Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12553 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 726, del 3 maggio 2007, accoglieva l’appello proposto da A.R., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Rossano che aveva respinto la domanda di quest’ultima volta ad ottenere l’indennità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto avvenuto nel 1997, per assenza del requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

Il Giudice di appello riteneva che la domanda doveva essere accolta in quanto la A. aveva documentato la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dai quali risultava il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, seppure con una congiunta, negli anni indicati nella domanda, mentre l’INPS non aveva formulato alcuna eccezione specifica in ordine al predetto rapporto, nè aveva prodotto o esibito verbali ispettivi dai quali si potessero desumere elementi di fatto idonei a far dubitare della sussistenza del suddetto rapporto di lavoro.

Ricorre l’INPS per la cassazione della suddetta sentenza, prospettando un motivo di ricorso.

La A. non si è costituita nel presente giudizio.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto la violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ed invero, deduce il ricorrente che, anche a voler tralasciare l’affermazione, non corretta, contenuta nella sentenza di appello, circa la mancanza di contestazione da parte sua, la produzione della documentazione attestante l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in relazione agli anni 1997 e 1998, era avvenuta solo in appello, quando, ormai, ben potendo essere prodotta in precedenza, era inammissibile.

Il ricorrente ha articolato il seguente quesito di diritto: se ai sensi dell’art. 414 c.p.c., n. 5, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, l’omessa indicazione del certificato medico attestante la malattia per il periodo dal 17 al 27 marzo 1999, unitamente all’avviso di ricevimento della relativa raccomandata inviata all’Istituto, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l’omesso deposito dei suddetti documenti contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla loro produzione, nell’ipotesi – non ricorrendo nella fattispecie – che la produzione di tali atti non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dell’evolversi della vicenda processuale.

2. Il motivo non è fondato.

Occorre ricordare come le Sezioni Unite della Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione della produzione di documenti nel processo del lavoro, hanno formulato il seguente principio di diritto: "nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte cost. con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti – l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestaulmetne a tale atto determinano la decadenza salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e dalla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse". (Cass., S.U., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. n. 24459 del 2006).

La Corte d’Appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

Ed infatti, in ragione del rilievo della documentazione in questione ai fini del riconoscimento dell’indennità chiesta dalla A., è palese che la Corte ha ritenuto l’indispensabilità della documentazione in questione ed ha fatto applicazione dell’art. 437 c.p.c., non essendoci, altresì, contestazioni sulla documentazione in sè, da parte dell’INPS (anche nel presente ricorso si fa riferimento alla intervenuta contestazione sulla mancata iscrizione, ma non si richiamano difese volte a contestare la documentazione prodotta in appello).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 11-04-2011, n. 14490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Portogruaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.A., imputata del reato di ingiuria nei confronti di E. S. perchè lo stesso era estinto per intervenuta remissione di querela. Riteneva il giudicante che la mancata comparizione della persona offesa, previo avvertimento che la persistente assenza sarebbe stata intesa come tacita remissione di querela, consentisse la declaratoria di non doversi procedere con formula corrispondente.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PG ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), contestando l’interpretazione del giudice di pace secondo cui la mancanza comparizione della persona offesa, ancorchè previamente avvertita del significato che sarebbe stato attribuito alla sua persistente assenza, potesse valere come tacita remissione di querela, trattandosi di comportamento processualmente neutro in mancanza della previsione di un obbligo di comparire a sua carico ed al di fuori dell’ipotesi normativamente prevista dal combinato disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30 di ricorso immediato.

2. – E’, certamente, erronea l’affermazione del giudice a quo secondo cui la mancata comparizione della persona offesa, ancorchè avvisata del significato che sarebbe stato attribuito alla sua persistente assenza, possa essere intesa come tacita remissione di querela.

Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato (come nel caso di specie) a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma 2, (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46088 del 30.10.2008, rv.

241357, PM c. Viete).

Deve, dunque, ritenersi che, ingiustificatamente, sia stato attributo ad un comportamento meramente passivo – come la mancata comparizione della persona offesa, di per sè oggettivamente equivoco – l’implicito rilievo abdicativo della volontà di ottenere la punizione dell’imputata.

L’errore di giudizio inficia il processo decisionale e comporta la nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini indicati in dispositivo.

2. – La sentenza in esame deve, dunque, essere annullata con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Portogruaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2011, n. 16428 Amministrazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di accertamento, ai fini IRPEG, ILOR ed IRAP, per gli anni 1997, 1998 e 1999, con cui la competente Agenzia rettificava, aumentandolo, il reddito d’impresa dichiarato. In particolare, ciò faceva, recuperando a tassazione per tutti e tre gli anni, la svalutazione della partecipazione in una società lussemburghese, in quanto ritenuta operazione elusiva, ed effettuando altre riprese relative ai singoli anni di imposta.

L’adita CTP di Bergamo, accoglieva il ricorso relativo all’anno 1997, e rideterminava le rettifiche fiscali in aumento in L. 2.481.704.619, per il 1998, ed in L. 886.437.542 per il 1999.

L’Agenzia appellava tale decisione, rilevandone la contraddittorietà in quanto, per un verso, aveva considerato illegittimo l’annullamento in autotutela dei precedenti avvisi e, dall’altro aveva esaminato nel merito i nuovi atti impositivi.

