T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che parte ricorrente (che è la vedova del Gen. Uccella) si è gravata, col ricorso in epigrafe, avverso il provvedimento del 12.2.2006 col quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, dalla medesima ricorrente avanzata, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del coniuge, fu Gen. Uccella;

– che l’evocata amministrazione non si è costituita in giudizio;

– che in data 26.4.2011 parte ricorrente ha depositato dichiarazione sottoscritta da essa stessa e dal proprio procuratore di rinuncia al ricorso come sopra introdotto, per sopravvenuta carenza di interesse;

– che la predetta dichiarazione di rinuncia risulta ritualmente notificata all’intimata amministrazione in data 14.3.2011 che, neanche a seguito di tale comunicazione, si è costituita in giudizio;

– che, per quanto sopra, questo Giudice rimane tenuto e prendere atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ai sensi dell’art.35 c.2 lett. c) del C.p.a. (Codice del processo amministrativo), a dichiarare estinto il giudizio;

– che, avuto riguardo alle circostanze sopra delineate, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) preso atto della rinuncia al ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell’art. 35 c.2 lett. c) del C.p.a. (Codice del processo amministrativo) estinto il giudizio con lo stesso ricorso introdotto.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-06-2011, n. 451 Motivazione dell’atto

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Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Catania i signori Co., proprietari di terreni siti nel Comune di Camporotondo Etneo, in catasto al foglio di mappa 2, particelle numeri 21, 20, 24, 325, 401, 554 e 712, esponevano che il piano di fabbricazione del suddetto Comune, approvato con decreto assessoriale del 21 maggio 1976 numero 139, inseriva tali terreni all’interno della Zona Territoriale Omogenea "B" prevedendo altresì, nelle vicinanze, la realizzazione di una strada pubblica che li contornava salvaguardandone interamente la capacità edificatoria.

Con delibera commissariale del 3 giugno 1994, n. 1, veniva adottato il piano regolatore generale ed allegato regolamento edilizio.

L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, tuttavia, con nota del 24 maggio 1997, restituiva il piano per la rielaborazione totale, sulla base del voto contrario espresso dal Comitato Regionale dell’Urbanistica del 12 marzo 1997 con il n. 444.

Di seguito, il progettista incaricato trasmetteva il nuovo schema di massima che il Consiglio Comunale, con delibera del 3 luglio 2003, respingeva.

Il Consiglio, con successiva delibera del 27 ottobre 2003, n. 41, modificava le direttive generali per la redazione del nuovo piano.

Il progettista, pertanto, predisponeva il nuovo schema di massima, nel quale però, lamentavano i ricorrenti, il loro terreno risultava inserito in zona C di espansione; inoltre, stravolgendo le previsioni del precedente schema di massima e del piano di fabbricazione, il progettista avrebbe modificato il tracciato della strada che contornava il terreno, tagliandolo quasi a metà (mentre per la restante parte esso rimaneva in zona B).

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 dell’8 aprile 2004, approvava il nuovo schema di massima del P.R.G. proposto dal progettista.

Successivamente, il Commissario ad acta (nominato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con decreto del 30 agosto 2005, n. 9156), con delibera del 9 novembre 2005, n. 1, adottava il piano regolatore generale e l’annesso regolamento edilizio del Comune di Camporotondo Etneo.

I ricorrenti presentavano osservazione, assunta al protocollo del Comune il 27 dicembre 2005 e classificata col n. 40.

Ma, lamentavano i ricorrenti, il Comune ne proponeva il rigetto sulla base di una motivazione assolutamente insufficiente; l’Assessorato Regionale poi, come risulta dal decreto di approvazione e dall’allegata scheda di dettaglio contenente l’elenco e le valutazioni sulle osservazioni e/o opposizioni, rigettava l’osservazione "… in conformità alle controdeduzioni del progettista …", anche in tal caso, quindi, omettendo di esaminare l’osservazione e senza fornire alcuna motivazione in ordine al suo rigetto.

Con il suddetto ricorso introduttivo i sig.ri Co. (deducendo di subire una grave lesione in conseguenza dell’erronea inserzione del terreno di loro proprietà all’interno della zona C; terreno che veniva altresì tagliato da una strada pubblica) lamentavano l’illegittimità degli atti fin qui richiamati, deducendo i seguenti vari profili di censura:

1) "Violazione e falsa applicazione dell’art. 176 dell’Ordinamento Regionale degli Enti Locali approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, e succ. mod., nonché dell’art. 16 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento".

