Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 08-02-2011, n. 4565 Competenza per territorio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano il 20.4.09 condannò il giornalista A.N., autore dell’articolo dal titolo "I DS processano la Poli Bortone", per diffamazione a mezzo stampa ( art. 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 21) di M.A. ed P.A. R. e per omesso controllo ( artt. 57 e 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 13) S.A., direttore responsabile del quotidiano "(OMISSIS)" sul quale l’articolo era stato pubblicato il (OMISSIS) (termine di prescrizione prorogato per sospensione di gg.

27 alla data 11.12.2010), ciascuno con generiche ad Euro 400 di multa ed al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.

La Corte di Milano, a fronte degli appelli delle opposte parti private, ha ridotto la pena inflitta a S. ad Euro 300 e liquidato a titolo di danno morale la somma di Euro 50.000 a favore di ciascuna parte civile.

Il ricorso comune (Avv. V. Di Grazia) denuncia inosservanza di legge:

1 – per la ritenuta inammissibilità dell’eccezione per incompetenza per territorio del Tribunale di Milano; 2 – per il rigetto della richiesta di esclusione diparte civile, perchè la stessa Corte ha ritenuto che il risarcimento, disposto con sentenza 12075/06 dal Tribunale civile di Milano prodotta in giudizio, era stato pronunciato solo a carico della società editrice, mentre nel processo in corso gli offesi si erano costituiti contro gl’imputati.

2 – Il primo motivo contesta in via di principio la competenza del Tribunale di Milano, a suo tempo determinata per il luogo di deposito del quotidiano, stampato in luoghi diversi (cfr.: Cass., Sez. 1, n. 41038/02), perchè la giurisprudenza sopravvenuta afferma: "…solo eccezionalmente può farsi riferimento al deposito in questura delle copie, e cioè limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincida con il momento del suo distacco dall’azienda tipografica e si verifichi successivamente, all’atto dell’assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti ecc.)…" (cfr.: Cass. Sez. 1, n. 28454/07).

Indi argomenta il presupposto di fatto con l’argomento che nella specie si tratta dell’edizione nazionale del quotidiano, per sè comunque non risolutivo.

Difatti il motivo fa grazia del rilievo preliminare della Corte di merito, che la Difesa degl’imputati ricorrenti aveva eccepito l’incompetenza territoriale al GUP di Monza nel cui circondario ((OMISSIS)) si stampava il quotidiano, con l’allegazione che era redatto in più luoghi e teletrasmesso in più sedi per la stampa, chiedendo l’adozione del criterio sussidiario del luogo di prima diffusione, coincidente con quello di deposito presso la Questura di Milano delle c.d. "copie d’obbligo". Il GUP, accolta l’eccezione, aveva dichiarato incompetenza, trasmettendo gli atti al PM di Milano, che ripeteva la richiesta di giudizio.

La parte, senza peraltro chiedere che si sollevasse conflitto di competenza, riproponeva l’eccezione nel senso inverso suindicato, stavolta rigettata.

La Corte di appello (del distretto di cui peraltro fanno parte i due circondari) ha ritenuto inammissibile il motivo, per mancanza d’interesse degl’imputati appellanti che mirano alla prescrizione del reato, essendo semmai riconoscibile quello delle P.C. e comunque sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., l’irregolarità cui la prima eccezione avrebbe dato causa.

Il ricorso contesta l’irriconoscibilità dell’interesse dei proponenti a far decorrere il termine di prescrizione, nonchè la parificazione a fini di sanatoria dell’irregolarità della sentenza, pronunciata da giudice territorialmente incompetente alla nullità. 2.1. Il motivo è infondato.

Giusta la previsione di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1 sia l’eccezione d’incompetenza territoriale, che quella di eventuale nullità a regime intermedio di un atto della fase precedente, devono essere dedotte prima del giudizio, perchè investono il decreto che lo ha disposto. Entrambe le eccezioni, se respinte, possono essere ripetute nell’atto d’impugnazione.

L’eccezione di nullità però può concernere poi un atto del processo. Pertanto l’art. 182 c.p.p. preclude in genere la deducibilità del vizio a chi ha dato causa all’atto o ha contribuito a darvi causa, ovvero è privo d’interesse all’osservanza della disposizione violata.

