Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 23-03-2011, n. 11703 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Savona dichiarava non luogo a procedere nei confronti di G.V. e D. P.M., chiamati a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 323 (capo a sub 2, 12 e 14) e 479 (capo b) c.p., consistiti nell’avere, quali, rispettivamente, Dirigente del Settore Ambiente e Direttore amministrativo responsabile del contenzioso sanzionatorio della Provincia di Savona, intenzionalmente procurato a vari soggetti, con violazione di legge e attestazioni mendaci, l’ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall’archiviazione di contestazioni di violazioni amministrative. La decisione era motivata, per un episodio, con l’intervenuta prescrizione del reato e, per il resto, col rilievo che gli atti posti in essere non recavano alcun falso e derivavano da interpretazioni plausibili delle norme coinvolte, onde esulava dalle condotte ascritte ogni profilo di illiceità.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova, deducendo che l’attribuzione del comportamento contestato a scelte interpretative non poteva giustificare l’esclusione di un adeguato sviluppo probatorio nella dialettica del contraddittorio dibattimentale.

Resiste con memoria la difesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con esso, infatti, si censura la sentenza del GUP sulla base di prospettazioni inerenti alla possibilità di rinvenire in dibattimento i presupposti fattuali per ricondurre quella che in sentenza è stata considerata una lecita attività interpretativa a un intento di specifico favoritismo personale. Tale possibilità, però, non viene ancorata ad alcuna indicazione concreta di elementi utili all’auspicato sviluppo processuale, e resta quindi a livello di mera e irrilevante ipotesi.
P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 162 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

L’Università degli studi della Basilicata ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, per la durata di 48 mesi, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore dell’appalto era di euro 1.280.000. Partecipavano alla gara la ricorrente e la controinteressata. Nelle sedute del 14 gennaio e del 25 febbraio 2010 la commissione apriva e valutava le offerte tecniche in seduta riservata per poi attribuire il punteggio. In quella occasione la commissione preso atto che nessuna delle offerte presentate dalle tre candidate indicava la data di sottoscrizioni delle convenzioni, decideva di tener conto, ai fini del punteggio, esclusivamente del numero degli esercizi da convenzionare. Ciò, secondo il ricorrente, in contrasto col disciplinare di gara, che, fra l’altro, richiedeva che almeno un terzo degli esercizi dichiarati fosse stato convenzionato in precedenza. In tal modo non sarebbe stato valutato un requisito minimo e nel contempo sarebbe stato introdotto un criterio nuovo e diverso di valutazione delle offerte rispetto a quello previsto nella lex specialis. Il 9 marzo poi veniva effettuata un’altra seduta di gara per l’apertura delle offerte economiche e veniva inoltre data lettura dei punteggi che vedevano la controinteressata prima e la ricorrente seconda (in gara come Accor Service, poi trasformatasi in E.I. s.r.l.). Precisa la ricorrente che la seduta predetta non è mai stata comunicata alla ricorrente e non si è svolta in forma pubblica (presente la sola controinteressata); non vi sarebbe stata nessuna previa informativa individuale. Infine, il 9 giugno si svolgeva un’ulteriore seduta nel corso della quale veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata. Veniva pure formulata istanza di accesso agli atti (verbali e documentazione dei candidati) che veniva differita fino all’aggiudicazione definitiva. Il 28 luglio la ricorrente diffidava la stazione appaltante dal procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata avvertendola nel contempo, ex art. 243 bis del codice dei contratti che, in mancanza, avrebbe proposto ricorso giurisdizionale. L’università però, con provvedimento n.251 del 30/8/2010, aggiudicava definitivamente il servizio a D.R..

Si deduce quanto segue:

1.- Si sostiene che sarebbe stato violato il principio di pubblicità previsto dal codice dei contratti (art. 2 co.1), dall’art. 1 della legge n.241/90 e dall’ordinamento comunitario posto a garanzia dei partecipanti e dell’interesse pubblico alla trasparenza con riferimento ala seduta di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Detta pubblicità sarebbe stata prevista pure dalla lex di gara ma nessuna comunicazione sarebbe mai stata inviata alla ricorrente in merito alla convocazione della seduta del 9 marzo u.s. alla quale però sarebbe stata presente l’aggiudicataria.

Ulteriori illegittimità vi sarebbero nell’attribuzione del punteggio massimo (20 punti) per la rete degli esercizio. Si sostiene che di fronte all’omessa indicazione della data di stipulazione delle convenzioni da parte dei concorrenti (tutti e tre avevano dichiarato di avere almeno un terzo degli esercizi già convenzionati), che peraltro impediva pure di distinguere quali fossero attive da più di sei mesi, la commissione, anziché scegliere fra la possibilità di escludere le offerte di tutti e la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali nei confronti di tutti per accertare quali fossero e da quanto tempo i convenzionamenti in essere, ha invece preso in considerazione i soli esercizi da convenzionare attribuendo il punteggio in base solo a detto parametro, in tal modo però, ad avviso dell’istante, snaturando i parametri del bando. In tal modo la controinteressata, unica concorrente avente esercizi da convenzionare, conseguiva i 20 punti e l’aggiudicazione mentre la ricorrente e la terza classificata punti 0. Risulterebbe violato il principio di predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte; essi sarebbero stati alterati, a buste ormai aperte, con attribuzione di punteggi non dovuti, con disparità di trattamento. Infine si rileva che il criterio stabilito ex post sarebbe illogico e irrazionale dato che la lex di gara confermava che l’amministrazione preferiva un’impresa che già disponesse di una rete operativa di esercizi affiliati.