La società, a sua volta, controdeduceva e proponeva impugnazione incidentale, deducendo che la pretesa fiscale era a ritenersi inammissibile ed infondata e, in via incidentale, chiedeva dichiararsi la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, in quanto la società aveva già presentato dichiarazione integrativa semplice, e, comunque, rilevando la nullità del provvedimento di autotutela, per difetto di motivazione.

La CTR, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, accoglieva l’appello incidentale della società, limitatamente agli anni 1997 e 1998 e confermava, nel resto, la decisione di prime cure, rigettando l’impugnazione principale.

Con ricorso notificato il 31-10/05-11/2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata società, giusto controricorso notificato il 10.12.2007, ha chiesto che il ricorso principale venga rigettato e che, in accoglimento della contestuale impugnazione incidentale, affidata a due mezzi, venga riconosciuta la deducibilità dei costi sopportati per l’acquisto di programmi informatici utilizzati per servizi anche alle società controllate.

La società ha depositato memoria, datata 18.03.2011, con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va disposta la riunione dei due ricorsi, iscritti nel R.G. ai nn. 27503 e 31368 dell’anno 2007, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza. La CTR ha accolto l’appello incidentale della contribuente nei termini seguenti:

Ha ritenuto valida la manifestazione di volontà espressa dall’Amministrazione con l’annullamento, in autotutela, delle riprese relative agli anni 1997 e 1998, ritenendo, al riguardo, cessata la materia del contendere.

Relativamente ai reiterati accertamenti degli anni 1997 e 1998 ha ritenuto l’Amministrazione decaduta dal potere impositivo, per avere riemesso gli accertamenti dopo il termine di cui all’art. 43, tenuto conto che, avendo la società presentato la domanda di condono, non era applicabile la proroga biennale del termine.

Per il 1999, ritenuta la tempestività dell’esercizio del potere impositivo, con riferimento all’acquisizione societaria in Francia, ha escluso la sussistenza di una condotta elusiva e sottolineato che, oltretutto, l’Agenzia, non aveva indicato quali norme tributarie sarebbero state violate.

Infine, ha rigettato l’appello incidentale, in punto spese per programmi informatici, in quanto la contribuente non aveva provato che i costi sostenuti fossero da imputare integralmente alla società capogruppo.

L’Agenzia Entrate ha censurato la decisione impugnata sulla base di tre mezzi.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, e della L. n. 289 del 2002, art. 43, deducendo l’erronea interpretazione resa dai Giudici di appello, per non avere considerato che la proroga era a ritenersi operativa e che, quindi, era tempestivo il nuovo accertamento.

Con il secondo mezzo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 1, sostenendosi che, alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei principi costituzionali fondamentali e tributar, perchè si realizzi l’elusione non è necessaria la violazione di una specifica disposizione di legge, bastando che l’operazione si ponga in contrasto con i citati principi.

I due mezzi, data la connessione e considerati gli effetti ricollegabili alla soluzione delle questioni giuridiche con gli stessi prospettate, vanno trattate congiuntamente.

Rileva il Collegio che la questione giuridica, postulata dal secondo mezzo, è stata, negli ultimi anni, affrontata da questa Corte e che sulla stessa si è formato un orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui "In materia tributaria, il divieto di abuso dei diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacita1 contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione" (Cass. n. 30055/2008, n. 10257/2008, n. 8772/2008, n. 20398/2005, n. 1372/2011).

Ciò posto, questo Collegio rileva, però, che il motivo, così come formulato, implichi la soluzione di una questione preliminare, attinente alla relativa ammissibilità.

La doglianza risulta, infatti, generica e formulata in violazione del condiviso principio secondo cui il ricorrente "deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo"(Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

In vero, il ricorso in generale ed il mezzo in particolare, fanno malgoverno di tali principi, in quanto omettono ogni concreto riferimento alla realtà processuale, e, d’altronde, la critica si risolve in una generica contestazione della decisione, e nel richiamo, in buona sostanza, della decisione di questa Corte n. 21221/2006, cui si deve l’avvio della riconsiderazione critica del precedente orientamento giurisprudenziale, culminato ed espresso, fra l’altro, dalle citate pronunce, affermative del principio anzi trascritto.

Infatti, non vengono indicati i concreti elementi che, ove presi in considerazione, avrebbero potuto ed allo stato dovrebbero indurre ad una riconsiderazione critica del decisum.

Nessun riferimento viene fatto alla fattispecie e quindi agli atti ed ai comportamenti della società, che avrebbero fatto emergere il carattere elusivo dell’operazione di acquisizione societaria; non vengono indicate le concrete modalità di svolgimento dell’operazione posta in essere dalla società; non risultano, nemmeno, evidenziate le ragioni per le quali l’acquisizione sarebbe carente di valide ragioni economiche e, neanche, quelle che inducono a ritenere che la stessa risulti posta in essere, esclusivamente, per il conseguimento di un vantaggio fiscale. La genericità, nel caso, risulta ancor più emblematica, tenuto conto che il Giudice di primo grado aveva accolto la doglianza per l’anno 1997 e rideterminato le rettifiche per gli anni 1998 e 1999 con statuizione, sul punto, adesiva a precedente pronuncia, – che aveva dichiarato la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione, rilevando, pure, nel merito che non era stata fornita la prova che l’acquisizione della francese SIIF SA per il tramite di società lussemburghese appositamente costituita avesse intenti elusivi dell’imposta,- e considerato, d’altronde, che la CTR tale decisione, in parte qua, ha ritenuto di confermare, rilevando, altresì, che l’amministrazione finanziaria, non aveva indicato "nè in sede di accertamento e nemmeno nelle deduzioni proposte in corso di contenzioso, quali obblighi o divieti sarebbero stati aggirati o quali norme tributarie sarebbero state violate".

