Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12661

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Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’illegittimità del provvedimento di revoca parziale (per la parte, cioè, eccedente l’importo di Euro 100.000,00 nel triennio) del credito d’imposta previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1 e dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10 per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate per gli anni 2003/2006, notificato alla Zulli Ceramiche s.r.l..

Il giudice a quo ha ritenuto che il richiamo operato dal citato art. 63 alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 (che dichiara applicabile all’ulteriore credito d’imposta la regola de minimis) non vale a conferire all’agevolazione in esame la natura di aiuto di Stato ex art. 87 del Trattato CE, dovendosi escludere che fosse tale quello previsto dal menzionato art. 7, comma 10, in quanto privo del requisito della selettività, e pertanto il beneficio non soggiace al relativo regime, ed in particolare alla regola de minimis. Ha poi aggiunto il giudice di merito che, anche ammesso che il citato L. n. 289 del 2002, art. 63 preveda un aiuto di Stato, il credito d’imposta andrebbe riconosciuto in virtù del Regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204, relativo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; ed inoltre, il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8 (convertito nella L. n. 46 del 2007) ha escluso dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis "gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente".

2. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63 censura la sentenza impugnata per avere il giudice di merito disapplicato la normativa nazionale citata, che impone limiti alla concessione di un beneficio per l’incremento dell’occupazione, per il solo fatto che un limite analogo non è previsto nella normativa comunitaria.

Con il secondo motivo, si deduce che il beneficio previsto dalle norme sopra menzionate configura un aiuto di Stato piuttosto che un aiuto ai lavoratori, con conseguente applicazione delle disposizioni dettate in materia dal diritto comunitario.

Con il terzo ed ultimo motivo, si contesta che il Regolamento (CE) n. 2204 del 2002, richiamato dal giudice a quo, consenta la concessione di contributi alle imprese, ai sensi del citato L. n. 289 del 2002, art. 63 oltre il limite stabilito dalla regola de minimis, senza adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti in via generale dall’art. 88, par. 3, del Trattato CE, e che ciò possa comportare il diritto delle imprese a fruire del credito d’imposta in questione oltre il tetto massimo previsto dalla normativa nazionale.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono fondati nei sensi appresso specificati.

Deve, infatti, essere ribadito, in assenza di convincenti argomentazioni contrarie, il principio già affermato da questa Corte secondo cui la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1 nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7 ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al detto art. 7, quindi anche quella dettata dal comma 10, in base alla quale "all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06", e "ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di L. 180 milioni nel triennio".

Il criterio comunitario c.d. de minimis è stato, quindi, espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata, la quale non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (Cass. nn. 21797 del 2011 e 7362 del 2012).

Infine, la natura nazionale della norma in esame esclude in radice ogni incidenza sulla questione del disposto del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8 (convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46), citato dal giudice a quo, poichè l’esclusione – ivi stabilita – dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis riguarda solo gli aiuti, rientranti in tale previsione, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta regola comunitaria, non l’"ulteriore credito d’imposta" in discussione perchè l’ammontare massimo dello stesso è stato legislativamente determinato in misura corrispondente a quella regola (Cass. n. 7362 del 2012, cit.).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

4. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 784

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 18 febbraio 2010 la XX s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e ne ha chiesto l’annullamento.
Avverso detti atti di gara ha dedotto censure di eccesso di potere e di violazione di legge.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
3. L’A.S. s.r.l. e Ubaldo Montaguti non si sono costituiti in giudizio.
4. Con ordinanza n. 25 marzo 2010 n. 1343 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Motivi della decisione
Con memoria depositata il 24 giugno 2010 l’Amministrazione sanitaria ha comunicato di aver proceduto, con delibera n. 395 del 26 aprile 2010, all’annullamento in autotutela degli atti di gara, alla luce dei motivi che avevano formato oggetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare.
Tale situazione fattuale trova conferma nella propria memoria depositata dalla XX s.r.l. il 22 giugno 2010, con la quale ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese e agli onorari del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Al Collegio non resta che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., l’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15715 CIRCOLAZIONE STRADALE

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Svolgimento del processo

Z.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa S.S. e la s.p.a. Axa Ass.ni, esponendo che il (OMISSIS), mentre circolava in (OMISSIS) alla guida della propria moto Kawasaky, quest’ultima veniva investita dall’auto Lancia, condotta dallo S. ed assicurata presso l’Axa, e che esso esponente riportava lesioni personali, oltre ai danni materiali della moto.