Infine si chiede: a) il risarcimento dei danni anzitutto con riferimento alle spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara; b) la dichiarazione d’inefficacia del contratto se stipulato ai sensi dell’art. 245 bis del codice dei contratti.

Con successivo atto di motivi aggiunti, sulla base della relazione esibita dall’Università in esecuzione della richiesta di chiarimenti, la ricorrente rileva che la seduta del 9/3/10 non è mai stata comunicata alla ricorrente e non si è svolta in forma pubblica. L’avviso pubblicato sul sito internet non sarebbe infatti un mezzo idoneo di comunicazione, oltretutto non previsto nella lex specialis di gara. Sarebbero perciò stati violati principi e disposizioni citati in ricorso;

Osserva ancora il ricorrente che il contratto è stato stipulato il 7/10/10 ma in violazione dell’art. 79 comma 5 bis e 5 ter del codice dei contratti dato che l’amministrazione avrebbe inviato la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva con raccomandata a.r. senza però comunicare contestualmente (con fax o posta elettronica) all’impresa l’avvenuta spedizione e senza specificare nella comunicazione la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

A causa di ciò (mancata conoscenza della scadenza dello "stand still’ e avendo ricevuto l’avviso il 7/9/10), ha notificato il ricorso il 6/10/10, pervenuto all’università l’11/10/10 (entro 35 giorni dalla comunicazione) quando il contratto era stato ormai sottoscritto (il 7/10/10); in tal modo la ricorrente assume di non aver potuto far valere l’effetto sospensivo del termine dilatorio legato alla notifica del ricorso e della domanda cautelare.

Inoltre la comunicazione dell’aggiudicazione non avrebbe contenuto alcuna indicazione sulle motivazioni né il relativo provvedimento veniva allegato e di conseguenza la ricorrente non avrebbe potuto ricostruire l’andamento della gara ai fini della difesa. L’istanza di accesso agli atti era stata oltretutto soddisfatta solo il 16/9/10. Sarebbe stata quindi violata la direttiva ricorsi nella parte in cui mira a garantire una tutela effettiva delle posizioni giuridiche.

Alla luce di ciò il ricorrente chiede la dichiarazione di inefficacia del contratto facendo presente di essere disponibile a subentrare nel contratto in esecuzione. In caso si dovesse conservare lì’efficacia del contratto, si chiede l’applicazione della sanzione alternativa della riduzione della durata del contratto ex art. 123 comma 1 lett. b) c.p.a. In caso di esecuzione del contratto da parte del controinteressato si chiede che sia riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente. In particolare si chiede il danno emergente e cioè le spese per esborsi connessi all’inutile partecipazione alla gara. Relativamente al lucro cessante si chiede il risarcimento per perdita di chance di cui si chiede la liquidazione in via equitativa (5% del valore dell’appalto decurtato del ribasso offerto dalla ricorrente). L’elemento della colpa consisterebbe nella violazione del principio di pubblicità e di trasparenza al cui rispetto l’amministrazione non si sarebbe adeguata nonostante le diffide in tal senso inoltrate dalla ricorrente.

Si è costituita l’Università degli studi della Basilicata che resiste e chiede il rigetto del gravame. Non si è costituita la controinteressata aggiudicataria dell’appalto.

Con ordinanza collegiale n.57/10 sono stati ordinati incombenti istruttori cui l’amministrazione universitaria ha dato esecuzione il 10/11/10 con accoglimento della sospensiva nelle more.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Va anzitutto esaminato il ricorso introduttivo che va accolto in base al primo, assorbente motivo di gravame.

Col disciplinare di gara veniva stabilito che l’amministrazione, dopo la prima seduta pubblica di apertura della busta A (documenti), avrebbe provveduto "a comunicare, con idonei mezzi alle ditte partecipanti, il prosieguo delle procedure di gara". Si prevedeva poi che la commissione avrebbe anzitutto effettuato, in seduta riservata, l’apertura, la verifica e l’attribuzione di punteggio alle offerte tecniche e, al termine, avrebbe proceduto, "in seduta pubblica", all’apertura dell’offerta economica (pag. 10 disciplinare).

