Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-09-2013, n. 20977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il nucleo di polizia tributaria del Piemonte sottoponeva a verifica le attività della Gestioni finanziarie e immobiliari Gefim s.p.a. – società operativa nel settore edilizio ed immobiliare – per gli anni dal 2002 al 2004 e redigeva, all’esito, un p.v.c. sulla cui base l’Ufficio emetteva a carico della società, per quel che qui interessa, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) procedendo alla ripresa a tassazione, per l’anno 2001, di IVA ed irrogando altresì le sanzioni per le violazioni accertate.

2. La contestazione ha riguardato, in particolare: a) l’erroneità delle operazioni di addebito ai clienti, senza previsione dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, dell’ICI pagata dalla società sugli immobili per il periodo intercorrente tra la consegna degli immobili e l’epoca del rogito e di riaddebito, anch’essi senza IVA, a società cooperative promissarie acquirenti di un’area edificabilc, nel periodo intercorso fra la data pattuita nel preliminare e quella della stipula dei contratti definitivi di compravendita; b) l’indebita detrazione dell’IVA operata dalla società sugli utili corrisposti dalla società agli associati in partecipazione che avevano effettuato nell’anno 2002 conferimenti in denaro.

3. La società contribuente e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso innanzi alla CTP di Torino che confermava la legittimità della pretesa fiscale ad eccezione delle sanzioni irrogate per l’indebito recupero dell’IVA applicata sui compensi agli associati in partecipazione.

4. La società contribuente e l’Agenzia delle Entrate proponevano rispettivamente appello principale ed appello incidentale innanzi alla CTR del Piemonte, la quale confermava integralmente la sentenza impugnata, rigettando i gravami proposti con sentenza pubblicata il 30 settembre 2011 n. 64/31/11.

4.1 Secondo la CTR il primo giudice aveva correttamente considerato che ai fini della contabilizzazione regolata dal D.P.R. n. 917 del 1987, art. 75, comma 2, lett. a), andava considerato il momento della stipulazione dei contratti di locazione immobiliare con clausola di trasferimento della proprietà del bene locato "vincolante per entrambe le parti", non rilevando che il passaggio del dominio fosse successivo. Tale conclusione sarebbe stata comunque corretta, anche a volere considerare l’esistenza di un collegamento negoziale fra locazione e preliminare di vendita, proprio in relazione alla causa in concreto perseguita dalle parti, sovrapponibile a quella risultante dall’inquadramento dell’intesa nell’alveo della locazione con clausola di trasferimento della proprietà.

4.2 Quanto alla seconda questione-addebito ICI a carico del promissario acquirente – la CTR osservava che, essendo il proprietario il soggetto tenuto al pagamento del tributo locale anzidetto, l’attività posta in essere dalla società aveva natura sostanziale di corrispettivo dovuto per la vendita ed andava, pertanto, assoggettato all’IVA, ciò trovando conferma nella giurisprudenza delle S.U. di questa Corte in tema di detenzione (e non di possesso) del promissario acquirente.

4.3 Aggiungeva, quanto alla richiesta di restituzione dell’IVA erroneamente versata che andava condiviso l’insegnamento espresso da Cass. n. 4419/2003 e da Cass. n. 6419/2003.

4.4 Evidenziava, infine, che l’appello incidentale dell’Ufficio teso ad ottenere la revoca della ritenuta inapplicabilità delle sanzioni L. n. 212 del 2000, ex art. 10 comma 3, era infondato, ricorrendo un caso di obiettiva incertezza, dimostrata dalla richiesta di chiarimenti sollecitata dagli ispettori compartimentali sollevata nel 1983 proprio al fine di sollecitare un chiarimento a livello legislativo.

5. La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La società contribuente ha depositato memoria ed ulteriori note scritte all’esito dell’udienza.
Motivi della decisione

6. Con il primo motivo la società contribuente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 19, nonchè l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1 Lamenta che la CTR, esprimendo considerazioni relative a giudizi diversi da quelli posti al suo vaglio, aveva fornito inadeguata e contraddittoria motivazione sulla questione relativa alla detraibilità dell’IVA corrisposta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3, sugli utili riconosciuti agli associati in partecipazione, richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Corte non conducenti. Aggiunge che la questione doveva essere definita considerando il contratto di associazione in partecipazione come rapporto di scambio sinallagmatico. Nemmeno poteva ritenersi che non si era, nel caso di specie, in presenza di una prestazione di servizi ma di una cessione di beni, dovendo gli importi essere restituiti al termini del rapporto, per tal motivo inquadrandosi tra le prestazioni di servizio alla stregua del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, al pari delle somme versate a mutuo.

7. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’inammissibilità della censura quanto al prospettato vizio di motivazione, mancando un giudizio sul fatto. Ha, invece, sostenuto l’infondatezza nel merito del vizio, in quanto gli apporti in denaro erano da considerare a tutti gli effetti cessioni di beni, non potendo in alcun modo assimilarsi alle somme messe a disposizione del mutuante per un certo tempo. Conclusione, quest’ultima, che non poteva mutare anche inquadrando il contratto in esame nei rapporti di scambio.

8. La censura è sotto ogni profilo infondata, dovendosi integrare la motivazione, corretta nel dispositivo, alla stregua dell’art. 384 c.p.c., u.c..

8.1 Ancorchè non si rinvenga in tema di IVA una precisa disposizione che disciplini il tema in esame ai fini del detto tributo, come correttamente dedotto dalla società contribuente, la questione relativa alla natura del contratto di associazione in partecipazione assume rilevanza centrale ai fini della questione prospettata dalla parte ricorrente, se è vero che se si propende per la natura associativa – e non di scambio – del contratto, gli utili corrisposti all’associato non sarebbero mai sottoposti ad IVA, non potendosi considerare corrispettivi dell’obbligazione assunta.

