Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 10-11-2011, n. 40952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 12 novembre 2010 e pubblicata il successivo 15 novembre, la Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda di indulto, ex legge n. 241 del 2006, proposta da D.F. con riferimento alla pena dell’ergastolo, inflittagli per il delitto continuato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 3 e alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, art. 61 c.p., n. 2 e art. 112 c.p., n. 1, commessi il (OMISSIS), giusta sentenza dalla stessa Corte di assise in data 11 ottobre 2002 (irrevocabile il 2 febbraio 2004), confluita, con la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo emessa il 15 febbraio 1999 (irrevocabile il 13 giugno 2000) di condanna del D. alla pena di anni sei di reclusione per il delitto previsto dall’art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, in data 10 marzo 2010, determinante la pena da espiare in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi due.

A ragione la Corte di assise di appello ha addotto il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, secondo cui la pena dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma solo, per eventuale volontà del legislatore, in toto, ovvero, sempre per la medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, aggiungendo che nessuna delle predette previsioni è contenuta nella L. 31 luglio 2006, n. 241, di concessione di indulto.

2. Avverso la predetta ordinanza il D., tramite il suo difensore, avvocato Paolo Paladino del foro di Marsala, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’inosservanza delle disposizioni della L. n. 241 del 2006, art. 1 che non escluderebbe dal beneficio la pena dell’ergastolo, e, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), anche il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Assume il ricorrente che un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della sentenza n. 168 del 1994 del giudice delle leggi che ha consentito l’applicazione dei benefici penitenziari ai condannati alla pena dell’ergastolo, e della più recente sentenza n. 13599 del 6 marzo 2009 di questa Corte di cassazione che ha ammesso l’applicazione dell’indulto all’isolamento diurno, equiparandolo ad una pena detentiva temporanea, dovrebbe consentire l’applicazione del condono anche alla pena dell’ergastolo, da considerarsi, in forza della giurisprudenza costituzionale in materia e in armonia con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta trattamenti degradanti, come pena detentiva a tempo incerto e non pena perpetua.

Il ricorrente ha, inoltre, ribadito la permanenza del suo interesse alla detrazione della proporzione di pena relativa al reato satellite, di cui alla predetta sentenza, in data 11 ottobre 2002, della Corte di assise di appello di Palermo, da computarsi quale pena espiata ai fini del più rapido accesso alle misure alternative.

Motivi della decisione

3. Va, preliminarmente, delimitato il tema del decidere in relazione ai motivi di ricorso proposti in questa sede e all’oggetto dell’originaria domanda formulata dal D..

L’istanza alla Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 31 maggio 2010, che ha instaurato l’attuale procedimento, conteneva la richiesta di applicazione dell’indulto con esclusivo riferimento alla pena inflitta, con la sentenza emessa l’il ottobre 2002 (per mero errore materiale indicata con la data della prima sentenza del 15 febbraio 1999), per il delitto in materia di armi, rientrante tra quelli per i quali è concesso l’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241.

Nel ricorso a questa Corte avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, depositata il 15 novembre 2010, che ha rigettato la suddetta domanda con la motivazione che la pena dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile, il D., oltre a sviluppare un’articolata censura in diritto del predetto principio, riafferma, come si è già ricordato, la persistenza del suo interesse alla detrazione della proporzione di pena relativa al reato satellite, di cui alla sentenza di condanna dell’I 1 ottobre 2002 per il delitto continuato di concorso in omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi (c.f.r. pag. 6, in fine, del ricorso).

4. Tanto premesso sull’oggetto del procedimento, deve essere, innanzitutto, disattesa la tesi del ricorrente tendente ad estendere l’applicabilità dell’indulto ai delitti puniti con l’ergastolo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che consente di superare le obiezioni in diritto sollevate dall’istante.

E’ stato, infatti, perspicuamente osservato che la specifica connotazione dell’ergastolo, ossia la perpetuità, è ontologicamente incompatibile con tutte quelle cause estintive della pena che presuppongono, ai fini della loro applicazione, una durata definita nel tempo. Nè può pervenirsi a diversa conclusione solo perchè l’ergastolo, al pari delle altre pene detentive, permette il ricorso agli istituti della liberazione condizionale ( art. 176 c.p., comma 3) e della liberazione anticipata (art. 54 Ord. Pen.). Ciò perchè in relazione a tali benefici, estesi all’ergastolo in seguito ad appropriati interventi normativi successivi ad alcune pronunce della Corte Costituzionale, non si è derogato al principio dell’inscindibilità dell’ergastolo, nè si è eliminato il carattere perpetuo di esso, ma si è solo affermato che, dopo un certo periodo di detenzione, anche il condannato all’ergastolo può fruire di quei benefici se ha dato prova, con la suacondotta, di ravvedimento, ovvero ha dimostrato attivo interesse all’opera di rieducazione (Sez. 5, n. 2594 del 07/07/1993, dep. 04/09/1993, Chinellato, Rv. 195842).

