Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-05-2011) 27-05-2011, n. 21433 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28/10/2010, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di M. D., indagata per il reato di associazione per delinquere volta a commettere truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e riciclaggio, confermava l’ordinanza del Gip di Lamezia Terme, emessa in data 6/10/2010, con la quale, applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della medesima M.D. era stato disposto il sequestro per equivalente per la somma di Euro 445.271,00.

Il Tribunale rilevava che nella fattispecie sussisteva il fumus commissi delicti per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’art. 640 bis c.p. e che pertanto, in virtù del richiamo di cui all’art. 640 quater, trovava applicazione la disciplina della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, di cui all’art. 322 ter c.p. che prevede, qualora non sia possibile aggredire direttamente il profitto del reato, la confisca per equivalente. Osservava inoltre che, nella fattispecie, non essendo immediatamente individuabile la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, il sequestro andava disposto per l’intero, salva la possibilità del riparto interno fra i singoli concorrenti in sede di confisca. Quanto al fumus il Tribunale osservava che il procedimento in questione nasceva da una complessa indagine investigativa della Guardia di Finanza, compendiata nella Cnr n. 250 del 30 novembre 2009 che aveva tratto origine da una segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio, nei confronti di F.G.. Sul c/c di costui, acceso presso UNICREDIT di Lamezia Terme, risultava un elevato ammontare di versamenti di bonifici a cui corrispondevano altrettanto rilevanti prelievi in denaro contante, bonifici ed assegni circolari, sino a totale estinzione delle somme versate: a fronte di una movimentazione totale di Euro 1.427.000,00 in dare, corrispondeva una movimentazione di Euro 1.472.000,00 in avere.

Sentito a sommarie informazioni dai finanzieri, il F. riferiva di aver venduto macchinari industriali, di cui non sapeva indicare i fornitori, a varie ditte, ricevendone il pagamento del prezzo alla consegna per contanti;di aver emesso fatture di vendita indicanti un prezzo abbondantemente superiore a quello effettivo, di aver ricevuto attraverso bonifici bancari il versamento del prezzo indicato nelle fatture di vendita, che egli provvedeva a prelevare per contanti e restituire alle ditte che avevano emesso il bonifico a suo favore.

A seguito delle indagini della GdF emergeva che le ditte indicate dal F. come acquirenti dei macchinari non erano più in possesso degli stessi, avendoli rivenduti a prezzi irrisori e che le stesse avevano ottenuto un finanziamento agevolato, ai sensi della c.d. L. Sabatini ( L. n. 1329 del 1965) per l’acquisto di tali macchinari, rivolgendosi a tale M.V.M. il quale aveva garantito loro l’esito positivo della richiesta di finanziamento, sebbene tali ditte non presentassero i requisiti richiesti dalla legge per accedere ai benefici.

Tale legge consente alle imprese l’irrogazione di mutui a tasso agevolato per l’acquisto di beni strumentali nuovi da utilizzare per le attività produttive e prevede una complessa procedura che prevede l’intervento della Cancelleria del Tribunale per la sigillatura dei macchinari.

Il venditore riceve il pagamento del prezzo attraverso lo sconto, presso un istituto di credito, degli effetti cambiari rilasciati dall’acquirente. L’Istituto di credito richiede un contributo all’Ente agevolatore e, una volta ricevutolo, a sua volta, lo gira all’acquirente.

Le indagini della GdF, anche a seguito di una perquisizione effettuata presso la Creinvest s.a.s. di M.M., si estendevano a tutte le richieste di finanziamento effettuate dal 1/1/2005 al 23/6/2008 ed emergeva che gran parte dei macchinari di cui era stato finanziato l’acquisto con i meccanismi della L. Sabatini risultavano inesistenti. Sempre dalle indagini della GdF emergeva che M.V.M., titolare, nonchè gestore di fatto della Creinvest sas (di M.M.), pur avendo denunziato redditi modesti, risultava titolare di un c/c acceso presso la BNL di (OMISSIS) sul quale, negli anni 2006, 2007 e 2008 risultavano versamenti in contanti per Euro 169.349,00 e contestualmente pagamenti con assegni a favore di FINANCE SERVICE LTD per Euro 155.570,00. Risultava, inoltre che costui aveva creato delle società finanziarie intestandole ai figli, in particolare la Gi.