8.2 Tale questione è stata affrontata – unitamente a quella dell’imponibilità o meno degli utili riconosciuti agli associati che hanno conferito prestazioni di servizio – c.d. apporto di servizi- in maniera analitica da questa Corte che, dando continuità all’indirizzo espresso dalla Commissione tributaria centrale 18 aprile 1996 n. 1806, nella sentenza n. 6466/98, ha espresso i seguenti principi: "… il contratto di cui all’art. 2549 c.c., con il quale una parte attribuisce all’altra una quota degli utili d’impresa dietro un determinato apporto, è costitutivo di un’associazione, inquadrahile nell’istituto di cui all’art. 14 c.c. e segg.; il dato testuale, cioè l’esplicita definizione del rapporto come "associazione", trova conferma nella natura sostanziale del rapporto stesso, implicante un,vincolo di collaborazione fra soggetti, sia pure con impegni e compiti differenti, in vista di una finalità comune e sulla scorta di una convergenza (non contrapposizione) di interessi. L’apporto dell’associato, cioè il bene che trasferisce all’assodante ed il servizio che si impegna a svolgere in suo favore, ha quindi natura di conferimento in associazione. La devoluzione all’associato in partecipazione di una quota di utili, a titolo di remunerazione di quel conferimento, è equiparabile, sotto il profilo fiscale, alla distribuzione degli utili medesimi fra i soci; la diversità delle due situazioni, e, in particolare, l’estraneità dell’associato alla conduzione dell’impresa (cui invece concorre il socio mediante il voto nell’assemblea e l’esercizio di facoltà connesse) non interferiscono infatti sulla configurabilità in entrambi i casi di un investimento di capitale o d’opera, nella prospettiva di un proficuo esercizio d’impresa ed allo scopo di beneficiarne dei risultati economici. Una differenza di trattamento impositivo, a secondo che il percettore della quota di utili concorra o meno alle attività gestionali, non avrebbe basi giustificabili, ed esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale le disposizioni che la prevedessero, dato che il fatto evidenziatore di capacità contributiva è rappresentato non dall’esercizio imprenditoriale, ma dal profitto di esso. Il corrispettivo dell’associato in partecipazione, inoltre, al pari di quello del socio è aleatorio, con riguardo sia all’an che al quantum, perchè il relativo credito insorge se e quando si verifichi la produzione di utile. Con specifico riferimento all’IVA, va poi considerato che l’assunzione di tale utile, meramente eventuale al tempo della pattuizione nell’ambito di una normativa tributaria incentrata sull’identificazione a priori sia del fatto tassabile (la cessione di bene o servizio) che della base imponibile (il corrispettivo della cessione), anche in relazione ai complessi adempimenti posti a carico del contribuente, non può prescindere da un’espressa previsione, rivolta a stabilire l’assoggettamento ad imposta del rapporto nonostante l’iniziale incertezza circa il successivo determinarsi dell’imponibile. Nella disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile ratione temporis, cioè prima delle innovazione introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, mancano disposizioni nel senso indicato, ed anzi vi è un’esplicita regola di segno opposto: ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. e), e dell’art. 3, comma 4, lett. d) "non sono da considerarsi" cessione di beni o prestazioni di servizi tassabili i conferimenti in società od assicurazioni. Tale esclusione dall’area dell’IVA comprende il conferimento dell’associato in partecipazione, alla luce di quanto sopra osservato sulla natura del contratto. Le menzionate modifiche (con effetti ex nunc e quindi non direttamente influenti nella presente causa) non autorizzano peraltro una diversa interpretazione delle norme anteriori. Il D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 1, riformulando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, ha soppresso la citata lett. e), ma ha ampliato la lett. b) con la riproposizione del principio della non debenza dell’IVA per le conferimento in società od associazione, sia pure circoscritta al caso in cui il conferimento stesso abbia ad oggetto aziende o rami di esse; non ha invece apportato varianti all’art. 3, sull’individuazione delle cessioni di servizi influenti al fini dell’IVA. La consistenza di dette modificazioni e la tecnica della loro formulazione confortano quanto sopra rilevato sulla necessità di specifiche disposizioni per applicare VIVA rispetto al conferimento del socio o dell’associato (ancorchè impostate a contrario con la delimitazione delle ipotesi non tassabili), nell’implicito presupposto che altrimenti il conferimento medesimo non rientra nella generale nozione della cessione di bene o di servizio di cui ai primi commi dei predetti artt. 2 e 3".

8.3 Tale indirizzo, incidentalmente confermato da Cass. n. 4588/2010, ha trovato ulteriore consolidamento per effetto di Cass. n. 10283/2011.

8.4 Ora, questa Corte è consapevole del contrasto di base in ordine alla qualificazione giuridica dell’associazione in partecipazione esistente fra i precedenti appena evocati ed altro indirizzo che, fuori dalla materia fiscale, non sembri dubitare sul fatto che il contratto di associazione in partecipazione vada inquadrato nell’ambito di un negozio bilaterale che crea un singolo rapporto fra l’associato e l’assodante; e ciò senza che vi sia un vero scopo comune, nè un patrimonio dell’associazione che non assurge neppure ad organismo, essendo l’apporto dell’associato – non paragonabile ad un conferimento – una dazione o prestazione unitaria (di natura patrimoniale o tecnica) in cambio di una controprestazione pur essa unitariamente considerata consistente nella partecipazione agli utili ed eventualmente alle perdite (Cass. 1420/2002; 13179/2010; Cass. n. 22521/2011,Cass. n. 13968/2011; Cass. n. 6757/2001-.

8.5 Ma, a parte le critiche esposta da una parte della dottrina alla posizione espressa da questa Corte nel par.8.2, quel che assume carattere tranciante nella vicenda qui all’esame è la circostanza che l’apporto conferito dagli associati fu pacificamente ed integralmente costituito da denaro.

8.6 Orbene, tale circostanza impedisce di potere configurare uno dei presupposti oggettivi che giustifica l’imponibilità ai fini IVA rappresentato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), dall’essere in presenza di una cessione di beni. E poichè il conferimento di denaro non può essere assimilato ad una cessione di beni mancherebbe in radice, anche a condividere la sussumibilità del contratto nell’ambito dei rapporti di scambio, il nesso di corrispettività fra tale apporto e il successivo riconoscimento degli utili che dovrebbe porsi in termini di corrispettività rispetto all’iniziale messa a disposizione di capitale in denaro.

8.7 Nè a diverse conclusioni può giungersi valorizzando l’inciso della motivazione del giudice di primo grado – riportata a pag. 17 del ricorso -, laddove quest’ultimo ha sostenuto che l’apporto in denaro sarebbe soggetto ad obbligo di restituzione all’associato ad affare concluso, quando è cessata la strumentalità dell’apporto dell’associato all’impresa dell’assodante, con conseguente assimilabilità, ai fini IVA, della vicenda a quella delle somme date a mutuo. Appare infatti idoneo a confutare la tesi della contribuente il fatto che l’apporto in denaro offerto dall’associato determina con certezza il trasferimento in proprietà del denaro, con la conseguenza che l’eventuale restituzione – ove concordata fra le parti – potrà avvenire considerando le perdite eventualmente maturate che possono, per legge, assorbire integralmente il valore del suo apporto (v. art. 2553 c.c., e, in giurisprudenza, Cass. n. 13179/2010). Il che finisce col rendere comunque improponibile l’assimilazione, ai fini dell’IVA, pure prospettata dalla società contribuente, fra apporto in denaro dell’associato e somme corrisposte a titolo di mutuo al mutuatario che la disciplina in tema di IVA qualifica espressamente come prestazioni di servizi – D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3.

8.8 Sulla base di tali argomentazioni, che vanno ad integrare la motivazione della sentenza impugnata, corretta in diritto, la censura va disattesa.

9. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente ha prospettato la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, anche in relazione all’art. 17 della dir. 1877/388 CEE e della L. n. 212 del 2000, art. 120, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene, in via graduata rispetto alla prima doglianza, di avere comunque diritto alla detrazione dell’IVA applicata sugli utili in favore degli associati.

10. L’Agenzia ha chiesto il rigetto della censura.

11. La censura è infondata.

11.1 Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di IVA, – ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ed in conformità all’art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE- non è ammessa in ogni caso la detrazione dell’imposta pagata "a monte" per l’acquisto o l’importazione di beni o per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione, non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, ma è, altresì, indispensabile che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA (cfr. Cass. n. 8959/2003, Cass. 12146/2009, Cass. n. 11110/03; Cass. 11110/03, 8959/03,12756/02, 8786/01, 7602/93).

11.2 Tale conclusione trova piena conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia – sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87, Genius Holding, p. 13, ove si è ritenuto che l’esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto erano dovute. Indirizzo, quest’ultimo, ribadito nelle sentenze 19 settembre 2000, causa C-454/98, Schmeink & Cofreth e Strobel, punto 53, 6 novembre 2003, cause riunite da C-78/02 a C-80/02, Karageorgou e a., punto 50 e 15 marzo 2007, causa C-35,05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, p.23.

11.3 La censura va quindi rigettata.

12. Le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, compensando le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23647 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Il Curatore del Fallimento della Ottoponti di Nascituri Remo & c. s.a.s., dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova nel giugno 1985 dopo essere stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata nel settembre 1984, convenne in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale la Banca Agricola Mantovana soc.coop.a r.l. (poi trasformata in s.p.a.), presso la quale la società fallita era titolare di conti correnti, per sentir revocare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – quali atti di natura solutoria – tutti i versamenti e gli accrediti eseguiti sui conti correnti stessi nell’anno precedente l’accertamento dell’insolvenza, con la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione in favore della curatela della somma corrispondente, poi individuata in L. 11.591.330.936 (pari ad Euro 5.98 6.422,83), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 1985 al saldo. La Banca Agricola Mantovana, costituitasi, contestava sotto più profili la domanda. Espletata c.t.u. contabile, il Tribunale, ritenuto che parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato la scientia decoctionis della convenuta, rigettava la domanda compensando integralmente le spese di causa.

