T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame il cittadino extracomunitario M.E.S. impugna il provvedimento del Questore di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal predetto a seguito di procedura di emersione presentata dal datore di lavoro E.M.R. ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 conv. in L. 3.8.2009 n. 102,.

Invero, dopo il perfezionamento, presso la Prefettura- S.U.I. della procedura di emersione, il Questore, a seguito di riscontro AFIS, rilevava che il ricorrente, sotto altre generalità, era stato destinatario di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brescia in data 29.1.2007, per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98., da ritenersi ostativa a conseguimento dell’emersione.

Il ricorrente contesta che tale condanna rientri fra quelle che impediscono il conseguimento della sanatoria.

Il ricorso risulta fondato.

Al riguardo va ricordato che

– il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico;

– l’art. 1ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009 inibisce la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice;

– l’Amministrazione dell’interno ritiene che, tra i detti reati, vada ricompreso il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

In relazione a tale questione si sono manifestati contrasti in giurisprudenza:

a) secondo un indirizzo, tale delitto, oltre a non essere espressamente menzionato nelle due disposizioni di rinvio ( artt. 380 e 381 c.p.p.), non potrebbe pacificamente ascriversi tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p., per difetto della previsione di una pena edittale non inferiore nel minimo a cinque anni, e neppure tra quelli di cui all’art. 381, in quanto comportante l’arresto obbligatorio.

b) altro indirizzo, invece, ha condiviso la tesi dell’Amministrazione, nel senso che l’ipotesi delittuosa in questione può legittimamente farsi rientrare tra i delitti di cui all’art. 381 c.p.p., in ragione della previsione di una pena superiore nel massimo ai tre anni.

La questione è stata ora risolta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – con le sentenze n. 7 e 8 del 10.5.2011 – chiamata a risolvere il contrasto interpretativo al riguardo insorto nell’ambito delle sezioni semplici del Consiglio.

Con le predette decisioni è stato affermato che:

a) in conformità a quanto rilevato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11, deve ritenersi che sia immediatamente applicabile anche nel territorio italiano la Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate;

b) la Direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo;

c) la Direttiva 2008/115 ha prodotto l’abolizione del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale era previsto l’arresto obbligatorio) e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali;

d) tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato;

e) è illegittimo il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che ha rigettato la istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che tale reato, a seguito della Direttiva n. 115 del 2008, è da ritenere abolito.

f) il principio generale secondo cui "tempus regit actum" esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, ma tale circostanza non si verifica ove siano stati esperiti rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato.

Alla stregua di tale insegnamento, al quale il Collegio intende prestare adesione il ricorso va accolto con annullamento dell’atto di diniego qui impugnato

In conseguenza dell’accoglimento, l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

Sussistono giusti motivi, atteso il contrasto al riguardo manifestatosi in giurisprudenza sia di primo sia di secondo grado, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-10-2011, n. 21434 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dei dipendenti in epigrafe, transitati, ex lege n. 71 del 1994, dall’Amministrazione delle Poste al Ministero delle Poste e telecomunicazioni (oggi Ministero delle Comunicazioni), avente ad oggetto l’accertamento del loro diritto a mantenere l’assegno ad personam, loro attribuito in sede d’inquadramento provvisorio presso il Ministero di destinazione, revocato all’atto dell’inquadramento definitivo per essere il relativo trattamento economico superiore a quello corrisposto alle dipendente dell’Amministrazione di provenienza.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum il rilievo secondo il quale, disponendo la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, che nei casi di passaggio di carriera al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attributo in assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra lo stipendio o la retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, erroneamente il Ministero convenuto aveva operato il riassorbimento dell’assegno in questione.

