Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25433 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituto e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’istituto scolastico di destinazione, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2006 ( L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo.

Di questa decisione il ricorrente domanda la cassazione con tre motivi, sostenendo, in particolare, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., la violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e, in subordine, l’incostituzionalità della previsione della predetta norma sopravvenuta. Il Ministero resiste con controricorso. L’istituto scolastico non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso viene accolto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito alla odierna udienza di discussione.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La richiamata norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle Leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo".

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente dell’art. 1, comma 218 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-12-2011, n. 27777 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con citazione in opposizione a d.i. So.Ma. conveniva la ditta 2 G di G.G., l’arch. S. ed i geom. P., in relazione ad un credito vantato dalla ditta a saldo di merce fornita per la costruzione di un appartamento, deducendo di non dover nulla,avendo avuto rapporti solo col P. e col S. quali committenti dei lavori dell’edificio all’interno del quale si trovava anche il suo appartamento; molti dei lavori non erano a regola d’arte e doveva essere mantenuto indenne dai due professionisti in quanto costruttori – venditori di quanto costretto a pagare alla 2G. I convenuti contestavano l’opposizione, il S. ed il P. svolgerai riconvenzionale in ordine a quanto ancora dovuto per l’acquisto dell’appartamento.

Il Pretore concedeva la provvisoria esecuzione, istruiva la causa con ctu e assunzione di testi e , con sentenza parziale 29.1.1998, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla riconvenzionale e rimetteva sul ruolo per chiarimenti del ctu.

Attribuita la causa al GP di Pontedera questo, con sentenza 477/2000, respingeva l’opposizione al d.i., estrometteva il S. ed il P.; decisione appellata dal So. e riformata dal Tribunale di Pisa con sentenza 215/2005, che condannava S. e P. a rendere indenne il So. da tutte le somme che sarà tenuto a pagare alla 2G nonchè a rifondergli le spese, rigettando l’appello della 2G e dichiarando inammissibile l’incidentale della stessa, con condanna del So. nei confronti della 2G. Il Tribunale distingueva i rapporti con la 2G e quelli interni col S. ed il P.. Sotto il primo profilo vi era un mandato scritto del So. e degli altri acquirenti al S. ed al P. a procedere in loro vece a stipulare contratti di appalto con ditte idonee, ferme restando le condizioni di pagamento disciplinate nei preliminari di vendita.

Le stesse deduzioni della difesa del S. e del P. erano nel senso che gli acconti venivano versati agli appellati che li giravano alle ditte, le quali rilasciavano fatture all’appellante, somme che, stando alla sentenza, servivano a costituire la provvista con cui i tecnici pagavano le imprese ma non rappresentavano il rimborso delle spese.

Ricorrono S. e P. con tre motivi, resiste So..

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1362 c.c., perchè non si è tenuto conto che gli atti immediatamente successivi a quello del 27.10.1989 definito preliminare, ivi compreso il mandato, hanno costituito una novazione, come risulta dalla lettera doc. 1 di cui alla comparsa di risposta di primo grado, non smentita dal So..

Non si riportano gli atti indicati.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 934 c.c., e segg., ed omessa considerazione degli elementi probatori, perchè una volta acquistata la proprietà del suolo il So. diventa ipso iure proprietario della costruzione.

Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine al titolo secondo il quale i ricorrenti avrebbero riscosso le somme, posto che le fatture erano emesse nei confronti del So..

Le censure, come proposte, non meritano accoglimento.

La decisione impugnata si fonda prioritariamente sulla interpretazione delle scritture e fa leva sulla circostanza che il mandato a procedere invece degli acquirenti a stipulare contratti di appalto con ditte manteneva ferme le condizioni di pagamento contenute nei preliminari.

Appare evidente anche il profilo fiscale sotteso a simile previsione che comportava alla fine dell’operazione una fatturazione per la vendita di importo minore.

Ciò premesso, la prima censura, non autosufficiente, non riportando le pattuizioni ed i documenti invocati, non consente di valutare gli asseriti effetti novativi e non tiene conto che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi, come sembra dai ricorrenti, la mancala considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dal tribunale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).

