T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8800 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-12-2011, n. 1693

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Svolgimento del processo

La ricorrente società, operatore commerciale avente sede in Comune di Isso, limitrofo al Comune di Antegnate, vede regolate le proprie aperture domenicali dall’ordinanza del Sindaco, emessa in data 25 gennaio 2011, nel rispetto dell’art. 5 bis della L.R. n. 22/00.

Dal 22 aprile 2009, però, il Centro commerciale Antegnate, avente sede nell’omonimo Comune, è sempre rimasto aperto ogni domenica e giorno festivo, nonostante tale Comune non rientrasse, a quell’epoca, nel distretto commerciale istituito dalla Lombardia, non fosse Comune a prevalente destinazione turistica, né montano, rivierasco dei laghi lombardi, o avente stabilimento termale e il Centro avesse una superficie superiore a 250 mq.

Né è scaturito un contenzioso tra quegli stessi soggetti che sono parti del ricorso in esame.

La società N.S., infatti, – subito dopo il deposito della sentenza n. 248/2011, poi notificata in data 9 marzo 2011, con la quale è stato accolto il ricorso della medesima avverso il provvedimento sindacale che autorizzava il Centro Commerciale Antegnate ad aperture domenicali oltre il limite fissato dall’art. 5 bis della L.R. 22/00 – ha diffidato, in data 11 febbraio 2011, il Comune di Antegnate dal consentire nuove aperture domenicali, dovendosi ritenere già superato il limite imposto dalla norma regionale.

Il Comune, però, ha emanato un’ordinanza (11 marzo 2011 n. 8/11) nella quale ha comunque autorizzato l’apertura nelle domeniche 132027 marzo, 1017 aprile, 8152229 maggio 2011, "valutato il fatto che gli operatori del territorio confidando legittimamente nella prosecuzione delle aperture domenicali autorizzata da oltre un anno hanno assunto impegni con i loro fornitori e si sono dotati di un’organizzazione che richiede tempo per essere ridefinita e valutata altresì che la mancata concessione di un termine ragionevole per l’adeguamento esporrebbe gli operatori del territorio a consistenti perdite economiche con il concreto rischio stante la persistenza di una congiuntura economica sfavorevole di pesanti ricadute sui livelli occupazionali". Per ciò il Comune ha ravvisato la necessità di concedere un congruo termine per la riorganizzazione dell’attività, autorizzando nelle more, nell’ottica sopra descritta, le sopra citate aperture.

Ritenendo lesivo tale comportamento, la società ricorrente, previa dimostrazione del proprio interesse ad agire, ha impugnato gli atti che ne sono scaturiti, deducendo:

1. violazione dell’art. 5 bis della L.R. 22/2000;

2. violazione del d. lgs. 267/2000 ed in specie dell’art. 50, richiamato nel provvedimento impugnato nonostante la regolamentazione dell’orario di apertura dei negozi non sia riconducibile all’ambito per regolare il quale (igiene, sanità ed ordine pubblico) il potere di ordinanza del Sindaco è previsto dal citato decreto legislativo;

3. eccesso di potere e carenza di pubblico interesse, nonché sviamento dalla causa tipica. In spregio ai limiti previsti sia dall’art. 11 del d.l. 114/98, che dall’art. 5 bis della L.R. 22/00, il Comune di Antegnate avrebbe autorizzato aperture domenicali in numero già superiore a quello consentito per l’intero anno;

4. eccesso di potere e carenza di pubblico interesse, nonché sviamento dalla causa tipica sotto il diverso profilo della mancata adozione dell’ordinanza annuale che dovrebbe regolare le aperture domenicali entro il termine di legge del 30.11.2010, così omettendo di rispettare l’obbligo di pianificazione finalizzato a meglio garantire l’iniziativa economica.

Parte ricorrente ha, quindi, concluso formulando una domanda risarcitoria, riservandosi la quantificazione del danno, ma rappresentando sin da subito la sussistenza dei presupposti (condotta e colpa).