Avverso questa sentenza il Ministero delle Comunicazione ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Le parti intimate non svolgono attività di fensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero, deducendo violazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 e del TU impiegati civili approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 formula il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se nel concetto di passaggio di carriera di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, e di cui al TU impiegati dello Stato L. n. 3 del 1957, art. 202 rientri solo il passaggio del dipendente da un inquadramento definitivo dei ruoli dell’Amministrazione statale ad altro o superiore inquadramento definitivo sempre all’interno dei ruoli dell’Amministrazione statale ovvero – come ritenuto dalla Corte del merito – anche il transito dei dipendenti della ex Amministrazione delle Poste nei ruoli dell’Amministrazione statale (nella specie il Ministero delle Comunicazioni) per effetto della procedura di mobilità a domanda di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, e alla L. n. 448 del 1998, art. 43, comma 10, i quali siano stati dapprima inquadrati provvisoriamente e successivamente, in base a D.M. 10 luglio 1997, inquadrati definitivamente con effetto retroattivo dalla data del loro inserimento nei ruoli del Ministero".

La censura è fondata.

Infatti questa Corte ha già affrontato, con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, la questione di cui al predetto quesito pervenendo ad una soluzione conforme alla tesi sostenuta dal Ministero ricorrente.

In particolare si è affermato, da parte di questo giudice di legittimità, che m materia di pubblico impiego, la L. n. 537 del 1997, art. 3, comma 57 – che prevede la non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di "passaggio di carriera" di cui al T.U. L. n. 3 del 1957, art. 202 ad altra posizione con trattamento economico inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6 non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero ( Cass. 19 novembre 2010 n. 23474 e Cass. 30 marzo 2011 n. 7282).

I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di Cassazione – che hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – inducono a ribadire anche in questa sede il principio sopra enunciato.

Di conseguenza poichè, nella specie, l’assegno ad personam è stato attribuito agli intimati a seguito di assegnazione provvisoria, in sede di transito, L. n. 71 del 1994, ex art. 6 dall’Amministrazione delle Poste al Ministero dell’allora Poste e Telecomunicazione, con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero, non trova applicazione la regola della non riassorbibilità dell’assegno ad personam essendo questa operante nei soli casi di "passaggio di carriera" di cui al cit. T.U. L. n. 3 del 1957, art. 202 ad altra posizione con trattamento economico inferiore.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che si fonda su di un diverso principio di diritto, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi, ex art. 384 c.p.c., comma 2, nel merito, la domanda degli originari ricorrenti va respinta.

Tenuto conto del diverso orientamento espresso dai giudici del merito e del recente formarsi sulla questione della giurisprudenza di legittimità, stimasi compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 23631

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Svolgimento del processo

1. V.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha revocato l’assegnazione della intera casa coniugale disposta in suo favore in primo grado, in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal Tribunale di Nuoro, con sentenza del 26 gennaio 2004, e ha accertato il diritto dell’ex coniuge C.G. a continuare ad abitare l’appartamento sottostante a quello abitato dalla V.;

2. La ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 155 c.c., comma 4 e dell’art. 155 quater cod. civ., della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11 nonchè dell’art. 832 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

dica la Suprema Corte se l’assegnazione di un immobile abitativo di proprietà di un coniuge, compiuta in favore dell’altro coniuge (non affidatario della prole) in sede di separazione, debba reputarsi irrevocabile in sede di divorzio, e se il diritto di proprietà possa essere compresso fino ad attribuire a un ex coniuge, nè affidatario della prole, nè titolare di diritti reali o personali di godimento, un bene immobile di esclusiva proprietà dell’altro coniuge, specie allorchè quest’ultimo sia affidatario della prole". 4. Si difende con controricorso il C. e deduce l’inammissibilità del motivo di ricorso, non essendo il quesito di diritto, formulato dalla ricorrente, in alcun modo riferibile alla fattispecie in oggetto. Rileva infatti il controricorrente che la risposta al quesito richiederebbe preliminarmente un accertamento di fatto sulla proprietà dell’intero immobile ove si trovano i due appartamenti occupati rispettivamente dal C. e dalla V. senza oltretutto che vi sia stato nel corso del giudizio contraddittorio su tale accertamento. Nel merito il controricorrente rileva che è pacifico che l’appartamento da lui abitato non ha mai costituito casa coniugale;

