Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-04-2011, n. 2140 Provvedimenti contingibili ed urgenti Sindaco

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata, con il quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.118 prot.n. 303 del 28 ottobre 2009, adottata dal Prefetto di Foggia nella veste di Commissario delegato per il superamento dei danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di Lesina.

Il predetto provvedimento è stato preceduto dal d.P.C.M. del 31 ottobre 2008, con il quale veniva dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art.5,comma 1°, della legge 24 febbraio 1992, n,225, e fino al 31 dicembre 2009, lo stato d’emergenza nel territorio del Comune anzidetto, dove, per la presenza di rocce gessose, nelle quali sono presenti fenomeni carsici, si determinano numerose cavità con conseguente rischio di crolli improvvisi degli edifici sovrastanti.

Con ordinanza n.3750 del 30 marzo 2009 il Prefetto di Foggia, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della P.C.M. è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, con facoltà di adottare, anche d’intesa con l’Autorità di Bacino della Puglia, tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza e provvedere, attraverso la predisposizione di un apposito piano, agli interventi descritti alle lettere a), b) c), del punto 3 dell’art.1 della detta ordinanza.

In tale contesto con l’impugnata ordinanza il Prefetto di Foggia, considerato che l’edificio appartenente al condominio in epigrafe, a giudizio dell’Autorità di Bacino della Puglia, doveva essere considerato di "media criticità", così da rendere necessaria l’effettuazione di un’immediata verifica sull’effettiva tipologia delle fondazioni realizzate nel suo sottosuolo, intimava e ordinava al Condominio denominato "V. G.", di effettuare per il detto stabile condominale, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, un monitoraggio visivo periodico delle strutture del detto fabbricato e la redazione di una relazione tecnica da aggiornarsi con cadenza annuale, i cui contenuti erano stati stabiliti dall’Autorità di Bacino della Puglia con nota pro t. 13076 del 27.10.2009

Secondo tale nota, gli adempimenti a carico del condominio ricorrente in primo grado, al fine di rimuovere la situazione di pericolo, consistono in una relazione di un tecnico abilitato che deve verificare, a cure e spese dei ricorrenti medesimi, le condizioni di sicurezza dell’edificio ed in caso di pericolo proporre tutte le azioni idonee a rimuoverlo e condurre l’edificio in sicurezza e comunicare agli organi competenti, nel caso di rischio accertato grave e lesivo dell’incolumità pubblica, di emettere i provvedimenti di urgenza…

L’ordinanza n 118 del 2010 è stata impugnata dai proprietari dell’edificio, rilevandone molteplici profili d’illegittimità attinenti vuoi all’assenza delle condizioni necessarie per l’adozione di un provvedimento di tipo emergenziale con addebito delle spese ai proprietari dell’edificio, visto che nell’ordinanza impugnata mancava, com’era invece necessario, atteso il potere eccezionale e derogatorio esercitato, il puntuale riferimento alle norme derogate e alle ragioni della deroga, vuoi al mancato accertamento dell’effettiva esistenza di uno stato di pericolo, che comunque era stato dichiarato senza che i proprietari dell’edificio medesimo fossero stati chiamati a partecipare al procedimento amministrativo culminato con la rilevata necessità di indagine preliminare sulle sue fondazioni.

Il giudice di primo grado, sulla base di una premessa volta ad inquadrare l’ordinanza impugnata dal punto di vista ordinamentale, per poi delinearne la struttura giuridica alla luce dell’art.5 comma 1 della legge n.225/1992, ha accolto il ricorso, compensando le spese del giudizio.

Le Amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, ravvisandovi, sostanzialmente, una errata ricostruzione dei poteri esercitati dal Prefetto di Foggia in veste di Commissario delegato con l’O.P.C.M. n.3750 del 2009.

Parte appellata non si è costituita in giudizio..

All’udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione a conclusione della sintetica difesa orale svolta dal legale della parte pubblica..

L’appello è infondato.

Conviene a tal proposito riprendere i passaggi più significativi che dalla decisione di primo grado vengono dedicati alle caratteristiche delle ordinanze adottate in base alla legge n. 225 del 1992.

Quando si verificano nel nostro Paese gli eventi descritti nella lettera c) comma 1° dell’art.2 della richiamata legge n. 225/1992 (calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), il Consiglio dei Ministri, in applicazione dell’art. 5 comma primo della stessa legge, delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e l’estensione territoriale.

Gli interventi di emergenza conseguenti alla detta dichiarazione vengono attuati con ordinanze in deroga "ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico" (comma 2°).

