Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2011, n. 23663 Licenziamento per causa di malattia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il consorzio S.D. Sicilia Discounts chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il giorno 11 luglio 2007, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Messina aveva accolto il ricorso di M. O. e, dichiarata la illegittimità del suo licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro.

Il consorzio articola un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Il M. si difende con controricorso.

Il M. è stato licenziato con la seguente motivazione:

"superamento del periodo di comporto previsto dalla disciplina contrattuale, per avere cumulato, nel periodo 31 luglio 2000 – 29 gennaio 2003, 234 giorni di assenza per malattia".

Il ccnl del settore commercio applicabile al rapporto contiene una disciplina del comporto cd. secco (per un’unica ed ininterrotta malattia), stabilendo che il licenziamento è possibile quando la malattia abbia superato i 180 giorni nell’arco di un anno solare. Non contiene una disciplina del comporto per sommatoria di malattie.

La norma generale che regola la materia è l’art. 2110 c.c., per il quale l’imprenditore ha diritto a recedere dal rapporto decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Nel caso in esame manca una previsione contrattuale, deve procedersi all’integrazione secondo equità.

Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto equo applicare lo stesso termine del comporto secco al comporto per sommatoria: quindi 180 giorni all’interno di un periodo di un anno. Applicando questo criterio, il diritto al recesso non sussisteva.

Il consorzio contesta la valutazione di equità e formula i seguenti quesiti di diritto: 1.

"viola l’art. 12 preleggi, comma 2, il giudice che in mancanza di una precisa disposizione di ccnl non fa riferimento in via analogica alla disciplina prevista in contratti collettivi di altri settori?" 2.

"Viola l’art. 93 ccnl di settore il giudice che applica, all’ipotesi non regolata di più episodi morbosi, lo stesso termine esterno previsto per il comporto secco?" 3. "Procede all’integrazione contrattuale del ccnl secondo il canone dell’equità, il giudice che pur dovendo realizzare un equo contemperamento degli opposti interessi delle parti ritiene di dover porre a carico del datore di lavoro il 50% di assenze cumulate per malattia discontinua del lavoratore ogni anno per tutta la durata del rapporto?".

Con l’unico motivo di ricorso, in sintesi il consorzio contesta la valutazione di equità formulata dai giudici di merito, che, in assenza di una disciplina specifica, hanno ritenuto appunto ‘equò estendere la disciplina del comporto secco prevista dal ccnl di settore applicabile al rapporto anche al comporto per sommatoria.

La censura del ricorrente è tutta di merito. Non vengono indicati vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (omissione, insufficienza, contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso) e vengono indicate violazioni di legge e di contratti che non sussistono, perchè è pacifico che la normativa contrattuale non regoli in maniera specifica il comporto per sommatoria, ed è pacifico che la legge, in assenza di una previsione dell’autonomia collettiva, rinvii ad una valutazione equitativa.

Dietro la forma di una violazione di legge si chiede in realtà alla Corte di cassazione di riformulare una valutazione di merito, che i giudici del merito hanno fatto sulla base di una motivazione sicuramente sufficiente e priva di contraddizioni.

Si aggiunga che tale censura viene proposta richiamando contratti collettivi di altri settori (il controricorrente rileva, peraltro, che in molti altri settori peraltro la regola è quella applicata dai giudici), senza indicare le date di stipulazione di tali contratti e senza produrli, come invece impone l’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese devono essere, per legge, poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00, nonchè 3,000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 13-07-2011, n. 27397 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 27.10.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di V.A. la misura cautelare dalla custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso quale affiliato ad un’associazione di tipo mafioso operante in Reggio Calabria e denominata cosca Libri, promossa da L.P. e diretta dallo stesso e da L.G., C.F., Ca.An. e S.A., fra l’altro continuando a mantenere incarichi nella cosca pur nel periodo in cui era detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, dettando regole all’interno del carcere e corrompendo personale della Polizia penitenziaria al fine di favorire il regime di vita di altri detenuti affiliati, e da ultimo agendo quale referente della cosca nel settore edile e dei lavori pubblici tramite la ditta Edilimpianti, intestata al cognato Lo.Fr..

