Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 21-01-2011, n. 2226 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 marzo 2010 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha respinto l’istanza proposta da B.M., intesa ad essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 4 dicembre 2009, al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Assise di Cosenza del 9 giugno 1997; e ciò sebbene detta sentenza fosse stata impugnata dal proprio difensore di fiducia innanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro; e sebbene avverso la sentenza pronunciata da quest’ultima Corte il proprio difensore di fiducia avesse autonomamente proposto ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

2. Il B. aveva rilevato come erroneamente il processo di primo grado si fosse svolto nella sua contumacia sul presupposto che egli fosse latitante, siccome sottrattosi all’esecuzione dell’originaria custodia cautelare emessa nei suoi confronti; egli tuttavia in quel periodo si trovava detenuto in Brasile in attesa di estradizione proprio nell’ambito del processo per il quale era stata da lui invocata la remissione in termini; e tale circostanza era stata portata a conoscenza di entrambi i giudici di merito, i quali tuttavia non ne avevano tenuto conto.

3. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, pur avendo ammesso che effettivamente il B. si era venuto a trovare nella situazione fattuale prevista dall’art. 175 c.p.p., e pur avendo riconosciuto il medesimo titolare di quella esigenza di garanzia, avuta di mira dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 317/2009, ha tuttavia respinto l’istanza proposta dal B., avendo ritenuto che il rapporto processuale penale a lui facente capo si fosse definitivamente esaurito con la sentenza della Corte di Cassazione del 3 luglio 2000, di rigetto del ricorso proposto dal suo difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, sicchè la pronuncia della Corte Costituzionale anzidetta non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti, per essere stata emessa nei suoi confronti una pronuncia che aveva ormai acquisito autorità di cosa giudicata, si da costituire limite invalicabile alla cosiddetta retroazione degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità di una norma di legge.

4. Avverso detta ordinanza della Corte d’assise d’Appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione B.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto la norma di cui all’art. 175 c.p.p. era stata predisposta appunto con riferimento ai casi passati in giudicato, sì che essa non sopportava il limite del giudicato formale, essendo stata essa prevista dal legislatore appunto per porre rimedio a quelle situazioni in cui ad una formale ed apparente regolarità del procedimento formativo del giudicato, faceva da contrattare una sua sostanziale iniquità.

Doveva cioè tenersi presente che, nel caso di restituzione in termini previsto dall’art. 175 c.p.p., il giudicato non costituiva un limite, quanto piuttosto un presupposto, si che si trattava di stabilire se la situazione fattuale in cui il soggetto istante si trovava fosse meritevole di quella tutela; e la medesima Corte Costituzionale aveva ritenuto sussistere detta meritevolezza, avendo sottolineato la recessività del divieto di bis in idem a fronte di così forti esigenze di effettività delle fondamentali garanzie difensive.

E non era revocabile in dubbio che esso ricorrente si fosse venuta a trovare nella situazione fattuale avuta presente dall’art. 175 c.p.p., si da essere titolare della stessa esigenza di garanzia riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la pronuncia sopra riferita; non poteva pertanto ritenersi l’esistenza di qualsiasi limite radicabile nel giudicato formale, da ritenere piuttosto il presupposto applicativo dell’art. 175 c.p.p..

Nei confronti di esso ricorrente plurime ed ingiustificate erano state le violazioni del proprio diritto di difesa, le quali avevano contribuito non poco alla formazione di un convincimento che aveva determinato la peggiore delle condizioni umane previste da ogni ordinamento giuridico civile e cioè la privazione della libertà senza termine.

In via subordinata, qualora non fosse stata ritenuta applicabile al caso in esame l’art. 175 c.p.p., il ricorrente ha sollevato incidente di costituzionalità in ordine all’art. 175 c.p.p., ravvisando contrasto fra tale ultima orma e gli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.M. è fondato.

2. Va invero rilevato che la stessa ordinanza impugnata ha ammesso che l’odierno ricorrente si trovasse in una delle condizioni espressamente previste dall’art. 175 c.p.p. per essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Assise di Cosenza, avendolo detta sentenza erroneamente ritenuto contumace, sebbene egli all’epoca fosse detenuto in Brasile, in attesa di essere estradato in Italia. E’ noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. L’ordinanza impugnata ha tuttavia ritenuto di non poter applicare in favore del ricorrente la norma di cui all’art. 175 c.p.p., così come incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale sopradescritta, avendo opinato che, all’epoca in cui tale ultima sentenza era entrata in vigore, il rapporto processuale fosse ormai esaurito nei confronti del ricorrente, per essere passata in giudicato la sentenza che aveva statuito in ordine a tale rapporto processuale, per intervenuto definitivo esame da parte della Corte di Cassazione.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto quindi di applicare alla specie da un lato l’art. 136 Cost., alla stregua del quale la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; dall’altro la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, recante norme sul funzionamento della Corte Costituzionale, alla stregua del quale le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

3. E’ noto al riguardo che la sentenza la quale dichiari l’illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes, con l’effetto che il giudice ha l’obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; è altresì noto che detta sentenza ha forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell’annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, una questione di costituzionalità, in tal modo spiegando effetti non soltanto per il futuro ma anche per il passato, in relazione a fatti od a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, e sempre però che non si tratti di situazioni giuridiche esaurite e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come sono da qualificare quelle determinate dalla formazione del giudicato, dalla operatività della decadenza, ovvero dalla operatività di una preclusione processuale (cfr. Cass. SS. UU. 9.3.07 n. 27614, rv. 236535).