Si è costituita la controinteressata, evidenziando come il Comune, prima della pubblicazione della sentenza 248/11, avesse assunto provvedimenti riguardanti l’apertura domenicale nei mesi di gennaio e febbraio, non ai sensi dell’art. 5 bis L.R. 22/00, ma per far fronte ad una situazione di carattere eccezionale e consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in un periodo di grave crisi. Tali provvedimenti (ed in specie le ordinanze precedentemente adottate nell’anno 2011) non sarebbero stati impugnati, nemmeno con il ricorso in esame: infatti, con nota dell’11 febbraio 2011, la odierna ricorrente ha contestato le ulteriori aperture domenicali, ritenendo già esaurite le 5 giornate a disposizione del Sindaco, ma il Comune ha rappresentato la diversa ratio del provvedimento autorizzatorio ed affermato di non ravvisare, nemmeno dopo la pubblicazione della già citata sentenza, i presupposti per agire in autotutela. Secondo la controinteressata la mancata impugnazione di tale nota di risposta del Comune equivarrebbe ad acquiescenza rispetto alla ratio dei provvedimenti adottati e all’ininfluenza della già citata sentenza e, del resto, nemmeno nel ricorso si contesterebbe la motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del provvedimento censurato.

In ogni caso la L.R. 22/2000 sarebbe stata abrogata dalla L.R. 6/2010 e comunque non sarebbe stato provato il danno (posto che, comunque, nelle stesse giornate il centro commerciale ricorrente è rimasto chiuso), rilevante anche in termini di legittimazione (trattandosi di soggetto che non opererebbe nel medesimo bacino d’utenza ed apparterrebbe a due categorie tipologiche di insediamenti commerciali, destinati a soddisfare le esigenze di due categorie di consumatori diverse).

Il ricorso, inoltre, avrebbe dovuto essere notificato a tutti gli operatori di medie/grandi strutture site nel territorio comunale

Infine, sull’ammissibilità del ricorso graverebbe anche la mancata impugnazione della deliberazione presupposta, adottata nel novembre 2009 (n. 88/2009), con cui la G.C. aveva stabilito di autorizzare in via diretta, immediata e senza limiti di tempo, l’apertura domenicale e festiva su tutto il territorio comunale, in attesa della conclusione del procedimento di costituzione del Distretto del Commercio che interessa il Comune stesso.

Nel merito il ricorso sarebbe infondato, in quanto l’ordinanza non sarebbe frutto dell’applicazione dell’art. 5 bis della L.R. 22/00, né poteva esserlo essendo stata la stessa abrogata. Il potere esercitato sarebbe, quindi, riconducibile all’art. 54 del d. lgs. 267/00 e non all’art. 50. In ogni caso l’invocata normativa regionale non avrebbe lo scopo di tutelare finalità protezionistiche, come invece sembrerebbe desumersi dalla ricostruzione della ricorrente e nulla avrebbe a che fare con il provvedimento in esame l’ordinanza annuale di cui al preesistente art. 5 bis della L.R 22/00.

Si è costituito in giudizio anche il Comune, rappresentando come alla base dell’impugnato provvedimento vi fosse l’istanza non solo della odierna controinteressata, ma anche della A.S. s.r.l., partecipata anche dall’odierna ricorrente e come tale istanza fosse stata formulata graduando le richieste dall’apertura per l’intero anno, a quella almeno per il periodo necessario al completamento dell’iter previsto per la costituzione del distretto commerciale, in ossequio alla autorizzazione all’apertura domenicale rinvenibile nella deliberazione giuntale n. 88/09. Date tali richieste il Comune ha ritenuto ragionevole l’accoglimento dell’istanza fino alla fine di maggio.