Sempre con ordinanze si procede per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (comma 3°).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’attuazione degli interventi di cui di cui ai commi 2° e 3°, può avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio (comma 4°).

"Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate." (comma 5°).

In virtù di quanto sopra, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza, il Presidente del Consiglio emana provvedimenti con i quali delega le funzioni ad un commissario, individuando "i tempi e le modalità" di svolgimento dell’incarico, stabilendo inoltre che possono essere adottati provvedimenti in deroga alla vigente normativa.

In tal modo viene delimitato il potere di deroga alla legislazione vigente, indicando quali leggi, per quanto strettamente occorre per la realizzazione degli interventi, il commissario può derogare.

Sono poi gli atti del commissario, cioè le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti, a rappresentare i provvedimenti che devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e che vengono adottati nella fase di attuazione degli interventi di emergenza.

L’O.P.C.M., in sostanza, conferisce il potere di deroga alla legislazione vigente, indicandone i limiti per quanto è strettamente necessario ad assumere i provvedimenti di natura emergenziale da parte del Commissario, che a sua volta è tenuto ad indicare in concreto di quale ambito del potere di deroga conferitogli egli ha inteso avvalersi, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto necessario ricorrere alla deroga per affrontare l’emergenza.

E ciò è tanto più necessario quando, come nella fattispecie, la derogabilità afferisce ad interi corpi legislativi (v. art. 5 ord. n. 3750/2009), seppure comunque individuati settorialmente, così da imporre nel provvedimento attuativo del Commissario delegato la determinazione del nesso di strumentalità tra l’esercizio della deroga alla legislazione vigente e l’emergenza da affrontare, in modo da giustificare la stessa deroga.

A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, il collegio non può non condividere l’avviso del primo giudice, dove afferma "la non diretta riconducibilità degli adempimenti richiestifinalizzati a monitorare la sicurezza statica dei fabbricati alle indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale in atto o agli interventi diretti a mitigare e rimuovere situazioni di pericolo".

D’altra parte emerge con nettezza l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, non avendo il Prefetto saputo indicare a quali norme (tra quelle contemplate dall’art.5 della cit. ordinanza n.3750/2009) abbia inteso derogare.

Né detti provvedimenti attengono "alla mitigazione del rischio idrogeologico" di cui all’art.1 punto 3 lett. a) dell’ordinanza n.3570/2009, potendo al riguardo il Commissario delegato soltanto effettuare interventi volti "alla prosecuzione, d’intesa con il Comune di Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati…." al detto fine.

E ciò non poteva non fare poiché l’ordinanza commissariale attuativa dell’O.P.C.M. N.3750/2009, di cui si sta discutendo, non appartiene alla tipologia delle ordinanze c.d. libere, quali quelle che il sindaco può adottare ai sensi dell’art.54 del TUEL, D.LGS. 267/2000.

Queste ultime attribuiscono un potere sostanzialmente normativo che deve rispettare, nell’ambito di finalità genericamente individuate, solo i principi generali dell’ordinamento e che, essendo disancorato da specifici e localizzati presupposti fattuali, è tendenzialmente illimitato; potere, dunque, in quanto tale, autorizzato a dettare regole di condotta e sanzioni che conculcano la sfera di autonomia dei singoli, garantita invece dal principio silentium legis, libertas civium.

Al commissario delegato ex lege n.225/1992 compete invece un potere di attuare gli interventi emergenziali che risulta conformato dalla dichiarazione dello stato di emergenza e dalla successiva ordinanza presidenziale con cui è stato conferito.

In concreto, è accaduto invece, che l’ordinanza impugnata si è atteggiata sul modello di un’ordinanza c.d. libera, tesa cioè ad affrontare accadimenti che potrebbero mettere in pericolo una collettività, e però determinati in modo generico, sì da rendere necessaria la verifica preliminare della loro effettiva esistenza, attraverso l’obbligo dell’accertamento tecnico in questa sede contestato.

Poiché, poi, come detto, è proprio l’ordinanza n.3750/2009 ad aver delimitato la competenza del Commissario delegato, ne deriva che l’imposizione al condominio appellato dei suddetti accertamenti tecnici preliminari, volti alla verifica della tipologia della fondazione dell’edificio e delle sue caratteristiche strutturali, all’evidenza, non rientra tra gli interventi elencati al punto 3) dell’art.1 della stessa ordinanza, non avendo essi relazione diretta né con "la mitigazione del rischio idrogeologico", né con la rimozione "delle cause dell’emergenza".

