T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 1726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino del Marocco, espone di risiedere in Italia da più di 22 anni, in quanto è giunto nel 1988, all’età di 9 anni per ricongiungimento con i propri familiari, e di aver svolto in passato regolare attività lavorativa sin dal 1995 (cfr. copia delle buste paga e dei CUD di cui ai docc. da 12 a 22 ed il prospetto di cui al doc. 30 allegati al ricorso).

Essendo rimasto temporaneamente privo di occupazione, ha presentato domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che la Questura, con provvedimento del 6 ottobre 2010, ha respinto, in quanto il ricorrente è risultato già titolare di un permesso di soggiorno del medesimo tipo.

Il diniego è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 22, comma 11, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 37, commi 5 e 6 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, nonché illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione e della convenzione O.I.L. n. 143/1975, perché la normativa citata non può essere interpretata nel senso che la perdita del lavoro comporti l’allontanamento dal territorio nazionale;

II) violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento, nonché violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché è da escludersi l’applicabilità di automatismi che comportino l’allontanamento dal territorio nazionale per gli stranieri che abbiano fatto ingresso per ricongiungimento familiare;

III) violazione, sotto altro profilo, dell’art. 22, comma 11, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché degli artt. 3 e 5 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1990, n. 286, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, per la mancata considerazione della sussistenza di risorse economiche adeguate al sostentamento derivanti da documentate fonti lecite;

IV) violazione degli artt. 2, 7, 8 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché difetto di istruttoria, per l’omessa acquisizione dell’apporto procedimentale dell’interessato;

V) violazione dell’art. 9 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 e della direttiva 2003/109/CE che prevedono una tutela rafforzata contro l’allontanamento per i soggiornanti di lungo periodo;

VI) violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, della convenzione O.I.L. n. 173/1975, illogicità della motivazione e irragionevolezza per disparità di trattamento tra stranieri privi o meno di un consolidato radicamento con il territorio nazionale.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione.

Con ordinanza n. 76 del 20 gennaio 2011, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Con il primo e terzo motivo il ricorrente sostiene la tesi secondo cui, nel caso di perdita del lavoro, sarebbe sempre possibile mantenere un titolo di soggiorno per attesa occupazione a tempo indeterminato qualora sia possibile provare di possedere non un reddito proprio, ma semplicemente fonti lecite di sostentamento offerte dai familiari conviventi.

Questo ordine di idee non può essere condiviso, perché propone un percorso argomentativo incompatibile con la disciplina in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Infatti la disciplina vigente prevede un legame tendenzialmente indissolubile tra rilascio del permesso di soggiorno e la stipula del contratto di soggiorno sancito dal combinato disposto dell’art. 5, comma 3 bis, e dell’art. 5 bis del D.lgs. n. 286 del 1998, che subisce limitati temperamenti, e la mancanza di un lavoro può comportare, ai sensi dell’art. 22 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che può sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ove nel termine di sei mesi sia trovata un’occupazione, o nell’obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato.

In linea di principio è quindi da escludersi che sia configurabile, rispetto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, un potere discrezionale di proroga oltre il termine ricavabile dall’art.37, comma 6, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2594).

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, un tale assetto normativo esclude che la perdita del posto di lavoro costituisca da sola motivo di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, cosicché la previsione di un termine per trovare un’occupazione (che coincide o con la durata del permesso di soggiorno originario o con il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di sei mesi), non si pone in diretto contrasto con l’invocata convenzione O.I.L. 143/1975, la quale afferma all’art. 8 che la perdita del lavoro non può, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno.

2. Sono invece fondate e devono essere accolte le censure di cui al secondo e quarto motivo.

Infatti il ricorrente è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, e l’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato in recepimento del Dlgs. 8 gennaio 2007 n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, ha previsto una tutela rafforzata contro l’allontanamento nei confronti di chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto.

