Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8211 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 22.2.2005 n. 19 la sezione 3^ della CTR di Campobasso rigettava l’appello proposto dall’Ufficio II.DD. della Agenzia delle Entrate di Campobasso confermando la decisione della CTP n. 436/1/2001 che in parziale accoglimento del ricorso del contribuente T.L. titolare di omonima ditta individuale aveva ritenuto deducibili dal reddito di impresa dell’anno 1992 costi inerenti alla attività di impresa per L. 105.000.000.

Avverso la sentenza di appello, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato in data 7.4.2006 presso il domiciliatario eletto in primo grado, il Ministero della Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo.

Non ha resistito l’intimato.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR del Molise, introdotto dalla sola Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributar pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportalo aggravio di attività difensiva si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

2. La sentenza impugnata, dopo aver precisato che il motivo di appello investiva la sentenza di primo grado esclusivamente in ordine alla deducibilità dei costi inerenti l’attività di impresa indicati in dichiarazione dal T. per l’anno 1993 – pari all’importo di L. 105.000.000 -, ha motivato il rigetto della impugnazione ritenendo che il recupero ad imponibile di tale somma operato dalla Amministrazione con l’avviso IRPEGF ed ILOR relativo all’anno 1992 appariva illogico in quanto l’Ufficio dal medesimo fatto noto – emissione da parte di altra società nei confronti del ditta Testa di fatture per operazioni inesistenti – aveva tratto la conclusione della indeducibilità dei costi corrispondenti a dette fatture, ma aveva ingiustificatamente omesso, in sede di accertamento in rettifica ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, di pervenire alla medesima conclusione per quanto concerneva i componenti positivi di reddito che "per logico corollario" avrebbero dovuto considerarsi anch’essi inattendibili. Con la conseguenza che , in applicazione del principio espresso da questa Corte (n. 15063/2002), una volta accertata la infedeltà delle risultanze della dichiarazione del soggetto di imposta, "se anche il contribuente aveva inserito nella sua dichiarazione dei redditi i ricavi, che in realtà non aveva realizzato in quanto derivanti da operazioni mai compiute", l’Amministrazione avrebbe dovuto ritenere inattendibile anche tale dato rettificando ed abbattendo quindi il reddito imponibile.

3. La Agenzia deduce con l’unico motivo il vizio di violazione dell’art. 3 comma 181 legge n. 549/1995 in relazione agli artt. 54 Dpr n. 633/72 39 Dpr n. 600/73, sostenendo che all’esito della ispezione fiscale le operazioni corrispondenti a fatture per lire 105.000.000 erano risultate inesistenti; che il T. aveva indicati tali costi in deduzione ai ricavi dichiarati per l’anno 1992 con indebito abbattimento dell’imponibile; che non risultava alcuna corrispondenza tra i costi indebitamente dedotti ed i ricavi dichiarati; che alcuna prova aveva fornito il contribuente in ordine alla effettività dei costi sostenuti.

4. Il motivo è fondato, dovendo tuttavia correttamente qualificarsi il vizio denunciato come vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), essendo consentito a questa Corte procedere a tale qualificazione nel caso in cui la individuazione del parametro di legittimità violato, erroneamente indicalo in rubrica, possa essere agevolmente compiuta – come nel caso di specie – alla stregua della complessiva lettura degli argomenti in fatto e diritto svolti a sostegno della censura (cfr. Corte cass. 3941/2002; Corte cass. 1^ sez. 5.4.2006 n. 7882; id. 3.3.2007 n. 7981).

11 Giudice territoriale non ha posto in discussione la esistenza del presupposto di fatto (costi indebitamente dedotti in dichiarazione in quanto relativi ad operazioni inesistenti) che ha dato luogo all’accertamento dell’Ufficio finanziario, ma con argomentazione manifestamente illogica in quanto fondata su una premessa oggetto di mera illazione (alla indicazione di costi fittizi, in quanto derivanti da operazioni inesistenti, corrisponde sempre e comunque anche la indicazione di ricavi fittizi), ha ritenuto di dover ravvisare "quale logico corollario" una correlazione bi univoca tra i costi fittizi indebitamente dedotti dal contribuente ed i ricavi da questi prodotti nel medesimo anno di imposta, traendone la errata conseguenza, sotto il profilo probatorio, che l’importo dei costi non poteva farsi coincidere con il reddito di impresa e dunque non poteva essere recuperato ad imponibile.