Tanto premesso, va dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo.

Resta, per l’effetto, assorbito il primo mezzo, per mancanza di interesse, dal momento che la statuizione adottata, non ne giustifica l’esame e la coltivazione, tenuto conto che, ove pure fondato, non potrebbe determinare una diversa decisione, stante la dichiarata inammissibilità del secondo mezzo e delle censure con lo stesso prospettate.

Con il terzo motivo si prospetta, infine, la violazione dell’art. 112 c.p.c., n. 4, per essere il Giudice di appello, incorso nella violazione della indicata norma, posto che, in presenza di una domanda del contribuente con la quale si chiedeva l’annullamento di una rettifica, per l’ipotesi in cui fosse stata confermata la rettifica relativa all’esercizio d’imposta precedente, onde evitare di incorrere nel divieto di doppia imposizione, ha accolto la domanda, malgrado il contemporaneo annullamento della rettifica relativa al precedente esercizio e sulla base di ragioni diverse dal divieto di doppia imposizione.

Trattasi di censura inammissibile ed infondata. L’inammissibilità è ricollegabile alla violazione del principio di autosufficienza, in quanto la doglianza, così come formulata, non da modo al Collegio di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione secondo la quale il Giudice di appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., per avere omesso la pronuncia sulla domanda, così come proposta dall’Agenzia Entrate (Cass. n. 9441/1996, n. 9861/1998, n. 2618/1999).

Infatti, l’estrema sinteticità della sentenza di appello e la genericità del mezzo e dei riferimenti ivi contenuti, non consentono al Collegio di esercitare il doveroso controllo di legittimità (Cass. n. 2607/1999, n. 26234/2005, n. 317/2002).

Rileva, altresì, la Corte, che la censura risulta, pure, formulata in violazione del principio secondo cui "Il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, con la conseguenza che la questione, implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, sarà suscettibile di riesame in sede di gravame;

ragionando altrimenti si finirebbe per far coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5" (Cass. n.3403/2004).

In base a tale condiviso principio, non può essere, comunque, configurabile il denunciato vizio, non solo perchè dagli atti in esame non emerge, con inequivoca certezza, che la questione "secondo la quale l’importo di L.2.298.904.000 riguardante licenze d’uso acquistate dalla società per conto di Ciment Francais, già ripreso a tassazione nell’anno 1998, non poteva essere ripreso a tassazione nel 1999", sia stata proposta in secondo grado, con specifico motivo di appello, ma, altresì, perchè, nel caso, la questione, deve ritenersi affrontata e risolta dalla CTR, stante la specifica statuizione di conferma della decisione della CTP e di rigetto dell’appello, ed, oltretutto, perchè, la domanda che l’Agenzia sostiene sia stata pretermessa, in ipotesi, dovrebbe ritenersi rigettata, con pronuncia implicita.

In buona sostanza, avendo la CTR esaminato e deciso, espressamente od implicitamente, la questione di che trattasi, in ipotesi, il vizio rinvenibile afferiva alla motivazione, utilizzata dai Giudici di appello, per risultare la stessa erronea, ovvero per non avere, in tutto od in parte, esplicitato l’iter decisionale, nè indicato gli elementi utilizzati per giungere al rigetto dell’appello dell’Ufficio ed alla conferma, sul punto, della decisione di primo grado; lo stesso andava, quindi, denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5. Con i due mezzi del ricorso incidentale, la società censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 1 e art. 75 comma 1 T.U.I.R., nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, sostenendo che debba ritenersi deducibile il costo per l’acquisto di programmi informatici, ancor quando lo stesso venga utilizzato per servizi alle società controllate e, comunque, che la motivazione adottata sia insufficiente a giustificare le ragioni del rigetto.

Rileva il Collegio che i Giudici di appello hanno rigettato, sul punto, l’appello incidentale della società, a motivo che la stessa non aveva idoneamente documentato l’assunto che i costi sostenuti erano da imputarsi integralmente alla capogruppo, senza, peraltro, affermare alcun principio in contrasto con le norme di legge richiamate. Rileva, altresì, che a fronte di tale argomentazione, la ricorrente, con il primo mezzo, lamenta la violazione della indicata norma, deducendo, genericamente, la sussistenza dell’inerenza del costo, nel caso, quale quello di specie, in cui la società capogruppo utilizzi i programmi informatici acquistati, anche nell’interesse e per conto delle società controllate.

Sotto un primo profilo, data la prospettata realtà fattuale, la doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c., risulta inammissibile, in quanto formulata in violazione dei principi anzi richiamati, trascritti in sede di esame del terzo motivo del ricorso principale.

Data l’estrema sinteticità sia della decisione impugnata che del motivo del ricorso, è d’uopo notare che alla medesima conclusione si perverrebbe, anche nel caso in cui il mezzo censurasse l’interpretazione della norma. Infatti, è stato precisato che "In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa, giacchè solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato" (Cass. n.16596/2005).