L’attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di L. 66.506.000, oltre interessi e rivalutazione.

La compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento di una responsabilità concorrente dell’attore, mentre lo S. rimaneva contumace.

Il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento in favore dello Z. della somma di L. 49.393.000, oltre interessi legali.

Proposto appello dall’Axa, lo Z. resisteva al gravame, sollevando appello incidentale per il riconoscimento dei danni alla moto, mentre lo S. rimaneva contumace.

Con sentenza depositata il 31.12.04 la Corte d’appello di Catania riduceva ad Euro 17.856,55 la somma dovuta per il risarcimento dei danni e rigettava l’appello incidentale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., con cinque motivi, mentre l’Axa ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 104 C.d.s. n. 393/1959, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto il concorso di colpa di esso ricorrente nella causazione del sinistro a causa della violazione dell’obbligo di tenere rigorosamente la propria destra.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 105 C.d.s. n. 393/1959, comma 3 non avendo la Corte di merito tenuto conto che, secondo tale norma, spettava al veicolo favorito il diritto di precedenza per tutta l’area di crocevia, ancorchè procedente fuori mano.

Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità ed al nesso di causalità.

Con il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’affermazione della percentuale del concorso di responsabilità.

Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione parziale delle spese del giudizio d’appello.

1. Il primo motivo non è fondato.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che dal rapporto di polizia e dalla planimetria ad esso allegata è emerso che lo scontro tra la moto del ricorrente e la vettura dello S. si è verificato al di là della linea di mezzeria della via (OMISSIS) e cioè nella corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia tenuta dallo Z., allorquando l’autovettura aveva già superato l’area dell’incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare della corsia opposta a quella da cui proveniva la moto.

La circostanza che il ricorrente al momento del sinistro stesse marciando oltre la linea di mezzeria legittima, pertanto, la conclusione dei giudici d’appello secondo cui la sua condotta abbia avuto in concreto un’incidenza causale nella verificazione del sinistro, essendo pacifico che la violazione dell’obbligo di tenere la propria destra si ponga certamente in rapporto di causalità con l’evento dannoso.

E’ indubbio, infatti, che se il ricorrente non avesse marciato oltre la linea di mezzeria ed avesse invece mantenuto rigorosamente la propria destra, lo scontro sarebbe stato evitato, atteso che lo S. aveva già impegnato la corsia di marcia opposta a quella da cui proveniva la moto.

2. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, se è vero che, secondo la giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell’art. 105 C.d.S. del 1959, al conducente proveniente da destra spettava il diritto di precedenza per tutta l’area del crocevia anche se procedente fuori mano, è altrettanto vero però che, nel caso di specie, come hanno correttamente accertato i giudici di merito, la collisione si è verificata "dopo che la vettura guidata da S.S. aveva superato l’area dell’incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare", completando così la manovra di svolta a sinistra.

