Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3339 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 25, n. 12/25/05, depositata il 3.3.2005 e non notificata, con la quale, in riforma della sentenza di prime cure, era stato annullato un avviso di accertamento notificato dall’Ufficio IVA di Milano al sig. G. G., nella sua qualità di amministratore di fatto della società Dioniso srl.

L’Amministrazione finanziaria, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento, sulla base di un unico motivo, rubricato come:

Violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1929, art. 12 e dell’art. 145 c.p.c.. Omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il G. non si è costituito nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non risulta essere stato notificato al sig. G.. Dall’esame delle relate di notifica poste in calce all’originale del ricorso, si rileva che:

il tentativo di notifica effettuato ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso l’indirizzo del G. in (OMISSIS), non è andato a buon fine, perchè il destinatario è risultato trasferito, come da informazioni assunte dal portiere, sig. L.;

il tentativo di notifica a mezzo posta nel domicilio eletto presso lo studio del rappresentate e difensore del G., Dott. P. G., in (OMISSIS), non è andato a buon fine, perchè l’agente postale non ha consegnato il plico – nè lo ha depositato presso l’ufficio postale – in quanto il numero civico è risultato inesistente (in effetti, dall’epigrafe della sentenza impugnata si rileva che lo studio del Dott. P. è al numero civico (OMISSIS), di via (OMISSIS)).

Si tratta dunque di notifica tentata ma non compiuta, da giudicare quindi del tutto inesistente, con conseguente impossibilità di applicare il rimedio del rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c..

Vedi a riguardo Cass. 7358/2010: "In tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall’art. 291 cod. proc. civ." conforme Cass. 14487/2007.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per omessa notifica alla controparte. Nulla sulle spese, poichè il G. non si è costituito nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.

Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 946 Condono

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. G.E., titolare dell’omonima ditta individuale, impugna l’atto 2 novembre 2002 con il quale il Direttore dell’Ufficio di Roma 4 dell’Agenzia delle entrate ha respinto l’istanza di rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio ritenendo la relativa domanda tardiva.

In fatto il ricorrente espone di essere divenuto aggiudicatario, con decreto del giudice fallimentare, di un capannone industriale in Roma, per il quale era stata, dal precedente proprietario, presentata domanda di condono edilizio con versamento dei relativi oneri economici.

La concessione a sanatoria tuttavia era rilasciata dal Comune in data 12 marzo 2001 solo a seguito di pagamento di ulteriori somme per conguaglio e per interessi. Ritenendo di non essere tenuto al versamento delle suddette somme il G. si rivolgeva al giudice delegato per ottenerne il rimborso, ma l’istanza veniva rigettata. Né miglior sorte riceveva l’istanza di restituzione successivamente inoltrata al Comune.

Il ricorrente si rivolgeva quindi all’Agenzia delle entrate che però, con l’atto qui impugnato, ha eccepito la violazione del termine indicato dall’articolo 35 comma 12 della legge 1985 n. 47, computato dalla data della domanda di condono.

Nel ricorso è dedotta la violazione di legge ( articolo 2935 cod. civ.) in quanto il termine decadenziale non poteva che decorrere dalla data di versamento delle somme chieste a rimborso.

Si chiede quindi la declaratoria del diritto a ripetere le somme eccedenti, con gli interessi di legge.

Il Comune di Roma ha depositato memoria nella quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso..

Preliminarmente il Collegio ritiene di affermare la propria giurisdizione nella materia di causa, essendo la controversia diretta in sostanza alla declaratoria del diritto di restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia. La controversia concerne quindi diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego, ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

La causa può quindi essere decisa dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 26 febbraio 2010 n. 998 e TAR Trentino 24 settembre 2009 n. 244).

Nel merito il ricorso è fondato, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. per tutte la sentenza n. 15017 del 2010).

Con l’impugnato provvedimento l’amministrazione ha ritenuto l’istanza di rimborso, presentata dal ricorrente, tardiva rispetto al termine di trentasei mesi recato dall’art. 35, comma 12 della legge n. 47/85, fatto decorrere dalla presentazione delle domande di condono edilizio.

Ma, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione, solo in occasione della determinazione definitiva da parte dell’amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare (determinazione per la quale, si sottolinea, lo stesso art. 35 non pone alcun termine specifico per provvedere): è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine di decadenza.