5. La ricorrente deposita memoria difensiva;

6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale a meno che l’unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (cfr. Cass. civ. sezione 1^, n. 26586 del 17 dicembre 2009);

2. Nella specie in difetto di prova, da parte del C., sull’autonomia e distinzione della porzione immobiliare, sita al piano sottostante, dalla restante parte dell’abitazione coniugale, circostanza che, se provata, avrebbe portato ad escludere tale porzione dalla disciplina dell’assegnazione e in difetto di prova sulla eccedenza di tale porzione rispetto alle esigenze familiari e sulla sua agevole divisibilità, non poteva procedersi alla assegnazione parziale in favore del C. della porzione sita al piano sottostante;

3. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di integrale assegnazione della casa coniugale alla ricorrente V.P.;

4. Le spese del giudizio di appello e di cassazione vanno poste a carico del C..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, assegna interamente la casa coniugale alla ricorrente. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello; che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui 300,00 per spese, 700,00 per diritti e 2.500,00 per onorari e del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-07-2011, n. 27371

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione A.A. e A. F. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15 aprile 2010 con la quale è stata riformata quella di condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di tentato sequestro di persona in concorso, nonchè, l’ A., altresì, al reato di lesioni personali aggravate e l’ AI., altresì, della contravvenzione di porto abusivo di coltello, fatti commessi nell'(OMISSIS).

La Corte d’appello riteneva che la configurazione del primo reato, essendo stata fondata esclusivamente sulle non attendibili dichiarazioni della persona offesa, dovesse essere dichiarate insussistente.

Invece, i giudici di secondo grado confermavano la condanna di A. per il reato di lesioni personali volontarie aggravate, provate dal tenore del certificato medico prodotto e la contravvenzione contestata al solo AI. il quale era stato trovato dalla PG intervenuta, effettivamente in possesso del detto coltello.

Deduce la difesa che la condotta delittuosa ascritta all’ A., essendo da considerarsi non più aggravata dal nesso teleologico con l'(ormai)escluso sequestro di persona, avrebbe dovuto essere dichiarata non procedibile per mancanza di querela.

D’altra parte anche la contestazione di porto di coltello, da reputarsi non ingiustificato in relazione al mestiere di pastore svolto dall’imputato, avrebbe meritato quantomeno una motivazione sul punto.

Il ricorso di A. è fondato mentre quello di AI. deve essere rigettato. Invero è corretta la prospettazione della difesa secondo cui il reato di lesioni personali volontarie contestato con l’aggravante del nesso teleologico in relazione alla commissione del reato di sequestro di persona, risente, sul piano della procedibilità, della circostanza che il reato ex art. 605 c.p. è stato ritenuto dai giudici insussistente.

Venendo meno il delitto in funzione del quale, secondo l’originaria prospettazione della accusa, quello di lesioni sarebbe stato commesso, cade ab origine anche la configurabilità della circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n. 2 che valeva a rendere procedibile di ufficio il reato di lesioni volontarie: queste infatti, essendo consistite in una malattia di 15 giorni, dovevano reputarsi procedibili solo su querela della persona offesa.

Tale condizione di procedibilità deve però ritenersi non integrata, desumendosi anche dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 1 della motivazione) che la persona offesa si è limitata a denunciare l’accaduto alla autorità di PG. Quanto al reato addebitato all’ AI., non merita censure il ragionamento della Corte di merito la quale ha attestato che il porto del coltello a serramanico è stato accertato non nel luogo di svolgimento della asserita attività lavorativa del prevenuto, ma nelle vie del paese e quindi bene è stato qualificato come ingiustificato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni personali volontarie ascritto ad A. – esclusa l’aggravante teleologia – perchè l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.

Rigetta il ricorso di AI. che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

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