Ed invero, come ha evidenziato la sentenza impugnata, dal rapporto di polizia risulta che il punto d’urto andava collocato proprie "nella corsia di marcia del veicolo A (Lancia Y 10)", per cui deve ritenersi che nel caso di specie ricorre una situazione di fatto che si sottrae alla previsione del citato art. 105. 3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Ed invero, la sentenza impugnata ha soddisfacentemente spiegato, con motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistesse nel caso di specie un apporto causale della condotta del ricorrente nella produzione dell’evento dannoso e che tale apporto venisse quantificato nella misura del 30%, facendo correttamente riferimento, da un lato, all’inosservanza da parte dello Z. dell’obbligo di mantenere rigorosamente la propria destra, nonchè alla circostanza che – se il medesimo avesse effettivamente tenuto la destra – lo scontro non si sarebbe verificato, attesa la collocazione in concreto dei mezzi al momento dello scontro stesso; e, dall’altro, al grado di responsabilità dello Z. nella causazione dell’incidente de quo, certamente inferiore a quello da attribuire al comportamento dell’automobilista.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, con il solo limite che le stesse non siano addossate, neppure parzialmente, alla parte totalmente vittoriosa.

A prescindere da ciò, si rileva comunque che nel caso di specie i giusti motivi per la compensazione per un terzo delle spese del secondo grado di giudizio risultano correttamente individuati nel parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Axa.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità degli esiti dei giudizi di merito, per la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 06-10-2006, n. 21624 SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – OPPOSIZIONE – PROCEDIMENTO – LEGITTIMAZIONE- Passiva – Opposizione a verbale redatto dalla Polizia Municipale – Legittimazione passiva del Comune

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Svolgimento del processo

Con ricorso ai giudice di pace di Gardone Val Trompia la V. s.n.c. proponeva opposizione, nei confronti del Prefetto della Provincia di Brescia, avverso il processo verbale – redatto dalla polizia municipale del Comune di – con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285, per avere occupato abusivamente la sede stradale con un’autopompa senza previamente chiedere ed ottenere autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. A sostegno dell’opposizione deduceva la nullità del verbale, dal quale non risultavano né tipo né targa del veicolo, e l’insussistenza dell’occupazione.

Con ordinanza del 17 marzo 2001 il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione, rilevando che, alla data di presentazione del ricorso, il verbale di contestazione non aveva forza di titolo esecutivo.

Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 203 e seguenti del d.l.vo n. 285 del 1992.

Deduceva la ricorrente:

a) il ricorso giurisdizionale contro l’atto in contestazione non implica necessariamente che lo stesso abbia forma di titolo esecutivo. Venivano, in proposito, richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 255 e 366 del 1994, a seguito delle quali il previo esperimento del ricorso amministrativo non deve considerarsi condizione necessaria per proporre l’opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, espressamente richiamati dall’art. 205 del codice della strada, anche in mancanza di un’ordinanza-ingiunzione;

b) in ogni caso, essendo stata nella specie applicata la sanzione accessorie di cui all’art. 20, comma 5, del d.l.vo n. 285 del 1992, trovava applicazione l’art. 211 dello stesso decreto, il quale, richiamando soltanto il 1° e il 2° comma dell’art. 203, e non anche il 3° comma, attribuisce efficacia di titolo esecutivo al verbale di accertamento.

L’autorità intimata non si costituiva.

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite

Con ordinanza 27 luglio 2005, n. 15717, la prima Sezione civile della Corte rilevava che – secondo una consolidata giurisprudenza – il giudizio di opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione di norme del codice della strada colpite da sanzione amministrativa dev’essere proposto nei confronti dell’amministrazione da cui dipende l’ufficio accertatore; nella specie, il Comune, e non il prefetto. Prendeva atto, altresì, di un contrasto nella giurisprudenza della stessa Sezione circa le conseguenze dell’errata individuazione del legittimato passivo: secondo la sentenza 27 agosto 2004, n. 17140, l’individuazione dell’autorità cui dev’essere notificato l’atto di opposizione non deve essere fatta dal cancelliere, a norma dell’art. 23, comma 2°, della legge 24 novembre 1981, n. 689 spettando alla parte indicare tale autorità, con conseguente inesistenza della notificazione e inammissibilità del ricorso in opposizione mal diretto. Secondo Cass. 29 settembre 2004, n. 19541, almeno nell’ipotesi in cui il ricorrente si sia limitato a indicare l’autorità che ha elevato il verbale, l’errore d’identificazione è attribuibile all’ufficio del giudice, cui spetta la notifica dell’opposizione a norma del citato art. 23.