Senonchè è avvenuto che, mentre per la prima seduta pubblica di apertura della busta A la data veniva fissata direttamente dal disciplinare, la seconda, tenutasi il 9 marzo 2010, non previamente fissata nel disciplinare, neppure veniva comunicata alle ditte interessate limitandosi, la stazione appaltante, a pubblicare un avviso sul sito ufficiale dell’Università il giorno 25 febbraio 2010. Alla seduta del 9 marzo figurava presente esclusivamente la società poi aggiudicatasi la fornitura. Viceversa la terza seduta pubblica è stata preceduta, oltre che dalla pubblicazione di avviso sul citato sito Internet, anche da telegrammi individuali.

Ciò premesso il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che l’obbligo di pubblicità delle sedute di gara è inderogabile per quanto riguarda la fase di apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, essendo finalizzato non solo al rispetto del principio di parità di trattamento di tutti i concorrenti, ma anche a presidio della correttezza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. St., 13/10/2010 n.7479; TAR Sardegna, I, 11/11/2010 n.2581; TAR Puglia, Lecce, II, 5/7/2010 n.1648). Il principio di pubblicità è del resto richiamato nell’articolo 2 (principi) del codice dei contratti che stabilisce pure che il suo rispetto avviene "con le modalità indicate nel presente codice". A questo riguardo il codice dei contratti, all’art. 77 (regole applicabili alle comunicazioni) comma 1, consente le comunicazioni fra stazioni appaltanti e operatori economici mediante posta, fax, per via elettronica, per telefono, ma stabilisce pure che il mezzo o i mezzi prescelti "devono essere indicati nel bando". Si tratta con tutta evidenza di disposizioni che mirano a garantire, nella procedure di gara, la conoscenza effettiva da parte dei concorrenti delle notizie concernenti lo svolgimento delle stesse, come del resto confermato dal comma 2 del citato articolo che esige che il mezzo di comunicazione prescelto deve essere comunemente disponibile onde non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione (cfr. TAR Campania, Napoli. I, 31/1/08 n.448). Nella specie, la disposizione della "lex specialis" con cui si prevedeva la seduta pubblica di apertura dell’offerta economica è stata nei fatti vanificata da una modalità assolutamente inidonea ad assicurare la concreta informazione delle ditte in gara ai fini della partecipazione dato che, senza che il bando neppure la prevedesse (o altra forma di comunicazione individuale l’avesse a monte indicato quale mezzo di comunicazione), è stata effettuata la mera pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione della data e dell’orario della seduta che ovviamente di per sé non garantisce la conoscenza effettiva (in difetto pure di una comunicazione individuale a valle dell’avviso pubblico). L’odierna ricorrente non ha quindi potuto partecipare alla seduta in parola né può valere in contrario la deduzione della difesa dell’Amministrazione, secondo la quale le sedute successive alla prima, inerendo valutazioni discrezionali, non dovrebbero essere pubbliche; neppure rileva la presenza, nella seduta "de qua", del rappresentante di una ditta (fra l’altro, trattasi della contro interessata), non essendo stata garantita la partecipazione, a detta seduta, di tutti, indistintamente, i concorrenti.

La mancata pubblicità delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione comporta poi l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445). Di qui l’annullamento di tutti gli atti di gara successivi a quello censurato compresa l’aggiudicazione definitiva.

Occorre ora passare all’esame della domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato il 7 ottobre 2010 dall’amministrazione con la controinteressata con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dell’appalto.

Nella fattispecie, stando alle deduzioni attoree riportate nell’atto di motivi aggiunti e, in replica alla memoria dell’Avvocatura Statale, nella memoria finale, oltre che sulla base degli atti di causa, l’Università di Basilicata non ha rispettato il comma 10 dell’art. 11 del codice dei contratti che dispone che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79. Quest’ultima disposizione, come è noto, prevede a sua volta che: -l’amministrazione comunichi agli ammessi alla gara l’avvenuta aggiudicazione definitiva con l’ulteriore onere, in caso di invio a mezzo posta o notificazione, di dare, dell’avvenuta spedizione, contestuale notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica ai numeri o indirizzi comunicati in sede di candidatura o di offerta; -la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva sia accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione (o in alternativa dei verbali di gara).

Ora, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’intervenuta aggiudicazione definitiva mediante raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa in data 2/9/2010 (doc. n.1 B allegato al ricorso), senza allegare il relativo provvedimento o i verbali di gara e senza dare contestualmente notizia di tale invio a mezzo fax o posta elettronica. Il contratto è stato poi stipulato il 7/10/2010, decorsi cioè solo 34 giorni dall’invio dall’unica (e quindi anche ultima) comunicazione inerente l’aggiudicazione definitiva. La notifica postale del presente gravame, in assenza della predetta comunicazione per fax o posta elettronica, avveniva soltanto il giorno appena precedente (6/10/2010) quello della stipula.

Sussiste quindi la violazione contemplata all’art. 121 comma 1 lettera c) del c.p.a. e cioè l’ipotesi del "contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163", in violazione dell’obbligo di standstill discendente dal combinato disposto dell’art. 11, decimo comma, e dell’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006.