Difformemente tuttavia da quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, non può ritenersi che, nel caso di specie, ricorra una situazione ormai esaurita. La dichiarazione d’illegittimità costituzionale parziale, in base alla quale il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, non investe infatti la norma od il complesso normativo che regola la formazione del giudicato formale, cui fa riferimento la Corte d’assise d’appello di Catanzaro riferendosi a "situazione esaurita", bensì proprio l’art. 175 c.p.p., del quale è stato chiesta l’applicazione nel procedimento in esame per rimuovere gli effetti di quel giudicato formale, sulla base di principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e richiamati dalla citata sentenza n. 317 del 2009 in tema di giudizio contumaciale e di diritto dell’imputato che non ha consapevolmente rinunciato a partecipare al giudizio a suo cariaceli essere rimesso in termine per un’impugnazione di merito.

Non poteva di conseguenza ritenersi esaurito il procedimento, nel cui ambito il condannato in contumacia intendeva far valere il suo diritto ad essere restituito nel termine in base al novum costituito dalla ricordata pronuncia di illegittimità costituzionale ed in relazione al quale è lo stesso provvedimento impugnato a riconoscere – con valutazioni non suscettibili di censura in questa sede – che sussistevano tutte le condizioni fattuali per la restituzione in termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, salvo poi a ritenere erroneamente e contraddittoriamente inapplicabile siffatta pronuncia e preclusa la restituzione nel termine proprie) per via delle impugnazioni proposte dal difensore.

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione del ricorrente nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’assise di Cosenza il 9 giugno 1997.

Va altresì dichiarata la cessazione degli effetti determinati dal passaggio in giudicato di tale ultima sentenza nei confronti del B.; e da tale declaratoria consegue:

– la revoca dell’ordine di esecuzione emesso nei confronti del B. in relazione a tale titolo;

– l’ordine di immediata liberazione del B. se non detenuto per altro titolo esecutivo, ovvero se nei suoi confronti non sia stata emessa altra misura cautelare.

Occorre poi disporre la trasmissione degli atti alla Corte d’assise di Cosenza per gli adempimenti di competenza; la Cancelleria è infine richiesta di procedere all’immediata comunicazione del presente provvedimento sia alla Corte d’assise di Cosenza, sia alla Corte d’assise d’appello di Catanzaro, sia al Procuratore della Repubblica di Cosenza, sia infine al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. E’ da ritenere assorbita l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 175 cod. proc. pen., proposta dal ricorrente in via subordinata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rimette il ricorrente B.M. nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’assise di Cosenza il 9.6.1997.

Dichiara la cessazione degli effetti determinati dal passaggio in giudicato di tale sentenza e revoca, per l’effetto, l’ordine di esecuzione emesso in relazione a tale titolo; ordina l’immediata liberazione del B. se non detenuto per altro titolo esecutivo od in forza di misura cautelare.

Dispone la trasmissione degli atti alla suddetta Corte d’assise per gli adempimenti di competenza.

Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento alla Corte d’assise di Cosenza ed alla Corte d’assise d’appello di Catanzaro, nonchè al Procuratore della Repubblica presso la prima ed al Procuratore generale presso la seconda, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 5866 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

R.B., con ricorso alla Corte d’appello di Salerno depositato nell’aprile 2002, proponeva, ai sensi della L n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro nel maggio 1984, cancellato dal ruolo nel settembre 2001. Rigettata dalla Corte di Appello la domanda (sotto il profilo della carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio), la Corte di Cassazione, adita dal R.B., con sentenza del maggio 2005 cassava con rinvio il decreto impugnato. A seguito della riassunzione da parte degli eredi del R.B. (la moglie F.S. ed i figli R. A.R. e An.), la Corte di Appello di Salerno, con decreto depositato il 9 gennaio 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di quattro anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 13 anni circa, liquidava per il danno non patrimoniale la somma di Euro 9.100,00 (pari a Euro 700,00 per anno) oltre interessi e la metà delle spese di ciascuna fase del procedimento.