E’ inoltre altrettanto evidente la contraddizione in cui cade l’argomentare di parte appellante: nel tentativo di individuare il supporto giustificativo dell’ordinanza impugnata, essa, da un lato, afferma che i predetti accertamenti rientrano, a tenore dell’art.1 comma 2° dell’O.P.C.M. n.3795/09, nelle "iniziative necessarie al superamento dell’emergenza" e, dall’altro, esclude che gli stessi accertamenti possano essere considerati (ex art.1 comma 3° lett. b) "indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale" ovvero (ex art.1 comma 3° lett. c) "interventi diretti alla mitigazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo", con la conseguenza che correttamente gli accertamenti in parola sarebbero stati richiesti ai singoli proprietari dell’edificio in questione, con relativo addebito.

Senonché, per giungere ad affermare quanto precede, occorre non accorgersi che tutte le iniziative avviabili dal Commissario delegato in virtù dell’art.1 della citata ordinanza n.3750/2009 sono tra loro intrinsecamente connesse e s’inquadrano nel disegno complessivo in essa delineato per affrontare lo stato di emergenza, rispetto al quale, tuttavia, l’effettuazione degli accertamenti in questione rappresenta una fase senz’altro distinta, seppure necessaria alla luce del criterio di corretta amministrazione, per il quale per ben agire occorre prima conoscere.

Né in base all’ordinanza di delega dei poteri, il Commissario delegato, come già riferito, poteva addossare ai privati adempimenti che rientrano nel "risanamento idrogeologico del territorio" non avendo detta ordinanza affatto richiamato né l’art. 53 né l’art. 67 del t.u. in materia di ambiente.

Neppure ha pregio il richiamo effettuato da parte appellante all’art.1117 del cod.civ..

E’ evidente infatti che dall’evocata norma civilistica non si ricava alcun possibilità d’intervento autoritativo degli organi amministrativi sulle parti comuni di un edificio condominiale, ma semmai un potere degli stessi proprietari che l’autorità amministrativa è tenuta ad autorizzare se conforme alle prescrizioni edilizie vigenti.

Infine, non si può omettere di evidenziare come la censura sollevata dalla parte proprietaria dell’edificio in questione contro la spesa posta a suo carico riceve tutela al massimo grado delle fonti normative, per via, cioè, della prescrizione costituzionale secondo la quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a legge" (art. 23 Cost.).

Come visto, dall’ordinanza commissariale impugnata non si ricava alcuna indicazione in ordine a quali delle norme si è inteso derogare, tra quelle contemplate dall’ordinanza n.3750/2009, allorché si è imposta l’effettuazione dell’accertamento tecnico preliminare ai cennati proprietari dell’edificio.

In ragione della richiamata disposizione costituzionale, appare allora ancor più evidente il rilievo appena svolto, ove venga rapportato all’addebito delle spese conseguenti, il quale appare invero sfornito di copertura normativa addirittura a partire dalla stessa ordinanza n.3750 /2009.

L’appello deve in conclusione essere respinto.

In assenza di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 27-04-2011, n. 16524 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Il 21 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Tarante respingeva l’istanza di affidamento in prova terapeutico formulata da P.A., detenuto in espiazione della pena di tre anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte d’appello di Lecce del 27 marzo 2008 per il delitto previsto dall’art. 609 bis c.p., osservando che non era indicata la durata del programma, lo stesso prevedeva anche la frequentazione del centro di igiene mentale che non risultava, peraltro, essere stato mai seguito da P., la domanda era stata presentata dopo tre giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e doveva reputarsi strumentale al conseguimento del beneficio.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, P., il quale lamenta violazione ed inosservanza della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi posti a base del diniego del beneficio, di cui sussistevano tutti i presupposti formali e sostanziali.
Motivi della decisione

L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primarie diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (Cass. 15.3.1996, ric. Cascio, rv. 204605; Cass. 29.9.1994, ric. Bruzzise, rv. 199607; Cass. 7.3.1995, rv. 202251).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non sussiste l’interesse al ricorso, in quanto il ricorrente è stato scarcerato il 27 settembre 2010 a seguito di sospensione dell’esecuzione della pena.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18567 Arbitrato

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ndo motivo, assorbiti il primo e terzo motivo, rigetto del quarto, quinto e sesto motivo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia nasce dall’esecuzione di un contratto di appalto relativo alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi urbani nel Comune di Caserta per la durata di dieci anni, stipulato dalla società Servizi per l’Ambiente della Città di Caserta, s.p.a.

