Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-04-2011, n. 16506

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tore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli datata 16/26.2.2010 che confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata datata 29.2.2008 di condanna alle pene di legge per i delitti di violenza privata (così derubricato dal giudice di primo grado il delitto di tentato omicidio originariamente contestato) e di detenzione di un fucile da caccia ca. 33, deducendo, da un lato, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalizzazione della minaccia tesa a far desistere la persona offesa, Ch.Nz., dal riparare la serratura della porta della propria abitazione, locatagli dal padre dell’imputato, dall’altro sempre carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perchè svolge il tentativo, ferma la situazione di fatto come ipostatizzata in sentenza, di offrire, ed in modo oltremodo generico, una diversa valutazione da quella, corretta sul piano logico e congrua, ritenuta dai giudici di merito dei fatti di causa. Parimenti sul versante del diniego delle attenuanti generiche il ricorrente chiede la considerazione in positivo delle ragioni della sua azione nonchè dei contenuti del suo interrogatorio, laddove i giudici di merito proprio in considerazione della evidente sproporzione tra l’azione violenta, per il colpo di fucile – la cui detenzione è ammessa dall’imputato – sparato in direzione della vittima, e l’occasione dei contrasti tra l’imputato e la persona offesa, hanno ritenuto, logicamente e congruamente, l’azione connotata da un particolare, grave disvalore giuridico sociale tale da precludere i benefici richiesti.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18587 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che F.A., con ricorso del 30 marzo – 1 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 28 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del F. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, h concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per intempestività della sua proposizione, lo stesso essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;

che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione;

che, infatti, il decreto impugnato – non notificato – è stato pubblicato in data 28 gennaio 2009, mentre il ricorso è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 30 marzo 2010, cioè oltre; il termine di un anno e quarantasei giorni di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, – nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, secondo quanto disposto dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, applicabile alla specie ratione temporis -, termine scaduto in data 16 marzo 2010;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 497 Concorso Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’unione di Comuni Terre di Castelli indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei "servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico nei territori dell "Unione stessa (Castelnuovo Ragone, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola") per il periodo 1.9.2009/31.8.2012, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini della partecipazione alla procedura, il Disciplinare richiedeva ai concorrenti di accludere all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, assieme alla istanza di ammissione alla gara, una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e tecnico organizzativa richiesti dal Disciplinare medesimo resa "nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00".

Lo stesso Disciplinare, sotto la voce "Controllo sul possesso dei requisiti (art. 48 del D.Lgs. 163/2006) – prescriveva che, "i concorrenti sorteggiati dovranno comprovare:

o la capacità di cui al punto A. 5), mediante la produzione dei bilanci 2005, 2006 e 2007, depositati presso la CCIAA o altra forma considerata equipollente….

o la capacità di cui al punto A. 6), mediante la produzione di un contratto da cui si evinca che il concorrente ha gestito in maniera continuativa, nell "ultimo triennio antecedente al termine di ricezione delle offerte, almeno un servizio di trasporto scolastico casascuola, gite didattiche e trasporto per e da Centri Estivi per conto di un unico Ente, per un importo annuo pari a Euro 450.000,00 ", specificando che, "qualora il committente sia una pubblica amministrazione, in luogo del contratto potrà essere prodotta un "apposita attestazione rilasciata dal committente stesso ".

La ricorrente società S.B.S. S.r.l. veniva sorteggiata quale operatore economico da sottoporre a verifica ex art. 48 D.Lgs. 163/2006; pertanto, con comunicazione a mezzo fax n. prot. 17150 del 27.7.2009, la Commissione invitava la S.B.S. S.r.l. "a comprovare entro il termine di 10 giorni dalla data odierna e pertanto entro il 6.8.2009 alle ore 12.30, il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara e più precisamente: – la capacità di cui al punto A. 5), mediante la produzione dei bilanci 2005, 2006 e 2007, depositati presso la CCIAA o altra forma considerata equipollente…. " con la precisazione che "’in luogo degli originali, potranno essere prodotte copie conformi all’originale "; – "la capacità di cui al punto A. 6), mediante la produzione di un contratto da cui sì evinca che il concorrente ha gestito in maniera continuativa, nell’ultimo triennio antecedente al termine di ricezione delle offerte, almeno un servizio di trasporto scolastico casascuola, gite didattiche e trasporto per e da Centri Estivi per conto di un unico Ente, per un importo annuo pari a Euro 450.000,00", con la precisazione che, in luogo degli originali, potranno essere prodotte copie conformi all’originale", ovvero che "qualora il committente sia una pubblica amministrazione, in luogo del contratto potrà essere un "apposita attestazione originale rilasciata dal committente stesso ".