Come è stato osservato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6566; id. 15 giugno 2010, n. 3760; id. ordd. 30 marzo 2010 n. 1480, 31 marzo 2010 n. 1469, 31 marzo 2010 n. 1468; 10 febbraio 2010 n. 691; 3 febbraio 2010 n. 537) di tale disposizione deve essere data un’applicazione estensiva e costituzionalmente orientata, in ossequio all’art. 8 della C.E.D.U., ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 (che rileva nell’ordinamento interno come norma interposta rispetto al parametro costituzionale previsto dall’art. 117, primo comma Cost.: cfr. Corte Costituzionale 12 marzo 2010, n. 93; id. 24 ottobre 2007, n. 349), in base al quale "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza" e "non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Ne consegue che, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del citato testo unico, si deve sempre tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.

Proprio con riferimento alle problematiche poste dal conflitto tra la tutela rafforzata contro l’allontanamento prevista in favore dei soggetti ricongiunti e la disciplina prevista in caso di assenza di attività lavorativa, il Ministero dell’Interno con circolare 1727/7 del 28 marzo 2008, ha ammesso che le Questure siano abilitate in casi analoghi a questi a svolgere valutazioni di carattere elastico, non strettamente vincolate.

Tale ultima considerazione comporta pertanto l’accoglimento anche del quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata acquisizione del suo apporto procedimentale, che lo avrebbe messo nelle condizioni di rappresentare la sua condizione familiare, il grado del proprio inserimento sociale e la sostanziale inesistenza di rapporti con il paese d’origine, oltre che l’eventuale sopraggiungere di una nuova attività lavorativa (che nel caso di specie si è effettivamente concretizzata con decorrenza dall’11 luglio 2011: cfr. docc. 119, 120 e 121 depositati in giudizio).

In tale contesto, poiché il diniego del permesso di soggiorno non costituisce un’attività automatica e strettamente vincolata perché nel caso all’esame l’istanza è stata presentata da un soggetto ricongiunto (per una fattispecie analoga cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 settembre 2010, n. 6463) si rivelano quindi fondate le censure di difetto di motivazione e violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui al secondo e quarto motivo, e il ricorso deve essere accolto con assorbimento dei restanti motivi.

La relativa novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego del 6/10/2010 Cat. A.12/2010/Imm./2° sez./PSE/n.p..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9821

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 6 aprile 2011, depositato nei termini, il Sig. V.N. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati – I Reparto, prot. n. 18583 in data 2 febbraio 2011, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime del dovere di cui alla legge n. 243/2005, quale "equiparato" per avere contratto l’infermità "leucemia mieloide cronica".

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, ha fatto presente che il Comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza del 5 luglio 2011, ha modificato il precedente parere negativo oggetto di impugnazione, per cui l’Amministrazione della Difesa si è determinata favorevolmente sulla istanza del ricorrente riservandosi di liquidare con ragionevole tempestività le somme di spettanza del ricorrente; conclusivamente la difesa erariale ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Anche la difesa del ricorrente, nella memoria conclusiva, si è associata alla richiesta di parte resistente al fine della dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9734 Responsabilità aggravata

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Svolgimento del processo

1.1. La Ferbo srl – con atto di citazione notificato il 18.12.95 – citò dinanzi al tribunale di Bologna l’avvocato Roberto Cianci e la Tonutti spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in L. 1.500.000.000, asseritamente patiti in esito all’esecuzione – in data 6.11.95 – di un decreto di sequestro conservativo reso in suo danno (fino all’importo di L. 30.000.000 e per un credito di L. 23.268.606) dal Pretore di Udine – sez. dist. di Cividale del Friuli, operata presso lo stand di Ferbo alla fiera EIMA di Bologna e su di un prototipo di macchina irrigatrice ivi esposto:

decreto peraltro revocato con successiva ordinanza del 24.11.95 del medesimo pretore; in particolare, indicò i danni nel grave pregiudizio derivato dall’impossibilità di promuovere la nuova irrigatrice e dalla disdetta di numerosi ordinativi per il gravissimo discredito commerciale conseguito alle modalità plateali dell’esecuzione del sequestro.

1.2. Sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dai convenuti e sulla loro contestazione nel merito delle pretese attoree, dispiegata riconvenzionale per il pagamento di somme dovute alla sequestrante, il tribunale felsineo – pronunziata ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis cod. proc. civ., su queste ultime – inquadrò la domanda nella previsione dell’art. 96 cod. proc. civ. e peraltro la rigettò, escludendo la ricorrenza dei relativi presupposti.