Tuttavia, sempre ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), c. p. a., il contratto di appalto stipulato a seguito di aggiudicazione annullata è dichiarato inefficace quando l’Amministrazione abbia violato il termine dilatorio stabilito dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, "… sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento". Ora, nella fattispecie, la gara controversa è risultata illegittima non per questioni attinenti all’ordine in graduatoria o all’ammissione dell’aggiudicataria, bensì per vizi che hanno invalidato la procedura, tale dovendosi considerare la sostanziale violazione dell’obbligo di pubblicità della seduta di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sì che non è stato possibile accertare che la stazione appaltante avrebbe dovuto aggiudicare l’appalto alla ricorrente. Dunque, la violazione dell’obbligo di standstill non ha di per sé precluso alla ricorrente di ottenere l’affidamento: è così mancato, ai sensi dell’art. 121, primo comma – lett. c), cod. proc. amm., il presupposto per la declaratoria d’inefficacia del contratto.

Quella sopra esaminata (assieme alle altre tre indicate nel citato 121 co.1) è l’ipotesi di inefficacia che il G.A. è tenuto a considerare, per così dire d’ufficio, per il fatto stesso dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva. Poichè però il ricorrente ha avanzato una propria domanda di inefficacia ai fini del subentro nell’esecuzione della prestazione, residua, a questo punto, la possibile applicazione dell’art. 122 (inefficacia del contratto negli altri casi) c.p.a., norma che viene in considerazione "fuori dai casi indicati dall’art. 121, comma 1" e che consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia del contratto "nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta". Nella fattispecie, tuttavia, si deve rilevare che il vizio riscontrato (violazione della prescrizione di pubblicità della seduta di gara inerente l’apertura delle buste economiche) è tale da comportare -almeno potenzialmente – l’obbligo di rinnovare la gara. Infatti, fra i vari elementi che l’art. 122 citato indica al giudice ai fini della decisione sulla domanda di inefficacia si indica pure "l’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati.".

La mancata applicazione dell’art. 121, comma 1, c.p.a., in presenza della violazione del termine di c.d. stand still, determina però, ai sensi del comma 4 dell’art. 121, l’applicazione delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a. (come anche autonomamente confermato dal comma 3 del medesimo art. 123), peraltro espressamente richiesta dal ricorrente (in subordine alla domanda di subentro) nell’atto di motivi aggiunti la cui notifica alle parti intimate assicura quel "rispetto del principio del contraddittorio" che il codice del processo amministrativo richiede nel comma 2 del citato art. 123 ("Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il principio del contraddittorio…").

Appare quindi equo disporre la riduzione temporale del contratto nella misura massima indicata dall’art. 123, primo comma – lett. b), cod. proc. amm., ossia il cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione della presente pronuncia (cfr. TAR PUGLIA – BARI, SEZ. I – sentenza 10 marzo 2011 n. 409). Tale sanzione, nella misura applicata, costituisce, a parere di questo Collegio, nella concreta fattispecie, non solo quella più corrispondente all’interesse del ricorrente, ma anche quella più idonea in termini di effettività e dissuasività tenuto conto della durata quadriennale dell’appalto (48 mesi decorrenti dalla stipula del contratto), dell’importo a base d’asta ammontante ad euro 1.280.000,00 e della gravità della violazione posta in essere dall’amministrazione quanto alle conseguenze sul piano della tutela processuale della controparte.

Va da ultimo esaminata la domanda risarcitoria per equivalente proposta con i motivi aggiunti dalla ricorrente proprio per l’ipotesi, verificatasi, della mancata dichiarazione di inefficacia del contratto (cfr. art. 124 c.p.a.). Quanto al danno emergente non devono considerarsi rimborsabili i costi affrontati dall’impresa per la presentazione dell’offerta dato che gli stessi non sono ordinariamente rimborsabili in caso di aggiudicazione dell’appalto e dovendosi altresì ritenere che tale costo costituisca sì un investimento ma anche un rischio d’impresa, funzionale alla previsione di guadagno in astratto quantificata (cfr. Cons. St., VI, 27/4/2010 n.2384). Quanto invece al lucro cessante la ricorrente, premesso che non può fornire la prova certa su quale sarebbe stato l’esito della procedura in mancanza della violazione riscontrata (in particolare se si sarebbe aggiudicata la gara), chiede il risarcimento per la "perdita di chance" del conseguimento dell’appalto.

La domanda va accolta. Sussiste in primo luogo il requisito della colpa della p.a. dato che l’amministrazione ha violato principi fondamentali delle procedure di gara quale quello di pubblicità rispetto al quale la posizione della giurisprudenza è ormai consolidata. Anche le diffide rivolte dalla ricorrente all’amministrazione al fine di non portare a conclusione una procedura di gara inficiata dal predetto vizio di legittimità sono cadute nel vuoto (vedi doc. nn. 6 e 10 allegati al ricorso).