Tale premessa determinativa della decisione, che il Giudice di appello, come emerge dalla lettura della sentenza, non ricollega ad alcuna risultanza processuale e che non è tanto meno riferibile ad una attività valutativa di elementi istruttori acquisiti al giudizio ovvero alla soluzione di questioni in fatto sottoposte dalle parti (l’unico motivo di appello dell’Ufficio concerneva la doglianza relativa alla insussistenza di prove fornite dal contribuente in ordine a costi inerenti l’attività di impresa effettivamente sostenuti; il contribuente è rimasto contumace in appello e tra i motivi di impugnazione del ricorso di primo grado, come riportati nello "svolgimento del processo" della sentenza della CTR, non aveva eccepito la fittizietà dei ricavi dichiarati), non trova fondamento neppure in un fatto notorio, e dunque si risolve in una mera affermazione apodittica argomentala mediante un sillogismo cd. apparente del seguente tipo: la dichiarazione recante dati contabili inattendibili è soggetta a rettifica con metodo induttivo-presuntivo (protasi maggiore); la dichiarazione dei redditi nella quale sono stati dedotti costi relativi a iatture per operazioni inesistenti reca dati contabili inattendibili (protasi minore); pertanto la dichiarazione dei redditi nella quale sono stati indicali costi fittizi è soggetta a rettifica con metodo induttivo-presuntivo (apodosi), dove la premessa minore e la conseguenza vengono surrettiziamente estese anche a "tutti gli altri dati contabili" (nella specie ai ricavi) della dichiarazione dei redditi, diversi dai costi (accertati fittizi).

Risulta allora del tulio evidente la lacuna logica del ragionamento seguito dal Giudice di appello nel momento in cui si intenda derivare dalla premessa minore (la inattendibilità riferita al solo dato contabile dei costi) una conseguenza logica (la rettifica deve essere estesa a tutte le altre voci contabili, e quindi anche ai ricavi), che va oltre il limite definito dalla stessa premessa.

La assoluta simmetria tra costi fittizi e ricavi fittizi ipotizzata dal Giudice di appello non trova riscontro nella comune esperienza o nel dato statistico probabilistico, essendo sufficiente considerare al riguardo che il medesimo risultato della evasione fiscale può essere conseguito, alternativamente, riducendo, mediante deduzione di costi inesistenti, ricavi effettivamente realizzati, ovvero denunciando ricavi inferiori a quelli effettivamente conseguiti, pur deducendo costi effettivamente sostenuti, o ancora utilizzando cumulativamente entrambe tali operazioni (denuncia di ricavi inferiori e deduzione di costi inesistenti).

Nella valutazione delle risultanze probatorie il Giudice di appello, affermando la insufficienza della prova fornita dalla Amministrazione in ordine al maggior imponibile accertalo in conseguenza della inesistenza di costi deducibili per L. 150.000.000, non ha dunque tenuto in dovuta considerazione il principio secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale" (Corte cass. 5^ sez. 18.1.2008 n. 1023; id. 5^ sez. 28.4.2010 n. 10157) e "null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo" (Corte cass. 5^ sez. 16.1.2009 n. 951).

Del lutto inconferente e, poi, il richiamo contenuto nella impugnata sentenza al precedente di questa Corte SU n. 15063/2002 concernente il diritto del contribuente a richiedere restituzioni di imposta non dovuta per errori materiali o giuridici commessi nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto una volta accertata la indebita deduzione dai ricavi indicati nella dichiarazione relativi all’anno 1992 di costi pari a lire 150.000.000, in quanto relativi a fatture per operazioni inesistenti, ne consegue, per semplice calcolo matematico, l’incremento del reddito imponibile (nel medesimo importo, peraltro, indicato in dichiarazione dallo stesso contribuente al lordo della deduzione dei costi) per un importo corrispondente a quello indebitamente detratto, spettando al contribuente l’onere della prova contraria e cioè che i costi si riferivano ad operazioni effettivamente realizzale.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame volto ad emendare i vizi motivazionali riscontrati ad altra sezione della CTR del Molise che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze;

accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate e per refi etto cassa la impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Molise che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 08-03-2011, n. 8976 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Milano in data 7 giugno 2010 ex art. 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza dell’11 maggio 2010 del G.i.p. presso il Tribunale di Varese che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere o in subordine la sua sostituzione con altra misura non custodiate o con gli arresti domiciliari, avanzata dal difensore di G.C., indagata per i reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110 c.p. e art. 73, comma 1 bis,.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione ritenendo tale decisione viziata peri seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 274 c.p.p., in quanto le indagini preliminari sono chiuse e nessuna ulteriore attività istruttoria deve essere svolta. Inoltre il marito dell’imputata, coimputato nel medesimo procedimento, è reo confesso ed ha scagionato la moglie da ogni responsabilità. Non sussisterebbe neppure pericolo di fuga in quanto la G. è madre di due figli, nè il pericolo di reiterazione del reato.

2. Violazione dell’art. 275 c.p.p., attesa l’incensuratezza dell’imputata, il criterio di scelta della misura della custodia cautelare in carcere non rispetta il principio della gradualità di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo; inoltre qualora la G. fosse ritenuta responsabile, alla stessa potrebbe essere concessa la sospensione condizionale della pena. Le esigenze cautelari possono essere ampiamente garantite con un’altra misura cautelare quale quella degli arresti domiciliari, non essendo emersa alcuna pericolosità sociale.
Motivi della decisione

L’ordinanza impugnata è immune da censure.

Come è noto, la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (cfr. Sez. U, n. 8 del 3/10/1997, Gibilras, Rv. 208313).