EMME Srl, amministrata dal figlio M., la DI.EMME SERVICE, intestata alla figlia D. e la Creinvest s.a.s. di M. A.. Sui c/c di tali società e sui c/c personali di M.V.M. e dei suoi familiari risultavano effettuati versamenti in contanti per un totale di Euro 808,406,08.

Utili indicazioni sul funzionamento del sistema truffaldino messo in atto per ottenere erogazioni indebite avvalendosi della L. Sabatini erano state fornite da B.L., il quale aveva riferito di essere stato contattato da M.V.M. della Creinvest sas di (OMISSIS) che lo aveva indotto a stipulato tre fittizi contratti di acquisto con la Edilart di V.V. relativi a tre macchinari (che egli aveva già acquistato in passato e deteneva nella sua officina già da diverso tempo) per i quali era stato erogato un finanziamento complessivo di Euro 662.880,00, ricevendo per tale operazione un ritorno in contanti per circa Euro 300.000,00. Precisava di aver portato i tre macchinari nei pressi del Tribunale di Lamezia terme, e di aver installato le targhette consegnategli dal M., accompagnato da una funzionaria del Tribunale, provvedendo egli stesso ad apporre il sigillo a piombo del Tribunale.

Ricostruito – in tal modo – questo complesso sistema truffaldino, il Tribunale riteneva pienamente sussistente il quadro di gravità indiziaria relativamente al reato associativo, osservando che la Creinvest S.a.s., riconducibile a Me.Ma. e M. (padre e figlio) di fatto metteva la sua struttura organizzativa a servizio di una programmata e continuativa attività delinquenziale, istruendo una serie di procedure finalizzate al conseguimento illecito di finanziamenti, mediante l’uso sistematico e massiccio di falsi, prodotti ad arte, per rappresentare realtà industriali ed esigenze di investimenti del tutto inesistenti. Tale attività si svolgeva avvalendosi del contributo di vari soggetti che condividevano il medesimo progetto criminale, fra i quali spiccava il ruolo di P.A., funzionario di Cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme. Concorrevano all’associazione, inoltre, i soggetti che ricorrevano più volte come venditori di comodo: F. G., F.A., V.V. e S.P. o come acquirenti: G.V., Gu.An. e B. A.. Con specifico riferimento alla posizione di M. D., dopo aver analizzato il flusso dei movimenti finanziari anomali transitati sul c/c della DI.EMME SERVICE, il Tribunale osservava che costei aveva offerto un contributo costante in favore del sodalizio di cui faceva parte, consentendo il reinvestimento dei proventi dei reati di cui all’art. 640 bis c.p. nelle società riconducibili al gruppo Meraglia. Tale attività integrava palesemente gli estremi del delitto di riciclaggio. Il Tribunale respingeva, inoltre, l’eccezione di insussistenza del reato di cui all’art. 640 bis c.p., per mancanza di danno nei confronti delle Banche coinvolte nella truffa, osservando che, attraverso l’utilizzo di false certificazioni, gli indagati avevano comunque percepito un ingiusto profitto con conseguente danno a carico dell’erario in ragione della quota di interessi pagata dallo Stato in sostituzione dell’acquirente.

Infine il Tribunale respingeva l’eccezione difensiva sulla configurabilità del reato di associazione come reato presupposto rispetto al riciclaggio, rilevando che fra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di presupposizione. Pertanto il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ravvisava nel combinato disposto dell’art. 640 quater c.p. in relazione all’art. 322 ter c.p., essendo la confisca per equivalente conseguenza obbligatoria dell’eventuale condanna.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagata, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo:

mancanza e manifesta illogicità della motivazione;

errata applicazione dell’art. 274 c.p.p., e degli artt. 273 e 192 c.p.p.. erronea applicazione dell’art. 648 bis c.p;

nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292 c.p.p.. la ricorrente eccepisce che con i motivi di riesame, a cui era stata allegata una memoria difensiva, erano state poste al Tribunale numerose questioni riassumibili nei seguenti termini:

1. nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292 c.p.p.;

2. incompatibilità fra la condotta di chi è ritenuto responsabile del reato di riciclaggio e quella di chi concorre nell’esecuzione del delitto presupposto che, nel caso di specie, è identificabile nel delitto di associazione per delinquere;

3. esito dell’indagine bancaria da cui non risulta che vi siano stati i prelievi successivamente versati a M. e soprattutto mancanza di versamenti sul conto di M.;

4. insussistenza di qualsiasi esigenza cautelare anche in virtù dell’epoca commissi delicti.

