Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-07-2011, n. 29893

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di I.D. in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 lett. A) e comma 2, lett. A), a lui ascritto per avere detenuto per la vendita, nella propria abitazione, oltre cinquanta supporti magnetici di opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente riprodotte e prive del contrassegno SIAE. Nè dall’accertamento di merito emergono elementi tali da indurre ad una diversa qualificazione giuridica del fatto come chiesto dal ricorrente con il secondo motivo di gravame. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29710 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2007, il sig. G.G. proponeva appello avverso l’ordinanza del Giudice di pace Bra de 5 ottobre 2006 con cui veniva convalidata l’ordinanza- ingiunzione del Prefetto della Provincia di Cuneo n. 3362/05 del 3 maggio 2006, mediante la quale, a seguito di ricorso in via amministrativa, gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 762,01 (comprensiva di spese), relativa alla violazione dell’art. 78 C.d.S..

Nella costituzione dell’appellato Prefetto, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, con sentenza n. 1845 del 2009 (depositata il 10 marzo 2009), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 26 aprile 2010 e depositato il 5 maggio successivo) il G., articolato in quattro motivi, in ordine al quale l’intimato Prefetto di Cuneo non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3, e dell’art. 163 bis c.p.c., con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme processuali, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti (il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5). Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi 4 e 5, e dell’art. 23, commi 5 e 12, con derivante nullità del procedimento di primo grado nonchè l’insufficiente e/o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti (il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Con il terzo motivo la difesa del G. ha censurato la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. oltre che per insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 nonchè l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti e quattro i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e "ratione temporis" applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs. siccome pubblicata il 10 marzo 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010). Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica de fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. Cass. n. 5471/2008).

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo, riferito alla violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3, e dell’art. 163 bis c.p.c., oltre che a vizio di motivazione, non risulta inserita alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alla supposta violazione di legge, la cui formulazione avrebbe dovuto assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009), così come non si evince alcuna sintesi dello stesso vizio di motivazione prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione sia insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza o illogicità motivazionale si dovrebbe considerare inidonea a supportare la decisione;

– con riguardo al secondo motivo, relativo alle supposte indicate violazioni di legge e del procedimento oltre che a vizio motivazionale, non risulta indicato, dopo il diffuso svolgimento della complessa doglianza, quanto alle dedotte violazioni di norme di diritto, alcuno specifico quesito di diritto, così come non emerge alcuna sintesi del prospettato vizio motivazionale, mancando la chiara evidenziazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione sia carente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la dedotta insufficienza motivazionale si dovrebbe ritenere inidonea a confortare la decisione;

– in ordine al terzo motivo, concernente la presunta falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, difetta qualsiasi specifica enucleazione, in modo strutturalmente e funzionalmente autonomo, del quesito di diritto in modo tale da evidenziare un riferimento riassuntivo relativo all’oggetto del motivo e correlato, in modo specifico, al punto della decisione impugnata, così come difetta, con il richiamo di apposita sintesi riepilogativa, la rappresentazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione sia da considerarsi inidonea a giustificare la statuizione adottata sullo specifico punto;

– con riferimento al quarto motivo, in tema di assunta violazione delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 (con la prospettazione del correlato vizio di motivazione), pur essendo la doglianza sostanzialmente rispettosa del requisito dell’autosufficienza, manca, tuttavia, l’individuazione di uno specifico quesito di diritto rapportato alla concreta violazione dedotta, così come quella relativa all’evidenziazione del necessario prospetto, in chiave riepilogativa, del nucleo delle argomentazioni decisive dalle quali rilevare la ravvisata insufficienza ed illogicità della motivazione adottata nella sentenza impugnata.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza doversi far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto della costituzione dell’intimato Prefetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 23-09-2011, n. 34601 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con ordinanza del 16 settembre 2010, il Tribunale della libertà di Catanzaro, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di una costruzione e relativa area di pertinenza, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme il 5 luglio 2010 nei confronti di O.E.B., indagato per i reati di cui agli artt. 55 e 1161 c.n., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e art. 734 c.p., in quanto, a seguito di indagini della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, era stata accertata l’occupazione di un’area di mq 4078, di cui 1949 di area demaniale marittima e mq 2129 di acque, occupazione risultata abusiva poichè era emersa la mancanza di titoli giustificativi, atteso che la predetta Capitaneria aveva rigettato l’istanza dell’ O. per la concessione demaniale marittima, relativa al mantenimento dei manufatti adibiti a civile abitazione e deposito ed inoltre il predetto aveva eseguito opere edilizie senza titolo, nonostante parte delle opere ricadessero nel lago La Vota Grande, area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 12 agosto 1967;

