo grado), occorrente ex art. 90 R.D. n. 42/1907, applicabile ratione temporis, con invito a provvedere all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10740/2008, non opposto, è stato sottoscritto dai legali dell’impresa e reca, a margine, la procura rilasciata dal legale rappresentante per la rappresentanza e difesa in giudizio, anche di opposizione e di esecuzione, con conferimento di ogni facoltà inerente al mandato.

Il T.a.r. ha respinto l’eccezione di inammissibilità sul rilievo che, con la procura ad litem, la parte abbia fatto proprio anche il contenuto negoziale della diffida ad adempiere, escludendo che, a tal fine, occorra l’espresso conferimento nella procura della ratifica della dichiarazione negoziale.

Il Collegio aderisce a tale impostazione, richiamando il proprio orientamento per cui l’atto di diffida e messa in mora previsto dall’art. 90 del R.D. 17 agosto 1907, n. 646, non consiste in una mera intimazione ad adempiere, essendo invece un atto preparatorio dell’intera procedura di ottemperanza, avente la specifica funzione di informare l’amministrazione del proposito del diffidante di dare corso all’azione di esecuzione. Tanto è dimostrato dal fatto che esso non può essere surrogato da un atto di precetto o da una raccomandata e deve essere notificato nella sede dell’amministrazione e non nel suo domicilio legale. (Cons. St. Sez. V, 8.9.2010, n. 6517).

Pertanto, la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato in ordine alla fase processuale dell’esecuzione, deve considerarsi ricomprendere anche l’atto, rispetto a tale fase processuale preparatorio, della diffida ex art. 90, presupposto per la procedibilità dell’azione di esecuzione.

Inoltre, secondo quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, che il Collegio condivide, "La parte che sottoscrive la procura data al suo difensore a margine od in calce alla citazione è considerata aver sottoscritto l’atto e così avere emesso le dichiarazioni di natura negoziale in essa contenute (Cass. 17 luglio 1996 n. 6465). Per riferire alla parte la ratifica di una diffida ad adempiere fatta a suo nome non è dunque necessario che nella procura data al difensore per il giudizio sia espresso il potere di ratificare la dichiarazione negoziale di ratifica della diffida che sia in esso contenuta" (Cass, Sez. III civ. 18.11.2002, n.16221).

L’appello deve essere pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 27-05-2011, n. 21364 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 3.10-14.11.2008 confermava la condanna inflitta a T.C. dal locale Tribunale il 16.3.2006, per il delitto di cui all’art. 570 c.p. in danno della moglie separata e del figlio minore, solo diminuendo la pena.

2. Ricorre l’imputato con articolato motivo ed a mezzo del difensore fiduciario, avv. Piccolo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sui punti: della distinzione tra le condotte nei confronti della donna e del figlio, delle pur contestate condotte contro la morale familiare, della condotta concorsuale della donna in relazione al diritto di visita del marito – che in particolare avrebbe inciso sulla possibilità del padre di interessarsi del figlio -, del sostegno economico comunque assicurato al minore dalla madre e dai congiunti di questa, dell’assenza dell’elemento psicologico del padre e marito.

Secondo il ricorrente il reato sarebbe prescritto, avendo comunque la Corte distrettuale ignorato il tema della qualificazione del reato ex art. 570 c.p. come permanente o "a scansione".

Sono state presentate due memorie.

3. Il ricorso è originariamente inammissibile perchè i motivi, che in gran parte si limitano a riprodurre le censure già proposte alla Corte distrettuale e da questa rigettati con motivazione analitica, sono in parte manifestamente infondati, in parte generici ed in parte diversi da quelli consentiti.

A pag. 3 la Corte distrettuale, dopo aver dato in precedenza conto dei motivi d’appello, ha con autonomo apprezzamento indicato le prove dalle quali doveva evincersi la sussistenza dei fatti materiali attribuiti all’imputato e l’assenza di giustificazioni idonee ad escluderne la rilevanza penale, motivando poi (pag. 4) specificamente anche sulla condotta di mancata assistenza morale e quindi (pagg. 4 e 5), dando conto correttamente della giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità, applicandola esattamente al caso, in particolare per quello che riguarda 1’irrilevanza degli apporti di terzi per il mantenimento dei minori, sicchè in definitiva la riproposizione delle censure – senza confronto argomentativo puntuale con le specifiche argomentazioni della Corte d’appello – si risolve nella sollecitazione generica ad una preclusa rivalutazione del materiale probatorio.

Quanto al punto della mancata esplicita argomentazione per le condotte in danno della moglie (che non risulta espressamente indicato nei motivi d’appello, come riferiti dalla sentenza impugnata, non oggetto di espressa doglianza su tale aspetto), va rilevato da un lato che in realtà la motivazione sulla totale omissione di quanto dovuto e sulla condotta di totale disinteresse per le vicende familiari sussume anche tale posizione, ma anche, ed appare assorbente, che la quantificazione della pena non prevede, come sarebbe stato doveroso in presenza di due diverse persone offese, alcun aumento, avendo la Corte solo determinato la pena base poi ridotta nel massimo per le circostanze attenuanti generiche:

sicchè difetta anche un interesse specifico del ricorrente sul punto.

Quanto alla prescrizione del reato, la Corte felsinea ha dato atto che la totale mancata contribuzione si è protratta fino a tutto il 31.12.2004 (e non al 2006 come dedotto dal ricorrente), l’imputazione originaria essendo formulata in modo aperto, con riferimento alla consumazione in atto. Poichè è insegnamento costante di questa Corte suprema la natura permanente del reato per cui si procede (Sez. 6, sent. 2241 del 13-22.1.2011; Sez. 6, sent. 22219 dell’11.5- 10.6.2010; Sez. 6, sent. 7321 del 11-19.2.2009), il motivo risulta manifestamente infondato.

Consegue al condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

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