Relativamente alla liquidazione del danno, quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che l’aggiudicazione dell’appalto spettava proprio a lui, secondo le regole di gara), la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti della procedura. Al fine di operare tale decurtazione vanno valorizzati tutti gli indici significativi delle potenzialità di successo del ricorrente, quali, ad esempio, il numero di concorrenti, la configurazione della graduatoria eventualmente stilata ed il contenuto dell’offerta presentata dall’impresa danneggiata (cfr. TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 29 ottobre 2010 n. 3939). Nella specie va rilevato che i candidati erano solo tre e che la graduatoria finale ha visto la controinteressata riportare il punteggio complessivo di 99,00 contro la ricorrente, seconda classificata, con punti 78,465 e la terza, totalizzante punti 74,475. Può comunque aggiungersi che le differenze di punteggio per le offerte economiche erano meno significative: 50 punti per l’aggiudicataria, 49,975 per la ricorrente e la terza classificata con punti 49,975.

Ad avviso del Collegio, l’utile può essere calcolato in via equitativa e, per la precisione, nella misura del 5% del valore dell’appalto per come ribassato dall’offerta presentata dalla società ricorrente (cfr. TAR PIEMONTE cit.), decurtato del ribasso offerto dalla ricorrente (1.280.000 – 186.624,80 (sconto offerto) = 1.039.376) per un importo totale che, in caso di durata intera del contratto (48 mesi), sarebbe ammontato ad euro 54.668,80 ma che, considerato il dimezzamento derivante dalla sanzione alternativa, può essere ridotto ad un importo di euro 27.334,4. Quest’ultimo coefficiente può poi essere diviso per tre, tale essendo il numero dei partecipanti: ne consegue che euro 27.334,4: 3 = euro 9.111,46. Su quest’ultimo importo vanno poi ovviamente riconosciuti rivalutazione monetaria e interessi.

Infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3.000 (euro tremila) da porre a carico dell’amministrazione resistente; possono invece essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

accoglie la domanda impugnatoria e annulla l’aggiudicazione definitiva;

rigetta la domanda di dichiarazione d’inefficacia del contratto di appalto stipulato con la contro interessata e di conseguente subentro della ricorrente;

applica la sanzione alternativa della riduzione del 50% della durata del contratto predetto nei sensi di cui in motivazione;

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda risarcitoria e condanna l’Università degli Studi di Basilicata al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 9.111,46 incrementato degli accessori indicati in motivazione;

condanna l’Università degli Studi di Basilicata alla refusione delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000, mentre le compensa con riguardo alla controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 27-04-2011, n. 16440 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Salerno, con sentenza resa in data 26.3.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 22.10.2007, con la quale N.F., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 quater c.p., n. 1 in danno di H.A., nato il (OMISSIS).

Riteneva la Corte pienamente attendibili le dichiarazioni della parte offesa, presentando esse i requisiti della linearità, coerenza interna, precisione, disinteresse. Il fatto che il procedimento a carico dell’imputato fosse sorto non a seguito di denuncia della parte offesa rafforzava e non indeboliva la credibilità del minore.

Quanto alla dedotta divergenza tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e quelle dibattimentali, riteneva la Corte di merito che non si trattasse di differenze sostanziali, essendo le dichiarazioni rese in dibattimento solo più dettagliate e descrittive. Il teste, inoltre, aveva anche spiegato il motivo, ritenuto credibile e convincente, per cui, inizialmente, aveva limitato l’esposizione dei fatti. Nè vi era alcuna inverosimiglianza, come già rilevato dal primo giudice, in ordine al luogo in cui avvenivano i rapporti sessuali.

Infine, riteneva la Corte territoriale che non fosse configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., tenuto conto della natura e frequenza degli incontri e dei danni irreversibili cagionati alla vittima.

2) Ricorre per cassazione N.F., a mezzo del difensore, eccependo con il primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 178 c.p.p..

La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era stata inviata all’imputato a due indirizzi (a (OMISSIS)). Non essendo stata eseguita la notifica medesima a nessuno dei due indirizzi, perchè l’imputato risultava trasferito altrove, si procedeva ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Non si teneva conto però che, come risulta dagli atti, il domicilio dell’imputato era in (OMISSIS) e non, come erroneamente indicato, in (OMISSIS). Si è in presenza quindi di una nullità assoluta che si ripercuote su tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata. Con il secondo motivo denuncia fa violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. e art. 192 c.p.p..