La disciplina dell’eccezione d’incompetenza non necessita invece del riferimento analogico all’art. 182. E’ sufficiente la disposizione dell’art. 24 c.p.p., che, in parallelo all’art. 604 c.p.p., comma 4, prevede che il giudice di appello, se non deve annullare la sentenza per incompetenza territoriale tempestivamente eccepita dall’appellante, pronunci nel merito.

Difatti, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1 lett. a, oltre a verificare preliminarmente se la, parte appellante sia legittimata, per aver proposto l’eccezione prima del giudizio, ad impugnare la sentenza per incompetenza territoriale, il giudice d’appello deve, nel caso dell’art. 24 c.p.p. come in ogni altro, riconoscere attuale e concreto il suo interesse.

E, irretrattabile l’azione penale, viepiù che l’annullamento della sentenza per incompetenza territoriale fa salva l’efficacia delle prove acquisite ( art. 26 c.p.p.), non può ritenere concreto l’interesse a che la sentenza di primo grado sia pronunciata da altro giudice, che si era spogliato del processo, accogliendo opposta eccezione d’incompetenza della stessa parte, men che attuale l’aspettativa di decorso del termine di prescrizione del reato.

Sotto entrambi i profili l’esercizio della facoltà d’impugnazione risulta privo d’interesse riconoscibile al "giusto processo", imposto dall’art. 111 Cost., comma 1.

Pertanto la sentenza impugnata risulta incensurabile agli effetti penali.

3 – Il 2 motivo è invece fondato, per la contraddittoria concessiva della sentenza.

Il Tribunale aveva condannato gl’imputati al risarcimento del danno, con rinvio al giudice civile per la liquidazione. Con l’appello gl’imputati ripetevano eccezione alla costituzione di P.C. degli offesi che avevano già ottenuto, il 21.10.06, dallo stesso Tribunale in sede civile la condanna della Società editrice (editore e proprietario della testata).

La Corte di merito ha rigettato l’eccezione, per la riserva della costituzione di P.C. contro gl’imputati. Quindi, rilevando la solidarietà dell’obbligazione e che il danno non risultava risarcito, ha bensì respinto la richiesta di provvisionale delle stesse P.C., ma accolto quella di liquidazione che, limitando al titolo di danno morale, ha operato in misura equitativa.

Il ricorso si rifà a giurisprudenza risalente (ovviamente insuperata, n.d.s.) di questa Corte in sede civile (Cass., 2 Sez. civ., 8.7.81, n. 4488, rv. 415195) circa l’identità preclusiva di causa petendi e petitum. E sostiene che, pur concernendo la sentenza del Tribunale civile i soli responsabili civili, non si poteva liquidare a titolo parziale il danno da risarcire.

Orbene, per via della solidarietà, secondo l’art. 74 c.p.p. 1988, l’azione civile nel processo penale può esercitarsi anche contro il responsabile civile. E, come già l’art. 24 c.p.p. 1930, l’art. 75 autorizza a trasferire nel processo penale l’azione civile già proposta al giudice civile, purchè tale giudice non abbia pronunciato sentenza anche non passata in giudicato.

Tanto implica inversamente che, identica la causa petendi, non è possibile duplicare il giudizio a fini civili in sede penale contro i soli imputati, qualora si sia già svolto in primo grado processo civile contro i responsabili civili ed il Giudice civile non abbia posto confine al petitum, alla luce di espressa riserva dell’obbligo solidale degli stessi (v. ad es. il caso delle assicurazioni per solo danno materiale).

Nulla consente nella specie d’affermarlo, sicchè è ineludibile annullamento senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente agli effetti civili. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8192 Imposta di successione

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Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente avviso di rettifica e liquidazione di imposta di successione ed INVIM, notificato a R.M. (in proprio e quale rappresentante del figlio minore C.L.), C.A., S., P. e C., eredi di C.R., è stato dichiarato improcedibile l’appello dell’Ufficio: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che fosse stato violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in quanto l’appellante aveva "omesso di menzionare tutti i nominativi degli appellati con particolare conseguenza sulle posizioni dei minori" e l’atto non era stato notificato all’unico domiciliatario in tante copie quanti erano i destinatali; dall’altro, che non fosse stata rispettata la procedura di notificazione di cui alla L. n. 890 del 1982, non essendo state poste in essere tutte le modalità previste dall’art. 3 della Legge stessa.