Proponeva appello il Fallimento dolendosi della ritenuta carenza di prova dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria. La Banca Agricola Mantovana resisteva, chiedendo in via incidentale l’accoglimento della sua eccezione preliminare di nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e l’applicazione rigorosa del principio della soccombenza in luogo della disposta compensazione delle spese di primo grado. La Corte di Appello di Brescia rigettava entrambi gli appelli, onerando il Fallimento delle spese del grado. Osservava la Corte, quanto all’appello principale, che rettamente il primo giudice aveva ritenuto l’inidoneità degli indizi forniti da parte attrice a integrare la prova richiesta. In particolare, il valore probatorio attribuibile al dato di fatto, riscontrato dal consulente d’ufficio con riguardo ad uno dei rapporti di conto corrente, secondo cui tale conto aveva presentato per la parte prevalente del periodo "sospetto" un passivo eccedente l’apertura di credito a causa di sconfinamenti sistematici, ininterrotti e di dimensioni elevate, veniva reso assai meno significativo dal fatto che la banca, per tutto il periodo stesso, aveva continuato a dare regolare corso al rapporto – con una normale movimentazione per somme ingenti elevando anzi, dal gennaio 1984, il limite dell’affidamento: una condotta questa che appare incompatibile con la consapevolezza dello stato di dissesto del debitore. Nè in contrario potevano valere, secondo la corte territoriale, considerazioni circa le particolari caratteristiche professionali della banca -potenzialmente attrezzata a cogliere i segnali delle difficoltà del cliente imprenditore -, o discutibili ipotesi circa un affidamento che la stessa avrebbe nella specie riposto nella consistenza patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili della società correntista, perchè le une e le altre potrebbero acquisire valore solo nella ipotesi, qui non ricorrente, in cui risultasse, anche attraverso la prova dei dati normalmente considerati dalla giurisprudenza (pubblicazione di protesti, istanze di fallimento, esecuzioni immobiliari, bilanci eloquentemente in perdita), la sussistenza di una situazione che rivelasse all’esterno lo stato di decozione della anzidetta società.

Avverso tale sentenza, depositata il 31 ottobre 2008 e notificata il successivo 9 dicembre, la Feris s.r.l., quale assuntore del concordato fallimentare Ottoponti di Nascituri Remo & c. s.a.s., ha, con atto spedito per la notifica il 7 febbraio 2009, proposto ricorso a questa Corte formulando due motivi, cui resiste con controricorso e memoria illustrativa la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che con atto di fusione del 25 marzo 2003 ha incorporato la Banca Agricola Mantovana s.p.a..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la Curatela fallimentare censura le statuizioni relative alla mancanza di prova idonea della scientia decoctionis, denunziando la insufficienza e illogicità della motivazione, nonchè la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 67, comma 2, L. Fall.. Sostiene al riguardo: a) che la affermazione della Corte territoriale secondo la quale ciò che occorre provare, ancorchè di norma attraverso presunzioni semplici, è pur sempre la effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore soddisfatto al momento dei pagamenti, contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte, che sulla base dell’art. 2729 cod. civ. equipara alla conoscenza la conoscibilità dell’insolvenza; b) che la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire valore risolutivo al solo elemento relativo alla prosecuzione del rapporto da parte della banca, che in sè considerato costituirebbe un dato impreciso e "neutro", mentre avrebbe dovuto considerare molteplici indizi e fatti (la continua emissione di assegni per importi al di fuori dei limiti del fido, la persistenza del saldo negativo ed i continui sconfinamenti) che, valutati nel loro complesso ed alla luce della qualità professionale propria della banca – tanto più in un piccolo centro quale (OMISSIS) nel quale sia la banca sia la correntista operavano, costituirebbero valida prova indiretta della conoscenza, attraverso la conoscibilità, dell’insolvenza da parte della banca.

2. Tali doglianze sono prive di fondamento.

2.1 Quanto alla dedotta falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., va osservato come, nell’ampia motivazione della sentenza impugnata, la Corte di merito non abbia negato la possibilità di una prova presuntiva o indiretta della scientia decoctionis – che al contrario ha espressamente ribadito, nè tralasciato di considerare il valore indiziante astrattamente attribuibile alle circostanze costituite dal cattivo andamento del conto corrente e dal piccolo centro in cui si trovavano ad operare la società fallita e la banca creditrice. Ha invece evidenziato come la valutazione in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli elementi indiretti di prova debba farsi in concreto, nel contesto della vicenda in esame; ed ha, in questa prospettiva, ritenuto che gli elementi indiziari offerti dalla Curatela fossero insufficienti a pervenire alla prova indiretta dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria. Tale procedimento logico non merita la critica prospettata dalla parte ricorrente, essendo conforme al disposto normativo in questione, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

L’utilizzabilità, ravvisata dalle sentenze citate in ricorso, delle suddette circostanze di fatto ai fini della prova indiretta della consapevolezza della banca creditrice non è da intendersi nel senso che la loro ricorrenza, in sè, condurrebbe necessariamente il giudice a ritenere sussistente la prova indiretta dell’elemento soggettivo dell’azione, bensì nel senso che l’uno o l’altro elemento – ed a maggior ragione entrambi – possono ben essere utilizzati, con prudente apprezzamento di merito, nel relativo accertamento quali elementi concorrenti, con gli altri che siano muniti dei caratteri richiesti dall’art. 2729 cod. civ., alla formazione del convincimento del giudice (cfr.in part. Cass. n. 1719/2001; n. 18201/2003; n. 15939/2007). La Corte di merito ha motivatamente escluso la ricorrenza di tali caratteri negli indizi forniti dalla Curatela, essenzialmente limitati alle due circostanze di fatto sopra ricordate.

2.2 La motivazione di tale valutazione, d’altra parte, non è nè intrinsecamente illogica, nè insufficiente. Sotto quest’ultimo profilo, parte ricorrente non ha indicato quali specifici elementi, diversi dai continui sconfinamenti dal fido, risultassero provati in atti e la Corte abbia ignorato: nella sentenza impugnata infatti si sottolinea che il valore indiziario della contiguità territoriale della società creditrice e della debitrice avrebbe potuto essere apprezzato – nel senso di farne derivare la possibilità per la prima, anche alla luce della sua qualità professionale, di percepire i segnali rivelatori della crisi – se solo tali segnali fossero stati allegati e provati, il che ha escluso senza ricevere per l’appunto specifica ed idonea censura. In tale contesto, non è in se contrario a logica l’aver attribuito alla condotta della banca rispetto ai continui sconfinamenti dai limiti del fido, anche per le (incontroverse) modalità in cui si era manifestata, una valenza significativa di segno contrario alla presunzione di consapevolezza, per la fiducia insita nel continuare a far credito alla correntista.

Nè rileva l’assunto che, in astratto, il giudice di merito avrebbe anche potuto interpretare diversamente una condotta siffatta, ravvisandovi l’intenzione della banca di ottenere un graduale rientro dall’esposizione: costituisce infatti apprezzamento di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità la attribuzione ad un determinato elemento, nel contesto della ricostruzione complessiva del rapporto, l’una o l’altra valenza significativa.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, denunciando insufficienza e illogicità della motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004. Sostiene che la liquidazione degli onorari (164.000 Euro) appare incredibilmente esorbitante i limiti massimi del tariffario forense tenendo presente, quanto al valore della controversia, che la domanda era di natura indeterminata e comunque riferita ad Euro 5.98 6.422, non già ad Euro 13.000.000 come afferma la Corte; e che la motivazione, basata sulla considerazione della natura e difficoltà della controversia e dell’attività defensionale spiegata, non è conforme agli atti (l’attività defensionale ha comportato la redazione di due soli atti difensivi) e insufficiente perchè non specifica minimamente come si sia potuti arrivare ad una cifra cosi macroscopicamente alta.