La Corte ha richiamato quasi "in toto" la motivazione della sentenza di primo grado, senza tener conto dei rilievi contenuti nell’atto di appello, in cui si evidenziava la completa discordanza tra le dichiarazioni rese dal minore nella fase delle indagini preliminari (aveva parlato di un solo rapporto sessuale con l’imputato) e quelle in dibattimento (vi era stata una vera e propria relazione durata circa un anno, con rapporti sessuali tutti i giorni). Di fronte alle contestazioni il minore aveva fatto riferimento ad una risibile giustificazione (si sarebbe vergognato per la presenza di suoi amici;

presenza che peraltro non risulta dal verbale). L’evidenziata discordanza non poteva che ripercuotersi sull’attendibilità del teste, anche per la inverosimiglianza del luogo in cui sarebbero avvenuti i continuativi rapporti sessuali (l’officina dove l’imputato svolgeva la sua attività lavorativa di meccanico).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il constatato (dalla p.g.) ingresso del minore nell’officina, dove si intratteneva con la porta di ingresso chiusa per circa 15 minuti, non costituisce un riscontro alle dichiarazioni del minore, dal momento che questi lavorava come apprendista presso il N.. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 609 bis c.p., u.c.. A tutto voler concedere vi era stato un solo rapporto sessuale, per cui il fatto poteva essere ritenuto di minore gravità. 3) Venendo denunciata, con il primo motivo, la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti. Tanto premesso, effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello venne spedito, per la notifica all’imputato, in (OMISSIS).

In relazione alla notifica al domicilio di (OMISSIS), si dava atto che non era stato possibile procedere "non essendo stato rinvenuto il notificando che risulta trasferito altrove".

In relazione alla notifica presso l’altro indirizzo, dopo che nella parte prestampata si attestava di aver effettuato la notifica al sig. N.F. (OMISSIS), si affermava: "Anzi omessa notifica. Si precisa che non esiste tale recapito in (OMISSIS), bensì in (OMISSIS). Il notificando, da informazioni in loco assunte, non essendo stato ivi rinvenuto ( (OMISSIS)) risulta altrove trasferito da pochi mesi". Dalla Velata" risulta quindi chiaramente che l’ufficiale giudiziario, resosi conto dell’evidente errore di trascrizione in cui era incorsa la cancelleria nella stesura del decreto di citazione, in quanto la località indicata si trovava in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), si recava nel luogo "giusto", non potendo però procedere alla notifica perchè il destinatario risultava trasferito altrove.

La notifica quindi fu tentata all’indirizzo di (OMISSIS), ma senza esito. Stante la impossibilità della notifica nel domicilio dichiarato, risultante dagli atti, correttamente si procedette ex art. 161 c.p.p., comma 4.

In ogni caso, trattandosi di violazione delle regole circa le modalità della notifica, l’eccezione andava sollevata tempestivamente (essendo configurabile come nullità a regime intermedio).

Le sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, con la sentenza n. 119/2005 RV 229540 hanno affermato il principio, così massimato: "La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.. sempre che non appaia in astratto o risulti in concreta inidonea a determinare fot conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario…").

In motivazione le sezioni unite hanno evidenziato che "Secondo l’art. 179, comma 1 sono insanabili le nullità derivanti dalla omessa citazione dell’imputato, mentre l’art. 184, comma 1 stabilisce che la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni o notificazioni è sanata se la parte interesso te è comparsa o ha rinunciato a comparire…". "…..La contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità derivanti dalla omessa citazione e la seconda alle nullità in generale..". E dopo aver precisato che tali ultime nullità "..non potrebbero essere considerate assolute e dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative..", assumeva tuttavia che la nullità deve ritenersi insanabile, a norma, dell’art. 179 c.p.p., comma 1, quando la notificazione eseguita in forma diversa da guelfa prescritta, pur apparendo astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, risulti in concreto inidonea a tal fine…o a maggior ragione quando la sua inidoneità già emerga in astratto". "Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l’atto di citazione a conoscenza dell’imputato, questi se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall’art. 179, comma 1 non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto e deve eventualmente avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile" (Sez. Un. n. 119/2005).

La giurisprudenza successiva ha ribadito che si ha "La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. … soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.." (cfr, Cass. pen. sez. 6 n. 34170 del 4.7.2008; Cass. pen. sez. 3 n. 43859 del 14.10.2009). la notifica eseguita presso il difensore non era astrattamente inidonea a determinare la conoscenza dell’atto, nè peraltro il ricorrente ha dedotto di non esserne venuto a conoscenza. Si è limitato infatti ad eccepire la nullità.

Trattandosi di una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente e (tanto pera non risulta dai verbali di udienza).

4) Quanto al secondo motivo di ricorso i giudici di merito hanno ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta attendibilità del minore parte offesa e, quindi, in relazione alla infondatezza dei rilievi difensivi.