I gravi indizi a carico dell’indagato erano desunti dai contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando che gli stessi siano stati tratti unicamente da intercettazioni nelle quali il V. affermava di essere stato messo "da parte" dagli attuali dirigenti della cosca, e che la partecipazione del predetto all’associazione sia stata ritenuta in base alla mera conoscenza delle dinamiche interne della cosca e dalla mancata rescissione dei legami con la stessa, aggiungendo che i coindagati S. e Q. sono stati rimessi in libertà.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato veniva invero congruamente motivato non solo sulla base dei riferimenti delle conversazioni intercettate alla vita carceraria ed all’intervento per le condizioni dei detenuti ed al ruolo di primo piano assunto in passato all’interno della cosca dal V., che essi evidenziavano, ma anche sui dati informativi provenienti dalla stesse intercettazioni in ordine all’attuale inserimento del V. nei rapporti relativi alle ripartizioni dei lavori edilizi di interesse della cosca e nei relativi contatti afferenti i pagamenti dovuti ai vertici di quest’ultima, e sulla conseguente persistenza dei legami associativi dell’indagato, pur nei nuovi equilibri instauratisi successivamente al periodo di detenzione dello stesso. L’argomentazione del Tribunale, fondata non sulla sola conoscenza in capo al V. dell’attività associativa ma sulla diretta partecipazione dell’indagato alla stessa, non è pertanto censurabile, proponendo per il resto il ricorrente, in ordine ai contenuti delle intercettazioni, considerazioni in fatto rimesse alla valutazione del giudice di merito (Sez. 4, n. 117 del 28.10.2005, imp. Caruso, Rv. 232626). Nè rilevano in questa sede le diverse determinazioni assunte in materia cautelare nei confronti di taluni dei coindagati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 26-07-2011, n. 29875

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, applicava a S.S., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di lesioni aggravate, commesso il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge per l’avvenuta liquidazione delle spese a favore della parte civile senza che fosse stata presentata analitica nota ed in un importo generico; violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena; violazione di legge e difetto di motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato l’opposizione alla costituzione di parte civile che sarebbe stata inammissibile per omessa indicazione del petitum.

Il Procuratore generale in sede ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile.

Affrontando innanzitutto le questioni relative all’applicazione della pena, rileva il Collegio che il motivo di ricorso è infondato atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, ritenendo congrua la pena richiesta e tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che riconosce che la valutazione di congruità può essere, per la natura della sentenza in esame, meramente enunciativa dell’effettuata ricognizione della conformità ai parametri dettati dall’art. 133 c.p..

In relazione alle questioni concernenti la parte civile e la liquidazione delle spese, rileva il Collegio che l’ordinanza di rigetto dell’opposizione dell’imputato è correttamente e congruamente motivata, avendo rilevato come l’atto di costituzione di parte civile contenesse tutte le prospettazioni e le richieste previste dalla legge, sia quanto al petitum che alla causa petendi.

Osserva infine il Collegio che, in materia di liquidazione delle spese a favore della parte civile costituitasi in procedimento definito con applicazione della pena su accordo delle parti, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito principi ormai consolidati, nel senso che (Sez. 5, sent. n. 39208 del 28/10/2010 ric.: Filpi) "il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che ritenga di disporne per giusti motivi la compensazione totale o parziale) e, poichè gli è precluso il potere di cognizione e decisione in ordine ad eventuali domande di risarcimento danni e restituzione, la condanna alle spese non è condizionata dalla precisazione delle conclusioni della parte civile ed il giudice deve d’ufficio provvedere alla condanna dell’imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l’esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota di cui all’art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente (Cass., sez. 6^, 24 settembre 2001, n. 45130) e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme dovute (Cass., sez. 6^, 3 febbraio 2006, n. 7902)". (conf. Rv. 238730).

Peraltro nel caso di specie, sebbene la motivazione della sentenza sia del tutto carente sul punto, non consentendo all’imputato alcuna possibilità di adeguato controllo, il ricorrente non ha tuttavia adempiuto (cfr., Sez. 6, sent. n. 7902 del 3/2/2006 ric.: Fassina) all’onere di indicare specificamente in che termini la corretta applicazione delle previsioni della tariffa professionale avrebbe portato ad un risultato diverso e più favorevole rispetto a quello risultante dal provvedimento impugnato, così che il motivo di ricorso si manifesta carente della necessaria specificità (sez. 6^, sent. 24175 del 15-10-2002, rv. 225563).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-12-2011, n. 29749 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.P. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, depositata il 5 marzo 2009, la quale, per quanto rileva in questa sede, dichiarava inefficace l’esecuzione oggetto di opposizione essendo stato provato il soddisfacimento della pretesa creditoria nascente dal decreto ingiuntivo azionato con la procedura esecutiva in questione, come ricavabile dal contenuto della fattura rilasciata dalla opposta per quietanza unita al fatto che questa non aveva sollevato obiezioni al riguardo limitandosi a contestare il contenuto del documento da lei rilasciato alla parte opponente. La società intimata resiste con controricorso e deduce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