Si duole che il Tribunale abbia eluso tutte le questioni sollevate dalla difesa, soltanto sfiorando il tema della nullità dell’ordinanza cautelare per omessa motivazione, asserendo che la questione sarebbe superata per aver fatto il Gip specifico rinvio all’informativa di PG, senza avvedersi che tale motivazione è illegittima in presenza di specifiche eccezioni formulate dalla difesa. La ricorrente riporta quindi il testo della richiesta di riesame con la quale eccepisce che l’ordinanza genetica è affetta da nullità per mancanza dei requisiti minimi di motivazione in ordine agli elementi da cui dedurre la gravità indiziaria in capo ad ogni singolo indiziato e per ogni singolo reato. La radicale carenza di motivazione dell’ordinanza genetica impedirebbe al Tribunale del riesame di rimediare ai vizi della motivazione.

Quanto al reato associativo, eccepisce che risulta ictu oculi l’inesistenza fisica di una labile motivazione che dia conto dell’esistenza dell’associazione nei termini prospettati nel capo di imputazione, essendosi il Gip limitato a contestare l’ipotesi associativa indistintamente e cumulativamente a tutti gli indagati, omettendo l’esatta individuazione, in termini di specificità, dei singoli ruoli svolti dagli associati.

Quanto alla posizione specifica di M.D., la ricorrente eccepisce l’incompatibilità fra l’imputazione di riciclaggio e quella di associazione per delinquere, essendo la partecipazione all’associazione reato presupposto rispetto al riciclaggio dei profitti conseguiti dall’associazione. Infine contesta il sequestro preventivo, assumendo che l’importo della somma sequestrata dee essere notevolmente ridimensionato nei termini risultanti dall’esito delle indagini.

Tanto premesso, la ricorrente contesta le conclusioni assunte dal Tribunale per il riesame che ha ritenuto soddisfatto l’onere motivazionale mediante il rinvio alla informativa di PG, eccependo che l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere è nulla qualora sia motivata con esclusivo ed integrale riferimento ad altro atto del procedimento e tale atto non sia trascritto o non sia notificato unitamente ad essa.

Si duole che il Tribunale non abbia accolto l’eccezione di incompatibilità fa l’associazione per delinquere ed il reato di riciclaggio, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 648 bis c.p..

Si duole, altresì che il Tribunale abbia eluso le ulteriori questioni sollevate con l’istanza di riesame e la memoria allegata, omettendo di spiegare:

a) perchè venga ipotizzata l’esistenza di una associazione quando l’interlocutore beneficiario del finanziamento è sempre diverso;

b) perchè evochi le dichiarazioni di F. e di altri indagati, senza avvedersi che tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p.;

c) perchè ritenga la permanenza delle esigenze cautelari, malgrado i fatti fossero risalenti nel tempo.

Infine osserva che, essendo intervenuta una rateizzazione funzionale all’integrale restituzione della somma elargita, il profitto conseguito era limitato esclusivamente agli interessi sul capitale nella misura del 5% ed eccepisce che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni eccedenti il profitto del reato riferito a quanto percepito da ciascun concorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Occorre premettere che, essendo stato proposto un ricorso cumulativo con il quale sono state impugnate congiuntamente la misura cautelare personale e la misura cautelare reale, tutte le censure relative all’applicazione della misura cautelare personale sono state respinte con la sentenza emessa in pari data nel procedimento n. 3131/2011.

Non possono sorgere dubbi, pertanto, sulla sussistenza del fumus commissi delicti.

2. La ricorrente sostanzialmente contesta il quantum, eccependo che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Nel caso di specie, secondo l’ipotesi difensiva, il profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non può avere ad oggetto l’intero importo del finanziamento erogato dalle banche, ma soltanto il 5% sul capitale, oggetto dell’intervento pubblico.

3. Tale prospettazione non può essere accettata. Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente consiste nella percezione della somma concessa a mutuo dall’Istituto finanziario ed è equivalente all’importo erogato tramite il finanziamento indebitamente ottenuto. La eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite all’Istituto mutuante si configura come un post-factum, un’attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell’art. 185 c.p..