. E’ infatti erronea l’interpretazione adottata dall’amministrazione, che fa decorrere il termine di decadenza o di prescrizione del credito da una data, quella di presentazione dell’istanza di sanatoria, antecedente al momento in cui il diritto al rimborso può essere concretamente fatto valere.

Questo Tribunale ha più volte chiarito (Sezione II, 23.07.09, n. 7496; 15.04.09, n. 3879; 16 03.09, n. 2682; 23.12.08, n. 12316; 20.01.08, n. 697; 28.11.07, n. 11906; 15.09.06, n. 8654;) che l’art. 35 della legge n.47 del 1985, nella parte in cui prevede che "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", valorizza il momento costitutivo del titolo legittimante la ripetizione, ovvero la manifestazione espressa del potere di determinare in via definitiva l’importo dell’oblazione, con la conseguenza che è da esso che va fatto decorrere il termine per domandare il rimborso.

Nel caso in esame è certo che l’istanza di rimborso era stata presentata nei termini dalla data del versamento suppletivo ed ancora di più da quella di rilascio della concessione a sanatoria.

Pertanto, non apparendo allo stato rilevante un’attività istruttoria volta a conoscere se e di quali somme l’attuale istante sia effettivamente creditore con riguardo al principio di diritto appena enunciato, il diniego dell’Amministrazione finanziaria deve essere annullato, con obbligo di riesame, previa acquisizione di opportuni dati (da chiedere al Comune di Roma o alla stessa parte istante) in ordine all’effettiva spettanza, in tutto o in parte, dell’importo richiesto.

Resta tuttavia fermo che ogni questione relativa al soggetto debitore delle ulteriori somme versate a titolo di oblazione (se invece riconosciute in tutto o in parte dovute ai fini del rilascio della concessione) non potrà essere risolta dall’Amministrazione, trattandosi di questione di diritto privato tra acquirente ed alienante del bene trasferito (anche se a mezzo di procedura giudiziale) in corso di esame della domanda di condono.

Come condivisibilmente affermato da TAR Campania, Sezione ottava, in sentenza n. 24057 del 2010 "la normativa sul condono, nel disciplinare le obbligazioni ad esso connesse, include gli aventi causa tra i soggetti in ogni caso legittimati dal punto di vista passivo configurando una sorta di obbligazioni propter rem connesse alla proprietà del bene, sia con riferimento alle somme versate a titolo di oblazione sia per gli altri oneri concessori. In tal senso depone, a titolo esemplificativo, la lettura dell’art.37 comma 1 della legge n. 47/85 secondo cui l’obbligazione inerente il pagamento del contributo concessorio, se non soddisfatto dal richiedente la sanatoria, grava comunque sugli altri soggetti indicati dall’art. 31 comma 1 e 3, tra i quali è incluso anche l’avente causa dal richiedente la sanatoria. A sua volta il comma 6 dell’art.39 della legge n. 724/1994 contiene analoga previsione a carico dei soggetti aventi causa per il caso di mancato integrale versamento dell’oblazione".

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, previo annullamento dell’atto impugnato, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8176 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo

La controversia promossa da C.G.B. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 692/22/2002 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef ed Ilor relativi all’anno 1995, emesso dall’Ufficio II.DD. di Napoli, nei confronti della ditta individuale C.G.B., esercente attività di raccolta e trasporto rifiuti, con sede in (OMISSIS). Sulla base di un P.V.C., redatto dalla G.d.F. di Giugliano, con l’atto di avviso in questione, l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa sul rilievo che la posta di bilancio "capitale netto" risultava incrementata da fonti di finanziamento personali del titolare, di cui il medesimo non aveva dichiarato la provenienza, così da ritenersi derivanti da reddito d’impresa non dichiarato.

La CTR rigettava l’appello sul rilievo che l’Ufficio non aveva "dato prova del suo assunto nè è stato dimostrato che l’accertamento impugnato era conforme al dettato di legge; infatti dall’esame dell’atto effettivamente manca la motivazione e, quindi, non si può desumere l’iter logico che ha indotto l’ufficio ad emettere l’atto impugnato il quale è elemento essenziale per la validità dello stesso; nè a tale carenza può sopperire il p. v. c. della Guardia di Finanza, i cui rilievi sono a base dell’avviso di accertamento notificato in data 13/12/1999." Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il C. che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con primo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la parziale nullità per difetto di motivazione. Il decisum della CTR si fonderebbe esclusivamente su una serie di affermazioni di stile assolutamente acritiche.