Le ulteriori censure, in parte nuove, sono inidonee a ribaltare la decisione criticata, fondandosi su deduzioni che intendono prescindere dalla interpretazione degli atti indicati.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 7407 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Con il ricorso in esame, la società ricorrente impugnava:

la nota prot. DCSR/8/905354 – 0001352 del 10.2.1995 con cui la Direzione Cantrale Servizi radioelettrici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha chiesto alla ricorrente di corrisponderLe il canone per l’anno 1994 relativo alle concessioni assentite, quantificandolo in Lire7.500.000;

il decreto di concessione a radiodiffondere in ambito locale, adottato il 4.3.1994 e comunicato il 10.4.1995, limitatamente agli artt.7, 8 e 9 ed all’ALL.B (e cioè limitatamente alla parte in cui esclude la possibilità di utilizzare i sette impianti acquistati dalla emittente "RadioRadio" destinati a radiodiffondere su frequenze delle Province di Modena e Parma).

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle domande giudiziali, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

II. In relazione alla domanda di cui sub a), ritenuta la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, la ricorrente ha rinunciato a coltivarla ed a proseguire, su essa, il giudizio; ed chiesto che la causa fosse cancellata dal ruolo (riservandosi di riassumerla per la domanda residua).

III. In relazione alla domanda di cui sub b), la ricorrente ha (poi effettivamente) proposto un "atto di riassunzione" con cui insiste nella richiesta di annullamento del decreto concessorio, nella parte in cui ha escluso la possibilità che essa utilizzasse i sette impianti acquistati da dell’emittente "Radio Radio" di Roma (e cioè di radiodiffondere su frequenze ricadenti nelle Province di Modena e parma).

L’Amministrazione ha insistito nell’eccepire l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda.

Con ulteriore memoria la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della stessa.

IV. Infine, nella camera di consiglio dell’11.5.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va preliminarmente preso atto del fatto:

che la ricorrente – considerata la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo sul punto – ha rinunciato alla domanda giudiziale volta all’annullamento della nota prot. DCSR/8/905354 – 0001352 del 10.2.1995 (con cui la Direzione Cantrale Servizi radioelettrici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni le aveva intimato di corrispondere il canone per l’anno 1994, relativo alle concessioni assentite, quantificandolo in Lire7.500.000);

e che pertanto il giudizio prosegue per la sola parte relativa alla domanda di parziale annullamento del decreto di concessione a radiodiffondere in ambito locale, adottato il 4.3.1994 e comunicato il 10.4.1995, limitatamente agli artt.7, 8 e 9 ed all’ALL.B.

In sostanza la ricorrente chiede che il provvedimento concessorio in questione venga annullato nelle parti in cui esclude la possibilità che essa utilizzi i sette impianti acquistati dalla emittente "RadioRadio" (destinati a radiodiffondere su frequenze delle Province di Modena e Parma).

1.2. Nei sensi in cui è stata introdotta e posta nel ricorso principale, la domanda è inammissibileper genericità.

1.2.1. I cinque motivi di gravame del predetto ricorso sono tutti orientati esclusivamente a muovere critiche al provvedimento con cui l’Amministrazione ha liquidato l’ammontare del canone (asseritamente) dovutole per l’anno 1994.

Nessuno di essi affronta in alcun modo, invece, la questione del diniego della concessione a radiodiffondere relativa agli impianti acquistati dalla emittente "Radio Radio".

1.2.2. I motivi esposti nel c.d. "atto di riassunzione" sono anch’essi inammissibili, per due ragioni.

1.2.2.1. Innanzitutto in quanto è inammissibile l’"atto di riassunzione" che li contiene, che non è stato notificato alle controparti, pur contenendo "motivi nuovi".

1.2.2.2. Ed in secondo luogo perché "tardivi", essendo stati proposti per la prima volta in un atto successivo al ricorso principale e dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per l’introduzione della domanda giudiziale, senza l’acquisizione di nuovi documenti.

1.2.3. Quanto sopra rilevato non esime il Collegio dal sottolineare che la domanda è comunque palesemente infondata nel merito.

Ed invero alla data della stipula del contratto – e come da esso risulta chiaramente – né la venditrice (l’emittente "Radio Radio") né l’acquirente (la ricorrente) degli impianti potevano ritenersi "soggetti autorizzati" (rectius: "già autorizzati"), ai sensi dell’art.32 della L.6.8.1990 n.223, a radiodiffondere, posto che la cedente aveva avanzato un’istanza che al momento della cessione non risultava ancora accolta (e che era dunque ancora pendente) e che la cessionaria non era stata mai autorizzata a trasmettere sulle frequenze utilizzate dagli impianti acquisiti (e nelle aree interessate dalla radiodiffusione effettuabile mediante gli stessi).