La Corte territoriale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, ha ribadito che le dichiarazioni del minore erano assolutamente lineari, coerenti, precise, disinteressate, sottolineando, in relazione alla specifica censura contenuta nell’atto di appello, che la mancata denunzia da parte di A. e dei suoi familiari, era piuttosto indicativa di assenza di accanimento accusatorio e rafforzava il giudizio di credibilità. La circostanza, infatti, che il minore aveva rivelato i fatti solo dopo le dichiarazioni di O. era rivelatrice del suo disinteresse ad accusare il N.. La Corte di merito ha poi confutato l’ulteriore rilievo difensivo in ordine alle presunte divergenze tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e quelle dibatti mentali, essendo queste ultime solo più dettagliate e descrittive e non in contraddizione con le prime e quindi non tali da sminuire la credibilità del teste. E, con argomentazioni non affette da palesi illogicità, ha ritenuto credibile il motivo per cui nell’immediatezza della denuncia il minore "aveva contenuto l’esposizione dei fatti" (Il Tribunale, cui in proposito rinvia la Corte di Appello, fa riferimento alla presenza di M. e Ma., evidentemente in caserma e non al momento della redazione del verbale, pag. 9 sent.).

La Corte di Appello ha, poi, richiamato tutti gir elementi che ab externo confermano le dichiarazioni del ragazzo ed in particolare la parziale ammissione dei fatti (il Tribunale motivava ampiamente in ordine alla non credibilità della ritrattazione, cfr. pag. 9 e ss. sent. Trib.) da parte dell’imputato e le verifiche effettuate dalla p.g. Si è fatta carico, infine, la Corte di confutare i rilievi difensivi in ordine al luogo in cui avvenivano gli atti sessuali (pag. 9 e ss.).

5) In relazione, infine, all’invocata attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa (come anche quella di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3) deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima (bene – interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave.

Deve, quindi, farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 5002 del 7.11.2006; Cass. pen. sez. 3 n. 45604 del 13.11.2007). Bisogna tener conto cioè, oltre che della materialità del fatto, di tutte le modalità della condotta criminosa e del danno arrecato alla parte lesa ovvero degli dementi indicati dall’art. 133 c.p., comma 1, ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma secondo dello stesso art. 133, utilizzabili solo per fa commisurazione complessiva della pena" (Cass. pen. sez. 3 n. 2597 del 25.11.2003). Anche di recente questa Corte ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità non rileva di per sè la "natura" e "l’entità" dell’abuso, essendo necessario valutare il fatto nel suo complesso (Cass. sez. 3 n. 10085 del 5.2.2009).

I giudici del merito hanno escluso l’applicazione dell’attenuante, tenuto conto della natura e frequenza degli incontri, del rilevante divario di età tra l’imputato e la parte offesa, e, soprattutto, dev’assoluta gravità dei danni cagionati al minore (la cui identità sessuale è stata ritenuta dal CT dr. I. "confusa e forse compromessa").

E’ indubitabile, allora, che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, l’attentato alla libertà sessuale ed il danno cagionato alla vittima, anche in termini psichici, sia stato particolarmente rilevante.

6) Non essendo il ricorso manifestamente infondato, per la forza propulsiva dell’impugnazione va dichiarata la prescrizione (maturata successivamente all’emissione della sentenza impugnata) dei fatti commessi dall'(OMISSIS).

Va rilevato, in proposito, che la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10 (come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006), che esclude l’applicazione delle nuove disposizioni in tema di prescrizione del reato introdotte dalla medesima legge ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, deve essere intesa nel senso che tale esclusione riguarda non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno comunque come effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, eliminando dall’art. 158 c.p. ogni riferimento al reato continuato ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla consumazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 41811 del 23.1.2007; Cass. sez. 3 n. 12019 del 7.2.2007).

Ove trovasse applicazione la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, ai fini del computo della prescrizione non andrebbero scissi i vari episodi unificati nel vincolo della continuazione; la prescrizione medesima decorrerebbe quindi, secondo l’art. 158 c.p. previgente, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Nel caso di specie, però, è pacifico che il processo pendeva ancora in primo grado al momento della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, risultando la sentenza del Tribunale emessa il 22.10.2007.

A norma della L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 va individuata allora la disciplina (complessiva) più favorevole. Non è consentita, invero, la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla predetta L. n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10 comma 2 della legge citata" (cfr. Cass. sez. 1 n. 2126 del 19.12.2007; conf. Cass. sez. 6 n. 21744 del 24.4.2008; sez. 1 n. 27777 dell’1.7.2008).

Tanto premesso, la disciplina più favorevole, e certamente quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005 sia in relazione all’art. 157 c.p. (il termine massimo di prescrizione è di anni 12 e mesi 6), sia in relazione all’art. 158 c.p. (la prescrizione decorre dai singoli episodi e non dal momento della cessazione della continuazione).

Al termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6 (anni 10 pena massima prevista per il reato di cui all’art. 609 quater c.p. aumentata di 1/4) vanno aggiunti i seguenti periodi di sospensione (tutti dovuti a rinvii delle udienze per l’astensione degli avvocati): 1) dal 14.2.2000 al 6.3.2000 (fol. 346); 2) dal 23.3.2007 al 27.6.2007 (fol. 458); 3) dal 20.7.2007 al 4.10.2007 (fol. 471); 4) dal 29.1.2010 al 26.3.2010 (fol. 30 atti app.), per complessivi mesi otto e giorni cinque.