Al sequestro preventivo funzionale alla confisca deve essere applicato il principio di diritto formulato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26654/2008, secondo cui: "il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’Ente". 4. Nel caso di specie, tuttavia, il sequestro preventivo disposto nei confronti di M.D., a differenza di altri coindagati, non riguarda il profitto direttamente derivante dai finanziamenti illeciti conseguiti mediante le condotte ex art. 640 bis c.p., ammontanti nel complesso a Euro 8.379.327,00, bensì riguarda il profitto dei reati di riciclaggio alla medesima contestati, in concorso con altri, ai capi 105 e 106 dell’imputazione ed è equivalente alle somme oggetto del riciclaggio, pari a Euro 445.271,00.

Non v’è dubbio che nel reato di riciclaggio avente ad oggetto somme di denaro, tali somme costituiscano il prodotto od il profitto del reato e, come tali siano soggette alla confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 648 quater c.p. che può essere effettuata anche per equivalente, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Pertanto nel caso di specie legittimamente è stato disposto il sequestro per equivalente, funzionale alla confisca, delle somme di denaro oggetto dei reati di riciclaggio contestati alla ricorrente.

Di conseguenza il ricorso della M. deve essere respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 13-06-2011, n. 5244 Condono

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Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale del 3.1.2006 l’Ufficio VI Urbanistica del Comune di Tivoli ha respinto domanda di condono per un manufatto realizzato abusivamente su terreno in proprietà della sig.ra V.C., in località Favale. Con ordinanza 21.3.2006 n. 133 l’Ufficio VI – Sezione Edilizia Privata ha ingiunto la sospensione delle opere eventualmente in corso, la demolizione delle opere realizzate e la riduzione in pristino dei luoghi.

Avverso i provvedimenti ricorre la sig.ra C., con motivi che deducono la sanabilità delle opere, l’insufficienza motivazionale degli atti e il difetto di istruttoria.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il diniego di sanatoria fonda sulla permanenza, nell’area interessata dall’intervento edilizio, di un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ex art. 1, lett. c), della L. n. 47/1985.

Il Collegio condivide l’orientamento, fatto proprio anche da questo Tribunale, secondo cui in linea di massima i poteri di cui dispongono le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici, ai fini del rilascio del condono edilizio, vanno esercitati seguendo una linea volta a consentire, se possibile, il salvataggio del bene (T.A.R. Lazio, II, 8.7.2010 n. 23769). In sostanza, il parere negativo deve essere supportato dalla considerazione, e dalla dimostrazione, dei relativi elementi fattuali a sostegno, per cui la sanatoria dell’opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente, ed in misura rilevante, gli interessi che il vincolo mira a tutelare.

Qualora ricorra un vincolo assoluto, ancorché successivo all’edificazione, l’amministrazione può e deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale, con riferimento al momento in cui viene esaminata la domanda di sanatoria (A.P. 22.7.1999 n. 20; Cons.St., VI 22/8/03 n. 4765).

Nel caso di assoluta inedificabilità deve applicarsi, dunque, lo stesso regime indicato nella previsione generale di cui all’art. 32, comma 1, della L. 47/85, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (A.P. n. 20/99 cit.).

Per questo è evidente il valore prioritario della verifica della compatibilità dell’opera rispetto al vincolo, con la conseguenza che il parere della Soprintendenza è pregiudiziale ad ogni altra valutazione poiché, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell’opera (Cons.St., V, 29.5.2006 n. 3216; T.A.R. Lazio, II, 4.2.2011 n. 1044).

In fattispecie, la ricorrente ha presentato domanda di compatibilità paesaggistica alla competente autorità; prima di pronunciare sulla sanabilità dell’opera il Comune di Tivoli avrebbe dovuto attendere gli esiti della domanda predetta. Pertanto, il diniego di condono e il conseguente ordine di riduzione in pristino appaiono viziati da insufficiente istruttoria.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie – nei sensi e nei limiti di cui in motivazione – e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-06-2011, n. 5774

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Svolgimento del processo

– che al sig. F., odierno ricorrente, è stata rilasciata, il 26.10.1998, dal Questore di Rieti, licenza di porto di fucile, per uso di caccia;

