Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 26678

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale della Spezia ha respinto l’opposizione che Do.Ma. e D. M., entrambi soci con poteri di rappresentanza esterna della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., avevano proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva irrogato a uno di loro (indicando l’altro come coobbligato solidale) la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti accompagnando gli stessi con il prescritto formulario di identificazione del rifiuto trasportato in cui era indicato in modo inesatto il destinatario nonchè il luogo di destinazione del rifiuto".

Do.Ma. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. La Provincia della Spezia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Do.Ma. e D. M. deducono che il Tribunale ha mancato di provvedere sulla ragione di opposizione con la quale avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione oggetto della loro impugnazione: lamentano di essere stati ritenuti responsabili della violazione in questione in quanto soci della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., mentre autore del presunto illecito era stato semmai l’autista che aveva effettuato il trasporto con il formulario del quale è stata ritenuta l’irregolarità.

La censura va accolta.

Effettivamente il giudice a quo non ha affrontato la questione relativa al titolo in base al quale era stata irrogata la sanzione di cui si tratta; questione che avrebbe dovuto essere risolta applicando il principio – più volte enunciato da questa Corte, con riguardo alle infrazioni attribuite ad amministratori di società di persone:

v., per tutte Cass. 10 dicembre 1998 n. 12459 – secondo cui a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, poichè vale anche con riferimento alle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società.

Ne discende che Do.Ma. e D.M., contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, non potevano automaticamente essere chiamati a rispondere della violazione, ognuno quale coautore perchè socio di una società di persone. Occorreva invece che l’uno o l’altro o entrambi avessero tenuto una condotta, positiva od omissiva, che avesse dato luogo alla commissione dell’infrazione, sia pure in ipotesi sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Accolto quindi il primo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri, che attengono a punti che in sede di rinvio soltanto eventualmente dovranno essere esaminati, secondo la soluzione che verrà data alla questione di cui prima si è detto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 07-09-2011, n. 7145 Professori universitari associati

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il professor L.R., associato di fisiologia cellulare presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento del Rettore del 3092009, con cui è stato disposto il suo collocamento fuori ruolo per un anno a partire dal 1112009 e fino al 31102010, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a rimanere in servizio o comunque fuori ruolo fino al settantesimo anno di età, deducendo altresì la illegittimità costituzionale della legge n° 244 del 2007 relativa alla riduzione del periodo di fuori ruolo ad un anno.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, professore associato, ai sensi dell’art 24 del d.p.r. n° 382 del 1980, avrebbe dovuto essere collocato in fuori ruolo alla fine dell’anno accademico nel quale avrebbe compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il 31102007; a tale data è rimasto in servizio per un ulteriore biennio ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n° 503 del 1992.

Nel frattempo, la legge n° 230 del 4112005, cd. legge Moratti, contenente nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, ha introdotto una nuova disciplina per il collocamento a riposo, con il medesimo limite di età di permanenza in servizio a settanta anni per professori associati e ordinari.

Ai sensi dell’art 1 comma 17 della legge n° 230 del 4112005, " per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età".

Il comma 19 del medesimo articolo ha, peraltro, previsto per i professori e i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge il mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento (compreso quindi l’istituto del fuori ruolo), salva per i professori la facoltà di optare per il nuovo regime, con applicazione, in tal ultimo caso, quindi, del nuovo limite di età sia per associati che per ordinari di settanta anni.

Il professore ricorrente non ha esercitato alcuna opzione ai sensi del comma 19 dell’art 1 della legge n° 230 del 2005; è pertanto applicabile la norma dell’art 24 del d.p.r. n° 382 del 1980 che prevedeva per i professori associati il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salva la facoltà del collocamento fuori ruolo per un periodo triennale, secondo quanto previsto dagli artt 19 e 22 del d.p.r. n° 382 del 1980, secondo il regime modificato dall’art 1 comma 30 della legge n° 549 del 28121995.

Successivamente, la legge n° 244 del 24122007, finanziaria per il 2008, ha previsto la riduzione del periodo di fuori ruolo ad un anno dal 112009.