che l’indagato, tramite i propri difensori, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per la violazione dell’art. 649 c.p.p., in quanto, come già eccepito con l’istanza di riesame, non sarebbe possibile sottoporre a sequestro un immobile nel 2010 quando lo stesso immobile, oltre ad essere stato posto sotto sequestro nel 1974, era stato poi dissequestrato nel 1978, a seguito di sentenza di assoluzione, nel merito, per il reato di cui all’art. 1621 c.n., e per intervenuta prescrizione per le altre ipotesi di reato, nell’ambito di un processo avente ad oggetto gli stessi fatti e le stesse ipotesi delittuose. Dalla sentenza passata in giudicato emergerebbe che la costruzione in oggetto è stata realizzata nel 1950 (per cui risultano decorsi i termini prescrizionali), ed insiste su suolo demaniale marittimo dato in concessione a T. A., per la costruzione di un manufatto del tipo agricolo, poi realizzato dal padre dell’indagato, il quale aveva poi continuato ad abitarla "iure ereditario". La sentenza passata in giudicato avrebbe interrotto la permanenza del reato che si contesta e, quindi, il reato sarebbe comunque prescritto; che il ricorrente ha precisato che il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del "ne bis in idem" è principio di carattere generale dell’ordinamento processuale (come SSUU, con sentenza n. 34655 del 2005) quando c’è identità del fatto, che va riferita alla perfetta sovrapponibilità tra elementi costitutivi (condotta, evento, rapporto di causalità) ed autori, in relazione alle medesime circostanze di tempo e di luogo della commissione dell’unico fatto-reato. Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 318 del 2001 e 39 del 2002) che ha stigmatizzato l’eccesso di potere processuale che si manifesterebbe nel caso di nuovo procedimento in presenza di divieto di ne bis in idem, in violazione del principio del giusto processo e della parità delle armi ex art. 111 Cost.;

Considerato che le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta) e che non possono pertanto essere censurati in questa sede presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alle circostanze di fatto;

che nel ricorso non è stata minimamente messa in discussione, nè contestata, l’attualità dell’occupazione dell’area del demanio marittimo come sopra descritta, nè è stato eccepito l’eventuale possesso di un titolo concessorio dell’occupazione e neppure dei titoli abilitativi necessari per procedere ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel manufatto ad uso civile abitazione situato, per di più, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;

che il ricorrente si è limitato a censurare l’inizio dell’attività di indagine eccependo il "ne bis in idem", asserendo che l’attività prodromica all’esercizio dell’azione penale sarebbe inibita dalla pronuncia di una sentenza, passata in giudicato, relativa allo stesso fatto;

che questo Collegio osserva che la sentenza in oggetto – divenuta irrevocabile il 6/10/1979 – emessa nei confronti del medesimo indagato, fu pronunciata, quale giudice di appello, dal Tribunale di Lamezia Terme il 21 luglio 1978, il quale dichiarò estinti per prescrizione i reati di abuso edilizio e di occupazione abusiva di demanio marittimo, accertati in Gizzeria Lido il 12 dicembre 1974, rigettando l’appello dell’ O. che aveva richiesto l’assoluzione piena nel merito (essendo stato assolto in primo grado dal pretore con la formula "per insufficienza di prove") e che i giudici, nella parte motiva, diedero atto che il manufatto adibito a civile abitazione avrebbe dovuto essere invece un manufatto di tipo agricolo, come stabilito dall’originaria concessione edilizia rilasciata al T.; che il giudicato che si è formato con tale pronuncia impedisce di certo che l’ O. possa essere sottoposto a procedimento penale per lo stesso fatto, ossia per i reati edilizi ed anche per il reato permanente di occupazione abusiva, che vennero commessi fino alla data della sentenza di primo grado, ma non può certo impedire l’incriminazione di condotte illecite poste in essere dall’ O. successivamente a tale data;

che infatti la giurisprudenza ha affermato che la sentenza di primo grado limita l’oggetto del giudizio in riferimento ad un reato permanente, mentre "la condotta futura dell’imputato trascende necessariamente l’oggetto del giudizio" (cfr. Sez. 1, n. 17265 dell’8/4/2008, Zavettieri, Rv. 239628 e Sez. 6, 4/10/2000, n. 12302, Drago Ferrante,Rv. 217950; in particolare, in relazione alla permanenza nel reato associativo, Sez. 5, n. 4554 del 9/12/2010, Cambria Scimone e altri, Rv. 249263);