3.1 Anche tale motivo di ricorso non merita accoglimento. In primo luogo, il valore della controversia, determinato – alla stregua del disposto dell’art. 6 della Tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 – con riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione revocatoria era diretta, ammonta, secondo la domanda formulata dalla Curatela, a Euro 5.986.422 "oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29 giugno 1985 al saldo", si che l’importo di oltre Euro 13.000.000, considerato dalla sentenza ai fini della liquidazione, si mostra tutt’altro che esuberante, tenuto conto che i soli interessi legali sino alla data della sentenza ammontano ad oltre Euro 7.400.000. Ciò posto, per la liquidazione degli onorari relativi a cause di valore superiore a Euro 5.164.000, l’art. 13 della Tariffa richiamata prevede il limite massimo del 3% del valore della controversia: nella specie, dunque, tale limite raggiunge l’importo di Euro 390.000, ben oltre quello liquidato dalla Corte d’appello. La quale ha d’altra parte, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 della Tariffa, rettamente fatto riferimento, nella liquidazione, alla natura, al valore della controversia ed alla attività defensionale spiegata dalla parte convenuta, e tale apprezzamento di merito, in quanto congruamente motivato, non può in questa sede costituire oggetto di riesame senza violare i limiti del giudizio di legittimità. 4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei criteri sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 38.506,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 299 SENTENZA 2 – 11 dicembre 2013 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