Esso eccepisce, nella propria memoria difensiva, la carenza di legittimazione in termini analoghi a quelli usati dalla controinteressata, in specie con riferimento alla mancata dimostrazione del danno subito, rispetto alla quale sarebbe rilevante il fatto che la ricorrente si è riservata di richiedere il risarcimento di un ipotetico danno ingiusto e alla mancata integrazione del contradditorio.

In ordine all’infondatezza del ricorso esso evidenzia come l’esercizio del potere in questione non sia avvenuto ai sensi dell’art. 103 della L.R. 6/10, né dell’art. 50 del d. lgs. 267/00, bensì dell’art. 54 e, quindi, l’ordinanza censurata non violerebbe la ratio della norma, proprio in quanto adottata sulla scorta di una disciplina diversa da quella propria dell’attività commerciale.

Con ordinanza n. 416 del 28 aprile 2011, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.

Con ricorso per motivi aggiunti è stata, quindi, impugnata l’ordinanza con cui il Comune, dopo la sospensione del precedente provvedimento destinato alla regolazione delle aperture domenicali, ha, questa volta dando puntuale applicazione all’art. 103 della L.R. 6, individuato le cinque giornate di apertura (invero 4 domeniche intere più 2 mezze giornate il 14 agosto e l’1 novembre), previa audizione delle associazioni previste dalla legge.

Parte ricorrente ha dedotto l’elusione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 416/2011, in quanto il Comune di Antegnate avrebbe dovuto tenere conto delle domeniche di apertura già autorizzate, nonché la contraddittorietà di tale provvedimento con la propria precedente ordinanza e lo sviamento dalla causa tipica del potere esercitato.

Il Comune ha eccepito, ancora una volta, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione, anche in considerazione del fatto che il nuovo provvedimento è stato richiesto anche dalla soc. Ambrosini, che è partecipata dalla stessa ricorrente al 50 %, nonché l’infondatezza del ricorso proprio per quanto più sopra rilevato.

La controinteressata ha eccepito l’intervenuto superamento della questione dedotta, posto che, con decreto 4388 del 17 maggio 2011, pubblicato il 24 maggio, la Regione ha riconosciuto la costituzione del "Distretto commerciale dell’area di Antegnate, costituito dai Comuni di Antegnate, Barbata e Fontanella": l’art. 103, comma 9, della L.R. 6/2010 prevede che, nei Distretti del Commercio, l’apertura domenicale è sempre ammessa per gli esercizi di ogni dimensione, previo accordo con le associazioni dei commercianti e le organizzazioni dei lavoratori, con le quali l’accordo è stato raggiunto, ammettendo l’apertura dal 16 maggio 2011 al 16 maggio 2012.

Ciononostante, parte ricorrente ha insistito nelle richieste già in atti.

L’istanza cautelare è stata però rigettata.

Alla vigilia della pubblica udienza è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da tutte le parti, a fronte di reciproche concessioni.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Considerato l’avvenuto deposito di un accordo transattivo, sottoscritto da tutte le parti, che sfocia in un atto di rinuncia al ricorso a fronte di reciproche concessioni, al Collegio non rimane che dare atto di tale circostanza.

Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti in causa, atteso l’accordo in tal senso sottoscritto dalle stesse, il quale pare debba essere interpretato nel senso che il contributo unificato dalla ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 debba rimanere a carico della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Dispone l’integrale rimborso delle spese del giudizio come in motivazione specificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10021

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 13 giugno 2011, con il quale è stato giudicato "inidoneo" dalla Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica del concorso per il reclutamento di 1.548 allievi carabinieri, in quanto considerato "ritirato" dalla prova e, quindi, escluso dal concorso stesso;

CONSIDERATO che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in buona sostanza, una erronea valutazione dei fatti, atteso che la sospensione della prova di "corsa piana di metri 1.000" era da ascriversi ad una distorsione alla caviglia sinistra, che avrebbe dovuto determinare la ripetizione della prova;

