Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-10-2011, n. 38559 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 15.4.2011, la Corte d’appello di Milano, Sezione 3 penale, rigettò la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva presentata da G.S.A., imputato di 4 rapine e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena di anni 6 di reclusione.

Avverso tale provvedimento l’imputato propose appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Milano, quale giudice dei provvedimenti sulla libertà personale, con ordinanza del 14.6.2011, respinse l’impugnazione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto le condizioni di salute sarebbero incompatibili con la stato di detenzione e le cure che possono essere prestate in carcere non adeguate. In particolare, essendo G. obeso con bendaggio gastrico la stato di detenzione comporterebbe un aggravamento del quadro generale ed in caso analogo la Corte di cassazione annullò con rinvio.

Dovrebbe essere considerato, ai fini della incompatibilità, il luogo concreto dove il soggetto è detenuto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero le condizioni di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis in quanto la perizia medico legale effettuata (e posta a base di precedente decisione del Tribunale del riesame) aveva soltanto indicato la necessità di periodici controlli in ambiente specialistico e che non era stato neppure allegato un peggioramento delle condizioni di salute di G..

In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento – in sede peritale – della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sè uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275 c.p.p., comma 4, ai fini dell’operatività del divieto di custodia in carcere – che richiede lo stato morboso in atto – potendo essere salvaguardate L. n. 354 del 1975, ex art. 11 (cosiddetto ord. penit), in virtù del provvedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16008 del 10.3.2009 dep. 16.4.2009 rv 243338).

Peraltro il Tribunale ha altresì rilevato che nella Casa di reclusione di Opera, ove G. è ristretto, esiste un centro clinico.

Non si ravvisa in tale motivazione nè violazione di legge nè vizio di motivazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-11-2011) 11-11-2011, n. 41382

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 21.12.2010-21.2.2011 il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il locale GIP aveva revocato il sequestro preventivo – già disposto il 22.7.2010 in danno dei coniugi P.D. e T.G. – di quote sociali, beni mobili e immobili e conti correnti, dopo l’autonomo annullamento della misura cautelare personale nei confronti del P., in relazione ai reati ex art. 416 bis c.p. e L. n. 362 del 1992, art. 12 quinquies. In particolare, il Tribunale argomentava dell’appartenenza del PI. al clan camorristico Mallardo secondo le dichiarazioni dei collaboratori B. D. e V.G. (delle quali spiegava specificamente l’attendibilità) in ordine ad attività nel settore immobiliare e giudicava che, alla stregua delle dichiarazioni del collaboratore I.S. anche successive a quelle sole già considerate, delle acquisizioni documentali del consulente tecnico d’ufficio con l’assenza di convincenti risposte difensive sul punto e, infine, delle richiamate intercettazioni effettuate nel 2008 e nel 2009, doveva affermarsi essere il P. "intrecciato" in operazioni affaristiche con PI.An. (cl. (OMISSIS)), quest’ultimo certamente intraneo al clan Mallardo. In particolare P. sarebbe passato da un ruolo di mero esecutore di direttive del PO. F. (soggetto inserito in anomale vicende del Comune di (OMISSIS)) ad un ruolo di referente del clan in quel contesto di affari. Da qui la astratta configurabilità delle ipotesi delittuose associativa ed ex L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e pertanto la sussistenza dei presupposti per applicare il sequestro preventivo ex art. 12 sexies.