Nella seduta del 6.8.2009, la Commissione riscontrava la difformità della documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante, in quanto il bilancio di Eurotour snc – da cui l’odierna ricorrente si era resa cessionaria dell’azienda – per gli anni 200520062007- e gli attestati rilasciati dagli Enti committenti per gli anni 20052006- 2007- erano stati prodotti in copia semplice anziché in originale o in copia conforme all’originale.

La società S.B.S. veniva pertanto esclusa.

Con il ricorso di cui all’epigrafe la ricorrente impugna la sua esclusione ed i successivi atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata.

Deduce, quanto all’esclusione, motivi di violazione degli artt.48 e 46 del d.lgs. 163/2006, del D.p.R. n.445/2000, violazione dei principi del favor partecipationis e della par condicio, difetto di motivazione; quanto alla mancata esclusione dalla procedura del raggruppamento costituendo tra le imprese E.B S.r.l. e D.A. Soc. Coop. Sociale, aggiudicatario della procedura medesima, violazione dell’art.38 d.lgs. 163/2006, difetto di istruttoria, violazione della par condicio, ingiustizia manifesta, eccesso di potere per genericità ed incongruità della motivazione.

E" costituita e resiste al ricorso l’Amministrazione intimata.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene di avere correttamente dimostrato in sede di "controlli a campione", i requisiti di capacità economicofinanziaria mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, posto che ai sensi dell’art.19 dello stesso D p.r. " La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresí riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. ".

Il collegio non ritiene che tale prospettazione sia condivisibile.

L’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che "le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito".

A tale proposito, deve rilevarsi come nei rapporti con l’amministrazione sia necessario distinguere due fasi: "quella iniziale, nella quale può farsi legittimamente uso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e quella, successiva, nella quale l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione deve essere necessariamente compiuta per mezzo della documentazione pubblica certificativa della qualità o dello stato richiesti e non può essere ammessa anche la modalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (parere del 16 gennaio 2008 dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Diversamente argomentando verrebbe vanificata la ratio che giustifica il ricorso alla verifica a campione, divenendo essa un inutile duplicato della fase iniziale di presentazione dell’offerta. Se, pertanto, in tale fase devono essere assicurate tutte le forme di semplificazione procedimentale, sul piano documentale, idonee ad garantire, in attuazione delle prescrizioni comunitarie, la massima partecipazione degli operatori economici, nella successiva fase di controllo è consentito che la stazione appaltante "pretenda" un onere aggiuntivo di documentazione. In altri termini, la regola della mancanza di validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà tende ad evitare che l’impresa possa depositare in sede di verifica a campione la medesima documentazione presentata in sede di presentazione dell’offerta.

Tale regola può subire delle eccezioni unicamente nei casi in cui si tratti di dimostrare il possesso di documenti che siano già in possesso dell’amministrazione o che comunque essa stessa è tenuta a certificare (cfr. art. 43 del d.p.r. n. 445 del 2000).

Non versandosi in alcuna delle ipotesi derogatorie ora indicate, si configura legittima la richiesta di deposito dei documenti o in originale o in copie conformi all’originale (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 maggio 2010, n. 717)

In ogni caso, come ha puntualmente osservato la Commissione, non si era neppure in presenza nel caso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non potendo integrare ciò l’apposizione di un timbro in ciascuna pagina dei documenti prodotti, sottoscritto dall’interessato ma privo di data.

È dunque legittimo l’atto con cui l’amministrazione – preso atto del mancato adempimento, nelle forme prescritte, da parte della ricorrente – ha disposto la sua esclusione.

Né potrebbe invocarsi, la violazione del cd. dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, e ciò perché, ai sensi dell’art. 46 D.L.vo n. 163 del 2006 e a tutela della par condicio nelle gare pubbliche, il rimedio dell’integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010 n. 7963).

Quanto infine al terzo motivo di ricorso (afferente alla mancata esclusione del raggruppamento controinteressato), la ricorrente è priva di legittimazione, una volta respinta l’impugnazione dalla stessa proposta avverso la propria esclusione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro.4.000,00/quattromila) oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2013, n. 20687 Procedimento concorsuale

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etto dei due ricorsi incidentali.
Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 7 aprile 1998 l’Inps conveniva in giudizio la società OS Organizzazioni Speciali r.l. (d’ora in avanti OS), cui aveva affidato l’incarico della progettazione e realizzazione del questionario per la selezione in via concorsuale di quattrocento ispettori di vigilanza, e chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della società OS, di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in L. 1.493.871.655, e di essere esonerato dal pagamento del corrispettivo contrattuale.