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SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69
(Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 –
Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013,
depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 29
del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini per
la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato
il 19-21 febbraio 2013 e depositato il 26 febbraio 2013, iscritto al
reg. ric. n. 29 del 2013, ha promosso questione di legittimita’
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28
dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre
2001, n. 57 – Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) per violazione
dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
1.1.- L’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 prevede
che «La Regione per il raggiungimento delle finalita’ di cui alla
legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto
d’Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5
milioni di euro». L’art. 2 della medesima legge – erroneamente
indicato dal ricorrente nella versione precedente alla sostituzione
operata dall’art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4
febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell’alto valore culturale del
concorso letterario internazionale di narrativa "Citta’ di
Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni
Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo
all’Associazione "Formez P.A. – Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle P.A.". Modifica alla legge
regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 69 e modifica all’art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1),
entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e
dunque antecedentemente al promovimento dell’odierno giudizio –
dispone che «1. Per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 1 e’ autorizzata per l’anno 2013 la riprogrammazione
delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B.
05.02.010 – 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal
D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – D.P.C.M. 22 dicembre 2000"
per l’importo complessivo di euro 5,5 milioni. 2. La riprogrammazione
di cui al comma 1 e’ effettuata mediante riduzione del fondo di
riserva per la riassegnazione delle economie vincolate apportando al
bilancio di previsione dell’esercizio 2013 le seguenti variazioni in
termini di cassa e competenza: a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa
326000 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate"
in diminuzione di euro 5,5 milioni; b) UPB 06.02.004 capitolo di
spesa 242422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell’Aeroporto d’Abruzzo – L.R. 8 novembre 2001, n. 57" in aumento di
euro 5,5 milioni».
Gli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nella
misura in cui dispongono il finanziamento dell’attivita’ di
internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara attraverso progetti
di promozione dello scalo, sarebbero contrastanti con i principi
comunitari, che regolano il mercato interno e che si pongono quali
vincoli per l’azione legislativa delle Regioni, ai sensi dell’art.
117, primo comma, Cost.
1.2.- In particolare, il Presidente del Consiglio afferma che il
finanziamento previsto dalle norme regionali impugnate, poiche’ non
e’ stato previamente sottoposto all’autorizzazione della Commissione
europea, sarebbe incompatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE.
Rileva in proposito che gli investimenti occorrenti al
miglioramento della capacita’ dello scalo abruzzese rientrano nella
competenza del gestore aeroportuale Societa’ abruzzese gestione
aeroporto (SAGA) s.p.a., che agisce sul mercato come qualunque altro
operatore economico, essendo tenuta a rispettare il programma di
miglioramento dell’infrastruttura aeroportuale secondo le regole
stabilite dalla convenzione di concessione.
A giudizio del ricorrente, il finanziamento contemplato dalle
norme censurate, tenuto conto del suo rilevante ammontare, sarebbe
incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante
risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa
privata su un mercato rilevante per l’Unione europea, attesa la
natura di scalo internazionale assegnata all’aeroporto di Pescara,
destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l’attuazione delle
norme censurate avrebbe l’effetto di falsare la concorrenza in un
settore che e’ stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione
da parte del legislatore comunitario.
Conclude il Presidente del Consiglio che sussisterebbero nella
fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell’aiuto di Stato, cosi’
come individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si
citano le sentenze n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013).
1.3.- Alla stregua di queste considerazioni si afferma inoltre
che le norme regionali impugnate contrasterebbero con l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza
esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della
concorrenza».
2.- Con memoria depositata il 2 aprile 2013 si e’ costituita in
giudizio la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore,
eccependo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso proposto
dalla Presidenza del Consiglio.
2.1.- Innanzitutto, la resistente, in ordine all’asserita
illegittimita’ degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del
2012 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., osserva che
con la disciplina in esame la Regione Abruzzo ha disposto il
rifinanziamento della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57
(Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) al fine di svolgere le
funzioni previste dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54
(Ordinamento della organizzazione turistica regionale) per lo
sviluppo del turismo e raggiungere gli obiettivi individuati nella
legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto
pubblico locale) relativamente ai servizi pubblici di trasporto
aereo.
La Regione Abruzzo ricorda a tale proposito che in piu’ di
un’occasione la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato
che le attivita’ rientranti sotto la responsabilita’ dello Stato
nell’esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica
e non sono soggette all’applicazione delle regole sugli aiuti di
Stato. A titolo esemplificativo si annoverano le risorse pubbliche
impiegate per la sicurezza, per il controllo del traffico aereo, per
la polizia e per le dogane. Di conseguenza, non sarebbe sufficiente,
ai fini dell’integrazione della censura avanzata, affermare in
astratto che la legge in oggetto implichi la sussistenza di misure
consistenti in aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 TFUE, facendone
scaturire il conseguente obbligo di preventiva notifica alla
Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE.
La resistente richiama quanto affermato dalla Corte
costituzionale, secondo la quale «e’ inammissibile, per la
genericita’ dei termini in cui e’ stata formulata», la questione di
legittimita’ costituzionale di una norma recata da una legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia, promossa in relazione all’art. 117,
primo comma, Cost. e agli artt. 107 e 108 TFUE, in quanto «il
ricorrente si e’ limitato a sostenere soltanto che il contributo in
questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti
qualificabili come "imprese", senza dedurre alcun riferimento agli
altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la
nozione di aiuto di Stato vietato dal Trattato, pur nei limiti della
competenza attribuita al giudice nazionale e, per esso, alla Corte
costituzionale, nella sua posizione di giudice chiamato a
pronunciarsi sulla controversia in un giudizio di legittimita’
costituzionale in via principale» (sentenza n. 185 del 2011).
Inoltre, la Regione Abruzzo ricorda che, secondo la Commissione
europea, «non tutte le attivita’ poste in essere dal gestore di un
aeroporto sono necessariamente attivita’ di natura economica»
(Comunicazione della Commissione 9 dicembre 2005, recante
«Orientamenti comunicatori concernenti il finanziamento degli
aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie
aeree operanti su aeroporti regionali», punto 32, paragrafo 3.2.1.).
La resistente richiama altresi’ la disciplina posta all’art. 2
della legge reg. Abruzzo n. 57 del 2001, il quale prevede che il
programma regionale per lo sviluppo del turismo di cui all’art. 3
della legge reg. Abruzzo n. 54 del 1997 puo’ comprendere attivita’ di
marketing e di promozione dell’aeroporto abruzzese e puo’ individuare
come soggetto attuatore degli indirizzi regionali la SAGA s.p.a.,
compatibilmente con le finalita’ del relativo statuto; peraltro, per
espressa previsione del citato art. 2, le suddette attivita’ non
possono in ogni caso consistere nell’erogazione di contributi o
incentivi in contrasto con la normativa comunitaria o statale. La
stessa legge prevede che la Regione possa intervenire finanziando le
attivita’ svolte dalla SAGA s.p.a. solo in quanto compatibili con le
finalita’ di cui al richiamato art. 2.
La resistente per altro verso sottolinea come l’aeroporto di
Pescara rivesta un ruolo fondamentale per trasporti e collegamenti
aerei della Regione, assicurando una pluralita’ di servizi di rilievo
pubblicistico, dal momento che costituisce Centro operativo aereo
(COA) che e’ parte integrante del servizio aeronavale del Corpo
forestale dello Stato, e’ base del 3° Nucleo aereo Guardia costiera,
dell’11° reparto Volo Polizia dello Stato, del Nucleo elicotteri
Vigili del fuoco, del reparto operativo aeronavale – Sezione aerea
Guardia di finanza, dell’elisoccorso 118-emergenza sanitaria.
La SAGA s.p.a., composta per l’85% da enti pubblici (Regione
Abruzzo – socio di maggioranza con il 41,30 % – Camere di commercio
di Pescara, Chieti, Teramo e l’Aquila, e per il 15 % da soci privati)
e’ la societa’ che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo in concessione
trentennale affidata dal Ministero dei trasporti il 13 febbraio 2008.
La Regione ricorda che, affinche’ il finanziamento pubblico di