CONSIDERATO che la tesi di parte ricorrente non appare condivisibile, in quanto le prescrizioni di carattere generale contenute nelle norme tecniche per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso de quo, consentono la ripetizione di una o più prove solo nel caso del verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in volta per cause non riconducibili agli interessati o per altri accadimenti che possono aver condizionato l’esito della prova, senza responsabilità dei danneggiati;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, non si rinvengono le circostanze sopra evidenziate che possono giustificare la ripetizione della prova, atteso che la sospensione della stessa è da addebitarsi unicamente ad un trauma discorsivo avvertito dal ricorrente senza il concorso di fattori esterni che abbiano inciso negativamente nello svolgimento della prova;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 186

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premettevano i ricorrenti di essere proprietari di alcuni appartamenti siti nel fabbricato di Via Gradoli n. 65-69 in Roma e di essere stati raggiunti dall’ordinanza sindacale n. 129 del 29 novembre 2007, notificata a ciascuno di loro, con la quale si ingiungeva lo sgombero dei locali siti in Via Gradoli n. 65-69, reso necessario da "inconvenienti igienico-ambientali" (così, testualmente, nella parte in premessa dell’ordinanza impugnata, che analiticamente li ha descritti con riferimento a ciascuna unità abitativa) e di pericolo per la salute pubblica evidenziati nel corso di un sopralluogo svolto da personale della ASL RM/E, dichiarandosi quindi lo stato di inabitabilità dei predetti locali.

Con un unico e complesso motivo di ricorso i proprietari degli appartamenti interessati dal provvedimento notificato a ciascuno di loro, costituiti da monolocali siti al piano terra, al primo piano seminterrato ed al secondo piano seminterrato del fabbricato in questione, sostengono l’illegittimità dell’ordinanza qui gravata in quanto:

a) per tutti gli immobili di proprietà dei ricorrenti erano state da tempo presentate domande di concessione in sanatoria ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e pagate le relative somme per oblazione;

b) con riferimento ad alcuni dei procedimenti avviati con le domande di sanatoria è intervenuto il formale rilascio del titolo abilitativo, mentre con riferimento alle altre si è oramai formato il silenzio-accoglimento ai sensi dell’art. 35, comma 12, della citata legge;

c) va poi tenuto conto che, adottato espressamente il provvedimento di sanatoria ovvero formatosi implicitamente il titolo abilitativo postumo per decorso del termine ai sensi del già ricordato art. 35, le posizioni dei ricorrenti si sono definite positivamente tenuto conto che, ai sensi del comma 20 della succitata norma, "a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norma regolamentari, qualora le opere non contrastino con disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni" (così, anche, alle pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo);

d) ne deriva, dunque, che il provvedimento sindacale di sgombero, con riferimento a ciascun appartamento e motivato in ragione dell’asserito pericolo per l’igiene e la salute pubblica, si pone al di fuori del contesto normativo che ostacolerebbe la validità del provvedimento comunale, implicito o esplicito, in sanatoria ed ormai rilasciato, non essendo state indicate ragioni di pericolo per la statica e la prevenzione di incendi ed infortuni, difettando quindi nella motivazione;

e) d’altronde, sempre sotto il versante della motivazione, l’atto impugnato evidenzia carenze insuperabili, atteso che non esplicita adeguatamente e per come sarebbe stato doveroso la ragione che induce il Comune ad intervenire a distanza di molto tempo rispetto alla definizione delle procedure di sanatoria;

f) nello stesso tempo l’atto gravato si presenta assunto senza una adeguata istruttoria, tenuto conto che tutti i parametri di altezze e superficie minima degli appartamenti, recati dal D.M. 5 luglio 1975, appaiono oggettivamente rispettati, così come gli accorgimenti tecnici necessari a garantire che l’utilizzo abitativo degli appartamenti avvenga nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore.

Da qui la richiesta di annullamento dell’atto sindacale collettivamente impugnato oltre alla proposizione della domanda risarcitoria da parte dei ricorrenti.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata contestando la fondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.