2. Ricorre nell’interesse di P. e T. il difensore fiduciario avv. Trotino, denunciando violazione dell’art. 416 bis c.p. e L. n. 362 del 1992, art. 12 quinquies, nonchè contraddittorietà e mancanza della motivazione, perchè il Tribunale avrebbe inammissibilmente ribaltato la precedente decisione in materia cautelare personale nei confronti di P. e PI., con la rivalutazione dei medesimi elementi indiziari già ritenuti insufficienti a fondare quella misura. In particolare, invece, le dichiarazioni di I. sarebbero inattendibili e temporalmente inconferenti, le intercettazioni neutre o erroneamente interpretate in ordine al ruolo di PI. ed alla riferibilità alla persona fisica del ricorrente, la "distanza siderale" di P. dal clan Mallardo sarebbe stata espressamente argomentata nel provvedimento precedente afferente la custodia cautelare personale, la ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento impugnato "temeraria" quanto alle intestazioni di quote per le società La Rosa Immobiliare srl e la Immobiliare Mediterranea srl, la vicenda della società GAPE essendo invece emblematica della cautela commerciale del P., la consulenza d’ufficio essendo fuorviante e smentita da quelle difensiva ignorata dal Tribunale in ordine alla sproporzione tra disponibilità patrimoniali della coppia e capacità economiche anche in assenza di specifico confronto con le deduzioni difensive circa l’acquisizione di taluni dei beni. Non sarebbe poi stata motivata la prevedibilità della condanna, presupposto della confisca cui il sequestro sarebbe prodromico.

3. il ricorso deve essere giudicato inammissibile, per le ragioni che seguono.

3.1 E’ fenomeno proprio e tutt’altro che inusuale dei procedimenti in cui si procede per reati di criminalità organizzata e a questa connessi, caratterizzati anche dalla pluralità di posizioni individuali tuttavia a vario titolo e modo collegate, vuoi per singoli reati vuoi per le molteplici relazioni tra le diverse condotte ascritte nelle imputazioni provvisorie, la possibilità di distinti apprezzamenti di merito, o di legittimità, anche in ordine alla medesima tematica.

E’ infatti la peculiarità della possibilità individuale di ricorrere alle varie opportunità di subprocedimento (dalla richiesta di riesame a quella di revoca o modifica, all’appello avverso queste ultime, al giudizio di legittimità sui singoli provvedimenti collegiali di merito cautelare, con la pluralità di composizioni personali dell’autorità giudiziaria che adotta via via i contingenti provvedimenti) a rendere strutturalmente fisiologiche risposte diverse pure a situazioni apparentemente omogenee.

D’altronde, questa Corte ha, in coerenza con il principio generale dell’autonomia delle singole posizioni procedimentali ove trattate in modo autonomo nell’ambito di subprocedure differenti, insegnato il principio della non estensibilità dei cosiddetti giudicati cautelari singoli e specifici (salvo il caso anomalo del provvedimento affetto da vizio radicale: Sez. 5, sent. 21641/2004), precisando altresì – altrettanto coerentemente – che una diversa decisione anche di legittimità adottata nei confronti di altro soggetto sottoposto alle indagini per il medesimo reato non costituisce per sè fatto nuovo idoneo a mettere in discussione la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare proprio (Sez. 6, sent. 4993/2009; Sez. 2, sent.

6288/2000; Sez.2, sent. 6273/2000).

Del resto, quanto alla fase del giudizio di legittimità, è proprio la peculiarità del mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione (caratterizzato dalla cosiddetta doppia specificità del motivo – oltre a quella generale ex art. 581 c.p.p., lett. C anche quella tipica ex art. 606 c.p.p., comma 1 – nonchè dal principio di origine giurisprudenziale dell’autosufficienza dell’atto rispetto alle questioni dedotte) che rende fisiologiche, dal punto di vista delle norme interne al sistema, risposte differenti al medesimo quesito posto in successivi momenti da distinti soggetti che pur si trovino in ipotesi nella medesima situazione di procedimento, in quanto proprio la struttura dell’atto di ricorso può essere già per sè determinante al fine dell’esito della contingente decisione.