2. I contribuenti R.M., C.A., C.S., C.P. e C.C. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

C.L. non si è costituito.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e degli artt. 75 e 285 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha, in sostanza, ritenuto che l’Ufficio fosse incorso nella violazione del citato art. 53 (con conseguente "improcedibilità" dell’appello) per non aver proposto l’impugnazione anche nei confronti di C.L. personalmente, divenuto maggiorenne (com’è pacifico in causa) nel corso del giudizio di primo grado, al quale aveva partecipato, unitamente ad altri litisconsorti, per mezzo della madre legale rappresentante.

Il motivo è fondato nei sensi appresso specificati.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato; ed è stato precisato, con specifico riferimento al caso di raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non si pone alcun problema di buona fede e quindi di tutela della parte incolpevole, giacchè lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento della maggiore età costituisce un evento prevedibile nell’oc e nel quando (Cass. Sez. un., n. 15783 del 2005 e Cass. nn. 23082 del 2005, 3455 del 2007, 4345 del 2010).

Ne consegue che, nella fattispecie, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (secondo il quale il ricorso in appello deve essere proposto "nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"), il giudice d’appello, avendo riscontrato la non integrità del contraddittorio, avrebbe dovuto, anzichè dichiarare "improcedibile" l’appello, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.L., ormai maggiorenne (in generale, sulla dimensione eminentemente processuale della nozione di litisconsorzio necessario nel processo tributano, cfr. Cass. n. 22523 del 2007, 14378 del 2010).

2. Con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata in ordine alle altre concorrenti ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenuto la "improcedibilità" dell’impugnazione, e cioè: a) per l’omessa notifica dell’atto al domiciliatario in tante copie quanti erano i destinatari; b) per il mancato rispetto delle norme relative alle modalità di notificazione per mezzo del servizio postale prescritte dalla L. n. 890 del 1982, in particolare dall’art. 3, il quale stabilisce gli adempimenti ai quali è tenuto l’ufficiale giudiziario che esegue la notifica.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

Quanto al primo, è sufficiente ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 29290 del 2008) hanno affermato il principio in virtù del quale la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

In ordine al secondo profilo di censura, va premesso che, in materia di contenzioso tributario, la disciplina delle notificazioni è dettata dalle norme del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare, quanto alle modalità di notifica, dall’art. 16, richiamato, per il ricorso di primo grado, dall’art. 20, e, quanto al ricorso in appello, tramite il rinvio a quest’ultima norma, dall’art. 53.

Ciò posto, va ribadito che il citato art. 16, al comma 3, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento: tale disposizione abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione di tipo semplificato (Cass. n. 17723 del 2006; cfr., anche Cass. n. 1906 del 2008). Ne consegue che risulta fuori luogo il richiamo del giudice d’appello alle disposizioni dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982. 4. Gli altri motivi di ricorso, concernenti il merito della controversia (del quale il giudice d’appello si è occupato ad abundantiam, in carenza di potestas iudicandi: Cass., Sez. un., n. 3840 del 2007), restano assorbiti.

5. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra indicati (in particolare, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.L.), oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 08-03-2011, n. 8962 Base imponibile

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Svolgimento del processo

Con sentenza 20.11.2008 il giudice del tribunale di Massa dichiarò R.D.G. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3, – per avere, quale titolare della ditta B.A. Import Export, al fine di evadere l’IVA, sulla base della falsa rappresentazione nei registri IVA delle operazioni eseguite, che venivano indicate come soggette al c.d. regime del margine anzichè a quello ordinario, ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento (in particolare, omettendo di presentare i prescritti intrastat, di regolarizzare le fatture di acquisto e detenendo dichiarazioni sostitutive di atto notorio dalle quali risultava l’assolvimento degli obblighi IVA) indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2002 elementi attivi inferiori a quelli effettivi con evasione IVA per Euro 4.444.697,00 – e lo condannò alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

L’imputato propose appello eccependo, tra l’altro, che egli aveva indicato nella dichiarazione IVA tutti gli elementi attivi ed aveva ritenuto applicabile il regime del margine trattandosi di beni usati provenienti da privati o da soggetti che non avevano utilizzato il regime della detrazione dell’IVA sugli acquisti. Non era infatti sufficiente l’intestazione del veicolo ad una impresa di noleggio di mezzi di trasporto, dato che non vi era la prova che il bene fosse stato usato dall’impresa nell’esercizio della propria attività.