La delibera consiliare di approvazione dello schema di massima dell’8 aprile 2004, n. 10, è stata adottata col voto favorevole del Presidente del Consiglio Comunale Sa.Or.Di.St. e del Consigliere Sa.Pr., nonostante essi, secondo i ricorrenti, versassero in situazione d’incompatibilità, incidendo le previsioni dello schema di massima su terreni di loro proprietà e/o di parenti e affini entro il quarto grado;

2) "Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 71/78 e n. 15/1991 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza di presupposti e sviamento".

Lo schema di massima approvato – per il dettaglio delle previsioni in ordine alla zonizzazione ed ai relativi indici, alla localizzazione dei servizi, all’apposizione dei vincoli e delle fasce di rispetto, alla viabilità ed al contenuto della normativa d’attuazione – possedeva in realtà le caratteristiche ed i contenuti del piano regolatore generale;

3) "Violazione dell’art. 97 della Cost. e del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con D.M. del 28 novembre 2000", con riferimento alla relazione e proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonostante questi versasse in situazione d’incompatibilità, essendo parente entro il quarto grado di soggetti proprietari di terreni ricadenti nel Comune di Camporotondo, interessati dal nuovo strumento urbanistico;

4) "Violazione e/o falsa applicazione della Legge Urbanistica fondamentale, della L.R. n. 71/78 e della L.R. n. 15/1991 – Violazione del voto n. 444 del C.R.U. e delle direttive impartite dal Consiglio Comunale – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità, contraddittorietà, motivazione insufficiente", in quanto il piano adottato avrebbe disatteso tanto le prescrizioni contenute nel voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica del 12 marzo 1997, n. 444, quanto le direttive generali adottate nel 2003 dallo stesso Consiglio Comunale, con particolare riferimento alle proprietà dei ricorrenti, delle quali modificava la precedente destinazione all’interno delle zone "B" inserendole, sia pure in parte, in zona C di espansione e modificando il tracciato della strada che contornava il terreno di proprietà dei ricorrenti (che veniva, di conseguenza, tagliato quasi a metà);

5) "sotto altro profilo – Violazione dell’art. 97 della Cost. – Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 71/78, degli artt. 8, 9 e 10 della legge n. 1150/1942, dell’art. 3 della legge n. 765/1967 – Eccesso di potere per carenza di presupposti e d’istruttoria – Travisamento"; i ricorrenti avevano presentato rituale osservazione; il progettista si era espresso per il suo rigetto mentre il Consiglio Comunale non aveva assunto alcuna definitiva determinazione.

Infine, l’Assessorato, nel decidere sulle osservazioni in sede di approvazione del piano, si era pronunziato per il rigetto di quella avanzata dai ricorrenti, rinviando, quanto alla motivazione, alla proposta del Progettista.

Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 911/08, rigettati i primi quattro motivi di diritto, accoglieva il quinto, avendo ritenuto non congruamente motivato il provvedimento di non accoglimento emesso dalla P.A. a fronte dell’osservazione presentata dai sig.ri Co. (contraddistinta con il n. 40) avverso il P.R.G. adottato dal Comune appellante.

Con l’appello in epigrafe il Comune di Camporotondo ha impugnato detta sentenza, deducendone l’erroneità.

Parte appellante espone – richiamando conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche a sezioni unite, le cui motivazioni sono state, altresì, invocate con una successiva memoria – che "le scelte effettuate dall’Amministrazione circa la destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella che rileva dai criteri di ordine tecnico-discrezionale seguiti dall’impostazione del piano, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione d’accompagnamento redatta dal progettista".

Ha conclusivamente chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perché infondato, con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Con apposita memoria si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per l’Assessorato, al fine di chiedere l’annullamento della sentenza in parte qua.

La Difesa erariale, richiamando sul punto favorevole giurisprudenza, analoga a quella sopra dedotta dall’appellante, ha eccepito che nella fattispecie concreta non sussisterebbe alcun difetto di motivazione, posto che le osservazioni dei sig.ri Co. sarebbero state rigettate dal progettista con puntuale riferimento sia alle direttive generali del Consiglio Comunale ai fini della rielaborazione del P.R.G. che al voto 444/97 con cui il C.R.U. aveva restituito a tal fine l’originario P.R.G. al Comune.

Il Comune appellante, con foglio n. 1902 del 21/2/2011, ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto da questo C.G.A. con ordinanza n. 990/10, poi ribadita con ordinanza n. 1519/10.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

I sig.ri Co. avevano presentato avverso il P.R.G. osservazioni ed opposizioni, indicate negli atti impugnati con il numero 40, con le quali avevano puntualmente criticato le scelte dell’Amministrazione.

In particolare, essi avevano dedotto come il piano non fosse affatto conforme alle direttive espresse dal C.R.U. con il voto n. 444/97, con specifico riferimento al tracciato della strada che nelle nuove previsioni di piano taglia in due parti il terreno dei ricorrenti, diversamente da quanto stabilito dal precedente piano di fabbricazione, che poneva il tracciato sul confine dei fondi degli stessi, ubicati nella zona.