Nell’ordinanza impugnata è stata ricostruita la vicenda che ha portato la G. alla custodia in carcere, che ha preso le mosse dall’arresto della stessa, unitamente al marito B.C., avvenuto in data 27 febbraio 2010, perchè nella abitazione in uso ai predetti venivano rinvenuti circa 500 grammi di hashish unitamente a bilancini, sacchetti con residui di stupefacente, un quaderno con indicazione di somme riferibili alla contabilità relativa allo spaccio e 685 Euro in contanti. Il Gip aveva applicato ad entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari presso detta abitazione (ordinanza confermata dal Tribunale dei Riesame). A seguito di ulteriore perquisizione nell’abitazione in data 17 marzo 2010, venivano rinvenute due piccole bustine contenenti rispettivamente marijuana e hashish e, in un cassetto di un comò, un sacchetto di cellophane contenente circa 624 grammi di hashish (un blocco unico di 420 grammi ed il resto suddiviso in vari pezzi) ed i due coniugi venivano nuovamente arrestati ed agli stessi il GIP applicava, con ordinanza del 19/3/10, la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi in ordine alla destinazione allo spaccio della droga ed atteso che la misura degli arresti domiciliari si era rilevata inidonea a soddisfare il pericolo di reiterazione del reato. Il GIP aveva rigettato l’istanza di revoca della misura, disattendendo la linea difensiva dell’indagata che aveva sostenuto che il quantitativo di droga rinvenuto nel corso della seconda perquisizione era in cattivo stato di conservazione e si trovava nel cassetto da anni e di certo già al momento della prima perquisizione, in quanto veniva evidenziato che il comò era stato accuratamente perquisito il 27/2/10 e che quindi certamente tale sostanza era stata acquistata durante la restrizione agli arresti domiciliari dei due coniugi; inoltre risultava dalle testimonianze un ruolo attivo della donna nelle cessioni di droga. Anche l’esito della C.T. disposta dal PM ha confermato che dall’hashish in sequestro, benchè non di buona qualità, sono ricava bili 252,9 dosi medie, per cui il Tribunale ha ritenuto che permangano i gravi indizi in ordine alla destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente rinvenuto nel corso della seconda perquisizione, anche tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa ed ha condiviso la valutazione del G.I.P. circa il fatto che gli arresti domiciliari si erano dimostrati non idonei a garantire le esigenze cautelari, in quanto la reiterazione del reato dopo il primo arresto ha dimostrato che la carcerazione non ha prodotto alcun effetto dissuasivo. Inoltre il quantitativo di droga e il pericolo di recidiva è stato ritenuto dal Tribunale ostativo ad una possibile concessione della sospensione condizionale della pena.

La motivazione del provvedimento Impugnato risulta completa e coerente sotto il profilo logico, in quanto ha fornito specifica risposta alle deduzioni sottoposte dalla difesa dell’indagata con il gravame, confermando la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, compresa la valutazione di adeguatezza della misura cautelare detentiva della custodia in carcere. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed ai rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11625

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LEHAYE Enrico che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 12.5.2010, dichiarava, tra l’altro, inammissibile l’istanza di semilibertà presentata da F.L., condannato per il delitto di rapina aggravata commesso nel (OMISSIS) e con fine pena fissato al 23.6.2011, ritenendo che il condannato non avesse ancora espiato due terzi della pena.

Ha presentato ricorso per cassazione F.L., chiedendo l’annullamento del suddetto provvedimento, poichè il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata e non aveva scisso il cumulo pene, contenente anche un reato non compreso tra quelli elencati nell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Ha sostenuto il ricorrente di essere stato condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi sei di reclusione (anni tre per rapina e mesi sei per danneggiamento).

Essendo detenuto ininterrottamente dal 5.5.2008, se si fossero calcolati i periodi di liberazione anticipata concessa per tre semestri, sarebbe risultato evidente che era nelle condizioni per essere ammesso al regime di semilibertà, condizioni che comunque erano già maturate per il delitto ostativo, anche senza considerare i periodi di liberazione anticipata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico in giurisprudenza che, al fine di calcolare il periodo di pena espiata, si deve tener conto anche dei periodi dedotti a seguito di provvedimenti di liberazione anticipata.

E’ altresì pacifico che, qualora trattasi di soggetto nei confronti del quale si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, deve farsi luogo allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarietà per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, detto limite dev’essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione (V. Cass. Sez. 1^ sent. N. 45735 del 14.11.2001, rv. 220374).

La motivazione del provvedimento impugnato appare carente, poichè non si comprende in base a quale percorso logico si è dichiarata inammissibile l’istanza nè si comprende se si sia tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata e del diverso calcolo che doveva essere effettuato per i delitti compresi nel cumulo. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 881 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso ritualmente notificato e successivi motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 31 marzo 2011.

2. Rileva il Collegio che, con atto depositato in data 29 marzo 2011, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è regolare e di essa il Collegio deve dare atto.

3. Le spese possono interamente compensarsi, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA ESTINTO il giudizio per rinuncia al ricorso e COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.