una attivita’ costituisca aiuto di Stato, e’ necessario che ricorra
contestualmente una pluralita’ di elementi (ricorso a risorse
pubbliche, selettivita’ che garantisca un vantaggio economico a
singole imprese o a talune produzioni, idoneita’ a falsare la
concorrenza sul mercato, incidenza anche solo potenziale sugli scambi
intraunionali). Sarebbe allora evidente che nel caso concreto il
ricorrente abbia solamente ipotizzato l’aiuto di Stato sul solo dato
del finanziamento, nulla specificando invece circa la ricorrenza dei
requisiti essenziali di tale fattispecie, in tal modo demandando
quasi completamente l’indagine alla Corte costituzionale adita,
secondo la resistente, e privando la censura avanzata di qualsiasi
supporto argomentativo.
Tali considerazioni, a giudizio della Regione Abruzzo,
evidenzierebbero l’assoluta genericita’ ed ipoteticita’ del presunto
«aiuto di Stato».
In base alla classificazione degli aeroporti operata dalla
Commissione europea nella Comunicazione 9 dicembre 2005 sarebbe
peraltro da escluderne in radice la stessa configurabilita’. In
particolare l’aeroporto d’Abruzzo apparterrebbe, secondo la
classificazione europea, ai piccoli aeroporti regionali in ragione
del volume annuo di passeggeri inferiore al milione. L’appartenenza a
tale categoria consentirebbe di impiegare risorse pubbliche senza
alcuna sottoposizione al vaglio della Commissione europea nel caso di
sovvenzioni per i servizi aeroportuali. Difatti, nella citata
Comunicazione della Commissione europea, al par. 4.3. (Le sovvenzioni
per i servizi aeroportuali) e’ esplicitato che «In virtu’ della
direttiva 96/67/CE, al di la’ della soglia di 2 milioni di passeggeri
l’attivita’ di assistenza a terra e’ un’attivita’ commerciale aperta
alla concorrenza».
Sul punto la resistente richiama dapprima la decisione della
Commissione europea del 13 maggio 2009 n. 12/2009459 (rectius:
relativa all’aiuto n. 12/2009) riguardante la concessione di
finanziamento pubblico erogata dalla Regione Marche tramite
sovvenzione diretta per investimenti in infrastrutture a favore della
societa’ di gestione Aerdorica s.p.a. dell’aeroporto di Falconara. In
questa fattispecie le Autorita’ italiane hanno sostenuto che la
misura sarebbe stata volta a migliorare l’accessibilita’, le
connessioni, in particolare con le reti di trasporto transeuropee, e
lo sviluppo regionale, a favore dello sviluppo del settore turistico.
Detto aeroporto e’ l’unico della Regione Marche e rientra nella
categoria dei «piccoli aeroporti regionali», di cui agli orientamenti
del 2005. L’operazione veniva contestata come aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunita’ europea (TCE)
– ora art. 107, paragrafo 1, TFUE – in quanto implicante
trasferimento di risorse statali ad un’unica impresa operante nel
comparto del trasporto aereo. Per valutare la compatibilita’
dell’aiuto con il mercato interno di cui alle deroghe previste
dall’art. 87, paragrafo 3, TCE la Commissione ha rinviato ai propri
orientamenti del 2005, i quali costituiscono «il quadro normativo con
cui valutare se l’aiuto alle societa’ di gestione degli aeroporti
possa essere dichiarato compatibile ai sensi dell’art. 87, paragrafo
3, del Trattato CE». In tal senso veniva quindi svolta dalla
Commissione, in base alle censure formulate, un’analisi punto per
punto della corrispondenza delle misure proposte dal Governo italiano
con quest’ultimi, giungendo alla conclusione che la misura non
pregiudicasse l’interesse comune e soddisfacesse i cinque criteri
previsti negli orientamenti con conseguente dichiarazione di
compatibilita’ ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c), TCE
(ora art. 107, paragrafo 3, TFUE).
La medesima tipologia di analisi di corrispondenza punto per
punto delle misure statali ai parametri elencati nei citati
orientamenti si rinverrebbe nella decisione della Commissione dell’8
aprile 2009 relativa all’aiuto n. 45/2009, concernente il caso degli
interventi integrati del sistema aeroportuale toscano. Oggetto della
decisione in quest’ultimo caso era una serie di finanziamenti statali
e regionali a favore degli investimenti infrastrutturali in cinque
aeroporti della Toscana, vale a dire Pisa, Firenze, Marina di Campo
(isola d’Elba), Siena e Grosseto. Beneficiarie delle sovvenzioni
risultavano le cinque diverse societa’ di gestione dei vari
aeroporti. Secondo le autorita’ statali, gli aiuti erano volti a
migliorare le infrastrutture di trasporto aereo nella prospettiva di
uno sviluppo economico della Toscana, anche al fine di potenziare la
Regione con le reti transeuropee di trasporto. Gli aeroporti di Pisa
e di Firenze rientravano nella categoria C («grandi aeroporti
regionali») dei citati orientamenti, mentre i restanti tre
appartenevano alla categoria D («piccoli aeroporti regionali»). La
Commissione rilevava che questi ultimi, essendo collocati nella
Toscana centrale e meridionale e nell’isola d’Elba, non potevano
competere in modo significativo tra di loro e con gli aeroporti di
Pisa e Firenze e reputava «(…) che ne’ la situazione concorrenziale
di questi tre aeroporti, ne’ i flussi di traffico da e verso di essi
subiranno modifiche rilevanti in conseguenza dei finanziamenti
pubblici concessi nell’ambito del regime in esame. Anzi l’impatto
sulla concorrenza di queste misure puo’ essere considerato
trascurabile». La Commissione ha poi sostenuto che, date le ridotte
dimensioni dei suddetti aeroporti, sarebbe quasi impossibile per essi
rinvenire sul mercato i finanziamenti necessari per il miglioramento
delle infrastrutture concordando con le Autorita’ italiane nel
fissare al cento per cento l’intensita’ dell’aiuto. A tale proposito
la Commissione ha rilevato che le misure erano intese semplicemente a
fare un uso ottimale delle infrastrutture esistenti, a migliorare la
connettivita’ e lo sviluppo regionale, nonche’ a rispettare le norme
attuali in materia di sicurezza. Per quanto riguarda poi gli
aeroporti di Pisa e Firenze, rientranti nella categoria C, la
Commissione ha rilevato che i bacini di utenza dei due aeroporti in
questione, si sovrapponevano senza presentare caratteristiche di
sostituibilita’, risultando anzi complementari. Di conseguenza, gli
aiuti in questione non assumevano un peso significativo sulla
concorrenza. Tali aiuti venivano quindi ritenuti compatibili ai sensi
dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c), TCE (ora art. 107, paragrafo
3, lettera c), TFUE) con l’affermazione espressa che «la Commissione
ritiene pertanto che la misura in esame, che prevede aiuti a favore
degli aeroporti della Toscana assegnati in conformita’ alle
condizioni di cui sopra, non pregiudichi l’interesse comune e che
nella fattispecie siano soddisfatti i cinque criteri indicati negli
orientamenti del 2005» (punto 75).
Anche nel caso relativo allo sviluppo dell’aeroporto di Newquay
in Cornovaglia, Newquay Cornwall Airport, la Commissione confermava
l’orientamento ed il metodo di analisi adottato con la decisione del
23 ottobre 2007 relativa all’aiuto n. 303/2007.
Proprio da tali orientamenti comunitari emergerebbe la
possibilita’ di concedere sovvenzioni per servizi aeroportuali,
attuando sul piano amministrativo le disposizioni europee sulle
compensazioni dei servizi di interesse economico generale (SIEG), che
non costituiscono aiuti di Stato, assicurando il rispetto delle
condizioni prescritte nella sentenza della Corte di giustizia della
Comunita’ europea (ora Unione europea) del 24 luglio 2003, nella
causa C-280/00, caso Altmark. A tal riguardo la Regione richiama il
punto 34 del paragrafo 3.2.2. (Le attivita’ di servizio di interesse
economico generale svolte dagli aeroporti) della menzionata
comunicazione della Commissione 9 dicembre 2005, secondo cui
«L’autorita’ pubblica competente puo’ considerare che certe attivita’
economiche svolte dagli aeroporti costituiscano un servizio di
interesse economico generale. L’autorita’ impone in tal caso al
gestore dell’aeroporto una serie di oneri di servizio pubblico per
garantire che l’interesse pubblico generale generale sia
adeguatamente tutelato». In siffatta fattispecie ben puo’ il gestore
dell’aeroporto ricevere dalle autorita’ pubbliche un compenso per i
costi aggiuntivi che scaturiscono dall’onere di servizio pubblico. Di
qui discenderebbe l’infondatezza della censura del Presidente del
Consiglio, che resterebbe priva di qualsiasi indicazione circa
l’effettiva sussistenza di un aiuto di Stato alla stregua dei
richiamati criteri.
2.2. – In ordine all’asserita illegittimita’ degli artt. 1 e 2
della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., la doglianza sarebbe sfornita di
ogni motivazione tanto in punto di fatto che di diritto, limitandosi
a farla discendere dalla precedente argomentazione. Per tale aspetto
tale censura sarebbe inammissibile prima ancora che infondata per
assoluta genericita’. D’altro canto si osserva che proprio le
considerazioni relative alle finalita’ e agli obiettivi della norma
impugnata evidenzierebbero la non conferenza del richiamo operato dal
Presidente del Consiglio alla materia «tutela della concorrenza».
3. – La Regione Abruzzo, successivamente all’introduzione del
presente giudizio, ha adottato la legge 7 ottobre 2013, n. 33
(Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale
2013-2015" ed interpretazione autentica dell’art. 1 della L.R. 28
dicembre 2012, n. 69), il cui art. 2 (Norma di interpretazione
autentica dell’art. 1 della L.R. n. 69/2012) dispone: «1. L’art. 1
della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8
novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo)" si
interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui
alla L.R. n. 57/2001 e’ concesso, nel rispetto di quanto previsto
dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998,
relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla societa’
Air Belgium e all’agenzia di viaggio e turismo Sunair per
l’utilizzazione dell’aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione
dell’aeroporto d’Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del
territorio regionale e dell’Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed
attraverso la promozione dell’Aeroporto e dei voli nei confronti dei
vettori aerei».