Sono intervenuti nel giudizio, ad opponendum, alcuni proprietari ed un abitante di alcuni appartamenti dello stabile di Via Gradoli n. 65 per sostenere la legittimità dell’intervento repressivo sanzionatorio posto in essere dal Comune di Roma a tutela della salubrità dell’area, precisando che la loro partecipazione processuale si è resa necessaria anche al fine di denunciare "la situazione di degrado e di disagio" nella quale essi sono costretti a vivere "a causa dell’utilizzo a scopo abitativo di alcune unità immobiliari che non erano destinate e non hanno i requisiti minimi per la loro abitabilità" (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di intervento).

Con alcune ordinanze istruttorie (n. 1973 del 2008 e nn. 882 e 1008 del 2009) questo Tribunale ha disposto verificazioni, affidandole all’Ufficio del Genio civile della Regione Lazio, alla ASL RM/C, ai Vigili del fuoco, ciascuno per quanto di competenza, aventi ad oggetto l’indagine in ordine alle condizioni igienico-statiche degli appartamenti di proprietà dei ricorrenti e coinvolti nella ordinanza sindacale impugnata.

Prodotte le relazioni a cura degli Enti suindicati, i ricorrenti hanno proposto un ulteriore ricorso recante motivi aggiunti e successivamente tutte le parti controvertenti hanno depositato memorie conclusive e di replica confermando le già rassegnate conclusioni.

Mantenuta riservata la decisione alla udienza pubblica dell’8 giugno, alla Camera di consiglio del 13 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio rileva che, nel merito, le censure dedotte non colgono nel segno, anche alla luce degli esiti delle disposte verificazioni, di talché il ricorso (principale e quello recante motivi aggiunti) deve essere respinto.

4. – Va sottolineato preliminarmente che il provvedimento qui impugnato si sostanzia in un ordine di sgombero di taluni appartamenti del fabbricato sito in Roma, Via Gradoli n. 65 e tutti collocati ai piani scantinati S1 e S2 del palazzo, perché, all’esito di numerosi sopralluoghi, se ne è manifestata la inabitabilità sia per carenza del requisito relativo alle superfici minime che di quelli igienico-sanitari, concretandosi quindi un pericolo per la salute pubblica il permanente loro utilizzo a fini abitativi.

5. – Al di là dei profili in fatto che caratterizzano la presente controversia, sotto il profilo giuridico va evidenziato che:

A) l’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 ebbe a prevedere che per utilizzare un edificio fosse necessario ottenere il certificato di agibilità il cui rilascio da parte del sindaco era condizionato alla presentazione di una serie di documenti idonei ad attestare la sussistenza di determinati standards minimi di salubrità. Nel contempo l’art. 5 di detto testo normativo abrogava l’art. 221, primo comma, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 relativamente alla disciplina del procedimento per il rilascio del certificato. L’intervento normativo in esame ha modificato in termini sostanziali l’istituto dell’agibilità, mutando la denominazione dell’atto da "autorizzazione" amministrativa a "certificato", semplificando il procedimento di rilascio, e, soprattutto, estendendo l’ambito di valutazione ad interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli connaturati alla tutela di carattere meramente sanitario; in altri termini, al concetto di agibilità si è andato sostituendo quello di "vivibilità" della costruzione, che inerisce ad una condizione dell’abitare complessivamente rispettosa della dignità dell’individuo;