Ragion per cui correttamente l’Amministrazione, in conformità al disposto ed alla ratio di cui all’art.1 della L.27.10.1993 n.422 – ben evidenziata nel parere n.1295/94 della I^ Sez. del Consiglio di Stato e nella sentenza n.1756/96 della VI^ Sezione del Consiglio di Stato – ha negato alla ricorrente la concessione per l’esercizio di quegli impianti.

2. In considerazione delle superiori osservazioni – e posto che nell’ordine logico le cause di inammissibilità precedono ed assorbono quelle di merito – non resta al Collegio che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la soccombente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi Euro 2000,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei sensi e nella misura indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2012, n. 1670 Riparazioni, miglioramenti, addizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.C. citò, con atto notificato il 20 giugno 1984, innanzi al Tribunale di Cosenza, M.L.; G.; A., V. e R.M.T. nonchè N.A. ed C.U., chiedendo che dette parti fossero condannate al risarcimento dei danni – che quantificò in lire 30 milioni, salva diversa determinazione giudiziale – per tutti i lavori, addizioni e miglioramenti che aveva eseguito sul fondo nonchè a titolo di risarcimento del danno da rottura ingiustificata delle trattative, dirette appunto all’acquisto di un podere denominato " R.", di proprietà delle parti convenute, sito in agro di (OMISSIS); le parti convenute si costituirono eccependo l’infondatezza e la prescrizione del diritto precisando che negli anni 1968-1969 erano iniziate trattative per la vendita del terreno con il G.; in prosieguo uno solo dei comproprietari, R.F., aveva autorizzato l’attore a prender possesso del predio; nel 1972 e successivamente nel 1977, sfumata la possibilità di un accordo, il fatto era stato diffidato a lasciare il terreno, e dalla sua resistenza era sorta controversia che, dopo due gradi di giudizio, aveva visto vincitori gli esponenti; in particolare la Corte di Appello di Catanzaro aveva giudicato inammissibile, siccome nuova, la domanda dello stesso G. di ottenere un indennizzo à sensi dell’art. 936 cod. civ – e comunque infondata in ragione della posizione di comodatario che il G. aveva assunto in relazione al predio – ed aveva dichiarato la prescrizione dell’azione per responsabilità precontrattuale, in considerazione della sua natura extracontrattuale, e comunque la sua infondatezza, perchè non vi sarebbe stata alcuna responsabilità colposa per la rottura delle trattative in questione, non essendosi raggiunto un accordo sul prezzo.

Con autonomo atto di citazione notificato nell’agosto 1986 R. M.L., M.C., A., G., V., T. nonchè A. (o A.M.) N. (o N., tale qualificatasi nel controricorso), agendo per sè e per il figlio R.M. proposero altro giudizio – al primo poi riunito – al fine di far condannare il G. al risarcimento dei danni che avrebbero sofferto per il mancato reddito conseguibile dal fondo occupato dal medesimo e rilasciato solo nell’aprile 1985.

(Costituitisi in prosecuzione gli eredi di R.T. e R.G., il Tribunale cosentino, con sentenza del luglio 2001, respinse entrambe le domande del G. ed accolse in parte quelle avversarie, condannando il predetto a pagare lire 30 milioni a titolo di risarcimento del danno; tale decisione fu confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 731/2005 che, per quello che ancora interessa in sede di legittimità, rilevò che, contrariamente all’assunto dell’appellante, il G. non poteva qualificarsi come possessore del fondo bensì solo come detentore per effetto di una concessione precaria da parte di R.F.:

ciò in base sia alle dichiarazioni difensive contenute nell’atto di citazione del 1984 sia alle statuizioni contenute nella pregressa sentenza 340/1982 del Tribunale di Cosenza; ne sarebbe conseguito che il medesimo, non potendo esser qualificato come terzo nè potendo vantare un titolo di possesso, non avrebbe avuto diritto nè all’indennità per i miglioramenti asseritamente apportati al fondo ex art. 1150 cod. civ. nè a quella per le addizioni ex art. 936 cod. civ.; quanto alla misura del risarcimento del danno riconosciuto agli attori in revindica – che l’appellante aveva ritenuto eccessivo – osservò la Corte territoriale che la liquidazione aveva correttamente tenuto conto di vari parametri di giudizio, e che quindi motivatamente il primo giudice era pervenuto ad una valutazione equitativa del pregiudizio subito dagli eredi R., prendendo solo spunto – ma non riproducendo in toto – i risultati di una consulenza tecnica all’uopo disposta.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il G., affidandolo a due motivi illustrati da memorie; le altre parti hanno resistito con controricorso e memorie ex art. 378 c.p.c., ad eccezione di R.M.C. che non ha svolto difese;

nelle more dell’udienza di trattazione sono state presentate istanze L. n. 183 del 2011, ex art. 26 in cui si è dato atto del decesso:

della N. e del figlio R.M. – con la indicazione di successione nei confronti di R.M.L. e R. M.C., che hanno sottoscritto l’istanza – nonchè di Carlo D.B. – con indicazione degli eredi: D.L.C.M., M. e D.B.L., che, del pari, hanno sottoscritto la richiesta di trattazione -.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo la parte ricorrente ha censurato la motivazione della Corte distrettuale – ritenuta illogica, insufficiente e perplessa – con la quale era stato escluso che esso deducente fosse possessore del fondo: assume in proposito che a tale risultato interpretativo il giudice dell’appello sarebbe pervenuto non valutando il contenuto della missiva del 10 marzo 1970 – con la quale R.F. lo aveva immesso nel possesso del fondo in previsione del positivo esito delle trattative, allora in corso, dirette all’alienazione del fondo – e non delibando correttamente la sentenza n. 340/1982 del Tribunale di Cosenza dalla quale sarebbe emerso che, quanto meno a partire dal 14 marzo 1972, data della diffida al rilascio, non eseguito se non dopo 13 anni, la posizione di esso esponente avrebbe dovuto esser qualificata come quella del possessore e non già quella del comodatario; aggiunge inoltre che, nella previsione della futura compravendita, sarebbe stato più agevole ritenere instaurata una situazione possessoria piuttosto che una avente le caratteristiche della detenzione; a medesime conclusioni si sarebbe poi dovuto pervenire, da un lato considerando che gli eredi R. lo avevano convenuto in revindica e non già esercitando un’azione personale di rilascio e dall’altro valutando le numerose attività materiali poste in essere sul terreno al fine di conseguire il mutuo agevolato e per mettere il fondo a coltura.

20 – Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dei principi attinenti al giudicato – art. 2909 cod. civ. – sia "l’illogica, insufficiente e perplessa" motivazione sul punto a cui la Corte distrettuale sarebbe pervenuta, attribuendo valore di statuizione facente stato extra processum ad un passaggio argomentativo espresso incidenter tantum nella sentenza n. 340/1982 del Tribunale di Cosenza – in cui si qualificava l’esponente come detentore – non esaminando al contrario l’eccezione di giudicato esterno – in senso diametralmente opposto a quello indicato dalla Corte territoriale – sollevata nell’atto di appello.

3 – Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica, atteso che, sotto due diversi profili, si sindaca l’interpretazione, da parte della Corte di appello, sia delle emergenze istruttorie, sia del giudicato formatosi, sostanzialmente tra le medesime parti, in merito alla qualificazione di possessore da attribuire ad esso ricorrente.

4 – La censura attinente al vizio di motivazione è posta in modo non conforme al modello legale delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso, da un lato, che non viene specificato quale parte dell’ iter argomentativo sia stata insufficientemente articolata o sia stata in radicale contrasto con le proprie premesse logiche;

dall’altro che la valutazione delle emergenze di causa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e può essere sindacata solo se il procedimento logico seguito dal decidente non sia ricostruibile o sia viziato nel suo iter ma non quando, rispettando tali canoni espositivi e logici, sia pervenuto a conclusioni divergenti da quelle del ricorrente. Va anche osservato che detto vizio viene anche dedotto in relazione alla non esaminata eccezione di giudicato esterno che il ricorrente assume di aver svolto nell’atto di appello: anche in questo caso la deduzione difensiva non è ammissibile: sia perchè si sarebbe trattato di un error in procedendo da sindacare à mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa la sostanziale denunzia di omessa pronunzia su un’eccezione della parte, sia soprattutto perchè, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, parte ricorrente non indica in quale parte del proprio atto difensivo abbia proposto siffatta eccezione.