che la giurisprudenza ha inoltre precisato che "il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacchè si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere" (in tal senso Sez. 3, n. 15441 del 13/3/2001 Migliorato, Rv. 21949) e che, di fatti, è stato precisato che "la contestazione del reato permanente può effettuarsi con provvedimenti diversi, riferiti ciascuno ad un periodo temporale nel corso del quale si sia svolta parte della condotta" (Sez. 1, n. 624 del 5/3/1985, Messina, Rv. 168487);

che, secondo la definizione data in dottrina, il reato permanente è quello che si commette attualmente, ossia quello in cui la condotta dell’autore di esso "permane", continuando in tal modo a recare offesa all’interesse oggetto della tutela, per cui tale reato viene a cessare, dal punto di vista fenomenico e giuridico, solo con l’esaurimento della condotta (per atto volontario dell’autore o per l’intervento di forze esterne);

che in riferimento al reato di occupazione abusiva del demanio marittimo, il protrarsi dell’uso esclusivo e del godimento del demanio continua in ogni caso a sottrarre alla fruibilità collettiva il bene demaniale stesso, (cfr. Sez. 3, n. 6540 dell’1/2/2006, Falcione, Rv. 233314 e Sez. 3, n. 6915 del 12/12/2003, P.m. in proc. Duro e altri, Rv. 227562), tanto che anche un’eventuale accessione dei manufatti al patrimonio dello Stato non incide sulla permanenza del reato (così Sez. 3, n. 9644 del 18/1/2006, Carrea, Rv. 233557) e che del pari nessun rilievo può assumere neppure un’eventuale acquiescenza degli organi preposti al controllo (cfr. Sez. 3, n. 3672 del 30/11/2005, Malatesta, Rv. 233288); che nel caso di specie il reato permanente è caratterizzato da una condotta attiva (occupare senza titolo il demanio marittimo), che era in essere prima dell’accertamento, ed ha continuato ad essere posta in essere nel momento di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, e che la stessa potrà dirsi esaurita solo quando l’occupazione cessi ovvero venga rilasciato un titolo legittimo a giustificare l’occupazione (in tal senso, Sez. 3, n. 16417 del 16/3/2010, Apicella, Rv. 246765; per l’affermazione del medesimo principio in riferimento ad altro reato permanente, esercizio abusivo di attività medicosanitaria, si veda Sez. 3, n. 21806 del 18/4/2007 Coluccia, Rv. 236679); che l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata quanto alla sussistenza dei requisiti del fumus delicti ipotizzati a seguito delle indagini svolte e del periculum in mora;

che infatti il Tribunale, dopo aver riassunto la giurisprudenza relativa al reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima, ha evidenziato che l’ O. ha goduto, e sta godendo, di un’area demaniale in assenza del provvedimento concessorio, sottraendo tale bene al godimento della collettività e che tale condotta può dirsi cessata solo quando sia venuto meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, per cui la permanenza del reato si protrae fino a quanto persiste l’occupazione e cessa con lo "sgombero" ovvero con il rilascio della concessione e non con altri provvedimenti, seppure di natura giurisdizionale, quale la sentenza depositata dalla difesa, che ebbe all’epoca ad interrompere la permanenza in relazione alla delimitazione della contestazione e quindi del fatto storico riconosciuto nella sentenza, quello sì coperto da quel giudicato;

che sussiste un grave quadro indiziario in relazione alla circostanza che l’indagato, dopo la decisione passata in giudicato, abbia protratto – o comunque ripreso – l’occupazione senza titolo, mantenendo l’esclusiva disponibilità dell’immobile e dell’area, per cui il reato di occupazione abusiva risulta "in itinere" ed è necessario il vincolo cautelare per impedire l’ulteriore permanere, od il protrarsi, dell’offesa all’interesse tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 1161 c.n.;

che in riferimento al fumus delicti come evidenziato nell’ordinanza impugnata non può quindi spiegare alcun effetto, ai fini dell’applicazione della regola del ne bis in idem, la sentenza relativa ad un’occupazione di demanio marittimo commessa dall’ O. fino al 21 luglio 1978;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrete, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 1653 Forze armate

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Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, primo maresciallo dell’esercito in servizio presso il Comando artiglieria contraerei con l’incarico di "capo musica", contesta, essendosi sempre particolarmente distinto nell’ambito della vita militare – è stato, invero, fatto oggetto di molti riconoscimenti ed onorificenze e dal 1993 al 2008 è stato costantemente valutato con il giudizio apicale di "eccellente" -, le note caratteristiche con le quali l’Amministrazione ha giudicato "superiore alla media" il servizio svolto dall’interessato nel periodo compreso tra il 19 settembre 2008 ed il 10 settembre 2009: secondo l’interessato il predetto giudizio sarebbe viziato per incoerenza e disomogeneità (non v’è, infatti, correlazione e compatibilità tra i singoli giudizi analitici ed il giudizio sintetico finale), nonché per difetto di motivazione (non s’è in alcun modo giustificata la diversa valutazione rispetto a quella, di eccellenza, costantemente formulata nei suoi confronti nei precedenti quindici anni) e per violazione dell’art. 19 del DPR n. 1431 del 1965 (sono stati omessi gli interventi del primo e del secondo revisore).