La Sezione osservava che la ragione del contrasto derivava soprattutto dalla concezione del ruolo assegnato al ricorrente circa la corretta individuazione del legittimato passivo, ruolo che il primo indirizzo ha ritenuto determinante, per cui non competerebbe all’ufficio del giudice alcuna autonoma valutazione al riguardo.

Nel caso di specie la scelta tra i due orientamenti era ineludibile, giacché nell’atto di opposizione era stata fatta richiesta al giudice di pace di notificare l’atto «al Prefetto o a quei destinatari o enti che riterrà opportuno», e la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, era avvenuta, a cura del cancelliere, nei confronti del prefetto, come già detto privo di legittimazione passiva.

Il ricorso veniva, quindi, rimesso al Primo Presidente, che lo assegnava alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione

Successivamente all’ordinanza della prima Sezione civile è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite 14 febbraio 2006, n. 3117, con la quale è stato composto il contrasto di giurisprudenza relativo alle conseguenze derivanti dalla notifica del ricorso in opposizione avverso il processo verbale di violazione di norme del codice della strada, redatto da agenti della polizia stradale, al prefetto, anziché al Ministro dell’Interno, organo da cui dipendono gli agenti accertatori.

In tale decisione la Corte ha affermato che da tale erronea individuazione non può conseguire l’inammissibilità del ricorso in opposizione, ma una mera irregolarità, sanabile attraverso il comportamento processuale dell’organo evocato in giudizio (mancata costituzione o mancata deduzione di specifica censura), in forza di una interpretazione non strettamente letterale dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 il quale considera come irregolarità sanabile l’errore «nella persona che deve ricevere la notificazione. Nella causa predetta le Sezioni Unite non erano state investite della questione relativa al ruolo dell’ufficio del giudice nell’individuazione del soggetto legittimato, né la questione era stata rilevata d’ufficio, proprio nella prospettiva dell’impossibilità di dichiarare inammissibile, anche d’ufficio e per la prima volta in cassazione, l’erronea individuazione, per cui il dibattito si era limitato alla verifica delle conseguenze dell’erronea individuazione effettuata dal ricorrente.

Inoltre, come è stato esattamente rilevato dalla citata ordinanza della prima sezione, nel caso di specie la scelta non cade tra due organi dello Stato, bensì tra un organo dello stesso ed un altro soggetto (il Comune). La controversia non è, pertanto, disciplinata dalla legge n. 260 del 1958.

Per risolvere la questione è opportuno esaminare in dettaglio le ragioni poste a fondamento delle contrastanti risposte date dalla giurisprudenza della prima Sezione.

Nella sentenza n. 17140/04 si osserva che l’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non introduce alcuna deroga al principio, contenuto nell’art. 125 cod. proc. civ, il quale, nel determinare il contenuto degli atti di parte, stabilisce che in essi devono essere indicate le parti; principio che trova conferma nella disciplina di particolari atti introduttivi (per esempio, art. 163 cod. proc. civ.). Inoltre, il principio della vocatio in ius non può non trovare applicazione anche nei giudizi a carattere impugnatorio, quali quelli aventi ad oggetto atti amministrativi, nei quali il ricorso deve in ogni caso indicare l’amministrazione resistente, che ha emanato l’atto impugnato. La conseguente attività del cancelliere, che provvede, secondo il citato art. 23, alla notifica dell’atto dopo la fissazione dell’udienza, resta dunque vincolata alla designazione del soggetto destinatario da parte del ricorrente. Né induce a diversa conclusione il fatto che l’art. 23 preveda che il ricorso e il decreto che fissa l’udienza «sono notificati a cura della cancelleria? all’autorità che ha emesso l’ordinanza», in quanto tale norma, ben lungi dall’attribuire al cancelliere il potere di individuare la predetta autorità, non fa che ribadire il principio che il ricorso per l’annullamento di una sanzione amministrativa deve essere proposto nei confronti dell’autorità che l’ha emanata. Dalle dette premesse consegue che l’opposizione a verbale di violazione al codice della strada redatto da agenti della polizia municipale, proposta, anziché nei confronti del Comune, nei confronti del prefetto e a quest’ultimo notificata, deve essere considerata inesistente.