Alla data del 1112009, data di inizio del periodo di fuori ruolo, era, quindi, sicuramente applicabile, la modifica operata dalla legge n° 244 del 2007.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n°236 del 2009, e questa sezione in numerose pronunce (cfr sent. 33087 del 2010 e n° 33287 del 2010) hanno, infatti, affermato che non sussiste alcuna posizione quesita dei professori universitari al mantenimento del periodo di fuori ruolo di tre anni.

In particolare, poi, questa sezione ha già esaminato anche la questione della legittimità costituzionale della abolizione del fuori ruolo e della sua riduzione per i professori universitari per cui non era stato ancora disposto all’entrata in vigore della nuova disciplina.

La Corte Costituzionale ha, infatti, più volte affermato che nei rapporti di durata non vi sono limiti per il legislatore ordinario nella modifica della discipline vigenti, che non siano quelli della ragionevolezza, se non quando la situazione sia divenuta di diritto con il collocamento in quiescenza (cfr. altresì Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 2007, n. 18041, rispetto al comma 29 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995 che incidendo su situazioni che, alla data di ingresso della regolamentazione, riguardante la pensione di anzianità – 1° gennaio 1996 -, non avevano ancora raggiunto la consistenza del diritto, quali appunto quelle di coloro che, sotto l’impero dell’art. 11, comma 8, l. 24 dicembre 1993 n. 537, avevano maturato i prescritti requisiti di contribuzione e di età anagrafica, ma non il collocamento in quiescenza, senza perciò stesso rappresentare un intervento legislativo lesivo del principio dell’affidamento sui cd. "diritti quesiti").

La scelta del legislatore non può poi ritenersi del tutto irragionevole, essendo l’abolizione del fuori ruolo, già prevista per i professori nominati ai sensi della nuova legge n° 230 del 2005 (legge Moratti), quindi una scelta complessiva dell’ordinamento universitario. Proprio l’ambito di applicazione della nuova normativa e la disciplina di diritto transitorio conducono, altresì, a non ritenere la manifesta irragionevolezza. Infatti, la totale abolizione del fuori ruolo è stata prevista solo per i professori che, come il ricorrente, nel 2007, avevano ancora davanti tre anni di servizio, i quali ben avrebbero potuto rideterminare le loro attività scientifiche e di programmazione in tale lasso temporale.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Dall’infondatezza del ricorso deriva, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento danni.

Trattandosi di questione relativa al rapporto di pubblico impiego sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-01-2012, n. 388 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente. Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi alla Corte dei conti il 26.11.1977 ed è stato definito con sentenza del 10.10.2006.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni tre per un grado, ha liquidato per il ritardo di 25 anni e 10 mesi la somma di Euro 15.500,00.

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente, con i primi due motivi, lamenta che la Corte di merito abbia liquidato l’indennizzo in misura difforme da quanto avrebbe dovuto liquidare sulla base dei criteri CEDU. 2.1.- Le censure sono infondate perchè la Corte di merito si è sostanzialmente attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, elaborata alla luce di quella Europea. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 28 anni e 10 mesi, e della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

3.- Con le rimanenti censure lamenta la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari e l’erronea applicazione della tariffa per i procedimenti speciali in camera di consiglio.

3.1.- Le censure sono fondate perchè effettivamente "il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3) , per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi" (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti (per l’intero) in Euro 101,00, rende palese la fondatezza della censura, posto che in sede di decisione ex art. 384 c.p.c. questa Corte avrebbe liquidato una somma superiore.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione intimata a pagare le spese della fase di merito che liquida in Euro 50,00 per esborsi, in Euro 800,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorario, nonchè un terzo delle spese del presente grado (compensata la residua parte), che liquida in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2403 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con decreto depositato il 12.4.2010 e comunicato dalla cancelleria a mezzo fax il 14.4.2010 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di Z. E. quale socio illimitatamente responsabile della s.a.s.

Supermercati ZAGO di Zago Enrico & C, proposta da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. (quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., banca incorporante della Banca Agricola Mantovana), la quale lamentava l’esclusione del privilegio ipotecario del credito di Euro 62896,76, ammesso in via chirografaria su eccezione di un creditore il quale aveva evidenziato che l’ipoteca era stata iscritta nei sei mesi dall’ammissione della società fallita al concordato preventivo.

Il credito era portato da decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Z.E., fideiussore della società Supermercati Zago s.a.s., ammessa al concordato preventivo il 29.5.2008 e successivamente dichiarata fallita (il (OMISSIS)), e sui beni del socio era stata iscritta ipoteca giudiziale il 30.1.2008.