Resiste in giudizio l’Amministrazione della Difesa opponendo l’infondatezza del proposto gravame, del quale ne chiede la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 5 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta anzitutto la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione che, mentre da una parte attribuisce all’interessato la qualifica finale di "superiore alla media", dall’altra, nelle singole voci che concorrono a comporre la predetta qualifica finale, formula giudizi inequivocabilmente lusinghieri: censura, inoltre, la mancanza, nella scheda valutativa, di qualsiasi elemento motivazionale che consenta di individuare l’iter logico seguito dall’Amministrazione per pervenire all’attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media" sebbene il medesimo abbia in passato costantemente riportato la qualifica di "eccellente".

In riferimento alle suddette censure, si rende doveroso premettere che, in linea di principio, i giudizi formulati nelle documentazioni caratteristiche da parte delle competenti autorità gerarchiche, che debbono apprezzare le capacità e le attitudini alla vita militare dimostrate in concreto dal giudicando, sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica.

Impingendo direttamente il merito dell’azione amministrativa, tali giudizi sono pertanto soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto (cfr., da ultimo, CdS, IV, 18.2.2011 n. 1065; TAR Bari, I, 17.6.2011 n. 917).

La valutazione caratteristica deve dunque essere sorretta da coerenza e ragionevolezza, ed il riscontro di tali coordinate è soggetto al sindacato giurisdizionale.

In particolare, la giurisprudenza ha affermato che le indicazioni di sintesi, all’uopo redatte, debbono essere fornite di un apparato motivazionale che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l’indicazione di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, ancor più quando le modificazioni valutative siano tali da condurre ad un abbassamento verticale della qualifica precedentemente formulata, e quando le stesse riguardino la moralità, la personalità e la professionalità (cfr., da ultimo, CdS, III, 11.11.2010 n. 1285).

In altri termini, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le flessioni nel rendimento e le carenze nelle doti che siano state riscontrate nell’interessato debbono essere motivate, ancorchè sinteticamente, al fine di rendere possibile verificare la correttezza dell’iter logico seguito (cfr. TAR. Lazio, I, 3.12.2010 n. 35303).

A tal fine è sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non più particolarmente favorevole, come per il passato (cfr. TAR Lazio, 4.11.2010 n. 33161).

Un tanto non pregiudica il principio dell’autonomia ed indipendenza dei giudizi – in base al quale le valutazioni espresse in ciascun documento caratteristico sono riferite esclusivamente al periodo contemplato nel singolo documento – ma riconduce, piuttosto, l’autonomia stessa nell’ambito della ragionevolezza e della coerenza generale (cfr. CdS, IV, 30.12.2003 n. 9235).

Venendo al caso di specie, dall’impugnata documentazione non è dato comprendere l’iter logico in base al quale l’Amministrazione resistente è pervenuta ad assegnare all’odierno ricorrente, per il servizio svolto dal 19 settembre 2008 al 10 dicembre 2009, la qualifica finale di "superiore alla media, tenuto conto, peraltro, che dal 1993 al 2008 gli è stata costantemente attribuita la qualifica di "eccellente" e, per di più, gli sono stati conferiti molti riconoscimenti ed onorificenze.

Dalla mera lettura delle singole voci preordinate al giudizio finale, peraltro, risultano valutazioni particolarmente lusinghiere delle qualità fisiche, morali, di carattere, intellettuali e professionali del ricorrente: con un’unica eccezione, che, riferentesi alle "qualità professionali" (ove, in merito alle "motivazioni al lavoro e dedizione", viene valutato "sufficientemente motivato/fa quanto deve"), viene tuttavia puntualmente e palesemente contrastata laddove, valutandosi il rendimento dell’interessato, gli si attribuisce il giudizio di "molto buono".

A fronte di quanto sopra illustrato va rilevato che, sotto il profilo della coerenza generale e della razionalità, non risulta comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione nell’attribuire all’interessato, in contrasto con le precedenti, costanti valutazioni apicali, la qualifica finale di "superiore alla media", anziché quella di "eccellente", nell’impugnata scheda valutativa.

Risultano pertanto fondate le assorbenti censure di difetto di motivazione e di contraddittorietà dedotte in giudizio.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto e l’impugnato provvedimentogiudizio annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimentogiudizio.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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