Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 21-05-2013, n. 21642

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa, datata 23.6.09, che aveva condannato L.F., alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alle spese ed al risarcimento del danno, per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. perchè, dicendo, nel corso di due diverse conversazioni telefoniche, all’Avv. G.A., Responsabile dell’Ufficio legale dell’istituto di F. C.:
"Non sì riapre niente. Rimane tutto così com’è. Fate quello che vi pare così scoppia il bubbone delle tangenti prese dai suoi colleghi" e successivamente al dott. C.L., Direttore Amministrativo dell’istituto di F. C. "E’ già partito l’ordine di cattura per l’ing. Z., minacciando di denunciare l’ing. Z., Direttore dei lavori presso l’O.P.A. di (OMISSIS), se il C.N.R. non avesse acconsentito ad addivenire ad un accordo in merito alla somma da corrispondergli a seguito delle riserve contabili da lui sollevate ammontanti a oltre 3 milioni di Euro, poneva in essere atti diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con danno del C.N.R.. In (OMISSIS), primi di (OMISSIS).
b) del reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il pagamento non dovuto delle somme iscritte a riserva in relazione all’appalto concernente le opere di ampliamento dell’ospedale (OMISSIS), consistiti nella minaccia, proferita per il tramite dell’Avv. La.An., rivolta al Prof. D.L., quale Direttore dell’istituto di F. C. del C.N.R.. stazione appaltante, di recare danno all’immagine del C.N.R., denunciando di avere corrisposto denaro ed altre utilità all’Ing. Z.O. responsabile del procedimento e direttore dei lavori delle opere pubbliche indicate, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
In (OMISSIS). Più precisamente il Tribunale dichiarava il L. colpevole dell’imputazione ascritta al capo b), in esso assorbito il capo a).
1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’ imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo di gravame:
a) mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza in relazione alle testimonianze assunte all’udienza del 03.07.2011. Secondo il ricorrente la ricostruzione dei fatti e la valutazione della testimonianza di La. sono viziate da travisamento perchè la condotta materiale del reato fu posta in essere dall’avvocato La., che interloquì con il prof. D., come precisato al capo b) dell’imputazione, sicchè solo unificando le due imputazione è possibile ipotizzare una fattispecie di estorsione completa in tutti gli elementi strutturali, in capo al L..
b) mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza in relazione alle testimonianze assunte all’udienza del 23.04.2009 e del 03.07.2008 e alla produzione documentale della difesa (doc. 2 e 3). La Corte di merito non ha valutato la testimonianza del consulente di parte S. che ha ricostruito la contabilità dei lavori eseguiti dal L. attestando quanto ancora doveva essere pagato all’impresa dell’imputato da parte della struttura ospedaliera. In particolare la Corte di merito ha eseguito una ricostruzione dei fatti non logica perchè non ha tenuto presente la richiesta economica, peraltro legittima, avanza dall’avvocato La. nel corso del colloquio con D. e, come entrambi i partecipanti al colloquio hanno ribadito, tale richiesta sicuramente riguardava il pagamento di riserve tardivamente iscritte nel bilancio dell’impresa.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente afferma di voler censurare i punti di illogicità, di carenza e di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato ma poi contrappone alla motivazione della Corte, che ha come peculiarità quella di aver rivisto l’assetto strutturale dei fatti richiamati in imputazione cogliendone la unicità e opportuna scansione temporale, una diversa valutazione di tali fatti che si giustifica solo per essere più proficua per gli interessi difensivi dell’imputato, e comunque, senza mai individuare specificamente i predetti vizi.
2.1 Il ricorso dell’imputato, pertanto, si fonda su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606 c.p.p., comma 3), essendo caratterizzati da censure in punto di fatto della sentenza impugnata, oltre ad essere manifestamente infondati.
2.2 La motivazione del provvedimento della Corte di merito, per contro, non presenta punti di manifesta illogicità ed è completa nella indicazione degli elementi di prova a sostegno delle argomentazioni poste a base del giudizio di responsabilità , che si manifesta assolutamente coerente anche quando esclude la possibilità di ravvisare il delitto di ragion fattasi a causa della pretesa economica ingiustificata perchè oltre le richiamate riserve, avanzata dal La. per conto del L..
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00). Il ricorrente va anche condannato a rifondere le spese del giudizio alla parte civile che ne ha fatto richiesta, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione, in favore della parte civile CNR delle spese degrado che liquida in complessivi Euro 5000,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013

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Cass. pen., sez. VI 28-11-2008 (13-11-2008), n. 44420 Pluralità di armi illegalmente detenute – Condotta accertata in un unico contesto – Reato continuato