1.3. La corte di appello, adita dalla I.C.M.A. – qià Ferbo – srl soprattutto sulla lamentata extrapetizione circa la riqualificazione della domanda (proposta ai sensi degli artt. 2043 e 2598 cod. civ.), ha però ribadito la qualificazione della pretesa ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per poi ritenerla fondata nel merito, tanto da condannare la Tonutti spa ai danni, liquidati in Euro 199.853,88 per danno emergente e lucro cessante ed in ulteriori Euro 103.291,37 per pregiudizio all’immagine; ed ha mandato esente l’avv. Cianci da ogni responsabilità.

1.4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a tre motivi, la Tonutti spa; resiste con controricorso solo la I.C.M.A. srl in liquidazione.

Motivi della decisione

2. La ricorrente formula tre motivi e:

2.1. con il primo – rubricato "violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3);

contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5)" essa rimarca la specialità dell’azione prevista dall’art. 96 cod. proc. civ. riguardo a quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e la conseguente ultrapetizione dei giudici di merito, che hanno sussunto la domanda, dispiegato ai sensi della seconda norma, entro la fattispecie della prima; così giungendo all’accoglimento di una domanda ontologicamente diversa da quella formulata dalla società attrice e da essa mai dedotta, ma perfino sulla scorta della diversità dei differenti titoli di quelle azioni, pure accertata;

2.2. Con il secondo – rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ." – essa:

2.2.1. lamenta la mancata considerazione della non ricorrenza, nella specie, dei presupposti della temeritas richiesti per la confiqurabilità della speciale responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c.: in particolare difettando la totale soccombenza del danneggiato e comunque essendo stato escluso il periculum in mora, ma non la verosimile fondatezza del diritto azionato con il provvedimento cautelare; e, per di più, dovendo escludersi il dolo o la colpa grave nell’iniziativa cautelare, sia perchè rilevanti al momento della proposizione della relativa domanda, sia perchè esclusi ad ogni buon conto all’atto dell’esecuzione del provvedimento;

2.2.2. rimarca l’inammissibilità della proposizione in separato giudizio della domanda di risarcimento danni da attività processuale;

2.3. con il terzo – rubricato "insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento, in relazione alla verificazione dei medesimi danni od alla loro riconducibilità causale alla responsabilità di Tonutti spa, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5)" essa riporta, integralmente trascrivendola, la relazione del consulente tecnico di ufficio (dalle pagine 17 a 31 del ricorso), per poi censurare la corte territoriale per essersi discostata dalle relative conclusioni in base ad una contraddittoria valutazione della stessa documentazione, senza considerare alcuni documenti (tra cui una lettera di controparte del 28.6.95, anch’essa integralmente trascritta), a suo dire univoci nell’escludere qualsiasi nesso causale tra la condotta di essa ricorrente ed il successivo peggioramento delle condizioni aziendali di controparte; e genericamente contestando la liquidazione del danno all’immagine.

3. Non svolgendo attività difensiva in questa sede l’altro intimato Cianci, la controricorrente I.C.M.A. srl, dal canto suo, deduce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, sostenendo la configurabilità astratta dei presupposti della responsabilità prevista dall’art. 96 cod. proc. civ.; e, comunque, nel merito: esclude la prospettata extrapetizione, derivando la qualificazione della domanda dall’accertamento del contenuto sostanziale della pretesa azionata;

rimarca, con ampi riferimenti al fatto ed ai relativi riscontri istruttori, la piena sussistenza in concreto dei presupposti della responsabilità aggravata; evidenzia la sussistenza di appagante prova sull’entità dei danni patiti in dipendenza della condotta di controparte.