Secondo l’opposto indirizzo, condivisa dalla citata sentenza n. 19541 del 2004, l’errore di individuazione dell’autorità passivamente legittimata, che comunque produce la nullità della sentenza resa nei confronti della stessa, deve essere attribuito, non già alla scelta effettuata dall’opponente, bensì all’ufficio del giudice dell’opposizione «allorché, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 689/81 ha individuato l’autorità alla quale andavano comunicati – sempre a cura della cancelleria – l’opposizione e l’ordine di depositare in cancelleria il rapporto con gli atti relativi all’accertamento». Nel caso di specie l’opponente si era limitato alla formulazione dell’opposizione ed alla indicazione dell’autorità che aveva emesso l’atto impugnato.

Le Sezioni Unite ritengono che debba essere condiviso il secondo indirizzo e che, pertanto, l’individuazione dell’ente o organo legittimato passivamente sia affidata in via autonoma all’ufficio giudiziario dinanzi al quale è proposta l’opposizione.

Devono, innanzitutto, essere svolte alcune considerazioni sulla struttura del giudizio di opposizione avverso i processi verbali relativi a violazioni al codice della strada costituenti illecito amministrativo.

Si deve rilevare, in proposito, che l’estensione del rimedio, originariamente introdotto per i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative e dante luogo ad una giurisdizione di annullamento del giudice ordinario in deroga agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione all’epoca vigenti, presenta problemi di adattamento, essendo innegabile che l’atto in questione non ha un carattere provvedimentale nel senso tradizionale, in quanto, a parte la sua collocazione all’interno di una sequenza procedimentale, non ha – a differenza di quelli applicativi di sanzione pecuniaria – natura dispositiva e costitutiva, rea meramente dichiarativa, anche per quanto attiene alla determinazione della sanzione pecuniaria, che è fissata dalla legge (art. 202 del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285) nella misura minima prevista per le singole norme violate. Ci si trova, però, in presenza di un atto che, nonostante il proprio contenuto dichiarativo e privo di qualunque valutazione discrezionale, è suscettibile – secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità: si veda, fra le altre, la sentenza 13872/02 – di fissare il rapporto obbligatorio, stante la sua suscettibilità ad acquisire efficacia definitiva in difetto di esperimento del ricorso amministrativo (art. 203) o, alternativamente, dello speciale rimedio dell’opposizione, regolato dall’art. 22 della legge n. 689/71 (richiamato dall’art. 204 bis dello stesso d.l.vo), essendo escluso – come la Corte ha costantemente affermato – l’esperimento delle ordinarie forme di tutela giurisdizionale.

Ciò premesso è, del resto, evidente che la soluzione del caso concreto, nel quale l’autorità passivamente legittimata è stata erroneamente individuata nell’organo di un soggetto (lo Stato), diverso dal titolare del potere di emanazione dell’atto (il Comune di Lumezzane), non può trovare applicazione la regola enunciata dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 3117/06. In tal caso, infatti, la natura di mera irregolarità della notifica, eseguita nei confronti del prefetto, anziché del Ministro dell’Interno, deriva, come si è ricordato, da un’interpretazione estensiva dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 disciplina applicabile soltanto in materia di notificazioni alle amministrazioni dello Stato. Nel caso di specie, invece, si tratta di soggetto legittimato del tutto estraneo all’amministrazione statale, per cui è da ritenersi che il rapporto processuale non si sia costituito nei confronti dello stesso, stante l’inesistenza della notificazione, vizio della sentenza rilevabile d’ufficio, salva la formazione di giudicato sul punto, anche in sede di legittimità.