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CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione (capo A) la difesa dell’imputato deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 lamentando in particolare che alla decisione di responsabilità si sia giunti valorizzando dei preconcetti (trasporto in ora notturna garantito dalla presenza di armi) ed utilizzando la presenza di una sostanza da taglio per la quale non si è svolta alcuna indagine tecnica.
Il motivo per come prospettato è inammissibile.
Va infatti ribadito che le censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non sono proponibili in questa sede (cfr.: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perchè la Corte di Cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l’eventuale prospettato "difetto di logicità": a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo; b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Esula quindi dal controllo del Supremo collegio, anche dopo la riforma della L. n. 46 del 2006 (Cass. Penale sez. 2, 5 maggio 2006, in ric. Capri), la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e pertanto non costituisce vizio – comportante controllo di legittimità – la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione per il ricorrente delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 5, 07569/1999 in ricorso Jovino; asn 199610751 riv. 206335-conf. Asn 199801354 riv.
210658-conf. asn 199707113 riv. 208241- conf. asn 199800803 riv.
210016-conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428-vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944).
Su questo piano risulta che la decisione impugnata: ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti, sulla base di una motivazione che non appare nè illogica, nè scoordinata rispetto agli elementi a disposizione; ne ha poi riconosciuto l’adeguatezza e la congruenza attraverso un percorso argomentativo ragionevole e persuasivo, in quanto correlato adeguatamente dalle risultanze processuali, rispetto alle quali il ricorso non ha indicato segni convincenti di utile criticità, limitandosi ad evidenziare e valorizzare i medesimi dati, processualmente acquisiti, che il giudice di merito ha ritenuto probatoriamente non risolutivi per l’imputato.
Con un secondo motivo di impugnazione (capo B) il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale, posto che l’aumento per la continuazione è stato ottenuto considerando plurimi reati in tema di armi anzichè uno solo.
Il secondo motivo, come sostenuto anche dal Procuratore generale, è fondato.
La detenzione di più armi in un unico contesto non costituisce un reato continuato, ma un singolo reato ed il numero delle armi può rilevare solo ai fini della determinazione della pena (Cass. Penale sez. 1, 19411/2008, 240180, Liotta. Massime precedenti Conformi: N. 12616 del 1986 Rv. 174245, Agostani; N. 10683 del 1995 Rv. 202539 Giuffrida, N. 4353 del 2006 Rv. 233437). Tale principio è stato oggetto di recente ulteriore conferma (Cass. Penale sez. 1, 19411/2008, 240180, Liotta), pur in presenza di pronunciamenti contrari, rimasti peraltro isolati, per i quali la detenzione di più armi, ove non frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione, determinerebbe comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, unificabili ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 1 (Sez. 5, n. 1353 del 13/03/2000, Fastoso, rv. 216610; Sez. 2, n. 15402 del 26/02/2004, Chiruzzi, rv. 228827).
La regola giuridica che va ribadita, come idonea a disciplinare il caso odierno, va fondata sulla differenza che tra "atti" ed "azione" considerando, nel contempo, la possibilità che una condotta sia costituita da più atti, quando essi siano caratterizzati dalla convergenza verso un unico scopo e dalla loro corvtestualità (in termini: Cass. Penale sez. 1, 19411/2008, 240180, Liotta). Nel caso in questione la condotta di detenzione va considerata unica, pur avendo contemporaneamente ad oggetto più armi, ed è idonea ad integrare un unico reato, così come avviene, ad esempio, per la detenzione di più dosi di sostanza stupefacente, e tenuto altresì conto che è la stessa norma incriminatrice (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2) che prevede la detenzione di "armi", usando il plurale indeterminativo per indicare che il reato può avere ad oggetto, indifferentemente, una sola o più armi; circostanza, quindi, che lungi dal configurare altrettanti reati autonomi, può soltanto influire sulla determinazione concreta della pena.
In applicazione di detti principi la sentenza va pertanto annullata limitatamente alla applicata continuazione interna per il reato in tema di armi.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta assenza assoluta di motivazione sulla entità della pena inflitta e per la quale era stata chiesta e ampiamente sostenuta nell’atto di appello una congrua riduzione.
Anche questo motivo è fondato.
Il primo giudice, sul punto della sanzione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si è limitato alla mera testuale espressione di convincimento: "si stima congrua la pena base di anni 6 di reclusione ed Euro 27 mila di multa", a fronte di una oscillazione edittale fissata da 1 a 6 anni di reclusione e da Euro 3 mila a Euro 26 mila.
La Corte distrettuale, a sua volta, occupata dal merito e dal tema i della continuazione fra tutti i fatti contestati, non ha per nulla motivato sulla posologia sanzionatoria, pur partendo dalla identica pena base di anni 6 di reclusione e Euro 27 mila di multa, per il reato più grave. E’ ben vero che in tema di determinazione della pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all’efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio, sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito; ed è altrettanto vero che la relativa motivazione può essere sintetica, ma ciò presuppone – cosa non verificatasi nella presente vicenda – che le necessarie argomentazioni siano già state adeguatamente svolte nell’esame di altri punti (Cass.pen. sez. 5, 9074/1983, rv 160936, Siani; N 158977; N 158834; 157655; N 156961;
N 158285).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicata continuazione interna per il reato in materia di armi, nonchè quanto alla misura della pena inflitta in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. III, 11 maggio 2011, n. 10331 Il calciatore paga in ritardo la polizza, niente indennizzo in caso di infortunio