S.A.C.E. (nel seguito: Sace) con il comune di Caserta.

2. Insorta controversia tra le parti, il collegio arbitrale, costituito in forza del Capitolato speciale, respinse la domanda della Sace di revisione del prezzo in relazione ai maggiori oneri sopportati in conseguenza del miglior trattamento retributivo della mano d’opera e del mancato rinnovo o della revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, perchè tali oneri non erano conseguenza di circostanze impreviste e imprevedibili; accolse la domanda di indennizzo per l’indebito arricchimento del Comune di Caserta in relazione agli stessi maggiori oneri contributivi; e riconobbe alla Sace il diritto ai soli interessi legali sulle somme riconosciute a titolo di indebito arricchimento.

3. Con sentenza in data 15 marzo 2005, pronunciandosi nel giudizio d’impugnazione del predetto lodo, la corte d’appello di Napoli:

– ne ha dichiarato la nullità limitatamente all’accoglimento della domanda d’indebito arricchimento, estranea alla previsione della clausola contrattuale, inammissibile in conseguenza del rigetto nel merito della domanda di adempimento contrattuale, e proposta tardivamente;

– ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Sace in relazione al mancato accoglimento della revisione del prezzo, per l’acquiescenza prestata resistendo all’impugnazione avversaria della pronuncia di arricchimento indebito;

– ha dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui aveva negato il diritto della Sace all’attribuzione degli utili e delle spese generali relativi all’attività svolta anteriormente alla stipulazione del contratto, basandosi sull’interpretazione di esso, ma decidendo in via rescissoria ha poi respinto la domanda medesima avendo accertato che il pagamento doveva avvenire in via transattiva;

– ha dichiarato inammissibile, perchè attinente al merito, la censura con la quale gli arbitri avevano negato – con l’argomento che rientravano nel rischio d’impresa – il riconoscimento dei maggiori oneri per l’acquisto di automezzi diversi rispetto a quelli previsti sulla base del progetto-offerta.

4. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 18 aprile 2005, ricorre la S.A.C.E. s.p.a. con atto notificato il 31 maggio 2005, per sette motivi.

Resiste il Comune di Caserta con controricorso notificato il 7 luglio 2005.

La ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il secondo motivo – da esaminare con priorità perchè pregiudiziale al primo – si censura l’affermazione, nell’impugnata sentenza, dell’inammissibilità della domanda di adempimento del contratto in punto di revisione del prezzo per i maggiori oneri contributivi sopportati, a causa dell’acquiescenza prestata dalla Sace alla pronuncia arbitrale di arricchimento indebito.

6.1. Il motivo è fondato. Non è configurabile acquiescenza rispetto ad una statuizione favorevole, e per ciò stesso insuscettibile d’impugnazione, e la resistenza opposta dalla convenuta impresa appaltatrice all’impugnazione avversaria sul punto non priva la stessa parte, interessata a tener ferma quella statuizione in via subordinata, del diritto di riproporre in via d’impugnazione incidentale la domanda principale che era stata respinta dagli arbitri.

Restano in tal modo assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso concernenti rispettivamente l’affermata inammissibilità, nel procedimento svoltosi davanti al collegio arbitrale, della domanda di arricchimento senza causa, e l’error in iudicando per violazione o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 come modificato della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ex art. 44 che sarebbe stato commesso dagli arbitri nel respingere la domanda principale di adeguamento del prezzo di cui s’è detto.

7. Il quarto e il quinto motivo censurano, per violazione di norme di legge in connessione con le previsioni dell’art. 16 del contratto e degli artt. 3 e 42 del capitolato speciale, nonchè per omessa pronuncia, la statuizione di rigetto della domanda relativa all’attività precontrattuale della società, adottata in via rescissoria dalla corte di Napoli. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto, in via alternativa, accertare l’intervenuto componimento transattivo e dichiarare cessata la materia del contendere, oppure, in caso di mancata conclusione della transazione, accertare la sussistenza dell’obbligazione: valorizzando la mera esistenza di trattative, la corte si era sottratta alla decisione nel merito. Si aggiunge che l’accordo transattivo del 4 ottobre 1999 non sarebbe stato perfezionato per la mancata approvazione dei competenti organi comunali.

