Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 06-10-2011, n. 36325

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di A.L., persona offesa nel procedimento nei confronti di P.G., ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all’art. 410 c.p.p., commi 2 e 3, art. 409 c.p.p., comma 6, art. 127 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., lett. c), avverso il decreto di archiviazione, emesso dal Gip del tribunale di Salerno, in data non comprensibile.

La ricorrente rileva che, a seguito di richiesta di archiviazione formulata dal p.m., aveva presentato opposizione, contenente l’indicazione di atti di indagine, con la specificazione dei relativi elementi di prova. Il Gip ha omesso qualsiasi valutazione in merito e ha omesso qualsiasi motivazione sull’ammissibilità dell’opposizione, disponendo de plano l’archiviazione, unicamente in base alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, in violazione del diritto al contraddittorio.

Il ricorso merita accoglimento, per evidente omissione di motivazione in ordine all’ammissibilità dell’opposizione, avendo il giudice fatto ricorso ad un timbro contenente una motivazione predisposta, che risulta priva di qualsiasi riferimento critico alle argomentazioni formulate dalla parte nell’atto di opposizione.

Questa assenza di motivazione configura una nullità,deducibile con ricorso per cassazione, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 127 c.p.p., comma 5.

Il decreto va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38691

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 20 aprile 2011 il Tribunale di Lecce confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di C.I., indagato per i reati di detenzione e porto abusivi di una pistola cal. 7,65 acquistata da P. N..

Il Tribunale desumeva i gravi indizi dalle conversazioni intercettate intercorse il 24 marzo 2009 tra l’indagato e P.N..

Contro l’ordinanza ricorre l’indagato che denuncia:

1. inutilizzabilità dei risultati delle indagini compiute dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 407 cod. proc. pen., assumendo che le indagini sarebbero proseguite dopo il 16.6.2009 senza che fosse intervenuto un provvedimento di proroga;

2. manifesta illogicità della motivazione, perchè gli è stata attribuita la voce conversante di tale "Ivano" in base a elementi equivoci, senza procedere a una verifica "scientifica";

3. manifesta illogicità della motivazione, perchè dalle conversazioni intercettate si ricava solamente che P. gli offrì delle pistole, che lui non acquistò. p. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il primo, perchè – come ha già osservato il giudice a quo – le conversazioni da cui vengono desunti i gravi indizi di colpevolezza sono state tutte registrate il 24 marzo 2009 e, quindi, ben prima della scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari.

Il secondo, perchè l’ordinanza impugnata ha indicato i numerosi elementi attraverso cui è risalita all’identificazione della voce dell’indagato, così da ritenere superfluo l’espletamento di una perizia fonica.

Il terzo, perchè l’addebito mosso all’indagato non è di avere acquistato una pistola cal. 7,65, bensì di averla illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico, reati questi ultimi dimostrati – come illustra l’ordinanza impugnata – dal fatto che i conversanti, nel discutere della compravendita dell’arma, se la passano di mano e si recano al cimitero di Grottaglie per provarne l’efficienza.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41177 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 9 febbraio 2011 e depositala in pari data colla contestuale motivazione, il Tribunale ordinario di Asti, in composizione monocratica, deliberando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha inflitto la sanzione pattuita a V. L., imputata del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 8-bis, per aver utilizzato, esibendolo alla polizia giudiziaria, un permesso di soggiorno contraffatto (figurante rilasciato dalla competente autorità della Repubblica di Grecia), in Costigliole d’Asti il 7 febbraio 2011, motivando – in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità – che la qualificazione giuridica del fatto era corretta e che non ricorrevano i presupposti per prosciogliere l’imputata a norma dell’art. 129 c.p.p..

2. – Ricorre per cassazione l’imputata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Roberto Caranzano, mediante atto del 21 febbraio 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 129 c.p.p., nonchè vizio della motivazione, e in proposito obietta, censurando la omessa considerazione della pertinente deduzione difensiva da parte del giudice a quo, che la Autorità indicata nel provvedimento contraffatto non ha il potere di rilasciare permessi di soggiorno nei territori degli Stati della Unione Europea (potendo solo rilasciare permessi con validità circoscritta al territorio dello Stato ellenico);

sicchè la condotta ascritta alla imputata non integra il reato ritenuto.

3. – Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondate sono, infatti, le censure della ricorrente alla luce dei principi di diritto, ripetutamente affermati da questa Corte in relazione al rito speciale, secondo i quali: a) l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova; b) non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione; c) la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, può essere anche meramente enunciativa in ordine alla carenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500 (millecinquecento) alla Cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-01-2012, n. 93 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. n. 91 del 1992, presentata dal ricorrente in data 26 settembre 2008.

Preliminarmente occorre precisare che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l’accertamento del diritto del medesimo al conseguimento del provvedimento richiesto, ed ancora meno l’adozione da parte di questo Tribunale dei provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il Ministero dell’Interno, ma unicamente l’accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino straniero con un provvedimento conclusivo ed espresso (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 2/2/2010 n. 1418).

Il ricorso, diretto a contestare il silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 26 settembre 2008, risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La L. 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno". Il citato D.P.R. n. 362 del 1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che "per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda". A sua volta il D.M. 24 marzo 1995, n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 26 settembre 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il giorno 26 settembre 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.