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione
Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8
novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo), per
violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), e dell’art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost.
1.1.- Assume il ricorrente che l’art. 1 della legge reg. Abruzzo
n. 69 del 2012 – secondo cui: «La Regione per il raggiungimento delle
finalita’ di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57
(Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) finanzia gli interventi ivi
previsti per complessivi 5,5 milioni di euro» – e l’art. 2 della
medesima legge – che ne determina la copertura finanziaria –
sarebbero illegittimi in quanto disporrebbero il finanziamento
dell’attivita’ di internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara
attraverso progetti di promozione dello scalo e, pertanto,
contrasterebbero con i principi comunitari ricavabili dai parametri
invocati nel ricorso. In particolare, il Presidente del Consiglio
sottolinea che il finanziamento previsto dalle norme regionali
impugnate non sarebbe stato previamente sottoposto all’autorizzazione
della Commissione europea, in conformita’ con quanto disposto dagli
artt. 107 e 108 TFUE. Peraltro, gli investimenti occorrenti al
miglioramento della capacita’ dello scalo abruzzese dovrebbero essere
a carico del gestore aeroportuale Societa’ abruzzese gestione
aeroporto (SAGA) s.p.a., la quale agisce sul mercato come qualunque
altro operatore economico, essendo in tal modo soggetta al rispetto
del programma di miglioramento dell’infrastruttura aeroportuale
secondo le regole stabilite dalla convenzione di concessione.
A giudizio del ricorrente, il finanziamento contemplato dalle
norme censurate, tenuto conto del suo rilevante ammontare, sarebbe
incompatibile con il mercato interno, in quanto erogato mediante
risorse pubbliche e capace di favorire una determinata impresa
privata su un mercato rilevante per l’Unione europea, attesa la
natura di scalo internazionale assegnata all’aeroporto di Pescara
destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l’attuazione delle
norme censurate avrebbe l’effetto di falsare la concorrenza in un
settore che e’ stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione
da parte del legislatore dell’Unione. In definitiva, sussisterebbero
in astratto tutti gli elementi costitutivi dell’aiuto di Stato, cosi’
come individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Attraverso analoghe considerazioni, il ricorrente deduce inoltre
che le norme regionali impugnate contrasterebbero con l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., il quale riserva alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela della
concorrenza».
1.2.- Si e’ costituita in giudizio la Regione Abruzzo, eccependo
l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio.
La resistente sostiene che con la normativa impugnata verrebbe
semplicemente assicurato il rifinanziamento della legge reg. Abruzzo
n. 57 del 2001 al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalle
leggi della stessa Regione 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della
organizzazione turistica regionale) e 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme
per il trasporto pubblico locale).
Si tratterebbe di attivita’ inerenti all’esercizio di poteri
pubblici ed al di fuori della competizione economica, in quanto tali
non soggette all’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.
La Regione richiama altresi’ la disciplina posta dall’art. 2
della legge reg. Abruzzo n. 57 del 2001, il quale prevede che il
programma regionale per lo sviluppo del turismo, di cui all’art. 3
della legge reg. Abruzzo n. 54 del 1997, puo’ comprendere iniziative
di marketing e di promozione dell’aeroporto abruzzese e puo’
individuare come soggetto attuatore degli indirizzi regionali la SAGA
s.p.a., compatibilmente con le finalita’ del relativo statuto.
Peraltro, per espressa previsione del citato art. 2, le suddette
iniziative non potrebbero in ogni caso consistere nell’erogazione di
contributi o incentivi in contrasto con la normativa comunitaria o
statale. La stessa legge prevederebbe che la Regione possa
intervenire finanziando le attivita’ svolte dalla SAGA s.p.a. solo in
quanto compatibili con le finalita’ di cui al richiamato art. 2.
Inoltre, l’aeroporto di Pescara rivestirebbe un ruolo
fondamentale per trasporti e collegamenti aerei della Regione,
assicurando una pluralita’ di servizi di rilievo pubblicistico,
analiticamente enumerati.
Secondo la Regione, il ricorrente avrebbe ipotizzato l’aiuto di
Stato sulla base del solo dato del finanziamento, nulla specificando
invece circa la ricorrenza dei requisiti essenziali di tale
fattispecie, cosi’ demandando quasi completamente l’indagine sul
punto alla Corte costituzionale e privando la censura avanzata di
qualsiasi supporto argomentativo.
Tali considerazioni, a giudizio della Regione Abruzzo,
determinerebbero l’assoluta genericita’ del ricorso.
In base alla classificazione degli aeroporti operata dalla
Commissione europea nella Comunicazione 9 dicembre 2005, recante
«Orientamenti comunicatori concernenti il finanziamento degli
aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie
aeree operanti su aeroporti regionali», sarebbe peraltro da escludere
in radice la stessa configurabilita’ della fattispecie nei termini
dedotti dal ricorrente poiche’ l’aeroporto d’Abruzzo rientrerebbe,
secondo la classificazione europea, tra i piccoli aeroporti regionali
in ragione del volume annuo di passeggeri inferiore al milione.
L’appartenenza a tale categoria consentirebbe di impiegare risorse
pubbliche senza alcuna sottoposizione al vaglio della Commissione
europea nel caso di sovvenzioni per i servizi aeroportuali.
In ordine all’asserita illegittimita’ degli artt. 1 e 2 della
legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 per violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., la doglianza sarebbe sfornita di
ogni motivazione tanto in punto di fatto quanto di diritto.
1.3.- La Regione Abruzzo, successivamente all’introduzione del
presente giudizio, ha approvato la legge 7 ottobre 2013, n. 33
(Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale
2013-2015" ed interpretazione autentica dell’art. 1 della L.R. 28
dicembre 2012, n. 69), il cui art. 2 (Norma di interpretazione
autentica dell’art. 1 della L.R. n. 69/2012) dispone: «1. L’art. 1
della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8
novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo)" si
interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui
alla L.R. n. 57/2001 e’ concesso, nel rispetto di quanto previsto
dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998,
relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla societa’
Air Belgium e all’agenzia di viaggio e turismo Sunair per
l’utilizzazione dell’aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione
dell’aeroporto d’Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del
territorio regionale e dell’Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed
attraverso la promozione dell’Aeroporto e dei voli nei confronti dei
vettori aerei».
2.- La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 della
legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012 e’ inammissibile.
La deliberazione del Consiglio dei ministri rinvia alla relazione
del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, la
quale circoscrive l’oggetto del giudizio di legittimita’
costituzionale al solo art. 1 di detta legge regionale con
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt.
107 e 108 TFUE, ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La
relazione non contiene, invece, alcun riferimento, neppure implicito,
all’art. 2 della medesima legge regionale.
La delibera ad impugnare, stante la natura politica del ricorso
(sentenza n. 278 del 2010), delimita l’oggetto del giudizio e
determina in modo inderogabile l’ambito in cui l’Avvocatura dello
Stato e’ chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica (ex
plurimis, sentenza n. 149 del 2012).
Pertanto, va dichiarata inammissibile l’impugnazione dell’art. 2
della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, dovendosi considerare
circoscritto l’oggetto del ricorso al solo art. 1 della medesima
legge.
3.- Ai fini della decisione del merito, e’ opportuno effettuare
una ricognizione delle regole fondamentali e degli orientamenti
giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato, cosi’ da ricostruire
il contesto ordinamentale nel quale si colloca la norma censurata.
Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo
la nozione ricavabile dall’art. 107 TFUE (in precedenza art. 87,
paragrafo 1, del Trattato della Comunita’ europea), consistono in
agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di
favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare
di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono
sugli scambi tra gli Stati membri.
I requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla
legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere cosi’
sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua
articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un
operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneita’ di
tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c)
idoneita’ dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario
in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte
di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009,
C-169/08); d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia
economica minima che determina la sua configurabilita’ come aiuto «de
minimis» ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del
15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore «de minimis»).
La nozione di aiuto di Stato e’ quindi di natura complessa e
l’ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della
Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e della Corte
di giustizia, la verifica della compatibilita’ dell’aiuto con il
mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore.
Questa Corte ha gia’ precisato che «Ai giudici nazionali spetta solo
l’accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioe’
dell’avvenuta notifica dell’aiuto. Ed e’ solo a questo specifico fine
che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una
competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione
di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti
pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure
finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea.
Ai fini della decisione del presente ricorso, occorre dunque
verificare se la Regione Abruzzo abbia osservato le specifiche
disposizioni vigenti in materia, che vengono appresso sinteticamente
richiamate.
L’art. 108, paragrafo 3, TFUE dispone che: «Alla Commissione sono
comunicati, in tempo utile perche’ presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non
puo’ dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura
abbia condotto a una decisione finale».
L’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea), stabilisce che: «Le amministrazioni che notificano alla
Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti
di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche europee una scheda sintetica della misura
notificata».
L’art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo
all’applicazione degli artt. 87 e 88 TCE (ora artt. 107 e 108 TFUE)
agli aiuti d’importanza minore («de minimis») dispone: «1. Gli aiuti
che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del
presente articolo devono considerarsi come aiuti che non
corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui
all’articolo 88, paragrafo 3. 2. L’importo complessivo degli aiuti
"de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i
200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo
complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un’impresa attiva
nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR
nell’arco di tre esercizi finanziari».
L’art. 1 della legge regionale impugnata ha previsto
direttamente, senza alcuna preventiva notifica e, conseguentemente,
senza attendere la decisione della Commissione europea in ordine alla
legittimita’ dell’aiuto, che «La Regione per il raggiungimento delle
finalita’ di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57
(Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) finanzia gli interventi ivi
previsti per complessivi 5,5 milioni di euro».
4.- Alla luce delle esposte premesse, la questione sollevata in
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli
artt. 107 e 108 TFUE e’ fondata.
In primo luogo, non v’e’ dubbio che la norma impugnata preveda
un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti
di Stato.
In secondo luogo, la Regione Abruzzo rientra certamente tra i
soggetti onerati – ai sensi dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234
del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione
europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica
della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche europee.
Per quel che concerne l’ammontare dell’agevolazione attribuita
all’aeroporto d’Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo
consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari)
entro il quale l’intervento puo’ essere qualificato «de minimis» e
conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di
pertinenza della Commissione europea.
Infine, sotto il profilo dell’accertamento se il soggetto
pubblico conferente l’aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure
finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione
europea – accertamento di spettanza del giudice nazionale – risulta
di palmare evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto
definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente
sottoposto progetto, modalita’ e contenuto alla predetta Commissione,
in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell’art.
45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
L’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, nell’attribuire
un finanziamento a favore dell’aeroporto d’Abruzzo di euro
5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione
ed in assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, si pone
pertanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art.
108, paragrafo 3, TFUE e deve essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
5.- Rimangono assorbite le ulteriori censure nei confronti della
medesima disposizione, sollevate in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
6.- Successivamente all’instaurazione del presente giudizio e’
intervenuto l’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 33 del 2013, il
quale pretende di operare l’interpretazione autentica dell’art. 1
della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, prevedendo che: «1. L’art. 1
della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante "Rifinanziamento L.R. 8
novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo)" si
interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui
alla L.R. n. 57/2001 e’ concesso, nel rispetto di quanto previsto
dalla decisione della Commissione n. 98/337/CE, del 21 giugno 1998,
(Decisione della Commissione europea relativa agli aiuti concessi
dalla regione fiamminga alla societa’ Air Belgium e all’agenzia di
viaggio e turismo Sunair per l’utilizzazione dell’aeroporto di
Ostenda), per la valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo, attraverso
la pubblicizzazione del territorio regionale e dell’Aeroporto nei
confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell’Aeroporto e
dei voli nei confronti dei vettori aerei».
Il raffronto tra la disposizione originaria e quella sopravvenuta
evidenzia come il tenore letterale delle stesse non consenta di
riconoscere alla seconda la funzione di «chiarire il senso [della
norma preesistente], ovvero di imporre una delle possibili varianti
di senso compatibili col [suo] tenore letterale» (sentenza n. 397 del
1994). Pertanto la norma successiva non e’ idonea ad eliminare
eventuali incertezze interpretative di quella su cui interviene
(sentenze n. 163 del 1991 e n. 413 del 1988), ne’ a rimediare ad
esegesi giurisprudenziali divergenti dall’orientamento del
legislatore (sentenze n. 6 del 1994 e n. 424 del 1993).
Alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui
e’ irrilevante la qualificazione che la legge si autoattribuisce, la
fattispecie in esame non puo’ essere considerata norma di
interpretazione autentica dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 69
del 2012, poiche’ essa presenta un contenuto innovativo rispetto alla
disposizione interpretata.
In ogni caso, il richiamo ad una decisione della Commissione
europea (peraltro di segno negativo circa la legittimita’ degli aiuti
in quella sede valutati), avente ad oggetto una fattispecie di aiuto
di Stato superiore alla soglia «de minimis», contraddice
implicitamente gli assunti della difesa regionale, la quale si basa
essenzialmente sulla non ascrivibilita’ della sovvenzione in esame
alla categoria degli aiuti incompatibili.
Ne deriva che la norma sopravvenuta non risulta satisfattiva
dell’interesse del ricorrente, ne’ e’ possibile, considerata
l’eterogeneita’ del suo contenuto precettivo rispetto alla norma
interpretata, il trasferimento in capo alla stessa della questione di
legittimita’ costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio
(sentenze n. 121 e n. 133 del 2010).
Tuttavia, in ragione della stretta connessione con la norma
impugnata, ne va dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimita’
costituzionale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale).
7.- L’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 si riflette in
via consequenziale anche sull’art. 2 della stessa legge reg. Abruzzo
n. 69 del 2012. La norma stabilisce che: «1. Per il finanziamento
degli interventi di cui all’articolo 1 e’ autorizzata la
riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di
spesa U.P.B. 05.02.010 – 292361 denominato "Interventi per funzioni
trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – D.P.C.M.
22.12.2000" per l’importo complessivo di Euro 5,5 milioni. 2. La
riprogrammazione di cui al comma 1 e’ effettuata mediante riduzione
del fondo di riserva per la reiscrizione delle economie vincolate
apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni
in termini di cassa e competenza: a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa
323500 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate"
in diminuzione di Euro 5,5 milioni; b) UPB 05.02.010 capitolo di
spesa 292422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell’Aeroporto d’Abruzzo – L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro
5,5 milioni».
Indipendentemente dal fatto che in relazione ad analoghe
fattispecie riguardanti la Regione Abruzzo (sentenze n. 241 del 2013
e n. 192 del 2012) questa Corte ha dichiarato in contrasto con l’art.
81, quarto comma, Cost. la copertura della spesa realizzata
attraverso «economie di bilancio» quando queste costituiscono
estrapolazione «dalle risultanze degli esercizi precedenti [di]
singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio
successivo» (detto profilo di impugnazione non e’ stato replicato
dallo Stato nel presente ricorso), e’ di tutta evidenza
l’inscindibile connessione esistente tra la norma impugnata e l’art.
2 afferente alla sua copertura economica. Pertanto, ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche quest’ultimo deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Analoga statuizione deve essere adottata per il successivo art.
3, concernente l’entrata in vigore della legge.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 della
legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento
legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione
dell’aeroporto d’Abruzzo);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012,
come sostituito dall’art. 5, comma 1, della legge della Regione
Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 (Riconoscimento dell’alto valore
culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Citta’
di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni
Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo
all’Associazione "Formez P.A. – Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle P.A.". Modifica alla legge
regionale 17 novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 69 e modifica all’art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1);
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2
della legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica
alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015" ed
interpretazione autentica dell’art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n.
69).