Esponeva che il giorno fissato per lo svolgimento della selezione concorsuale presso l’hotel (OMISSIS), il 22 luglio 1997, la ditta OS aveva provveduto alla consegna del materiale commissionato (questionari e relativi fogli-risposta per ciascun candidato) alle ore 8.45 anzichè alle ore 7 come convenuto, così provocando un ritardo per l’inizio della prova d’esame (avvenuto alle ore 10,04); e soprattutto, la commissione d’esame aveva rilevato che i fogli- risposta erano stati inseriti nella medesima busta incellofanata contenente i questionari, contrariamente a quanto previsto nel capitolato della fornitura che prevedeva espressamente l’imbustamento dei soli questionari e la consegna separata dei fogli-risposta allo scopo di consentirne la preventiva siglatura da parte della commissione. Questa fu costretta a rinviare l’operazione di siglatura dei fogli-risposta al successivo momento della restituzione degli elaborati svolti da parte dei candidati, perchè altrimenti la preventiva siglatura avrebbe comportato un ulteriore ritardo nell’espletamento della prova d’esame e la consegna ai candidati di questionari già aperti (poichè la commissione non era attrezzata a chiuderli) che potevano essere conosciuti dai candidati in tempi diversi e prima dell’inizio della prova, con violazione del dovere di segretezza delle domande e imparzialità della prova. In seguito l’Inps aveva provveduto in sede di autotutela ad annullare d’ufficio la prova scritta, ritenendo che la consegna ai candidati del foglio- risposte senza la preventiva siglatura da parte della commissione integrasse una violazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 13, con conseguente nullità della prova d’esame.

La società OS si costituiva eccependo la decadenza, avendo l’Inps accettato l’opera, e chiedendo il rigetto della domanda perchè infondata e la condanna dell’Inps al pagamento del compenso contrattuale di Euro 16.065.000; chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Cigna Insurance Company (poi denominata ACE Insurance S.A., d’ora in avanti ACE) dalla quale chiedeva di essere garantita.

La società ACE si costituiva chiedendo il rigetto della domanda dell’Inps e, in caso di accoglimento della stessa, di determinare la prestazione della garanzia assicurativa secondo i termini della polizza. Il Tribunale di Roma, con sentenza 2 agosto 2001, accoglieva le domande dell’Inps e condannava la ACE a tenere indenne la OS per la parte eccedente la franchigia contrattuale di Euro 15.000.000.

La Corte di appello, con sentenza 29 settembre 2005, in accoglimento degli appelli in via principale della ACE e in via incidentale della OS, ha rigettato le domande dell’Inps e lo ha condannato a corrispondere il corrispettivo contrattuale di Euro 8.296,88, oltre interessi legali sul Euro 6.972,88 dall’11 dicembre 1997, e ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte ha respinto le eccezioni di decadenza e ritenuto che, nonostante il ritardo nella consegna del materiale e la parziale difformità della prestazione eseguita rispetto a quella pattuita nel contratto – interpretato nel senso che nel plico incellofanato contenente il questionario non dovesse essere inserito anche il foglio-risposte che doveva essere imbustato a parte -, l’inadempimento della società OS non fosse grave e quindi non giustificasse la risoluzione del contratto. A suo avviso, l’inserimento del foglio-risposte nella busta sigillata contenente il foglio-questionario non aveva concretamente causato gli inconvenienti evidenziati dal tribunale e non aveva determinato la violazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13. Infatti ai candidati erano stati consegnati plichi chiusi e, sebbene nel momento successivo della riconsegna degli elaborati, i fogli-risposta erano stati timbrati e vidimati dalla commissione esaminatrice (che aveva quindi verificato che erano quelli da essa consegnati); del resto, l’art. 13 citato non prescrive che la vidimazione sia eseguita prima dell’inizio della prova. Non era stato quindi pregiudicato il regolare svolgimento della prova d’esame e il suo annullamento costituiva una scelta discrezionale dell’Inps.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre l’Inps con due motivi cui resistono le società OS e ACE con controricorsi contenenti ricorsi incidentali condizionati cui resiste l’Inps. Le parti hanno presentato memorie a norma dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Trattando i motivi di ricorso nell’ordine logico, va esaminato preliminarmente il primo motivo dei ricorsi incidentali delle società OS e ACE, le quali hanno dedotto violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1363, 1368, 1369 1665, 1703, 1704 e 1708 c.c.) e insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata escluso la tacita accettazione dell’opera da parte della commissione esaminatrice, che ne aveva ricevuto la consegna, era competente a valutarne la conformità o i vizi e l’aveva pure utilizzata, con conseguente decadenza dell’Inps dall’esercizio dell’azione a norma dell’art. 1667 c.c..