Il progettista, nelle sue controdeduzioni, ha rappresentato che:

"L’osservazione propone la tutela di un mero interesse patrimoniale privato.

In generale si precisa che il P.R.G. è stato redatto nel rispetto delle Direttive Generali fornite dal Consiglio Comunale di Camporotondo Etneo e sulla scorta del voto C.R.U. n. 444 interamente recepito in esse.

Viene altresì evidenziata la violazione dell’art. 176 O.R.E.L.: non si entra nel merito dell’argomento che attiene a sfere del procedimento amministrativo non di competenza dello scrivente".

Ha, quindi, concluso per il rigetto dell’osservazione in quanto non recepibile.

Il Consiglio Comunale non ha assunto alcuna determinazione al riguardo, neppure in ordine al rinvio fatto dal progettista all’argomento, opposto dai sig.ri Co., che atteneva a sfere del procedimento amministrativo non di competenza del predetto progettista.

A sua volta, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rigettato le osservazioni formulate dai sig.ri Co. riportandosi, per relationem, alle controdeduzioni del progettista.

Il Collegio, condividendo le conclusioni cui sul punto è pervenuto il Giudice di prime cure, ritiene che tale motivazione sia incongrua ed insufficiente, per un verso, ed omessa per altro verso, a fronte delle precise censure mosse dagli interessati avverso la scelta di modificare la destinazione precedentemente impressa alla zona.

Invero, le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati avverso il P.R.G. "in itinere" – previste in via generale dalla L. n. 241/90 al fine di consentire che il punto di vista del privato eventualmente leso dalle previsioni del piano venga adeguatamente considerato – costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa e, pertanto, il loro rigetto da parte della P.A. deve essere congruamente motivato (cfr. decisione di questo C.G.A., 11 ottobre 1999, n. 417).

Ne consegue che, nel caso di specie, il rigetto dell’opposizione va ritenuto carente di motivazione.

Il rigetto delle osservazioni, infatti, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente (e ciò deve essere dimostrato) il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 7 giugno 2004 numero 3559), così che, nell’interesse reale della popolazione, sia assicurata l’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali.

Nel caso specifico, la motivazione posta a supporto della reiezione dell’opposizione, rispetto alle ragioni di fatto e di diritto opposte dai sig.ri Co., non può che essere considerata alla stregua di una vuota formula di stile e, pertanto, da ritenere non idonea a sorreggere l’atto di reiezione, essendosi limitata ad affermare, senza entrare nel merito delle stesse, che con l’opposizione gli interessati perseguono un interesse privato.

D’altra parte, come condivisibilmente osservato dal Giudice di prime cure, l’affermazione del progettista, secondo cui "il P.R.G. è stato redatto nel rispetto delle Direttive generali fornite dal Consiglio Comunale di Camporotondo Etneo", costituisce una mera tautologia, peraltro smentita dalle stesse osservazioni dei ricorrenti, che avevano motivatamente e puntualmente criticato proprio l’inosservanza degli atti presupposti.

Infine, il Consiglio Comunale ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla violazione dell’art. 176 O.R.E.L., argomento opposto dai sig.ri Co. al P.R.G., sulla quale il progettista non si era pronunciato in quanto atteneva a sfere del procedimento Amministrativo non di sua competenza.

Per i motivi esposti, si ritiene che l’appello sia infondato e che, pertanto, debba essere respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene che sia equo disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25459 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 27844 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che B.A., S.M., G.P.L. e S.C., con distinti ricorsi del 15 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – ciascuno deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trento depositato in data il agosto 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi degli odierni ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2 001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 1.800,00 a titolo di equa riparazione;

che nel solo ricorso n. 7862 del 2010 resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 1 giugno 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, asseritamente titolari del diritto ad una maggiore indennità di missione in relazione alla partecipazione di missione militare all’estero, avevano proposto – con ricorso del 26 aprile 2000 la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Trento, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 1.800,00 per ciascuno dei ricorrenti, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 300,00, in quanto la controversia presupposta era stata promossa collettivamente ed aveva un modesto rilievo economico, con conseguente minore incidenza del patema d’animo individuale.

Motivi della decisione

che, preliminarmente, i ricorsi nn. 7862, 7885, 7890 e 7898 del 2010 devono essere riuniti, in quanto proposti contro lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con il motivo di censura di ciascuno dei ricorrenti, viene denunciata come illegittima l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

che i ricorsi meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, in particolare, i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 5.250,00 per i sei anni circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 (Euro 380,00+Euro 240,00 per gli altri tre ricorrenti) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 5.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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