La corte d’appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: Lamenta che la corte d’appello non ha risposto alle eccezioni contenute nell’atto di appello ed in particolare non ha considerato che devono considerarsi acquistati da soggetti privati anche i beni provenienti da soggetti che non abbiano potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti. Nella specie, anche qualora i beni provenissero da società di autonoleggio, il giudice non ha rilevato che le stesse non potevano esercitare il diritto alla detrazione, trattandosi di veicoli destinati ai propri dipendenti e non al noleggio, sicchè doveva essere applicato il regime del margine. Pertanto, l’esame dei libretti di circolazione non consentiva all’acquirente alcun controllo sul diritto alla detrazione iva. La corte d’appello ha invece illogicamente preteso dall’imputato un controllo fino alla valutazione della effettiva correttezza di quanto a lui dichiarato dal cedente originario, controllo che è stato omesso dalla medesima corte. In sostanza il giudice non ha accertato se il venditore aveva detratto l’imposta sugli acquisti e quindi se in concreto non era applicabile il regime del margine. I veicoli avevano tutte le caratteristiche di bene usato, già definitivamente tassato nello stato di provenienza.

2) violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3, per insussistenza dell’elemento della fraudolenza. Osserva che, per avere rilevanza penale, il comportamento del soggetto deve essere maliziosamente teso all’evasione dell’imposta. Nella specie è evidente l’assenza degli artifici richiesti dall’art. 3 cit. dato che l’imputato non ha posto in essere alcuna condotta idonea ad ostacolare l’accertamento. Tutte le fatture emesse infatti riportano il regime di fatturazione prescelto.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che era ben possibile che le società venditrici non avessero potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’iva in quanto poteva trattarsi di autovetture destinate ai propri dipendenti e non al noleggio, con la conseguenza che doveva appunto essere applicato il regime del margine. Lamenta quindi che il giudice non ha accertato se l’operatore comunitario avesse in concreto detratto l’iva in base al regime interno e quindi se in concreto non potesse essere applicato il regime del margine.

Il motivo è infondato. Invero, il giudice di primo grado, con congrua ed adeguata motivazione, ha rilevato che il regime dell’imponibile differenziale rappresenta comunque una eccezione rispetto alla normale operazione intracomunitaria. Da ciò deriva non solo che l’importatore nazionale è tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi (in merito al bene oggetto di trasferimento) e soggettivi (con riguardo alla scelta operata dalla ditta venditrice) che possono legittimare il ricorso alle norme eccezionali che prevedono il beneficio, ma anche che spetta a chi invoca l’applicazione del regime eccezionale di fornire la prova dei requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano tale applicazione.

Nella specie l’imputato non ha fornito nessuna prova della effettiva sussistenza degli elementi di fatto invocati nel ricorso (ossia che le vetture acquistate erano state destinate ai dipendenti delle società venditrici e non al noleggio e comunque che le medesime società non avevano detratto l’imposta sugli acquisti in base al regime interno di detraibilità), ma al contrario il giudice del merito ha accertato, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che le fatture di vendita non contenevano alcun riferimento al p.25 UstG che disciplina lo specifico caso del margine nella disciplina tedesca e comunque che tutti i soggetti che avevano ceduto le vetture alla BA Import Export avevano denunciato l’operazione di vendita con il modello Intrastat, per cui avevano aderito al regime ordinario.

I giudici del merito hanno anche plausibilmente osservato che, pur essendo vero che all’epoca non era obbligatorio in Germania inserire nelle fatture una formulazione che richiamasse l’applicazione del p.25 UstG e specificasse l’adesione al regime ordinario o a quello derogatorio, la consapevolezza dell’imputato sul reale regime prescelto dai venditori emergeva dalla sua qualifica di importatore professionista che, da un lato, lo obbligava ad informarsi sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del ricorso al regime del margine, e, da un altro lato, dimostrava che il medesimo, avendo a disposizione tutte le informazioni anche documentali (fra cui i libretti di circolazione) per accertare l’effettivo regime cui erano ricorsi i venditori, era in realtà a conoscenza della insussistenza delle condizioni per l’applicazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito con modificazioni in L. 22 marzo 1995, n. 85, e per poter fruire del derogatorio regime del margine, sicchè il suo comportamento doveva ritenersi ispirato da dolo, non essendo possibile ipotizzare, in ragione della sua qualifica professionale, che egli si fosse formato un convincimento sulla soggezione dei veicoli usati al regime ordinario.