1.1.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce una violazione di legge nell’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla mancata accettazione dell’opera da parte del committente, che costituisce apprezzamento di fatto censurabile in sede di legittimità solo ove risulti sorretto da motivazione incongrua e logicamente viziata (Cass. n. 1509/1988, n. 4353/2000) e non è questo il caso.

1.2.- Infatti la corte territoriale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ragionevolmente escluso che fosse ravvisabile un’accettazione tacita dell’opera da parte di un organo, come la commissione esaminatrice, privo del potere di rappresentanza dell’Inps e svolgente compiti limitati alla direzione delle operazioni concorsuali e alla valutazione tecnica dei candidati; la corte di merito ha anche evidenziato che la verifica dell’adempimento dovesse avvenire a conclusione delle operazioni affidate all’impresa (che comprendevano la redazione della graduatoria finale e la relazione finale sull’esito delle operazioni d’esame) e "previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del dirigente", adempimenti questi non ancora realizzati quando il direttore generale dell’Inps in data 22 agosto 1997 contestò l’inadempimento alla società OS; in definitiva, quell’accettazione era inidonea ad esprimere un atto di volontà in cui fosse ravvisabile l’esclusione di ogni riserva in ordine alla mancanza di vizi e alla corrispondenza dell’opera alle previsioni contrattuali.

Il censurato vizio di motivazione è quindi insussistente.

2.- Nel secondo motivo dei medesimi ricorsi incidentali si deduce violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1363, 1368, 1369 1665, 1703, 1704 e 1708 c.c.) e insufficiente o contraddittoria motivazione per erronea interpretazione delle condizioni di appalto che prevedevano che ogni singolo questionario fosse incellofanato e sigillato separatamente dagli altri e non, come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado, che ciascun questionario non dovesse essere incellofanato insieme al foglio-risposta, con conseguente violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1369, 1370 e 1371 c.c., ed erroneità del giudizio espresso dalla corte di appello di inadempimento non grave della società OS, anche tenuto conto che una fornitura eseguita con analoghe modalità non aveva dato luogo a contestazioni da parte dell’Inps.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

L’accertamento della volontà delle parti espressa nel contratto, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Per far valere una violazione sotto entrambi i profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento, cui il giudice di merito sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera e apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, il motivo impingendo nel merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità; esso è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato nel ricorso il testo integrale dell’atto negoziale o della parte in contestazione (ex plurimis, Cass. n. 1412/2012; n. 14491/2011).

3.- E’ incontestato che il foglio-risposte è stato inserito dalla società OS nel plico sigillato, da consegnare a ciascun candidato, contenente anche il questionario e che la commissione non ha potuto provvedere a compiere gli adempimenti posti a suo carico (timbratura e firma del foglio-risposte) in un momento anteriore alla distribuzione dei questionari ai candidati. Ciò ha determinato un inadempimento che la corte di appello ha giudicato non grave, a norma dell’art. 1455 c.c., e quindi inidoneo a provocare la risoluzione del contratto. L’Inps, nel criticare questa conclusione, addebita alla sentenza impugnata violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, nel primo motivo, l’Inps deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13, che prescrive che la timbratura del foglio-risposte e l’apposizione della firma di uno dei componenti della commissione sono adempimenti che, a pena di nullità, devono essere effettuati prima della loro distribuzione e, comunque, prima della loro compilazione da parte dei candidati, a prescindere da ogni accertamento in merito al raggiungimento degli scopi (menzionati dall’art. 1, del D.P.R. citato) di imparzialità, economicità e trasparenza delle operazioni concorsuali.