Nella medesima pronuncia è stato, pure, puntualizzato che "Nel caso in cui venga, invece, in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto". Anche alla stregua di tale condiviso opinamento, deve escludersi che il giudice di merito sia incorso in una violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto aveva proceduto ad un’interpretazione della domanda, come evidenziato dagli elementi di giudizio specificamente enunciati nella sentenza impugnata, là dove ha affermato che la fattura andava contabilizzata nel 1998, "dato che a quell’esercizio la stessa avrebbe dovuto essere imputata, anche al fine di evitare il rischio di una duplicazione dell’imposta". Rileva, ancora, che le doglianze formulate con il mezzo, risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, vanno disattese alla stregua del condiviso e consolidato principio secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito (Cass. n. 15099/2003, n. 11462/04, n. 2090/04, n. 12446/2006). La censura per vizio di motivazione, infine, è inammissibile ed infondata.

L’inammissibilità è ricollegabile alla violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – secondo cui i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso la formulazione del motivo non soddisfa i requisiti postulati dalla citata norma, posto che la relativa formulazione non soddisfa i requisiti di legge, mancando un momento di sintesi omologo al quesito di diritto e non risultando adeguatamente indicati i concreti elementi, indispensabili per legittimare la censura per vizio di motivazione (Cass. n. 16002/2007, SS.UU. n. 20603/2007).

Peraltro,il mezzo, non indica specificamente gli elementi, rinvenibili nella documentazione in atti e non esaminate, che potrebbero condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e, neppure, segnala vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Le doglianze formulate con il mezzo, devono, infine ritenersi, pure, generiche e formulate in violazione del principio di autosufficienza, tenuto conto che non v’è indicazione dell’esistenza agli atti di specifici elementi di prova, che sarebbero stati pretermessi dai giudici di merito, dai quali evincere che i costi, sopportati per l’acquisizione del sistema informatico SAP e del programma SPIRAL, utilizzati, pure, per servizi resi a società collegate, fossero inerenti e congrui in relazione all’attività d’impresa svolta.

Conclusivamente, previa riunione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 2886 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tato Saulino, e gli avv,ti Cerulli Irelli, Morbidelli e Mangiameli;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al TAR per il Lazio il sig. G. G. censurava il risultato delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo svoltesi nei giorni 6 e 7 giugno del 2009.

In particolare, contestava la distorsione asseritamente verificatasi con la contrazione dei rappresentanti eletti nella circoscrizione territoriale dell’Italia meridionale (15 eletti, in luogo dei 18 seggi assegnati dal d.P.R. 18.4.2009) e in quella delle Isole (6 eletti, in luogo degli 8 seggi assegnati dal d.P.R. cit.), con il complessivo spostamento in altre circoscrizioni di cinque posti.

Parte ricorrente richiamava preliminarmente:

a) l’art. 189 del Trattato CE, secondo il quale il Parlamento Europeo "è composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità";

b) la Decisione del Consiglio Europeo n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del 20.9.1976, ed in particolare l’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, ad essa allegato, nel testo modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom ("Atto di Bruxelles"), il quale dispone: – che le elezioni europee si svolgano in ciascuno Stato membro sulla base di uno scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riparto di voti di tipo proporzionale (art. 1); – che gli Stati membri possano costituire circoscrizioni elettorali senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto (art. 2); – che la procedura elettorale sia disciplinata a livello nazionale, sempre tenendo conto dell’esigenza di non pregiudicare il carattere proporzionale del voto (art. 7).

Secondo il ricorrente, da queste disposizioni si sarebbe ricavato un principio comunitario di proporzionalità articolato su due livelli, entrambi meritevoli di salvaguardia: il livello della proporzionalità territoriale, attinente al rapporto tra cittadiniresidenti e numero degli eletti, ed il livello della proporzionalità politica, riflettente l’impostazione fondamentale del metodo di votazione.

Detti principi sarebbero confermati, sempre secondo il ricorrente, dall’art. 9 lett. a) del Trattato di Lisbona e dalla Risoluzione del Parlamento Europeo P6TA20070429, recante il riparto dei seggi tra tutti gli stati europei (recepita dal D.P.R. del 1.4.2009), che fanno riferimento alla cd. proporzionalità degressiva.

Nello stesso senso sarebbe orientata, secondo il ricorrente, la normativa interna italiana, in quanto l’art. 2 della L. n. 18 del 1979 (nel testo vigente) prevede un sistema articolato in circoscrizioni territoriali, per ciascuna delle quali è prevista l’assegnazione di un numero di seggi determinato sulla base della popolazione residente, in tal modo recependosi il criterio della proporzionalità territoriale, pur nel contesto di un sistema elettorale basato sul criterio della proporzionalità politica.

Il ricorrente lamentava, conseguentemente, che l’intervenuta applicazione della disciplina di cui all’art. 21 della L. n. 18/1979 avesse comportato in concreto un risultato contrastante con la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni prefigurata in applicazione del menzionato articolo 2.

L’art. 21 prevede, infatti, un sistema di attribuzione dei seggi alle liste concorrenti così articolato:

– determinazione della "cifra elettorale nazionale" di ciascuna lista, mediante la somma dei voti conseguiti dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole circoscrizioni;

– individuazione delle liste che hanno superato la cd. soglia di sbarramento pari ad almeno il 4 per cento, su base nazionale, dei voti validi espressi;

– individuazione del totale delle cifre elettorali nazionali conseguite da tutte le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, e suddivisione dello stesso totale per il numero dei seggi da attribuire, così determinandosi il quoziente elettorale nazionale;

– divisione della cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, con il risultato di attribuire ad ogni lista tanti seggi interi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale;

– assegnazione dei seggi rimanenti in favore delle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti;

– distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista, anzitutto suddividendo ciascuna cifra elettorale nazionale per il numero di seggi assegnati alla singola lista, ed ottenendo così il "quoziente elettorale di lista", e poi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi, in ogni circoscrizione, quante volte il detto quoziente elettorale di lista risulta contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista medesima;

– assegnazione dei rimanenti seggi nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.