Ritiene invece il Collegio che sia fondato il secondo motivo. Perchè sia integrato il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3, (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (che superino gli importi ivi indicati) ma è anche necessario il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, nonchè che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione.

Nella specie il ricorrente lamenta appunto che egli non aveva posto in essere alcuna falsa rappresentazione nelle scritture contabili e che comunque non sussisteva l’elemento della frode, dal momento che non si era avvalso di mezzi fraudolenti per ostacolarne l’accertamento. Le fatture, infatti, riportavano tutte il regime di fatturazione prescelto (c.d. regime del margine) e le scritture indicavano tutti gli elementi attivi.

Ora, sul punto, il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia apodittica ed in realtà meramente apparente, perchè la corte d’appello non ha specificato quali fossero i raggiri ed i mezzi fraudolenti adoperati dal R. per ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili, ma si è limitata ad affermare che il raggiro consisterebbe nella mancata comunicazione delle operazioni mediante il modello Intrastat.

Sennonchè non è stata spiegata la ragione per la quale un comportamento omissivo, costituito dal mancato invio di un modello – che di per sè costituisce un illecito amministrativo punito specificamente con una sanzione amministrativa – potrebbe anche costituire un vero e proprio raggiro e comunque un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento di false rappresentazioni contenute nelle scritture contabili.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Genova.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11602

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza 31.3.2010, confermava la condanna inflitta a B.E. e BU.Ad., per il reato di tentato omicidio in danno di Ba.Kl. e reati satellite, occorsi in Savona il 23.12.2007, alle pene di anni cinque e mesi due di reclusione per B. e di anni cinque e mesi otto di reclusione per Bu., in sede di giudizio abbreviato, dal gup presso il Tribunale di Savona.

Il Ba. era stato trovato in piazza del Popolo di Savona, dalle forze dell’ordine, giacente per terra e insanguinato per ferite da arma da taglio, a seguito di un diverbio occorso con i due imputati, che erano stati visti dal fratello della vittima ed erano stati indicati come autori dell’aggressione dallo stesso Ba.. I ricorrenti venivano rintracciati, venivano anche rinvenuti i due coltelli usati per l’aggressione, entrambi ammettevano la loro responsabilità, ancorchè cercando di contenere la portata del loro intervento violento. Assumevano di aver solo inferto un pugno contro la vittima e di aver dovuto usare il coltello per difendersi dal Ba., che fece uso di stampella. Solo all’udienza del giudizio abbreviato, il B. ammetteva di aver portato il coltello, consapevole che il contrasto con la parte offesa non si era chiuso la sera precedente, quindi nutrendo l’intenzione di usarlo. Veniva dai giudici di merito ritenuta integrata l’ipotesi del tentato omicidio, considerati la parte del corpo della vittima attinta (zona toracica), il numero di colpi riscontrati (cinque colpi inferti con due coltelli), la profondità dei colpi (almeno uno attinse la pleura) ed il tipo di arma usata (coltelli a scatto con lama di oltre cm. 10), circostanze queste che portavano ad esprimere un giudizio di idoneità ed univocità degli atti rispetto all’esito letale. Quanto all’animus necandi, con doppia sentenza conforme, i giudici di merito lo ritenevano conclamato dalla pluralità di colpi, dalla zona attinta, dal tipo di coltello usato e dalle stesse indicazioni del testimoniale raccolto, secondo cui si trattò di una spedizione punitiva, strascico di un tentativo di conciliazione non andato a buon fine della sera precedente. Giudizio questo espresso in grado di appello, all’esito della rinnovazione della perizia medico legale, che evidenziava come almeno una delle coltellate fu da punta e taglio, fu profonda ed attinse la pleura.