Contro il decreto del tribunale la banca opponente, il 28.5.2010, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la curatela intimata, la quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 147 e 67, in riferimento alla L. fall., artt. 5 e 160 per avere il Tribunale di Verona, in applicazione del principio della consecuzione delle procedure, fatto retroagire gli effetti del fallimento al momento dell’ammissione della società fallita alla procedura di concordato preventivo, con conseguente revoca dell’ipoteca iscritta oltre i sei mesi antecedenti il fallimento, ma nei sei mesi antecedenti l’ammissione alla predetta procedura. Deduce che l’entrata in vigore della riforma ha completamente mutato i presupposti della procedura di concordato: lo stato di crisi in luogo dell’insolvenza. Talchè non sarebbe più ammessa la retrodatazione degli effetti del fallimento.

La consecuzione delle procedure sarebbe altresì esclusa in forza della norma di cui alla L. Fall., art. 67, n. 3, lett. E), la quale dispone che non sono revocabili gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o di un accordo L. Fall., ex art. 182 bis.

Se fosse applicabile la consecuzione tale norma sarebbe inutile perchè si tratterebbe di atti posti in essere "già in stato di insolvenza" (se questa retroagisse) e sarebbe applicabile la L. Fall., art. 44. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 147 e 67, e successive modificazioni, in relazione alla L. Fall., art. 5 e art. 160, per avere il Tribunale di Verona revocato l’ipoteca iscritta dal ricorrente sui beni di Z.E., senza aver accertato lo stato di insolvenza del debitore, dichiarato fallito solo ed esclusivamente quale socio illimitatamente responsabile della Supermercati Zago F.lli sas.

Solo dalla dichiarazione di fallimento del socio potevano decorrere i termini di cui alla L. Fall., art. 67. 2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 96 e 67, anche in relazione all’art. 99 c.p.c. e all’art. 111 Cost. "per avere il giudice delegato revocato in via breve l’ipoteca iscritta dalla ricorrente sui beni della società fallita senza averne i poteri e in palese violazione del principio del contraddittorio". Deduce che l’eccezione non è stata sollevata dal curatore fallimentare bensì da un "terzo creditore", che l’azione revocatoria è costitutiva e la parte che aveva il potere di promuoverla non l’ha promossa.

3.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla curatela.

L’eccezione è infondata.

Infatti, la Cancelleria del Tribunale – giusta risulta dall’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione – ha comunicato, a mezzo fax, il decreto alle parti per estratto e non mediante invio di copia integrale del provvedimento.

Per contro, così come ha già rilevato la dottrina, poichè dal momento della comunicazione decorre il termine di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione, il provvedimento del tribunale, a garanzia del diritto di difesa delle parti, deve essere comunicato in forma integrale e non solamente per estratto.

3.1.- Il primo motivo è infondato perchè questa Corte, con pronuncia alla quale il Collegio intende dare continuità, ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui all’ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi della L. Fall., art. 160 – "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla L. n. 80 del 2005 e al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al D.Lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento L. Fall., ex art. 162, comma 2, per effetto della mancata approvazione dei creditori L. Fall., ex artt. 177 e 178, trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l’atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l’abbandono – in sede normativa dell’automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l’iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell’insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l’ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda (Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010).

In particolare, ha precisato la pronuncia richiamata che le due procedure debbono essere equiparate, avendo a base la medesima situazione sostanziale, non potendosi dare decisivo rilievo agli aspetti procedurali della iniziativa di un creditore o del pubblico ministero ed al fatto che lo stato di insolvenza deve essere effettivamente accertato, quando la dichiarazione di fallimento si palesa come l’unico sbocco necessario della crisi dell’impresa. La L. Fall., art. 111, comma 2, (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006) dispone che sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge.

La norma, come si evince dal dato testuale, considera prededucibili anche debiti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo e si riferisce chiaramente alla ipotesi in cui alla procedura di concordato preventivo sia seguito il fallimento dell’imprenditore.