2. Nel proprio ricorso, la ricorrente denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella "sussistenza, affermata dalla società e recisamente negata dalla T., di una quietanza che risulterebbe dal contesto della fattura n. (OMISSIS) rilasciata dall’Avv. R. A. ed asseritamente attestante il pagamento in ordine agli importi in essa riportati costituenti le ragioni di credito esecutivamente azionate. Su tale fatto, il Tribunale nel ritenere, con mera petizione di principio, che l’avvenuto soddisfacimento dei credito avrebbe trovato inconfutabile prova nella fattura rilasciata per quietanza dall’opposta unitamente al fatto che questa ultima non avrebbe sollevato obbiezioni al riguardo ".. limitandosi a contestare il contenuto del documento da lei rilasciato…’, fornisce un’apodittica ed apparente motivazione omettendo d’indicare, seppure succintamente, le ragioni per le quali sia pervenuto ad una tale conclusione. Il Tribunale omette qualsivoglia motivazione in ordine ad una serie di decisive emergenze segnalate dalla difesa della T. e risultanti dal contesto dei documenti sopra integralmente riassunti, idonee ad escludere, ove non trascurate, il carattere quietanzato della fattura e precisamente:

– il rigo, ove secondo la griglia grafica del modello di fattura nella specie utilizzato, dovrebbe essere apposta l’eventuale firma per quietanza, non reca alcuna sottoscrizione dell’avvocato, il quale si è limitato a firmare solo in calce il documento all’esclusivo fine di asseverare la di lui provenienza sotto il profilo fiscale ma non già l’avvenuto pagamento delle ragioni di credito ivi annotate;

– la fattura, nel suo interno, reca scritto a penna la dicitura "IVA ad esigibilità differita" (ovvero esigibilità dell’iva differita al momento in cui avverrà il pagamento) evidenziandosi in tal modo ed inequivocabilmente che l’importo ivi annotato fosse ancora da saldare;

– nella fattura risulta inoltre annotato.., "competenze e spese come da nota allegata"; ed effettivamente la fattura è stata spedita, a mezzo AR all’indirizzo della società opponente, con in allegato una notula nella quale, in dettaglio, risultano specificate, per singole voci, le somme ancora da pagare, per come chiaramente significato dalla testuale precisazione contenuta nella sua parte conclusiva "..tenuto conto che relativamente alla fattura n. (OMISSIS) avete pagato ritenuta d’acconto pari ad Euro 27,50 occorre detrarla dall’importo precedente pertanto totale a pagare Euro 283,75". 3. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata.

3.1. Il ricorso si rivela non autosufficiente sotto il profilo della completezza documentale, non risultando prodotta la fattura rispetto alla quale si deduce il descritto vizio motivazionale, dovendosi ribadire che, a norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4, la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, a norma del terzo comma del medesimo art. 369.

(v. Cass. n. 3689/2011; 20535/2009, ord.).

4. Senza contare che l’accertamento della natura di quietanza di un determinato documento, attraverso l’interpretazione dello stesso, rappresenta un tipico giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. n. 1657/08; 11536/06), nel senso che questa si presenti così inadeguata da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per attribuire al documento un determinato contenuto (Cass. n. 732/03).

5. Gli elementi riproposti in questa sede dalla ricorrente non si rivelano idonei ad inficiare la motivazione espressa dal giudice di merito al riguardo: in particolare le formulazioni contenute nel documento circa la riscossione dell’IVA differita all’atto del pagamento ed il riferimento alla nota allegata non sono per niente incompatibili, sotto il profilo logico, con il ritenuto carattere "quietanzato" della fattura; mentre la questione della collocazione della sottoscrizione è circostanza affidata sicuramente al prudente apprezzamento del giudice del merito (e, come rilevato in controricorso, dell’emergenza visiva del documento stesso), senza che comunque, il giudice stesso sia obbligato a motivare il rigetto di ciascuna prospettazione di parte, essendo sufficiente che si esprima congruamente, come nella specie, sugli elementi ritenuti idonei a sorreggere il proprio convincimento. Ne deriva che la ricostruzione della ricorrente si rivela, anche in assenza di deduzione della violazione di specifici canoni ermeneutici, un’inammissibile proposizione di una "diversa lettura" delle risultanze documentali agli atti.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00= di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

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