B) successivamente gli articoli da 24 a 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 hanno fissato la disciplina attualmente vigente. Anzitutto – per come è ricordato nella relazione illustrativa che ha accompagnato il predetto decreto presidenziale – il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità e abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente. Inizialmente nel linguaggio normativo il termine "licenza di abitabilità" era stato utilizzato in relazione agli immobili ad uso abitativo, mentre il termine "licenza di agibilità" relativamente a quelli non residenziali, quali opifici, uffici, esercizi pubblici e commerciali. In un secondo tempo, il legislatore aveva operato una diversa classificazione, riconducendo all’agibilità la disciplina generale della stabilità e della sicurezza dell’immobile e all’abitabilità la disciplina speciale dei requisiti dell’immobile rispetto a specifiche destinazioni d’uso. In effetti, alcune disposizioni normative e, soprattutto, una certa prassi giurisprudenziale, avevano indotto a pensare che all’interno del nostro ordinamento esistessero due diversi tipi di certificazioni. In realtà, le due espressioni, se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi. Dimostrativo ne è il fatto che il corredo documentale dell’istanza, come pure le indagini tecniche preliminari al rilascio del certificato, non cambiavano a seconda del tipo di unità immobiliare da certificare, fatta salva, ovviamente, l’esigenza di valutare la presenza di requisiti igienico-sanitari diversi in ragione dell’uso previsto. Eliminato il duplice riferimento terminologico, il legislatore del 2001 ha optato per l’onnicomprensivo termine di "certificato di agibilità" attestante l’idoneità abitativa di qualsiasi edificio. Secondo la nuova formulazione, l’ambito di operatività del certificato di agibilità risulta più esteso rispetto al passato, essendo richiesto non solo per i nuovi organismi edilizi, ma anche per gli interventi eseguiti sugli stessi che possiedano l’attitudine a modificare le condizioni igieniche e sanitarie preesistenti. Ai fini dell’accertamento dell’agibilità di un edificio ciò che rileva non è tanto la qualificazione giuridica dell’intervento (ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, oppure manutenzione straordinaria o realizzazione di sole opere interne), quanto piuttosto la qualità e l’entità dell’intervento, nonché i suoi riflessi sulla condizione di salubrità della costruzione o di sue parti. Il certificato di agibilità è dunque necessario per tutti gli organismi edilizi destinati a un utilizzo che comporti la permanenza dell’uomo che può risolversi sia nel soggiorno prolungato, com’è per le abitazioni, sia nella semplice frequentazione, com’è per l’immobile destinato a un’attività produttiva, che deve comunque essere di durata tale da richiedere la presenza di condizioni minime di igiene e salubrità;

C) in base a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, il certificato di abitabilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente. Ne deriva la legittimità, in via generale, dello svolgimento da parte degli organi comunali competenti di ogni indagine utile al fine di effettuare una consapevole valutazione sulla sussistenza delle surriferite condizioni, soprattutto quando in un edificio (per come è avvenuto nel caso in esame) siano state realizzate modifiche strutturali (cfr., in argomento, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 marzo 2011 n. 740), che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi (si veda sul punto la relazione prodotta in data 26 ottobre 2010 con allegazione di documenti dall’amministrazione del Condominio dello stabile in questione);

D) l’art. 25, commi 3-5, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede un procedimento di rilascio del certificato di agibilità, articolato sui seguenti principi fondamentali: 1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni, nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’A.S.L. previsto dall’art. 5, 3 comma lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità; 3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa; 4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 26 D.P.R. n. 380 del 2001).

6. – Fermo quanto sopra e tenuto conto che la disciplina suesposta presenta una ipotesi di silenzio assenso nell’ipotesi di istanza di agibilità presentata agli Uffici competenti e rispetto alla quale gli stessi non hanno adottato alcun provvedimento espresso, occorre pur tuttavia verificare se l’ordinamento ha previsto casi in cui vi siano criticità riferibili alla acquisibilità implicita – per effetto del silenzio – della dichiarazione di agibilità.