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 26-07-2011, n. 29931 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sul riesame proposto da S.A.S. contro il provvedimento del 29 dicembre 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, di alcuni beni a lui intestati, ma riconducibili alla diretta disponibilità del padre, S.F., indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 80) e sottoposto alla misura cautelare delle custodia in carcere, in parziale accoglimento dell’istanza ha revocato il sequestro dell’autovettura Volkswagen Golf e confermato il sequestro del primo piano del fabbricato di via (OMISSIS), in (OMISSIS).

2. – Nell’interesse di S.A.S., terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 321 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

In particolare, il ricorrente dopo aver premesso che qualora si tratti, come nel caso di specie, di beni intestati ad un terzo, spetta all’accusa l’onere di dimostrare l’interposizione fittizia, che può giustificare il sequestro diretto alla confisca ex art. 12 sexies cit., ha rilevato l’insussistenza di elementi atti a sostenere che la donazione dell’immobile da parte di S.F. al figlio A. sia stata fittizia e operata al solo scopo di sottrarre il bene ad un eventuale provvedimento di confisca. In altre parole, si sarebbe trattato di una cessione a titolo gratuita di un unico cespite da parte dei genitori al figlio per regolamentare, in via anticipata, i loro diritti di successione.

Successivamente il difensore ha depositato motivi aggiunti, allegando una relazione contabile relativa alla situazione patrimoniale di S.F. e P.C., genitori del ricorrente, che dimostrerebbe la loro capacità reddituale circa gli acquisti e gli investimenti effettuati, escludendo qualunque illecita provenienza dei beni in questione.

3. – Il motivo con cui il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile, in quanto l’art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nel procedimento di riesame ai soli vizi di violazione di legge.

4. – Infondato è il motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Infatti, con riferimento alla speciale ipotesi di confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12sexies, l’accertamento dell’intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, ma a tal fine può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell’intestazione (così, Sez. 6^, 5 novembre 2010, n. 42717, Novello).

Nel caso in esame il Tribunale ha dimostrato l’esistenza di una sproporzione tra i redditi di S.F. e il bene oggetto di sequestro, ritenendo che l’intestazione del bene in capo al figlio costituisca una vera e propria interposizione fittizia, che non viene meno per il solo fatto di un formale atto di donazione.

In questo caso, l’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza del fumus delicti, richiamando la misura cautelare emessa dal G.i.p. in data 16.12.2010, nonchè l’esistenza del periculum, stante la sproporzione reddituale sopra evidenziata.

5. – Infine, nessun rilievo può essere attribuito in questa sede alla relazione contabile allegata ai motivi aggiunti, che non può essere presa in considerazione da questa Corte, trattandosi di una documentazione il cui esame comporterebbe una valutazione di merito, di cui avrebbe dovuto essere investito il Tribunale.

6. – Pertanto, il ricorso deve esser respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.