Questo sistema, secondo il ricorrente, non sarebbe idoneo a salvaguardare in fase applicativa il numero dei seggi preassegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell’art. 2 della L. n. 18/1979, con conseguente vulnus del principio di proporzionalità territoriale.

Nel caso di specie, i cittadini delle circoscrizioni "Italia meridionale" e "Italia insulare" si sono visti sottrarre, rispettivamente, 3 e 2 rappresentanti. E il ricorrente, in particolare, in quanto collocato al primo posto della graduatoria dei non eletti nella lista "Popolo della Libertà" della prima di tali circoscrizioni, sarebbe rimasto illegittimamente escluso dall’elezione al Parlamento Europeo.

L’interessato, articolando quindi le censure in diritto rubricate come in atti, chiedeva la correzione dei verbali dell’Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali, con la declaratoria della conseguente sua elezione a parlamentare europeo.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte Suprema di Cassazione e chiedendo comunque la reiezione della domanda nel merito.

Si costituivano altresì, in resistenza al ricorso, i controinteressati indicati in epigrafe.

Il Tribunale adito sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 3, l. n. 18 del 1979, nella parte in cui dispone che l’Ufficio elettorale "attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista"; e che "i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale", senza dunque rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuiti alle singole circoscrizioni in relazione alla popolazione residente ai sensi dell’art. 2, l. n. 18 del 1979, con riferimento agli artt. 1, 3 e 97, 10, 11 e 117, 48, 49 e 51 della Costituzione.

La questione veniva prospettata, in sintesi, sui seguenti argomenti:

a) l’applicazione della norma censurata darebbe luogo ad un effetto distorsivo, consistente nella "traslazione" di alcuni seggi – preassegnati in base al criterio della popolazione residente – da una circoscrizione all’altra, in conseguenza del diverso criterio di riparto fondato sui voti validi espressi, con la penalizzazione delle circoscrizioni nelle quali è più bassa l’affluenza alle urne;

b) la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza, con riferimento al diritto di elettorato attivo e passivo, sia sotto il profilo della "intrinseca irragionevolezza" della norma censurata, che sarebbe contraddittoria rispetto alla "intenzione del legislatore, quale risultante dai lavori parlamentari preparatori e dal tenore dell'(…) art. 2" della legge n. 18 del 1979, secondo il quale i seggi devono essere distribuiti in proporzione della popolazione residente in ogni circoscrizione;

c) la lesione del "principio di rappresentanza territoriale", ricavabile sia dai principî della Costituzione italiana ( artt. 1, 48, 49, 51, 56 e 57 Cost.), nel presupposto che essi si applichino anche alle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sia, per il tramite degli artt. 10, 11 e 117 Cost., dal diritto europeo.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 271 del 2010 dichiarava tuttavia inammissibile la questione prospettata.

A seguito della rituale riassunzione del giudizio, la causa veniva quindi decisa dal T.A.R. nel merito con la sentenza n. 38636\2010 in epigrafe, che respingeva il ricorso.

La parte ricorrente esperiva allora il presente appello, riproponendo le proprie doglianze ed argomentazioni di primo grado e censurando la pronuncia appellata per averle disattese.

Anche in questo grado di giudizio si costituivano in resistenza al gravame l’Amministrazione intimata, i controinteressati C., B., G., R., Z. e C. e e l’interventore PD – Partito Democratico.

All’udienza pubblica del 3 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

1 La Sezione non ritiene necessario intrattenersi sui parametri di diritto comunitario invocati dal ricorrente. Ai fini della soluzione della problematica posta dalla controversia è sufficiente rimanere entro il perimetro del diritto nazionale, svolgendo un’ordinaria azione ermeneutica sulla legge n. 18 del 1979.

Le tesi svolte su questo piano dall’appellante meritano di essere condivise..

2 Sin dal ricorso di prime cure l’originaria parte ricorrente si è doluta -tra l’altro, anche- di una violazione dell’art. 2 della fonte regolatrice delle elezioni europee (cfr. in particolare le pagg. 59 del gravame). La materia del contendere investe, infatti, essenzialmente i rapporti tra gli articoli 2 e 21 della legge in rilievo.

3 Il primo originariamente non poneva alcun problema di convivenza con l’art. 21, in quanto si limitava a stabilire quanto segue:

"Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono riportati nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale".

All’art. 21 era quindi lasciato indiscutibilmente tutto intero sia il compito di ripartire tra le liste, su scala nazionale, i seggi complessivamente da attribuire (in sintesi: determinando la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, indi il quoziente elettorale nazionale, e infine dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, fino ad attribuire ad ogni lista tanti seggi interi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale), sia il compito di distribuire nelle singole circoscrizioni i seggi così assegnati alle varie liste (suddividendo ciascuna cifra elettorale nazionale per il numero di seggi assegnati alla singola lista, per ottenere così il quoziente elettorale di lista, e poi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi, in ogni circoscrizione, quante volte il quoziente elettorale di lista risulta contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista medesima).

E la disciplina recata dall’art. 21 faceva -come tuttora fa- dipendere interamente l’assegnazione e la distribuzione dei seggi da un criterio di proporzionalità puramente politica, basata cioè sul numero dei voti conseguiti, senza accordare alcun effettivo spazio alla proporzionalità territoriale, che invece tende ad assicurare un’adeguata corrispondenza con il numero dei residenti nei territori interessati.