Con tale disposizione, come giustamente affermato da condivisibile dottrina, si è preso atto legislativamente della continuità delle procedure consecutive, il che impone, essendo tali procedure volte ad affrontare la medesima crisi – ritenuta in un primo momento suscettibile di regolazione attraverso un accordo con i creditori e successivamente risultata tale da condurre alla liquidazione fallimentare di valutare in maniera unitaria determinati aspetti della disciplina fallimentare.

Ne deriva che, qualora, a seguito di una verifica a posteriori venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l’identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l’autonomia delle due procedure.

Alcun rilievo, infine, può essere attribuito alla norma richiamata dalla ricorrente a proposito degli atti e pagamenti non revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e), perchè essa – all’evidenza – si riferisce ad atti e pagamenti posti in essere in "esecuzione" di un concordato (o accordo di ristrutturazione), è diretta ad agevolare le soluzioni concordate dell’insolvenza e presuppone la previsione dell’atto nella proposta (nel piano), come tale, implicitamente autorizzato con l’ammissione laddove gli atti non autorizzati neppure L. Fall., ex art. 167, sono inefficaci (Sez. 1, n. 13759/2007) e possono comportare la revoca dell’ammissione alla procedura (L. Fall., art. 173, comma 3)". Non appare congruente, dunque, il richiamo alla L. Fall., art. 44. 3.2.- Il secondo motivo è infondato alla luce del principio giurisprudenziale per il quale nel caso in cui dopo l’ammissione di una società di persone all’amministrazione controllata (ora abrogata) o al concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi della L. Fall., art. 147 -, anche per l’esercizio dell’azione revocatoria dell’atto personale del socio illimitatamente responsabile il termine di cui alla L. Fall., art. 67, decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che ai fini della dichiarazione di fallimento abbia rilevanza unicamente lo stato d’insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d’insolvenza personale del socio (Sez. 1, Sentenza n. 7157 del 01/08/1994;

definito ius receptum da Sez. un., n. 8257 del 2002. Cfr. Cass. nn. 2983, 3614/79; 5025/91; 4240, 7157/94, 189/95; 4347/96).

Tale principio è indubbiamente applicabile anche alla luce della disciplina risultante dalla riforma della legge fallimentare. Nè appare calzante il richiamo – contenuto nella memoria difensiva – alla recente pronuncia di questa Sezione (Sez. 1, Sentenza n. 7273/2010) emessa in fattispecie affatto diversa da quella concreta, che in quella vicenda trattavasi di creditore personale del socio e, inoltre, il socio stesso era stato erroneamente ammesso – unitamente alla società – alla procedura di concordato preventivo.

Per converso, nella concreta fattispecie la banca ricorrente ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento del socio di un credito derivante dalla fideiussione prestata dal socio stesso in favore della società.

Può essere ribadito, dunque, che vi è nella fattispecie della consecuzione di procedure quel referente normativo – … insussistente, invece, per la sentenza in estensione – che consente, in via eccezionale, la retrodatazione dell’efficacia della sentenza di fallimento. Dovendosi, per di più, escludere nella prima ipotesi – a differenza che nella seconda – che sia arrecato alcun vulnus all’affidamento dei terzi. Ai quali sono invero noti sin dall’inizio – e, cioè, dalla data stessa di apertura della prima procedura – i soggetti potenzialmente e soggetti al fallimento, in esito a quella" (cfr. in motivazione, Sez. un., n. 8257 del 2002).

3.3.- Anche il terzo motivo è infondato perchè da tempo questa Corte ha ritenuto che al creditore che abbia proposto impugnazione allo stato passivo è consentito esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa l’azione revocatoria, dovendosi egli considerare portatore non solo del proprio interesse, ma anche di quello degli altri creditori (Sez. 1, n. 8827/1998; Sez. 1, n. 1392/1979).

Se, dunque, il creditore, proponendo impugnazione, può eccepire la revocabilità del titolo di prelazione del credito ammesso a maggior ragione può contestarne l’ammissione dinanzi al giudice delegato il quale non può non tenere conto dell’eccezione stessa e deve decidere su di essa così come disposto dalla L. Fall., art. 95, comma 3, secondo cui il giudice delegato decide sulle domande tenuto conto delle eccezioni del curatore, di quelle rilevabili d’ufficio e di quelle sollevate dagli altri interessati.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La novità delle questioni sollevate con il ricorso – in relazione alle nuove norme della legge fallimentare – giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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