La pena dell’ergastolo non è, dunque, condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l’indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee (Sez. 1, n. 2128 del 22/03/2000, dep. 16/06/2000, Araniti, Rv. 216194).

E l’art. l della legge 31 luglio 2006, n. 241, su cui si fonda la domanda del ricorrente, non prevede l’applicazione dell’indulto alla pena dell’ergastolo (c.f.r., nello stesso senso, Sez. 1, n. 22760 del 22/05/2008, dep. 06/06/2008, Parla, Rv. 239886; Sez. 1, n. 35209 del 15/06/2007, dep. 20/09/2007, Andriotta, Rv. 237628).

E’, invece, applicabile l’indulto, previa scissione del cumulo giuridico, alla pena temporanea inflitta per il reato o, meglio, per i reati satelliti previsti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 con successive modifiche, come si evince dal certificato penale, non ostativi al beneficio, che sono stati ritenuti in continuazione col più grave delitto di omicidio aggravato, punito con l’ergastolo, giusta sentenza della Corte di assise di appello di Palermo, in data 11 ottobre 2002, più volte richiamata.

Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato limitatamente al diniego di applicazione dell’indulto alla pena temporanea, peraltro costituente l’esclusivo oggetto dell’originaria domanda, con la quale il D. ha introdotto il presente procedimento.

L’ordinanza impugnata dovrà essere, pertanto, annullata solo con riguardo all’esclusione dell’indulto della pena temporanea, con rinvio per nuovo esame, sul punto, alla Corte di assise di appello di Palermo che si uniformerà ai principi qui stabiliti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati puniti con pena detentiva temporanea e rinvia per nuovo esame, sul punto, alla Corte di assise di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 04-01-2012, n. 4

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Svolgimento del processo

Il ricorrente fa presente essere abilitato alla vendita di esplosivi e armi e di essere rappresentante di un’armeria sita in Pescara; chiese quindi il rilascio dell’autorizzazione di polizia per il porto di pistola, negato con il provvedimento in questa sede impugnato.

A sostegno deduce il travisamento dei fatti nonché l’illogicità e l’assenza della motivazione. Il diniego risulterebbe privo di una congrua motivazione relativa alle ragioni soggettive inerenti all’attività svolta dal ricorrente.

Resiste in giudizio l’amministrazione che contesta il contenuto del ricorso concludendo in conformità.

Nel corso della pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso è il Provv. del 9 febbraio 2010 emesso dal prefetto di Pescara che ha rigettato l’istanza del ricorrente volta a ottenere il rilascio della licenza di pistola per difesa personale.

Sulla questione del porto d’armi vanno sottolineati alcuni punti fermi: il rilascio e il rinnovo del porto d’armi non costituiscono un diritto del cittadino, ma un suo interesse che cede a fronte del superiore interesse pubblico alla sicurezza;

La normativa vigente e segnatamente il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in particolare l’art. 42, consentono all’autorità di effettuare un giudizio prognostico e altamente discrezionale, ovviamente in via preventiva, sull’opportunità di rilasciare o rinnovare il porto d’armi.

In sostanza, tra l’indubbio interesse del cittadino a portare un’arma e il superiore interesse alla tranquillità pubblica, il primo deve cedere il passo al secondo, ove ne sussistano le ragioni. Va poi aggiunto come nel nostro Paese il monopolio dell’uso della forza per tutelare l’ordine pubblico spetta allo Stato e alle forze dell’ordine, per cui la concessione di un porto d’armi costituisce pur sempre un’eccezione. L’arma per difesa personale deve essere, infatti, una necessità reale e non un’opzione personale per situazioni meramente ipotetiche; quando l’art. 42, comma 3, del R.D. n. 773 del 1931, concede all’Autorità la facoltà di autorizzare il porto d’armi, il presupposto cogente è il "dimostrato bisogno" per potere beneficiare di un’eccezione; in tale contesto, l’Amministrazione non sarebbe neppure tenuta a motivare la "non necessità", dovendosi limitare a considerare soli i dati allegati, se concreti e sufficienti (Tar Napoli, V, n. 1188/2.3.2009).

Il porto d’armi, infatti, non costituisce un’ordinaria autorizzazione di polizia che serve a rimuovere un limite a una situazione soggettiva personale, ma è un permesso in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4, comma I della L. n. 110 del 1975; di qui l’opportuna rigorosità, rappresentando pur sempre un modo per aumentare le armi in circolazione; la preesistenza di autorizzazioni e/o rinnovi, non esime da una valutazione attuale e concreta delle circostanze di fatto addotte (Consiglio di Stato, VI, n. 2450 del 22.5.2008).

Ne consegue che in tale materia l’amministrazione può ben decidere di adottare una "politica" più restrittiva rispetto al passato.