5 – In realtà le censure che qui si esaminano sono dirette non tanto a far valere un’omessa pronunzia sul giudicato formatosi sulla qualità di possessore del fondo, quanto piuttosto l’erroneità della pronunzia della Corte di Appello di aver ritenuto inesistente tale qualità in esso ricorrente, a seguito di una non corretta valutazione sia del dictum del Tribunale di Cosenza contenuto nella decisione n. 340/1982 sia delle pur riproposte emergenze di causa.

Il motivo, in questi termini, non è fondato.

5/a – Va evidenziato infatti che l’enunciazione di una situazione di interversione nel possesso, contenuta nella sentenza n. 340/1982 del Tribunale di Cosenza, non poteva dirsi coperta da giudicato in quanto detta statuizione non costituiva l’oggetto primario dell’accertamento giudiziale nè un passaggio logico ineliminabile per il riconoscimento del diritto dei R. di riottenere la disponibilità del fondo, una volta accertata l’infondatezza delle pretese del G. all’emissione di una sentenza ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; quel che era determinante in quella decisione era invece la circostanza che il G. fosse ingiustificatamente oppositivo al rientro degli attori nella disponibilità del tondo, al fine di giustificare una pretesa risarcitoria – poi accolta – da parte dei medesimi.

6 – Dato per accertato quanto precede non sono fondate le doglianze del G. neppure quando il predetto censura l’interpretazione della Corte distrettuale di alcuni documenti al fine di farsi riconoscere la posizione di possessore dopo l’immissione nella disponibilità del fondo: ciò sia perchè in questa sede è precluso l’accesso diretto agli atti – oggetto di scrutinio in sede di merito e del cui esatto contenuto nulla e dato di sapere – sia anche perchè la disponibilità del fondo in sede di trattative era meramente funzionale alla conclusione delle stesse e quindi, determinandosi in una fase precontrattuale, era inidonea all’investitura possessoria in capo al G., così che la sua posizione non poteva che considerarsi quella di un detentore qualificato, come correttamente statuito dalla Corte di merito, conclusione questa che viene confermata da quell’interpretazione di legittimità in merito alla ben più significativa situazione derivante dall’esecuzione anticipata di un preliminare di vendita, che qualifica come mera detenzione – discendente da un sostanziale contratto di comodato – il rapporto del promissario acquirente immesso nella disponibilità dell’immobile, salva la possibilità di valutare una sopravvenuta interversione nel possesso (cfr. Cass. S.U. n. 7930/2008; Cass. n. 1296/2010; Cass. 9896/2010; Cass. n. 6489/2011).

6/b – Escluso, per quanto sopra argomentato, che potesse esservi una preclusione di giudicato in merito all’effettiva interversione nel possesso, deve escludersi che la Corte abbia errato nel non trarre materia di contrario convincimento circa l’effettiva esistenza di tale mutamento della relazione del G. con il fondo dalla mancata ottemperanza alle diffide al rilascio notificategli a cura dei proprietari: invero la qualificazione del rapporto del G. con il terreno in termini di detenzione non poteva dirsi mutata, atteso che il mero atteggiamento oppositivo del ricorrente al rilascio non poteva di per sè ed univocamente, interpretarsi in termini di interversione, costituendo solo un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, essendo indicativo, al più, della persistente volontà del G. di pervenire comunque ad un trasferimento giudiziale della proprietà del predio – nell’atto di citazione del 1977, che sfocerà nella sentenza n. 382/1984, il G. appunto richiese remissione della pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod. civ.; del pari nelle conclusioni dell’atto di appello contro tale pronunzia insistette in tale domanda e solo in via subordinata chiese i danni e gli indennizzi ex artt. 1337 e 936 cod. civ. – e dunque logicamente presupponendo la poziore posizione dei pretesi promittenti venditori;

va altresì raggiunto, a riprova dell’assunto appena espresso, che nulla è dato di sapere in merito al corpus possessionis successivo alle due diffide, se cioè a seguito di esse il G. abbia anche intrapreso opere migliorative ed immutative del terreno rimasto nella sua disponibilità. 7 – le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.