In primo grado non veniva concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, perchè non vi era prova agli atti dell’intervenuto risarcimento; in secondo grado la corte confermava la decisione, in ragione però del fatto che la somma pagata a titolo di ristoro non era congrua e che venne offerta dopo l’instaurazione del giudizio abbreviato. Le circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado venivano valutate in entrambi i giudizi di merito solo con giudizio di equivalenza, in ragione della gravità del fatto e della personalità degli imputati.

2. Avverso la sentenza, interponeva ricorso per Cassazione la difesa di entrambi gli imputati, per dedurre vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) e d). Non sarebbe accettabile l’intervenuta condanna per il reato di tentato omicidio, laddove sarebbe stata esclusa dal perito la sussistenza di un pericolo di vita in capo alla persona offesa, che venne sentita dal pm un’ora dopo il fatto, segno questo delle buone condizioni di salute in cui versava la vittima. Non sarebbe stato spiegato dai giudici di merito perchè venne disattesa la consulenza di parte del prof. R., che concludeva sulla non idoneità della condotta con argomentazioni approfondite, laddove si sarebbe registrato un appiattimento sulle tesi del Perito, tesi espresse peraltro non in termini di certezza, ma di semplice probabilità.

In secondo luogo, viene contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, posto che la somma che venne consegnata fu di 5000 Euro, somma sicuramente elevata in relazione alle condizioni economiche dei due imputati; fu consegnata nel maggio 2008, laddove l’ordinanza che ammise il giudizio abbreviato fu del 16.1.2009 e la parte offesa si dichiarò soddisfatta della somma ricevuta.

Infine, viene dedotta violazione dell’art. 62 bis c.p., in ragione del fatto che le circostanze attenuanti generiche furono concesse, ma solo con giudizio di equivalenza, laddove il buon comportamento processuale, l’assenza di pendenze o precedenti, la condotta Sparatoria post delictum, avrebbero dovuto portare ad una più favorevole valutazione.
Motivi della decisione

I motivi sono manifestamente infondati e di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto al primo dei motivi avanzati, concernente la qualificazione del reato, deve essere sottolineato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta dei due imputati debba essere valutata in termini di tentato omicidio e non di lesioni aggravate, considerato il dato oggettivo della idoneità letifera dei due coltelli sequestrati agli imputati ed usati nell’occorso e valutata la micidialità di almeno una delle coltellate inferte, da punta e taglio che attinse la zona toracica, provocando pneumotorace con versamento pleurico.

Correttamente il dato della zona attinta, certamente vitale, è stato valorizzato con conseguente sottovalutazione delle osservazioni difensive facenti leva sulla breve durata della malattia e sulle buone condizioni della parte offesa subito dopo il fatto, essendo stato nell’immediatezza il BA. sentito dagli investigatori. E’ assolutamente inconfutabile il principio secondo cui il giudizio sull’idoneità dell’azione va condotto in concreto, ma con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare, rilevando ovviamente la potenzialità lesiva dell’azione medesima, indipendentemente dalle limitate conseguenze arrecate: se così non fosse, del resto, l’azione proprio per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Una volta appurato (senza incertezze che almeno uno dei colpi fu da punta, oltre che da taglio e che fu mirata la zona toracica (la zona più vitale) i giudici di merito non potevano che giungere alle conclusioni prese. Nessun vizio di illogicità è apprezzabile, nè risultano forzature del dato normativo.

Quanto all’intervenuto diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, la Corte ha ritenuto che – al di là della tempistica del risarcimento – la somma asseritamente versata a mani della vittima non è congrua a configurare un ristoro adeguato, sia sotto un profilo economico che sotto un profilo morale, alla luce della durata della malattia e della drammaticità del fatto, valutazione questa che costituisce espressione di discrezionalità che non può essere censurata in sede di legittimità, trattandosi di questione di puro merito.

Analogo discorso deve essere fatto sul terzo motivo con cui si censura il giudizio espresso in sede di bilanciamento: le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione solo nell’ipotesi in cui siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Cass. 23.5.2007, n. 25532): la corte territoriale ha infatti opinato nel senso che un giudizio di miglior favore non sarebbe congruo, alla luce della gravità del fatto e della personalità degli imputati, inclini all’uso del coltello per risolvere le conflittualità, dando prova di aver operato una valutazione ancorata ai dati di fatto e dunque non arbitraria.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusta il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

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