Infine, l’ampia discrezionalità concessa in tale peculiare e delicata materia all’amministrazione implica, sulla base dei noti principi enucleati dalla L. n. 241 del 1990, un onere motivazionale rinforzato, soprattutto quando l’interessato abbia goduto per anni del porto d’armi senza abusarne e senza che sussistano indizi che la sua condotta sia mutata in peggio.

In sostanza, due sono gli aspetti decisivi sulla cui base l’amministrazione può decidere di non concedere un permesso di porto d’armi: il primo è soggettivo, ove il beneficiario abbia con la sua condotta determinato una carenza della sua affidabilità ovvero si trovi in condizioni di non avere necessità di un porto d’armi. L’amministrazione può altresì valutare il fatto che l’interessato non abbia per lungo tempo avuto concreta necessità di utilizzare l’arma.

L’altro aspetto è di tipo per così dire oggettivo, determinato da un miglioramento delle condizioni dell’ordine pubblico nella zona interessata ovvero da un aumentato pericolo che malintenzionati si possano impadronire dell’arma.

Sulla base dei noti principi di trasparenza, sia l’aspetto soggettivo sia quello oggettivo devono trovare un puntuale riscontro nella motivazione del provvedimento.

Ciò premesso, il presente ricorso va esaminato in dettaglio.

Venendo al caso in esame, il rifiuto di rilascio del porto di pistola per difesa personale risulta motivato da un duplice ordine di considerazioni: da un lato in quanto nella pregressa attività svolta dal ricorrente non è risultato emergere mai un serio pericolo per la sua incolumità e d’altro lato in considerazione dei numerosi e risalenti precedenti penali dell’interessato che giustificavano un giudizio prognostico negativo sulla capacità di abusare delle armi stesse.

La semplice attività svolta dall’interessato non è sufficiente per giustificare il rilascio dell’autorizzazione richiesta, per cui il diniego appare allo stato immune dai vizi indicati nel ricorso; ogni altra considerazione riguarda il merito discrezionale non sindacabile in questa sede.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato, laddove le spese di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Michele Eliantonio, Consigliere

Dino Nazzaro, Consigliere

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 317

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che oggetto del presente giudizio è la richiesta di annullamento del provvedimento (meglio indicato in epigrafe) attraverso il quale il competente Ufficio del Comune di Roma, all’esito dell’istruttoria svolta alla Società R.G. e dagli agenti del Corpo di Polizia municipale del Comune di Roma, dopo aver accertato l’occupazione abusiva dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla Via delle C. n. XX scala X int. X e ritenuto non condivisibili le deduzioni rese dall’interessata nel corso del procedimento, ha disposto lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente dalla Signora L.P.;
Rilevato che, in disparte dalle questioni in rito eccepite dalla costituita Società R.G., dalla documentazione depositata sia in sede di istruttoria procedimentale sia in sede di produzione giudiziale non emergono elementi utili a ritenere che la ricorrente sia in possesso dei requisiti che consentano il subentro nell’assegnazione dell’alloggio, secondo le specifiche e tassative indicazioni fissate dall’art. 11 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 12 non avendo, in particolare, la stessa provato di far parte del nucleo familiare;
Ritenuto che la mera posizione di ospite temporaneo non può considerarsi utile al fine di ritenere soddisfatto uno dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per poter aspirare al subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non rilevando a tal fine giuridico la circostanza che l’occupante abbia corrisposto somme all’Ente di gestione dell’immobile per l’occupazione dello stesso né che le utenze sia state volturate a suo nome;
Stimato che le spese giudiziali possono compensarsi integralmente tra le parti controvertenti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 06-06-2013, n. 24800

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 3 novembre 2011, la Corte d’appello di Genova ha, per quanto qui rileva, confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 21 aprile 2011, con la quale l’imputato E.M. era stato condannato, per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, perchè, in concorso con altro soggetto, deteneva illecitamente eroina suddivisa in 7 involucri.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello. Sostiene il ricorrente: di essere stato tratto in arresto per altra causa il 5 luglio 2011; di avere, il 6 luglio 2011, nominato l’avvocato Silvia Peraldo Gianolino, revocando il precedente difensore, avvocato Cinzia Risso; che il 6 luglio 2011 la copia destinata all’imputato del decreto di citazione per il processo d’appello era stata notificata presso lo studio del difensore già revocato, avvocato Risso; che la Corte d’appello era, alla data del 6 luglio 2011, già a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.

Dall’esame degli atti di causa, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quest’ultimo ha ricevuto in mani proprie la notificazione del decreto di citazione in appello in data 1 luglio 2011. Risulta anche che la revoca dell’avvocato Risso è avvenuta il 5 luglio 2011, ma è pervenuta alla Corte d’appello di Genova solo l’il luglio 2011, mentre il decreto di citazione in appello è stato notificato all’avvocato Risso il 6 luglio 2011, ovvero in un momento in cui la Corte d’appello non era a conoscenza dell’avvenuta revoca del difensore.

Nessuna nullità delle notificazioni del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello si è, dunque, verificata.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore delle cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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