Tale articolo privilegia quindi oggettivamente le aree territoriali che esprimono una maggiore affluenza al voto, e per contro conduce ad una sottorappresentazione di quelle più colpite dall’astensionismo.

4 Dopo pochi anni, tuttavia, il testo dell’art. 2 della L. n. 18\1979 è stato riformulato attraverso l’art. 1 della legge 9 aprile 1984 n. 61, che in sostanza ha aggiunto alle sue originarie disposizioni i seguenti due nuovi, rilevanti commi:

"L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi."

"La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

Ora, non pare dubbio che con tale intervento il legislatore intendesse innovare in maniera sostanziale il regime delle elezioni europee, pervenendo ad un contemperamento tra i due criteri della proporzionalità politica e territoriale. A supporto di tale immediata notazione sta la limpida lettera della legge, ampiamente suffragata dai lavori preparatori.

La legge di riforma è scaturita da un disegno presentato dall’allora Ministro dell’Interno il 15 marzo 1984 alla Camera dei Deputati (n. 1427). La relazione, nel segnalare le principali disposizioni innovatrici proposte, partiva proprio dall’illustrazione di quella in esame, recata dall’art. 1 del testo, osservando come questa "disciplina, in via permanente, l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, prevedendo un meccanismo identico a quello delle elezioni politiche, e cioè la ripartizione dei seggi in ragione proporzionale della popolazione di ogni circoscrizione". Nella seduta della Camera del 4 aprile 1984 il relatore Vernola, analogamente, avvertiva: "Particolarmente importante è l’articolo 1 del provvedimento, che modifica il sistema di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, sulla base di un meccanismo identico a quello delle elezioni politiche, stabilendo che la ripartizione dei seggi avvenga in ragione proporzionale alla popolazione di ogni circoscrizione e non più in relazione al numero dei voti espressi". E poco dopo il Ministro proponente ribadiva il "notevole miglioramento apportato dal provvedimento nell’attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni" (inoltre, poiché da taluno si era paventato che la presenza delle previsioni degli artt. 21 e 22 della legge potesse far riprodurre anche nel futuro il meccanismo che si intendeva invece modificare, aveva ammesso la possibilità che venisse presentato un apposito emendamento tecnico).

Presso il Senato, similmente, il successivo 5 aprile, il relatore Murmura rilevava in sede di Commissione (dis. n. 653) che (allora) "il riparto dei seggi, essendo determinato sulla base dei votanti e non degli iscritti nelle liste elettorali, viene a penalizzare le regioni meridionali ove il rilevante fenomeno migratorio si traduce in una affluenza alle urne inferiore a quella che si registra nel resto d’Italia".

La riforma dell’art. 2 della legge n. 18\1979 aveva, pertanto, la funzione di incardinare sulla proporzionalità territoriale la determinazione del numero dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione (e perciò la misura di rappresentanza dei singoli territori), lasciando invece integralmente alle dinamiche della proporzionalità politica la fissazione del numero dei seggi riconoscibili a ciascuna lista nell’ambito nazionale.

5 Di conseguenza, come la Corte Costituzionale ha rilevato, dal 1984 in poi nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo convivono due ordini di esigenze: da un lato, l’assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi, quale riflesso del criterio della proporzionalità politica; dall’altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione, che è espressione del criterio di rappresentanza c.d. territoriale.

A partire dalla riformulazione dell’art. 2, la legge esibisce, peraltro, due articoli, il 2 ed il 21, che si trovano in potenziale conflitto tra loro a causa di un evidente difetto di coordinamento, riconducibile, in buona sostanza, al fatto che la riforma del 1984 non é stata accompagnata da una espressa revisione delle norme di dettaglio sullo scrutinio. Queste, invero, essendo rimaste formalmente inalterate, continuano a far dipendere tutto ciò che attiene alla concreta attribuzione dei seggi alle liste esclusivamente dai voti espressi, senza contemplare esplicitamente alcun meccanismo correttivo che garantisca la salvaguardia del riparto dei seggi per circoscrizione ormai impostato a norma del nuovo art. 2, come si è visto, secondo il criterio della proporzionalità territoriale.

Il conflitto tra i due articoli, beninteso, non investe l’intera portata precettiva dell’art. 21, ma solo la sua seconda parte.

Non sono cioè in discussione le prime norme dell’articolo, aventi il compito di stabilire il numero di seggi da assegnare alle singole liste su scala nazionale, ma solo quelle, racchiuse al n. 3) dell’articolo, che hanno la funzione di distribuire concretamente nelle singole circoscrizioni i seggi precedentemente rivelatisi di spettanza delle varie liste.

Queste ultime norme, infatti, non hanno alcun raccordo che le coordini con l’art. 2 della stessa legge, e dunque prescindono dal criterio della rappresentanza territoriale.

6 L’effettività del conflitto tra i due articoli potrebbe essere negata (cfr. ad es. la memoria dell’appellato C.) solo postulando per l’art. 2 il ruolo della predestinata vittima sacrificale, svuotandolo cioè a priori di ogni effettiva portata e ragione d’essere, e ravvisando in esso l’unica funzione di dare un’indicazione in ordine al numero di candidature da presentare in ciascuna circoscrizione,

Una simile lettura non è però consentita (tra l’altro, la previgente tabella A in allegato già stabiliva il numero minimo e massimo dei candidati).