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In fatto

C.C., nel convenire in giudizio la RAS s.p.a. dinanzi al tribunale di Milano, ne chiese la condanna al pagamento dell’indennizzo dovutogli a seguito di un infortunio occorsogli, il (OMISSIS), durante lo svolgimento di una gara del campionato di calcio di serie A.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, in ragione del tardivo pagamento della rata di premio, in scadenza il (OMISSIS) e corrisposta dall’assicurato soltanto il successivo XXXXXXXX, ben oltre il periodo di mora consentito dall’art. 1901 c.c.

La sentenza fu impugnata dall’attore dinanzi alla corte di appello di Milano, che ne rigettò il gravame.

Il C. ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso la RAS.

In diritto

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono del tutto privi di pregio.

Esso si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la tardività del pagamento della polizza, oggettivamente rilevabile sotto il profilo temporale, non potesse essere seriamente contestata alla luce di circostanze, irrilevanti ed equivoche, come l’esistenza di una sorta di presunzione di conoscenza da fatto notorio (la notizia dell’infortunio del C. venne riportata dai quotidiani sportivi) ovvero l’iniziale apertura di una pratica risarcitoria (poiché l’invito a presentarsi presso il fiduciario delegato alla liquidazione dei danni provenne dalla sede romana della compagnia mentre i premi erano pagati presso l’agenzia di XXX, onde l’evidente difetto di collegamento tra i due uffici). Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logico-giuridici, che il collegio, entro i limiti consentiti dalla natura del giudizio di legittimità, interamente condivide. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue come da dispositivo, giusta il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00, per spese generali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 21-01-2011, n. 1834

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Svolgimento del processo

1- Con sentenza in data 02.02.2010, resa in esito a rito abbreviato, il Tribunale monocratico di Ancona, sezione distaccata di Osimo, dichiarava P.E. colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per il porto ingiustificato di un coltello, fatto commesso il (OMISSIS), così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche e della diminuente del vizio parziale di mente, alla pena, condonata ex L. n. 241 del 2006, di giorni 15 di arresto ed Euro 50,00 di ammenda, disponendo altresì confisca e distruzione del coltello oggetto del reato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava il gravame deducendo:

omessa irrogazione della dovuta misura di sicurezza in relazione alla ritenuta pericolosità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Va premesso che il ricorso per Cassazione nel caso di specie è ammissibile, pur vertendo sulla sola misura di sicurezza, atteso che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, l’impugnazione esperibile non può essere quella ex art. 680 c.p.p., comma 2, ma appunto il solo ricorso per Cassazione (sul punto cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 27798 in data 25.06.2008, Rv. 240909, El Khadri, e, nello stesso senso, in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. – ma il principio è lo stesso- v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 34805 in data 01.07.2009, Rv. 244570, Toma; Cass. Pen. Sez. 3, n. 7641 in data 03.02.2010, Rv. 246196, P.G. in proc. Grigoras.).

Ciò, posto, deve essere rilevato come il giudice, nell’impugnata sentenza, pur avendo ritenuto l’imputato affetto da seria infermità di mente (perpsicosi di tipo psicoaffettivo: "quadro psichiatrico identificabile in una depressione psicotica… soprattutto per quel che concerne agiti compulsivi ed ipocritica nel considerare le conseguenze dirette dei propri atti") tanto da applicare la diminuente del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., ha mancato totalmente il doveroso conseguente esame dell’eventuale pericolosità dell’imputato e, soprattutto, della sua attualità (si ricorda che il fatto è del (OMISSIS), mentre il giudizio si è svolto nel Febbraio 2010) in funzione del combinato disposto degli artt. 202 e 203 c.p.p. e art. 219 c.p.p., comma 3.

Ed invero il giudice territoriale ha, in modo inammissibile, in sostanza sospeso il giudizio sul punto in relazione a vicende processuali estranee alla presente procedura (per il parallelo procedimento penale), così mancando di effettuare una concreta valutazione specifica. Si impone dunque annullamento parziale con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto, per il doveroso esame in ordine all’eventuale concreta ed attuale pericolosità del P., al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione – se del caso – di idonea misura di sicurezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla denegata applicazione della misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale monocratico di Ancona, sezione distaccata di Osimo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.