Avverso tale decreto F.R.S. nonchè R. A. e An. hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 26 marzo 2008, sulla base di quattro motivi. Il Ministero non vi ha resistito.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 C.E.D.U.) nonchè contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), formulando il seguente quesito di diritto: "Accerti la Suprema Corte se, laddove apposita istanza sia stata formulata ai sensi e per gli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, il Giudice adito deve fondare la propria decisione sulla base della consolidata giurisprudenza della CEDU, in relazione sia all’avvenuta violazione del termine di ragionevole durata del giudizio ex art. 6 par. 1 della CEDU, sia alla sussistenza degli elementi da cui dedurre l’esistenza di un pregiudizio subito in conseguenza della violazione". Con il secondo motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( L. n. 89 del 2001, art. 2 artt. 2056 e 1226 cod. civ.) nonchè omessa motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), formulando il seguente quesito di diritto: "..se il Giudice adito abbia violato e disapplicato gli artt. 2056 e 1226 c.c. in relazione ai parametri di liquidazione utilizzati dalla CEDU". Con il terzo motivo, denunciano violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 13 C.E.D.U., formulando il seguente quesito di diritto: "…se il Giudice adito, nel disapplicare la L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 abbia violato l’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali". Con il quarto motivo, denunciano violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione, formulando il seguente quesito di diritto: "..se le spese dei vari giudizi intrapresi dalla parte, per il riconoscimento del danno derivante dalla lungaggine del processo, vadano e meno compensate tra le parti e vi è stata violazione, a mente degli artt. 91 e 92 c.p.c.". 2.- Deve preliminarmente rilevarsi che al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel gennaio 2008, debbono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni -la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi,, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr.ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni. Infatti, i quattro motivi di impugnazione si concludono con quesiti di diritto che risultano all’evidenza generici ed astratti, in quanto privi di riferimenti specifici al caso in esame, alla ratio decidendi del provvedimento impugnato ed alla diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nella specie, sì che la risposta che ad essi si dia non conduce affatto all’accoglimento o al rigetto del gravame.

La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, senza provvedere sulle spese non essendosi il Ministero costituito.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 21-02-2011, n. 1597 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente in data 17.6.1010 aveva presentato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione istanze di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale volte all’assunzione di due cittadini extracomunitari.

Nonostante il decorso del termine di 20 gg. prescritto dall’art. 24 del d.lvo n. 286/98 l’Amministrazione non si è a tutt’oggi pronunciata sull’istanza del ricorrente sicchè questi ha presentato il ricorso in esame chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e la condanna di questa alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando l’articolata relazione difensiva dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Alla luce delle circostanze rappresentate dall’Amministrazione il ricorso risulta palesemente infondato.

Non sussiste alcun inadempimento addebitabile all’Amministrazione, essendo il "comportamento omissivo" contestato dovuto a null’altro che all’applicazione della normativa vigente in materia che stabilisce che le autorizzazioni all’assunzione stagionale dei lavoratori stranieri siano rilasciate, ai sensi dell’art. 3 e 24 del d.lvo n. 286/98, nell’ambito della disponibilità dei posti previsti nel cd. "decreto flussi" nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo le modalità prescritte dagli artt. 31 bis e segg. del dpr. N. 394/99.

Nella fattispecie, l’interessato aveva presentato la richiesta di nulla osta solo in data 17.6.2010 quanto ormai le autorizzazioni all’assunzione stagionale di circa 1.300 lavoratori previsti per la Provincia di Roma nel decreto del 1.4.2010 – per i quali le domande di assunzione dovevano essere presentate dal 21 aprile al 31 dicembre – erano già state assegnate.

Legittimamente, pertanto, l’autorità procedente non disponeva alcunché nei confronti del richiedente, non potendo né accoglierne l’istanza – per esaurimento della quota disponibile – né dovendo respingerla con provvedimento espresso, come preteso dal ricorrente, in quanto il sistema normativo richiamato consente l’accoglimento di ulteriori domande di assunzione a seguito della redistribuzione delle quote assegnate ad altre Province, ma da queste non utilizzate, alle Province in cui vi siano domande di lavoro stagionale rimaste insoddisfatte.

Ne consegue che, trattandosi di un sistema di assegnazione dei posti disponibili secondo il modello della graduatoria "ad esaurimento" utile fino al 31.12.2010, suscettibile di incremento, fino a tale termine, per effetto della rassegnazione delle quote inutilizzate nelle restanti Province, l’Amministrazione procedente non doveva adottare nessun provvedimento espresso, di rigetto o interlocutorio, nei confronti del ricorrente non potendosi ritenere il procedimento in parola, fino a tale scadenza, ancora concluso.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere compensate in ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10231 Contributi

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 290 del 2006; della L. n. 225 del 1992, art. 5 in combinato disposto con l’art. 7 della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 8 dell’ O.P.C.M. n. 3279 del 2003, art. 6 dell’ O.P.C.M. n. 3300 del 2003, e art. 5 dell’ O.P.C.M. n. 3344 del 2004; del D.L. n. 245 del 2002, conv. in L. n. 286 del 2002, assumendo che tutte le ordinanze che hanno disposto e prorogato il beneficio delle sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali sono da riferire soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6 nonchè dalla Corte costituzionale (sentenza n. 325 del 2008) nel dichiarare costituzionalmente legittima la norma in questione.

Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c., aveva avuto efficacia pienamente liberatoria;

deduce, infine, che, in ogni caso , la sentenza non chiarisce perchè la sospensione, oltre che alla fase del versamento, dovesse riferirsi anche alla fase della "trattenuta" operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. La censura, di cui al primo motivo, relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. n. 3253 del 2002 ai dipendenti pubblici è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata.

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

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