Va ribadito che la riformulazione dell’art. 2 ha la funzione (espressa con chiarezza sia dalla lettera della legge che dai suoi lavori preparatori) di incardinare sulla proporzionalità territoriale la determinazione del numero dei seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione.

Ciò posto, le interpretazioni di ridimensionamento dell’articolo proposte dagli appellati risultano prive di pregio.

Come giustamente osserva l’appellante, il numero di seggi attribuito ad ogni circoscrizione non può essere svilito ad un dato meramente indicativo, pena l’elusione di quel riparto dei seggi per circoscrizioni che il legislatore ha invece inequivocabilmente voluto introdurre.

Né può condividersi l’approccio proposto dalla difesa (P.D.) che, al cospetto del testo dell’art. 2, assume che esso confermerebbe primariamente il dato della presenza di un "collegio unico nazionale" (formato, peraltro, proprio dal "complesso delle circoscrizioni elettorali"), quasi tale enunciazione non rinvenisse il proprio limite nell’ancor più chiaro enunciato, che integra appunto l’innovazione voluta dal legislatore del 1984, per cui l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni deve essere effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, dapprima dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia, e indi distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione.

La definizione del numero di seggi da assegnare alle singole liste su scala nazionale continua, certo, ad avvenire a livello di collegio unico nazionale secondo il criterio di proporzionalità politica: ma la distribuzione concreta dei seggi in tal modo assegnati alle varie liste, nelle singole circoscrizioni, non può prescindere dalla sopravvenuta opzione legislativa per la proporzionalità territoriale (dovendo appunto le due forme di proporzionalità ormai convivere).

7 Una volta dato conto dell’effettività del conflitto tra i due articoli, va rilevato che la prassi delle più recenti consultazioni, che si è sviluppata nel segno della ritenuta prevalenza delle norme dell’art. 21 sull’art. 2, ha oggettivamente vulnerato il principio della rappresentanza circoscrizionale proporzionale che era stato perseguito con la riforma del 1984, in quanto le circoscrizioni con minore affluenza alle urne si sono viste sottrarre alcuni dei seggi che pure l’art. 2 assegnava loro, e dei quali hanno invece beneficiato circoscrizioni diverse.

Tale prassi viene difesa in questa sede dalle odierne parti appellate, che assumono che il riscontrato conflitto debba essere superato proprio nel senso della prevalenza delle regole poste dall’art. 21.

8 La soluzione corretta è però quella esattamente opposta.

Sembra infatti evidente che la soluzione dell’antinomia debba essere affidata al consolidato canone della prevalenza della lex posterior, che segnatamente si identifica nella nuova versione dell’art. 2 della legge n. 18\1979. Questa era stata voluta proprio in funzione di innovazione dei contenuti della legge n. 18, quale temperamento del criterio puro della proporzionalità politica: e tale scopo deve poter conseguire.

A ulteriore supporto del pur già naturale primato spettante alla lex superveniens, vale aggiungere che l’art. 2, nel sistema della legge n. 18\1979, in quanto collocato nel titolo I, integra una delle "disposizioni generali" della stessa fonte. Il particolare rilievo accordato anche sotto questo profilo all’articolo rende, allora, ancora più difficile giustificare l’ipotesi che sia proprio questo a dover fare le spese del rilevato conflitto, e debba quindi considerarsi annichilito sin dalla propria nascita dalle (previgenti) norme regolative delle operazioni di scrutinio poste dall’art. 21.

D’altra parte, l’interpretatio abrogans dei precetti immessi nell’art. 2 dal legislatore del 1984, ridotti in pratica ad ininfluente lettera morta, integra già di per se stessa un’anomalia assai ardua da giustificare. All’avvio di ogni consultazione, con la convocazione dei comizi, in diligente applicazione formale dell’art. 2 viene puntualmente pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che, in ossequio a tale norma, stabilisce solennemente i seggi di volta in volta assegnati alle singole circoscrizioni. Con altrettanta nettezza, però, le operazioni di scrutinio procederebbero poi in meccanica applicazione del solo art. 21, pervenendo ad una distribuzione dei seggi sul territorio che ignora i punti fermi posti invece alla base del procedimento in ossequio alla legge del 1984.

Questa interpretatio abrogans trova nelle difese degli appellati eloquente espressione, rimanendo però priva di un’attendibile giustificazione giuridica. Nella memoria dell’interventore si legge, ad esempio, che "pur essendo espressamente disposta la costituzione di cinque circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali con un numero predefinito di seggi da assegnare (art. 2), l’effettiva ripartizione degli eletti avviene sulla base di un computo nazionale dei suffragi che, di fatto, assegna alla singola circoscrizione un numero di seggi direttamente correlato alla affluenza al voto che in essa si registra (art. 21), indipendentemente dalla previsione del d.P.R. di cui all’art. 2…. Ciò determina una sottrazione di seggi dalle circoscrizioni a più bassa partecipazione elettorale (in genere quelle meridionali) a favore di quelle a più alta percentuale di votanti (in genere quelle settentrionali)."

9 Il necessario riconoscimento della prevalenza dell’art. 2 comporta che, mentre nessun ostacolo comunque si oppone alla permanente applicabilità della prima parte dell’art. 21, la sua seconda parte (il n. 3)) non può non cedere alla lex posterior, potendo i suoi contenuti rimanere teoricamente applicabili solo nell’ipotesi in cui non si determinino situazioni di conflitto con la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni operata a norma dell’art. 2.