In tali evenienze, inevitabili dal punto di vista dell’attuale struttura del sistema processuale penale, può dirsi che competa in realtà al giudice del merito che ha occasioni di disponibilità del complessivo fascicolo la verifica della sussistenza di ragioni di opportunità/legittimità per dare coerenza motivata alle distinte posizioni. In altri termini, occorre ribadire che la sede fisiologica propria della riconduzione a razionalità ed omogeneità degli apprezzamenti di merito, relativi alle distinte posizioni all’interno del medesimo procedimento, è quella della richiesta al giudice per le indagini preliminari di revoca di provvedimenti in ipotesi dissonanti.

Costituisce peculiare applicazione di tale più generale problematica la questione del rapporto tra le decisioni interinali sulla libertà personale e quelle sulla cautela reale, in ordine alle medesime imputazioni provvisorie.

In proposito, l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte è nel senso che in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (su, sent. 7/2000). E’ quindi tendenzialmente esclusa ogni sorta di giudicato cautelare nel rapporto tra sussistenza delle condizioni per l’applicazione di misura cautelare personale e sussistenza delle condizioni per l’applicazione di misura cautelare reale, pur in relazione alla medesima ipotesi provvisoria di reato.

Questa Corte ha successivamente chiarito che nel procedimento incidentale concernente l’impugnazione di misure cautelari reali non contravviene alla regola – secondo la quale oggetto della valutazione non sono gli indizi di colpevolezza ma soltanto l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, cosiddetto "fumus delicti" – il giudice che prenda in esame l’esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari personali, ed in particolare il provvedimento di rigetto della richiesta di misura (o di sua sopravvenuta revoca), affermando l’estraneità della condotta addebitata alla fattispecie criminosa, dal momento che l’esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno radicalmente quella astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale per l’applicabilità delle misure cautelari reali (Sez. 2, sent.

19657/2007). Ciò perchè – è stato spiegato, e ciò precisa il senso dell’affermazione che precede – "è evidente che allorquando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per un determinato reato viene esclusa con motivazione che attiene ad una interpretazione degli elementi indiziari che valuta le condotte degli stessi indagati in maniera difforme da quella indispensabile per l’integrazione della fattispecie criminosa, viene a mancare proprio quella "astratta configurabilità del reato" che è requisito imprescindibile dell’applicabilità della misura cautelare reale".

In buona sostanza, ove la decisione sulla cautela personale abbia radicalmente escluso alcuna possibilità di configurare la fattispecie legale per cui si procede, la sorte della cautela reale può legittimamente risentire di tale radicale apprezzamento, sia pure in sede diversa.

3.2 Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha dato atto della diversa precedente decisione sul punto della custodia cautelare personale, ma, allo stato e con specifico apprezzamento di merito, non solo non ha escluso in termini radicali la permanenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, ma ne ha diffusamente argomentato la permanenza.

Rispetto a tale argomentazione, non apparente e non incongrua al contenuto probatorio delle fonti di prova come richiamate – non rilevando in questa sede eventuali vizi della motivazione, trattandosi di misura cautelare reale -, il ricorso, pur articolato in diligenti specifiche deduzioni, si risolve in precluse censure di merito.

Infatti, irrilevanti i vizi logici, quelli di omessa motivazione denunciati non sono sorretti dalla specificità documentale propria del principio di autosufficienza, risolvendosi pertanto, allo stato, in affermazioni di stretto merito e assertive.

Nè, per quanto prima spiegato, il diverso esito di altre decisioni dei giudici del merito cautelare rilevano con immediata ed assorbente efficacia in questa fase del procedimento.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 ciascuno alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-01-2012, n. 83 Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne relative alle annate 1997/1998 e 1998/1999 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 9785/2000, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) e il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia) si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-07-2012, n. 11876 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

che:

1. S.A. ha chiesto, con ricorso del 19 giugno 2009 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 19 settembre 2003 e definita con sentenza del 30 ottobre 2008.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in due anni un mese e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.000 applicando il parametro di 500 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura.

3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass, clv. n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 1.580 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 1.580 oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 775 Euro, di cui 280 Euro per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 525 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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