7.1. I motivi in esame, nel loro svolgimento, non colgono esattamente la ratio deciderteli. La statuizione impugnata non si fonda, infatti, sulla mera esistenza di trattative per un componimento transattivo della vertenza, bensì su un’interpretazione dello stesso contratto di appalto. In forza di questa interpretazione, sin dall’origine sarebbe stato convenuto che, per l’attività svolta dalla società prima della conclusione del contratto, il pagamento sarebbe avvenuto in via transattiva. La corte ha poi ritenuto che questa interpretazione sarebbe confortata dal comportamento successivo delle parti, le quali vi avevano dato esecuzione, come risultava a) dalla deliberazione di giunta del pagamento dell’importo in essa indicato a saldo del corrispettivo per i servizi resi nel periodo in contestazione, b) dall’omessa contestazione del contenuto di quella delibera nonchè dalla "presumibile erogazione della somma in essa indicata", e c) da una nota in data 6 febbraio 1997 nella quale la società appaltatrice parlava di transazione raggiunta in proposito e di rinuncia ad una parte delle pretese. La corte ha pertanto certamente ritenuto perfezionata ed eseguita la transazione. Con il motivo non sono svolte censure in ordine al procedimento utilizzato dalla corte nel pervenire a tale conclusione, ma si fa un generico ed inammissibile riferimento ad un accordo transattivo in data 4 ottobre 1999, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, non si riferisce il contenuto nè si illustra il collegamento con la materia in discussione, e che sarebbe posteriore di oltre due anni e mezzo ai fatti esaminati dalla corte territoriale. In tal modo si elude il confronto con il contenuto effettivo della decisione impugnata.

8. Con il sesto motivo si censura l’affermazione d’inammissibilità dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, nella parte in cui aveva negato, in forza di un giudizio di fatto, il riconoscimento alla società dei maggiori oneri per l’acquisto di automezzi diversi rispetto a quelli previsti nel progetto.

8.1. L’affermazione censurata è esente da vizi intrinseci. Il motivo d’impugnazione in esame è invece generico nell’indicazione degli elementi del fatto, perchè la lettura dell’art. 7 del contratto, riportato nel ricorso, non conferma la pretesa esistenza di una puntuale previsione delle caratteristiche dei mezzi di trasporto che dovevano essere impiegati. Si tratterebbe in ogni caso di una questione di interpretazione del contratto, non proposta con idoneo mezzo d’impugnazione in questa sede. Il mezzo è inammissibile.

9. Con il settimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell’indennità per indebito arricchimento del comune in relazione all’aggravio dei costi sopportato dalla società per le modalità di svolgimento degli imballaggi: la pretesa relativa a detta indennità aveva natura complementare ed accessoria al contratto, ed erroneamente sarebbe stata dichiarata inammissibile.

9.1. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite di questa corte, l’azione di indennizzo per arricchimento senza causa integra una domanda diversa da quella di adempimento contrattuale, con la quale non intercambiabile, e non costituisce articolazione di un’unica matrice, riguardando entrambe le domande diritti cosiddetti eterode-terminati (per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità). Essa non solo ha ad oggetto un bene giuridico diverso (l’indennizzo, anzichè il corrispettivo pattuito), ma, soprattutto, si basa su elementi costitutivi (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento dell’utilitas della prestazione), privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale (Cass. Sez. un. 22 maggio 1996 n. 4712). La compromissione in arbitri delle controversie inerenti all’esecuzione del contratto non comprende pertanto di per se le controversie, diverse per causa petendi e per petitum, di arricchimento senza causa.

10. In conclusione la sentenza impugnata è cassata in relazione al secondo motivo, mentre i motivi dal quattro al sette sono respinti, e gli altri assorbiti. La causa deve, essere rinviata alla stessa corte, in altra composizione, perchè esamini il mezzo d’impugnazione del lodo arbitrale formulato dalla Sace in punto di rigetto della domanda di revisione del prezzo, in relazione ai maggiori oneri sopportati in conseguenza del miglior trattamento retributivo della mano d’opera e del mancato rinnovo o della revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Il giudice del rinvio adotterà altresì tutte le statuizioni di conseguenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, dichiara assorbiti il primo e il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-05-2011, n. 4800 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione dell’interno di concludere il procedimento avviato con la richiesta ai sensi dell’art. 9 lett. F) della l. 91/1992, di ottenimento della cittadinanza italiana, presentata in data 4.9.2008, con provvedimento espresso.

A tal fine rileva che il termine di cui all’art. 3 DPR n. 362/1994 è ampiamente trascorso.

L’amministrazione si è costituta con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla amministrazione oltre il termine indicato dall’art. 3 del dpr n. 362/1994 (730 giorni) e deve quindi essere ordinato alla amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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