Emerge però, a questo punto, una lacuna nel sistema della legge n. 18 del 1979, stante l’assenza di espliciti meccanismi di raccordo, nella riforma del 1984, tra il nuovo testo dell’art. 2 e la disciplina delle modalità attuative delle operazioni di scrutinio, che siano in grado di salvaguardare il riparto dei seggi per circoscrizione operato secondo il criterio della proporzionalità territoriale, riducendo l’effetto traslativo più volte riscontrato, e cioè lo scarto fra seggi conseguibili nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse invece spettanti in base alla popolazione.

Orbene, tale lacuna, come esattamente osserva parte appellante, non può che essere colmata facendo applicazione di quel sistema di autointegrazione della legge n. 18\1979 che si basa sul richiamo operato dal suo art. 51, sin dalla genesi della stessa legge, alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati.

Pur non trattandosi, difatti, di una soluzione costituzionalmente obbligata, essa è pur sempre la soluzione che la legge n. 18\1979 specificamente autorizza mediante la propria norma di rinvio.

L’art. 51, invero, recita: "Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni."

Il ricorso a questa norma di rinvio, e quindi alla disciplina della Camera dei Deputati, tanto più si impone, se si considera che la lacuna in esame scaturisce dall’avvenuta riformulazione dell’art. 2 della legge n. 18, e tale riforma è stata concepita proprio con l’obiettivo di introdurre "un meccanismo identico a quello delle elezioni politiche, e cioè la ripartizione dei seggi in ragione proporzionale della popolazione di ogni circoscrizione".

D’altra parte, le normative dei due sistemi elettorali sono assai vicine tra loro. E se pure esistono nella disciplina della Camera delle peculiarità (la presenza delle coalizioni, le diverse soglie di sbarramento ed il premio di maggioranza), queste non ostano, però, all’operazione ermeneutica di cui si tratta (avverso la quale le stesse parti appellate, pur difesesi con energia, non hanno addotto alcuna autentica ragione impeditiva).

10 Fermo restando il numero dei seggi complessivamente attribuiti a ciascuna lista in forza della prima parte dell’art. 21 della legge n. 18\1979, occorre pertanto mutuare dal d.P.R. n. 361 del 1957 le specifiche norme aventi la funzione di assicurare che la distribuzione effettiva dei seggi nell’ambito di ciascuna circoscrizione abbia luogo nel rispetto della dotazione che a ciascuna di esse è a monte assegnata, evitando effetti distorsivi in danno della rappresentanza territoriale.

Viene perciò in rilievo il ricorso al meccanismo matematico di riequilibrio costituito dall’indice relativo di circoscrizione previsto dall’art. 83, comma 1, n. 8, del decreto.

"1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

… 8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate".

Operativamente, dunque, poiché l’art. 21 della legge n. 18\1979 deve cedere alla lex posterior, le regole dettate in corrispondenza del suo n. 3 devono essere integrate dallo stesso indice, e disposizioni conseguenti, dettati dalla richiamata normativa valida per la Camera dei Deputati.

11 La ricostruzione che precede, naturalmente, ha lo scopo istituzionale della definizione della presente controversia secondo diritto, compito del Giudice essendo quello di interpretare la legge, nel coordinamento delle sue norme, in modo fedele ai principi della logica giuridica e con effetti limitati al caso concreto.

La decisione nulla toglie, quindi, al fatto che, come ha osservato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 271\2010, una volta esclusa l’ammissibilità di un intervento correttivo in materia ad opera di esso Giudice delle leggi, non può che spettare al legislatore individuare la soluzione più idonea a porre rimedio una volta per tutte, in sede generale ed astratta e con piena certezza giuridica, alla riscontrata incongruenza della disciplina in esame.

12 Per quanto si è detto, la circoscrizione IV – Italia Meridionale avrebbe dovuto esprimere 18 membri del Parlamento europeo (d.P.R. 1° aprile 2009, in G.U. n. 78\2009), tre in più dei 15 che vi sono invece risultati eletti. E’ appena il caso di precisare, peraltro, che il presente contenzioso non può avere effetto favorevole che a vantaggio di colui che lo ha tempestivamente promosso, vertendosi in materia di posizioni individualmente scindibili.

Ora, l’appellante ha dedotto con apposita, articolata relazione, senza incontrare alcuna specifica contestazione ex adverso, che uno dei tre seggi ulteriori di pertinenza della sua circoscrizione si sarebbe rivelato, facendo applicazione dell’indice previsto dall’art. 83 del d.P.R. n. 361\1957, destinato proprio a lui, quale primo dei non eletti della lista "Popolo della libertà" nella stessa circoscrizione.

La Sezione non dispone, però, degli elementi occorrenti per individuare con sicurezza, tra i soggetti ritualmente appellati in giudizio, l’eletto nella stessa lista (ma in circoscrizione diversa) che in concreto risulti in posizione recessiva e debba di riflesso perdere il seggio.

Sarà allora l’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, in esecuzione della presente pronuncia, ad individuare l’eletto che dovrà essere sostituito dall’appellante vittorioso, facendo applicazione integrata dell’art. 21 della legge n. 18\1979 e dell’art. 83 del d.P.R. n. 361\1957 in aderenza alle considerazioni svolte in questa decisione, e a curare gli adempimenti consequenziali.

Le spese del doppio grado possono essere compensate per la novità della questione..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con gli effetti di cui in motivazione..

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.