– che in data 03.1.2000 lo stesso F. è stato deferito alla competente A.g.o. per rispondere sia: a) del reato di porto abusivo d’armi, in quanto sorpreso all’interno della propria autovettura, da personale della Polizia di Stato, a puntare una carabina marca Marlin, cal 22, in direzione del fiume Turano; che: b) del reato di cui all’art.13 della L. n.152/1992 (per aver cacciato con mezzi non consentiti. Nell’occasione sono state contestate le violazioni amministrative previste dagli artt. 23/22 della legge n.17/1995 e dall’art.12/8 della legge n.157 del 1992 per aver, fra l’altro, esercitato l’attività venatoria a meno di 100 mt da strade carrozzabili e senza il pagamento ella tassa regionale);

– che, per i fatti dianzi descritti, la licenza di p.s. di cui il F. era detentore è stata, con provvedimento del 18.1.2000, sospesa dal Questore di Rieti sino all’esito del procedimento penale connesso alle denunce sopra menzionate: procedimento che si è definito in data 11.12.2003 mandando assolto il F. per intervenuta prescrizione dei reati contestatigli;

– che, in esito ad istanza, azionata dal F., di revoca del provvedimento (sopra indicato) di sospensione della licenza di caccia, il Questore ha decretato la revoca (non della sospensione, ma) del detto titolo di polizia con provvedimento del 14.1.2004 (successivamente notificato): provvedimento che ripercorre le circostanze originatrici della iniziale sospensione del titolo, dando corretta contezza, dell’intervenuta archiviazione, per prescrizione, dei reati sopra ricordati e che impernia il giudizio prognostico ivi esternato di non affidabilità nell’uso dell’arma, oltre che su tali fatti, anche sulle ulteriori circostanze date:

a) dalla condanna (a giorni 15 di arresto ed Euro50 di ammenda) inflitta all’interessato dal Tribunale di Rieti con sentenza del 20.5.2002 (appellata dall’interessato), per il reato di cui agli artt.4 e 7 della L. n.895/1967 di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo (si trattava di una carabina marca Winchester cal. 44, e quindi di carabina diversa in premessa specificata);

b) dalle continue liti fra il ricorrente e la coniuge per sedare le quali il personale della p.s. è dovuto intervenire più volte;

– ch successivamente alla revoca della licenza del porto di fucile, il Prefetto di Rieti, con proprio decreto del 12.2.2004 adottato su proposta della locale Questura, ha vietato al F., per le medesime ragioni, la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ex art.39 del Tulps (nel provvedimento si dà, peraltro, atto che, allo stato, non è detentore di armi o munizioni).

Rilevato, ancora, in fatto:

– che avverso i citati decreti, del Questore e del Prefetto di Rieti, il F. si è gravato con l’atto introduttivo del corrente giudizio, deducendone, oltre alla violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990 per omissione delle garanzie partecipative regolamentate da detta novella, l’eccesso di potere per errata valutazione e/o travisamento dei fatti presupposti al giudizio prognostico effettuato dal Questore ed acriticamente recepito dal Prefetto di Rieti. Osserva il ricorrente:

a) che i decreti gravati fanno riferimento ad una denuncia per porto illegale di arma che è stata archiviata e ad una condanna che è stata inflitta dal Tribunale di Rieti per reato diverso da quello evidenziato nei decreti stessi;

b) che l’evocazione del contrasto familiare ha una mera valenza "suggestiva" e non tiene conto che è stato proprio il ricorrente a richiedere l’intervento degli agenti di p.g.

– che la resistente amministrazione si è costituita in giudizio proponendo, con articolata memoria, la reiezione del ricorso avversario;

Motivi della decisione

– che, ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne e, parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi: disciplina, quella racchiusa nelle disposizioni appena citate, che è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo dell’arma;

– che, in sintonia con detti principi:

a) i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di essi sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati;

b) i provvedimenti di ricusazione (categoria che include sia il diniego del titolo che il diniego della sua rinnovazione nonché la revoca, facoltativa od obbligatoria, dello stesso), avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto. Al riguardo si ricordi che la Corte Costituzionale, già con sentenza nr. 24 del 1981, ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto rappresentando, invece, un’eccezione al normale di vieto di portare le armi e che può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera massa restante dei consociati dall’assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità;

– che, se pur vero che la denuncia penale di un soggetto titolare o richiedente l’autorizzazione al porto d’armi assume rilevanza (non come evento penalmente sanzionabile, ma) come fatto storico ai fini di un giudizio prognostico sul suo comportamento; sicché sono i fatti oggetto della denuncia che, a prescindere dalla loro punibilità, costituiscono motivo per il diniego o la revoca dell’autorizzazione;