4. Una volta rilevato che non è impugnata la reiezione della domanda nei confronti dell’avv. Cianci, legale della beneficiaria del provvedimento cautelare (reiezione che passa quindi in cosa giudicata formale), va notato che del motivi di doglianza è preliminare ed assorbente l’esame del secondo profilo del secondo motivo, con cui la ricorrente si duole dell’inammissibilità della domanda, in quanto "formulata in via preventiva, esclusiva ed autonoma ex art. 2043 cod. civ., innanzi al Tribunale di Bologna e pertanto non sottoposta a giudice del merito riferito all’iniziale cautela e cioè all’allora Pretore della Sezione distaccata di Cividale del Friuli"; e tale motivo è senz’altro fondato:

4.1. in primo luogo, sia in primo che in secondo grado la domanda è stata qualificata dai giudici del merito entro la fattispecie astratta dell’art. 96 cod. proc. civ.; e la finale adesione – se non altro in questa sede, come si ricava dalla contestazione del primo motivo di ricorso, contenuta nel controricorso – anche da parte della danneggiata, in carenza di specifiche doglianze sul punto pure da parte di chi l’aveva contestata appellando, comporta l’irretrattabilità di tale qualificazione in questa sede, anche ai fini della applicazione dei principi che verranno ad enunciarsi;

4.2. del resto, i darmi riferiti e lamentati attengono proprio all’espletamento di una specifica attività processuale, quale – se non l’ottenimento in sè, se non altro – l’attuazione di un procedimento cautelare (sia puro con peculiari suoi connotati), rimanendo quindi caratterizzata dall’ambito in cui l’atto asseritamente illecito è stato posto in essere (e risultando irrilevante, ai fini della qualificazione dell’azione, la finalizzazione del medesimo al dispiegamento di atti di concorrenza sleale);

4.3. ora, l’art. 96 cod. piroc. civ. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al citato art. 96, comma 2, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell’art. 96 cit.;

4.4. la decisione in ordine a tale responsabilità, sia per l’an che per il quantum, è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa, potendo solo quest’ultimo conoscere degli effetti della condotta processuale di una delle parti e liquidare l’eventuale conseguente danno (giurisprudenza fermissima;

tra le molte: Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. 26 agosto 2002, n. 12541; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573;

Cass. 16 giugno 1997, n. 5391);

4.5. l’art. 96 cod. proc. civ., sanziona cioè l’uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di assoluta specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ.;

4.6. una tale norma non detta però una regola sulla competenza, giacchè disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello dell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un’istanza collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio, che non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. 6 agosto 2010, n. 18344);

4.7. pertanto, quando tale esercizio avvenisse non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un’azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì l’esercizio di un’azione per un diritto non previsto dall’ordinamento, il quale appunto prevede il diritto di vedersi liquidare il danno da responsabilità aggravata (nelle distinte ipotesi previste dall’art. 96 cod. proc. civ.) soltanto come diritto espressione del diritto di azione esercitato in un processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è conseguenza e che, perciò, lo è anche dell’azione con cui essa è fatta valere, non importa se in via attiva o passiva (Cass. 18 aprile 2007, n. 9297);

4.8. in applicazione di tale principio al caso di specie e soprattutto in dipendenza della definitiva irretrattabilità in questa sede della sua qualificazione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., la domanda di Ferbo (oggi I.C.M.A.) srl era improponibile nei confronti sia di Tonutti spa che del Cianci; ma, quanto a quest’ultimo, è passata in giudicato formale la reiezione nel merito del la domanda (vedasi pag. 10 della gravata sentenza), non constando ricorso incidentale dell’attrice in primo grado avverso tale capo della sentenza di secondo grado.

5. L’accoglimento in parte; qua del secondo motivo comporta l’evidente assorbimento di ogni altra doglianza, siccome relativa alla fondatezza in punto di an o di quantum di una domanda invece del tutto improponibile: e determina non solo la cassazione della gravata sentenza di appello nella parte in cui non è già passata in giudicato (reiezione della domanda nei confronti dell’originario convenuto Cianci), ma pure l’evidente possibilità di decidere nel merito la controversia, con declaratoria di improponibilità dell’originaria domanda. La soccombenza dell’odierna controricorrente no comporta, infine, la condanna alle spese sia del grado di appello che del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda dispiegata dalla Ferbo srl (oggi I.C.M.A. srl) nei confronti di Tonutti spa e (oggi Tonutti spa Industrie Macchine Agricole); condanna I.C.M.A. srl in liq.ne, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di Tonutti spa Industrie Macchine Agricole, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 3.422,00 complessivi (di cui Euro 122,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 2.100,00 per onorari ed Euro 5.200,00 complessivi (di cui Euro 200,00 per esborsi), in entrambi i casi oltre maggiorazione per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2012, n. 11835 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.
Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari escluso che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.