Va solo aggiunto che, come più volte ribadito da questa Corte, nelle ipotesi di rinvio per astensione dalle udienze, non trova applicazione il disposto di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 che ha modificato l’art. 159 c.p., per cui il periodo di sospensione va calcolato per intero. "La richiesta del difensore di differimento dell’udienza motivata dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità di partecipare all’attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di giorni 60 di sospensione della prescrizione, che resta sospesa per tutto il periodo di differimento" (cfr. ex plurimis Cass. sez. 1, n. 25714 del 17.6.2008).

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essere il reato ascritto, in relazione a tutti gli episodi commessi dall’ (OMISSIS), estinto per intervenuta prescrizione.

Va, quindi, rideterminata la pena in relazione a tutti i residui episodi commessi dopo il (OMISSIS), con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto per prescrizione il reato commesso dall'(OMISSIS).

Rigetta nel resto il ricorso e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena in relazione al residuo reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18551 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Oggetto della controversia è la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà del signor B.A., a favore del Consorzio AS.CO.SA.. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 7 luglio 2004, premessa la mancanza di legittimazione passiva all’azione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del funzionario delegato dal CIPE a norma della L. n. 219 del 1981, art. 84 condannò il consorzio al pagamento, per il titolo fatto valere, di L. 163.676.500, con gli interessi legali dalla data della sentenza.

2. La Corte appello di Napoli, decidendo con sentenza 7 luglio 2004 sui contrapposti gravami delle parti, rideterminò la somma dovuta dal consorzio in Euro 44.697,37, e stabilì la decorrenza degli interessi dalle singole scadenze annuali.

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il consorzio con atto affidato a tre motivi, notificato il 12 ottobre 2005.

Il signor B. resiste con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, notificato il 9 novembre 2005. 4. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 per il quale l’indennità di espropriazione (virtuale, nel caso in esame) non può essere superiore al valore dichiarato dal proprietario ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

5. La questione, che non è trattata in sentenza, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. 4 gennaio 2005 n. 126; 9 maggio 2006 n. 10682; 17 novembre 2006 n. 24509; 19 dicembre 2008 n. 29768) deve ritenersi proposta per la prima volta in cassazione, ed è inammissibile.

6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il B., appellante incidentale, aveva chiesto l’attribuzione dell’indennità definitiva sino alla chiusura della procedura, mentre la corte territoriale la ha stabilita sino alla data della decisione. Il ricorrente osserva che il periodo di effettiva durata dell’occupazione legittima, nel caso concreto, ben avrebbe potuto terminare, mediante adozione del decreto ablativo, prima di tale data.

7. La formulazione meramente ipotetica della censura la rende inammissibile, non essendovi alcun elemento – negli accertamenti risultanti dalla sentenza – per supporre che prima della sua emissione fosse stato emesso un decreto di espropriazione.

8. Con il terzo motivo si censura, per violazione del giudicato interno, la statuizione sugli interessi, fatti decorrere dalle singole annualità scadute invece che, come stabilito in primo grado con statuizione non censurata, dalla decisione.

9. Il motivo è fondato. Il regolamento degli interessi contenuto nella sentenza di primo grado non era stato fatto oggetto d’impugnazione e non faceva parte del devoluto alla corte d’appello, non potendosi considerare la data di decorrenza degli interessi una questione dipendente da quelle oggetto di gravame. La preclusione verificatasi sul punto non consentiva alla corte territoriale di adottare la statuizione oggetto di fondata censura.

10. Il quarto punto del ricorso, dedicato alle spese processuali conseguenti alla presente decisione, non contiene motivi d’impugnazione.

11. Il ricorso incidentale è inammissibile per omessa esposizione dei sommaria dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 anche in questo caso (cfr. Cass. 27 luglio 2005 n. 15672).

12. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulla decorrenza degli interessi. La causa, inoltre può essere decisa nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con l’affermazione del giudicato formatosi sul punto della decorrenza degli interessi dovuti dal consorzio dalla sentenza di primo grado.

13. Le spese del giudizio sono parzialmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza. Nel giudizio di merito la soccombenza è stata prevalente per il consorzio, che nel presente giudizio di legittimità è invece vincitore, ma per un solo motivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito dichiara il giudicato sulla decorrenza degli interessi.

Compensa per un terzo le spese davanti alla corte d’appello e al tribunale, e pone i residui due terzi a carico del consorzio, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 5.877,61, di cui Euro 929,62 per diritti Euro 1.136,21 per onorari e 516,46 per spese ivi comprese quelle di consulenza tecnica per il primo grado, e in Euro 1.032,91 per diritti, Euro 2.065,83 per onorari e Euro 206,58 per spese per l’appello, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Compensa per due terzi le spese del giudizio di legittimità, e pone il residuo terzo a carico dei resistenti, liquidandole per l’intero in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.