La censura è infondata non ravvisandosi nel caso in esame la radicale carenza di motivazione nè un suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi".

Con secondo motivo la ricorrente assume la illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La CTR avrebbe erroneamente affermato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, nonostante il rinvio al P.V.C., della G.d.F..

La censura è fondata. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che l’avviso di accertamento può essere motivato "per relationem", anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio, realizzandosi una sorta di economia di motivazione (Sentenza n. 2907 del 10/02/2010; Sentenza n. 15842 del 12/07/2006). Ciò è tanto più vero nella specie, in quanto il processo verbale richiamato è redatto a carico del contribuente e quindi dallo stesso conosciuto.

Con terzo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione per omessa pronuncia sulla circostanza – dedotta con l’atto di appello – che il contribuente non avesse prodotto alcuna nuova documentazione probatoria rispetto a quanto esaminato dalla GdF. La censura è inammissibile in quanto irrilevante. La statuizione della CTR secondo cui l’avviso di accertamento sarebbe nullo per carenza di motivazione prescinde infatti dalla valutazione della documentazione prodotta dal C..

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 2698 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR, nell’affermare che l’Ufficio non ha dato prova del suo assunto nè è stato dimostrato che l’accertamento impugnato era conforme al dettato di legge, avrebbe omesso di considerare l’onere probatorio incombente sulla parte circa la natura non reddituale dell’incremento del "capitale netto".

La censura è fondata. In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 e segg. ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire da un fatto noto (e cioè da un fatto noto e non controverso) il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente. Quest’ultimo onere non va confuso con quello, stabilito dall’art. 2697 c.c., comma 2 a carico di chi intenda far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere dall’altra parte, ma è da ricondurre a quel meccanismo di verificazione – falsificazione che è implicito nel contraddittorio sulla prova, in virtù del quale, a fronte di una prova critica del fatto (ad esempio del fatto costitutivo del diritto), l’altra parte ha l’onere o di negare la verità dei fatti indizianti, oppure di negare la loro efficacia indiziante sul terreno logico-argomentativo oppure fornendo la prova di indizi contrari, idonei a far venir meno il requisito della concordanza di cui all’art. 2729 c.c., comma 2.

Non conforme al principio suesposto è la decisione impugnata laddove afferma che l’Ufficio non ha dato prova del suo assunto. A fronte della presunzione dell’esistenza di ricavi non contabilizzati, conseguente al fatto – provato e neppur contestato – degli incrementi del cd. "capitale netto", privi di specificazione circa la loro provenienza, spettava al contribuente provare la natura non reddituale degli importi medesimi.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice della CTR della Campania che provvederà a decidere la controversia valutando il materiale probatorio acquisito in atti onde accertare se il contribuente abbia dato una sufficiente prova avverso la presunzione che gli importi iscritti in bilancio come incrementi alla posta "capitale netto" corrispondano a ricavi, liquidando anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso,rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della C.T.R. della Campania.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10210

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Svolgimento del processo

Come si legge nel ricorso, la "Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, con sentenza n. 1390 dell’1 ottobre 2008 determinava l’indennizzo dovuto dall’appellante a titolo risarcitorio per l’occupazione senza titolo del terreno demaniale per cui è causa, nell’importo in euro corrispondente alle seguenti somme in L. 5.287.500 per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994; L. 13.218.750 per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 e 1998. Conferma nel resto l’impugnata sentenza".

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società Caffè Concerto s.n.c. (già Caffè Concerto di Tarchiani Gabriele s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che non risulta debitamente prodotta in atti la copia autentica dell’impugnata sentenza n. 1390 del 2008 della Corte d’Appello di Firenze, non avendovi i ricorrenti provveduto nè al momento del deposito del ricorso per cassazione nè successivamente ex art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., 21/10/1995, n. 10959.

V. anche Cass., 24/4/2009, n. 9752. E già Cass., 25/1/1986, n. 491), laddove risulta viceversa depositata la sentenza di primo grado Trib.

Firenze 17/2/2003.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, non potendo alla suddetta mancanza ovviarsi valorizzando forme alternative o di supplenza, come la produzione di esemplari del documento non dotati dell’attestazione di autenticità o la conoscenza biella sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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