ÿ quindi necessario – come esattamente rilevato nell’ordinanza di rimessione – risolvere la questione oggetto di contrasto. A tal fine sembra opportuno prendere le mosse dalle considerazioni sistematiche svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3117 del 2006.

Come si è detto, la tutela giurisdizionale prevista dagli articoli 203, 204 e 204 bis del d.l.vo n. 285/92, pur anticipata nei confronti di un atto il cui tipo, secondo i principi generali, viene considerato puramente endoprocedimentale, risulta indubbiamente – anche se compatibilmente coi principi costituzionali – diminuita, essendo manifesto che un processo di tipo impugnatorio, soggetto a brevi termini di decadenza e a forme rigorose degli atti introduttivi, presenta notevoli restrizioni rispetto al modello del processo civile classico, che sarebbe stato indubbiamente esperibile ove – in assenza della specifica disciplina – si fosse considerato il processo verbale – quale atto dichiarativo – atto non idoneo a dar luogo a preclusioni, ove non tempestivamente impugnato, circa il diritto ad esigere la sanzione. Nel quadro di tale constatazione le Sezioni Unite ribadiscono che il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 13 giugno 2000, secondo cui le ipotesi d’inammissibilità dei rimedi giurisdizionali debbano essere limitate ai casi indispensabili, svolge un vero e proprio effetto d’irraggiamento dell’intero sistema, comportando una rigorosa interpretazione conforme a Costituzione, se necessario adeguatrice, della disciplina normativa degli atti processuali e, in particolare, dei requisiti degli atti con cui si introduce il giudizio.

Del resto, il principio dell’assoluto monopolio (e conseguente responsabilità) della parte nell’indicazione degli elementi che compongono l’atto introduttivo del giudizio e nella sua notificazione ha ricevuto una recente e significativa limitazione da parte della giurisprudenza costituzionale e di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, là dove si afferma che la responsabilità della parte per l’esito del procedimento notificatorio cessa nel momento in cui l’atto da notificare è stato consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, non potendosi addebitare alla parte – che abbia osservato il termine prescritto – ritardi imputabili esclusivamente agli organi della notificazione.

Le Sezioni Unite non condividono le ragioni svolte nella sentenza della prima Sezione civile n. 17140 del 2004. Proprio l’espressione usata dal legislatore («sono notificati, a cura della cancelleria? all’autorità che ha emesso l’ordinanza») indica in modo inequivocabile che, nel procedimento de quo, si è derogato al principio secondo cui l’individuazione del legittimato passivo ai fini della proposizione e notificazione dell’atto introduttivo è esclusivo compito della parte, senza che possa assumere alcuna iniziativa o responsabilità in proposito l’ufficio giudiziario. La norma, infatti, non si limita a stabilire, puramente e semplicemente, che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano notificati a cura del cancelliere, ma pone a diretto carico di quest’ultimo la notificazione all’autorità che ha emesso l’atto impugnato, e cioè al soggetto passivamente legittimato. Tale specificazione acquista particolare significato nel quadro dell’affidamento della notificazione all’ufficio giudiziario, e non può essere ridotta ad una mera riproduzione del principio generale in materia di formazione e notificazione degli atti introduttivi. Ne deriva che l’ufficio giudiziario assume la definitiva responsabilità di tale individuazione è non è affatto vincolato all’indicazione del ricorrente; che quest’ultima, se errata e condivisa dall’ufficio notificante, può comportare soltanto un vizio della sentenza e non certamente l’inammissibilità dell’atto introduttivo.

Il vizio della sentenza, come sopra rilevato, comportando una mancata costituzione del contraddittorio, impedisce l’esame delle censure svolte nel ricorso.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro magistrato dell’ufficio del giudice conciliatore di Gardone Val Trompia, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, disporre la notificazione del ricorso in opposizione al Comune di Lumezzane. Al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite; decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al giudice di pace di Gardone Val Trompia, in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

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