– è, altresì, vero che il giudizio di pericolosità di un soggetto circa l’abuso delle armi deve pur sempre essere fondato su circostanze di fatto assistite da sufficiente "fumus" ed oggetto di autonoma valutazione dell’amministrazione: valutazione (da elaborarsi all’occorrenza anche sulla base di circostanze ulteriori e distinte che consentano di meglio ricostruire e definire la personalità del titolare dell’autorizzazione) che renda plausibile il convincimento della capacità del titolare di abusare del titolo;

Considerato, ancora, in diritto:

– che, nella fattispecie per cui è causa, gli impugnati decreti appaiono inficiati dal vizio, dedotto dal ricorrente col primo mezzo di gravame, di errata valutazione e/o travisamento dei presupposti di fatto (vizio che si è, ovviamente, riflettuto sul giudizio prognostico di non affidabilità); e ciò in quanto, non apparendo revocabile in dubbio che la valutazione di inaffidabilità sia stata tratta dal complesso delle circostanze rassegnate nei provvedimenti di cui trattasi, deve rilevarsi quantomeno un’erronea rappresentazione di alcune di tali circostanze. E difatti:

a) parte ricorrente non è stata condannata dal Tribunale di Rieti, come specificato nel decreto di revoca del Questore del 14.1.2004, per il reato di cui agli artt.4 e 7 della L. n.895/1967 (che presuppone il porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e cioè di un’arma di cui il detentore abbia la pronta disponibilità per un uso immediato), ma (è stata condannata) per il diverso reato p. e p. dagli artt.34 c.2 del Tulps e 19 della legge n.110 del 1975 e cioè per non aver comunicato all’autorità di p.s. il trasporto di un’arma inerte e non suscettibile di pronta utilizzazione (come appurato in sede processuale, la carabina Winchester non era da tempo più funzionante in quanto inceppata e il F., di seguito ad accordi con un armiere cui aveva ordinato dei pezzi di ricambio per la relativa manutenzione e riutilizzo, la stava trasportando all’armeria per le necessarie riparazioni);

b) le ripetute richieste di intervento di personale della p.s. per sedare le liti familiari correnti con la consorte, sono state, come documentato in gravame e confortato anche dalla memoria della resistente, tutte, eccetto una, avanzate dallo stesso F. (e non dalla consorte); il che induce, quanto meno in linea di principio, a ritenere che il F. non sia persona aggressiva, impulsiva ovvero animata da indole violenta e tale da rendere plausibile il convincimento che possa, in un momento di ira, ricorrere all’arma detenuta per intimorire la consorte ovvero per comporre diversamente il diverbio insorto.

Considerato, pertanto:

– che, come sopra ampiamente specificato, la coerenza dell’Ordinamento impone all’amministrazione di procedere ad una prognosi che tenga conto di concreti ed effettivi elementi di fatto a carico ed a favore dell’interessato, che presentino interesse e rilevanza; al fine di rendere plausibile il giudizio prognostico circa la mera probabilità di abuso dell’arma da parte di costui;

– che il giudizio valutativo esternato nei provvedimenti impugnati è tratto, non solo sulla base della pregressa condotta del ricorrente che aveva originato la sospensione della licenza di porto di fucile, ma anche su distinte ed ulteriori circostanze delle quali:

a) l’una (ci si riferisce ai diverbi familiari) che non appare considerata nella sua reale portata omettendosi l’apprezzamento della circostanza data dall’iniziativa, assunta sempre dall’interessato, di chiedere l’intervento degli operatori della p.s.;

b) l’altra data dalla erronea rappresentazione della condanna inflitta per un reato significativamente diverso e ben più grave di quello per il quale il ricorrente è stato effettivamente punito;

– che, conclusivamente, il ricorso si rivela fondato con riguardo al primo mezzo di gravame; il che consente di ritenere assorbita la residua censura;

– che rimane impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi; e quindi sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati nel rispetto delle normae agendi sopra sintetizzate;

– che le spese di lite possono, attesa la peculiarità della controversia, compensarsi tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie, come da motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i decreti del Questore e del Prefetto di Rieti con lo stesso impugnati.

Salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25443 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.