Sul punto vale la pena rammentare che:

a) in caso di istanza di condono edilizio, il rilascio del c.d. certificato di agibilità può avvenire in deroga soltanto alle norme di tipo secondario e/o regolamentare, ma non anche in deroga alle disposizioni normative di fonte primaria e/o di legge, soprattutto se attinenti alla materia dell’igiene pubblica e dell’inquinamento del suolo, in quanto diversamente, in caso di adesione ad una possibile interpretazione di tipo estensivo delle norme in materia di condono edilizio, l’art. 35, comma 14, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (come le altre norme analoghe ad essa succedute nel tempo in materia di condoni edilizi) sarebbe palesemente incostituzionale per contrasto con il fondamentale principio della tutela della salute ex art. 32 Cost., inteso non solo come diritto alla salute del singolo individuo, ma anche come diritto dell’intera collettività alla salubrità dell’ambiente (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004 n. 2140 e 13 aprile 1999 n. 414 nonché TAR Sardegna 29 ottobre 2002 n. 1422);

b) il suesposto orientamento si pone perfettamente in linea con quello espresso dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 256 del 18 giugno 1996, ha avuto modo di precisare, per un verso, che il certificato di abitabilità non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l’edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in sanatoria nonché, per altro verso, la circostanza che le norme sul condono edilizio prevedano, a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità (…) a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica (…) Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari" (così, testualmente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 256 del 1996 citata);

c) se è dunque vero che, in base a quanto previsto dagli art. 24 e art. 25, del n. 380 del 2001, il certificato di agibilità delle costruzioni costituisce un’attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente, appare altrettanto legittimo che una valutazione sulla sussistenza di dette condizioni, sia richiesta a fronte di modifiche strutturali che implicano anche un cambiamento dell’uso degli spazi e che dunque il Comune non perda, neppure per l’ipotesi di rilascio implicito del certificato ovvero per effetto di condono, il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva di dette condizioni di salubrità e di intervenire laddove siano riscontrate carenze (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009 n. 6 nonché T.A.R Basilicata, Sez. I, 29 novembre 2008 n. 916).

7. – Nel caso di specie il Comune, con l’ordinanza qui principalmente impugnata, ha evidenziato, all’esito di alcuni sopralluoghi, importanti deficienze igienico sanitarie negli appartamenti per i quali è qui controversia, confermate dalle verificazioni disposte da questo Tribunale e gli esiti delle consulenza di parte affidate da alcuni degli odierni ricorrenti a tecnici di fiducia non si manifestano idonei a superare le conclusioni confermative alle quali sono pervenute le indagini di verificazione disposte con profili di evidente sintonia rispetto alle valutazioni operate dagli uffici comunali nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’adozione della qui avversata ordinanza sindacale di sgombero.

I verificatori hanno infatti significativamente affermato che tutti i locali esaminati presentano superfici finestrate inidonee ed aree calpestabili inferiori ai 28 metri quadrati, valore minimo per un monolocale. Alcuni immobili presentano evidenti inconvenienti igienico-sanitari che li rendono inidonei all’uso abitativo.

In altri termini, seppure con alcune peculiarità e caratteristiche diverse per taluni dei monolocali, l’esito delle disposte verificazioni costituisce conferma della inadeguatezza, sotto il profilo igienico sanitario, dei locali in questione ad essere abitati, rafforzando i risultati dell’istruttoria svolta in vista della adozione dell’ordinanza sindacale di sgombero.

L’indagine, va precisato, è stata svolta accuratamente dall’Azienda USL RM/C , che in contraddittorio con le parti coinvolte ha concluso i propri rilievi affermando con nettezza e senza escludere alcun immobile da siffatto esito che "si esprime parere igienico-sanitario contrario all’uso di tali locali come abitazioni" (così, testualmente, nella relazione depositata l’8 ottobre 2009).

8. – Ciò posto, in via di fatto, le censure dedotte dai ricorrenti con l’atto introduttivo e con quello recante motivi aggiunti non si presentano idonee a scalfire la dimostrazione, acquisita nel corso del processo, del corretto percorso seguito dagli uffici comunali per giungere all’adozione dell’ordinanza di sgombero, avvalorato dagli esiti delle disposte verificazioni; ne deriva la reiezione dei ricorsi (principale e recante motivi aggiunti) proposti.

Sussistono, nondimeno e tenuto conto della tecnicità delle questioni affrontate, i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dell’8 giugno 2011 e del 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

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