Nel secondo motivo l’Inps deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione nel punto in cui la corte territoriale ha ritenuto che la norma che prescrive la preventiva timbratura e vidimazione del foglio-risposte fosse dettata allo scopo di evitare che i candidati potessero introdurre in sede di concorso e consegnare come originali fogli già predisposti in tutto o in parte. Ad avviso della corte territoriale, tale scopo, valido all’epoca in cui i temi da svolgere dovevano essere scritti su fogli in bianco facilmente reperibili da chiunque, non sarebbe più attuale, poichè la prova è svolta su questionari abbinati a fogli a lettura ottica, elaborati in modo originale dalla società appaltatrice e coordinati rispetto ad una griglia ignota contenenti le risposte corrette. Quindi oggi non vi sarebbe il rischio che il D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13, voleva evitare, poichè i candidati non potrebbero introdurre e utilizzare in modo surrettizio fogli diversi, e la commissione esaminatrice potrebbe verificare la regolarità del foglio-risposte anche alla fine della prova, come accaduto nella specie. A queste argomentazioni il ricorrente obietta che solo il controllo preventivo dei fogli- risposte (attraverso la timbratura e la firma) potrebbe consentire di accertarne l’integrità anteriormente al loro riempimento e l’inesistenza di qualsiasi possibile intervento anche esterno, evitando il rischio dell’introduzione di fogli-risposte precompilati durante lo svolgimento della prova. Inoltre la timbratura dei fogli al momento della loro riconsegna da parte dei candidati rallenterebbe le operazioni concorsuali, con il rischio che qualche candidato potrebbe usufruire di un tempo maggiore di quello massimo previsto.

Nè rileverebbe la circostanza che la procedura concorsuale sia stata espletata fino alla compilazione della graduatoria, essendo viziata sin dall’origine.

3.1.- I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

L’art. 13, comma 3, del Regolamento recante le norme sull’accesso agli impieghi pubblici e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con D.P.R. n. 487 del 1994, che prevede che "gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice", contiene una regola concorsuale, di stretta interpretazione, indirizzata a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato, quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso, e il rispetto dei principi di imparzialità, economicità e celerità delle operazioni concorsuali (art. 1, comma 2, D.P.R. cit.). Tali principi potrebbero essere aggirati qualora le operazioni di timbratura e firma siano svolte non già prima, come implicitamente e inequivocabilmente previsto dalla norma, ma dopo lo svolgimento della prova selettiva al momento della riconsegna degli elaborati da parte dei candidati, con conseguente anomalo prolungamento di fatto delle operazioni concorsuali che potrebbe favorire alcuni candidati rispetto ad altri, con ripercussioni sul principio di segretezza della prova d’esame, come evidenziato dall’Inps. E’ significativo che la giurisprudenza amministrativa (Tar Veneto n. 2280/2004) ponga a carico del candidato che riceva fogli non timbrati ovvero non firmati da un componente della Commissione d’esame l’onere di fare presente tale circostanza alla Commissione stessa, al fine di non incorrere nella sanzione della nullità degli elaborati prevista dal citato D.P.R. del 1994, art. 13.

Inoltre la motivazione espressa nella sentenza impugnata presenta lacune e omissioni argomentative, poichè trascura di considerare le ulteriori anomalie segnalate circa le conseguenze dell’inadempimento della società OS alle condizioni contrattuali che prevedevano che nel plico incellofanato fosse inserito solo il questionario e non anche il foglio-risposte, allo scopo di consentire la consegna dei questionari sigillati a ciascun candidato e il contestuale inizio della prova per tutti. In particolare, secondo il Tribunale di Roma e l’Inps, non era possibile nè che la commissione procedesse alla chiusura delle buste contenenti i questionari dopo avere estratto, timbrato e vidimato i fogli-risposte, nè che ai candidati fossero consegnati i questionari già aperti, poichè sarebbe stata vanificata l’esigenza di evitare che i candidati venissero a conoscere anticipatamente e in tempi diversi il contenuto del questionario. La decisione dell’Inps di annullare la procedura concorsuale irregolarmente svoltasi non può essere considerata arbitraria ma il risultato di una scelta discrezionale dell’ente e, quindi, inidonea di per sè ad interrompere il nesso causale tra l’inadempimento e il danno dedotto. Avere escluso la gravità dell’inadempimento con argomenti, in parte, incompatibili con la ratio del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13, e, in parte, espressi in una motivazione insufficiente e incongrua, impone, in accoglimento dei motivi in esame, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per una nuova valutazione della fattispecie.

4.- La corte di appello ha ritenuto assorbiti, per effetto dell’accoglimento dell’appello principale della OS e incidentale della ACE, le domande e i motivi di appello proposti da ACE in relazione al rapporto assicurativo tra le due società. La ricorrente incidentale ACE imputa alla sentenza del tribunale (che aveva accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla OS) violazione di legge, per non avere deciso sulla propria eccezione di insussistenza della copertura assicurativa, e vizio di motivazione.

La doglianza non si è tradotta in un motivo di ricorso ammissibile, avendo ad oggetto la sentenza di primo grado e non quella di appello impugnata in questa sede.

5.- In conclusione, in accoglimento del ricorso principale dell’Inps, rigettati i ricorsi incidentali, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale dell’Inps, rigetta i ricorsi incidentali e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2013

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